02015R1755 — IT — 13.09.2024 — 008.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2015/1755 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

(GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1605 DEL CONSIGLIO  del 25 ottobre 2018

  L 268

18

26.10.2018

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE  del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2019/1777 DEL CONSIGLIO  del 24 ottobre 2019

  L 272

1

25.10.2019

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1779 del Consiglio del 24 ottobre 2019

  L 272

5

25.10.2019

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1578 DEL CONSIGLIO  del 29 ottobre 2020

  L 362

1

30.10.2020

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE  dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2043 DEL CONSIGLIO  del 24 ottobre 2022

  L 275

50

25.10.2022

►M8

REGOLAMENTO (UE) 2023/2694 DEL CONSIGLIO  del 27 novembre 2023

  L 2694

1

28.11.2023

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2465 DELLA COMMISSIONE  del 10 settembre 2024

  L 2465

1

12.9.2024


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 008, 10.1.2019, pag.  38 (2018/1605)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2015/1755 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) 

«richiesta» qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:

i) 

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii) 

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

b) 

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obbligazioni analoghe stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine, il termine «contratto» comprende qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c) 

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti Internet sono elencati nell'allegato II;

d) 

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) 

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f) 

«congelamento di fondi» il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g) 

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, inclusi, ma non limitati a:

i) 

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) 

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, crediti e titoli di credito;

iii) 

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) 

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) 

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e

vii) 

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h) 

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I.
2.  
È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3.  

Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, come:

a) 

responsabili di compromettere la democrazia od ostacolare la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;

b) 

coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e

c) 

associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1.  

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 4

1.  

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o all'allegato I; e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

▼M8

Articolo 4 bis

1.  

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a) 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) 

da organizzazioni internazionali;

c) 

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) 

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e) 

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f) 

da agenzie specializzate degli Stati membri; o

g) 

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
3.  
In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.
4.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

▼B

Articolo 5

1.  

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e

b) 

il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 6

1.  
L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.
2.  

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c) 

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a) 

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b) 

collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 9

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.  
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1.  

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.  
In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1.  

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

a) 

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;

b) 

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 13

1.  
Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio modifica l'allegato I di conseguenza.
2.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.
3.  
Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.
4.  
L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 14

1.  
L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2.  
L'allegato I include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 15

1.  
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

▼M3

Articolo 15 bis

1.  

Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche dell’allegato I;

b) 

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I;

c) 

per quanto riguarda la Commissione:

i) 

l’aggiunta del contenuto all’allegato I all’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure finanziarie restrittive dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi a disposizione del pubblico;

ii) 

il trattamento delle informazioni relative all’impatto di misure adottate ai sensi del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.  
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
3.  
Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

▼B

Articolo 16

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

▼M7 —————

▼M1

3.

►C1  Mathias-Joseph NIYONZIMA ◄

alias KAZUNGU

Data di nascita: 6.3.1956; 2.1.1967

Luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi

Numero di registrazione (SNR): O/00064

Cittadinanza burundese.

N. di passaporto: OP0053090

Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.

▼M7 —————

▼B




ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

▼M9

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIA

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://smb.gov.mt/

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu