02015R1755 — IT — 13.09.2024 — 008.001
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REGOLAMENTO (UE) 2015/1755 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1605 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2018 |
L 268 |
18 |
26.10.2018 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1777 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2019 |
L 272 |
1 |
25.10.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1779 del Consiglio del 24 ottobre 2019 |
L 272 |
5 |
25.10.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1578 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 2020 |
L 362 |
1 |
30.10.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022 |
L 114 |
60 |
12.4.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2043 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2022 |
L 275 |
50 |
25.10.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2694 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2023 |
L 2694 |
1 |
28.11.2023 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2465 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2024 |
L 2465 |
1 |
12.9.2024 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2015/1755 DEL CONSIGLIO
del 1o ottobre 2015
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«richiesta» qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
una domanda riconvenzionale;
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obbligazioni analoghe stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine, il termine «contratto» comprende qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti Internet sono elencati nell'allegato II;
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
«congelamento di fondi» il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, inclusi, ma non limitati a:
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, crediti e titoli di credito;
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, come:
responsabili di compromettere la democrazia od ostacolare la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;
coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e
associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).
Articolo 3
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;
Articolo 4
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o all'allegato I; e
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Articolo 4 bis
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
da organizzazioni internazionali;
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
da agenzie specializzate degli Stati membri; o
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
Articolo 5
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e
il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 6
L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 7
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.
Articolo 8
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.
Articolo 9
Articolo 10
Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).
Articolo 11
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:
i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
Articolo 12
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 15 bis
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche dell’allegato I;
per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I;
per quanto riguarda la Commissione:
l’aggiunta del contenuto all’allegato I all’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure finanziarie restrittive dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi a disposizione del pubblico;
il trattamento delle informazioni relative all’impatto di misure adottate ai sensi del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Articolo 16
Articolo 17
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi della designazione |
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3. |
►C1 Mathias-Joseph NIYONZIMA ◄ alias KAZUNGU |
Data di nascita: 6.3.1956; 2.1.1967 Luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi Numero di registrazione (SNR): O/00064 Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090 |
Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi. |
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▼M7 ————— |
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ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
CIPRO
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu