02016D0002 — IT — 01.05.2020 — 002.002
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DECISIONE (UE) 2016/245 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 9 febbraio 2016 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 045 del 20.2.2016, pag. 15) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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DECISIONE (UE) 2016/956 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 giugno 2016 |
L 159 |
21 |
16.6.2016 |
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DECISIONE (UE) 2020/380 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 febbraio 2020 |
L 69 |
41 |
6.3.2020 |
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Rettificata da:
DECISIONE (UE) 2016/245 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 febbraio 2016
recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2)
(rifusione)
CAPITOLO I
REGOLE GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
per «appalti» si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra la BCE e uno o più fornitori aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
per «appalti di forniture» si intendono gli appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato «un appalto di forniture»;
per «appalti di servizi» si intendono gli appalti, diversi da quelli di cui al punto 2, aventi per oggetto la prestazione di servizi. Un appalto avente per oggetto la prestazione di servizi che preveda attività legate ai lavori solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi;
per «appalti di lavori» si intendono gli appalti, diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3, aventi per oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione di lavori. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
per «appalti di concessione» si intendono gli appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori, il cui compenso consiste principalmente in un permesso concesso dalla BCE di gestire tali opere o di prestare servizi ad altri;
per «prestazioni» si intendono i lavori da eseguire, i servizi da prestare o i prodotti da fornire in forza di un appalto;
per «partenariato per l'innovazione» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE instaura un partenariato con uno o più candidati ammessi a tale procedura con l'obiettivo di sviluppare e acquistare prodotti, servizi o lavori innovativi;
per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per l’acquisto di prestazioni di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE;
per «accordo quadro» si intende un accordo concluso tra la BCE ed uno o più fornitori, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli specifici appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
per «candidato» si intende un fornitore che ha presentato una domanda di partecipazione ad una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;
per «offerente» si intende un fornitore che ha presentato un'offerta;
per «appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote» si intendono gli appalti aventi per oggetto lavoro teorico o sperimentazione pratica, analisi o ricerca condotte sotto condizioni controllate:
Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote non comprendono gli appalti per la stampa di prototipi di banconote in euro;
per «procedura aperta» si intende una procedura nella quale ogni fornitore interessato può presentare un'offerta;
per «procedura ristretta» si intende una procedura nella quale ciascun fornitore può chiedere di partecipare, ma in cui soltanto i candidati invitati dalla BCE possono presentare un'offerta;
per «procedura negoziata» si intende una procedura nella quale la BCE consulta i fornitori da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
per «dialogo competitivo» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità;
per «asta elettronica» si intende un processo per fasi successive basato su un sistema elettronico dove si presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
per «invito ad offrire» si intende l'invito trasmesso a candidati o fornitori a presentare un'offerta e che precisa la procedura, le esigenze della BCE e i termini e le condizioni contrattuali;
per «giorni» si intendono i giorni di calendario;
per «scritto» o «per iscritto» si intende qualsiasi espressione composta da parole o cifre che può essere letta, riprodotta e poi comunicata, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
per «invito a manifestare interesse» si intende una procedura volta a costituire un elenco di fornitori idonei che possono essere invitati a partecipare nelle procedure di appalto.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente decisione non si applica a:
gli accordi di cooperazione:
utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all'Eurosistema o al Sistema europeo di banche centrali, stipulati tra la BCE e le BCN; o
utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche, stipulati tra la BCE e altre istituzioni e organi dell'Unione, organizzazioni internazionali o autorità pubbliche;
quando la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, in particolare al raggiungimento di obiettivi comuni non commerciali, e le parti svolgono meno del 20 per cento delle attività interessate sul mercato aperto;
le procedure di appalto a cui la BCE partecipa, che siano organizzate da uno dei seguenti soggetti: i) istituzioni e organi dell'Unione; ii) organizzazioni internazionali; o iii) autorità pubbliche, comunque a condizione che le norme che regolano tali procedure di appalto siano in linea con i principi generali della normativa dell'Unione in materia di appalti;
gli appalti di banconote che sono regolati dall'indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) ( 1 );
l'emissione, la vendita, l'acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti e i servizi finanziari relativi a tali operazioni;
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o di diritti su tali beni;
i contratti di lavoro tra la BCE e il suo personale stipulati conformemente alle condizioni di impiego della BCE;
i servizi di arbitrato e di conciliazione;
i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano totalmente retribuiti da quest’ultima;
appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici;
appalti concernenti la rappresentanza legale della BCE nel corso o in preparazione di (i) procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, oppure (ii) procedimenti di arbitrato; e appalti per i servizi esclusivi di notai, fiduciari e personale giudiziario;
i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
La presente decisione si applica ai seguenti appalti sovvenzionati direttamente dalla BCE in misura superiore al 50 per cento:
appalti di lavori il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3 per gli appalti di lavori e che abbiano per oggetto attività di genio civile o lavori di edilizia per strutture da utilizzare per finalità di tipo amministrativo, sportivo, di salute, ricreativo e per il tempo libero, o scolastico e universitario;
appalti di servizi connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a) il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3 per gli appalti di servizi.
La BCE garantisce che tali appalti siano aggiudicati nel rispetto della presente decisione, anche se l'aggiudicazione sia effettuata da un altro ente o dalla BCE in nome e per conto di altri enti.
Articolo 3
Principi generali
Articolo 4
Soglie relative al valore dell'appalto
Si applicano le seguenti soglie:
per gli appalti di forniture e servizi: la soglia per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 4, punto c), della direttiva 2014/24/UE;
per gli appalti di lavori: la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 4, punto a) della direttiva 2014/24/UE;
per i contratti di concessione: la soglia per i contratti di concessione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Articolo 5
Calcolo del valore stimato di un appalto
In relazione ai contratti per la fornitura continuativa di prodotti e servizi, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
nel caso di appalti di durata determinata, il valore complessivo per la loro intera durata;
nel caso di appalti di durata indeterminata, il valore mensile moltiplicato per 48.
Articolo 6
Eccezioni
Nelle ipotesi che seguono la BCE può derogare a specifici obblighi procedurali o aggiudicare un appalto direttamente ad un fornitore:
se, per ragioni inderogabili e in conformità a criteri oggettivi, l'appalto può essere affidato solamente ad uno specifico fornitore. Tali ragioni possono essere di natura tecnica, artistica o giuridica, incluso l'esercizio di diritti esclusivi stabiliti conformemente al diritto applicabile, ma non di natura economica;
se, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi non prevedibili dalla BCE, i termini per la procedura di appalto non possono essere rispettati;
se la BCE ha classificato l'appalto come segreto o se l'esecuzione dell'appalto è corredata dall'adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero se ciò è necessario a tutela di interessi essenziali della BCE. Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono speciali misure di sicurezza e pertanto sono esonerati dagli obblighi stabiliti nella presente decisione;
in caso di appalti di forniture, se i prodotti di cui si tratta sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; la presente disposizione non si estende alla produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo;
se le prestazioni oggetto dell'appalto sono acquistate a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che sta liquidando in maniera definitiva la propria attività, dal curatore fallimentare o dal liquidatore nominato a seguito di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista da leggi o regolamenti nazionali;
nel caso di prodotti supplementari acquistati nell'ambito di un contratto di fornitura che sostituiscono o ampliano i prodotti o gli impianti iniziali, se un cambiamento di fornitore comporta difficoltà sproporzionate nell'impiego e nella manutenzione. La durata degli appalti relativi a tali prodotti supplementari non può essere superiore a tre anni; e
negli altri casi espressamente previsti dalla presente decisione
In tutte le ipotesi di cui al primo comma la BCE, quando è possibile, preserva la concorrenza tra diversi fornitori idonei.
Articolo 7
Durata e proroghe degli appalti
Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:
il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedono la possibilità di proroga;
la proroga è debitamente motivata; e
le proroghe sono state prese in considerazione nel determinare la procedura applicabile ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 8
Modifiche dei contratti durante il periodo di validità
►M2 La BCE può modificare un appalto ove la modifica, a prescindere dal valore di essa, è stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione del prezzo, o in opzioni ◄
i documenti di gara contengano chiare e specifiche clausole di revisione o di opzione che prevedono prodotti e, servizi o lavori supplementari; e
i prodotti, i servizi o i lavori supplementari siano stati presi in considerazione nel calcolare il valore dell'appalto conformemente all'articolo 5.
Le clausole fissano la portata e la natura di eventuali revisioni od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non possono prevedere revisioni o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto iniziale.
Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura d'appalto;
la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in un modo non previsto nel contratto iniziale;
la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente aggiudicato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.
In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.
Inoltre, la BCE può modificare un contratto nei seguenti casi:
qualora la modifica si renda necessaria a seguito di circostanze che la BCE, agendo diligentemente, non avrebbe potuto prevedere, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto iniziale, o
qualora si siano resi necessari prodotti, servizi o lavori supplementari che non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi.
Tuttavia, in ogni singolo caso l’aumento di prezzo non può eccedere il 50 % del valore iniziale del contratto.
Un contratto può essere modificato sostituendo l'appaltatore a cui esso è stato aggiudicato con un altro appaltatore, a seguito di una delle seguenti circostanze:
una inequivocabile, chiara e precisa clausola di revisione o di opzione;
all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro fornitore che soddisfi gli stessi criteri inizialmente applicati alla selezione dell'aggiudicatario iniziale, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente decisione; o
la BCE si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori dell'aggiudicatario, compreso l'obbligo di effettuare pagamenti direttamente ai subappaltatori, se ciò è previsto nel contratto.
CAPITOLO II
PROCEDURE PUBBLICHE DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 9
Aspetti generali
SEZIONE 1
Tipologie di procedura e loro svolgimento
Articolo 10
Procedura aperta
Articolo 11
Procedura ristretta
▼M2 —————
Articolo 12
Procedura negoziata
La BCE può utilizzare una procedura negoziata se:
le esigenze della BCE non possono essere soddisfatte senza l'adattamento di soluzioni immediatamente disponibili o implicano progettazione o soluzioni innovative;
l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa della natura specifica delle prestazioni, della loro complessità, della loro impostazione giuridica e finanziaria e dei rischi connessi; o
le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento a una norma o un riferimento tecnici.
A seguito della valutazione delle offerte, la BCE può negoziare con gli offerenti al fine di ricondurre le loro offerte in linea con le sue necessità. La BCE può avviare le negoziazioni:
con l'offerente che occupa il primo posto in graduatoria. Se le negoziazioni con quest'ultimo falliscono, la BCE può ricominciare le negoziazioni con l'offerente che occupa il successivo posto in graduatoria; o
simultaneamente con diversi offerenti le cui offerte meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione. Il numero di offerenti ammessi alle negoziazioni può essere ridotto in fasi successive a seguito dell'applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell'invito a offrire.
La BCE può aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione.
Articolo 13
Dialogo competitivo
Articolo 14
Partenariato per l'innovazione
SEZIONE 2
Appalti elettronici
Articolo 15
Procedure di aggiudicazione per via elettronica
La BCE può condurre procedure di aggiudicazione per via elettronica in linea con i requisiti generali stabiliti per gli appalti elettronici, come precisato nell'articolo 22 della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'allegato IV della medesima. In tali casi, il bando di gara specifica, in particolare, i requisiti formali che i candidati o gli offerenti devono soddisfare e la modalità di accesso alla piattaforma elettronica. La BCE può stabilire che vengano accettate solo domande di partecipazione e offerte presentate per via elettronica, a meno che motivi tecnici collegati alla parità di accesso, all'operabilità o alla sicurezza rendano impraticabile tale decisione.
Articolo 16
Aste elettroniche
L'asta elettronica riguarda:
unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; oppure
i prezzi e/o i nuovi valori riguardanti gli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri, se l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Se la BCE intende ricorrere a un'asta elettronica, lo indica nel bando di gara. I documenti di gara comprendono, tra l'altro, le seguenti informazioni:
gli elementi e i valori che sono oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
tutti i limiti eventuali dei valori che possono essere presentati, che risultano dal capitolato d'oneri;
le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
tutte le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; e
tutte le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
Articolo 17
Cataloghi elettronici
Quando la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico è accettata o richiesta, la BCE:
lo indica nel bando di gara;
indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità tecniche di connessione e alle specifiche per il catalogo.
Quando un accordo quadro è concluso con più fornitori tramite cataloghi elettronici, una riapertura del confronto competitivo per appalti specifici può avvenire sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso la BCE può:
invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dell'appalto in questione; oppure
se i documenti di gara lo prevedono, comunicare agli offerenti che la BCE intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte per l'appalto in questione.
Se il confronto competitivo è riaperto ai sensi della lettera b), la BCE notifica agli offerenti la data e l'ora in cui procederà alla raccolta e dà loro la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. La BCE prevede un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima che la BCE aggiudichi l'appalto, l'offerente interessato deve avere la possibilità di confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.
SEZIONE 3
Regole speciali per alcuni tipi di appalti
Articolo 18
Accordi quadro
Gli appalti specifici basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.
Quando gli accordi quadro sono conclusi con diversi fornitori, gli appalti specifici possono essere aggiudicati:
applicando i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire una gara; o
qualora tali criteri non siano precisati, riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro, oppure
applicando in taluni casi i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire il confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in altri casi riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro conformemente alla lettera b), purché i documenti di gara per l'accordo quadro prevedano la possibilità di scegliere tra le due opzioni, contengano criteri oggettivi vincolanti che disciplinano tale scelta e specifichino le disposizioni che possono formare l'oggetto della riapertura del confronto competitivo.
Se una gara è riaperta conformemente alla lettera b), la BCE aggiudica un appalto specifico secondo la seguente procedura:
Ogni volta che il confronto competitivo è riaperto conformemente alle lettere b) o c), l'articolo 36, paragrafi 1 e 2 si applica di conseguenza.
Articolo 19
Sistemi dinamici di acquisizione
Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, la BCE:
pubblica un bando di gara che precisa che si utilizza un sistema dinamico di acquisizione, indicando la natura degli acquisti previsti mediante tale sistema, il suo periodo di validità, i criteri di selezione e aggiudicazione e tutte le informazioni necessarie relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche tecniche di collegamento. Il bando precisa un termine non inferiore a 30 giorni entro cui i fornitori possono fare domanda di partecipazione; e
offre attraverso mezzi elettronici, a partire dalla pubblicazione del bando e fino al termine del sistema, l'accesso libero, diretto e completo alle condizioni d'offerta e a qualsiasi documento complementare.
Articolo 20
Appalti di concessione
La procedura di aggiudicazione per appalti di concessione è disciplinata dalla presente decisione fatte salve le seguenti modifiche:
il calcolo del valore stimato degli appalti di concessione tiene conto del fatturato totale stimato, al netto dell'IVA, generato dall'appaltatore attraverso l'esecuzione del contratto di concessione per la sua durata;
i contratti di concessione hanno sempre una durata limitata. La durata non può superare il periodo ragionevolmente considerato necessario affinché un concessionario recuperi gli investimenti effettuati e ne ricavi un rendimento finanziario.
SEZIONE 4
Avviamento della procedura di appalto
Articolo 21
Pubblicazione di opportunità di appalto
Articolo 22
Invito a manifestare interesse
Articolo 23
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione e nei concorsi di progettazione:
il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale; e
il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti.
Nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini previsti nel presente articolo, la BCE può ricorrere a una procedura accelerata. In tali casi si applicano i seguenti termini minimi:
per le procedure aperte un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; e
per le procedure ristrette e le procedure negoziate un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti.
Articolo 24
Invito ad offrire
▼M1 —————
L'invito ad offrire contiene almeno:
un riferimento al bando di gara;
informazioni esaustive, se del caso, sulla disponibilità e sull'accesso per via elettronica dei documenti di gara;
i requisiti formali di gara, in particolare il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, la lingua o le lingue nelle quali le offerte devono essere predisposte, il formato nel quale l'offerta deve essere presentata e il periodo di validità di un'offerta;
le opzioni relative ai prodotti, ai servizi e ai lavori supplementari, nonché il numero di possibili rinnovi e proroghe del contratto, laddove previsti;
l'elenco dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare; e
la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto o, se del caso, l'ordine di importanza decrescente di tali criteri, se questi non sono precisati nel bando di gara.
All'invito a offrire sono inoltre allegati:
una copia del capitolato d'oneri che definisca i requisiti della BCE o, nel caso di dialogo competitivo o di partenariato per l'innovazione, una copia della richiesta di proposta che definisca le necessità della BCE;
una copia della bozza di contratto, delle condizioni generali di contratto della BCE oppure del documento che specifichi le caratteristiche fondamentali del contratto; e
qualsiasi altro documento che la BCE consideri rilevante.
Articolo 25
Specifiche
SEZIONE 5
Scambio di informazioni
Articolo 26
Comunicazioni a candidati e offerenti
Articolo 27
Richieste di documentazione e chiarimenti integrativi
Dopo l'apertura delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE può richiedere ai candidati e agli offerenti di presentare, integrare, chiarire o completare, entro un termine adeguato, le informazioni o la documentazione che sono o sembrano mancanti, incomplete o erronee. Tali richieste sono fatte nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza; in particolare, esse non devono comportare alcun trattamento preferenziale, fornire un vantaggio competitivo, o alterare le condizioni di una domanda di partecipazione o di una offerta.
Articolo 28
Rettifica dei documenti di gara, termine per le obiezioni e preclusione delle obiezioni
SEZIONE 6
Valutazione
Articolo 29
Principi generali
La BCE valuta tutte le offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti all'articolo 32 dopo avere:
Articolo 30
Idoneità di candidati e offerenti
►M2 Candidates and tenderers shall submit only one application or tender. ◄ La BCE può escludere dalla partecipazione ogni candidato o offerente che invii una domanda o offerta distinta e che:
sia membro dello stesso gruppo di imprese collegate di un altro candidato o offerente;
sia membro di un raggruppamento temporaneo con altri candidati o offerenti; oppure
offra che una parte sostanziale dell'appalto sia aggiudicata a un altro candidato o offerente come subappaltatore;
se sussistono indicazioni relativamente al fatto che abbia ricevuto informazioni riguardanti la domanda o l'offerta predisposta da un altro candidato o offerente o se l'invio di domande o offerte molteplici distorce altrimenti la libera concorrenza tra candidati o offerenti.
La BCE può escludere i candidati o gli offerenti dalla partecipazione in ogni momento se:
si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o in ogni altra analoga situazione prevista da leggi o regolamenti nazionali;
si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la loro integrità;
non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti o nel quale l'appalto deve essere eseguito;
abbiano mostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un altro contratto di appalto pubblico o rispetto ai loro obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
essi o i dirigenti, il personale o gli agenti dei medesimi si trovino in una situazione di conflitto di interessi che non può essere risolto con altre misure meno intrusive;
siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla BCE; oppure
contattino altri candidati o offerenti al fine di restringere la concorrenza o tentino di influenzare indebitamente il procedimento decisionale nella procedura di aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 31
Criteri di selezione
Articolo 32
Criteri di aggiudicazione
Salvo contraria disposizione nella presente decisione, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di una delle seguenti opzioni:
Il miglior rapporto qualità/prezzo è valutato sulla base di criteri che includono aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto in questione, quali ad esempio:
la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché commercializzazione e relative condizioni;
struttura organizzativa, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; o
servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
Articolo 33
Offerte anormalmente basse
La BCE chiede per iscritto spiegazioni in merito a prezzi o costi proposti nell'ambito di offerte che appaiano anormalmente bassi rispetto ai prodotti, lavori o servizi offerti. La richiesta può riguardare, in particolare:
l'economia del processo di fabbricazione, della prestazione dei servizi o del metodo di costruzione;
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
l'originalità delle prestazioni proposte nell'offerta;
il rispetto delle disposizioni di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui le prestazioni devono essere eseguite, effettuate o fornite;
la possibilità dell'offerente di ottenere un aiuto di Stato.
A seguito di un'analisi delle informazioni presentate dall'offerente, la BCE può respingere le offerte anormalmente basse, in particolare nei seguenti casi:
SEZIONE 7
Comunicazione dell'esito
Articolo 34
Comunicazione delle decisioni sulla selezione e l'aggiudicazione
CAPITOLO III
PROCEDURA PER APPALTI SOTTOSOGLIA E APPALTI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
Articolo 35
Svolgimento della procedura
Gli appalti il cui valore stimato è sotto la soglia indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, e gli appalti di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 sono aggiudicati in conformità della procedura che segue.
Se il valore dell'appalto al netto dell'IVA supera o è pari a 50 000 EUR per prodotti e servizi, o a 500 000 EUR per lavori, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei, se disponibili, a presentare un'offerta.
Se il valore dell'appalto al netto dell'IVA è inferiore a dette soglie, ma pari o superiore a 20 000 EUR, la BCE invita almeno tre fornitori idonei, se disponibili, a presentare un'offerta.
La BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori idonei redatto a seguito di un invito a manifestare interesse. Ove non sia istituito un tale elenco, la BCE seleziona i fornitori da invitare a propria discrezione, sulla base di un'adeguata analisi di mercato, tenendo conto di ogni possibile interesse transfrontaliero, confermando l'idoneità dei fornitori e il loro interesse a partecipare nella procedura. L'analisi di mercato può includere una pubblicazione dell'opportunità di appalto in un sistema di appalti elettronici. In alternativa, la BCE può pubblicare un bando di gara sul suo sito Internet o utilizzando altri mezzi di comunicazione appropriati. In tal caso, i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.
Se il valore di un appalto di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al netto dell'IVA, supera o è pari a 750 000 EUR, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale. I fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.
La BCE fa pervenire ai fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione una richiesta di proposta che specifica i requisiti della BCE, il procedimento per la presentazione e i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Nel fissare il termine per la presentazione delle offerte, la BCE tiene in considerazione la complessità dell'appalto e il tempo necessario per preparare un'offerta.
Le offerte ricevute vengono valutate in base ai requisiti formali e ai criteri di selezione e di aggiudicazione stabiliti nella richiesta di proposta. A seguito della valutazione delle offerte scritte, la BCE può avviare negoziazioni con gli offerenti, se tale possibilità è prevista nella richiesta di proposta. Le negoziazioni possono avere luogo in maniera consecutiva in base all'ordine della graduatoria degli offerenti oppure come negoziazioni parallele con i vari offerenti le cui offerte meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione.
La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nella richiesta di proposta.
La procedura di appalto è condotta in conformità ai principi generali di cui all’articolo 3. Gli articoli 9, paragrafi 6 e 7, l’articolo 13, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30 e 33 si applicano conseguentemente.
Articolo 36
Comunicazione della decisione di aggiudicazione e dell'elenco degli appaltatori
In deroga al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, l’articolo 34, paragrafi da 1 a 4, si applica nel caso in cui la BCE aggiudichi, attraverso la procedura specificata all’articolo 35, paragrafo 4, un appalto di servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, con un valore al netto dell’IVA pari o superiore a 750.000 EUR, a condizione che sussista un chiaro interesse transfrontaliero.
Articolo 37
Aggiudicazione diretta
La BCE può aggiudicare appalti sulla base di una singola offerta se il valore stimato dell'appalto è inferiore a 20 000 EUR, al netto dell'IVA.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Cancellazione delle procedure di aggiudicazione
Articolo 39
Procedura d'impugnazione
Articolo 40
Giurisdizione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia tra la BCE e un fornitore in relazione alla presente decisione o a una specifica procedura d'appalto. Se è esperibile una procedura d'impugnazione ai sensi dell'articolo 39, il ricorrente deve attendere la decisione della BCE relativa all'impugnazione prima di sottoporre la questione alla Corte di giustizia. I termini stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea decorrono dalla ricezione da parte del fornitore della decisione in merito all'impugnazione da parte del fornitore.
Articolo 41
Entrata in vigore
ALLEGATO I
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO ARTICLE 6(2)
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CPV Code |
Description |
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75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico]] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale me] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici] |
Servizi sanitari, servizi sociali e e servizi connessi |
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Da 85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 Servizi di istruzione e formazione a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di oganizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere e esposizioni] |
Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura |
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75300000-9 |
Servizi di sicurezza sociale obbligatoria |
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75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |
Servizi di prestazioni sociali |
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98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 and 98130000-3 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. |
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98131000-0 |
Servizi religiosi |
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Da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 servizi di fornitura pasti] 55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di cafeteria per clientele ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica |
Servizi alberghieri e di ristorazione |
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79100000-5 to 79140000-7; 75231100-5; |
Servizi legali nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera j) |
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Da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3 |
Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche |
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Da 75200000-8 a 75231000-4 |
Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività |
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Da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 |
Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso |
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Da 79700000-1 a 79721000-4 [[Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti] |
Servizi investigativi e di sicurezza |
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98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali] |
Servizi internazionali |
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64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna] |
Servizi postali |
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50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro] |
Servizi vari |
ALLEGATO II
TABELLA DI CONCORDANZA
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Decisione BCE/2007/5 |
La presente decisione |
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Articolo 1 |
Articolo1 |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
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Articolo 10 |
Articolo 21 |
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Articolo 11 |
Articolo 10 |
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Articolo 12 |
Articolo 11 |
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Articolo 13 |
Articolo 12 |
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Articolo 14 |
Articolo 13 |
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Articolo 15 |
Articolo 18 |
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Articolo 16 |
Articolo 19 |
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Articolo 16 bis |
Articolo 22 |
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Articolo 17 |
Articolo 16 |
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Articolo 18 |
Articolo 23 |
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Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 15 |
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Articolo 19, paragrafi 1, 2, 4 e 5 |
Articolo 26 |
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Articolo 20 |
Articolo 27 |
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Articolo 21 |
Articolo 28 |
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Articolo 22 |
Articolo 24 |
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Articolo 23 |
Articolo 29 |
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Articolo 24 |
Articolo 30 |
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Articolo 25 |
Articolo 31 |
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Articolo 26 |
Articolo 32 |
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Articolo 27 |
Articolo 33 |
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Articolo 28 |
Articolo 34 |
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Articolo 29 |
Articolo 35 |
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Articolo 30 |
Articolo 36 |
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Articolo 31 |
Articolo 37 |
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Articolo 32 |
Articolo 38 |
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Articolo 33 |
Articolo 39 |
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Articolo 34 |
Articolo 40 |
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Articolo 35 |
Articolo 41 |
( 1 ) Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).
( 2 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, dell’8.6.1971, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).