02015L2366 — IT — 08.04.2024 — 001.001
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DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/886 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 |
L 886 |
1 |
19.3.2024 |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2015
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento:
gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), comprese le relative succursali quali definite al relativo punto 17), se tali succursali sono situate nell’Unione, indipendentemente dal fatto che le sedi centrali di dette succursali siano situate nell’Unione ovvero, conformemente all’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE e alla normativa nazionale, al di fuori dell’Unione;
gli istituti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, comprese - conformemente all’articolo 8 di detta direttiva e al diritto nazionale - le relative succursali qualora queste siano situate nell’Unione e le loro sedi centrali siano situate al di fuori dell’Unione, nella misura in cui i servizi di pagamento prestati da dette succursali siano connessi all’emissione di moneta elettronica;
gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;
gli istituti di pagamento;
la BCE e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.
La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti:
la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; e
i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Esclusioni
La presente direttiva non si applica:
alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base ad un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o servizi per conto del solo pagatore o del solo beneficiario;
al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;
ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi;
alle operazioni di cambio di valuta in contante contro contante nell’ambito delle quali i fondi non siano detenuti su un conto di pagamento;
alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:
assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);
assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dalla normativa degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);
titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;
titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;
voucher su supporto cartaceo;
assegni turistici su supporto cartaceo;
vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell’Unione postale universale;
alle operazioni di pagamento effettuate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;
alle operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dai soggetti di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
ai servizi forniti da prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della riservatezza, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento ad esclusione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti;
ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:
strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale;
strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;
strumenti validi solamente in un unico Stato membro, forniti su richiesta di un’impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l’acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l’emittente;
alle operazioni di pagamento da parte di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica realizzate in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio:
per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o
effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un’attività di beneficenza o per l’acquisto di biglietti;
a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento di cui alle lettere i) e ii) non superi 50 EUR e:
alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un’impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
ai servizi di prelievo di contante offerti da prestatori tramite ATM per conto di uno o più emittenti della carta che non siano parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento elencati nell’allegato I. Ciononostante, al cliente sono fornite le informazioni in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di cui agli articoli 45, 48, 49 e 59 prima che esegua il prelievo nonché al momento del ricevimento dei contanti alla fine dell’operazione, dopo il prelievo.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
«Stato membro di origine»:
lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o,
se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, alcuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede centrale;
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;
«servizi di pagamento»: una o più attività commerciali di cui all’allegato I;
«istituto di pagamento»: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione;
«operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;
«operazione di pagamento a distanza»: un’operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;
«sistema di pagamento»: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
«pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
«beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
«utente di servizi di pagamento»: persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi;
«prestatore di servizi di pagamento»: un organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33;
«conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
«ordine di pagamento»: un’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
«strumento di pagamento»: un dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;
«servizio di disposizione di ordine di pagamento»: un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
«servizio di informazione sui conti»: un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
«prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto»: un prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra un conto di pagamento per un pagatore;
«prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l’attività di cui al punto 7 dell’allegato I;
«prestatore di servizi di informazione sui conti»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l’attività di cui al punto 8 dell’allegato I;
«consumatore»: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
«contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
«rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore, senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;
«addebito diretto»: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
«bonifico»: servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore;
«fondi»: banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE;
«data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;
«tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
«tasso di interesse di riferimento»: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;
«autenticazione»: la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente;
«autenticazione forte del cliente»: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
«credenziali di sicurezza personalizzate»: funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
«dati sensibili relativi ai pagamenti»: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l’attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
«identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento e/o il conto di pagamento dell’altro utente del servizio di pagamento per un’operazione di pagamento;
«tecnica di comunicazione a distanza»: un metodo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;
«supporto durevole»: ogni strumento che permetta all’utente del servizio di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
«microimpresa»: un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
«giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;
«agente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;
«succursale»: una sede di attività, diversa dalla sede centrale, facente parte di un istituto di pagamento, sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni o l’insieme delle operazioni inerenti all’attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;
«gruppo»: un gruppo di imprese che sono legate tra loro da uno dei vincoli di cui all’articolo 22, paragrafi 1, 2 o 7, della direttiva 2013/34/UE o imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione ( 2 ) che sono legate tra loro da una relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o all’articolo 113, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«rete di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica quale definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«servizio di comunicazione elettronica»: un servizio di comunicazione elettronica quale definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE;
«contenuto digitale»: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l’uso o il consumo di beni o servizi fisici;
«convenzionamento di operazioni di pagamento»: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario;
«emissione di strumenti di pagamento»: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore;
«fondi propri: fondi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 dove almeno il 75 % del capitale di classe 1 è costituito da capitale primario di classe 1 di cui all’articolo 50 del regolamento stesso e il cui capitale di classe 2 è pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;
«marchio di pagamento»: nome, termine, segno, simbolo o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell’ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;
«multimarchio in co-badging»: inclusione di due o più marchi di pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento.
TITOLO II
PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
CAPO 1
Istituti di pagamento
Articolo 5
Domande di autorizzazione
L’autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di una domanda corredata delle informazioni seguenti:
un programma di attività, nel quale sono indicati in particolare i tipi di servizi di pagamento previsti;
un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;
prove attestanti che l’istituto di pagamento detiene il capitale iniziale di cui all’articolo 7;
per gli istituti di pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 10;
una descrizione dispositivi di governo societario dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, del richiedente, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure siano proporzionati, appropriati, validi ed adeguati
una descrizione della procedura esistente per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito, compreso un meccanismo di notifica degli incidenti che tenga conto degli obblighi di notifica dell’istituto di pagamento di cui all’articolo 96;
una descrizione della procedura esistente per archiviare, monitorare, tracciare e limitare l’accesso in ordine ai dati sensibili relativi ai pagamenti;
una descrizione delle disposizioni in materia di continuità operativa, tra cui l’individuazione chiara delle operazioni critiche, piani di emergenza efficaci e una procedura per testare periodicamente tali piani e riesaminarne l’adeguatezza e l’efficacia;
una descrizione dei principi e delle definizioni applicati per la raccolta di dati statistici relativi ai risultati, alle operazioni e alle frodi;
un documento relativo alla politica di sicurezza, comprendente una valutazione dettagliata dei rischi relativi ai servizi di pagamento offerti e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione adottate per tutelare adeguatamente gli utenti di servizi di pagamento contro i rischi individuati in materia di sicurezza, compresi la frode e l’uso illegale di dati sensibili e personali;
per gli istituti di pagamento soggetti agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi a tali obblighi;
una descrizione dell’organizzazione strutturale del richiedente, compresa, se del caso, una descrizione dell’uso previsto degli agenti e delle succursali e dei controlli in loco e a distanza che il richiedente si impegna ad eseguire su di essi con cadenza almeno annuale nonché una descrizione degli accordi di esternalizzazione e della sua partecipazione a un sistema di pagamento nazionale o internazionale;
l’identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’entità della loro partecipazione, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;
l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, nonché le prove attestanti la loro onorabilità e il possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;
se del caso, l’identità dei revisori legali dei conti o delle imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
lo stato giuridico del richiedente e lo statuto;
l’indirizzo della sede centrale del richiedente.
Ai fini delle lettere d), e), f) e l) del primo comma, il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi di revisione contabile e organizzativi predisposti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l’affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.
Le misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza di cui alla lettera j) del primo comma indicano in che modo garantiscono un livello elevato di sicurezza tecnica e di protezione dei dati, incluso il software e i sistemi informatici utilizzati dal richiedente o dalle imprese alle quali esternalizza la totalità o una parte delle sue attività. Tali misure comprendono anche le misure di sicurezza previste all’articolo 95, paragrafo 1. Tali misure tengono conto degli orientamenti dell’ABE relativi alle misure di sicurezza di cui all’articolo 95, paragrafo 3, una volta adottati.
Nell’emanazione degli orientamenti di cui al primo comma, l’ABE tiene in considerazione:
il profilo di rischio dell’impresa;
se l’impresa fornisce altri servizi di pagamento di cui all’allegato I o svolge altre attività;
il volume di attività:
per le imprese che presentano domanda di autorizzazione a prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, il valore delle operazioni disposte;
per le imprese che presentano domanda di registrazione per prestare servizi di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I, il numero dei clienti che si avvalgono di servizi dei informazione sui conti;
le caratteristiche specifiche delle analoghe garanzie e i criteri per la loro attuazione.
L’ABE rivede tali orientamenti periodicamente.
L’ABE rivede tali orientamenti periodicamente e in ogni caso almeno ogni tre anni.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 6
Controllo della partecipazione azionaria
Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente articolo.
Articolo 7
Capitale iniziale
Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente uno o più elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo le modalità seguenti:
quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;
quando l’istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR;
quando l’istituto di pagamento presta qualsiasi dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.
Articolo 8
Fondi propri
Articolo 9
Computo dei fondi propri
Fatti salvi i requisiti patrimoniali iniziali di cui all’articolo 7, gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento - ad eccezione di quelli che offrono unicamente i servizi di cui al punto 7 o 8, o entrambi, dell’allegato I - di detenere in qualsiasi momento fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale:
4,0 % della quota di VP fino a 5 milioni di EUR,
più
2,5 % della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR,
più
1 % della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR,
più
0,5 % della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR,
più
0,25 % della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.
L’indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi:
proventi da interessi;
spese per interessi;
proventi per commissioni e provvigioni; e
altri proventi di gestione.
Ogni elemento è incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non sono utilizzati nel calcolo dell’indicatore rilevante. Le spese relative all’esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l’indicatore rilevante se sono sostenute da un’impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L’indicatore rilevante è calcolato sulla base dell’osservazione su base annuale effettuata alla fine dell’esercizio precedente. L’indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non sono inferiori all’80 % del valore medio dell’indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.
Il fattore di moltiplicazione è pari:
al 10 % della quota dell’indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR;
all’8 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR;
al 6 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR;
al 3 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR;
all’1,5 % al di sopra di 50 milioni di EUR.
Il fattore di graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari:
a 0,5 quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I;
a 1 quando l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui in uno dei punti da 1 a 5 dell’allegato I.
Articolo 10
Requisiti in materia di tutela
Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I della presente direttiva e agli istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità seguenti:
i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o presso una banca centrale a discrezione della stessa, o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse degli utenti di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;
i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica stesso, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.
Articolo 11
Rilascio dell’autorizzazione
Articolo 12
Comunicazione della decisione
Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l’autorizzazione è concessa o respinta. L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti l’eventuale diniego di autorizzazione.
Articolo 13
Revoca dell’autorizzazione
Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto se l’ istituto:
non si serve dell’autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a 6 mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l’autorizzazione decada;
ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione o non informa l’autorità competente di importanti cambiamenti a tale riguardo;
costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività di servizi di pagamento; oppure
ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell’autorizzazione è prevista dal diritto nazionale.
Articolo 14
Iscrizione nello Stato membro di origine
Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico in cui sono iscritti:
gli istituti di pagamento autorizzati e i relativi agenti;
le persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi degli articoli 32 o 33 ei relativi agenti;
gli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento in base alla normativa nazionale.
Le succursali degli istituti di pagamento sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine se esse prestano servizi in uno Stato membro diverso da quello di origine.
Articolo 15
Registro dell’ABE
L’ABE, a titolo gratuito, mette il registro a disposizione del pubblico sul proprio sito web e consente un facile accesso alle informazioni elencate e una facile ricerca delle stesse.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 luglio 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 16
Mantenimento dell’autorizzazione
Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite conformemente all’articolo 5, l’istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Articolo 17
Contabilità e revisione legale
Articolo 18
Attività
Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:
prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, e registrazione e trattamento di dati;
gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;
attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell’Unione e nazionali applicabili.
Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui al punto 4 o 5 dell’allegato I soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;
fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, e all’articolo 28 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a 12 mesi;
tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento;
i fondi propri dell’istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all’importo globale del credito concesso.
Articolo 19
Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività
Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:
il nome e l’indirizzo dell’agente;
una descrizione dei meccanismi di controllo interno cui ricorrerà l’agente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849, da aggiornare tempestivamente nel caso di cambiamenti sostanziali ai dettagli comunicati nella notifica iniziale;
l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza;
i servizi di pagamento dell’istituto di pagamento di cui è incaricato l’agente; e
se del caso, il codice identificativo unico o il numero dell’agente.
L’esternalizzazione di funzioni operative importanti, tra cui i sistemi informatici, non deve mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento né la capacità delle autorità competenti di controllare e documentare che l’istituto di pagamento adempia a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.
Ai fini del secondo comma, una funzione operativa è considerata importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione richiesta a norma del presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti soddisfino le condizioni seguenti:
l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;
non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;
non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve soddisfare per essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;
non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.
Articolo 20
Responsabilità
Articolo 21
Registrazioni
Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate ai fini del presente titolo per almeno cinque anni, ferme restando la direttiva (UE) 2015/849 o altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
Articolo 22
Designazione delle autorità competenti
Le autorità competenti garantiscono l’indipendenza dagli enti economici ed evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non sono designati come autorità competenti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate.
Articolo 23
Vigilanza
Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate, in particolare, ad adottare le misure seguenti:
esigere che l’istituto di pagamento fornisca le informazioni necessarie a tal fine, specificando la finalità della richiesta, come opportuno, e i termini entro i quali fornire dette informazioni;
effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell’istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività;
emettere raccomandazioni, orientamenti e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti;
sospendere o revocare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 24
Segreto d’ufficio
Articolo 25
Ricorso in sede giurisdizionale
Articolo 26
Scambio d’informazioni
Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:
le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;
la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
altre autorità pertinenti designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva (UE) 2015/849 e di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
l’ABE, che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 27
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
Articolo 28
Domanda per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi
Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:
il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione dell’istituto di pagamento;
lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
il servizio o i servizi di pagamento da prestare;
se l’istituto di pagamento intende avvalersi di un agente, le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1;
se l’istituto di pagamento intende avvalersi di una succursale, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e), riguardo all’attività in materia di servizi di pagamento nel territorio dello Stato membro ospitante, una descrizione della struttura organizzativa della succursale e l’identità dei responsabili della gestione della succursale.
Se intende esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, l’istituto di pagamento ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro di origine.
Entro un mese dalla ricezione delle informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante valutano tali informazioni e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni pertinenti in ordine ai servizi di pagamento che l’istituto di pagamento interessato intende prestare esercitando la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine, in particolare, eventuali motivi ragionevoli di preoccupazione in ordine al previsto impiego di un agente o stabilimento di una succursale riguardo al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.
Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine non concordino con la valutazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano a queste ultime le motivazioni della loro decisione.
Se la loro valutazione non è favorevole, in particolare alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano di registrare l’agente o la succursale ovvero revocano la registrazione, qualora già avvenuta.
Dal momento dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 14, l’agente o la succursale possono iniziare le attività nel pertinente Stato membro ospitante.
L’istituto di pagamento notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine la data d’inizio delle attività attraverso l’agente o la succursale nel pertinente Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 29
Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi
Nell’ambito della cooperazione di cui al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la loro eventuale intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul territorio di quest’ultimo.
Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di cui trattasi.
Tali relazioni sono richieste a fini informativi o statistici e, nella misura in cui gli agenti e le succursali svolgono attività in materia di servizi di pagamento nell’esercizio del diritto di stabilimento, per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV. Tali agenti e succursali sono soggetti a obblighi di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 24.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto in particolare dei seguenti elementi:
il volume e il valore complessivi delle operazioni effettuate dall’istituto di pagamento negli Stati membri ospitanti;
il tipo di servizi di pagamento forniti; e
il numero complessivo di agenti stabiliti nello Stato membro ospitante.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano altresì i mezzi e i dettagli delle relazioni richieste agli istituti di pagamento dagli Stati membri ospitanti in ordine alle attività di pagamento effettuate nel loro territorio in conformità del paragrafo 2, compresa la frequenza di tali relazioni.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.
Articolo 30
Misure in caso di inosservanza e misure cautelari
L’autorità competente dello Stato membro d’origine, dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, adotta senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l’istituto di pagamento in questione ponga fine alla situazione irregolare. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indugio tali misure all’autorità competente dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro interessato.
Le misure cautelari sono temporanee e cessano quando sono risolte le gravi minacce individuate, anche con l’assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di origine o in cooperazione con esse o con l’ABE, come previsto dall’articolo 27, paragrafo 1.
Articolo 31
Motivazione e comunicazione
Articolo 32
Condizioni
Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le loro autorità competenti a esentare le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell’allegato I dall’applicazione, in toto o in parte, della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione degli articoli 14, 15, 22, 24, 25 e 26, qualora:
la media mensile, calcolata sui precedenti 12 mesi, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi il limite fissato dallo Stato membro e in ogni caso non ammonti a più di 3 milioni di EUR. Tale condizione è valutata in base all’importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano e
nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
Articolo 33
Prestatori di servizi di informazione sui conti
Articolo 34
Notifica e informazione
Se uno Stato membro applica un’esenzione a norma dell’articolo 32, notifica conseguentemente alla Commissione entro il 13 gennaio 2018 la sua decisione e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a).
CAPO 2
Disposizioni comuni
Articolo 35
Accesso ai sistemi di pagamento
I sistemi di pagamento non impongono alcuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;
norme che discriminino tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti;
restrizioni sulla base dello status istituzionale.
Il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente motivazioni circostanziate alla base di eventuali rifiuti.
Articolo 35 bis
Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati
A salvaguardia della stabilità e dell'integrità dei sistemi di pagamento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che chiedono di partecipare e che partecipano a sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE dispongono di quanto segue:
una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;
una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica che intende prestare, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica come anche una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ); e
un piano di liquidazione in caso di dissesto.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo:
se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine, la descrizione delle misure adottate per tale tutela comprende, a seconda dei casi:
una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;
il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;
una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;
una copia del progetto di contratto con l'ente creditizio;
una dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10 della presente direttiva da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio, la descrizione delle misure adottate ai fini di tale tutela contiene quanto segue:
la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
la durata e le modalità di rinnovo della copertura;
una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.
Ai fini del primo comma, lettera b), la descrizione dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui a tale lettera sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. Inoltre, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono:
una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi;
le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, compresa la frequenza e le risorse umane assegnate;
le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;
l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;
l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE;
la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;
una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo.
Ai fini del primo comma, lettera c), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.
Articolo 36
Accesso a conti detenuti presso enti creditizi
Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. L’accesso è sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.
L’ente creditizio fornisce all’autorità competente motivazioni debitamente circostanziate per eventuali rifiuti.
Articolo 37
Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica
Sulla scorta di tale notifica l’autorità competente adotta una decisione motivata sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, lettera k), e qualora l’attività non sia considerata una rete limitata e ne informa di conseguenza il prestatore di servizi.
TITOLO III
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 38
Ambito di applicazione
Articolo 39
Altre disposizioni del diritto dell’Unione
Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare.
Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 44, 45, 51 e 52 della presente direttiva.
Articolo 40
Spese inerenti all’informazione
Articolo 41
Onere della prova in relazione ai requisiti informativi
Gli Stati membri prevedono che il prestatore di servizi di pagamento sia soggetto all’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.
Articolo 42
Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica
Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al pertinente contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:
in deroga agli articoli 51, 52 e 56 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per adottare una decisone consapevole, nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell’articolo 52;
può essere convenuto che, in deroga all’articolo 54, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche alle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all’articolo 51, paragrafo 1;
può essere convenuto che, in deroga agli articoli 57 e 58, dopo l’esecuzione di una operazione di pagamento:
il prestatore di servizi di pagamento fornisca o renda disponibile solo un riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di pagamento, l’importo dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o, nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, le informazioni sul totale dell’importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;
il prestatore di servizi di pagamento non sia tenuto a fornire o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l’importo dei fondi caricati.
CAPO 2
Operazioni di pagamento singole
Articolo 43
Ambito di applicazione
Articolo 44
Informazioni generali preliminari
Articolo 45
Informazioni e condizioni
Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento:
la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;
il tempo massimo di esecuzione relativo al servizio di pagamento da prestare;
tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione di tali spese;
se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento.
Inoltre gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscano al pagatore, o rendano disponibili al pagatore, prima che l’ordine sia disposto, le seguenti informazioni in maniera chiara ed esauriente:
il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro recapito, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e
i recapiti dell’autorità competente.
Articolo 46
Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto
Oltre alle informazioni e condizioni di cui all’articolo 45, qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo aver disposto l’ordine, il prestatore di servizi di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e, se del caso, al beneficiario tutti i dati seguenti:
la conferma del buon esito della disposizione dell’ordine di pagamento indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;
il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
l’importo dell’operazione di pagamento;
se del caso, l’importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l’operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse.
Articolo 47
Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione di ordine di pagamento
Qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore il riferimento dell’operazione di pagamento.
Articolo 48
Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento
Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce al quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 44, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:
un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, informazioni relative al beneficiario;
l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento;
l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse;
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.
Articolo 49
Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 44, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:
un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;
l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione delle stesse;
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;
la data valuta dell’accredito.
CAPO 3
Contratti quadro
Articolo 50
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.
Articolo 51
Informazioni generali preliminari
Articolo 52
Informazioni e condizioni
Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente di servizi di pagamento:
relativamente al prestatore di servizi di pagamento:
il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui è prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;
gli estremi delle competenti autorità di controllo e del registro di cui all’articolo 14 o di altro pertinente registro pubblico in cui è iscritto il prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
relativamente all’utilizzo del servizio di pagamento:
una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;
la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;
la forma e la procedura per prestare il consenso a disporre un ordine di pagamento o eseguire un’operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 64 e 80;
un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, ai sensi dell’articolo 78, e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;
il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
l’eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzo dello strumento di pagamento in conformità dell’articolo 68, paragrafo 1;
in caso di strumenti di pagamento basati su carta multimarchio in co-badging, i diritti dell’utente di servizi di pagamento a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/751.
relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:
tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, comprese quelle connesse alla modalità e alla frequenza con cui le informazioni ai sensi della presente direttiva sono fornite o rese disponibili e, se del caso, la suddivisione di tali spese;
se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento;
se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell’articolo 54, paragrafo 2;
relativamente alla comunicazione:
se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature e ai software dell’utente di servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;
le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;
la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante il rapporto contrattuale in questione;
il diritto dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all’articolo 53;
relativamente alle misure di tutela e correttive:
se applicabile, una descrizione delle misure che l’utente di servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b);
la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la notifica all’utente di servizi di pagamento in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza;
se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell’articolo 68;
la responsabilità del pagatore in conformità dell’articolo 74, comprese le informazioni sull’importo pertinente;
in che modo ed entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell’articolo 71, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o eseguite non correttamente, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 73;
la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’ordine o l’esecuzione delle operazioni di ►C1 pagamento in conformità degli articoli 89 e 90; ◄
le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 76 e 77;
relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:
se così convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento conformemente all’articolo 54 a meno che l’utente di servizi di pagamento non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate;
la durata del contratto quadro;
il diritto dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, e dell’articolo 55;
relativamente al ricorso:
le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente;
le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) a disposizione dell’utente di servizi di pagamento in conformità degli articoli da 99 a 102.
Articolo 53
Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro
In qualsiasi momento della relazione contrattuale l’utente di servizi di pagamento ha il diritto di ricevere, su sua richiesta, le condizioni contrattuali del contratto quadro, nonché le informazioni e le condizioni specificate all’articolo 52, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
Articolo 54
Modifiche delle condizioni del contratto quadro
Se applicabile in conformità dell’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l’utente di servizi di pagamento che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate a meno che quest’ultimo non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate. Il prestatore di servizi di pagamento informa altresì l’utente di servizi di pagamento, nel caso in cui questi rifiuti le modifiche, che ha diritto di recedere dal contratto quadro senza oneri e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche sarebbero state applicate.
Articolo 55
Recesso
Articolo 56
Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una operazione di pagamento singola
Nel caso di una operazione di pagamento singola disposta dal pagatore nell’ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce esplicitamente, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, tutte le seguenti informazioni:
i tempi massimi di esecuzione;
le spese che il pagatore deve corrispondere;
se del caso, la suddivisione delle spese.
Articolo 57
Informazioni per il pagatore in merito a una operazione di pagamento singola
Dopo che l’importo di una operazione di pagamento singola è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio e secondo le stesse modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:
un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;
l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;
se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.
Articolo 58
Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola
Successivamente all’esecuzione di una operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:
un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;
la data valuta dell’accredito.
CAPO 4
Disposizioni comuni
Articolo 59
Valuta e conversione
Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.
Articolo 60
Informazioni su ulteriori spese o riduzioni
TITOLO IV
DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL’USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO
CAPO 1
Disposizioni comuni
Articolo 61
Ambito di applicazione
Articolo 62
Spese applicabili
Articolo 63
Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica
Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR, o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:
che l’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 70, paragrafo 1, lettere c) e d), e l’articolo 74, paragrafo 3, non si applicano se non è consentito il blocco dello strumento di pagamento o non ne può essere impedito l’utilizzo ulteriore;
che gli articoli 72 e 73 e l’articolo 74, paragrafi 1 e 3, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento è stata autorizzata;
in deroga all’articolo 79, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;
in deroga all’articolo 80, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad eseguire l’operazione di pagamento;
in deroga agli articoli 83 e 84, che si applicano altri periodi di esecuzione.
CAPO 2
Autorizzazione di operazioni di pagamento
Articolo 64
Consenso e revoca del consenso
In mancanza di consenso, un’operazione di pagamento è considerata non autorizzata.
Articolo 65
Conferma della disponibilità di fondi
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto confermi immediatamente se sul conto del pagatore vi è disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione di un’operazione di pagamento basata su carta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
al momento della richiesta il conto di pagamento del pagatore è accessibile online;
il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto affinché risponda alle richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell’importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
il consenso di cui alla lettera b) è stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
Il prestatore di servizi di pagamento può richiedere la conferma di cui al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il pagatore ha dato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento affinché richieda la conferma di cui al paragrafo 1;
il pagatore ha disposto l’operazione di pagamento basata su carta per l’importo in questione utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica con quest’ultimo in maniera sicura conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 66
Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento
Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:
non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;
provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e che siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti;
provvede affinché qualunque altra informazione sull’utente dei servizi di pagamento, ottenuta nella prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo su consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento;
ogniqualvolta sia disposto un pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore e comunica in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il pagatore e il beneficiario conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);
non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell’utente di servizi di pagamento;
non chiede all’utente dei servizi di pagamento dati diversi da quelli necessari a prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento;
non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento come esplicitamente richiesto dal pagatore;
non modifica l’importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell’operazione.
Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);
immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento da parte di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest’ultimo o gli mette a disposizione tutte le informazioni sull’ordine di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all’esecuzione dell’operazione di pagamento;
tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento senza discriminazioni - se non per motivi obiettivi, in particolare quanto ai termini, alla priorità o alle spese - rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore.
Articolo 67
Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti
Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
presta servizi unicamente sulla base del consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento;
provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e la trasmissione di tali informazioni da parte del prestatore di servizi di informazione sui conti avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;
per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di servizi di pagamento e comunica in maniera sicura con il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e l’utente dei servizi di pagamento conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);
accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associati;
non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di pagamento;
non usa, accede o conserva dati per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall’utente dei servizi di pagamento, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d); e
tratta le richieste di dati trasmesse mediante i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazioni, se non per motivi obiettivi.
Articolo 68
Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento e dell’accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento
Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l’accesso al conto di pagamento una volta cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto.
Articolo 69
Obblighi a carico dell’utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate
L’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento:
utilizza lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l’emissione e l’uso le quali devono essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate;
notifica senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento.
Articolo 70
Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
Il prestatore di servizi di pagamento che emette lo strumento di pagamento:
assicura che le credenziali di sicurezza personalizzate siano accessibili solo all’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento stesso, fatti salvi gli obblighi imposti all’utente di servizi di pagamento di cui all’articolo 69;
si astiene dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall’utente debba essere sostituito;
assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati affinché l’utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notifica di cui all’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente dei servizi di pagamento mezzi per provare l’avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;
fornisce all’utente dei servizi di pagamento la possibilità di procedere alla notifica a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), a titolo gratuito e imputa, eventualmente, solo i costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento;
impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 71
Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
I termini per la comunicazione di cui al primo comma non trovano applicazione nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III.
Articolo 72
Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento
Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest’ultimo dimostrare che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.
Articolo 73
Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate
Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell’operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest’ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore, compreso l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata. Conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento del quale è incaricato.
Articolo 74
Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate
Il primo comma non si applica se:
lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento; o
la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali di un fornitore di servizi di pagamento o di un’entità a cui sono state esternalizzate le attività.
Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate se è incorso in esse agendo in modo fraudolento o non adempiendo a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 69 dolosamente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al primo comma non si applica.
Nei casi in cui il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è intenzionalmente inadempiente ai propri obblighi di cui all’articolo 69, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui al presente paragrafo tenendo conto, in particolare, della natura delle credenziali di sicurezza personalizzate e delle specifiche circostanze dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita.
Se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 70, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall’uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.
Articolo 75
Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
Articolo 76
Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l’autorizzazione non specifica, quando viene data, l’importo esatto dell’operazione di pagamento;
l’importo dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.
Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l’onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni.
Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell’importo.
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore goda di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 77 della presente direttiva.
Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se:
il pagatore ha dato il consenso ad eseguire l’operazione di pagamento direttamente al prestatore di servizi di pagamento; e
ove applicabile, le informazioni sulla successiva operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario.
Articolo 77
Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al presente paragrafo, primo comma, non si applica nel caso di cui all’articolo 76, paragrafo 1, quarto comma.
CAPO 3
Esecuzione di un’operazione di pagamento
Articolo 78
Ricezione degli ordini di pagamento
Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell’ordine di pagamento. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un termine alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
Articolo 79
Rifiuto degli ordini di pagamento
Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica quanto prima e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell’articolo 83.
Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato.
Articolo 80
Irrevocabilità di un ordine di pagamento
Articolo 81
Importi trasferiti e importi ricevuti
Articolo 82
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica:
alle operazioni di pagamento in euro;
alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro;
alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro.
Articolo 83
Operazioni di pagamento su un conto di pagamento
Articolo 84
Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento
Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine di cui all’articolo 83.
Articolo 85
Depositi versati su un conto di pagamento
Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede affinché l’importo sia reso disponibile e sia indicata la data valuta immediatamente dopo la ricezione dei fondi. Qualora l’utente di servizi di pagamento non sia un consumatore, l’importo è reso disponibile ed è indicata la data valuta al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
Articolo 86
Operazioni di pagamento nazionali
Per le operazioni di pagamento nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.
Articolo 87
Data valuta e disponibilità dei fondi
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto, qualora da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:
non vi sia conversione valutaria; o
vi sia conversione tra l’euro e la valuta di uno Stato membro o tra le valute di due Stati membri.
L’obbligo di cui al presente paragrafo si applica anche ai pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.
Articolo 88
Identificativi unici inesatti
Nel caso in cui non sia possibile il recupero dei fondi a norma del primo comma, su richiesta scritta del pagatore il prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli fornisce tutte le informazioni che ha a disposizione e che sono pertinenti per il pagatore affinché quest’ultimo possa adire le vie legali per il recupero dei fondi.
Articolo 89
Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento
Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non e deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette immediatamente l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita, se del caso, l’importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.
La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non deve essere successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento, in conformità dell’articolo 87.
In caso di esecuzione tardiva di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che agisce per conto del pagatore, che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore.
In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
Inoltre, fatti salvi l'articolo 71, l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 87. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del terzo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, rimborsa al pagatore, se del caso e senza indugio, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.
L'obbligo di cui al quarto comma non si applica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se questi dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, anche nel caso in cui l'esecuzione del pagamento subisce un lieve ritardo. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attribuisce all'importo sul conto di pagamento del beneficiario una data valuta non successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato. Ciò non comporta spese per il beneficiario.
Articolo 90
Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento
Spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che l’ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all’articolo 78 e che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione.
Articolo 91
Compensazione finanziaria ulteriore
Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione può essere determinata conformemente alla legislazione applicabile al contratto stipulato fra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento.
Articolo 92
Diritto di regresso
Articolo 93
Circostanze anormali e imprevedibili
La responsabilità di cui ai capi 2 o 3 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.
CAPO 4
Protezione dei dati
Articolo 94
Protezione dei dati
CAPO 5
Rischi operativi e di sicurezza e autenticazione
Articolo 95
Gestione dei rischi operativi e di sicurezza
L’ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti di cui al primo comma periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 96
Notifica degli incidenti
Se l’incidente incide o potrebbe incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento informa senza indugio i propri utenti di servizi di pagamento dell’incidente e di tutte le misure a disposizione che possono adottare per attenuarne gli effetti negativi.
L’ABE e la BCE, in cooperazione con l’autorità competente dello Stato membro di origine, valutano la rilevanza dell’incidente per altre autorità nazionali e dell’Unione pertinenti e lo notificano di conseguenza a dette autorità. La BCE notifica ai membri del Sistema europeo delle banche centrali le questioni pertinenti al sistema di pagamento.
Sulla base di tale notifica le autorità competenti adottano, se del caso, tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza immediata del sistema finanziario.
Entro il 13 gennaio 2018 l’ABE, in stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, emana, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti rivolti a ciascuno dei seguenti soggetti:
i prestatori di servizi di pagamento, per quanto concerne la classificazione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 e il contenuto, il formato - modelli di notifica standardizzati compresi - e le procedure per la notifica di tali incidenti;
le autorità competenti, per quanto concerne i criteri relativi alle modalità per valutare la rilevanza dell’incidente e i dettagli della notifica degli incidenti da condividere con altre autorità nazionali.
Articolo 97
Autenticazione
Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di pagamento applichi l’autenticazione forte del cliente quando il pagatore:
accede al suo conto di pagamento on line;
dispone un’operazione di pagamento elettronico;
effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
Articolo 98
Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione
In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana, a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, progetti di norme tecniche di regolamentazione indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in cui sono specificati:
i requisiti dell’autenticazione forte del cliente di cui all’articolo 97, paragrafi 1 e 2;
le esenzioni dall’applicazione dell’articolo 97, paragrafi 1, 2 e 3, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo;
i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento; e
i requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicure ai fini dell’identificazione, dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento.
I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 sono elaborati dall’ABE al fine di:
assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento mediante l’adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio;
assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati personali degli utenti di servizi di pagamento;
garantire e mantenere la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento;
assicurare la neutralità dei modelli tecnologici e commerciali;
permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili, innovativi e di facile utilizzo.
Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono basate sui criteri seguenti:
il livello del rischio connesso al servizio prestato;
l’importo, la frequenza dell’operazione, o entrambi;
il canale di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’operazione.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 6
Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie finalizzate alla composizione delle vertenze
Articolo 99
Reclami
Articolo 100
Autorità competenti
Esse sono:
autorità competenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o
organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale.
Esse non possono essere prestatori di servizi di pagamento, con l’eccezione delle banche centrali nazionali.
Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:
direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o
mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, se del caso anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.
Articolo 101
Risoluzione delle vertenze
Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il prestatore di servizi di pagamento offre i servizi di pagamento e sono disponibili in una lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro pertinente o in un’altra lingua, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente dei servizi di pagamento.
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme in materia di procedure per la risoluzione delle controversie più vantaggiose per l’utente dei servizi di pagamento rispetto a quella di cui al primo comma. In tal caso si applicano tali norme.
Articolo 102
Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
Articolo 103
Sanzioni
TITOLO V
ATTI DELEGATI E NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE
Articolo 104
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 riguardo:
all’adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE all’articolo 4, punto 36, della presente direttiva, in caso di modifica della raccomandazione;
all’aggiornamento degli importi di cui all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell’inflazione.
Articolo 105
Esercizio della delega
Articolo 106
Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti
Sia la Commissione, sia l’ABE, sia le autorità competenti assicurano che l’opuscolo sia reso disponibile in modo facilmente accessibile sui rispettivi siti web.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 107
Piena armonizzazione
I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento.
Articolo 108
Clausola di revisione
Entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare:
sull’adeguatezza e l’impatto delle norme relative alle spese stabilite dall’articolo 62, paragrafi 3, 4 e 5;
sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, compresa una valutazione della possibilità di applicare integralmente i titoli III e IV, se tecnicamente fattibile, alle operazioni di pagamento di cui ai summenzionati paragrafi;
sull’accesso ai sistemi di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza;
sull’adeguatezza e l’impatto delle soglie per le operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettera i);
sull’adeguatezza e l’impatto della soglia per l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a);
se, sulla base di eventuali sviluppi, sarebbe auspicabile introdurre - a integrazione delle disposizioni dell’articolo 75 sulle operazioni di pagamento il cui importo non è noto in anticipo e i fondi sono bloccati- limiti massimi per definire a quanto possono ammontare gli importi bloccati sul conto di pagamento del pagatore in tali situazioni.
Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.
Articolo 109
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri prescrivono a tali istituti di pagamento di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018 se tali istituti di pagamento soddisfano i requisiti fissati dal titolo II e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.
Gli istituti di pagamento che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 14 e 15. Agli istituti di pagamento che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di prestare servizi di pagamento in conformità dell’articolo 37.
Gli Stati membri autorizzano tali soggetti a proseguire tale attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2007/64/CE fino al 13 gennaio 2019 senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della presente direttiva o a ottenere un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 della presente direttiva, o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.
A qualunque persona di cui al primo comma a cui, entro il 13 gennaio 2019, non è stata accordata l’autorizzazione o non è stata concessa un’esenzione ai sensi della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di pagamento conformemente all’articolo 37 della presente direttiva.
Articolo 110
Modifiche della direttiva 2002/65/CE
All’articolo 4 della direttiva 2002/65/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 111
Modifiche della direttiva 2009/110/CE
La direttiva 2009/110/CE è così modificata:
l’articolo 3 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:
Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018, se tali istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.
Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II, ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.».
Articolo 112
Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Articolo 113
Modifica della direttiva 2013/36/UE
Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 4) è sostituito dal seguente:
Servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 );
Articolo 114
Abrogazione
La direttiva 2007/64/CE è abrogata a decorrere dal 13 gennaio 2018.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 115
Attuazione
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 116
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 117
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
SERVIZI DI PAGAMENTO
(di cui all’articolo 4, punto 3)
1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
2. Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
3. Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento analogo dispositivo;
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
5. Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento.
6. Rimessa di denaro.
7. Servizi di disposizione di ordine di pagamento.
8. Servizi di informazione sui conti.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Presente direttiva |
Direttiva 2007/64/CE |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
punti 1, 2, 3, 4, 5 e 10 |
punti 1, 2, 3, 4, 5 e 10 |
punto 7 |
punto 6 |
punto 8 |
punto 7 |
punto 9 |
punto 8 |
punto 11 |
punto 9 |
punto 12 |
punto 14 |
punto 13 |
punto 16 |
punto 14 |
punto 23 |
punti 20, 21, 22 |
punti 11, 12, 13 |
punto 23 |
punto 28 |
punto 25 |
punto 15 |
punti 26, 27 |
punti 17, 18 |
punto 28 |
punto 20 |
punto 29 |
punto 19 |
punto 33 |
punto 21 |
punti 34, 35, 36, 37 |
punti 24, 25, 26, 27 |
punto 38 |
punto 22 |
punti 39, 40 |
punti 29, 30 |
punti 6, 15-19, 24, 30-32, 41-48 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5, paragrafo 25 |
— |
Articolo 5, paragrafo 6 |
— |
Articolo 5, paragrafo 7 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 4 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo1 |
Articolo 9, paragrafo1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
Articolo 11, paragrafo 9 |
Articolo 10, paragrafo 9 |
Articolo 12 |
Articolo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 13 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 13 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
Articolo 14, paragrafo 4 |
— |
Articolo 15, paragrafo 1 |
— |
Articolo 15, paragrafo 2 |
— |
Articolo 15, paragrafo 3 |
— |
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
Articolo 15, paragrafo 5 |
— |
Articolo 16 |
Articolo 14 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 6 |
Articolo 17, paragrafo 7 |
Articolo 19, paragrafo 7 |
Articolo 17, paragrafo 8 |
Articolo 19, paragrafo 8 |
— |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 22, paragrafo 5 |
Articolo 20, paragrafo 5 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 1 |
— |
Articolo 27, paragrafo 2 |
— |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
— |
Articolo 28, paragrafo 3 |
— |
Articolo 28, paragrafo 4 |
— |
Articolo 28, paragrafo 5 |
— |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
— |
Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 4 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
— |
Articolo 29, paragrafo 5 |
— |
Articolo 29, paragrafo 6 |
— |
Articolo 30, paragrafo 1 |
— |
Articolo 30, paragrafo 2 |
— |
Articolo 30, paragrafo 3 |
— |
Articolo 30, paragrafo 4 |
— |
Articolo 31, paragrafo 1 |
— |
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 25, paragrafo 4 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 32, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 3 |
Articolo 26, paragrafo 3 |
Articolo 32, paragrafo 4 |
Articolo 26, paragrafo 4 |
Articolo 32, paragrafo 5 |
Articolo 26, paragrafo 5 |
Articolo 32, paragrafo 6 |
Articolo 26, paragrafo, paragrafo 6 |
Articolo 33, paragrafo 1 |
— |
Articolo 33, paragrafo 2 |
— |
Articolo 34 |
Articolo 27 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 36 |
— |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 29 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
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Articolo 37, paragrafo 3 |
— |
Articolo 37, paragrafo 4 |
— |
Articolo 37, paragrafo 5 |
— |
Articolo 38, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 38, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 2 |
Articolo 38, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 3 |
Articolo 39 |
Articolo 31 |
Articolo 40, paragrafo 1 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 40, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 2 |
Articolo 40, paragrafo 3 |
Articolo 32, paragrafo 3 |
Articolo 41 |
Articolo 33 |
Articolo 4249, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 43, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 43, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 44, paragrafo 3 |
Articolo 36, paragrafo 3 |
Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
— |
Articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo37, paragrafo 2 |
Articolo 46 |
— |
Articolo 47 |
— |
Articolo 48 |
Articolo 38 |
Articolo 49 |
Articolo 39 |
Articolo 50 |
Articolo 40 |
Articolo 51, paragrafo 1 |
Articolo 41, paragrafo 1 |
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 51, paragrafo 3 |
Articolo 41, paragrafo 3 |
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 52, paragrafo 3 |
Articolo 42, paragrafo 3 |
Articolo 52, paragrafo 4 |
Articolo 42, paragrafo 4 |
Articolo 52, paragrafo 5 |
Articolo 42, paragrafo 5 |
Articolo 52, paragrafo 6 |
Articolo 42, paragrafo 6 |
Articolo 52, paragrafo 7 |
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Articolo 69, paragrafo 1 |
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Articolo 70, paragrafo 1 |
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Articolo 71, paragrafo 1 |
Articolo 58 |
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Articolo 73, paragrafo 1 |
Articolo 60, paragrafo 1 |
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Articolo 73, paragrafo 3 |
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Articolo 74, paragrafo 1 |
Articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 74, paragrafo 2 |
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Articolo 74, paragrafo 3 |
Articolo 61 paragrafi 4 e 5 |
Articolo 75, paragrafo 1 |
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Articolo 76, paragrafo 1 |
Articolo 62, paragrafo 1 |
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Articolo 76, paragrafo 3 |
Articolo 62, paragrafo 3 |
Articolo 76, paragrafo 4 |
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Articolo 77, paragrafo 1 |
Articolo 63, paragrafo 1 |
Articolo 78, paragrafo 2 |
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Articolo 64, paragrafo 1 |
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Articolo 79, paragrafo 1 |
Articolo 65, paragrafo 1 |
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Articolo 65, paragrafo 2 |
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Articolo 65, paragrafo 3 |
Articolo 80, paragrafo 1 |
Articolo 66, paragrafo 1 |
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Articolo 80, paragrafo 4 |
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Articolo 80, paragrafo 5 |
Articolo 66, paragrafo 5 |
Articolo 81, paragrafo 1 |
Articolo 67, paragrafo 1 |
Articolo 81, paragrafo 2 |
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Articolo 67, paragrafo3 |
Articolo 82, paragrafo 1 |
Articolo 68, paragrafo 1 |
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Articolo 68, paragrafo 2 |
Articolo 83, paragrafo 1 |
Articolo 69, paragrafo 1 |
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Articolo 69, paragrafo 2 |
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Articolo 69, paragrafo 3 |
Articolo 84 |
Articolo 70 |
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Articolo 71 |
Articolo 86 |
Articolo 72 |
Articolo 87, paragrafo 1 |
Articolo 73, paragrafo 1 |
Articolo 87, paragrafo 2 |
Articolo 73, paragrafo 1 |
Articolo 87, paragrafo 3 |
Articolo 73, paragrafo 2 |
Articolo 88, paragrafo 1 |
Articolo 74, paragrafo 1 |
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Articolo 74, paragrafo 2 |
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Articolo 74, paragrafo 2 |
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Articolo 74, paragrafo 3 |
Articolo 892, paragrafo 1 |
Articolo 75, paragrafo 1 |
Articolo 89, paragrafo 2 |
Articolo 75, paragrafo 2 |
Articolo 89, paragrafo 3 |
Articolo 75, paragrafo 3 |
Articolo 90, paragrafo 1 |
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Articolo 91 |
Articolo 76 |
Articolo 92, paragrafo 1 |
Articolo 77, paragrafo 1 |
Articolo 92, paragrafo 22) |
Articolo 77, paragrafo 2 |
Articolo 93 |
Articolo 78 |
Articolo 94, paragrafo 1 |
Articolo 79, paragrafo 1 |
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Articolo 95, paragrafo 1 |
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Articolo 98, paragrafo 1 |
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Articolo 99, paragrafo 1 |
Articolo 80, paragrafo 1 |
Articolo 99, paragrafo 2 |
Articolo 80, paragrafo 2 |
Articolo 100, paragrafo 1 |
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Articolo 100, paragrafo 3 |
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Articolo 100, paragrafo 4 |
Articolo 82, paragrafo 2 |
Articolo 100, paragrafo 5 |
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Articolo 101, paragrafo 1 |
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Articolo 101, paragrafo 2 |
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Articolo 101, paragrafo 3 |
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Articolo 102, paragrafo 1 |
Articolo 83, paragrafo 1 |
Articolo 102, paragrafo 2 |
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Articolo 103, paragrafo 1 |
Articolo 81, paragrafo 1 |
Articolo 103, paragrafo 2 |
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Articolo 104 |
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Articolo 105, paragrafo 1 |
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Articolo 106, paragrafo 1 |
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Articolo 106, paragrafo 2 |
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Articolo 106, paragrafo 3 |
— |
Articolo 106, paragrafo 4 |
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Articolo 106, paragrafo 5 |
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Articolo 107, paragrafo 1 |
Articolo 86, paragrafo 1 |
Articolo 107, paragrafo 2 |
Articolo 86, paragrafo 2 |
Articolo 107, paragrafo 3 |
Articolo 86, paragrafo 3 |
Articolo 108 |
Articolo 87 |
Articolo 109, paragrafo 1 |
Articolo 88, paragrafo 1 |
Articolo 109, paragrafo 2 |
Articolo 88, paragrafo 3 |
Articolo 109, paragrafo 3 |
Articolo 88, paragrafi 2 e 4 |
Articolo 109, paragrafo 4 |
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Articolo 109, paragrafo 5 |
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Articolo 110 |
Articolo 90 |
Articolo 111, paragrafo 1 |
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Articolo 112, paragrafo 1 |
— |
Articolo 112, paragrafo 2 |
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Articolo 113 |
Articolo 92 |
Articolo 114 |
Articolo 93 |
Articolo 115, paragrafo 1 |
Articolo 94, paragrafo 1 |
Articolo 115, paragrafo 2 |
Articolo 94, paragrafo 2 |
Articolo 115, paragrafo 3 |
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Articolo 115, paragrafo 4 |
— |
Articolo 115, paragrafo 5 |
— |
Articolo 116 |
Articolo 95 |
Articolo 117 |
Articolo 96 |
Allegato I |
Allegato |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
( 3 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
( 4 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 5 ) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (ce) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
( 9 ) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).
( 10 ) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
( *1 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»
( *2 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;
( *3 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( *4 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( *5 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
( *6 ) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
( *7 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
( 11 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;
( *8 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).».