2015D1333 — IT — 22.09.2016 — 005.001


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►B

DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC

(GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2016/478 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2016

  L 85

48

1.4.2016

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/694 DEL CONSIGLIO del 4 maggio 2016

  L 120

12

5.5.2016

►M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/816 DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2016

  L 133

11

24.5.2016

►M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1340 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2016

  L 212

113

5.8.2016

►M5

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1694 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016

  L 255

33

21.9.2016


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 098, 14.4.2016, pag.  6 (2016/478)

►C2

Rettifica, GU L 243, 10.9.2016, pag.  16 (2016/478)




▼B

DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC



CAPO I

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 1

1.  Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2.  È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.  L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione;

b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale;

c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

2.  L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria, compresa la fornitura di personale;

b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria;

autorizzati preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («comitato»).

3.  L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell'ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.

4.  L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

Articolo 3

È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o i loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.



CAPO II

SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo 4

1.  Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazioni nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, le navi e gli aeromobili diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi e aeromobili contenga prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

2.  Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

3.  Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.  Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.

Articolo 5

Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che l'aeromobile contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, compresa la fornitura di mercenari armati, eccetto in caso di atterraggio di emergenza.

Articolo 6

1.  Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio greggio alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.

2.  Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato di bandiera della nave.

3.  Gli Stati membri che procedono a un'ispezione di cui al paragrafo 1 presentano senza indugio al comitato una relazione sull'ispezione contenente informazioni particolareggiate pertinenti, incluse le iniziative intraprese per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

4.  Gli Stati membri che procedono a ispezioni di cui al paragrafo 1 assicurano che tale ispezione sia effettuata da navi da guerra e da navi di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.

5.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda le navi non designate e in qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.

6.  L'allegato V della presente decisione riporta le navi di cui al paragrafo 1 designate dal comitato conformemente al punto 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

Articolo 7

1.  Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

2.  Gli Stati membri, se la designazione del comitato ha così specificato, negano l'ingresso nei loro porti alle navi designate, a meno che tale ingresso sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.

3.  È vietata la prestazione alle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, da parte dei cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza.

4.  Il paragrafo 3 non si applica se l'autorità competente dello Stato membro interessato stabilisce che la prestazione di tali servizi è necessaria per scopi umanitari o per il ritorno della nave in Libia. Lo Stato membro interessato informa il comitato di una siffatta autorizzazione.

5.  Sono vietate le transazioni finanziarie eseguite da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relative al petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.

6.  L'allegato V riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo designate dal comitato conformemente al punto 11 dell'UNSCR 2146 (2014).



CAPO III

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

Articolo 8

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato I.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:

a) che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione;

b) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;

c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:

i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

ii) attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un'installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

iii) la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv) minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali libiche e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v) violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione;

vi) l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;

d) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;

elencate nell'allegato II della presente decisione.

3.  I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

4.  Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che:

a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o

b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.

5.  Il paragrafo 1 non si applica se:

a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o

b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione.

6.  Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di tale organizzazione;

c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

7.  Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

8.  Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.

9.  Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Libia.

10.  Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

11.  Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato I o II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.



CAPO IV

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 9

1.  Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato III.

2.  Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone ed entità:

a) che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, o dalle autorità libiche, o dalle persone ed entità che hanno violato o hanno contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o della presente decisione, o dalle persone o entità che agiscono per loro, per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate o dalle persone ed entità elencate nell'allegato III della presente decisione;

b) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;

c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:

i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

ii) attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un'installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

iii) la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv) minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v) violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione;

vi) l'azione per o a nome di o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;

d) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;

elencate nell'allegato IV.

3.  Rimangono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle entità elencate nell'allegato VI che sono congelati dal 16 settembre 2011.

4.  Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui ai paragrafi 1 e 2, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.

5.  Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 non preclude l'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.

6.  Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, canoni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o

c) destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.

7.  Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno, e approvazione del comitato stesso; o

b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR 1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno.

8.  Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.

9.  Riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:

a) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, alle attività finanziarie o alle risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica:

i) esigenze umanitarie;

ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o

v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche non devono essere messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

c) lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche; e

d) lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi allo sblocco di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche.

10.  I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità designata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

11.  Il paragrafo 3 non osta a che un'entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

12.  Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 2, le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 2 nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'allegato III, IV o VI; nonché

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

13.  Il paragrafo 4 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive; o

c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti ai paragrafi 1 o 2.



CAPO V

ALTRE MISURE RESTRITTIVE

Articolo 10

Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.



CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 11

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) — comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse — o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità designate elencate nell'allegato I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.

Articolo 12

1.  Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III, V e VI sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

2.  Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.

Articolo 13

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I o III.

2.  Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.

3.  Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

4.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

Articolo 14

Qualora il comitato designi una nave di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5, il Consiglio include detta nave nell'allegato V.

Articolo 15

1.  Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI.

2.  Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, III e VI riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.

Articolo 16

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe.

Articolo 17

1.  La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.

2.  Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

▼M1

3.  Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2016.

4.  Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2016.

▼B

Articolo 18

La decisione 2011/137/PESC è abrogata.

Articolo 19

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1. Nome: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titolo: Dr. Designazione: Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Data di nascita:1o luglio 1950Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B010574 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Tunisia (Presunto status/luogo: carcere in Tunisia.) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Presunto status/luogo: deceduto.

Al-Baghdadi è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto «Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari».

Informazioni supplementari

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

2.  Nome: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titolo: n.d. Designazione: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

Dibri è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto «Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi».

Informazioni supplementari

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

▼M2

3.  Nome: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia; Egitto Alias certo: SAYED M. GADDEF EEDAM Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: PASSAPORTO LIBICO N. 513519 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

Qadhaf Al-dam è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto «Cugino di Muammar Gheddafi».

▼B

4.  Nome: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: Ambasciatore libico in Ciad Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Akrin Saleh Akrin (image) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Egitto Data di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

Al Qadhafi è stato inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto «Ambasciatore libico in Ciad».

Informazioni supplementari

Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

5.  Nome: AMID HUSAIN AL KUNI

Titolo: Colonnello Designazione: Governatore di Ghat (Libia meridionale) Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: Libia meridionale) Data di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

Informazioni supplementari

Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

6.  Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

7.  Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

8.  Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato.

Informazioni supplementari

Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze.

9.  Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione 1970.

10.  Nome: HANNIBAL MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:20 settembre 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

11.  Nome: KHAMIS MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

12.  Nome: MOHAMMED MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

13.  Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

▼M2

14.  Nome: MUTASSIM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: ALMUATESEM BELLAH MUAMMER GHEDDAFI; MUATASSIM BILLAH ABUMINYAR GHEDDAFI; Alias incerto: MOATASSAM; MUATASMBLLA; MUATASIMBLLAH : Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: PASSAPORTO LIBICO NB:/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

▼B

15.  Nome: SAADI GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a)27 maggio 1973b)1o gennaio 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

16.  Nome: SAIF AL-ARAB GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

17.  Nome: SAIF AL-ISLAM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita:25 giugno 1972Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie istiganti alla violenza contro i manifestanti.

18.  Nome: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi.

▼M2

19.  Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: ID dell'Oman n. 98606491; Indirizzo: Sultanato dell'Oman; Luogo presunto — Egitto Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica.

▼B

20.  Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi. b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d.Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zlitni svolge attualmente le funzioni di direttore ad interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.




ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

A.   Persone



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Cognato di Muammar Gheddafi.

Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Generale Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1.7.1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data di nascita: 1943

Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data di nascita: 4.5.1963

Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data di nascita: 8.7.1954

Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

▼M5 —————

▼M4

16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita: 1o giugno 1942

Luogo di nascita: Elgubba, Libia.

Passaporto D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015

Agila Saleh è stato presidente del Consiglio libico dei deputati presso la Camera dei rappresentanti dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi di procedere a una votazione alla Camera dei rappresentanti, il 23 febbraio 2016, sul governo di intesa nazionale (GIN).

Il 23 febbraio 2016 Saleh ha deciso di creare un comitato che dovrebbe riunirsi con altri membri del cosiddetto «processo libico-libico» contrario all'accordo politico sulla Libia.

1.4.2016

17.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita: 1o gennaio 1956

Luogo di nascita: Misurata, Libia.

Cittadinanza: libica

Passaporto A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015, scadenza 11 aprile 2017

Khalifa Ghwell è il cosiddetto «primo ministro e ministro della difesa» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al «Fronte della fermezza» (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il «presidente» del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto «primo ministro» del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di «primo ministro e ministro della difesa» del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

1.4.2016

▼M1

18.

ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri ►C1   ◄

Data di nascita 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain è il cosiddetto «presidente» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto «presidente» del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale («GIN»).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.

►C2  1.4.2016 ◄

▼B




ALLEGATO III

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

A.   Persone

6.  Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

7.  Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

8.  Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato.

Informazioni supplementari

Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze.

9.  Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione 1970.

10.  Nome: HANNIBAL MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:20 settembre 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

11.  Nome: KHAMIS MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

12.  Nome: MOHAMMED MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

13.  Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

▼M2

14.  Nome: MUTASSIM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: ALMUATESEM BELLAH MUAMMER GHEDDAFI; MUATASSIM BILLAH ABUMINYAR GHEDDAFI; Alias incerto: MOATASSAM; MUATASMBLLA; MUATASIMBLLAH : Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: PASSAPORTO LIBICO NB:/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

▼B

15.  Nome: SAADI GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a)27 maggio 1973b)1o gennaio 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

16.  Nome: SAIF AL-ARAB GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

17.  Nome: SAIF AL-ISLAM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita:25 giugno 1972Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie istiganti alla violenza contro i manifestanti.

18.  Nome: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi.

▼M2

19.  Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: ID dell'Oman n. 98606491; Indirizzo: Sultanato dell'Oman; Luogo presunto — Egitto Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica.

▼B

20.  Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore ad interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.




ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

A.   Persone



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Cognato di Muammar Gheddafi.

Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Generale Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1.7.1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data di nascita: 1943

Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data di nascita: 4.5.1963

Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data di nascita: 8.7.1954

Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

▼M5 —————

▼B

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi.

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Houn, Libia

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Presunto status/luogo: Libia meridionale

Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

▼M4

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita 1o giugno 1942

Luogo di nascita: Elgubba, Libia.

Passaporto D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015

Agila Saleh è stato presidente del Consiglio libico dei deputati presso la Camera dei rappresentanti dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi di procedere a una votazione alla Camera dei rappresentanti, il 23 febbraio 2016, sul governo di intesa nazionale (GIN).

Il 23 febbraio 2016 Saleh ha deciso di creare un comitato che dovrebbe riunirsi con altri membri del cosiddetto «processo libico-libico» contrario all'accordo politico sulla Libia.

1.4.2016

22.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita: 1o gennaio 1956

Luogo di nascita: Misurata, Libia.

Cittadinanza: libica

Passaporto A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015, scadenza 11 aprile 2017

Khalifa Ghwell è il cosiddetto «primo ministro e ministro della difesa» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al «Fronte della fermezza» (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il «presidente» del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto «primo ministro» del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di «primo ministro e ministro della difesa» del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

1.4.2016

▼M1

23.

ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri ►C1   ◄

Data di nascita 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain è il cosiddetto «presidente» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto presidente del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale («GIN»).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.

►C2  1.4.2016 ◄

▼B

B.   Entità



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: +218 (21) 4893800 — 4891867 Email: info@laaico.com

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

2.

Gaddafi International charity and development Foundation

Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O.Box: 1101 — LIBIA Tel.: +218 214778301 — Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

3.

Fondazione Waatassimou

Sede a Tripoli.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email: info@ljbc.net

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Implicata nell'istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei dimostranti.

21.3.2011

5.

Corpo delle guardie rivoluzionarie

 

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax: (218) 214870767;

Fax: (218) 214870777;

Fax: (218) 213330927;

Fax: (218) 213333545

Controllata libica della Banca centrale della Libia.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (nei pressi di al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 Email: info@ethic.ly

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Maurizio

Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.

Altre informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)

Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.

Altre informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)

Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011




ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFI 1, 2, 3 E 5

▼M2

B.   Entità

▼M3 —————

▼B




ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

1.  Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo:1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 LibiaData di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

Informazioni supplementari

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

2.  Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: n.d. già: n.d. Indirizzo:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaData di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

Informazioni supplementari

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.