02015R0378 — IT — 26.04.2017 — 001.001


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/378 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità

(GU L 064 dell'7.3.2015, pag. 30)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/646 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2017

  L 92

36

6.4.2017




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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/378 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità



Articolo 1

Liquidazione annuale dei conti

1.  La Commissione valuta l'ammissibilità di ciascuno dei progetti che figurano nella richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della Commissione ( 1 ) rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici quali definiti nel regolamento (UE) n. 514/2014 e a quelli del programma nazionale approvato conformemente all'articolo 14 di quest'ultimo regolamento.

Nel decidere in merito al pagamento del saldo annuale, la Commissione prende in considerazione anche le informazioni fornite:

a) nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014;

b) nella richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della Commissione.

2.  La Commissione liquida tutti gli importi dichiarati nei conti laddove non vi siano dubbi circa la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti presentati.

3.  La Commissione può chiedere ulteriori informazioni qualora le informazioni fornite siano incomplete o non chiare, o a motivo di disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una richiesta di pagamento.

4.  Lo Stato membro interessato fornisce, su richiesta della Commissione, informazioni supplementari entro il termine fissato in tale richiesta. In casi giustificati, su richiesta inoltrata dallo Stato membro prima della scadenza del termine, la Commissione può accogliere una richiesta di proroga del termine di trasmissione delle informazioni e fissare un nuovo termine.

Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni supplementari entro il termine o se la risposta è insoddisfacente, la Commissione può procedere con la decisione di liquidazione sulla base delle informazioni in suo possesso.

5.  La Commissione informa lo Stato membro della sua decisione sul pagamento del saldo annuale, adducendo le ragioni dell'eventuale mancato pagamento di conti o importi contabilizzati.

Qualora i conti o gli importi contabilizzati non siano versati dalla Commissione, lo Stato membro può fornire informazioni supplementari relative ai conti o agli importi da riesaminare in esercizi finanziari successivi.

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6.  Se l'importo accettato dalla Commissione nella decisione sulla liquidazione dei conti annuali per l'esercizio finanziario N è inferiore all'importo del prefinanziamento annuale per l'esercizio finanziario N, quest'ultimo importo è liquidato mediante deduzione dal primo importo. L'eventuale importo rimanente del prefinanziamento è liquidato nel corso di esercizi di liquidazione dei conti successivi.

Il primo comma si applica anche nei casi in cui i pagamenti riportati nei conti annuali presentati da uno Stato membro siano pari a zero.

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8.  I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, anche agli importi recuperati.

Articolo 2

Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.  Se la Commissione ritiene che le spese non siano conformi alle norme dell'Unione e nazionali, essa comunica i risultati delle sue verifiche allo Stato membro interessato, specificando le misure correttive necessarie per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indicando il livello di rettifica finanziaria che ritiene corrispondere alle proprie constatazioni.

Tale comunicazione è effettuata conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014 e fa riferimento al presente articolo.

2.  Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:

a) dimostrare alla Commissione che i progetti sono ammissibili;

b) dimostrare alla Commissione che la portata dell'inadempienza o il rischio per il contributo dell'Unione al programma nazionale sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;

c) informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e nazionali e della data effettiva della loro attuazione; e

d) informare la Commissione dell'eventuale utilità di una riunione bilaterale.

In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza del periodo iniziale di due mesi.

3.  La Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di verifica di conformità.

4.  Dopo aver comunicato i risultati delle sue verifiche agli Stati membri, la Commissione adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 per escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione.

La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di verifica di conformità fino a quando lo Stato membro abbia attuato i provvedimenti correttivi.

Articolo 3

Decisione di non avviare o di non proseguire una procedura di verifica di conformità

La Commissione può decidere di non avviare o di non proseguire una procedura di verifica di conformità a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inosservanza individuata non supera i 50 000 EUR e il 2 % della spesa specifica ritenuta non conforme.

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Articolo 3 bis

Criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo

1.  La Commissione fonda la valutazione dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit disponibili svolti dagli Stati membri, dai servizi della Commissione e della Corte dei conti, sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o su eventuali altre informazioni sulla conformità ai criteri di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione ( 2 ).

La valutazione della Commissione copre l'ambiente di controllo interno del programma nazionale, le attività di gestione e di controllo dell'autorità responsabile e le attività di controllo e di audit dell'autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato.

2.  La conformità ai requisiti fondamentali di cui al paragrafo 1 in funzione delle categorie previste dalla tabella 2 dell'allegato si utilizza per valutare l'effettivo funzionamento di ciascuna autorità competente e per giungere a una conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo. Nella conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo sono tenuti in considerazione eventuali fattori attenuanti o aggravanti.

3.  Qualora sia verificato che uno tra i requisiti fondamentali numero 2, 4, 5, 8, 11, 12 o 14 di cui alla tabella 1 dell'allegato, o due o più degli altri requisiti fondamentali di tale tabella, rientrano nella categoria 3 o 4 della tabella 2 dell'allegato, si configura una fattispecie di carenza grave nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Articolo 3 ter

Criteri per l'applicazione delle rettifiche finanziarie e la determinazione del relativo livello

1.  La Commissione applica le rettifiche finanziarie qualora individui una o più irregolarità isolate o sistemiche o una o più carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo («carenze del sistema»).

Ai fini del presente regolamento, per irregolarità si intende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale o qualsiasi violazione di norme nazionali derivante da un'azione o da un'omissione di uno o più beneficiari, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione ad esso di una spesa indebita.

L'entità della rettifica finanziaria è determinata caso per caso ogniqualvolta ciò sia possibile ed è pari all'importo esatto delle spese che sono state indebitamente imputate al bilancio generale dell'Unione.

Qualora la Commissione rilevi irregolarità in un campione rappresentativo di spese relative alla totalità di un programma, o a parte di esso, ma non risulti vantaggioso rispetto ai costi verificare la regolarità delle spese, la rettifica può essere determinata applicando per estrapolazione i risultati dell'esame del campione al resto della popolazione da cui questo è stato estratto.

Laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche o carenze del sistema, ma non sia possibile, neanche mediante estrapolazione, quantificare la rettifica con precisione, alla spesa dichiarata si applica una rettifica finanziaria forfettaria per la parte del sistema interessata, secondo i criteri e le percentuali indicative che figurano ai punti 2 e 3.

Le rettifiche forfettarie possono essere applicate anche in caso di irregolarità isolate.

2.  Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti fattori:

a) il grado di gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema in relazione al sistema nel suo complesso o a parte di esso, o ai tipi di spese dichiarate;

b) l'entità del rischio di perdite al quale il bilancio dell'Unione è stato esposto a seguito dell'irregolarità o della carenza di sistema;

c) la misura in cui le spese si prestano a frodi a causa dell'irregolarità o della carenza di sistema.

d) eventuali fattori attenuanti o aggravanti.

3.  Il livello di rettifica è fissato come segue:

a) si applica un tasso forfettario del 100 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

b) si applica un tasso forfettario del 25 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento estremamente grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

c) si applica un tasso forfettario del 10 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono dovute a un funzionamento parziale, carente o sporadico del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

d) si applica un tasso forfettario del 5 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono dovute a un funzionamento non uniforme del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

Conformemente al principio di proporzionalità, il tasso può essere ridotto al 2 % qualora la natura e la gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema non siano considerate tali da giustificare un tasso di rettifica del 5 %.

4.  Qualora, a causa della mancata adozione da parte dell'autorità competente, di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato esercizio finanziario, la medesima o le medesime irregolarità o carenze siano riscontrate in un esercizio finanziario successivo, il tasso di rettifica forfettaria può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici irregolarità o carenze, essere incrementato fino a un livello che non ecceda quello immediatamente superiore stabilito al paragrafo 3.

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Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

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ALLEGATO

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in relazione al loro efficace funzionamento

[di cui all'articolo 3 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378]



Tabella 1

Requisiti fondamentali

 

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo

Organismi/autorità interessati

Campo d'applicazione

1

Adeguata descrizione e separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo

Autorità responsabile/autorità delegata

Ambiente interno

2

Selezione appropriata dei progetti

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

3

Informazioni adeguate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico

Autorità responsabile/autorità delegata

Informazione e comunicazione interne

4

Controlli adeguati

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

5

Sistemi efficaci idonei ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

6

Sistemi informatici affidabili per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la predisposizione delle relazioni

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo/informazione e comunicazione interne

7

Efficace attuazione di procedure per la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese misure antifrode proporzionate

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

8

Procedure appropriate per preparare i conti annuali, la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

9

Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e annullati

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

10

Adeguata descrizione e separazione delle funzioni, indipendenza funzionale dall'autorità responsabile e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti in materia

Autorità di audit

Ambiente interno

11

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

Attività di controllo

12

Audit adeguati delle spese

Autorità di audit

Attività di controllo

13

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

Attività di controllo

14

Procedure adeguate per la fornitura di un pareri di audit e relazioni di audit affidabili

Autorità di audit

Attività di controllo



Tabella 2

Classificazione dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo in relazione al loro funzionamento

Categoria 1

Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della Commissione, del 2 marzo 2015, che stabilisce i modelli dei documenti richiesti per il pagamento del saldo annuale a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).

( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3).