2015D1500 — IT — 30.07.2016 — 004.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1500 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2015 relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 [notificata con il numero C(2015) 6221] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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L 300 |
31 |
17.11.2015 |
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L 326 |
65 |
11.12.2015 |
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L 186 |
24 |
9.7.2016 |
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L 205 |
20 |
30.7.2016 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1500 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2015
relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423
[notificata con il numero C(2015) 6221]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione e controllo in materia di sanità animale in relazione alla dermatite nodulare contagiosa confermata in Grecia.
2. In caso di contrasto, le misure di cui alla presente decisione sostituiscono le misure adottate dalla Grecia nel quadro della direttiva 92/119/CEE.
▼M1 —————
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«bovini» : ungulati appartenenti alle specie Bos taurus, Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis; |
b) |
«zona soggetta a restrizioni» : parte del territorio di uno Stato membro di cui all'allegato della presente decisione comprendente l'area in cui è stata confermata la dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza delimitate a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE. |
Articolo 3
Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale
1. La Grecia vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi:
a) bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività;
b) sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie bovina.
2. La Grecia vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni:
a) carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche;
b) colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini;
c) cuoi e pelli freschi di bovini e ruminanti selvatici, diversi da quelli di cui alla lettera d);
d) sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato sul territorio greco.
Articolo 4
Deroga al divieto di spedizione di bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività destinati alla macellazione immediata e di spedizione di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali animali
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni ad un macello situato in altre parti della Grecia, purché:
a) gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo;
b) gli animali siano stati sottoposti a controllo clinico al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa;
c) gli animali siano trasportati direttamente per la macellazione immediata, senza soste o operazioni di scarico;
d) il macello sia designato a tale scopo dall'autorità competente;
e) l'autorità competente del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare gli animali e notifichi il loro arrivo a quest'ultima;
f) al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro meno di 36 ore;
g) gli animali destinati ad essere spostati
i) non siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e siano stati tenuti in aziende
— in cui non sia stata effettuata la vaccinazione e che siano situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, oppure
— in cui sia stata effettuata la vaccinazione e che siano situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza e sia trascorso un periodo di attesa di almeno sette giorni dalla vaccinazione della mandria, oppure
— che siano situate in una zona di sorveglianza mantenuta oltre 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi casi della malattia; oppure
ii) siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima di essere spostati e provengano da un'azienda in cui tutti gli animali sensibili alla malattia siano stati vaccinati almeno 28 giorni prima dello spostamento previsto.
2. Qualsiasi spedizione di bovini e di ruminanti selvatici in cattività a norma del paragrafo 1 avviene solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il mezzo di trasporto è stato adeguatamente pulito e disinfettato prima e dopo il carico di tali animali in conformità all'articolo 9;
b) prima e durante il trasporto gli animali sono protetti contro gli attacchi di insetti vettori.
3. L'autorità competente garantisce che le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti da tali animali siano immessi sul mercato conformemente alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.
Articolo 5
Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, di carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e delle relative preparazioni di carni, nonché di cuoi e pelli freschi ottenuti da bovini e ruminanti selvatici:
a) tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure
b) macellati o cacciati prima del 21 agosto 2015; oppure
c) menzionati all'articolo 4, paragrafo 1.
L'autorità competente garantisce che le carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e le relative preparazioni di carni, nonché cuoi e pelli freschi di cui al primo comma, non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi.
2. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di carni fresche e preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni solo a condizione che tali carni e preparazioni di carni siano state prodotte, immagazzinate e manipolate senza entrare in contatto con carni e preparazioni di carni non autorizzate alla spedizione verso altri Stati membri e che le partite siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ( 1 ) la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:
«Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».
Articolo 6
Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne prodotti nella zona soggetta a restrizioni a partire da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici:
a) tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure
b) macellati o cacciati prima del 21 agosto 2015; oppure
c) menzionati all'articolo 4, paragrafo 1; oppure
d) tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni.
2. L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) di tale paragrafo, solo sul territorio della Grecia, purché tali prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche.
L'autorità competente garantisce che i prodotti a base di carne di cui al primo comma non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi.
3. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico in recipienti chiusi ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:
«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecià.»
4. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettera d), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche e siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:
«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia.»
Articolo 7
Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni e dei relativi prodotti lattiero-caseari a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio ( 2 ).
2. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni solo a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano destinati al consumo umano, siano stati sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1 e le partite siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:
«Latte o prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».
Articolo 8
Marchio speciale per le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2
La Grecia provvede affinché le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, siano contrassegnati con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con:
a) il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
b) il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
Articolo 9
Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione
1. L'autorità competente provvede affinché, per ogni veicolo che sia stato a contatto con le specie sensibili nella zona soggetta a restrizioni e che intenda lasciare tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con gli animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa.
2. L'autorità competente dovrebbe definire le informazioni che l'operatore/il conducente del veicolo per bestiame deve presentare per dimostrare che la necessaria disinfezione sia stata effettuata.
Articolo 10
Prescrizioni relative alle informazioni
La Grecia informa la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati delle attività di sorveglianza effettuate per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa nella zona soggetta a restrizioni.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 è abrogata.
Articolo 12
Applicazione
La presente decisione si applica fino al ►M1 31 dicembre 2016 ◄ .
Articolo 13
Destinatari
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
Zone di restrizione di cui all'articolo 2, lettera b)
A. Le seguenti regioni in Grecia:
— regione dell'Attica
— regione della Grecia centrale
— regione della Macedonia centrale
— regione della Macedonia orientale e Tracia
— regione dell'Epiro
— regione del Peloponneso
— regione della Tessaglia
— regione della Grecia occidentale
— regione della Macedonia occidentale
B. Le seguenti unità regionali in Grecia:
— unità regionale di Limnos
( 1 ) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
( 2 ) Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).