02015O0035 — IT — 06.05.2024 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2015

sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)

(GU L 014 del 21.1.2016, pag. 30)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO (UE) 2016/2299 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 2 novembre 2016

  L 344

117

17.12.2016

 M2

INDIRIZZO (UE) 2018/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 7 febbraio 2018

  L 95

45

13.4.2018

►M3

INDIRIZZO (UE) 2019/1033 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 10 maggio 2019

  L 167

75

24.6.2019

 M4

DECISIONE (UE) 2020/506 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 7 aprile 2020

  L 109I

1

7.4.2020

 M5

INDIRIZZO (UE) 2020/1692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 25 settembre 2020

  L 379

94

13.11.2020

 M6

INDIRIZZO (UE) 2022/988 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 2 maggio 2022

  L 167

131

24.6.2022

►M7

INDIRIZZO (UE) 2023/832 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 16 dicembre 2022

  L 104

40

19.4.2023

►M8

INDIRIZZO (UE) 2024/1164 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  dell’8 febbraio 2024

  L 1164

1

26.4.2024


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 273, 20.8.2020, pag.  20 (2020/506)




▼B

INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2015

sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)



▼M1

Articolo 1

Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee

1.  
Ai sensi del Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili sono soggette a scarti di garanzia, come definiti all'articolo 2, punto 97), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai livelli indicati nelle Tavole 2 e 2a dell'allegato del presente indirizzo.
2.  

Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori:

a) 

la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2;

b) 

la durata residua o la vita media ponderata dell'attività, come definita nell'articolo 3;

c) 

la struttura cedolare dell'attività; e

d) 

il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata.

▼M8

3.  
Non si applica alcuno scarto di garanzia ai certificati di debito della BCE e ai certificati di debito emessi dalle BCN prima della data di adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l’euro.

▼B

Articolo 2

Determinazione delle categorie di scarto di garanzia per le attività negoziabili

Le attività negoziabili idonee sono collocate in una delle cinque categorie di scarto di garanzia, sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività, come sintetizzato nella Tavola 1 dell'allegato del presente indirizzo:

▼M8

a) 

gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, gli strumenti di debito emessi dall’Unione europea, e i certificati di debito emessi dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono inclusi nella categoria di scarto di garanzia I;

▼M7

b) 

gli strumenti di debito emessi da:

i) 

amministrazioni locali e regionali;

ii) 

soggetti che sono enti creditizi o enti non creditizi classificati come agenzie da parte dell’Eurosistema e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

iii) 

banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali diverse dall’Unione europea; nonché le obbligazioni garantite legislative e multi cédulas, rientrano nella categoria di scarto di garanzia II;

c) 

gli strumenti di debito emessi da:

i) 

società non finanziarie;

ii) 

società del settore delle amministrazioni pubbliche; e

iii) 

agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;

▼M3

d) 

gli strumenti di debito non garantiti emessi da: (i) enti creditizi; (ii) agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e (iii) società finanziarie diverse dagli enti creditizi, rientrano nella categoria di scarto di garanzia IV;

▼B

e) 

i titoli garantiti da attività sono inclusi nella categoria V a prescindere dalla classificazione dell'emittente.

▼M7

Articolo 3

Scarti di garanzia per attività negoziabili

1.  

Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV sono determinati sulla base di:

a) 

il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3;

b) 

la vita residua dell’attività come specificata nel paragrafo 2;

c) 

la struttura cedolare dell’attività come specificata nel paragrafo 2.

2.  
Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare dell’attività (cedola a tasso fisso, cedola a tasso variabile o zero coupon) determinate sulla base della tabella 2 dell’allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la determinazione dello scarto di garanzia applicabile è la vita residua dell’attività, indipendentemente dalla tipologia di struttura cedolare.
bis  

La determinazione della vita residua delle obbligazioni garantite in uso proprio varia a seconda che le obbligazioni garantite in uso proprio abbiano una struttura soft bullet ovvero una struttura conditional pass-through, come segue:

a) 

nel caso di obbligazioni garantite in uso proprio con struttura soft bullet, la vita residua è definita come la durata massima per la quale la scadenza può essere estesa come indicato nei termini e nelle condizioni della specifica obbligazione garantita;

b) 

nel caso di obbligazioni garantite in uso proprio con struttura conditional pass-through, la vita residua corrisponde alla categoria [10,15) anni.

Ai fini del presente paragrafo 2 bis, per «uso proprio» si intende la presentazione o l’utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro soggetto con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell’articolo 138 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

3.  
Per le attività negoziabili collocate nella categoria di scarto di garanzia V, a prescindere dalla loro struttura cedolare, gli scarti di garanzia sono determinati sulla base della vita media ponderata dell’attività come specificato nei paragrafi 4 e 5. Gli scarti di garanzia applicabili alle attività negoziabili nella categoria V sono indicati nella tabella 2 bis nell’allegato al presente indirizzo.
4.  
La vita media ponderata della tranche senior di un titolo garantito da attività è stimata come la media ponderata attesa del periodo rimanente fino al rimborso di tale tranche. Per i titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia, ai fini del calcolo della vita media ponderata si presume che l’opzione call dell’emittente non sarà esercitata.
5.  
Ai fini del paragrafo 4, per «titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia» si intendono titoli garantiti da attività utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da parte di una controparte che ne è l’originator o da soggetti che con esso hanno stretti legami. L’esistenza di stretti legami è stabilità in conformità all’articolo 138 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Articolo 4

Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili

Oltre agli scarti di garanzia previsti all’articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:

a) 

tutte le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia II, III, IV e V il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all’articolo 134 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore. La riduzione di valore, anche per le obbligazioni garantite in uso proprio, dipende dalla vita residua attesa o, nel caso della categoria di scarto di garanzia V, dalla vita media ponderata dell’attività, ai livelli indicati nella tabella 4 dell’allegato al presente indirizzo. Ai fini del calcolo della riduzione di valore per le obbligazioni garantite in uso proprio, la vita residua attesa è la data di scadenza originariamente prevista, a meno che e fino a che non sia stata attivata una proroga della scadenza;

b) 

le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare pari a: i) l’8 % applicato al valore degli strumenti di debito assegnati ai livelli di qualità del credito 1 e 2; e ii) il 12 % applicato al valore degli strumenti di debito assegnati al livello di qualità del credito 3. Ai fini del presente paragrafo, «uso proprio» ha lo stesso significato del termine «uso proprio» di cui all’articolo 3, paragrafo 2 bis;

c) 

se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET per quanto riguarda l’auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell’intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.

▼B

Articolo 5

Scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili idonee

▼M3

1.  
I singoli crediti sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, alla classe di merito di credito, alla struttura del tasso di interesse, come indicato nella tavola 3 dell'allegato al presente indirizzo.
2.  

In relazione alla struttura del tasso di interesse dei crediti si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

i crediti «zero coupon» sono considerati come crediti a tasso fisso;

b) 

i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati come crediti a tasso fisso;

c) 

i crediti a tasso variabile con un tasso cedolare massimo (ceiling) sono considerati come crediti a tasso fisso;

d) 

i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento pari o inferiore a un anno, e con un tasso cedolare minimo (floor) ma privi di tasso cedolare massimo (ceiling), sono considerati come crediti a tasso variabile;

e) 

lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tassi di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua sia corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.

▼M3 —————

▼M7

5.  
Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 31,5 %.

▼B

6.  
I depositi a tempo determinato non sono soggetti a scarti di garanzia.

▼M1

7.  
Ogni credito sottostante compreso nell'aggregato di copertura di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) è soggetto ad uno scarto di garanzia applicato a livello individuale secondo le disposizioni stabilite nei ►M3  paragrafi da 1 a 2 ◄ . Il valore aggregato dei crediti sottostanti inclusi nell'aggregato di copertura dopo l'applicazione degli scarti di garanzia rimane sempre uguale o superiore all'importo del capitale in essere del DECC. Qualora il valore aggregato scenda al di sotto della soglia di cui al periodo precedente, il DECC è considerato trascurabile.

▼B

Articolo 6

Efficacia e attuazione

1.  
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2.  
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 25 gennaio 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 gennaio 2016.

Articolo 7

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

▼M7




ALLEGATO

▼M8



Tavola 1

Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali

Strumenti di debito emessi dall’Unione europea

Certificati di debito emessi dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro

Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali

Strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi ed enti non creditizi) classificati da parte dell’Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali diverse dall’Unione europea

Obbligazioni garantite legislative

Multi cédulas

Strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i requisiti quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi, che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse dagli enti creditizi

Titoli garantiti da attività

▼M7



Tabella 2

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

(in %)

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) ()

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

Livelli 1 e 2

[0 ,1 )

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1 ,3 )

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

11,5

[3 ,5 )

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

12,0

13,0

[5 ,7 )

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,0

15,0

[7 ,10 )

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,0

17,5

[10 ,15 )

4,0

5,0

6,5

8,5

7,5

10,0

18,0

22,5

[15 ,30 )

5,0

6,0

8,0

11,5

9,0

13,0

21,0

25,0

[30 , ∞)

6,0

9,0

10,0

13,0

11,0

16,0

24,0

31,5

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

Livello 3

[0 ,1 )

5,0

5,0

5,5

5,5

6,5

6,5

11,5

11,5

[1 ,3 )

6,0

7,0

7,5

10,5

9,5

12,0

18,5

20,0

[3 ,5 )

8,5

10,0

11,0

16,0

13,0

18,0

23,0

27,0

[5 ,7 )

10,0

11,5

12,5

17,0

15,0

21,5

25,5

29,5

[7 ,10 )

11,5

13,0

14,0

21,0

17,0

23,5

26,5

31,5

[10 ,15 )

12,5

14,0

17,0

25,5

19,5

28,0

28,5

35,0

[15 ,30 )

13,5

15,0

20,0

28,5

22,0

31,0

31,5

39,0

[30 , ∞)

14,0

17,0

22,0

32,5

25,0

35,5

34,5

43,0

(1)   

ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.



Tabella 2 bis

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

(in %)

 

 

Categoria V

Qualità del credito

Vita media ponderata (weighted average life, WAL) ()

Scarto di garanzia

Livelli 1 e 2

[0 ,1 )

4,0

[1 ,3 )

5,0

[3 ,5 )

7,0

[5 ,7 )

9,0

[7 ,10 )

12,0

[10 ,15 )

18,0

[15 ,30 )

20,0

[30 , ∞)

22,0

(1)   

ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.



Tabella 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei

(in %)

Qualità del credito

Vita residua (in anni) ()

Tasso d’interesse fisso

Tasso d’interesse variabile

Livelli 1 e 2

[0 ,1 )

8,0

8,0

[1 ,3 )

11,5

8,0

[3 ,5 )

15,0

8,0

[5 ,7 )

20,0

11,5

[7 ,10 )

26,0

15,0

[10 ,15 )

33,0

20,0

[15 ,30 )

38,0

26,0

[30 , ∞)

40,0

33,0

Livello 3

[0 ,1 )

16,0

16,0

[1 ,3 )

25,0

16,0

[3 ,5 )

35,0

16,0

[5 ,7 )

42,0

25,0

[7 ,10 )

46,0

35,0

[10 ,15 )

48,0

42,0

[15 ,30 )

50,0

46,0

[30 , ∞)

52,0

48,0

(1)   

ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.



Tabella 4

Livelli di riduzione di valore applicati alle attività negoziabili nelle categorie di scarti di garanzia da II a V il cui valore è teoricamente determinato

(in%)

Vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) (anni) ()

Riduzione di valore

[0 ,1 )

1,5

[1 ,3 )

2,5

[3 ,5 )

3,0

[5 ,7 )

3,5

[7 ,10 )

4,5

[10 ,15 )

6,0

[15 ,30 )

8,0

[30 , ∞)

13,0

(1)   

ossia [0,1) Vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) inferiore ad un anno, [1,3) vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.