02015R1368 — IT — 18.02.2021 — 001.001


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1368 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura

(GU L 211 del 8.8.2015, pag. 9)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/166 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2021

  L 48

1

11.2.2021




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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1368 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura



CAPO 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole che disciplinano l'aiuto dell'Unione al finanziamento dei programmi nazionali per il settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programmi apicoli»).

Articolo 2

Anno apicolo

Ai fini dei programmi apicoli, per «anno apicolo» s'intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1o agosto e il 31 luglio.



CAPO 2

PROGRAMMI APICOLI

Articolo 3

Notifica dei programmi apicoli

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la proposta di programma apicolo unico per l'intero territorio nazionale entro il 15 marzo precedente l'inizio del primo anno apicolo del programma.

▼M1

Entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione la modifica dei programmi nazionali conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale modifica tiene conto del contributo maggiorato dell’Unione a decorrere dal 2021.

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Articolo 4

Contenuto dei programmi apicoli

I programmi apicoli comprendo gli elementi elencati nell'allegato.

Articolo 5

Approvazione dei programmi apicoli

1.  
I programmi apicoli sono approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno precedente l'inizio del primo anno apicolo dei programmi in questione.

▼M1

Le modifiche dei programmi apicoli conformemente all’articolo 3, secondo comma, sono approvate dalla Commissione, a norma dell’articolo 57, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno 2021.

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2.  
I programmi apicoli approvati sono accessibili al pubblico sul sito internet della Commissione.

Articolo 6

Modifiche dei programmi apicoli

1.  
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo, ad esempio introducendo o ritirando misure o tipi di azioni, inserendo cambiamenti nella descrizione delle misure o nelle condizioni di ammissibilità o trasferendo fondi dall'una misura all'altra del programma, purché le misure in questione continuino a rispettare l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi apicoli resti pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come approvati.

2.  
Le domande di modifica dei programmi apicoli per introdurre o ritirare una misura sono notificate dagli Stati membri alla Commissione e da questa approvate prima dell'attuazione della misura.
3.  

Le domande di cui al paragrafo 2 sono approvate dalla Commissione secondo la procedura seguente:

a) 

sono consultate le organizzazioni rappresentative del settore che hanno collaborato con lo Stato membro all'elaborazione del programma apicolo;

b) 

la modifica è considerata approvata se la Commissione non ha formulato osservazioni sulla domanda entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento. Se la Commissione ha formulato osservazioni, la modifica è considerata approvata non appena lo Stato membro riceve comunicazione dalla Commissione che è stato dato seguito soddisfacente alle osservazioni.



CAPO 3

CONTRIBUTO DELL'UNIONE

Articolo 7

Ammissibilità delle spese e dei pagamenti

Sono ammissibili al contributo dell'Unione solo le spese sostenute nell'attuazione delle misure comprese nel programma apicolo dello Stato membro.

I pagamenti, degli Stati membri ai beneficiari, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

▼M1

In deroga al secondo comma, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1o agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023.

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CAPO 4

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Articolo 8

Controlli

1.  
Gli Stati membri procedono a controlli per verificare la conformità delle condizioni di concessione del finanziamento dell'Unione. I controlli consistono in controlli amministrativi e in controlli in loco e seguono i principi generali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2.  

Per quanto riguarda i controlli in loco, gli Stati membri richiedono la verifica di quanto segue:

a) 

corretta attuazione delle misure contenute nei programmi apicoli, in particolare per quanto concerne investimenti e servizi;

b) 

le spese effettivamente incorse sono almeno equivalenti al sostegno finanziario richiesto;

c) 

se pertinente, il numero degli alveari dichiarati corrisponde al numero di alveari risultati in possesso del richiedente, tenendo conto dei dati supplementari forniti dall'apicoltore sull'attività durante l'anno apicolo in questione.

3.  
Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 5 % dei richiedenti l'aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali siano sottoposti a controlli in loco.

I campioni per i controlli sono estratti dall'intera popolazione dei richiedenti e comprendono:

a) 

un numero di richiedenti scelto in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo;

b) 

un numero di richiedenti scelto in base ad un'analisi del rischio secondo i criteri seguenti:

i) 

l'importo del finanziamento assegnato ai beneficiari;

ii) 

il tipo di azioni finanziate nell'ambito delle misure apicole;

iii) 

le conclusioni tratte nei precedenti controlli in loco;

iv) 

altri criteri che gli Stati membri debbono definire.

Articolo 9

Pagamenti indebiti e sanzioni

1.  
Gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), o dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono calcolati a norma dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.
2.  
In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto.



CAPO 5

NORME RELATIVE ALLE NOTIFICHE E ALLA PUBBLICAZIONE

Articolo 10

Relazione annuale di attuazione

1.  
A decorrere dal 2018 entro il 15 marzo di ciascun anno gli Stati membri partecipanti trasmettono alla Commissione la relazione sull'attuazione del programma apicolo nel corso dell'anno apicolo precedente.
2.  

La relazione annuale di attuazione comprende gli elementi seguenti:

a) 

una sintesi delle spese sostenute in euro durante l'anno apicolo, ripartite per misura;

b) 

i risultati in base agli indicatori di risultato scelti per ciascuna misura del programma.

Articolo 11

Data di notifica del numero di alveari

La notifica di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 è effettuata entro il 15 marzo di ciascun anno a decorrere dal 2017.

Articolo 12

Norme relative alle notifiche

Le notifiche di cui agli articoli 3, 6, 10 e 11 del presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 1 ).

Articolo 13

Pubblicazione dei dati aggregati

La Commissione pubblica sul suo sito internet i seguenti dati aggregati:

a) 

il numero degli alveari notificati a norma dell'articolo 11;

b) 

le relazioni annuali di attuazione notificate a norma dell'articolo 10;

c) 

lo studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura, di cui al punto 3 dell'allegato, compreso nel programma apicolo notificato a norma dell'articolo 3.



CAPO 6

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Il programma apicolo include almeno i seguenti elementi:

1) 

la valutazione dei risultati conseguiti fino alla data della redazione nell'attuazione del precedente programma apicolo, se esistente. A decorrere dal programma apicolo 2020-2022 la valutazione si baserà sulle ultime due relazioni annuali di attuazione del programma precedente, ai sensi dell'articolo 10;

2) 

la descrizione del metodo seguito per determinare il numero di alveari, a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1366;

3) 

lo studio effettuato dallo Stato membro sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel proprio territorio. Lo studio contiene almeno le seguenti informazioni, riguardanti i due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo:

i) 

il numero di apicoltori;

ii) 

il numero di apicoltori che gestiscono più di 150 alveari;

iii) 

il numero totale di alveari gestiti dagli apicoltori con più di 150 alveari;

iv) 

il numero di apicoltori organizzati in associazioni di apicoltori;

v) 

la produzione nazionale annua di miele in kg nei due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo;

vi) 

la forchetta di prezzo del miele millefiori nel luogo di produzione;

vii) 

la forchetta di prezzo del miele millefiori venduto sfuso ai grossisti;

viii) 

la resa media stimata in kg del miele per alveare e per anno;

ix) 

la stima del costo medio di produzione (fisso e variabile) per kg di miele prodotto;

x) 

il numero di alveari determinati nei due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo per gli Stati membri che non disponevano di tale programma nel triennio precedente;

4) 

la valutazione delle esigenze del settore dell'apicultura nello Stato membro, basata almeno sulla valutazione dei risultati del precedente programma apicolo, se esistente, lo studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura e i risultati della collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore;

5) 

la descrizione degli obiettivi del programma apicolo e del nesso tra gli obiettivi e le misure per l'apicultura scelte dall'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

6) 

la descrizione dettagliata delle azioni che saranno intraprese nell'ambito delle misure per l'apicultura scelte dall'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per misura;

7) 

i criteri stabiliti dagli Stati membri per evitare il doppio finanziamento dei programmi apicoli conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/1366;

8) 

gli indicatori di risultato per ciascuna misura per l'apicultura scelta. Gli Stati membri scelgono almeno un indicatore di risultato pertinente per misura;

9) 

le modalità di attuazione del programma apicolo, in particolare:

i) 

la designazione, da parte dello Stato membro, di un punto di contatto responsabile della gestione dei programmi apicoli;

ii) 

la descrizione della procedura applicata ai controlli;

iii) 

la descrizione delle azioni da intraprendere in caso di pagamenti indebiti ai beneficiari, comprese le sanzioni;

iv) 

le disposizioni intese ad assicurare che il programma approvato sia reso pubblico nello Stato membro;

v) 

le azioni intraprese per collaborare con le organizzazioni rappresentative del settore;

vi) 

la descrizione del metodo seguito per valutare i risultati delle misure del programma apicolo dello Stato membro interessato.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).