02015L2203 — IT — 01.12.2015 — 000.001
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DIRETTIVA (UE) 2015/2203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1) |
Rettificato da:
DIRETTIVA (UE) 2015/2203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2015
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«caseina acida alimentare» : il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato e/o di altri prodotti ottenuti dal latte; |
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b) |
«caseina presamica alimentare» : il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato e/o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti; |
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c) |
«caseinati alimentari» : i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura. |
Articolo 3
Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili:
a) affinché i prodotti di cui all'articolo 2 siano commercializzati con le denominazioni ivi specificate soltanto se rispondono alle disposizioni della presente direttiva e alle norme dei relativi allegati I e II; e
b) affinché le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), non siano utilizzati per la preparazione di alimenti e, ove legalmente commercializzati per altri usi, siano denominati ed etichettati in modo da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed uso al quale sono destinati.
Articolo 4
Etichettatura
1. Le seguenti indicazioni figurano sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:
a) la denominazione fissata per i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 2, lettere a), b) e c), con un'indicazione, per i caseinati alimentari, del o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d);
b) per i prodotti commercializzati in miscele:
i) la dicitura «miscela di …» seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente,
ii) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d),
iii) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
e) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine;
f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.
In deroga al primo comma, le indicazioni di cui alla lettera b), punto iii), e al primo comma, lettere c), d) ed e), possono figurare anche solo in un documento di accompagnamento.
2. Uno Stato membro vieta nel suo territorio il commercio dei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, lettere a), b) e c), se le indicazioni di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo non figurano in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti dello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati, a meno che tale informazione sia fornita dall'operatore del settore alimentare con altri mezzi. Le suddette indicazioni possono figurare in varie lingue.
3. Qualora il tenore minimo di proteine del latte stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, risulti superato nei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, ciò può, fatte salve altre disposizioni previste dal diritto dell'Unione, essere indicato in modo adeguato sugli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti.
Articolo 5
Delega di potere
Per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6, al fine di modificare le norme stabilite agli allegati I e II.
Articolo 6
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 dicembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 7
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 8
Abrogazione
La direttiva 83/417/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 22 dicembre 2016.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 10
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
CASEINE ALIMENTARI
I. NORME APPLICABILI ALLE CASEINE ACIDE ALIMENTARI
a) Fattori essenziali di composizione
|
1. |
Tenore massimo di umidità |
12 % m/m |
|
2. |
Tenore minimo di proteine del latte, calcolato su estratto secco |
90 % m/m |
|
di cui tenore minimo di caseine |
95 % m/m |
|
|
3. |
Tenore massimo di grassi del latte |
2 % m/m |
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4. |
Acidità massima titolabile espressa in ml di soluzione di soda decinormale per grammo non superiore a |
0,27 |
|
5. |
Tenore massimo di ceneri (P2O5 compreso) |
2,5 % m/m |
|
6. |
Tenore massimo di lattosio anidro |
1 % m/m |
|
7. |
Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) |
22,5 mg in 25 g |
b) Contaminanti
|
Tenore massimo di piombo |
0,75 mg/kg |
c) Impurezze
|
Materie estranee (quali particelle di legno o di metallo, peli o frammenti d'insetti) |
nulla in 25 g |
d) Coadiuvanti tecnologici, colture batteriche e ingredienti autorizzati
1. Acidi
— Acido lattico
— Acido cloridrico
— Acido solforico
— Acido citrico
— Acido acetico
— Acido ortofosforico
2. Colture batteriche che producono acido lattico
3. Siero di latte
e) Caratteristiche organolettiche
|
Odore |
: |
assenza di odori estranei. |
|
Aspetto |
: |
colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto dev'essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione. |
II. NORME APPLICABILI ALLE CASEINE PRESAMICHE ALIMENTARI
a) Fattori essenziali di composizione
|
1. |
Tenore massimo di umidità |
12 % m/m |
|
2. |
Tenore minimo di proteine del latte, calcolato su estratto secco |
84 % m/m |
|
di cui tenore minimo di caseine |
95 % m/m |
|
|
3. |
Tenore massimo di grassi del latte |
2 % m/m |
|
4. |
►C1 Tenore minimo di ceneri (P2O5 compreso) |
7,5 % m/m ◄ |
|
5. |
Tenore massimo di lattosio anidro |
1 % m/m |
|
6. |
Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) |
15 mg in 25 g |
b) Contaminanti
|
Tenore massimo di piombo |
0,75 mg/kg |
c) Impurezze
|
Materie estranee (quali particelle di legno o di metallo, peli o frammenti d'insetti) |
nulla in 25 g |
d) Coadiuvanti tecnologici
— Presame rispondente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008;
— altri enzimi coagulanti del latte rispondenti ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008.
e) Caratteristiche organolettiche
|
Odore |
: |
assenza di odori estranei. |
|
Aspetto |
: |
colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto dev'essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione. |
ALLEGATO II
CASEINATI ALIMENTARI
NORME APPLICABILI AI CASEINATI ALIMENTARI
a) Fattori essenziali di composizione
|
1. |
Tenore massimo di umidità |
8 % m/m |
|
2. |
Tenore minimo di proteine del latte, calcolato su estratto secco |
88 % m/m |
|
di cui tenore minimo di caseine |
95 % m/m |
|
|
3. |
Tenore massimo di grassi del latte |
2 % m/m |
|
4. |
Tenore massimo di lattosio anidro |
1 % m/m |
|
5. |
pH |
da 6,0 a 8,0 |
|
6. |
Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) |
22,5 mg in 25 g |
b) Contaminanti
|
Tenore massimo di piombo |
0,75 mg/kg |
c) Impurezze
|
Materie estranee (quali particelle di legno o di metallo, peli o frammenti d'insetti) |
nulla in 25 g |
d) Additivi alimentari
(agenti neutralizzanti e tamponi opzionali)
|
di |
sodio potassio calcio ammonio magnesio |
e) Caratteristiche
|
Odore |
: |
leggerissimi aromi e odori estranei. |
|
Aspetto |
: |
colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto dev'essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione |
|
Solubilità |
: |
quasi completamente solubile in acqua distillata ad eccezione del caseinato di calcio. |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Direttiva 83/417/CEE del Consiglio |
Presente direttiva |
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Articolo 1 |
Articoli 1 e 2 |
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Articolo 2 |
Articolo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, primo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 5 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 7 |
— |
|
Articolo 8 |
— |
|
Articolo 9 |
— |
|
Articolo 10 |
— |
|
Articolo 11 |
— |
|
— |
Articolo 5 |
|
— |
Articolo 6 |
|
Articolo 12 |
Articolo 7 |
|
— |
Articolo 8 |
|
— |
Articolo 9 |
|
Articolo 13 |
Articolo 10 |
|
Allegato I, sezione I |
Articolo 2, lettere a) e b) |
|
Allegato I, sezione II |
Allegato I, sezione I |
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Allegato I, sezione III |
Allegato I, sezione II |
|
Allegato II, sezione I |
Articolo 2, lettera c) |
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Allegato II, sezione II |
Allegato II |
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— |
Allegato III |