02015R2378 — IT — 12.02.2018 — 003.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 (GU L 332 dell'18.12.2015, pag. 19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1963 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2016 |
L 303 |
4 |
10.11.2016 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/99 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2018 |
L 17 |
29 |
23.1.2018 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2015
recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012
Articolo 1
Formulari tipo per gli scambi su richiesta, gli scambi spontanei, le notifiche e le informazioni di riscontro
1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.
2. Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva è conforme all'allegato I del presente regolamento.
3. Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato II del presente regolamento.
4. Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica amministrativa ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva è conforme all'allegato III del presente regolamento.
5. Il formulario da utilizzare per le informazioni di riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 2
Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
1. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato V del presente regolamento.
2. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 2 bis
Formulari tipo, che comprendono il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento
1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «componente» e «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.
2. Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato VII del presente regolamento.
3. Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE sono i componenti indicati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere b), h) e i), di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese.
Articolo 2 ter
Regime linguistico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese
Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE sono le informazioni o la spiegazione incluse nell'allegato III, sezione III, tabella 3 di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese, salvo qualora sia stata concordata un'altra lingua ufficiale dell'Unione tra lo Stato membro di invio e tutti gli altri Stati membri a cui le informazioni sono trasmesse conformemente all'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.
Articolo 2 quater
Forma e modalità di comunicazione della valutazione annuale
1. Il formulario per la comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato VIII del presente regolamento.
2. Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale utilizzando il formulario di cui al paragrafo 1. La valutazione copre il periodo dell'anno civile precedente.
Articolo 2 quinquies
Elenco dei dati statistici
1. L'elenco dei dati statistici richiesti per tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato IX del presente regolamento.
L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato X del presente regolamento.
L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XI del presente regolamento.
L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XII del presente regolamento.
2. Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi a tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni per l'anno civile precedente in conformità all'elenco di cui all'allegato IX.
3. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all'elenco di cui agli allegati X, XI e XII.
Articolo 3
Modalità pratiche riguardanti l'utilizzo della rete CCN
1. Le relazioni, gli attestati e gli altri documenti cui si fa riferimento nelle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere trasmessi utilizzando mezzi di comunicazione diversi dalla rete CCN.
2. Qualora le informazioni di cui alla direttiva 2011/16/UE non siano scambiate con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN, e salvo se diversamente concordato a livello bilaterale, le informazioni sono inviate con una lettera accompagnatoria che descriva le informazioni comunicate, debitamente firmata dall'autorità competente che le trasmette.
Articolo 4
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.
I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva contiene i seguenti campi* ( 1 ):
— Base giuridica
— Numero di riferimento
— Data
— Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata
— Identità della persona oggetto della verifica o indagine
— Descrizione generale del caso e, se opportuno, informazioni contestuali specifiche presumibilmente atte a verificare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione e l'applicazione della normativa nazionale degli Stati membri con riguardo alle imposte di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE
— Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni
— Periodo oggetto dell'indagine
— Nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste
— Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE
— Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE
— Richiesta motivata di un'indagine amministrativa specifica e motivi del rifiuto di effettuare tale indagine
— Conferma di ricevuta della richiesta di informazioni
— Richiesta di informazioni supplementari di carattere generale
— Motivi dell'incapacità o del rifiuto di fornire le informazioni
— Motivi del mancato rispetto del termine stabilito per la risposta e data entro cui l'autorità interpellata ritiene di essere in grado di rispondere
ALLEGATO II
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 3
Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE contiene i seguenti campi ( 2 ):
— Base giuridica
— Numero di riferimento
— Data
— Identità dell'autorità che trasmette e dell'autorità che riceve le informazioni
— Identità della persona oggetto dello scambio spontaneo di informazioni
— Periodo interessato dallo scambio spontaneo di informazioni
— Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE
— Conferma di ricevuta delle informazioni oggetto dello scambio spontaneo
ALLEGATO III
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 4
Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, contiene i seguenti campi ( 3 ):
— Base giuridica
— Numero di riferimento
— Data
— Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata
— Nome e indirizzo del destinatario dello strumento o della decisione
— Altre informazioni che possono facilitare l'identificazione del destinatario
— Oggetto dello strumento o della decisione
— Seguito dato alla richiesta di notifica dall'autorità interpellata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE, recante la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario
ALLEGATO IV
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 5
Il formulario da utilizzare per il riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, contiene i seguenti campi ( 4 ):
— Numero di riferimento
— Data
— Identità dell'autorità competente che fornisce il riscontro
— Riscontro generale sulle informazioni fornite
— Risultati direttamente correlati alle informazioni fornite
ALLEGATO V
Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 1
Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene le classi di elementi ( 5 ) che seguono.
(a) Per quanto riguarda il messaggio generale:
(b) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni su redditi da lavoro o compensi per dirigenti:
(c) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sulle pensioni:
(d) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sui prodotti di assicurazione sulla vita:
(e) Per quanto riguarda la matrice per comunicare informazioni su proprietà e redditi immobiliari:
(f) Per quanto riguarda il corpo del messaggio da utilizzare qualora non vi sia nessuna informazione da comunicare in relazione a una categoria specifica:
(g) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per confermare il ricevimento delle informazioni per una categoria specifica:
ALLEGATO VI
Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 2
Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene gli elementi e gli attributi ( 6 ) che seguono.
(a) Per quanto riguarda il messaggio generale:
(b) Per quanto riguarda le tipologie comuni a FATCA e CRS utilizzate nel messaggio di cui al punto a):
(c) Per quanto riguarda le tipologie comuni OCSE utilizzate nel messaggio di cui al punto a):
ALLEGATO VII
Formulario di cui all'articolo 2 bis
Il formulario per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE contiene, oltre alle componenti elencate all'articolo 8 bis, paragrafo 6, di tale direttiva, i seguenti campi:
a) Riferimento del ruling.
ALLEGATO VIII
Formulario di cui all'articolo 2 quater
Il formulario per la comunicazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE comprende le seguenti informazioni:
— identificazione dello Stato membro che risponde al questionario,
— disponibilità delle informazioni nello Stato membro,
— verifica dell'invio dei riscontri annuali bilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2,
— efficacia dello scambio automatico di informazioni:
—
— trattamento delle informazioni ricevute e principali problemi tecnici (informatici) generali riscontrati,
— qualità delle informazioni ricevute, compresa l'identificazione dei percipienti/delle parti; problemi inerenti al contenuto delle informazioni ricevute e relativi suggerimenti,
— utilizzo ed efficacia delle informazioni a fini di conformità, compresa l'utilità, in linea di principio, delle informazioni; utilizzo attuale e futuro delle informazioni; utilizzo delle informazioni per settore fiscale; cooperazione amministrativa incoraggiata dall'utilizzo delle informazioni ricevute,
— risultati pratici ottenuti, con menzione del risultato complessivo (compresi i progetti speciali); risultato specifico di progetti speciali; costi amministrativi e altri costi pertinenti per lo sviluppo e l'attuazione dello scambio automatico di informazioni; costi amministrativi per le operazioni ricorrenti di scambio automatico di informazioni; altri costi pertinenti per le operazioni inerenti al rispetto della normativa fiscale; esperienze positive e negative; aspetti principali che generano contenziosi e procedimenti giudiziari,
— tasso di successo con riguardo all'obbligo di trasmettere le rendicontazioni paese per paese agli Stati membri interessati (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri,
— tasso di adempimento delle Entità tenute alla rendicontazione per quanto riguarda l'obbligo di fornire le rendicontazioni paese per paese (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute),
— elenco delle giurisdizioni in cui sono residenti le Controllanti capogruppo di Entità tenute alla rendicontazione con sede nell'Unione, ma in cui non sono state presentate o non sono state scambiate rendicontazioni paese per paese complete.
ALLEGATO IX
Elenco di cui all'articolo 2 quinquies
I dati statistici richiesti per le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE comprendono le seguenti informazioni:
— identificazione dello Stato membro,
— anno,
— parte A: statistiche per Stato membro sullo scambio di informazioni
—
— sullo scambio di informazioni su richiesta (articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2011/16/UE),
—
— numero di richieste inviate,
— numero di risposte ricevute,
— numero di risposte complete ricevute entro sei mesi,
— numero di risposte per le quali le informazioni (in parte o tutte) sono pervenute entro due mesi,
— numero di richieste ricevute,
— numero di risposte inviate,
— numero di rifiuti sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2011/16/UE,
— sullo scambio spontaneo di informazioni (articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE)
—
— numero di scambi spontanei inviati,
— numero di scambi spontanei ricevuti,
— numero di ruling transfrontalieri inviati,
— numero di ruling transfrontalieri ricevuti,
— numero di accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento inviati,
— numero di accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento ricevuti,
— parte B: statistiche sulle altre forme di cooperazione amministrativa
—
— sulla presenza negli uffici amministrativi e sulla partecipazione alle indagini amministrative (articolo 11 della direttiva 2011/16/UE)
—
— numero di presenze negli uffici amministrativi e di partecipazioni alle indagini amministrative,
— sui controlli simultanei (articolo 12 della direttiva 2011/16/UE)
—
— numero di controlli simultanei avviati dallo Stato membro,
— numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato,
— sulle richieste di notifica (articolo 13 della direttiva 2011/16/UE)
—
— numero di richieste di notifica inviate,
— numero di richieste di notifica ricevute,
— sul riscontro (articolo 14 della direttiva 2011/16/UE)
—
— numero di richieste di riscontro inviate,
— numero di riscontri ricevuti,
— numero di richieste di riscontro ricevute,
— numero di riscontri inviati,
— parte C: statistiche sulla stima delle entrate supplementari o dell'aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa. Le informazioni di questa parte sono facoltative
—
— risultanti dallo scambio di informazioni su richiesta,
— risultanti dallo scambio spontaneo di informazioni,
— a seguito di un controllo simultaneo,
— cifra globale e numero di casi.
ALLEGATO X
Elenco di cui all'articolo 2 quinquies
I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE concernente le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:
— per tutte le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE: statistiche sul messaggio e sul contribuente,
— nel caso di redditi da lavoro e compensi per dirigenti: statistiche su messaggio e percipiente, messaggio e pagatore, percipiente e rapporto di lavoro, pagatore e rapporto di lavoro, percipiente e reddito,
— nel caso di pensioni: statistiche su messaggio e percipiente, messaggio e pagatore, percipiente, pagatore, regime, reddito,
— nel caso di prodotti di assicurazione sulla vita: statistiche su messaggio e polizza, polizza globale, evento,
— nel caso di proprietà e redditi immobiliari: statistiche su messaggio e parti, insieme delle parti, quantità e valore della proprietà, quantità e valore delle operazioni, quantità e valore dei prestiti, quantità e valore del reddito derivante da diritti,
— nel caso di messaggi sullo status: statistiche sui messaggi relativi allo status e sugli errori di tali messaggi,
— nel caso di messaggi non contenenti alcun dato: statistiche sui messaggi non contenenti alcun dato.
ALLEGATO XI
Elenco di cui all'articolo 2 quinquies
I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:
— per messaggio, statistiche sul paese di origine e sul paese di destinazione, numero totale di registrazioni, importi totali dei pagamenti,
— per paese di origine, statistiche sul numero totale di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, importi totali dei pagamenti,
— per singolo conto, statistiche sul numero di titolari di conto, categoria di pagamento, importo per categoria di pagamento,
— per conto, statistiche sul tipo di titolare di conto, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, del titolare di conto, paese di residenza del titolare di conto, persona fisica titolare di conto, conto chiuso, conto dormiente,
— per titolare di conto, statistiche sul tipo di persona che esercita il controllo, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, della persona che esercita il controllo, paese di residenza della persona che esercita il controllo, persona fisica come persona che esercita il controllo.
ALLEGATO XII
Elenco di cui all'articolo 2 quinquies
I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE in conformità all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:
— numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle Entità tenute alla rendicontazione,
— numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere trasmesse dalle Entità tenute alla rendicontazione ma che non sono state ricevute o sono state fornite solo parzialmente, ripartite per giurisdizione delle Controllanti capogruppo,
— numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dagli altri Stati membri,
— numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere comunicate, ma che non sono state ricevute dagli altri Stati membri,
— numero di rendicontazioni paese per paese inviate agli altri Stati membri.
( 1 ) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.
( 2 ) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.
( 3 ) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso
( 4 ) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.
( 5 ) Solo le classi di elementi effettivamente disponibili per un determinato caso e ad esso applicabili devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.
( 6 ) Solo gli elementi e gli attributi effettivamente applicabili per un determinato caso a seguito dell'adempimento delle norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) figuranti negli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.