02015R0949 — IT — 17.07.2017 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 156 dell'20.6.2015, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1269 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2017

  L 183

9

14.7.2017




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Approvazione dei controlli pre-esportazione

1.  I controlli pre-esportazione effettuati in qualità di autorità competente dalla Canadian Grain Commission prima dell'esportazione nell'Unione per quanto riguarda l'ocratossina A nel frumento e nella farina di frumento elencati all'allegato I e prodotti nel territorio del Canada sono approvati.

2.  Sono approvati i seguenti controlli pre-esportazione effettuati in qualità di autorità competente dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) prima dell'esportazione nell'Unione:

a) controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine nelle arachidi elencate all'allegato I e prodotte sul territorio degli Stati Uniti;

b) controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine nelle mandorle elencate all'allegato I e prodotte sul territorio degli Stati Uniti.

Articolo 2

Documenti di accompagnamento e identificazione delle partite

1.  Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 è corredata di:

a) una relazione indicante i risultati del campionamento e dell'analisi effettuati conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione ( 1 ) o in base a norme equivalenti ed eseguiti da un laboratorio abilitato a tale scopo dall'autorità competente;

b) un certificato, come da modello di cui all'allegato II, compilato, firmato e attestato da un rappresentante dell'autorità competente; la validità del certificato è di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

2.  Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata da un codice riportato sulla relazione e sul certificato di cui al paragrafo 1. Ogni sacchetto singolo o altro tipo di imballaggio e ogni imballaggio costituito da più unità singole della partita è identificato dal medesimo codice.

Articolo 3

Frazionamento delle partite

Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà corredata di una copia del certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), autenticato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 4

Controlli ufficiali

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, la frequenza dei controlli fisici effettuati dagli Stati membri sulle partite dei prodotti di cui all'articolo 1 e presentata in conformità all'articolo 2 è ridotta alla percentuale massima del numero di partite presentate stabilita all'allegato I.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2008/47/CE e il regolamento di attuazione (UE) n. 844/2011 sono abrogati.

I riferimenti alla decisione e al regolamento di esecuzione abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 1 e frequenza dei controlli fisici di cui all'articolo 4:



Alimento

Codice NC

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Micotossina

Frequenza dei controlli fisici (%) al momento dell'importazione

—  Frumento

—  1001

 

Canada

Ocratossina A

< 1

—  Farina di frumento

—  1101 00

▼M1 —————

▼B

—  Mandorle con guscio

—  0802 11

 

Stati Uniti d'America

Aflatossine

< 1

—  Mandorle sgusciate

—  0802 12




ALLEGATO II

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( 1 ) Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).