02015R0757 — IT — 05.06.2023 — 002.001
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►M2 REGOLAMENTO (UE) 2015/757 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2071 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2016 |
L 320 |
1 |
26.11.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/957 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 |
L 130 |
105 |
16.5.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/757 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2015
concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
I gas a effetto serra soggetti al presente regolamento sono:
biossido di carbonio (CO2);
per quanto riguarda le emissioni rilasciate dal 2024 in poi, metano (CH4); e
per quanto riguarda le emissioni rilasciate dal 2024 in poi, protossido di azoto (N2O).
Nei casi in cui il presente regolamento fa riferimento alle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra o ai gas a effetto serra totali aggregati emessi, il riferimento si intende fatto ai quantitativi totali aggregati di ciascun gas separatamente.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«emissioni di gas a effetto serra», il rilascio, da parte di navi, dei gas a effetto serra soggetti al presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 1 quater, primo comma;
«porto di scalo», il porto dove la nave si ferma per scaricare o caricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri; di conseguenza sono esclusi le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, cambiare l'equipaggio, effettuare una sosta in bacino di carenaggio o riparazioni alla nave e/o alle sue attrezzature, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, o i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti e le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio;
«tratta», ogni movimento di una nave che ha origine o termine in un porto di scalo;
«società», l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;
«stazza lorda» (GT), la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all'allegato 1 della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a Londra il 23 giugno 1969, o contenute in qualsiasi altra convenzione successiva;
«verificatore», un soggetto giuridico che svolge attività di verifica accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento;
«verifica», le attività svolte da un verificatore per valutare la conformità dei documenti trasmessi dalla società ai requisiti previsti dal presente regolamento;
«documento di conformità», un documento specifico per la nave, rilasciato a una società da un verificatore, che conferma che tale nave si è conformata ai requisiti del presente regolamento per un periodo di riferimento specifico;
«altre informazioni pertinenti» , informazioni relative alle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ derivanti dal consumo di carburante, all'attività di trasporto e all'efficienza energetica delle navi che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e valutare le prestazioni delle navi;
«fattore di emissione», il tasso medio di emissione di un gas a effetto serra rispetto ai dati di attività di un flusso di fonti ipotizzando una completa ossidazione nel caso della combustione e una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;
«incertezza», un parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti di fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;
«stima conservativa», la definizione di una serie di ipotesi in modo da garantire che le emissioni annuali non siano sottovalutate o che le distanze o i quantitativi di merci trasportate non siano sopravvalutati;
«periodo di riferimento», l'anno civile di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ . Per le tratte che cominciano e terminano in due diversi anni civili, i dati di monitoraggio e comunicazione sono contabilizzati sotto il primo anno civile interessato;
«nave all'ormeggio», una nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni;
«classe ghiaccio», l'indicazione assegnata alla nave dalle competenti autorità nazionali dello Stato di bandiera o da un'organizzazione riconosciuta da tale Stato che indica che la nave è stata concepita per la navigazione in condizioni di mare ghiacciato;
«autorità di riferimento responsabile», l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione di cui all’articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE;
«dati aggregati sulle emissioni a livello di società», la somma delle emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo in conformità dell’allegato I di tale direttiva e da comunicare, da parte di una società, a norma di tale direttiva, per tutte le navi sotto la sua responsabilità durante il periodo di riferimento.
CAPO II
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE
SEZIONE 1
Principi e metodi per il monitoraggio e la comunicazione
Articolo 4
Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione
Articolo 5
Metodi per il monitoraggio delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ e altre informazioni pertinenti
Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione adotta atti delegati al fine di tenere conto dell’inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento delle emissioni di CH4 e N2O, nonché delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore, come indicato nel primo comma del presente paragrafo. I metodi per monitorare le emissioni di CH4 e N2O si basano sugli stessi principi dei metodi di monitoraggio delle emissioni di CO2 di cui all’allegato I del presente regolamento, con gli adeguamenti necessari a riflettere la natura dei diversi gas a effetto serra. I metodi di cui all’allegato I del presente regolamento e le norme di cui all’allegato II del presente regolamento sono allineati, se del caso, ai metodi e alle norme stabiliti in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.
SEZIONE 2
Piano di monitoraggio
Articolo 6
Contenuto e presentazione del piano di monitoraggio
Il piano di monitoraggio consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per una determinata nave e contiene almeno gli elementi seguenti:
l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome, il numero di identificazione IMO, il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell'armatore della nave;
il nome della società e l’indirizzo, il telefono e l’indirizzo di posta elettronica di un referente nonché il numero unico di identificazione IMO della società e del proprietario registrato;
una descrizione delle seguenti fonti di emissione di ►M2 gas a effetto serra ◄ a bordo della nave: i motori principali, i motori ausiliari, le turbine a gas, le caldaie e i generatori di gas inerte e i tipi di carburanti utilizzati;
una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità usati per l'aggiornamento dell'elenco delle fonti di emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ per il periodo di riferimento;
una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell'elenco delle tratte;
una descrizione delle procedure per il monitoraggio dei consumi di carburante della nave, fra cui:
il metodo scelto tra quelli di cui all'allegato I per il calcolo del consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione di ►M2 gas a effetto serra ◄ , compresa una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate, se del caso,
le procedure per la misura dei rifornimenti di carburante e del carburante contenuto nei serbatoi, una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate e le procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure, se del caso,
il metodo scelto per la determinazione della densità, ove applicabile,
una procedura finalizzata a garantire che l'incertezza totale delle misure del carburante è conforme ai requisiti del presente regolamento, se possibile in riferimento alle normative nazionali, alle clausole previste dai contratti con i clienti o alle norme di accuratezza del fornitore di carburante;
i singoli fattori di emissione applicati per ciascun tipo di carburante o, nel caso di carburanti alternativi, le metodologie impiegate per determinare i fattori di emissione, compresi la metodologia adottata per il campionamento, i metodi di analisi e la descrizione dei laboratori utilizzati, con l'accreditamento ISO 17025 di tali laboratori, ove del caso;
la descrizione delle procedure utilizzate per determinare i dati relativi alle attività per tratta, fra cui:
le procedure, le responsabilità e le fonti di dati per stabilire e registrare la distanza,
le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per stabilire e registrare il carico trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso,
le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per determinare e registrare il tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo;
una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati per ovviare alle lacune dei dati;
un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revisioni.
Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 23 per modificare gli articoli da 6 a 10 per quanto riguarda le norme contenute in tali articoli relative ai piani di monitoraggio, per tenere conto dell’inclusione delle emissioni di CH4 e di N2O, nonché dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore, nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare il presente regolamento con delle regole relative all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili.
Articolo 7
Modifiche del piano di monitoraggio
Le società modificano il piano di monitoraggio nelle situazioni seguenti:
quando si verifica un cambio di società;
quando si verificano nuove emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ dovute a nuove fonti di emissione o all'uso di nuovi carburanti non ancora contemplati nel piano di monitoraggio;
quando una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di apparecchiature di misurazione, nuovi metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, può incidere sull'accuratezza nella determinazione delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ ;
quando i dati ottenuti dall'impiego del metodo di monitoraggio applicato si sono rivelati errati;
quando una parte del piano di monitoraggio è individuato come non conforme alle prescrizioni del presente regolamento e la società deve rivederlo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare il presente regolamento con le regole relative all’approvazione delle modifiche dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili.
SEZIONE 3
Monitoraggio delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ e di altre informazioni pertinenti
Articolo 8
Monitoraggio delle attività nel periodo di riferimento
A decorrere dal 1o gennaio 2018 le società, in base al piano di monitoraggio valutato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ fra quelli di cui alla parte B dell'allegato I e calcolando le emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ conformemente alla parte A dell'allegato I.
Articolo 9
Monitoraggio per tratta
Sulla base del piano di monitoraggio valutato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave in arrivo o in partenza da un porto e per ogni tratta da o verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e della parte A dell'allegato II le seguenti informazioni:
porto di partenza e porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo;
quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;
►M2 emissioni di gas a effetto serra ◄ ;
distanza percorsa;
tempo trascorso in mare;
merci trasportate;
attività di trasporto.
Le società possono monitorare anche le informazioni relative alla classe ghiaccio della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 10, una società è esonerata dall'obbligo di monitorare le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tratta rispetto a una determinata nave, se:
tutte le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento cominciano o terminano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e
la nave effettua, in base al suo calendario, oltre 300 tratte nel periodo di riferimento.
Articolo 10
Monitoraggio su base annua
Sulla base del piano di monitoraggio valutato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e della parte B dell'allegato II, i seguenti parametri:
quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;
►M2 gas a effetto serra ◄ totale aggregato emesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
dato aggregato delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
dato aggregato delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ di tutte le tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
dato aggregato delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ di tutte le tratte effettuate verso i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;
distanza totale percorsa;
tempo totale trascorso in mare;
attività di trasporto totale;
efficienza energetica media;
le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo a norma dell’allegato I di tale direttiva e da comunicare a norma della medesima direttiva, unitamente alle informazioni necessarie per giustificare l’applicazione di eventuali deroghe all’articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva a norma dell’articolo 12, paragrafi da 3 -sexies a 3 -ter.
Le società possono monitorare le informazioni relative alla «classe ghiaccio» della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile.
Le società possono monitorare anche il carburante consumato e il ►M2 gas a effetto serra ◄ emesso distinguendo sulla base di altri criteri definiti nel piano di monitoraggio.
SEZIONE 4
Comunicazione
Articolo 11
Contenuto della relazione sulle emissioni
A decorrere dal 2025, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni nave sotto la loro responsabilità le società presentano all’autorità di riferimento responsabile, alle autorità degli Stati di bandiera interessati e alla Commissione una relazione sulle emissioni che riguarda l’intero periodo di riferimento dell’anno precedente; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma dell’articolo 13. L’autorità di riferimento responsabile può chiedere alle società di presentare le loro relazioni sulle emissioni entro una data precedente al 31 marzo, ma non anteriore al 28 febbraio.
Le società integrano nella relazione sulle emissioni le seguenti informazioni:
dati di identificazione della nave e della società, fra cui:
il nome della nave,
il numero di identificazione IMO,
il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza,
la classe ghiaccio della nave se inclusa nel piano di monitoraggio,
l'efficienza tecnica della nave (l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) o il valore stimato dell'indice (EIV) in base alla risoluzione dell'IMO MEPC.215 (63), ove applicabile),
il nome dell'armatore,
l'indirizzo dell'armatore e la sua sede principale di attività,
il nome della società (se non è l'armatore),
indirizzo della società (se non è l'armatore) e la sua sede principale di attività,
indirizzo, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente,
l'identità del verificatore che ha valutato la relazione sulle emissioni;
informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e il relativo livello di incertezza;
i risultati del monitoraggio annuale dei parametri a norma dell'articolo 10.
Articolo 11 bis
Comunicazione e trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società
Articolo 12
Formato della relazione sulle emissioni e comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società
CAPO III
VERIFICA E ACCREDITAMENTO
Articolo 13
Ambito delle attività di verifica e relazione di verifica
Se conclude, con ragionevole certezza, che i dati aggregati sulle emissioni a livello di società non contengono inesattezze rilevanti, il verificatore predispone una relazione di verifica in cui si dichiara che i dati aggregati sulle emissioni a livello di società sono riconosciuti conformi alle norme di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.
Articolo 14
Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori
Qualora decida di procedere alla verifica della relazione sulle emissioni e delle procedure di monitoraggio applicate dalla società, il verificatore valuta l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni comunicati in materia di emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ , in particolare:
l'assegnazione del consumo di carburante alle tratte;
i dati trasmessi relativi al consumo di carburante e le misurazioni e i calcoli connessi;
la scelta e l'applicazione dei fattori di emissione;
i calcoli per determinare le emissioni complessive di gas a effetto serra e le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo a norma dell’allegato I di tale direttiva e da comunicare a norma della medesima direttiva;
i calcoli per determinare l'efficienza energetica.
Il verificatore prende in considerazione solo le relazioni sulle emissioni presentate a norma dell'articolo 12, se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ con un ragionevole grado di certezza e purché vi sia la garanzia che:
i dati presentati siano coerenti in relazione ai dati stimati che sono basati su informazioni riguardanti la localizzazione delle navi e le caratteristiche come la potenza motrice installata;
i dati presentati siano privi di incongruenze, in particolare quando si confronta il volume complessivo di carburante acquistato annualmente da ciascuna nave e il consumo di carburante aggregato durante le tratte;
la raccolta dei dati sia stata effettuata in conformità alle norme applicabili; e
i registri pertinenti della nave siano completi e coerenti.
Articolo 15
Procedure di verifica
Articolo 16
Accreditamento dei verificatori
CAPO IV
CONFORMITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Articolo 17
Documento di conformità
Il documento di conformità comprende le seguenti informazioni:
l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);
il nome, l'indirizzo e la sede principale di attività dell'armatore;
l'identità del verificatore;
la data di rilascio del documento di conformità, il suo periodo di validità e il periodo di riferimento in questione.
Articolo 18
Obbligo di tenere a bordo un documento di conformità valido
Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento, le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e che hanno effettuato tratte durante tale periodo di riferimento, devono tenere a bordo un documento di conformità valido.
Articolo 19
Adempimento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione e ispezioni
Articolo 20
Sanzioni, scambio di informazioni e ordine di esclusione
Qualora si constati che una nave di cui al primo comma si trova in uno dei porti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, lo Stato membro interessato, dopo aver dato alla società interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, può emettere un ordine dello Stato di bandiera di diniego delle spedizioni fino a quando la società non adempia i suoi obblighi in materia di monitoraggio e di comunicazione. Esso ne informa la Commissione, l’EMSA e gli altri Stati membri.
L’adempimento degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione è confermato mediante notifica di un documento di conformità valido all’autorità nazionale competente che ha emesso l’ordine di espulsione. Il presente paragrafo non pregiudica le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.
La possibilità di derogare ai sensi del primo comma non si applica a uno Stato membro la cui autorità è l’autorità di riferimento responsabile.
Articolo 21
Pubblicazione delle informazioni e relazione della Commissione
La Commissione comprende nelle informazioni da rendere pubbliche:
l’identità della nave (nome, società, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);
efficienza tecnica della nave (EEDI o EIV, a seconda dei casi);
emissioni annuali di ►M2 gas a effetto serra ◄ ;
consumo annuo complessivo di carburante per le tratte;
consumo di carburante medio annuo ed emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ per la distanza percorsa di tratte;
consumo di carburante medio annuo ed emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ per la distanza percorsa e merci trasportate sulle tratte;
tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte;
il metodo applicato per il monitoraggio;
la data di rilascio e la data di validità del documento di conformità;
l'identità del verificatore che ha valutato la relazione sulle emissioni;
eventuali altre informazioni monitorate e comunicate su base volontaria conformemente all'articolo 10.
CAPO V
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 22
Cooperazione internazionale
Articolo 22 bis
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2024, tenendo conto in particolare dell’ulteriore esperienza acquisita nella sua attuazione, al fine, tra l’altro, di includere le navi di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai fini di un’eventuale successiva inclusione di tali navi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE o di proporre altre misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte da tali navi. Tale riesame è corredato, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.
CAPO VI
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Esercizio della delega
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 8, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo 11 bis, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 giugno 2023.
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del rispettivo periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Tuttavia, il primo comma, ultima frase, del presente paragrafo, non si applica agli atti delegati adottati entro il 1o ottobre 2023 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, o dell’articolo 11, paragrafo 4.
Articolo 24
Procedura di comitato
Articolo 25
Modifiche della direttiva 2009/16/CE
Il seguente punto è aggiunto all'elenco che figura nell'allegato IV della direttiva 2009/16/CE:
«50. Documento di conformità rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ►M2 gas a effetto serra ◄ generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ( *1 ).
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2
A. CALCOLO DELLE EMISSIONI DI CO2 (ARTICOLO 9)
Ai fini del calcolo delle emissioni di CO2, le società applicano la seguente formula:
consumo di carburante × fattore di emissione
Il consumo di carburante comprende il carburante utilizzato dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle turbine a gas, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte.
Il consumo di carburante all'interno dei porti all'ormeggio è calcolato separatamente.
Per i fattori di emissione dei carburanti utilizzati a bordo si applicano i seguenti valori predefiniti:
Tipo di carburante |
Riferimento |
Fattore di emissione (t-CO2/t-carburante) |
1. Diesel/gasolio |
Qualità da DMX a DMB di cui alla norma ISO 8217 |
3,206 |
2. Olio combustibile leggero (LFO) |
Qualità da RMA a RMD di cui alla norma ISO 8217 |
3,151 |
3. Olio combustibile pesante (HFO) |
Qualità da RME a RMK di cui alla norma ISO 8217 |
3,114 |
4. Gas di petrolio liquefatto (GPL) |
Propano |
3,000 |
Butano |
3,030 |
|
5. Gas naturale liquefatto (LNG) |
|
2,750 |
6. Metanolo |
|
1,375 |
7. Etanolo |
|
1,913 |
Si applicano fattori di emissione appropriati per i biocarburanti, i combustibili non fossili alternativi e altri carburanti per i quali non è specificato alcun valore predefinito.
B. METODI PER DETERMINARE LE EMISSIONI DI CO2
La società definisce nel piano di monitoraggio quale metodo di monitoraggio deve essere utilizzato per calcolare il consumo di carburante per ciascuna nave sotto la propria responsabilità e assicura che, una volta scelto il metodo, questo sia applicato in maniera coerente.
Ai fini del calcolo è preso in considerazione il carburante effettivamente consumato durante ogni tratta, ed è utilizzato uno dei seguenti metodi:
bolla di consegna del carburante (BDN) e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi;
monitoraggio a bordo degli oli combustibili in serbatoio;
flussometri per i processi di combustione interessati;
misurazioni dirette delle emissioni di CO2.
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di tali metodi, una volta valutata dal verificatore, se migliora l'accuratezza globale della misurazione.
1. Metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi
Questo metodo è basato sulla quantità e sul tipo di carburante, definito sulla BDN unitamente a rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi mediante letture del serbatoio. Il carburante consumato nel periodo di riferimento è dato dal carburante disponibile all'inizio del periodo, cui vanno aggiunte le consegne e detratto il carburante disponibile alla fine del periodo e il carburante non soggetto a bunkeraggio tra l'inizio del periodo e la fine del periodo.
Per periodo si intende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere specificati.
Questo metodo non deve essere utilizzato quando le BDN non sono disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburante, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL).
Ai sensi della convenzione MARPOL, allegato VI, la BDN è obbligatoriamente tenuta a bordo per tre anni dopo la consegna del carburante e devono essere immediatamente disponibili. Il rilevamento periodico del carburante nei serbatoi a bordo è basato sulle letture del serbatoio del carburante. Sono utilizzate tabelle relative a ciascun serbatoio per determinare il volume al momento della lettura del serbatoio. L'incertezza associata alla BDN è indicata nel piano di monitoraggio. Le letture del serbatoio del carburante sono effettuate con metodi adeguati, come i sistemi automatizzati, scandagli e metri a nastro. Il metodo dello scandaglio e l'incertezza associata sono specificati nel piano di monitoraggio.
Qualora la quantità di rifornimento del carburante o la quantità di carburante rimasta nel serbatoio sia determinata in unità di volume, espresso in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:
sistemi di misurazione a bordo;
la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e che figura sulla fattura o sulla BDN;
la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato per l'analisi del carburante, laddove disponibile.
La densità effettiva è espressa in kg/l e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Quando i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato una volta valutato da parte del verificatore.
2. Metodo B: Monitoraggio dei serbatoi a bordo
Questo metodo si basa sulle letture del serbatoio di carburante per tutti i serbatoi presenti a bordo. Le letture avvengono tutti i giorni quando la nave è in mare e ogniqualvolta la nave è in fase di bunkeraggio o debunkeraggio.
Le variazioni cumulative del livello di carburante nel serbatoio tra due letture costituiscono il carburante consumato nel periodo considerato.
Per periodo si intende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere specificati.
Le letture del serbatoio del carburante sono effettuate con metodi adeguati, come i sistemi automatizzati, scandagli e metri a nastro. Il metodo dello scandaglio e l'incertezza associata sono specificati nel piano di monitoraggio.
Qualora la quantità di rifornimento del carburante o la quantità di carburante rimasta nel serbatoio è determinata in unità di volume, espresso in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:
sistemi di misurazione a bordo;
la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e registrato su un'apposita fattura o sulla BDN;
la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato incaricato dell'analisi del carburante, laddove disponibile.
La densità effettiva è espressa in kg/l e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Quando i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato una volta valutato da parte del verificatore.
3. Metodo C: Flussimetri per i processi di combustione applicabili
Questo metodo si basa su flussi di carburante misurati a bordo. I dati di tutti i flussometri correlati alle fonti di emissione di CO2 pertinenti sono combinati per determinare tutti i consumi di carburante per un determinato periodo.
Per periodo si intende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere monitorati.
I metodi di calibrazione applicati e l'incertezza associata ai flussometri utilizzati sono specificati nel piano di monitoraggio.
Qualora la quantità di carburante consumato sia determinata in unità di volume, espressa in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:
sistemi di misurazione a bordo;
la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e che figura sulla fattura o sulla BDN;
la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato per l'analisi del carburante, laddove disponibile.
La densità effettiva è espressa in kg/l e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Quando i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato una volta valutato da parte del verificatore.
4. Metodo D: Misurazione diretta delle emissioni di CO2
La misurazione diretta delle emissioni di CO2 può essere utilizzata per le tratte e per le emissioni di CO2 che si verificano nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Il CO2 emesso comprende quello emesso dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle turbine a gas, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte. Per le navi la cui comunicazione si basa su questo metodo, il consumo di carburante è calcolato utilizzando le emissioni di CO2 misurate e il fattore di emissione applicabile dei carburanti pertinenti.
Questo metodo si basa sulla determinazione dei flussi di emissione di CO2 in camini di scarico (imbuti) moltiplicando la concentrazione di CO2 del gas di scarico per il flusso dei gas di scarico.
I metodi della calibrazione applicati e l'incertezza associata ai dispositivi utilizzati sono specificati nel piano di monitoraggio.
ALLEGATO II
Monitoraggio delle altre informazioni pertinenti
A. MONITORAGGIO PER TRATTA (ARTICOLO 9)
1. Ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti (articolo 9, paragrafo 1), le società rispettano le seguenti regole:
►M1 la data e l'ora di partenza e di arrivo da ormeggio a ormeggio sono riportate utilizzando l'ora di Greenwich (GMT/UTC). ◄ Il tempo trascorso in mare è calcolato sulla base delle informazioni riguardanti la partenza e l'arrivo presso i porti, escluso l'ancoraggio;
la distanza percorsa può essere la distanza della rotta più diretta tra il porto di partenza e il porto di arrivo, oppure l'effettiva distanza percorsa. In caso di uso della distanza della rotta più diretta tra il porto di partenza e il porto di arrivo, è necessario integrare un fattore di correzione conservativa per assicurare che la distanza percorsa non sia significativamente sottovalutata. Il piano di monitoraggio, specifica quale calcolo della distanza è utilizzato e, se necessario, il fattore di correzione utilizzato. ►M1 La distanza percorsa è calcolata dal posto di ormeggio del porto di partenza al posto di ormeggio del porto di arrivo ed è espressa in miglia nautiche; ◄
l'attività di trasporto è determinata moltiplicando la distanza percorsa per la quantità di carico trasportato;
per le navi passeggeri, il numero dei passeggeri è usato per esprimere il carico trasportato. Per tutte le altre categorie di navi, la quantità di carico è espressa o in tonnellate metriche o in metri cubi standard di carico, a seconda dei casi;
►M1 per le navi ro-ro, il carico trasportato è definito come la massa del carico a bordo, calcolata come massa effettiva, oppure come il numero di unità di carico (autocarri, autovetture ecc.) o metri di corsia occupati moltiplicati secondo i valori predefiniti per il loro peso. ◄
Ai fini del presente regolamento, per «nave ro-ro» si intende una nave progettata per il trasporto di unità di carico ro-ro o che disponga di locali da carico ro-ro;
per le navi portacontainer, il carico trasportato è definito come il peso totale in tonnellate del carico o, in mancanza di questo, la quantità di unità equivalenti a venti piedi (TEU) moltiplicata secondo valori predefiniti per il loro peso. Se il carico trasportato da una nave portacontainer è definito in conformità delle linee guida dell'IMO applicabili o di strumenti a norma della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS), si ritiene che tale definizione sia conforme al presente regolamento.
Ai fini del presente regolamento per «nave portacontainer» si intende una nave progettata esclusivamente per il trasporto di container in appositi alloggiamenti e sul ponte;
la determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer, consente di tener conto, se del caso, del peso e del volume del carico trasportato e del numero dei passeggeri trasportati. Dette categorie includono, tra l'altro, petroliere, navi portarinfuse, navi per il trasporto di merci varie, navi frigorifere, trasportatori di veicoli e vettori misti.
2. Per garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettera g), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme tecniche che precisano i parametri applicabili a ciascuna delle categorie di navi previste in tale lettera.
Tali atti di esecuzione sono adottati, non oltre il 31 dicembre 2016, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, può rivedere, ove opportuno, i parametri applicabili di cui al paragrafo 1, lettera g). Se del caso, la Commissione rivede anche tali parametri per tener conto delle modifiche apportate al presente allegato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
3. Nel conformarsi alle norme di cui ai paragrafi 1 e 2, le società possono anche scegliere di includere informazioni specifiche relative alla classe di ghiaccio della nave e alla navigazione attraverso il ghiaccio.
B. MONITORAGGIO SU BASE ANNUA (ARTICOLO 10)
Ai fini del monitoraggio su base annua delle altre informazioni pertinenti, le società rispettano le seguenti regole.
I valori da monitorare, ai sensi dell'articolo 10, sono determinati per aggregazione dei rispettivi dati per ogni tratta.
L'efficienza energetica media è monitorata utilizzando almeno quattro indicatori, il consumo di carburante per distanza, il consumo di carburante per attività di trasporto, le emissioni di CO2 per distanza e le emissioni di CO2 per attività di trasporto, calcolati come segue:
Nel conformarsi a tali norme, le società possono anche scegliere di includere informazioni specifiche relative alla classe di ghiaccio della nave e alla navigazione attraverso il ghiaccio, come pure altre informazioni relative al carburante consumato e al CO2 emesso, differenziando sulla base di altri criteri definiti nel piano di monitoraggio.
ALLEGATO III
Elementi da prendere in considerazione per gli atti delegati previsti agli articoli 15 e 16
A. PROCEDURE DI VERIFICA
B. ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
( *1 ) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55».