02014R1395 — IT — 01.01.2018 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1395/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord

(GU L 370 dell'30.12.2014, pag. 35)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1393 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2017

  L 197

1

28.7.2017

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/189 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017

  L 36

4

9.2.2018




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1395/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2015 nel Mare del Nord, quale definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, per le attività di pesca elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.  In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del cianciolo (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito «il punto di recupero»),

 il cianciolo è dotato di una boa visibile che indichi chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,

 il peschereccio e il cianciolo sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo per tutte le operazioni di pesca.

2.  Il punto di recupero corrisponde a una chiusura dell'80 % del cianciolo nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell'aringa.

3.  Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell'80 %.

4.  È vietato rilasciare le catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.

5.  Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.

Articolo 3

▼M2

Esenzione «de minimis» per gli anni 2015 e 2016

▼B

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, può essere rigettato fino a un massimo del 3 % nel 2015 e del 2 % nel 2016 del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici con pescherecci da traino pelagici di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle zone CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.

▼M2

Articolo 3 bis

Esenzione «de minimis» per gli anni 2018, 2019 e 2020

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nel 2018, 2019 e 2020 può essere rigettato fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.

▼B

Articolo 4

Documentazione delle catture effettuate nell'ambito delle esenzioni

1.  I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione cui all'articolo 2 e i risultati del campionamento previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.

2.  I quantitativi di pesci rigettati nell'ambito dell'esenzione di cui all'articolo 3 sono registrati nel giornale di bordo.

▼M1

Articolo 4 bis

Misure tecniche per la pesca dello spratto in una zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca dello spratto con i seguenti attrezzi da pesca è autorizzata nella zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord definita al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo:

a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm;

b) reti da circuizione, o

c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 30 mm.

▼B

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M2

Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO

1. Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IIIa (Skagerrak e Kattegat):



Codice

Attrezzo per la pesca pelagica

Specie bersaglio

OTM e PTM

Reti da traino pelagiche e reti da traino pelagiche a coppia

Aringa, sgombro, melù, suro, spratto (destinati al consumo umano)

PS

Ciancioli

Aringa, sgombro, suro, spratto (destinati al consumo umano)

OTB e PTB (1)

Reti a strascico a divergenti e reti a strascico a coppia

Aringa, sgombro, spratto (destinati al consumo umano)

GNS e GND (2)

Reti da posta ancorate (calate) e reti da posta (derivanti)

Sgombro, aringa

LLS, LHP

Palangari fissi, lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) e lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)

Sgombro

MIS

Attrezzi diversi, comprese trappole, nasse e reti a postazione fissa

Sgombro. aringa, spratto (destinati al consumo umano)

(1)   Reti a strascico a divergenti e reti a strascico a coppia aventi dimensione di maglia < 70 mm

(2)   Dimensione di maglia 50 – 99 mm

2. Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IV (Mare del Nord):



Codice

Attrezzo per la pesca pelagica

Specie bersaglio soggette a contingente

OTM e PTM

Reti a strascico a divergenti e reti da traino pelagiche a coppia (comprese TR3)

Aringa, sgombro, suro, argentina, melù, spratto (destinati al consumo umano)

PS

Ciancioli

Aringa, sgombro, suro, melù

GNS e GND (1)

Reti da posta ancorate (calate) e reti da posta (derivanti)

Sgombro, aringa

GTR

Tramagli

Sgombro

LLS, LHP e LHM

Palangari fissi, lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) e lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)

Sgombro

MIS

Attrezzi diversi, comprese trappole, nasse e reti a postazione fissa

Aringa, spratto (destinati al consumo umano)

(1)   Dimensione di maglia 50 – 90 mm

3. Altre navi adibite alla pesca di piccole specie pelagiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, che non rientrano nei punti 1 e 2 del presente allegato.

4. Pesca a fini industriali nelle acque unionali delle zone CIEM IIIa e IV:



Codice

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio soggette a contingente

Tutte le reti da traino

Reti da traino con dimensione di maglia inferiore a 32 mm

Cicerello, spratto, busbana norvegese

PS

Ciancioli

Cicerello, spratto, busbana norvegese