02015O0035 — IT — 01.01.2021 — 006.001
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INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 novembre 2015 (GU L 014 del 21.1.2016, pag. 30) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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INDIRIZZO (UE) 2016/2299 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 novembre 2016 |
L 344 |
117 |
17.12.2016 |
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INDIRIZZO (UE) 2018/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 febbraio 2018 |
L 95 |
45 |
13.4.2018 |
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INDIRIZZO (UE) 2019/1033 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 maggio 2019 |
L 167 |
75 |
24.6.2019 |
|
DECISIONE (UE) 2020/506 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2020 |
L 109I |
1 |
7.4.2020 |
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INDIRIZZO (UE) 2020/1692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 settembre 2020 |
L 379 |
94 |
13.11.2020 |
Rettificato da:
INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 novembre 2015
sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)
Articolo 1
Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee
Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori:
la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2;
la durata residua o la vita media ponderata dell'attività, come definita nell'articolo 3;
la struttura cedolare dell'attività; e
il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata.
Articolo 2
Determinazione delle categorie di scarto di garanzia per le attività negoziabili
Le attività negoziabili idonee sono collocate in una delle cinque categorie di scarto di garanzia, sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività, come sintetizzato nella Tavola 1 dell'allegato del presente indirizzo:
gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, i certificati di debito della BCE e quelli emessi dalle BCN prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro sono inclusi nella categoria I;
gli strumenti di debito emessi da: (i) amministrazioni locali e regionali; (ii) soggetti che sono enti creditizi o enti non creditizi classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); (iii) banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali; ►M5 nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo ◄ , rientrano nella categoria di scarto di garanzia II;
le obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo; le multi cédulas; e gli strumenti di debito emessi da i) società non finanziarie, ii) società del settore delle amministrazioni pubbliche e iii) agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;
gli strumenti di debito non garantiti emessi da: (i) enti creditizi; (ii) agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e (iii) società finanziarie diverse dagli enti creditizi, rientrano nella categoria di scarto di garanzia IV;
i titoli garantiti da attività sono inclusi nella categoria V a prescindere dalla classificazione dell'emittente.
Articolo 3
Scarti di garanzia per attività negoziabili
Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV sono determinati sulla base de:
il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3;
la vita residua dell'attività come specificato nel paragrafo 2;
la struttura cedolare dell'attività come specificata nel paragrafo 2.
Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare dell'attività (a cedola fissa, zero coupon, a cedola variabile) determinato sulla base della tavola 2 nell'allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la determinazione dello scarto di garanzia applicabile è la vita residua dell'attività, a prescindere dalla tipologia di struttura cedolare. In relazione alla struttura cedolare si applicano le seguenti disposizioni:
le cedole variabili con un periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerate cedole a tasso fisso;
le cedole variabili che hanno come tasso di riferimento un tasso di inflazione dell'area dell'euro sono considerate cedole a tasso fisso;
le cedole variabili con tasso cedolare minimo diverso da zero e/o cedole variabili con un tasso cedolare massimo sono trattate come cedole a tasso fisso;
lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può essere presa in considerazione qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività.
Articolo 4
Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili
Oltre agli scarti di garanzia previsti all'articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:
i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4 %;
le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del i) 6,4 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e ii) 9,6 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3.
ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l'auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell'intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.
Articolo 5
Scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili idonee
In relazione alla struttura del tasso di interesse dei crediti si applicano le seguenti disposizioni:
i crediti «zero coupon» sono considerati come crediti a tasso fisso;
i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati come crediti a tasso fisso;
i crediti a tasso variabile con un tasso cedolare massimo (ceiling) sono considerati come crediti a tasso fisso;
i crediti a tasso variabile con un periodo di riadeguamento pari o inferiore a un anno, e con un tasso cedolare minimo (floor) ma privi di tasso cedolare massimo (ceiling), sono considerati come crediti a tasso variabile;
lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tassi di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua sia corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.
▼M3 —————
Articolo 6
Efficacia e attuazione
Articolo 7
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
ALLEGATO
Tavola 1
Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività
Categoria I |
Categoria II |
Categoria III |
Categoria IV |
Categoria V |
strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali certificati di debito della BCE certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro |
strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi o enti non creditizi) classificati da parte dell’Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali obbligazioni garantite di tipo jumbo |
obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo multi cédulas strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bisdell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi |
titoli garantiti da attività |
Tavola 2
Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV
|
Categorie di scarti di garanzia |
||||||||||||
Qualità del credito |
Vita residua (in anni) (1) |
Categoria I |
Categoria II |
Categoria III |
Categoria IV |
||||||||
cedola fissa |
zero coupon |
cedola variabile |
cedola fissa |
zero coupon |
cedola variabile |
cedola fissa |
zero coupon |
cedola variabile |
cedola fissa |
zero coupon |
cedola variabile |
||
Livelli 1 e 2 |
[0,1) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
[1,3) |
0,8 |
1,6 |
0,4 |
1,2 |
2,0 |
0,8 |
1,6 |
2,4 |
0,8 |
8,0 |
8,4 |
6,0 |
|
[3,5) |
1,2 |
2,0 |
0,4 |
2,0 |
2,8 |
0,8 |
2,4 |
3,6 |
0,8 |
10,4 |
10,8 |
6,0 |
|
[5,7) |
1,6 |
2,4 |
0,8 |
2,8 |
3,6 |
1,2 |
3,6 |
4,8 |
1,6 |
11,6 |
12,4 |
8,0 |
|
[7,10) |
2,4 |
3,2 |
1,2 |
3,6 |
5,2 |
2,0 |
4,8 |
6,4 |
2,4 |
13,2 |
14,4 |
10,4 |
|
[10, ∞) |
4,0 |
5,6 |
1,6 |
6,4 |
8,4 |
2,8 |
7,2 |
10,4 |
3,6 |
16,0 |
20,4 |
11,6 |
|
Fase 3 |
[0,1) |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
[1,3) |
5,6 |
6,4 |
4,8 |
7,6 |
10,8 |
5,6 |
9,6 |
12,0 |
6,4 |
18,0 |
20,0 |
10,4 |
|
[3,5) |
7,2 |
8,0 |
4,8 |
10,8 |
14,8 |
5,6 |
13,2 |
17,6 |
6,4 |
22,4 |
26,0 |
10,4 |
|
[5,7) |
8,0 |
9,2 |
5,6 |
11,2 |
16,0 |
7,6 |
14,8 |
20,8 |
9,6 |
24,4 |
28,0 |
18,0 |
|
[7,10) |
9,2 |
10,4 |
7,2 |
12,8 |
19,6 |
10,8 |
15,2 |
22,4 |
13,2 |
24,8 |
29,6 |
22,4 |
|
[10, ∞) |
10,4 |
12,8 |
8,0 |
15,2 |
23,6 |
11,2 |
15,6 |
24,0 |
14,8 |
25,2 |
30,4 |
24,4 |
|
(1)
ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc. |
Tavola 2a
Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V
|
|
Categoria V |
Qualità del credito |
Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (1) |
Scarto di garanzia |
Livelli 1 e 2 |
[0,1) |
3,2 |
[1,3) |
3,6 |
|
[3,5) |
4.0 |
|
[5,7) |
7.2 |
|
[7,10) |
10.4 |
|
[10, ∞) |
16,0 |
|
(1)
ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc. |
Tavola 3
Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei
Qualità del credito |
Vita residua (in anni) (1) |
Tasso d’interesse fisso |
Tasso d'interesse variabile |
Livelli 1 e 2 |
[0,1) |
6,4 |
6,4 |
[1,3) |
9,6 |
6,4 |
|
[3,5) |
12,8 |
6,4 |
|
[5,7) |
14,8 |
9,6 |
|
[7,10) |
19,2 |
12,8 |
|
[10, ∞) |
28 |
14,8 |
|
►C1 Livello 3 ◄ |
[0,1) |
12 |
12 |
[1,3) |
22,4 |
12 |
|
[3,5) |
29,2 |
12 |
|
[5,7) |
34,4 |
22,4 |
|
[7,10) |
36 |
29,2 |
|
[10, ∞) |
38,4 |
34,4 |
|
(1)
ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc. |