02015O0035 — IT — 06.05.2024 — 009.001
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INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 novembre 2015 (GU L 014 del 21.1.2016, pag. 30) |
Modificato da:
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|
Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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INDIRIZZO (UE) 2016/2299 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 novembre 2016 |
L 344 |
117 |
17.12.2016 |
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INDIRIZZO (UE) 2018/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 febbraio 2018 |
L 95 |
45 |
13.4.2018 |
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INDIRIZZO (UE) 2019/1033 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 maggio 2019 |
L 167 |
75 |
24.6.2019 |
|
DECISIONE (UE) 2020/506 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2020 |
L 109I |
1 |
7.4.2020 |
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INDIRIZZO (UE) 2020/1692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 settembre 2020 |
L 379 |
94 |
13.11.2020 |
|
INDIRIZZO (UE) 2022/988 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 maggio 2022 |
L 167 |
131 |
24.6.2022 |
|
INDIRIZZO (UE) 2023/832 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 dicembre 2022 |
L 104 |
40 |
19.4.2023 |
|
INDIRIZZO (UE) 2024/1164 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell’8 febbraio 2024 |
L 1164 |
1 |
26.4.2024 |
Rettificato da:
INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 novembre 2015
sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)
Articolo 1
Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee
Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori:
la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2;
la durata residua o la vita media ponderata dell'attività, come definita nell'articolo 3;
la struttura cedolare dell'attività; e
il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata.
Articolo 2
Determinazione delle categorie di scarto di garanzia per le attività negoziabili
Le attività negoziabili idonee sono collocate in una delle cinque categorie di scarto di garanzia, sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività, come sintetizzato nella Tavola 1 dell'allegato del presente indirizzo:
gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, gli strumenti di debito emessi dall’Unione europea, e i certificati di debito emessi dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono inclusi nella categoria di scarto di garanzia I;
gli strumenti di debito emessi da:
amministrazioni locali e regionali;
soggetti che sono enti creditizi o enti non creditizi classificati come agenzie da parte dell’Eurosistema e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali diverse dall’Unione europea; nonché le obbligazioni garantite legislative e multi cédulas, rientrano nella categoria di scarto di garanzia II;
gli strumenti di debito emessi da:
società non finanziarie;
società del settore delle amministrazioni pubbliche; e
agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;
gli strumenti di debito non garantiti emessi da: (i) enti creditizi; (ii) agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e (iii) società finanziarie diverse dagli enti creditizi, rientrano nella categoria di scarto di garanzia IV;
i titoli garantiti da attività sono inclusi nella categoria V a prescindere dalla classificazione dell'emittente.
Articolo 3
Scarti di garanzia per attività negoziabili
Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV sono determinati sulla base di:
il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3;
la vita residua dell’attività come specificata nel paragrafo 2;
la struttura cedolare dell’attività come specificata nel paragrafo 2.
La determinazione della vita residua delle obbligazioni garantite in uso proprio varia a seconda che le obbligazioni garantite in uso proprio abbiano una struttura soft bullet ovvero una struttura conditional pass-through, come segue:
nel caso di obbligazioni garantite in uso proprio con struttura soft bullet, la vita residua è definita come la durata massima per la quale la scadenza può essere estesa come indicato nei termini e nelle condizioni della specifica obbligazione garantita;
nel caso di obbligazioni garantite in uso proprio con struttura conditional pass-through, la vita residua corrisponde alla categoria [10,15) anni.
Ai fini del presente paragrafo 2 bis, per «uso proprio» si intende la presentazione o l’utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro soggetto con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell’articolo 138 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Articolo 4
Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili
Oltre agli scarti di garanzia previsti all’articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:
tutte le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia II, III, IV e V il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all’articolo 134 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore. La riduzione di valore, anche per le obbligazioni garantite in uso proprio, dipende dalla vita residua attesa o, nel caso della categoria di scarto di garanzia V, dalla vita media ponderata dell’attività, ai livelli indicati nella tabella 4 dell’allegato al presente indirizzo. Ai fini del calcolo della riduzione di valore per le obbligazioni garantite in uso proprio, la vita residua attesa è la data di scadenza originariamente prevista, a meno che e fino a che non sia stata attivata una proroga della scadenza;
le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare pari a: i) l’8 % applicato al valore degli strumenti di debito assegnati ai livelli di qualità del credito 1 e 2; e ii) il 12 % applicato al valore degli strumenti di debito assegnati al livello di qualità del credito 3. Ai fini del presente paragrafo, «uso proprio» ha lo stesso significato del termine «uso proprio» di cui all’articolo 3, paragrafo 2 bis;
se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET per quanto riguarda l’auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell’intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.
Articolo 5
Scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili idonee
In relazione alla struttura del tasso di interesse dei crediti si applicano le seguenti disposizioni:
i crediti «zero coupon» sono considerati come crediti a tasso fisso;
i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati come crediti a tasso fisso;
i crediti a tasso variabile con un tasso cedolare massimo (ceiling) sono considerati come crediti a tasso fisso;
i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento pari o inferiore a un anno, e con un tasso cedolare minimo (floor) ma privi di tasso cedolare massimo (ceiling), sono considerati come crediti a tasso variabile;
lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tassi di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua sia corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.
▼M3 —————
Articolo 6
Efficacia e attuazione
Articolo 7
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
ALLEGATO
Tavola 1
Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività
Categoria I |
Categoria II |
Categoria III |
Categoria IV |
Categoria V |
Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali Strumenti di debito emessi dall’Unione europea Certificati di debito emessi dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro |
Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali Strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi ed enti non creditizi) classificati da parte dell’Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) Strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali diverse dall’Unione europea Obbligazioni garantite legislative Multi cédulas |
Strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i requisiti quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
Strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi, che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) Strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse dagli enti creditizi |
Titoli garantiti da attività |
Tabella 2
Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV
(in %) |
|||||||||
|
Categorie di scarti di garanzia |
||||||||
Qualità del credito |
Vita residua (in anni) () |
Categoria I |
Categoria II |
Categoria III |
Categoria IV |
||||
cedola a tasso fisso o variabile |
zero coupon |
cedola a tasso fisso o variabile |
zero coupon |
cedola a tasso fisso o variabile |
zero coupon |
cedola a tasso fisso o variabile |
zero coupon |
||
Livelli 1 e 2 |
[0 ,1 ) |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
7,5 |
7,5 |
[1 ,3 ) |
1,0 |
2,0 |
1,5 |
2,5 |
2,0 |
3,0 |
10,0 |
11,5 |
|
[3 ,5 ) |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
3,5 |
3,0 |
4,5 |
12,0 |
13,0 |
|
[5 ,7 ) |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
4,5 |
6,0 |
14,0 |
15,0 |
|
[7 ,10 ) |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
6,5 |
6,0 |
8,0 |
16,0 |
17,5 |
|
[10 ,15 ) |
4,0 |
5,0 |
6,5 |
8,5 |
7,5 |
10,0 |
18,0 |
22,5 |
|
[15 ,30 ) |
5,0 |
6,0 |
8,0 |
11,5 |
9,0 |
13,0 |
21,0 |
25,0 |
|
[30 , ∞) |
6,0 |
9,0 |
10,0 |
13,0 |
11,0 |
16,0 |
24,0 |
31,5 |
|
|
Categorie di scarti di garanzia |
||||||||
Qualità del credito |
Vita residua (in anni) |
Categoria I |
Categoria II |
Categoria III |
Categoria IV |
||||
cedola a tasso fisso o variabile |
zero coupon |
cedola a tasso fisso o variabile |
zero coupon |
cedola a tasso fisso o variabile |
zero coupon |
cedola a tasso fisso o variabile |
zero coupon |
||
Livello 3 |
[0 ,1 ) |
5,0 |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
6,5 |
6,5 |
11,5 |
11,5 |
[1 ,3 ) |
6,0 |
7,0 |
7,5 |
10,5 |
9,5 |
12,0 |
18,5 |
20,0 |
|
[3 ,5 ) |
8,5 |
10,0 |
11,0 |
16,0 |
13,0 |
18,0 |
23,0 |
27,0 |
|
[5 ,7 ) |
10,0 |
11,5 |
12,5 |
17,0 |
15,0 |
21,5 |
25,5 |
29,5 |
|
[7 ,10 ) |
11,5 |
13,0 |
14,0 |
21,0 |
17,0 |
23,5 |
26,5 |
31,5 |
|
[10 ,15 ) |
12,5 |
14,0 |
17,0 |
25,5 |
19,5 |
28,0 |
28,5 |
35,0 |
|
[15 ,30 ) |
13,5 |
15,0 |
20,0 |
28,5 |
22,0 |
31,0 |
31,5 |
39,0 |
|
[30 , ∞) |
14,0 |
17,0 |
22,0 |
32,5 |
25,0 |
35,5 |
34,5 |
43,0 |
|
(1)
ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc. |
Tabella 2 bis
Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V
(in %) |
||
|
|
Categoria V |
Qualità del credito |
Vita media ponderata (weighted average life, WAL) () |
Scarto di garanzia |
Livelli 1 e 2 |
[0 ,1 ) |
4,0 |
[1 ,3 ) |
5,0 |
|
[3 ,5 ) |
7,0 |
|
[5 ,7 ) |
9,0 |
|
[7 ,10 ) |
12,0 |
|
[10 ,15 ) |
18,0 |
|
[15 ,30 ) |
20,0 |
|
[30 , ∞) |
22,0 |
|
(1)
ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc. |
Tabella 3
Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei
(in %) |
|||
Qualità del credito |
Vita residua (in anni) () |
Tasso d’interesse fisso |
Tasso d’interesse variabile |
Livelli 1 e 2 |
[0 ,1 ) |
8,0 |
8,0 |
[1 ,3 ) |
11,5 |
8,0 |
|
[3 ,5 ) |
15,0 |
8,0 |
|
[5 ,7 ) |
20,0 |
11,5 |
|
[7 ,10 ) |
26,0 |
15,0 |
|
[10 ,15 ) |
33,0 |
20,0 |
|
[15 ,30 ) |
38,0 |
26,0 |
|
[30 , ∞) |
40,0 |
33,0 |
|
Livello 3 |
[0 ,1 ) |
16,0 |
16,0 |
[1 ,3 ) |
25,0 |
16,0 |
|
[3 ,5 ) |
35,0 |
16,0 |
|
[5 ,7 ) |
42,0 |
25,0 |
|
[7 ,10 ) |
46,0 |
35,0 |
|
[10 ,15 ) |
48,0 |
42,0 |
|
[15 ,30 ) |
50,0 |
46,0 |
|
[30 , ∞) |
52,0 |
48,0 |
|
(1)
ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc. |
Tabella 4
Livelli di riduzione di valore applicati alle attività negoziabili nelle categorie di scarti di garanzia da II a V il cui valore è teoricamente determinato
(in%) |
|
Vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) (anni) () |
Riduzione di valore |
[0 ,1 ) |
1,5 |
[1 ,3 ) |
2,5 |
[3 ,5 ) |
3,0 |
[5 ,7 ) |
3,5 |
[7 ,10 ) |
4,5 |
[10 ,15 ) |
6,0 |
[15 ,30 ) |
8,0 |
[30 , ∞) |
13,0 |
(1)
ossia [0,1) Vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) inferiore ad un anno, [1,3) vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc. |