02014R1300 — IT — 28.09.2023 — 004.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/772 DELLA COMMISSIONE  del 16 maggio 2019

  L 139I

1

27.5.2019

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/721 DELLA COMMISSIONE  del 10 maggio 2022

  L 134

14

11.5.2022

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/62 DELLA COMMISSIONE  del 5 gennaio 2023

  L 5

31

6.1.2023

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1694 DELLA COMMISSIONE  del 10 agosto 2023

  L 222

88

8.9.2023


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 119, 9.5.2017, pag.  22 (1300/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa all'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
La STI si applica ai sottosistemi infrastruttura, esercizio e gestione del traffico, applicazioni telematiche e materiale rotabile di cui al punto 2 dell'allegato II della ►M4  irettiva (UE) 2016/797 ◄ e al punto 2.1 dell'allegato del presente regolamento. Essa riguarda tutti gli aspetti di tali sottosistemi che sono pertinenti all'accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.

▼M4

2.  
La STI si applica alla rete del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.

▼B

3.  
La STI si applica a tutti i nuovi sottosistemi infrastruttura o materiale rotabile del sistema ferroviario nell'Unione, di cui al paragrafo 1, messi in servizio dopo la data di applicazione di cui all'articolo 12, tenuto conto dei punti 7.1.1 e 7.1.2 dell'allegato.
4.  
La STI non si applica all'infrastruttura o al materiale rotabile esistente del sistema ferroviario nell'Unione, di cui al paragrafo 1, che è già in servizio sulla rete (o parte di essa) di qualsiasi Stato membro alla data di applicazione di cui all'articolo 12.
5.  
Tuttavia, la STI si applica all'infrastruttura e al materiale rotabile esistente del sistema ferroviario nell'Unione, di cui al paragrafo 1, quando è soggetto a rinnovo o ristrutturazione in conformità all'articolo 20 della ►M4  irettiva (UE) 2016/797 ◄ , tenuto conto dell'articolo 8 del presente regolamento e del punto 7.2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Valutazione di conformità

1.  
Le procedure per la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi di cui alla sezione 6 dell'allegato sono basate sui moduli stabiliti nella decisione 2010/713/UE della Commissione ( 1 ).
2.  
Il certificato di esame del tipo o del progetto dei componenti di interoperabilità è valido per un periodo di cinque anni. In questo periodo è consentita la messa in servizio di nuovi componenti dello stesso tipo, senza l'obbligo di effettuare una nuova valutazione della conformità.
3.  
I certificati di cui al paragrafo 2, rilasciati in base ai requisiti della decisione 2008/164/CE, rimangono validi, senza che sia necessaria una nuova valutazione di conformità, fino alla data di scadenza stabilita in origine. Ai fini del rinnovo di un certificato, il progetto o il tipo sono rivalutati solo per quanto riguarda i requisiti nuovi o modificati stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
4.  
I servizi igienici accessibili a tutti che sono stati valutati in base ai requisiti della decisione 2008/164/CE della Commissione non devono essere rivalutati se sono destinati al materiale rotabile di un progetto esistente, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1302/2014 ( 2 ) della Commissione.

Articolo 4

Casi specifici

1.  
Per quanto riguarda i casi specifici riportati nella sezione 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell' ►M4  articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 ◄ , sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi oggetto del presente regolamento.
2.  

Entro il 1o luglio 2015, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) 

le norme tecniche di cui al paragrafo 1;

b) 

le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 1;

c) 

gli organismi designati a norma dell' ►M4  articolo 37 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ che sono stati designati per espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per i casi specifici di cui alla sezione 7.3 dell'allegato.

Articolo 5

Progetti in fase avanzata di sviluppo

In conformità all' ►M4  articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 ◄ , entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei progetti in corso di attuazione sul suo territorio che si trovano in una fase avanzata di sviluppo.

Articolo 6

Soluzioni innovative

1.  
Il progresso tecnologico può richiedere soluzioni innovative, che non sono conformi alle specifiche stabilite nell'allegato o per le quali non possono essere applicati i metodi di valutazione di cui all'allegato.
2.  
Le soluzioni innovative possono riguardare i sottosistemi infrastruttura e materiale rotabile, parti di essi e i loro componenti di interoperabilità.
3.  
Se è proposta una soluzione innovativa, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione precisano in che modo essa si discosta dalla relativa disposizione della STI di cui in allegato e la sottopone alla Commissione per un'analisi. La Commissione può richiedere il parere dell'Agenzia in merito alla soluzione innovativa proposta e, se opportuno, può consultare le parti interessate.
4.  
La Commissione esprime un parere sulla soluzione innovativa proposta. In caso di parere positivo, le specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione adeguati necessari nella STI per consentire l'uso che deve essere fatto di tale soluzione innovativa vengono sviluppati e successivamente integrati nella STI durante il processo di revisione. Se il parere è negativo, la soluzione innovativa proposta non può essere applicata.
5.  
In attesa della revisione della STI, il parere positivo espresso dalla Commissione è considerato un accettabile strumento di conformità ai requisiti essenziali della ►M4  direttiva (UE) 2016/797 ◄ e può essere utilizzato per la valutazione dei sottosistemi e dei progetti.

Articolo 7

Inventario delle attività

1.  

Ciascuno Stato membro assicura che venga eseguito e attuato un inventario dei beni al fine di:

a) 

individuare le barriere all'accessibilità;

b) 

fornire informazioni agli utenti;

c) 

monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità.

2.  
L'Agenzia istituisce e gestisce un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di raccomandazione relativa alla struttura minima e al contenuto dei dati da raccogliere per gli inventari dei beni. L'Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione, anche in merito al contenuto, al formato dei dati, all'architettura funzionale e tecnica, alle modalità operative, alle norme per l'introduzione e la consultazione dei dati e alle norme per l'autovalutazione e la designazione dei soggetti responsabili della fornitura dei dati. Per individuare la soluzione più vantaggiosa, la raccomandazione tiene conto dei costi e dei vantaggi stimati di tutte le soluzioni tecniche esaminate. Essa contiene una proposta per la tempistica di elaborazione degli inventari dei beni.
3.  
Sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 2, il capitolo 7 dell'allegato viene aggiornato in conformità all'articolo 5 della ►M4  direttiva (UE) 2016/797 ◄ .
4.  

L'ambito di applicazione di questi inventari dei beni si estende almeno a:

a) 

aree pubbliche delle stazioni dedicate al trasporto di passeggeri come definito al punto 2.1.1 dell'allegato;

b) 

materiale rotabile come definito al punto 2.1.2 dell'allegato.

5.  
L'inventario dei beni deve essere aggiornato per includervi i dati su infrastruttura e materiale rotabile nuovi e sui lavori di rinnovo o ristrutturazione del materiale rotabile e dell'infrastruttura esistenti.

▼M1

Articolo 7 bis

Raccolta, manutenzione e scambio di dati sull'accessibilità

1.  
Entro nove mesi dall'entrata in vigore del 16 giugno 2019, ciascuno Stato membro decide quali siano i soggetti incaricati della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati sull'accessibilità.
2.  
Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una proroga del termine. Tale proroga è eccezionale, debitamente giustificata e limitata nel tempo. In particolare, si considera giustificata se lo strumento di raccolta dei dati e le modalità operative di cui all'allegato del presente regolamento non sono stati messi a disposizione da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e non sono pienamente operativi due mesi dopo la sua entrata in vigore.
3.  
Per ciascuna stazione esiste un soggetto responsabile per lo scambio dei dati sull'accessibilità.
4.  
La raccolta e la conversione dei dati sono completate entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5.  
Finché non è raggiunta la piena operatività dell'architettura per lo scambio di dati di cui all'allegato I, sezioni 7.2, 7.3 e 7.4, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione ( 3 ), lo scambio dei dati sull'accessibilità consiste nel trasferimento di tali dati verso la banca dati ERSAD (European Railway Stations Accessibility Database — Banca dati sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie europee) presso l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

▼B

Articolo 8

Piani nazionali di attuazione

1.  
Gli Stati membri adottano piani nazionali di attuazione, che comprendono almeno le informazioni elencate nell'appendice C dell'allegato, al fine di eliminare progressivamente tutte le barriere all'accessibilità individuate.
2.  
I piani nazionali di attuazione si basano sui piani nazionali esistenti e, se disponibili, sugli inventari dei beni di cui all'articolo 7, o su qualsiasi altra fonte di informazioni pertinente e affidabile.

L'ambito di applicazione e la velocità di attuazione dei piani nazionali sono decisi dagli Stati membri.

3.  
I piani nazionali di attuazione coprono un periodo di almeno dieci anni e devono essere aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni.
4.  
I piani nazionali di attuazione prevedono una strategia comprendente una regola per la definizione delle priorità che stabilisce i criteri e le priorità per le stazioni e le unità di materiale rotabile da designare per il rinnovo o la ristrutturazione. Tale strategia deve essere formulata in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura, i gestori delle stazioni, le imprese ferroviarie e, se necessario, altre autorità locali (tra cui le autorità locali che si occupano di trasporti). Occorre consultare le associazioni che rappresentano gli utenti, incluse le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.
5.  
In ogni Stato membro, la regola per la definizione delle priorità di cui al paragrafo 4 sostituisce la regola di cui all'appendice B dell'allegato che si applica fino all'adozione del piano nazionale di attuazione in tale Stato membro.
6.  
Gli Stati membri notificano i propri piani nazionali di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2017. La Commissione pubblica i piani nazionali di attuazione, e le successive revisioni notificate conformemente al paragrafo 9, sul proprio sito Internet e ne dà notizia agli Stati membri tramite il comitato istituito dalla ►M4  direttiva (UE) 2016/797 ◄ .
7.  
Entro sei mesi dal completamento della procedura di notifica, la Commissione redige una sintesi comparativa delle strategie contenute nei piani nazionali di attuazione. Sulla base della sintesi e in collaborazione con l'organo consultivo di cui all'articolo 9, individua le priorità e i criteri comuni per proseguire l'attuazione della STI. Tali priorità devono essere integrate nel capitolo 7 dell'allegato nel corso del processo di revisione a norma dell' ►M4  articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ .
8.  
Gli Stati membri rivedono i propri piani nazionali di attuazione in conformità alle priorità di cui al paragrafo 7 entro dodici mesi dall'adozione della revisione della STI.
9.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione i piani nazionali di attuazione rivisti di cui al paragrafo 8 ed eventuali altri aggiornamenti dei piani nazionali di attuazione di cui al paragrafo 3 non oltre quattro settimane dopo la loro approvazione.

Articolo 9

Organo consultivo

1.  
La Commissione istituisce un organo consultivo incaricato di assisterla nel monitorare da vicino l'attuazione della STI. L'organo consultivo è presieduto dalla Commissione.
2.  

L'organo consultivo deve essere istituito entro il 1o febbraio 2015 ed è composto da:

a) 

gli Stati membri che intendono partecipare,

b) 

gli organismi rappresentativi del settore ferroviario,

c) 

gli organismi rappresentativi degli utenti,

d) 

l'Agenzia ferroviaria europea.

3.  

I compiti dell'organo consultivo includono:

a) 

il monitoraggio dello sviluppo di una struttura minima dei dati per l'inventario dei beni,

b) 

il sostegno agli Stati membri nella realizzazione dei propri inventari dei beni e dei piani di attuazione,

c) 

l'assistenza fornita alla Commissione per monitorare l'attuazione della STI,

d) 

la semplificazione dello scambio di buone pratiche,

e) 

l'assistenza fornita alla Commissione nell'individuare le priorità e i criteri comuni per l'attuazione della STI come previsto all'articolo 8,

f) 

se necessario, la formulazione di raccomandazioni alla Commissione, in particolare per rafforzare l'attuazione della STI.

4.  
La Commissione tiene informati gli Stati membri in merito alle attività dell'organo consultivo attraverso il comitato istituito dalla ►M4  direttiva (UE) 2016/797 ◄ .

Articolo 10

Disposizioni finali

La piena conformità con la STI è obbligatoria per i progetti che ricevono il sostegno finanziario dell'Unione per il rinnovo o la ristrutturazione del materiale rotabile esistente o di parti di esso oppure per il rinnovo o la ristrutturazione dell'infrastruttura esistente, in particolare, una stazione o suoi componenti e i marciapiedi o loro componenti.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 2008/164/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Essa continua tuttavia ad applicarsi a:

a) 

sottosistemi autorizzati in conformità a detta decisione;

b) 

progetti per sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono in una fase avanzata di sviluppo o sono oggetto di un contratto in corso;

c) 

progetti per materiale rotabile nuovo di un progetto esistente, come indicato al punto 7.1.2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Tuttavia, prima del 1o gennaio 2015 può essere concessa un'autorizzazione di messa in servizio in conformità alla STI come illustrata nell'allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

INDICE

1.

INTRODUZIONE

1.1.

Ambito di applicazione tecnico

1.2.

Ambito di applicazione geografico

2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI SOTTOSISTEMI E DEFINIZIONI

2.1.

Ambito di applicazione dei sottosistemi

2.1.1.

Ambito di applicazione in relazione al sottosistema infrastruttura

2.1.2.

Ambito di applicazione in relazione al sottosistema materiale rotabile

2.1.3.

Ambito di applicazione in relazione al sottosistema aspetti di esercizio

2.1.4.

Ambito di applicazione relativo al sottosistema applicazioni telematiche per i passeggeri

2.2.

Definizione di «persona con disabilità e persona a mobilità ridotta»

2.3.

Altre definizioni

3.

REQUISITI ESSENZIALI

4.

CARATTERISTICHE DEI SOTTOSISTEMI

4.1.

Introduzione

4.2.

Specifiche funzionali e tecniche

4.2.1.

Sottosistema infrastruttura

4.2.2.

Sottosistema materiale rotabile

4.3.

Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce

4.3.1.

Interfacce con il sottosistema infrastruttura

4.3.2.

Interfacce con il sottosistema materiale rotabile

4.3.3.

Interfacce con il sottosistema applicazioni telematiche per i passeggeri

4.4.

Norme di esercizio

4.4.1.

Sottosistema infrastruttura

4.4.2.

Sottosistema materiale rotabile

4.4.3.

Fornitura di dispositivi di ausilio per la salita a bordo e fornitura di assistenza

4.5.

Norme di manutenzione

4.5.1.

Sottosistema infrastruttura

4.5.2.

Sottosistema materiale rotabile

4.6.

Qualifiche professionali

4.7.

Condizioni di salute e di sicurezza

4.8.

Registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile

4.8.1.

Registro dell'infrastruttura

4.8.2.

Registro del materiale rotabile

5.

COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

5.1.

Definizione

5.2.

Soluzioni innovative

5.3.

Elenco e caratteristiche dei componenti

5.3.1.

Infrastruttura

5.3.2.

Materiale rotabile

6.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

6.1.

Componenti di interoperabilità

6.1.1.

Valutazione di conformità

6.1.2.

Applicazione di moduli

6.1.3.

Procedure di valutazione particolari

6.2.

Sottosistemi

6.2.1.

Verifica CE (indicazioni generali)

6.2.2.

Procedure di verifica «CE» di un sottosistema (moduli)

6.2.3.

Procedure di valutazione particolari

6.2.4.

Soluzioni tecniche che consentono di presumere la conformità in fase di progetto

6.2.5.

Valutazione della manutenzione

6.2.6.

Valutazione delle norme di esercizio

6.2.7.

Valutazione di unità destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

7.

APPLICAZIONE DELLA STI

7.1.

Applicazione della presente STI all'infrastruttura e al materiale rotabile nuovi

7.1.1.

Nuova infrastruttura

7.1.2.

Materiale rotabile nuovo

7.2.

Applicazione della presente STI all'infrastruttura e al materiale rotabile esistenti

7.2.1.

Fasi del progressivo passaggio al sistema obiettivo

7.2.2.

Applicazione della presente STI all'infrastruttura esistente

7.2.3.

Applicazione della presente STI al materiale rotabile esistente

7.3.

Casi specifici

7.3.1.

Aspetti generali

7.3.2.

Elenco di casi specifici

Appendice A:

Norme o documenti normativi citati nella presente STI

Appendice B:

Regola per stabilire la priorità temporale per il rinnovo/ristrutturazione delle stazioni

Appendice C:

informazioni da fornire in un piano nazionale di attuazione (NIP — National Implementation Plan)

Appendice D:

Valutazione dei componenti di interoperabilità

Appendice E:

Valutazione dei sottosistemi

Appendice F:

Rinnovo o ristrutturazione del materiale rotabile

Appendice G:

Segnalazione sonora delle porte esterne passeggeri

Appendice H:

Schemi dei sedili con priorità

Appendice I:

Schemi degli spazi per sedie a rotelle

Appendice J:

Schemi dei corridoi

Appendice K:

Tabella della larghezza del corridoio per le zone accessibili alle sedie a rotelle nel materiale rotabile

Appendice L:

Portata di un utente su sedia a rotelle

Appendice M:

Sedia a rotelle trasportabile in treno

Appendice N:

Targhette «Persone a mobilità ridotta»

Appendice O:

Elenco dei documenti tecnici

Appendice P:

Modifiche dei requisiti e dei regimi di transizione

1.   INTRODUZIONE

Obiettivo della presente STI è migliorare l'accessibilità del trasporto ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

1.1.    Ambito di applicazione tecnico

L'ambito di applicazione tecnico della presente STI è definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

1.2.    Ambito di applicazione geografico

L'ambito di applicazione geografico della presente STI è definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEI SOTTOSISTEMI E DEFINIZIONI

2.1.    Ambito di applicazione dei sottosistemi

2.1.1.    Ambito di applicazione in relazione al sottosistema infrastruttura

La presente STI si applica a tutte le aree pubbliche delle stazioni destinate al trasporto di passeggeri e controllate dall'impresa ferroviaria, dal gestore dell'infrastruttura o dal gestore della stazione. Ciò comprende la fornitura di informazioni, l'acquisto di un biglietto e la sua convalida, se necessaria, e la possibilità di attendere il treno.

▼M4

2.1.2.    Ambito di applicazione in relazione al sottosistema materiale rotabile

La presente STI si applica al materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 (STI LOC&PAS) ed è destinato al trasporto di passeggeri.

La presente STI non si applica al materiale rotabile destinato a scopi diversi dal trasporto di passeggeri. Le persone in accompagnamento ad un treno merci o che viaggiano su veicoli ferroviari diversi da quelli destinati ai passeggeri devono essere soggette alle condizioni stabilite dall'impresa ferroviaria e pubblicate sul suo sito web.

▼B

2.1.3.    Ambito di applicazione in relazione al sottosistema aspetti di esercizio

La presente STI si applica alle procedure che consentono un esercizio coerente dei sottosistemi infrastruttura e materiale rotabile nel caso in cui i passeggeri siano persone con disabilità e persone a mobilità ridotta.

2.1.4.    Ambito di applicazione relativo al sottosistema applicazioni telematiche per i passeggeri

La presente STI si applica ai sistemi d'informazione ottici e acustici per i passeggeri situati nelle stazioni e nel materiale rotabile.

2.2.    Definizione di «persona con disabilità e persona a mobilità ridotta»

«Persona con disabilità e persona a mobilità ridotta» : tutte le persone che hanno una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, permanente o temporanea, per le quali, l'interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la loro piena ed effettiva utilizzazione del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri, oppure la cui mobilità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto sia ridotta a causa dell'età.

Il trasporto di oggetti di dimensioni notevoli (per esempio biciclette e bagagli ingombranti) non rientra nel campo di applicazione della presente STI.

2.3.    Altre definizioni

Per le definizioni relative al materiale rotabile, si fa riferimento al punto 2.2 della STI LOC&PAS.

▼M4

«Sedia a rotelle interoperabile trasportabile in treno» Una sedia a rotelle interoperabile trasportabile in treno è una sedia a rotelle con caratteristiche tali da consentire il pieno utilizzo di tutte le funzionalità del materiale rotabile progettate per gli utenti su sedia a rotelle. Le caratteristiche di una sedia a rotelle interoperabile trasportabile in treno rientrano nei limiti di cui all'appendice M.

▼M1

Dati sull'accessibilità

I dati sull'accessibilità sono costituiti dalle informazioni riguardanti l'accessibilità delle stazioni ferroviarie passeggeri che devono essere oggetto di raccolta, manutenzione e scambio, ossia consistono in una descrizione delle caratteristiche e dell'attrezzatura delle stazioni ferroviarie passeggeri. Se del caso, tale descrizione è integrata da informazioni concernenti lo stato di conformità alla presente STI delle stazioni.

▼B

Percorso privo di ostacoli

Un percorso privo di ostacoli è il collegamento tra due o più spazi pubblici destinati al trasporto di passeggeri, come specificato al punto 2.1.1. Detto percorso può essere utilizzato da tutte le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Per raggiungere questo obiettivo, è possibile suddividere il percorso per rispondere meglio alle esigenze di tutte le persone con disabilità e a mobilità ridotta. L'insieme di tutte le parti del percorso privo di ostacoli costituisce il percorso accessibile a tutte le persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Percorso privo di gradini

Un percorso privo di gradini è una sezione di un percorso privo di ostacoli che risponde alle esigenze delle persone a mobilità ridotta. Le variazioni di livello vengono evitate o, qualora ciò non sia possibile, sono superate attraverso rampe o ascensori.

«Segnali tattili» e «comandi tattili»

I «segnali tattili» e i «comandi tattili» sono segnali o comandi che includono pittogrammi in rilievo, caratteri in rilievo o in codice Braille.

Gestore della stazione

Il gestore della stazione è un'entità organizzativa in uno Stato membro, che è stato incaricato di gestire una stazione ferroviaria e che può coincidere con il gestore dell'infrastruttura.

Informazioni di sicurezza

Le informazioni di sicurezza sono le informazioni che devono essere fornite ai passeggeri affinché sappiano in anticipo come comportarsi in caso di emergenza.

Istruzioni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza sono le istruzioni che devono essere trasmesse ai passeggeri in caso di emergenza affinché capiscano come comportarsi.

Accesso a livello

Un accesso a livello è un accesso da un marciapiede alla porta del materiale rotabile per cui si possa dimostrare che:

— 
il divario tra la soglia di tale porta (o della piattaforma di accesso di tale porta) e il marciapiede non supera i 75 mm misurato orizzontalmente e i 50 mm misurato verticalmente e
— 
il materiale rotabile non ha gradini interni tra la soglia della porta e il corridoio.

3.   REQUISITI ESSENZIALI

▼M4

Le tabelle seguenti indicano i requisiti essenziali, stabiliti nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), che sono soddisfatti dalle specifiche stabilite nel capitolo 4 della presente STI per il proprio ambito di applicazione.

▼B

I requisiti essenziali non elencati nella tabella non sono rilevanti ai fini dell'ambito di applicazione della presente STI.



Tabella 1

Requisiti essenziali per il sottosistema infrastruttura

Infrastruttura

Riferimento al requisito essenziale nell'allegato III della ►M4  direttiva (UE) 2016/797 ◄

Elemento dell'ambito della STI

Punto di riferimento del presente allegato

Sicurezza

Affidabilità e disponibilità

Salute

Protezione dell'ambiente

Compatibilità tecnica

Accessibilità (1)

Parcheggi per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta

4.2.1.1

 

 

 

 

 

2.1.2

Percorso privo di ostacoli

4.2.1.2

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Porte e accessi

4.2.1.3

1.1.1

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Rivestimenti dei pavimenti

4.2.1.4

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Evidenziazione degli ostacoli trasparenti

4.2.1.5

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Servizi igienici e nursery

4.2.1.6

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Arredo ed elementi isolati

4.2.1.7

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Biglietterie, uffici informazioni e punti di assistenza per i passeggeri

4.2.1.8

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

2.1.2

2.7.5

Illuminazione

4.2.1.9

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Informazioni visive, segnaletica, pittogrammi, informazioni dinamiche o a stampa

4.2.1.10

 

 

 

 

2.7.1

2.1.2

2.7.5

Informazioni sonore

4.2.1.11

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

2.1.2

2.7.5

Larghezza e bordo dei marciapiedi

4.2.1.12

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Estremità dei marciapiedi

4.2.1.13

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Dispositivi di ausilio per la salita a bordo sui marciapiedi

4.2.1.14

1.1.1

 

 

 

 

2.1.2

Attraversamenti a livello dei binari nelle stazioni

4.2.1.15

2.1.1

 

 

 

 

2.1.2

(1)   

Requisito essenziale stabilito nella direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell'11 marzo 2013, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 55).



Tabella 2

Requisiti essenziali per il sottosistema materiale rotabile

Materiale rotabile

Riferimento al requisito essenziale nell'allegato III della ►M4  direttiva (UE) 2016/797 ◄

Elemento dell'ambito della STI

Punto di riferimento del presente allegato

Sicurezza

Affidabilità e disponibilità

Salute

Protezione dell'ambiente

Compatibilità tecnica

Accessibilità

Sedili

4.2.2.1

 

 

1.3.1

 

 

2.4.5

Spazi per sedie a rotelle

4.2.2.2

2.4.1

 

 

 

 

2.4.5

Porte

4.2.2.3

1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

 

 

 

2.4.5

Illuminazione

4.2.2.4

2.4.1

 

 

 

 

2.4.5

Servizi igienici

4.2.2.5

2.4.1

 

 

 

 

2.4.5

Corridoi

4.2.2.6

 

 

1.3.1

 

 

2.4.5

Informazioni per i passeggeri

4.2.2.7

2.4.1

2.7.3

 

 

2.7.1

2.4.5

2.7.5

Variazioni di livello

4.2.2.8

1.1.5

 

 

 

 

2.4.5

Corrimano

4.2.2.9

1.1.5

 

 

 

 

2.4.5

Cabine letto accessibili ai passeggeri su sedia a rotelle

4.2.2.10

2.4.1

 

 

 

 

2.4.5

Posizione dei gradini di salita e discesa

4.2.2.11

1.1.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

2.4.5

Dispositivi di ausilio per la salita a bordo

4.2.2.12

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

2.4.5

4.   CARATTERISTICHE DEI SOTTOSISTEMI

4.1.    Introduzione

(1) 

Il sistema ferroviario dell'Unione, cui si applica la ►M4  direttiva (UE) 2016/797 ◄ e di cui i sottosistemi sono parte integrante, è un sistema integrato di cui occorre accertare la coerenza. Tale coerenza deve essere verificata in particolare per quanto riguarda le specifiche di ciascun sottosistema, le sue interfacce con il sistema in cui è integrato, nonché le norme di esercizio e manutenzione.

(2) 

Le specifiche funzionali e tecniche dei sottosistemi e delle loro interfacce, di cui ai punti 4.2 e 4.3, non impongono l'uso di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche, tranne quando strettamente necessario per l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione. Tuttavia, le soluzioni innovative per l'interoperabilità possono richiedere nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione. Per favorire l'innovazione tecnologica, queste specifiche e metodi di valutazione devono essere sviluppati secondo le procedure descritte all'articolo 6 del regolamento.

(3) 

Tenendo conto di tutti i requisiti essenziali applicabili, al punto 4.2 della presente STI vengono stabiliti i parametri fondamentali relativi all'accessibilità per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta per i sottosistemi infrastruttura e materiale rotabile. ►M4  I requisiti operativi e le responsabilità sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione ( 5 ) (STI OPE) e al punto 4.4 della presente STI. ◄

4.2.    Specifiche funzionali e tecniche

4.2.1.    Sottosistema infrastruttura

(1) 

Alla luce dei requisiti essenziali di cui alla sezione 3, le specifiche funzionali e tecniche del sottosistema infrastruttura connesse all'accessibilità delle persone con disabilità e a mobilità ridotta sono organizzate come segue:

— 
Parcheggi per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta
— 
Percorsi privi di ostacoli
— 
Porte ed accessi
— 
Rivestimenti dei pavimenti
— 
Evidenziazione degli ostacoli trasparenti
— 
Servizi igienici e nursery
— 
Arredo ed elementi isolati
— 
Biglietterie, uffici informazioni e punti di assistenza per i passeggeri
— 
Illuminazione
— 
Informazioni visive, segnaletica, pittogrammi, informazioni dinamiche o a stampa
— 
Informazioni sonore
— 
Larghezza e bordo dei marciapiedi
— 
Estremità dei marciapiedi
— 
Dispositivi di ausilio per la salita a bordo depositati sui marciapiedi
— 
Attraversamenti a livello dei binari.
(2) 

I parametri fondamentali specificati ai punti da 4.2.1.1 a 4.2.1.15 si applicano all'ambito di applicazione del sottosistema infrastruttura, che è definito al punto 2.1.1. Essi possono essere suddivisi in due categorie:

— 
quelli per cui occorre precisare i dettagli tecnici, quali i parametri relativi ai marciapiedi e a come raggiungerli (in questo caso, i parametri fondamentali sono descritti nello specifico e vengono elencate con precisione le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate al fine di soddisfare il requisito)
— 
quelli per cui non è necessario precisare le caratteristiche tecniche, come la pendenza delle rampe o le caratteristiche dei parcheggi. In questo caso, il parametro di base è definito come un requisito funzionale che può essere soddisfatto applicando varie soluzioni tecniche.

La tabella 3 indica la categoria di ciascuno dei parametri di base.

▼M4



Tabella 3

Categorie dei parametri di base

Parametro di base

Caratteristiche tecniche indicate

Solo requisito funzionale

Parcheggi per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta

 

Il punto 4.2.1.1 completo

Percorso privo di ostacoli

Ubicazione dei percorsi

Larghezza dei percorsi privi di ostacoli

Soglia

Corrimano doppio

Tipo di ascensore

Altezza dei segnali in Braille

Caratteristiche dettagliate

Porte e accessi

4.2.1.3, punto (2): larghezza della porta

4.2.1.3, punto (4): altezza del dispositivo di apertura delle porte

4.2.1.3, punto (1)

4.2.1.3, punto (3)

Rivestimenti dei pavimenti

4.2.1.4, punto (2): irregolarità dei pavimenti

4.2.1.4, punto (1): resistenza allo scivolamento

Evidenziazione degli ostacoli trasparenti

 

Il punto 4.2.1.5 completo

Servizi igienici e nursery

 

Il punto 4.2.1.6 completo

Arredo ed elementi isolati

 

Il punto 4.2.1.7 completo

Biglietterie, uffici informazioni e punti di assistenza per i passeggeri

4.2.1.8, punto (5): passaggio verso le obliteratrici

4.2.1.8, punti da (1) a (4)

4.2.1.8, punto (6)

Illuminazione

4.2.1.9, punto (3): illuminazione dei marciapiedi

4.2.1.9, punto (1); 4.2.1.9, punto (2); 4.2.1.9, punto (4): illuminazione in altri punti

Informazioni visive: segnaletica, pittogrammi, informazioni dinamiche o a stampa

Caratteristiche delle informazioni da fornire

Ubicazione delle informazioni

Caratteristiche dettagliate delle informazioni visive

Informazioni sonore

Il punto 4.2.1.11 completo

 

Larghezza e bordo dei marciapiedi

4.2.1.12, punti da (2) a (5)

4.2.1.12, punti da (6) a (9): Presenza degli elementi

4.2.1.12, punto (1)

4.2.1.12, punti da (6) a (9): Caratteristiche del contrasto e dei contrassegni visivi e tattili

Estremità dei marciapiedi

4.2.1.13: Presenza degli elementi

4.2.1.13: Caratteristiche del contrasto e dei contrassegni visivi e tattili

Dispositivi di ausilio per la salita a bordo depositati sui marciapiedi

Il punto 4.2.1.14 completo

 

Attraversamenti a livello dei binari destinati ai passeggeri nelle stazioni

Il punto 4.2.1.15 completo

 

▼B

4.2.1.1.    Parcheggi per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta

(1) 

Se esiste un'area di parcheggio specifico per la stazione, devono esserci posti adeguati e in numero sufficiente, riservati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, autorizzate ad utilizzarli; tali posti devono essere collocati, all'interno del parcheggio, il più vicino possibile a un ingresso accessibile.

4.2.1.2.    Percorso privo di ostacoli

(1) 

È necessario predisporre percorsi privi di ostacoli che colleghino tra loro le seguenti zone pubbliche dell'infrastruttura, se previste:

— 
fermate di altre modalità connesse di trasporto nel perimetro della stazione (per esempio taxi, autobus, tram, metropolitana, traghetto ecc.);
— 
parcheggi per autoveicoli;
— 
ingressi e uscite accessibili;
— 
uffici informazioni;
— 
sistemi informativi visivi e sonori;
— 
biglietterie;
— 
punti di assistenza ai passeggeri;
— 
sale di attesa;
— 
servizi igienici;
— 
marciapiedi.

▼M4

(2) 

Tutti i percorsi privi di ostacoli, le passerelle e i sottopassaggi devono avere una larghezza libera minima di 160 cm tranne nelle aree specificate ai punti 4.2.1.2.2(3 bis) (rampe), 4.2.1.3(2) (porte), 4.2.1.12(3) (marciapiedi) e 4.2.1.15(2) (attraversamenti a livello).

▼B

(3) 

I rivestimenti dei pavimenti o del terreno dei percorsi privi di ostacoli devono avere basse proprietà riflettenti.

4.2.1.2.1.   Circolazione orizzontale

▼M4 —————

▼B

(2) 

Laddove sono installate soglie su un percorso orizzontale, esse devono contrastare rispetto al pavimento circostante e non devono superare i 2,5 cm.

▼M4

4.2.1.2.2.    Circolazione verticale

(1) Quando un percorso privo di ostacoli comprende una variazione di livello, occorre prevedere un percorso privo di gradini che offra un'alternativa alle scale per le persone a mobilità ridotta.

(2) La larghezza dei gradini e delle scale lungo i percorsi privi di ostacoli deve essere di almeno 160 cm misurati fra i corrimano.

(2 bis) Almeno il primo e l'ultimo gradino di una rampa di scale devono essere indicati con una fascia a contrasto. Tale requisito si applica fin da un gradino singolo.

(2 ter) Devono essere installati indicatori tattili di avvertimento almeno davanti al primo gradino in discesa in caso di scale composte da tre o più gradini.

(3) Qualora non siano previsti ascensori, devono essere installate rampe per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta che non sono in grado di utilizzare le scale. Esse devono avere una pendenza moderata. Una pendenza considerevole è ammessa solo per brevi tratti.

(3 bis) Le rampe, se utilizzate come integrazione alle scale, possono avere una larghezza di 120 cm misurata al livello del pavimento.

(4) Le scale composte da tre o più gradini e le rampe devono essere dotate di corrimano su entrambi i lati e su due livelli.

(5) Se le rampe non sono disponibili, occorre installare ascensori che devono essere almeno del tipo 2 conformemente alla specifica di cui all'appendice A, indice [1]. Gli ascensori di tipo 1 sono autorizzati solo nel caso di stazioni rinnovate o ristrutturate.

(6) Scale mobili e marciapiedi mobili devono essere progettati in conformità alla specifica di cui all'appendice A, indice [2].

(7) Gli attraversamenti a livello dei binari possono far parte di un percorso privo di ostacoli se soddisfano i requisiti di cui al punto 4.2.1.15.

4.2.1.2.3.    Identificazione del percorso

(1) I percorsi privi di ostacoli devono essere chiaramente identificati mediante le informazioni visive di cui al punto 4.2.1.10.

(2) Alle persone ipovedenti devono essere fornite le informazioni sui percorsi privi di ostacoli almeno tramite una superficie di passaggio che presenta indicatori tattili e a contrasto. Il presente punto non si applica ai percorsi privi di ostacoli da e verso i parcheggi.

(2 bis) Se è presente più di servizio per un determinata tipologia di area pubblica, il percorso verso almeno uno di essi deve essere segnalato mediante indicatori tattili e a contrasto sulla superficie di calpestio.

(2 ter) Gli indicatori tattili sulla superficie di calpestio possono non essere presenti quando il percorso è indicato in modo inequivocabile da elementi costruiti o naturali, come bordi e superfici, che possono essere seguiti a livello tattile e visivo.

(3) In aggiunta o in alternativa è consentito fare ricorso a soluzioni tecniche che utilizzano dispositivi sonori comandati a distanza o applicazioni telefoniche. Quando sono destinate a essere utilizzate come alternative, esse devono essere considerate soluzioni innovative.

(4) Se lungo il percorso privo di ostacoli verso i marciapiedi sono presenti corrimano o pareti a portata di mano, questi devono avere informazioni sintetiche (per esempio il numero del marciapiede o informazioni sulla direzione). Le informazioni devono essere in codice Braille o in lettere o cifre in rilievo. Le informazioni devono essere collocate sul corrimano oppure sulla parete a un'altezza compresa fra 145 cm e 165 cm.

▼B

4.2.1.3.    Porte e accessi

(1) 

Il presente punto si applica a tutte le porte e gli accessi lungo i percorsi privi di ostacoli, fatta eccezione per le porte di accesso dei servizi igienici non destinati alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

(2) 

Le porte devono avere una larghezza minima utile di 90 cm e devono essere manovrabili da persone con disabilità e persone a mobilità ridotta.

(3) 

È autorizzato l'uso di porte manuali, semiautomatiche o automatiche.

(4) 

I dispositivi di apertura delle porte devono essere posti ad un'altezza compresa fra 80 cm e 110 cm.

4.2.1.4.    Rivestimenti dei pavimenti

(1) 

Tutti i rivestimenti dei pavimenti, le superfici dei terreni e dei gradini devono essere antiscivolo.

(2) 

All'interno degli edifici delle stazioni le irregolarità della pavimentazione non possono superare gli 0,5 cm in qualsiasi punto della superficie del piano di calpestio, tranne nel caso delle soglie, dei canali di drenaggio e degli indicatori tattili sulla superficie di passaggio.

4.2.1.5.    Evidenziazione degli ostacoli trasparenti

(1) 

Gli ostacoli trasparenti sopra o lungo i percorsi utilizzati dai passeggeri, vale a dire porte di vetro o pareti trasparenti, devono essere segnalati. Le segnalazioni devono evidenziare gli ostacoli trasparenti. Non sono necessarie se i passeggeri sono protetti dagli urti con altri mezzi — per esempio, corrimano o panchine collocate lungo tutta la parete.

4.2.1.6.    Servizi igienici e nursery

(1) 

Se una stazione è dotata di servizi igienici, almeno una cabina unisex deve essere accessibile agli utenti su sedia a rotelle.

▼M4

(2) 

Se una stazione è dotata di nursery, almeno una di queste deve essere accessibile a uomini e donne su sedia a rotelle.

▼B

4.2.1.7.    Arredo ed elementi isolati

(1) 

Tutti gli elementi dell'arredo e gli elementi isolati nelle stazioni devono risaltare rispetto allo sfondo e avere bordi arrotondati.

(2) 

All'interno del perimetro delle stazioni, l'arredo e gli elementi isolati (inclusi gli elementi a sbalzo e sospesi) devono essere collocati in modo da non ostacolare le persone non vedenti o ipovedenti, oppure devono essere individuabili da una persona che utilizza un bastone.

(3) 

Su tutti i marciapiedi dove i passeggeri possono attendere i treni e in ogni area di attesa, deve essere presente almeno una zona provvista di sedili e uno spazio per una sedia a rotelle.

(4) 

Se è protetta dalle intemperie, quest'area deve essere accessibile a una persona su sedia a rotelle.

4.2.1.8.    Biglietterie, uffici informazioni e punti di assistenza per i passeggeri

▼M4

(1) 

Se sono presenti biglietterie per la vendita manuale dei biglietti, uffici informazioni e punti di assistenza per i passeggeri, almeno una postazione deve essere accessibile a una persona su sedia a rotelle e alle persone di bassa statura e almeno una postazione deve essere dotata di un sistema a circuito induttivo per l'ausilio all'ascolto.

▼B

(2) 

L'eventuale barriera divisoria in vetro posta tra il passeggero e l'impiegato della biglietteria deve essere amovibile o, in caso contrario, deve essere presente un sistema di interfono. Il vetro di tale barriera deve essere trasparente.

(3) 

Gli eventuali dispositivi elettronici che visualizzano le informazioni sui prezzi all'impiegato devono mostrare il prezzo anche alla persona che sta acquistando il biglietto.

▼M4

(4) 

Se sono presenti dei distributori automatici di biglietti in una stazione, almeno uno di questi deve avere un'interfaccia raggiungibile da una persona su sedia a rotelle e da persone di bassa statura. Tale requisito si applica a ciascun rivenditore di biglietti che colloca distributori automatici nella stazione.

▼B

(5) 

Se sono installate delle obliteratrici, almeno una di queste deve avere un passaggio libero largo almeno 90 cm e deve permettere di accogliere una sedia a rotelle occupata lunga fino a 1 250  mm. In caso di rinnovo o ristrutturazione, è consentita una larghezza minima di 80 cm.

(6) 

Se sono installati tornelli, deve essere presente un accesso privo di tornelli, utilizzabile dalle persone con disabilità e dalle persone a mobilità ridotta, in ogni momento operativo.

4.2.1.9.    Illuminazione

(1) 

Il livello di illuminazione delle zone esterne della stazione deve essere sufficiente ad agevolare l'individuazione del percorso e a mettere in evidenza le variazioni di livello, le porte e gli accessi.

(2) 

Il livello di illuminazione lungo percorsi privi di ostacoli deve essere adatto alle esigenze visive del passeggero. Occorre prestare un'attenzione particolare alle variazioni di livello, alle biglietterie per l'emissione manuale e ai distributori automatici di biglietti, agli uffici informazioni e ai display per le informazioni.

▼M4

(3) 

I marciapiedi devono essere illuminati conformemente alla specifica di cui all'appendice A, indici [3] e [4].

▼B

(4) 

L'illuminazione di emergenza deve garantire una visibilità sufficiente all'evacuazione e all'identificazione dei dispositivi antincendio e di sicurezza.

▼M4

4.2.1.10.    Informazioni visive: segnaletica, pittogrammi, informazioni dinamiche o a stampa

(1) Si devono comunicare le seguenti informazioni:

— 
«informazioni di sicurezza» e «istruzioni di sicurezza»;
— 
segnali di avvertimento, divieto e obbligo;
— 
informazioni riguardanti la partenza dei treni;
— 
identificazione dei servizi di stazione, ove presenti, e delle relative vie di accesso.
(2) 

I caratteri, i simboli e i pittogrammi usati per le informazioni visive devono contrastare rispetto allo sfondo.

(3) 

La segnaletica deve essere disposta in tutti i punti in cui i passeggeri devono decidere quale direzione seguire e a intervalli lungo il percorso. Le targhette, i simboli e i pittogrammi devono essere utilizzati in maniera coerente lungo tutto il percorso.

(4) 

Le informazioni concernenti la partenza dei treni (compresi destinazione, fermate intermedie, numero di marciapiede e orario) devono essere disponibili e adatte alla lettura da un'altezza di 160 cm, in almeno un punto della stazione.

(5) 

Il carattere tipografico utilizzato per i testi deve essere facilmente leggibile.

(6) 

Tutti i segnali di sicurezza, di avvertimento, di obbligo e di divieto devono includere pittogrammi.

(7) 

Le targhette con le informazioni tattili devono essere installate:

— 
nei servizi igienici, per fornire istruzioni e per le richieste di soccorso, ove opportuno
— 
negli ascensori in conformità alla specifica di cui all'appendice A, indice [1].
(8) 

Le informazioni sull'orario presentate in cifre devono essere espresse nel sistema a 24 ore.

(9) 

I seguenti specifici simboli grafici e pittogrammi devono essere muniti del simbolo di una sedia a rotelle conformemente all'appendice N:

— 
informazioni direzionali per i percorsi specifici per sedie a rotelle;
— 
indicazione dei servizi igienici e di altre strutture, se previste, accessibili con una sedia a rotelle;
— 
se sui marciapiedi sono presenti pannelli indicatori della composizione dei treni, indicazione del punto di accesso al treno per i passeggeri su sedia a rotelle.
I simboli possono essere combinati con altri simboli (per esempio ascensore, servizi igienici ecc.).
(10) 

I circuiti induttivi eventualmente installati devono essere indicati con il segnale descritto all'appendice N.

(11) 

Nei servizi igienici accessibili su sedia a rotelle, dotati di corrimano incernierati, deve essere presente un simbolo grafico rappresentante il corrimano in posizione alzata e abbassata.

(12) 

In una singola posizione non devono essere presenti più di cinque pittogrammi, oltre a una freccia direzionale, indicante una singola direzione, posti gli uni accanto agli altri.

(13) 

I display devono avere dimensioni tali da mostrare i nomi delle singole stazioni (che possono essere abbreviati) o le parole dei messaggi. I nomi di ciascuna stazione, o le parole dei messaggi, devono essere visualizzati per almeno 2 secondi. Il termine «display» deve essere inteso come un qualsiasi supporto per informazioni dinamiche.

(14) 

Se è utilizzato un display a rotazione (orizzontale o verticale), ogni parola completa deve essere visualizzata per almeno 2 secondi e la rotazione orizzontale deve avere una velocità non superiore a 6 caratteri al secondo.

(15) 

I display devono essere progettati per una distanza massima di visione in base alla formula seguente:

distanza di lettura in mm divisa per 250 = altezza dei caratteri (per esempio: 10 000 mm/250 = 40 mm).

▼B

4.2.1.11.    Informazioni sonore

(1) 

Le informazioni sonore devono avere un livello STI-PA minimo di 0.45, conformemente alla specifica di cui all'appendice A, punto 5.

4.2.1.12.    Larghezza e bordo dei marciapiedi

(1) 

L'area di pericolo di un marciapiede inizia sul bordo del marciapiede accanto al binario e si definisce come l'area in cui i passeggeri non possono sostare al passaggio o all'arrivo dei treni.

(2) 

La larghezza del marciapiede può variare lungo tutta la lunghezza.

(3) 

La larghezza minima del marciapiede senza ostacoli deve essere pari alla larghezza dell'area di pericolo più la larghezza di due corridoi opposti di passaggio larghi 80 cm (160 cm). Tale dimensione può ridursi a 90 cm alle estremità del marciapiede.

(4) 

Nel corridoio libero di 160 cm possono trovarsi ostacoli. L'attrezzatura necessaria per il sistema di segnalamento e l'attrezzatura di sicurezza non è considerata un ostacolo nel presente punto. La distanza minima dagli ostacoli all'area di pericolo deve rispettare le indicazioni della seguente tabella:



Tabella 4

Distanza minima dagli ostacoli all'area di pericolo

Lunghezza degli ostacoli (misurata parallelamente al bordo del marciapiede)

Distanza minima dalla zona di pericolo

< 1 m (nota 1) — piccolo ostacolo

80 cm

da 1 m a < 10 m — grande ostacolo

120 cm

Nota 1: se la distanza tra due piccoli ostacoli è inferiore a 2,4 m, misurata parallelamente al bordo del marciapiede, essi devono essere considerati come un grande ostacolo.

Nota 2: all'interno di questa distanza minima da un grande ostacolo all'area di pericolo sono consentiti piccoli ostacoli supplementari, a condizione che siano rispettati i requisiti per i piccoli ostacoli (distanza minima dall'area di pericolo e distanza minima dal piccolo ostacolo successivo).

▼M4 —————

▼B

(6) 

Il limite dell'area di pericolo, più lontano dal bordo del marciapiede accanto al binario, deve essere contrassegnato con segnaletica visiva e indicatori tattili sulla superficie di passaggio.

(7) 

La segnaletica visiva è costituita da una linea di avvertimento, antiscivolo, di colore contrastante, larga almeno 10 cm.

(8) 

Gli indicatori tattili sulla superficie di passaggio possono essere delle seguenti due tipologie:

— 
un segnale di avvertimento che indichi un pericolo al limite dell'area di pericolo;
— 
una guida che indichi un percorso lungo il lato sicuro del marciapiede.
(9) 

Il materiale lungo il bordo del marciapiede accanto al binario deve contrastare rispetto all'oscurità del divario.

4.2.1.13.    Estremità dei marciapiedi

(1) 

L'estremità del marciapiede deve essere dotata di una barriera che impedisce l'accesso del pubblico o deve essere contrassegnata da una marcatura visiva e indicatori tattili sulla superficie di passaggio con uno schema di avvertimento che indica un pericolo.

4.2.1.14.    Dispositivi di ausilio per la salita a bordo depositati sui marciapiedi

(1) 

Se è utilizzata una rampa da marciapiede, essa deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.1.2.

(2) 

Se è utilizzato un elevatore da marciapiede, esso deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.1.3.

(3) 

I dispositivi di ausilio per la salita a bordo, comprese le rampe mobili, devono poter essere riposti in condizioni di sicurezza sui marciapiedi e non ostacolare o mettere in pericolo i passeggeri.

4.2.1.15.    Attraversamento a livello dei binari per i passeggeri verso i marciapiedi

▼M4

(1) 

Gli attraversamenti a livello dei binari possono essere usati in un percorso privo di gradini o di ostacoli.

▼B

(2) 

Se, oltre ad altri percorsi, gli attraversamenti a livello dei binari fanno parte di un percorso privo di gradini, essi devono:

— 
avere una larghezza minima di 120 cm (lunghezza inferiore a 10 m) o 160 cm (lunghezza uguale o superiore a 10 m);
— 
avere pendenze moderate; una pendenza considerevole è ammessa solo nelle rampe per brevi tratti;
— 
essere progettati in modo che la ruota più piccola di una sedia a rotelle, di cui all'appendice M, non possa restare incastrata tra la superficie di passaggio e le rotaie;
— 
se gli accessi agli attraversamenti a livello sono dotati di curve di sicurezza (chicane) per evitare che le persone attraversino i binari in modo involontario o incontrollato, la larghezza minima delle passerelle in linea retta e nella chicane può essere inferiore a 120 cm ma non può scendere al di sotto di 90 cm; la persona sulla sedia a rotelle deve poterli utilizzare in autonomia.
(3) 

Gli attraversamenti a livello dei binari che fanno parte di percorsi privi di ostacoli e che costituiscono l'unica soluzione per tutti i passeggeri, devono:

— 
soddisfare tutte le specifiche di cui sopra;
— 
essere dotati di contrassegni visivi e tattili per individuare l'inizio e la fine della superficie di attraversamento;
— 
essere sorvegliati o, in base alle norme nazionali, dotati di attrezzature per l'attraversamento sicuro delle persone non vedenti o ipovedenti e/o azionati per raggiungere tale scopo.
(4) 

Se uno dei requisiti indicati non può essere soddisfatto, l'attraversamento a livello dei binari non deve essere considerato parte di un percorso privo di gradini o di ostacoli.

4.2.2.    Sottosistema materiale rotabile

(1) 

Alla luce dei requisiti essenziali di cui alla sezione 3, le specifiche funzionali e tecniche del sottosistema materiale rotabile connesse all'accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta sono suddivise come segue:

— 
Sedili
— 
Spazi per sedie a rotelle
— 
Porte
— 
Illuminazione
— 
Servizi igienici
— 
Corridoi
— 
Informazioni per i passeggeri
— 
Variazioni di livello
— 
Corrimano
— 
Cabine letto accessibili ai passeggeri su sedia a rotelle
— 
Posizione dei gradini di salita e discesa.

4.2.2.1.    Sedili

4.2.2.1.1.   Aspetti generali

(1) 

Maniglie o corrimano verticali o altri elementi che possono essere utilizzati per assicurare la stabilità delle persone nel corridoio devono essere installati su tutti i sedili lato corridoio, tranne se il sedile, in posizione verticale, è a meno di 200 mm:

▼M4

— 
dallo schienale di un altro sedile rivolto nella direzione opposta su cui sono montati una maniglia o un corrimano verticale o altri elementi sul lato del corridoio, che possono essere utilizzati per la stabilità della persona
— 
da un corrimano o una parete divisoria presenti sul lato del sedile verso il corridoio.

▼B

(2) 

Le maniglie o gli altri elementi che possono essere utilizzati per assicurare la stabilità delle persone devono essere posizionati a un'altezza compresa fra 800 mm e 1 200  mm dal pavimento, misurata dal centro della parte utilizzabile della maniglia, non devono sporgere nel passaggio privo di ostacoli e devono risaltare rispetto al sedile.

(3) 

Quando i sedili sono fissi e disposti longitudinalmente, la stabilità delle persone deve essere assicurata mediante corrimano. Questi corrimano devono essere montati a una distanza massima di 2 000  mm l'uno dall'altro, devono essere posizionati a un'altezza compresa fra 800 mm e 1 200  mm dal pavimento e devono risaltare rispetto agli interni del veicolo.

(4) 

Le maniglie e gli altri elementi di sostegno non devono avere bordi taglienti.

4.2.2.1.2.   Sedili con priorità

4.2.2.1.2.1.   Aspetti generali

(1) 

Almeno il 10 % dei sedili dei treni a composizione fissa o di ogni singolo veicolo e per classe deve essere designato come sedile con priorità per l'uso delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

▼M4

(2) 

I sedili con priorità e i veicoli in cui essi si trovano devono essere identificati con la segnaletica conforme all'appendice N. Si deve precisare che gli altri passeggeri sono tenuti a cedere tali posti alle persone che ne hanno diritto quando necessario. Tale identificazione non è richiesta per le unità destinate a essere utilizzate esclusivamente nell'ambito di un sistema di prenotazione dei posti: ciò deve essere riportato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della STI LOC&PAS.

▼B

(3) 

I sedili con priorità devono essere posizionati nella vettura passeggeri e nelle immediate vicinanze delle porte esterne. Nei veicoli o convogli a due piani, i sedili con priorità possono essere presenti su entrambi i piani.

(4) 

L'attrezzatura montata sui sedili con priorità deve essere come minimo identica a quella montata sui sedili generici dello stesso tipo.

(5) 

Quando i sedili di un determinato tipo sono dotati di braccioli, i sedili con priorità del medesimo tipo devono essere dotati di braccioli mobili. Questo esclude i braccioli collocati lungo il lato della carrozzeria del veicolo o lungo una parete divisoria nel caso degli scompartimenti. Il bracciolo mobile deve poter essere spostato in una posizione parallela allo schienale del sedile per consentire di accedere senza ostacoli al sedile e agli eventuali altri sedili con priorità adiacenti.

(6) 

I sedili con priorità non possono essere strapuntini.

▼M4

(7) 

Ogni sedile con priorità e il relativo spazio a disposizione dell'utente devono essere conformi alla specifica di cui all'appendice A, indice [16].

(8) 

La superficie utile totale della seduta del sedile con priorità deve essere larga almeno 450 mm (cfr. la specifica di cui all'appendice A, indice [16]).

▼B

(9) 

Il lato superiore della seduta di ogni sedile con priorità deve trovarsi a una distanza compresa fra 430 e 500 mm dal pavimento, misurata al bordo frontale del sedile.

(10) 

Lo spazio libero al di sopra di ogni sedile deve essere di almeno 1 680  mm dal pavimento, tranne sui treni a due piani su cui sono montati ripiani portabagagli sopra i sedili. In questi casi lo spazio libero sopra i sedili con priorità collocati sotto ripiani portabagagli può essere di 1 520  mm, a condizione che almeno il 50 % dei sedili con priorità abbia un'altezza libera di 1 680  mm.

(11) 

In presenza di sedili reclinabili, le dimensioni devono essere misurate quando i sedili sono in posizione completamente verticale.

4.2.2.1.2.2.   Sedili nella stessa direzione

▼M4

(1) 

In presenza di sedili con priorità nella stessa direzione, lo spazio libero davanti a ogni sedile deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice A, indice [16].

▼B

(2) 

La distanza fra la superficie anteriore dello schienale del sedile e il piano verticale attraverso la parte più arretrata del sedile davanti deve essere di almeno 680 mm: occorre notare che lo spazio necessario fra i sedili si misura al centro del sedile, 70 mm al di sopra del punto in cui la seduta e lo schienale si incontrano.

(3) 

Deve essere inoltre presente uno spazio libero di almeno 230 mm fra il bordo anteriore della seduta del sedile e lo stesso piano verticale per il sedile davanti.

▼M4

4.2.2.1.2.3.   Sedili contrapposti

(1) In presenza di sedili con priorità contrapposti, la distanza fra i bordi anteriori delle sedute dei sedili deve essere di almeno 600 mm (cfr. la specifica di cui all'appendice A, indice [16]). Tale distanza deve essere mantenuta anche se uno dei sedili contrapposti non è un sedile con priorità.

(2) Se i sedili con priorità contrapposti sono provvisti di un tavolino, deve essere presente una distanza libera orizzontale minima di 230 mm fra il bordo anteriore della seduta e il bordo del tavolino (cfr. la specifica di cui all'appendice A, indice [16]). Quando uno dei sedili contrapposti non è un sedile con priorità, la sua distanza dal tavolino può essere ridotta a condizione che la distanza dai bordi anteriori delle sedute continui ad essere di 600 mm. La conformità al presente punto non è necessaria per i tavolini montati su parete laterale, la cui lunghezza non supera l'asse centrale del sedile verso il finestrino.

▼B

4.2.2.2.    Spazi per sedie a rotelle

(1) 

In funzione della lunghezza dell'unità, esclusa la locomotiva o la motrice, deve essere presente nella relativa unità un numero di spazi per sedie a rotelle almeno corrispondente a quello indicato nella tabella seguente:



Tabella 5

Numero minimo di spazi per sedie a rotelle in base alla lunghezza dell'unità

Lunghezza unità

Numero di spazi per sedie a rotelle per unità

inferiore a 30 m

1 spazio

compresa fra 30 e 205 metri

2 spazi

superiore a 205 e inferiore a 300 metri

3 spazi

superiore a 300 metri

4 spazi

(2) 

Per assicurare la stabilità, lo spazio per sedie a rotelle deve essere progettato in modo che la sedia possa essere collocata nel senso di marcia o nel senso opposto.

(3) 

Per l'intera lunghezza dello spazio per sedie a rotelle, la larghezza deve essere pari a 700 mm, dal livello del pavimento a un'altezza minima di 1 450  mm, con ulteriori 50 mm di larghezza per dare agio alle mani su ciascun lato adiacente a un ostacolo che inibisce il passaggio delle mani degli utilizzatori della sedia a rotelle(ad esempio pareti o strutture) da un'altezza di 400 mm a 800 mm dal livello del pavimento (se un lato della sedia a rotelle è adiacente al corridoio, non sono necessari gli ulteriori 50 mm per tale lato della sedia a rotelle, in quanto lo spazio è già libero).

▼M4

(4) 

La distanza minima sul piano longitudinale fra la parte posteriore dello spazio per sedie a rotelle e la superficie successiva deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice A, indice [16].

▼B

(5) 

Lo spazio designato non deve presentare alcun ostacolo fra il pavimento e il soffitto del veicolo, ad eccezione di un ripiano portabagagli, un corrimano orizzontale conforme ai requisiti di cui al punto 4.2.2.9 fissato alla parete o al soffitto dei veicolo oppure un tavolino.

(6) 

La parte posteriore dello spazio per sedie a rotelle deve essere costituita da una struttura, o altra installazione adeguata, larga almeno 700 mm. L'altezza della struttura, o installazione, deve essere in grado di impedire che una sedia a rotelle collocata con lo schienale contro di essa, o contro l'installazione, si rovesci all'indietro.

(7) 

Nello spazio per sedie a rotelle possono essere installati strapuntini che tuttavia, una volta ripiegati, non devono ingombrare lo spazio per sedie a rotelle.

▼M4

(8) 

Non devono essere presenti attrezzature come ganci per biciclette o portasci nello spazio per sedie a rotelle o direttamente davanti ad esso.

(9) 

Accanto o di fronte a ciascuno spazio per sedie a rotelle deve essere disponibile almeno un sedile per un accompagnatore del passeggero su sedia a rotelle. Tale sedile deve offrire lo stesso livello di comodità degli altri sedili passeggeri e può essere collocato anche sul lato opposto del corridoio.

▼B

(10) 

Sui treni con velocità di progettazione superiore a 250 km/h, ad eccezione dei treni a due piani, un passeggero su sedia a rotelle che occupa lo spazio per sedie a rotelle deve potersi trasferire su un sedile passeggeri, dotato obbligatoriamente di un bracciolo mobile. Il trasferimento è effettuato autonomamente dal passeggero su sedia a rotelle. In tal caso, è consentito che il sedile dell'accompagnatore sia collocato in un'altra fila. Questo requisito è applicabile fino al numero di spazi per sedie a rotelle per unità specificato nella tabella 5.

(11) 

Lo spazio per sedie a rotelle deve essere provvisto di un dispositivo per richiesta di aiuto con cui, in caso di pericolo, il passeggero su sedia a rotelle possa informare una persona in grado di intervenire in modo adeguato.

▼M4

(12) 

Il dispositivo per richiesta di aiuto deve essere collocato in un punto facilmente raggiungibile dalla persona che utilizza la sedia a rotelle come indicato nella specifica di cui all'appendice A, indice [9].

▼B

(13) 

Il dispositivo per richiesta di aiuto non deve essere collocato in un punto stretto che ne impedisca l'attivazione intenzionale immediata, ma può essere protetto dall'utilizzo non intenzionale.

▼M4

(14) 

L'interfaccia del dispositivo per richiesta di aiuto deve essere quella definita al punto 5.3.2.6.

▼B

(15) 

Un segnale conforme all'appendice N deve essere collocato accanto o nello spazio per sedie a rotelle, per identificare adeguatamente tale spazio.

4.2.2.3.    Porte

4.2.2.3.1.   Aspetti generali

(1) 

Questi requisiti si applicano solo alle porte che permettono l'accesso a un'altra zona pubblica del treno, eccetto le porte dei servizi igienici.

(2) 

Per aprire o chiudere una porta manuale, destinata ai passeggeri, il dispositivo di comando deve poter essere azionato esercitando una forza non superiore a 20 N con il palmo della mano.

(3) 

I comandi delle porte, se manuali, a pulsanti o altri dispositivi, devono risaltare rispetto alla superficie su cui sono montati.

(4) 

La loro interfaccia con i passeggeri deve rispettare le specifiche di cui al punto 5.3.2.1.

(5) 

Se i dispositivi di apertura e di chiusura delle porte sono posti l'uno sopra l'altro, il dispositivo superiore deve essere sempre quello di apertura.

▼M4

4.2.2.3.2.   Porte esterne

(1) Tutte le porte esterne per i passeggeri devono avere una larghezza minima utile di 800 mm in posizione aperta.

(2) Sui treni con velocità di progetto inferiore a 250 km/h, le porte per le sedie a rotelle che offrono un accesso a livello, come stabilito al punto 2.3, devono avere una larghezza minima utile di 1 000  mm in posizione aperta.

(3) Tutte le porte esterne per i passeggeri devono essere indicate sul lato esterno in modo da risaltare rispetto alla carrozzeria che le circonda.

(4) Le porte esterne designate per l'accesso ai passeggeri su sedia a rotelle devono essere le più vicine agli spazi per sedie a rotelle.

(5) Le porte destinate all'accesso delle sedie a rotelle devono essere chiaramente contrassegnate con un segnale conforme all'appendice N.

(6) Dall'interno del veicolo la posizione delle porte esterne deve essere chiaramente contrassegnata con una pavimentazione adiacente a contrasto.

(7) Quando le porte sono azionate o stanno per essere azionate devono essere emessi segnali udibili e visibili dalle persone all'interno e all'esterno del treno.

(8) I segnali di azionamento delle porte sono i seguenti:

(a) 

quando una porta è in fase di apertura deve essere emesso un segnale di apertura delle porte; tale segnale deve funzionare almeno cinque secondi a meno che la porta non sia azionata, in questo caso il segnale può cessare dopo tre secondi;

(b) 

quando una porta è aperta in modo automatico o a distanza dal macchinista o da un altro membro del personale di bordo deve essere emesso un segnale di apertura delle porte; tale segnale deve durare almeno tre secondi dal momento in cui la porta inizia ad aprirsi;

(c) 

quando una porta, che viene chiusa in modo automatico o a distanza, sta per entrare in funzione, deve essere emesso un segnale di chiusura delle porte; tale segnale deve iniziare almeno due secondi prima che la porta cominci a chiudersi e continuare fino al momento della chiusura della porta;

(d) 

quando una porta è chiusa in loco (da un passeggero o da un membro del personale) deve essere emesso un segnale di chiusura delle porte; tale segnale deve iniziare dopo l'azionamento del dispositivo di comando e continuare fino al momento della chiusura della porta.

Il segnale ottico e acustico di chiusura delle porte può non essere attivato quando una porta si chiude per motivi diversi dalla partenza se esistono mezzi alternativi per attenuare il rischio di infortuni per i passeggeri e il personale di bordo. L'emissione di segnali ottici e acustici di chiusura delle porte o la presenza di mezzi alternativi deve essere ugualmente accettata in tutti gli Stati membri.

(9) Il segnale di apertura delle porte udibile dalle persone all'esterno del treno può non essere emesso quando è presente un segnale di individuazione della porta. Il segnale di individuazione della porta deve restare costantemente attivato quando la porta è in fase di apertura o pronta per essere aperta, o in entrambi i casi.

(10) La fonte sonora dei segnali delle porte deve trovarsi nella zona vicina al dispositivo di comando.

In assenza del dispositivo di comando, la fonte sonora dei segnali delle porte deve trovarsi accanto alla porta.

Se è utilizzata una fonte sonora separata per il segnale di chiusura delle porte, quest'ultima può trovarsi nella zona vicina al dispositivo di comando oppure accanto alla porta.

Se è presente un segnale esterno di individuazione della porta, la fonte sonora deve trovarsi nella zona vicina al dispositivo di comando mentre la fonte sonora per il segnale di chiusura delle porte deve trovarsi nella zona accanto alla porta.

(11) I segnali ottici devono essere visibili dall'interno e dall'esterno del treno e devono essere situati in un punto in cui sia ridotta al minimo la possibilità che essi siano oscurati dai passeggeri che si trovano nel vestibolo. I segnali ottici devono essere conformi alla specifica di cui all'appendice A, indice [19].

(12) I segnali acustici per l'apertura delle porte passeggeri devono essere conformi alla specifica di cui all'appendice G.

(13) Le porte devono essere azionate dal personale di bordo oppure in modalità semiautomatica (ad esempio mediante pulsante premuto dai passeggeri) o automatica.

(14) Il comando delle porte deve essere collocato accanto alla porta o sull'anta della stessa.

(15) Il centro dei comandi per l'apertura delle porte esterne, azionabili dai marciapiedi, deve trovarsi a un'altezza compresa fra 800 mm e 1 200  mm misurata in verticale sopra il marciapiede, rispetto a tutti i marciapiedi dove il treno effettuerà una sosta. Se il treno è progettato per un'unica altezza dei marciapiedi, il centro dei comandi per l'apertura delle porte esterne deve trovarsi a un'altezza compresa tra 800 mm e 1 100  mm misurata verticalmente rispetto a quella altezza del marciapiede.

(16) Il centro dei comandi interni per l'apertura delle porte esterne deve trovarsi a un'altezza compresa fra 800 mm e 1 100  mm misurata in verticale rispetto al pavimento del veicolo.

▼B

4.2.2.3.3.   Porte interne

(1) 

Le porte interne automatiche e semiautomatiche devono essere dotate di dispositivi che impediscono ai passeggeri di rimanervi incastrati durante il funzionamento.

(2) 

Le porte interne accessibili agli utenti su sedia a rotelle devono avere una larghezza libera minima di 800 mm.

(3) 

Il valore da non superare per la forza di apertura o chiusura di una porta manuale è 60 N.

(4) 

Il centro dei comandi delle porte interne deve essere posizionato a un'altezza compresa fra 800 mm e 1 100  mm dal pavimento del veicolo.

(5) 

Le porte automatiche di comunicazione fra veicoli devono funzionare in modo sincrono a coppie oppure la seconda porta deve rilevare automaticamente la persona che si muove verso di essa e aprirsi.

(6) 

Se la sua superficie di una porta è formata per oltre il 75 % da materiale trasparente, essa deve essere chiaramente indicata con indicatori visivi.

▼M4

4.2.2.4.    Illuminazione

I valori minimi dell'illuminazione media nelle aree destinate ai passeggeri devono rispettare la specifica di cui all'appendice A, indice [6]. I requisiti relativi all'uniformità di tali valori non sono applicabili per la conformità alla presente STI.

▼B

4.2.2.5.    Servizi igienici

(1) 

Se un treno è provvisto di servizi igienici, deve essere possibile raggiungere i servizi igienici accessibili a tutti anche dagli spazi per sedie a rotelle.

(2) 

I servizi igienici standard devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti 5.3.2.2 e 5.3.2.3.

(3) 

I servizi igienici accessibili a tutti devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti 5.3.2.2 e 5.3.2.4.

(4) 

Se un treno è dotato di servizi igienici, occorre prevedere una nursery. Se non è prevista una nursery separata o se è prevista ma non è accessibile ai passeggeri su sedia a rotelle, un tavolo deve essere incorporato nei servizi igienici accessibili a tutti. Esso deve rispettare i requisiti di cui al punto 5.3.2.5.

▼M4

4.2.2.6.    Passaggi privi di ostacoli

(1) Dall'entrata del veicolo, le sezioni seguenti del passaggio privo di ostacoli devono rispettare la specifica di cui all'appendice A, indice [17]:

— 
attraverso i veicoli,
— 
tra i veicoli collegati di un unico convoglio,
— 
da e verso le porte accessibili alle sedie a rotelle, gli spazi per sedie a rotelle e le zone ad esse accessibili, comprese le cabine letto e i servizi igienici accessibili a tutti se previsti.

(2) Il requisito dell'altezza minima non va verificato:

— 
in tutte le zone dei veicoli a due piani,
— 
nelle zone delle passerelle e delle porte dei veicoli a un piano.

In tali zone un'altezza ridotta è accettata a causa dei vincoli strutturali (sagoma, spazio fisico).

(3) Accanto allo spazio per sedie a rotelle e in altre zone in cui le sedie a rotelle possono ruotare di 180° deve essere presente uno spazio in cui girare, con diametro minimo di 1 500  mm. Lo spazio per sedie a rotelle può far parte del cerchio di rotazione.

(4) Se l'utente su sedia a rotelle deve cambiare direzione, è necessario che la larghezza del passaggio privo di ostacoli di entrambi i corridoi o del corridoio e della porta sia conforme alla specifica di cui all'appendice A, indice [17].

▼B

4.2.2.7.    Informazioni ai passeggeri

4.2.2.7.1.   Aspetti generali

(1) 

Si devono comunicare le seguenti informazioni:

— 
informazioni di sicurezza e istruzioni di sicurezza,
— 
istruzioni di sicurezza acustiche corredate di segnalazioni visibili in caso di emergenza,
— 
segnali di avvertimento, divieto e obbligo,
— 
informazioni riguardanti il percorso del treno, comprese le informazioni sui ritardi e le fermate impreviste,
— 
informazioni riguardanti l'ubicazione dei servizi a bordo.

▼M4

(2) 

Le informazioni visive di cui al punto (1) devono risaltare rispetto allo sfondo.

(3) 

Il carattere tipografico utilizzato per i testi di cui al punto (1) deve essere facilmente leggibile.

▼B

(4) 

Le informazioni sull'orario presentate in cifre devono essere nel sistema a 24 ore.

4.2.2.7.2.   Targhette, pittogrammi e informazioni tattili

(1) 

Tutti i segnali di sicurezza, di avvertimento, di obbligo e di divieto devono includere pittogrammi ed essere progettati conformemente alla specifica di cui all'appendice A, punto 7.

▼M4

(2) 

In un unico punto non devono essere presenti più di cinque pittogrammi, oltre a una freccia direzionale, indicante una singola direzione, posti gli uni accanto agli altri.

▼B

(3) 

I seguenti pittogrammi specifici devono essere corredati del simbolo della sedia a rotelle conformemente all'appendice N:

— 
informazioni direzionali per le infrastrutture accessibili con sedia a rotelle,
— 
indicazione all'esterno del treno dell'ubicazione della porta accessibile con sedia a rotelle,
— 
indicazione all'interno del treno dello spazio per sedie a rotelle,
— 
indicazione dei servizi igienici accessibili a tutti.

I simboli possono essere combinati con altri simboli (ad esempio numero del vagone, servizi igienici ecc.).

(4) 

Gli eventuali sistemi a circuito induttivo per l'ausilio all'ascolto installati devono essere indicati con un pittogramma conforme all'appendice N.

(5) 

Nei servizi igienici accessibili a tutti, dotati di corrimano incernierati, deve essere presente un pittogramma che rappresenta il corrimano in posizione alzata e abbassata.

(6) 

Se un veicolo prevede sedili con priorità, il numero o la lettera del veicolo (usati nel sistema di prenotazione) devono essere visualizzati esternamente sopra o accanto a ogni porta di accesso. Il numero o la lettera devono essere visualizzati in caratteri alti almeno 70 mm ed essere visibili quando la porta è aperta e chiusa.

(7) 

Se i sedili sono identificati con numeri o lettere, il numero o la lettera del posto devono essere visualizzati su ogni sedile o accanto a esso con caratteri alti almeno 12 mm. I numeri e le lettere in questione devono risaltare rispetto allo sfondo.

(8) 

Le targhette con le informazioni tattili devono essere installate:

— 
nei servizi igienici e nelle cabine letto accessibili da passeggeri su sedia a rotelle, per fornire istruzioni e per il dispositivo di richiesta di aiuto, ove opportuno;
— 
nel materiale rotabile, per il pulsante di apertura/chiusura delle porte accessibili ai passeggeri e per i dispositivi di richiesta di aiuto.

▼M4

4.2.2.7.3.   Informazioni visive dinamiche

(1) La destinazione finale o l'itinerario devono essere indicati all'esterno del treno sul marciapiede accanto ad almeno una delle porte di accesso per i passeggeri, almeno alternativamente su un veicolo ogni due del treno.

(2) Se i treni operano in un sistema in cui sono fornite informazioni visive dinamiche sui marciapiedi della stazione ogni 50 metri o meno, e la destinazione o le informazioni sull'itinerario sono visualizzate anche sulla parte anteriore del treno, non è obbligatorio fornire informazioni sulle fiancate dei veicoli.

(3) La destinazione finale o l'itinerario del treno devono essere visualizzati all'interno di ogni veicolo.

(4) La fermata successiva del treno deve essere visualizzata in modo che sia leggibile per almeno il 51 % dei posti passeggeri all'interno di ogni veicolo, incluso il 51 % dei sedili con priorità, e da tutti gli spazi per sedie a rotelle.

(5) Il sistema di informazioni visive dinamiche deve avere la capacità di mostrare la fermata successiva del treno almeno due minuti prima dell'arrivo nella stazione in questione. Se la stazione successiva è a meno di due minuti di marcia del treno, tale sistema deve avere la capacità di mostrare la stazione successiva subito dopo la partenza dalla stazione precedente.

(6) Il requisito di cui al punto (4) non si applica agli scompartimenti che dispongono di 8 posti al massimo e sono accessibili tramite un corridoio adiacente. Tuttavia tali informazioni devono essere visibili da una persona in piedi nel corridoio fuori da uno scompartimento e da un passeggero che occupa uno spazio per sedie a rotelle.

(7) Il sistema di informazioni visive dinamiche può mostrare le informazioni sulla fermata successiva sullo stesso supporto della destinazione finale.

(8) Se il sistema è automatizzato, deve essere possibile cancellare o correggere le informazioni errate o fuorvianti.

(9) I display interni ed esterni devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti da (10) a (13). In tali punti, il termine «display» deve essere inteso come un qualsiasi supporto per informazioni dinamiche.

(10) I nomi delle stazioni (che possono essere abbreviati) e le parole dei messaggi devono essere visualizzati per almeno 2 secondi.

(11) Se è utilizzato un display a rotazione (orizzontale o verticale), ogni parola completa deve essere visualizzata per almeno 2 secondi e la velocità di rotazione orizzontale non deve superare una media di 6 caratteri al secondo.

(12) Sui display esterni, l'altezza minima dei caratteri deve essere di 70 mm sui display anteriori e di 35 mm sui display laterali.

(13) I display interni devono essere progettati per una distanza massima di visione in base alla formula di cui alla tabella 5a.



Tabella 5a

Distanza massima di visione dei display interni per il materiale rotabile

Distanza di lettura

Altezza dei caratteri

< 8 750 mm

(distanza di lettura/250) mm

da 8 750 a 10 000 mm

35 mm

> 10 000 mm

(distanza di lettura/285) mm

▼B

4.2.2.7.4.   Informazioni acustiche dinamiche

(1) 

Il treno deve essere dotato di un sistema di diffusione sonora che il macchinista o un altro membro del personale con responsabilità specifica nei confronti dei passeggeri utilizza per gli annunci normalmente previsti o in caso di emergenza.

(2) 

Il sistema di diffusione sonora può essere manuale, automatizzato o pre-programmato. Se il sistema è automatizzato, deve essere possibile cancellare o correggere informazioni errate o fuorvianti.

(3) 

Il sistema di diffusione sonora deve essere in grado di annunciare la destinazione e la fermata successiva del treno a ciascuna fermata o al momento della partenza da ogni fermata.

(4) 

Il sistema di diffusione sonora deve poter annunciare la fermata successiva del treno almeno due minuti prima dell'arrivo del treno nella stazione in questione. Se la stazione successiva è a meno di due minuti di marcia del treno, essa deve essere annunciata subito dopo la partenza dalla stazione precedente.

(5) 

Le informazioni sonore devono avere un livello STI-PA minimo di 0,45, conformemente alla specifica di cui all'appendice A, punto 5. Il sistema di diffusione sonora deve soddisfare il requisito in tutti i posti a sedere e in ogni posto per sedie a rotelle.

4.2.2.8.    Variazioni di livello

(1) 

I gradini interni (diversi dai gradini esterni di accesso) devono avere un'altezza massima di 200 mm e una profondità minima di 280 mm, misurate sull'asse centrale delle scale. Per i treni a due piani è possibile ridurre questo valore a 270 mm per le scale che consentono l'accesso al piano superiore e al piano inferiore.

▼M4

(2) 

Almeno i primi e gli ultimi gradini devono essere indicati con una fascia a contrasto lungo tutta la larghezza dei gradini sulle superfici frontale e superiore del profilo del gradino con una profondità:

— 
da 45 mm a 55 mm sulla superficie frontale;
— 
da 45 mm a 75 mm sulla superficie superiore.

▼B

(3) 

Le scale composte da più di tre gradini devono essere dotate di corrimano su entrambi i lati e a due livelli. Il corrimano superiore deve essere posizionato a un'altezza compresa fra 850 mm e 1 000  mm dal livello del pavimento. Il corrimano inferiore deve essere posizionato a un'altezza compresa tra 500 mm e 750 mm dal livello del pavimento.

(4) 

Le scale costituite da uno, due o tre gradini devono essere dotate, su entrambi i lati, di almeno un corrimano o di un altro elemento che possa essere utilizzato per assicurare la stabilità delle persone.

(5) 

I corrimano devono essere conformi al punto 4.2.2.9.

(6) 

Non possono essere presenti gradini fra il vestibolo di una porta esterna accessibile su sedia a rotelle, lo spazio per sedie a rotelle, una cabina letto accessibile a tutti e i servizi igienici accessibili a tutti, ad eccezione di una fascia sulla soglia della porta, alta non più di 15 mm, o a meno che esista un elevatore per superare il gradino. L'elevatore è conforme ai requisiti di cui al punto 5.3.2.10.

(7) 

Per le rampe all'interno del materiale rotabile la pendenza massima non deve superare i valori seguenti:



Tabella 6

Pendenza massima delle rampe all'interno del materiale rotabile

Lunghezza della rampa

Pendenza massima (gradi)

Pendenza massima (%)

►M4  Percorsi tra una porta esterna accessibile su sedia a rotelle, lo spazio per sedie a rotelle, una cabina letto accessibile a passeggeri su sedia a rotelle e i servizi igienici accessibili a tutti ◄

Fino a 840 mm nelle carrozze a un piano

6,84

12

Fino a 840 mm nelle carrozze a due piani

8,5

15

> 840 mm

3,58

6,25

Altre zone del treno

> 1 000  mm

6,84

12

fra 600 mm e 1 000  mm

8,5

15

inferiore a 600 mm

10,2

18

Nota: queste pendenze devono essere misurate quando il veicolo è in sosta su un binario piano e rettilineo.

4.2.2.9.    Corrimano

(1) 

Tutti i corrimano montati su un veicolo devono avere sezione circolare con un diametro esterno compreso fra 30 mm e 40 mm e devono essere montati ad almeno 45 mm da qualsiasi superficie adiacente, diversa dai suoi supporti.

(2) 

Se un corrimano è ricurvo, il raggio verso la faccia interna della curva deve essere di almeno 50 mm.

(3) 

Tutti i corrimano devono risaltare dallo sfondo.

(4) 

Le porte esterne devono essere provviste di corrimano su entrambi i lati della porta, montati internamente il più vicino possibile alla parete esterna del veicolo. Si può fare un'eccezione per un lato della porta, se dotato di un dispositivo come un elevatore a bordo.

▼M4

(5) 

I corrimano di cui al punto (4) devono essere:

— 
corrimano verticali che si estendono da 700 mm fino a 1 200  mm al di sopra della soglia del primo gradino per tutte le porte esterne;
— 
corrimano aggiuntivi installati ad un'altezza compresa tra 800 mm e 900 mm al di sopra del primo gradino utilizzabile e paralleli alla linea dell'estremità dei gradini per le porte con più di due gradini d'ingresso.

▼B

(6) 

Quando la passerella intercomunicante fra i veicoli, destinata ai passeggeri, è larga meno di 1 000  mm e lunga più di 2 000  mm, devono essere montati corrimano o maniglie sulla passerella o accanto a essa.

(7) 

Se la larghezza della passerella è uguale o superiore a 1 000  mm, corrimano o maniglie devono essere installati all'interno della passerella.

4.2.2.10.    Posti letto accessibili ai passeggeri su sedia a rotelle

(1) 

Se un treno è dotato di posti letto per i passeggeri, deve disporre di un veicolo con almeno un posto letto accessibile a passeggeri su sedia a rotelle.

(2) 

Se nella composizione del treno è presente più di un veicolo con posti letto per i passeggeri, devono essere disponibili almeno due posti letto accessibili a passeggeri su sedia a rotelle nel treno.

(3) 

Se un veicolo ferroviario prevede posti letto accessibili a passeggeri su sedia a rotelle, l'esterno della relativa porta del veicolo e della porta del posto letto in questione deve riportare un segnale conforme all'appendice N.

(4) 

L'interno dei posti letto accessibili a passeggeri su sedia a rotelle deve tenere conto dei requisiti di cui al punto 4.2.2.6 per quanto riguarda le eventuali azioni compiute da una persona su sedia a rotelle in detti posti letto.

(5) 

Il posto letto deve essere dotato di almeno due dispositivi di richiesta di aiuto che, se azionati, inviano un segnale a una persona che può prendere gli opportuni provvedimenti. Non è necessario che i dispositivi avviino una comunicazione.

(6) 

L'interfaccia del dispositivo di richiesta di aiuto deve essere conforme ai requisiti del punto 5.3.2.6.

(7) 

Un dispositivo di richiesta di aiuto deve essere posizionato a un'altezza non superiore a 450 mm dal pavimento, misurata verticalmente dal pavimento al centro del comando di azionamento. Il dispositivo deve essere posizionato in modo tale che il comando possa essere raggiunto da una persona sdraiata sul pavimento.

(8) 

L'altro dispositivo di richiesta di aiuto deve essere posizionato a un'altezza compresa fra 600 mm e 800 mm dal pavimento, misurata verticalmente al centro del comando di azionamento.

▼M4

(9) 

I dispositivi di richiesta di aiuto di cui ai punti (7) e (8) devono essere collocati su superfici verticali diverse del posto letto.

▼B

(10) 

I dispositivi di richiesta di aiuto devono distinguersi dagli altri comandi presenti nel posto letto, avere una colorazione diversa dagli altri dispositivi di comando e risaltare rispetto allo sfondo.

4.2.2.11.    Posizione dei gradini per l'entrata e l'uscita dal veicolo

4.2.2.11.1.   Requisiti generali

(1) 

Deve essere dimostrato che il punto situato nella posizione centrale sulla sporgenza del gradino di entrata di ogni porta di accesso passeggeri, su entrambi i lati di un veicolo in assetto di marcia con ruote nuove in posizione centrale sui binari, è collocato all'interno della superficie identificata come «posizione del gradino» nella seguente figura 1.

FIGURA 1 image

(2) 

I valori di bq0, δh, δν+ e δν– dipendono dal tipo di marciapiede dove il materiale rotabile dovrebbe fermarsi. Essi sono fissati come segue:

— 
bq0 è calcolato in base allo scartamento del binario su cui il treno è destinato ad operare in accordo alle specifiche di cui all'appendice A, punto 8. Gli scartamenti sono definiti al punto 4.2.3.1 della STI INF;
— 
δh, δν+ e δν– sono definiti nelle tabelle da 7 a 9.

Tabella 7 per tutto il materiale rotabile destinato a fermarsi, in normali condizioni di esercizio, ai marciapiedi con altezza di 550 mm:



Tabella 7

Valori di δh, δν+ e δν– per un marciapiede da 550 mm

 

δh mm

δν+ mm

δν– mm

su un binario rettilineo

200

230

160

su un binario con raggio di curvatura di 300 m

290

230

160

Tabella 8 per tutto il materiale rotabile destinato a fermarsi, in normali condizioni di esercizio, ai marciapiedi con altezza di 760 mm:



Tabella 8

Valori di δh, δν+ e δν– per un marciapiede da 760 mm

 

δh mm

δν+ mm

δν– mm

su un binario rettilineo

200

230

160

su un binario con raggio di curvatura di 300 m

290

230

160

Tabella 9 per tutto il materiale rotabile destinato a fermarsi, in normali condizioni di esercizio, ai marciapiedi con altezza di 760 mm e ai marciapiedi con altezza di 550 mm, con due o più gradini di accesso:

Per un gradino si applicano i valori della tabella 7, e per i gradini successivi verso l'interno del veicolo si applicano i seguenti valori, basati su un'altezza nominale del marciapiede pari a 760 mm:



Tabella 9

Valori di δh, δν+ e δν– per il secondo gradino per un marciapiede da 760 mm

 

δh mm

δν+ mm

δν– mm

su un binario rettilineo

380

230

160

su un binario con raggio di curvatura di 300 m

470

230

160

▼M4

(3) 

La documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della STI LOC&PAS deve comprendere le informazioni relative:

— 
all'altezza e allo spazio vuoto marciapiede-treno del marciapiede teorico che determina un divario verticale (δν+ ) di 230 mm e un divario orizzontale (δh ) di 200 mm dal punto posto al centro della sporgenza del gradino più basso del materiale rotabile su un binario rettilineo;
— 
all'altezza e allo spazio vuoto marciapiede-treno del marciapiede teorico che determina un divario verticale (δν-) di 160 mm e un divario orizzontale (δh) di 200 mm dal punto posto al centro della sporgenza del gradino più basso del materiale rotabile su un binario rettilineo.

▼B

4.2.2.11.2.   Gradini di ingresso e di uscita

(1) 

Tutti i gradini di ingresso e di uscita devono essere antiscivolo e avere una larghezza effettiva priva di ingombri pari alla larghezza della porta.

(2) 

I gradini interni di accesso dall'esterno devono avere una profondità minima di 240 mm tra i bordi verticali del gradino e un'altezza massima di 200 mm. L'altezza di ogni gradino può essere aumentata fino a un massimo di 230 mm, se si può dimostrare che in tal modo si ottiene una riduzione di un gradino rispetto al numero totale richiesto.

(3) 

Tutti i gradini devono avere la stessa altezza.

(4) 

Almeno il primo e l'ultimo gradino devono essere indicati con una fascia di colore contrastante profonda fra 45 mm e 55 mm che si estende almeno lungo l'80 % della larghezza dei gradini sulla superficie superiore del bordo del gradino. Una fascia analoga indica la superficie frontale dell'ultimo gradino all'ingresso dell'unità.

(5) 

Un gradino esterno di accesso, fisso o mobile, deve avere un'altezza massima di 230 mm fra i gradini e una profondità minima di 150 mm.

(6) 

Se è presente una rampa di accesso sotto forma di estensione della soglia della porta all'esterno del veicolo e non esiste una variazione di livello fra la rampa di accesso e il pavimento del veicolo, la suddetta attrezzatura non è considerata un gradino ai fini della presente specifica. È ammesso anche un abbassamento minimo del livello (max. 60 mm) fra il pavimento sulla soglia della porta e quello all'esterno del veicolo, utilizzato per guidare e bloccare la porta: tale variazione di livello non è considerata un gradino.

▼M4

(7) 

L'accesso al vestibolo deve avvenire al massimo mediante 4 gradini, di cui uno può essere esterno.

▼B

(8) 

Il materiale rotabile destinato a fermarsi, in condizioni normali di esercizio, presso marciapiedi esistenti con altezza inferiore a 380 mm e dotato di porte per l'accesso dei passeggeri sopra ai carrelli non deve essere conforme ai punti (2) e (5), se si può dimostrare che ciò rappresenta una distribuzione più equa dell'altezza dei gradini.

4.2.2.12.    Dispositivi di ausilio per la salita a bordo

(1) 

È necessario predisporre un sistema sicuro di deposito per garantire che i dispositivi di ausilio per la salita a bordo, comprese le rampe mobili, non ostacolino il movimento di una sedia a rotelle o del dispositivo di assistenza alla mobilità del passeggero oppure non costituiscano un pericolo per i passeggeri in caso di arresto improvviso.

(2) 

In base alle norme di cui al punto 4.4.3 sul materiale rotabile possono essere presenti le seguenti tipologie di dispositivi di ausilio per la salita a bordo:

4.2.2.12.1.   Gradino mobile e piattaforma ponte

(1) 

Un gradino mobile è un dispositivo retrattile integrato nel veicolo al di sotto della soglia della porta, completamente automatico e azionato al momento dell'apertura e della chiusura delle porte.

(2) 

Una piattaforma ponte è un dispositivo retrattile integrato nel veicolo il più vicino possibile alla soglia della porta, completamente automatico e azionato al momento dell'apertura e della chiusura delle porte.

(3) 

►M4  Non utilizzato. ◄

(4) 

Il gradino mobile o la piattaforma ponte devono essere estesi completamente prima che l'apertura della porta permetta il passaggio dei passeggeri; il ritiro del gradino o della piattaforma può iniziare soltanto quando l'apertura della porta non permette più il passaggio di passeggeri.

(5) 

I gradini mobili e le piattaforme ponte sono conformi ai requisiti di cui al punto 5.3.2.8.

4.2.2.12.2.   Rampa di bordo

(1) 

Una rampa di bordo è un dispositivo posizionato tra la soglia della porta del veicolo e il marciapiede. Può essere manuale, semiautomatica o automatica.

(2) 

Le rampe di bordo sono conformi ai requisiti di cui al punto 5.3.2.9.

▼M4

4.2.2.12.3.    Elevatore di bordo

(1) Un elevatore di bordo è un dispositivo integrato nell'area della porta di un veicolo che deve essere in grado di superare la differenza massima di altezza tra il pavimento del veicolo e il marciapiede della stazione in cui opera.

(2) Quando l'elevatore è chiuso, la porta deve avere una larghezza minima utile in conformità al punto 4.2.2.3.2.

(3) Gli elevatori di bordo devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 5.3.2.10.

▼B

4.3.    Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce

4.3.1.    Interfacce con il sottosistema infrastruttura



Tabella 10

Interfaccia con il sottosistema infrastruttura

Interfaccia con il sottosistema infrastruttura

STI PMR

 

STI INF

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Posizione dei gradini per l'entrata e l'uscita dal veicolo

4.2.2.11

Marciapiedi

4.2.9

Casi specifici relativi alla posizione dei gradini per l'entrata e l'uscita dal veicolo

7.3.2.6

Casi specifici relativi ai marciapiedi

7.7

4.3.2.    Interfacce con il sottosistema materiale rotabile

▼M4



Tabella 11

Interfaccia con il sottosistema materiale rotabile

La presente STI

STI LOC&PAS

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Sottosistema materiale rotabile

4.2.2

Elementi inerenti ai passeggeri

4.2.5

Materiale rotabile destinato a essere utilizzato esclusivamente nell'ambito di un sistema di prenotazione dei posti

4.2.2.1.2.1

Documentazione generale

4.2.12.2

Altezza e spazio vuoto marciapiede-treno del marciapiede teorico

4.2.2.11.1

Documentazione generale

4.2.12.2

Gradino mobile e piattaforma ponte

4.2.2.12.1

Sistema di interazione porte-trazione

4.2.5.5.7

▼B

4.3.3.    Interfacce con il sottosistema applicazioni telematiche per i passeggeri



Tabella 12

Interfaccia con l'applicazione telematica per il sottosistema passeggeri

Interfaccia con il sottosistema TAP

STI PMR

 

STI TAP

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Accessibilità delle stazioni

Assistenza per salire e scendere dal treno

4.4.1

Trattamento delle informazioni relative al trasporto e all'assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

4.2.6

Assistenza per salire e scendere dal treno

4.4.2

Trattamento delle informazioni relative al trasporto e all'assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

4.2.6

Accesso e prenotazione

4.4.2

Gestione della disponibilità/delle prenotazioni

4.2.9

Informazioni visive

4.2.1.10

Trattamento delle informazioni fornite nell'area della stazione

4.2.12

Informazioni sonore

4.2.1.11

Trattamento delle informazioni fornite nell'area della stazione

4.2.12

Informazioni per i passeggeri

4.2.2.7

Trattamento delle informazioni fornite all'interno dei veicoli

4.2.13

4.4.    Norme di esercizio

Le norme di esercizio seguenti non fanno parte della valutazione dei sottosistemi.

La presente STI non specifica le norme di esercizio per l'evacuazione in caso di situazioni pericolose ma solo i requisiti tecnici pertinenti. Obiettivo dei requisiti tecnici per l'infrastruttura e il materiale rotabile è facilitare l'evacuazione di tutti, comprese le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. ►M4  Le norme di esercizio seguenti si applicano all'esercizio degli interi sottosistemi «infrastruttura» e «materiale rotabile». ◄

4.4.1.    Sottosistema infrastruttura

Alla luce dei requisiti essenziali di cui alla sezione 3, le norme di esercizio specifiche del sottosistema infrastruttura relative all'accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta sono le seguenti:

▼M4

— 
Aspetti generali
Il gestore dell'infrastruttura, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria deve disporre di un regolamento scritto per assicurare che tutte le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possano accedere all'infrastruttura passeggeri durante le ore di esercizio, in conformità ai requisiti tecnici della presente STI. Inoltre il regolamento in questione deve essere compatibile con quello di qualsiasi impresa ferroviaria che intende utilizzare le infrastrutture (cfr. il punto 4.4.2), ove previsto. Il regolamento deve essere attuato fornendo informazioni adeguate al personale, nonché procedure da seguire e formazione. Il regolamento relativo all'infrastruttura deve includere, senza limitarsi a esse, norme operative per le situazioni seguenti:

▼B

— 
Accessibilità delle stazioni
Devono essere stabilite norme di esercizio per garantire che siano disponibili le informazioni riguardanti il livello di accessibilità di tutte le stazioni.
— 
Stazioni non presenziate — Emissione di biglietti per passeggeri ipovedenti
Devono essere elaborate e applicate norme di esercizio relative alle stazioni non presenziate in cui l'emissione di biglietti avviene mediante distributori automatici (cfr. punto 4.2.1.8). In questi casi deve sempre essere disponibile un sistema alternativo di biglietteria, accessibile ai passeggeri ipovedenti (per esempio autorizzare l'acquisto di biglietti a bordo o a destinazione).
— 
Controllo dei biglietti — Tornelli
Nei casi in cui sono utilizzati tornelli per il controllo dei biglietti, devono essere applicate norme di esercizio per cui le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possono utilizzare un passaggio alternativo a questi punti di controllo. L'accesso speciale deve permettere il passaggio degli utenti su sedia a rotelle e può essere controllato dal personale o essere automatico.
— 
Illuminazione dei marciapiedi
È consentito disattivare l'illuminazione dei marciapiedi in cui non è prevista la fermata di alcun treno.
— 
Informazioni visive e sonore — Garantire la coerenza
Devono essere applicate norme di esercizio per assicurare la coerenza fra le informazioni visive e sonore essenziali (cfr. punti 4.2.1.10 e 4.2.1.11). Il personale addetto agli annunci deve seguire procedure standard per assicurare la completa coerenza delle informazioni essenziali.
Le pubblicità non possono essere combinate con le informazioni relative all'itinerario.

Nota: le informazioni generali sui servizi di trasporto pubblico non sono considerate pubblicità ai fini del presente punto.

— 
Sistema di informazione sonora per i passeggeri su richiesta
Nei casi in cui le informazioni sonore essenziali non sono fornite da un sistema pubblico di diffusione sonora nella stazione (cfr. il punto 4.2.1.11), devono essere applicate norme di esercizio per assicurare la disponibilità di un sistema di informazione alternativo con il quale i passeggeri possano ottenere le stesse informazioni udibili nella stazione (per esempio servizio telefonico di informazioni automatico o fornito dal personale).
— 
Marciapiede — Area operativa del dispositivo di ausilio per la salita a bordo di una sedia a rotelle
L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura o della stazione definiscono congiuntamente l'area o le aree del marciapiede in cui l'attrezzatura sarà utilizzata, tenendo conto delle variazioni nella composizione del treno.
Occorre applicare norme di esercizio per determinare, ove possibile, il punto di arresto dei treni in funzione dell'ubicazione di tale area operativa o tali aree operative.
— 
Sicurezza dei dispositivi manuali ed elettrici di ausilio per la salita a bordo di una sedia a rotelle
Devono essere applicate norme di esercizio riguardanti l'utilizzo dei dispositivi di ausilio per la salita a bordo da parte del personale di stazione (cfr. punto 4.2.1.14).
Deve essere applicata una norma di esercizio riguardante l'utilizzo da parte del personale della barra di sicurezza mobile installata sugli elevatori per sedie a rotelle (cfr. il punto 4.2.1.14).
Devono essere applicate norme di esercizio per assicurare che il personale sia capace di manovrare in sicurezza le rampe per la salita a bordo, con riguardo alle operazioni di installazione, fissaggio, sollevamento, abbassamento e deposito (cfr. il punto 4.2.1.14).
— 
Assistenza per salire e scendere dal treno
Devono essere applicate norme di esercizio per assicurare che il personale sappia che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possono avere bisogno di assistenza per salire e scendere dal treno; il personale deve fornire tale assistenza, se necessario.

▼M4

Le condizioni con cui viene fornita assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

▼B

— 
Attraversamento a livello dei binari sotto la sorveglianza del personale
Dove è consentito l'attraversamento a livello dei binari sotto la sorveglianza del personale, devono essere applicate norme di esercizio per assicurare che nei punti sorvegliati per l'attraversamento a livello dei binari il personale fornisca l'opportuna assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, compresa l'indicazione di quando attraversare i binari in condizioni di sicurezza.

▼M4

4.4.2.    Sottosistema materiale rotabile

Alla luce dei requisiti essenziali di cui al capitolo 3, le norme di esercizio specifiche del sottosistema materiale rotabile relative all'accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta, sono le seguenti:

4.4.2.1.    Aspetti generali

L'impresa ferroviaria deve disporre di un regolamento scritto per assicurare l'accessibilità al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri quando esso è in funzione conformemente ai requisiti tecnici della presente STI. Inoltre, il regolamento in questione deve essere compatibile con il regolamento del gestore dell'infrastruttura o del gestore della stazione (cfr. il punto 4.4.1), a seconda dei casi. Il regolamento deve essere attuato fornendo informazioni adeguate al personale, nonché procedure da seguire e formazione. Il regolamento relativo al materiale rotabile deve includere, senza limitarsi ad esse, le norme di esercizio per le situazioni seguenti:

4.4.2.2.    Accesso e prenotazione dei sedili con priorità

I posti classificati «con priorità» possono rientrare in due categorie: i) non prenotati e ii) prenotati (cfr. il punto 4.2.2.1.2.1, punto (2)). Nel caso i), le norme di esercizio saranno rivolte agli altri passeggeri (per esempio, mediante l'uso di targhette) invitandoli a dare la precedenza a tutte le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta che hanno il diritto all'occupazione dei sedili in questione e a cedere i sedili con priorità occupati nei casi opportuni. Nel caso ii), le norme di esercizio devono essere applicate dall'impresa ferroviaria per assicurare un trattamento equo alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nell'ambito del sistema di prenotazione dei posti. Con l'applicazione di tali norme i sedili con priorità sono inizialmente disponibili soltanto per la prenotazione da parte delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, fino a un determinato termine ultimo prima della partenza. Dopo tale termine, i sedili con priorità saranno messi a disposizione di tutti i passeggeri, comprese le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

4.4.2.3.    Trasporto di cani guida

Devono essere elaborate norme di esercizio per assicurare che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta accompagnate da un cane guida non debbano pagare un supplemento.

4.4.2.4.    Accesso e prenotazione degli spazi per sedie a rotelle

Le norme per l'accesso ai sedili con priorità e la loro prenotazione si applicano anche agli spazi per sedie a rotelle, per i quali solo gli utenti su sedia a rotelle hanno la priorità. Inoltre, le norme di esercizio devono prevedere posti i) non prenotati o ii) prenotati per gli accompagnatori (non PMR) accanto o di fronte allo spazio per sedie a rotelle.

4.4.2.5.    Accesso e prenotazione delle cabine letto accessibili a tutti

Le norme per la prenotazione dei sedili con priorità si applicano anche alle cabine letto accessibili a tutti (cfr. il punto 4.2.2.10). Tuttavia, le norme di esercizio non devono permettere l'occupazione di cabine letto, accessibili a tutti, senza prenotazione (la prenotazione anticipata è sempre necessaria).

4.4.2.6.    Personale di bordo — Attivazione delle porte esterne

Devono essere applicate norme di esercizio riguardanti la procedura per l'attivazione delle porte esterne da parte del personale di bordo per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, comprese le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (cfr. il punto 4.2.2.3.2).

4.4.2.7.    Dispositivi per la richiesta di aiuto nello spazio per sedie a rotelle, nei servizi igienici accessibili a tutti e nelle cabine letto accessibili alle sedie a rotelle

Devono essere elaborate norme di esercizio per assicurare una reazione e un intervento adeguati da parte del personale di bordo in caso di attivazione del dispositivo per la richiesta di aiuto (cfr. punti 4.2.2.2, 4.2.2.5 e 4.2.2.10). La reazione e l'intervento non devono necessariamente essere gli stessi in base all'origine della richiesta di aiuto.

4.4.2.8.    Illuminazione

Qualora ogni sedile del passeggero sia dotato di una luce individuale, è consentito ridurre il livello di illuminazione dell'unità a seconda del tipo di funzionamento (ad esempio servizio notturno, comfort del passeggero). Devono essere soddisfatti i requisiti della specifica di cui all'appendice A, indice [6].

4.4.2.9.    Istruzioni di sicurezza sonore in caso di emergenza

Devono essere applicate norme di esercizio riguardanti la trasmissione ai passeggeri di istruzioni di sicurezza sonore in caso di emergenza (cfr. il punto 4.2.2.7.4). Tali norme devono comprendere la natura delle istruzioni e la relativa modalità di trasmissione.

4.4.2.10.    Informazioni visive e sonore — Controllo delle pubblicità

Devono essere forniti dettagli sull'itinerario o sulla rete su cui circola il treno (l'impresa ferroviaria ne stabilisce le modalità di comunicazione).

Le pubblicità non devono essere combinate con le informazioni sul percorso.

Nota: le informazioni generali sui servizi di trasporto pubblico non devono essere considerate pubblicità ai fini del presente punto.

4.4.2.11.    Sistemi automatici di informazione — Correzione manuale di informazioni errate o fuorvianti

Devono essere applicate norme di esercizio per convalidare le informazioni automatiche e permetterne la correzione da parte del personale di bordo (cfr. il punto 4.2.2.7).

4.4.2.12.    Norme per gli annunci riguardanti la destinazione finale e la fermata successiva

Devono essere applicate norme di esercizio per garantire che la fermata successiva sia annunciata non più tardi di due minuti prima dell'arrivo in stazione e che i display per le informazioni dinamiche mostrino nuovamente la destinazione finale non appena il treno si è fermato (cfr. il punto 4.2.2.7).

4.4.2.13.    Norme riguardanti la composizione del treno per consentire l'utilizzo di dispositivi di ausilio per la salita a bordo di sedie a rotelle in funzione della disposizione dei marciapiedi.

Devono essere applicate norme di esercizio per tenere conto delle variazioni della composizione dei treni in modo da poter definire le zone operative sicure per i dispositivi di ausilio per la salita a bordo di sedie a rotelle in relazione ai punti di arresto dei treni.

4.4.2.14.    Sicurezza dei dispositivi manuali ed elettrici di ausilio per la salita a bordo di sedie a rotelle

Devono essere applicate norme di esercizio riguardanti l'utilizzo dei dispositivi di ausilio per la salita a bordo da parte del personale di bordo e di stazione. Nel caso di dispositivi manuali, le procedure devono garantire che sia richiesto uno sforzo fisico minimo da parte del personale. Nel caso di dispositivi elettrici, le procedure devono garantire il funzionamento «sicuro in caso di guasto» (fail-safe) in emergenza, in caso di perdita di alimentazione. Deve essere applicata una norma di esercizio riguardante l'utilizzo della barriera mobile di sicurezza montata sugli elevatori per sedie a rotelle da parte del personale di bordo o di stazione.

Devono essere applicate norme di esercizio per assicurare che il personale di bordo e di stazione sia in grado di far funzionare in sicurezza le rampe d'imbarco, in relazione alle operazioni di apertura, ancoraggio, sollevamento, abbassamento e chiusura.

4.4.2.15.    Assistenza per salire e scendere dal treno

Devono essere applicate norme di esercizio per assicurare che il personale sappia che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possono avere bisogno di assistenza per salire e scendere dal treno; il personale deve fornire tale assistenza, se necessario.

Le condizioni con cui viene fornita assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/782.

4.4.2.16.    Marciapiede — Area operativa del dispositivo di ausilio per la salita a bordo di una sedia a rotelle

L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura o della stazione devono definire congiuntamente l'area del marciapiede in cui l'attrezzatura potrà essere utilizzata e dimostrarne la validità. Tale area deve essere compatibile con i marciapiedi esistenti dove è previsto l'arresto del treno.

Di conseguenza in alcuni casi il punto di arresto del treno deve essere modificato per soddisfare questo requisito.

Devono essere applicate norme di esercizio per tenere conto delle variazioni della composizione dei treni (cfr. il punto 4.2.1(12) in modo che il punto di arresto dei treni possa essere determinato in funzione delle aree operative dei dispositivi di ausilio per la salita a bordo.

4.4.2.17.    Procedura di emergenza per apertura dei gradini mobili

Devono essere applicate norme di esercizio per l'apertura o la chiusura di emergenza delle piattaforme ponte in caso di guasto all'alimentazione elettrica.

4.4.2.18.    Combinazione in esercizio di materiale rotabile conforme e non conforme alla presente STI

Quando un treno è formato da materiale rotabile conforme e non conforme, devono essere applicate norme di esercizio per assicurare che il treno offra almeno due spazi per sedie a rotelle conformi alla presente STI. Se il treno dispone di servizi igienici, agli utenti su sedia a rotelle deve essere garantito l'accesso a servizi igienici accessibili a tutti.

In caso di tali combinazioni di materiale rotabile, devono essere applicate procedure per assicurare la disponibilità di informazioni sul percorso, visive e sonore, su tutti i veicoli.

È accettabile che, in questo tipo di formazioni, i sistemi di informazione dinamica, gli spazi per sedie a rotelle, i servizi igienici accessibili a tutti, i posti letto accessibili a passeggeri su sedia a rotelle e i dispositivi di richiesta di aiuto non siano pienamente operativi.

4.4.2.19.    Treni composti da singoli veicoli conformi alla presente STI

Quando un treno è formato da veicoli valutati singolarmente in conformità al punto 6.2.7, devono essere applicate norme di esercizio per assicurare che il treno completo sia conforme al punto 4.2 della presente STI.

4.4.2.20.    Fornitura di servizi a bordo dei treni

Quando un servizio è fornito ai passeggeri in un'area specifica del treno che non è accessibile agli utenti su sedia a rotelle, devono essere predisposti mezzi operativi per garantire che:

a) 

sia disponibile assistenza gratuita per aiutare gli utenti su sedia a rotelle a raggiungere il servizio; oppure

b) 

il servizio sia fornito gratuitamente agli utenti su sedia a rotelle negli spazi per sedie a rotelle, a meno che la natura del servizio non ne renda impossibile la fornitura a distanza.

4.4.3.    Fornitura di dispositivi di ausilio per la salita a bordo e fornitura di assistenza

Il gestore dell'infrastruttura o il gestore della stazione e l'impresa ferroviaria devono concordare la fornitura e la gestione dei dispositivi di ausilio per la salita a bordo nonché la fornitura di assistenza e di trasporti alternativi, in linea con il regolamento (UE) 2021/782, al fine di stabilire quale parte è responsabile del funzionamento di detti dispositivi e del trasporto alternativo. Il gestore dell'infrastruttura (o il(i) gestore(i) della stazione) e l'impresa ferroviaria devono garantire che la ripartizione delle responsabilità concordata sia la soluzione globale più adatta.

Tali accordi devono prendere in considerazione l'ambito di utilizzo dei dispositivi di ausilio per la salita a bordo di cui ai punti 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2.9 e 5.3.2.10.

Tali accordi devono definire:

(a) 

i marciapiedi della stazione dove il dispositivo di ausilio per la salita a bordo deve essere messo in funzione dal gestore dell'infrastruttura o dal gestore della stazione e il materiale rotabile per cui esso sarà utilizzato;

(b) 

i marciapiedi della stazione dove il dispositivo di ausilio per la salita a bordo deve essere messo in funzione dall'impresa ferroviaria e il materiale rotabile per cui esso sarà utilizzato;

(c) 

il materiale rotabile per cui l'impresa ferroviaria deve fornire e mettere in funzione un dispositivo di ausilio per la salita a bordo e il marciapiede della stazione su cui sarà utilizzato;

(d) 

il materiale rotabile su cui un dispositivo di ausilio per la salita a bordo deve essere messo a disposizione dall'impresa ferroviaria e azionato dal gestore dell'infrastruttura o dal gestore della stazione, nonché il marciapiede della stazione su cui sarà utilizzato;

(e) 

per i dispositivi di ausilio per la salita a bordo situati sui marciapiedi della stazione, il punto in cui è più probabile che siano utilizzati, tenendo conto del fatto che è disponibile uno spazio libero (privo di ostacoli) di 150 cm dal bordo di tale dispositivo di ausilio verso la direzione in cui la sedia a rotelle sale/scende dal treno dal/al livello del marciapiede;

(f) 

le condizioni per la fornitura di trasporti alternativi, nel caso in cui:

— 
il marciapiede non possa essere raggiunto attraverso un percorso privo di ostacoli, o
— 
non sia possibile prestare assistenza per aprire un dispositivo di ausilio per la salita a bordo tra il marciapiede e il materiale rotabile.

▼B

4.5.    Norme di manutenzione

4.5.1.    Sottosistema infrastruttura

Il gestore dell'infrastruttura o il gestore della stazione deve disporre di procedure per garantire un'assistenza alternativa alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta durante la manutenzione, la sostituzione o la riparazione delle attrezzature destinate alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

4.5.2.    Sottosistema materiale rotabile

Se un'attrezzatura che è stata incorporata per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta si guasta (comprese le targhette tattili), l'impresa ferroviaria deve disporre di procedure per riparare o sostituire l'attrezzatura entro 6 giorni lavorativi da quando il guasto è stato segnalato.

4.6.    Qualifiche professionali

Le qualifiche professionali del personale richieste per l'esercizio e la manutenzione dei sottosistemi infrastruttura o materiale rotabile conformemente al campo di applicazione tecnico di cui al punto 1.1, e conformemente al punto 4.4 che fornisce l'elenco delle norme di esercizio, oggetto della presente STI, sono le seguenti.

La formazione professionale del personale addetto ad accompagnare i treni, a fornire servizi e assistenza ai passeggeri nelle stazioni e a vendere biglietti deve includere le tematiche della sensibilizzazione alla disabilità e all'uguaglianza, anche in relazione alle esigenze specifiche di tutte le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.
La formazione professionale dei tecnici e dei gestori, responsabili della manutenzione e dell'esercizio dell'infrastruttura o del materiale rotabile, deve includere le tematiche riguardanti la sensibilizzazione alla disabilità e all'uguaglianza, comprese le esigenze specifiche di tutte le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

4.7.    Condizioni di salute e di sicurezza

Il campo di applicazione della presente STI e la relativa applicazione non impongono requisiti specifici relativi alle condizioni di salute e di sicurezza del personale richiesto per l'esercizio del sottosistema infrastruttura o materiale rotabile.

▼M4 —————

▼B

5.   COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

▼M4 —————

▼B

5.2.    Soluzioni innovative

Come dichiarato al punto 4.1 della presente STI, le soluzioni innovative possono richiedere nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione. Le specifiche e i metodi di valutazione in questione devono essere elaborati secondo il processo di cui all'articolo 6 del regolamento.

5.3.    Elenco e caratteristiche dei componenti

I componenti di interoperabilità sono oggetto delle disposizioni pertinenti della ►M4  direttiva (UE) 2016/797 ◄ , e sono elencati di seguito.

5.3.1.    Infrastruttura

I seguenti elementi sono identificati come componenti di interoperabilità per l'infrastruttura:

▼M4 —————

▼B

5.3.1.2.    Rampe da marciapiede

▼M4

(1) 

Le rampe devono essere progettate e valutate per un ambito di utilizzo definito dal divario massimo verticale che possono superare con una pendenza massima del 18 % (10.2°).

▼B

(2) 

Le rampe devono accogliere una sedia a rotelle con le caratteristiche stabilite nell'appendice M.

(3) 

Le rampe devono sopportare un peso di almeno 300 kg, posizionato al centro delle stesse su un'area con superficie di 660 mm per 660 mm.

(4) 

Se la rampa è elettrica, deve incorporare un metodo per il funzionamento manuale, in caso di assenza di alimentazione elettrica.

▼M4

(5) 

La superficie della rampa deve essere antiscivolo e avere una posizione stabile con una larghezza libera effettiva di almeno 760 mm.

▼B

(6) 

Se le rampe hanno una larghezza libera inferiore ai 1 000  mm, devono avere i bordi sollevati su entrambi i lati per evitare che le ruote che forniscono ausilio alla mobilità scivolino.

(7) 

I bordi di entrambe le estremità della rampa devono essere smussati e avere un'altezza non superiore a 20 mm. Devono inoltre essere provviste di strisce di avvertimento di pericolo di colore contrastante.

(8) 

La rampa deve essere dotata di un meccanismo che consenta di fissarla in modo sicuro, affinché non sia soggetta a spostamenti quando in uso per la salita a bordo o la discesa.

(9) 

La rampa deve essere dotata di contrassegni a contrasto.

5.3.1.3.    Elevatori sul marciapiede

(1) 

Gli elevatori devono essere progettati e valutati per un ambito di utilizzo definito dal divario verticale massimo che possono superare.

(2) 

Gli elevatori devono accogliere una sedia a rotelle con le caratteristiche stabilite nell'appendice M.

(3) 

Gli elevatori devono sopportare un peso di almeno 300 kg, posizionato al centro degli stessi su un'area con superficie di 660 mm per 660 mm.

(4) 

La superficie della piattaforma dell'elevatore deve essere antiscivolo.

(5) 

A livello della superficie, la piattaforma deve avere una larghezza libera minima di 800 mm e una lunghezza di 1 200  mm. Conformemente all'appendice M, deve essere disponibile una lunghezza aggiuntiva di 50 mm per i piedi sopra ad un'altezza di 100 mm dalla piattaforma dell'elevatore, tenendo conto del posizionamento dell'utilizzatore della sedia a rotelle sia rivolto all'interno che all'esterno.

▼M4

(6) 

La piattaforma ponte che supera il divario tra il piano dell'elevatore e il pavimento del vagone deve avere una posizione stabile con una larghezza minima di 760 mm.

▼B

(7) 

Ove presenti, ciascun comando per aprire, abbassare, sollevare e riporre l'elevatore devono richiedere una pressione manuale continua da parte dell'operatore e non devono permettere una manovra inappropriata quando la piattaforma dell'elevatore è occupata.

(8) 

L'elevatore deve comprendere un metodo per aprirlo, abbassarlo con una persona a bordo, alzarlo e riporlo vuoto, in assenza di alimentazione elettrica.

(9) 

Nessuna parte della piattaforma dell'elevatore può muoversi a una velocità superiore a 150 mm/secondo quando solleva e abbassa un utente, e ad una velocità non superiore a 600 mm/secondo quando viene predisposto per l'uso o riposto (tranne quando l'elevatore è predisposto per l'uso o riposto manualmente).

(10) 

L'accelerazione massima orizzontale e verticale della piattaforma dell'elevatore con una persona a bordo deve essere di 0,3 g.

(11) 

La piattaforma dell'elevatore deve essere dotata di barriere per evitare che le ruote di una sedia a rotelle scivolino dalla piattaforma durante il funzionamento.

(12) 

Una barriera mobile o un elemento di progetto integrato deve impedire che una sedia a rotelle scivoli dal bordo più vicino al veicolo finché l'elevatore si trova nella sua posizione completamente sollevata.

(13) 

Ogni lato della piattaforma dell'elevatore che si estende al di là del veicolo quando è in posizione sollevata deve avere una barriera alta almeno 25 mm. Queste barriere non devono interferire con le manovre da o verso il corridoio.

(14) 

La barriera sul lato di carico (barriera esterna) che funziona da rampa di carico quando l'elevatore è a terra deve essere sufficiente, in posizione sollevata o chiusa, per impedire che una sedia a rotelle elettrica la abbatta o la superi; in caso contrario, deve essere installato un sistema supplementare.

(15) 

L'elevatore deve permettere di orientare l'utilizzatore della sedia a rotelle sia verso l'interno che verso l'esterno.

(16) 

L'elevatore deve essere dotato di contrassegni a contrasto.

5.3.2.    Materiale rotabile

I seguenti elementi sono identificati come componenti di interoperabilità per il materiale rotabile:

5.3.2.1.    Interfaccia del dispositivo di comando della porta

(1) 

Un dispositivo di comando della porta deve essere dotato di un segnale visivo, sopra o intorno a esso, quando è in funzione e deve poter essere azionato con il palmo della mano, esercitando una forza non superiore a 15 N.

(2) 

Deve essere identificabile al tatto (per esempio mediante marcature tattili); tale identificazione deve indicare la funzionalità.

5.3.2.2.    Servizi igienici standard e accessibili a tutti: caratteristiche comuni

(1) 

Il centro di qualsiasi maniglia della porta, della serratura o del dispositivo di comando della porta, all'esterno o all'interno dei servizi igienici deve trovarsi a un'altezza compresa fra 800 mm e 1 100  mm dalla soglia della porta del servizio igienico.

(2) 

Deve essere fornita un'indicazione visiva e tattile (o sonora) all'interno e all'esterno dei servizi igienici per indicare quando la porta è chiusa a chiave.

(3) 

Qualsiasi dispositivo di comando della porta e le altre attrezzature all'interno dei servizi igienici (tranne i fasciatoi e i dispositivi di richiesta di aiuto) devono poter funzionare esercitando una forza non superiore a 20 N.

(4) 

Qualsiasi dispositivo di comando, compreso il sistema di scarico, devono contrastare rispetto alla superficie dello sfondo ed essere identificabili al tatto.

(5) 

Devono essere presenti informazioni chiare e precise per il funzionamento di qualsiasi dispositivo di comando, ricorrendo a pittogrammi e a elementi tattili.

(6) 

Il sedile e il coperchio del vaso, nonché qualsiasi corrimano, devono risaltare rispetto allo sfondo.

▼M4

(7) 

Se i dispositivi di apertura e di chiusura delle porte sono posti l'uno sopra l'altro, il dispositivo superiore deve essere sempre quello di apertura.

(8) 

Le porte automatiche e semiautomatiche devono essere dotate di dispositivi che impediscono ai passeggeri di rimanervi incastrati durante il funzionamento.

(9) 

Il valore da non superare per la forza di apertura o chiusura di una porta manuale è 60 N.

▼B

5.3.2.3.    Servizio igienico standard

(1) 

Un servizio igienico standard non è progettato per essere accessibile per gli utenti su sedia a rotelle.

(2) 

La larghezza minima utile della porta deve essere di 500 mm.

(3) 

Un corrimano fisso verticale e/o orizzontale conforme al punto 4.2.2.9 deve essere montato accanto al sedile del vaso e al lavabo.

5.3.2.4.    Servizio igienico accessibile a tutti

(1) 

Un servizio igienico accessibile a tutti è un servizio igienico progettato per essere utilizzato da tutti i passeggeri, comprese tutte le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

(2) 

L'ambito di utilizzo di un servizio igienico accessibile a tutti è definito dal metodo utilizzato per la sua valutazione (A o B, conformemente al punto 6.1.3.1)

(3) 

La porta di accesso al servizio igienico deve avere una larghezza utile libera minima di 800 mm. Quando la porta è automatica o semiautomatica, deve essere possibile aprirla parzialmente al fine di consentire a un accompagnatore di un utente su sedia a rotelle di uscire e rientrare nel servizio igienico.

(4) 

Sull'esterno della porta deve essere apposto un segnale conforme all'appendice N.

(5) 

All'interno del servizio igienico deve esserci uno spazio sufficiente per consentire di manovrare una sedia a rotelle, definita nell'appendice M, in una posizione che consenta il trasferimento sia laterale sia in diagonale del suo occupante verso il sedile del vaso.

(6) 

Lo spazio libero minimo davanti al vaso deve essere di 700 mm e seguire il profilo del sedile.

(7) 

È necessario installare su ciascun lato del vaso un corrimano orizzontale conforme ai requisiti del punto 4.2.2.9 e che si estenda almeno fino al bordo anteriore del vaso.

(8) 

Il corrimano sul lato accessibile con sedia a rotelle deve essere montato su cerniere in modo da consentire il trasferimento senza ostacoli dell'utente dalla sedia a rotelle al vaso e viceversa.

(9) 

La superficie del sedile del vaso, in posizione abbassata, deve trovarsi a un'altezza compresa fra 450 mm e 500 mm dal pavimento.

(10) 

Tutte le strutture devono essere facilmente accessibili a un passeggero su sedia a rotelle.

(11) 

Il vano del servizio igienico deve essere dotato di almeno due dispositivi di richiesta di aiuto che, se azionati, inviano un segnale a una persona che può prendere gli opportuni provvedimenti. I dispositivi non è necessario che avviino una comunicazione.

(12) 

L'interfaccia dei dispositivi di richiesta di aiuto deve essere conforme al punto 5.3.2.6.

(13) 

Un dispositivo di richiesta di aiuto deve essere posizionato a un'altezza non superiore a 450 mm dal pavimento, misurata verticalmente dal pavimento al centro del comando. Il dispositivo deve essere posizionato in modo tale che il comando possa essere raggiunto da una persona sdraiata sul pavimento.

(14) 

L'altro dispositivo di richiesta di aiuto deve essere posizionato a un'altezza compresa fra 800 mm e 1 100  mm dal pavimento, misurata verticalmente fino al centro del comando.

(15) 

Questi due dispositivi di richiesta di aiuto devono essere collocati su superfici verticali diverse del vano per poter essere raggiunti da posizioni diverse.

(16) 

Il comando dei dispositivi di richiesta di aiuto deve essere diverso da qualsiasi altro comando all'interno del servizio igienico, avere un colore diverso rispetto ad altri dispositivi di comando e risaltare rispetto allo sfondo.

(17) 

La superficie utilizzabile di un fasciatoio per il cambio dei pannolini, ove disponibile, in posizione abbassata deve essere compresa tra 800 mm e 1 000  mm di altezza rispetto al pavimento.

5.3.2.5.    Fasciatoio per il cambio dei pannolini

(1) 

La superficie utilizzabile di un fasciatoio per il cambio dei pannolini deve essere minimo 500 mm di larghezza e 700 mm di lunghezza.

(2) 

Il fasciatoio deve essere progettato per impedire che un bambino scivoli inavvertitamente, non deve avere bordi taglienti e deve sopportare un peso di almeno 80 kg.

(3) 

Deve essere possibile metterlo in posizione di non utilizzo con una sola mano, con una forza non superiore a 25 N.

5.3.2.6.    Interfaccia del dispositivo di richiesta di aiuto

Un dispositivo di richiesta di aiuto deve:

▼M4

(1) 

essere indicato da un segnale con sfondo giallo a contrasto con un simbolo nero (in conformità alla specifica di cui all'appendice A, indice [10]). Il simbolo in questione deve raffigurare un campanello o un telefono. Il segnale può essere collocato sul pulsante o sulla lunetta o su un pittogramma separato;

▼B

(2) 

includere simboli tattili;

(3) 

emettere un'indicazione visiva e sonora all'utente del fatto che il dispositivo è stato azionato;

(4) 

fornire ulteriori informazioni operative, ove necessario;

(5) 

poter essere azionato con il palmo della mano con una forza non superiore a 30 N.

▼M4 —————

▼B

5.3.2.8.    Dispositivi di ausilio per la salita a bordo: gradini mobili e piattaforme ponte

(1) 

I gradini mobili e le piattaforme ponte devono essere progettati e valutati per un ambito di utilizzo definito dalla larghezza della porta in cui possono rientrare.

(2) 

La resistenza meccanica del dispositivo deve essere conforme alle specifiche di cui all'appendice A, ►M4  indice [11] ◄ .

(3) 

Un meccanismo adatto deve essere installato per garantire la stabilità del dispositivo in posizione di utilizzo e in posizione retratta.

(4) 

La superficie del dispositivo deve essere antiscivolo e avere una larghezza libera effettiva uguale alla larghezza della porta.

(5) 

Il dispositivo deve essere dotato di uno strumento per il rilevamento degli ostacoli conformemente alla specifica di cui all'appendice A, ►M4  indice [11] ◄ .

(6) 

Il dispositivo deve incorporare una modalità di apertura e chiusura in caso l'alimentazione elettrica si guasti.

5.3.2.9.    Dispositivi di ausilio per la salita a bordo: rampe di bordo

▼M4

(1) 

Le rampe devono essere progettate e valutate per un ambito di utilizzo definito dal divario massimo verticale che possono superare con una pendenza massima del 18 % (10.2°).

▼B

(2) 

Le rampe devono reggere un peso di almeno 300 kg, posto al centro della rampa e distribuito su un'area di 660 mm per 660 mm.

(3) 

Una rampa di accesso deve essere posizionata manualmente dal personale o in modalità semiautomatica grazie a mezzi meccanici, controllati dal personale o dal passeggero.

(4) 

Se la rampa è elettrica, deve incorporare un metodo per il funzionamento manuale in caso l'alimentazione elettrica si guasti.

(5) 

La superficie della rampa deve essere antiscivolo e avere una larghezza libera effettiva di almeno 760 mm.

(6) 

Le rampe che hanno una larghezza libera inferiore a 1 000  mm, devono avere i bordi sollevati su entrambi i lati per evitare che le ruote di ausilio alla mobilità scivolino.

(7) 

I bordi di entrambe le estremità della rampa devono essere smussati e avere un'altezza non superiore a 20 mm. Devono inoltre essere provviste di strisce di avvertimento di pericolo di colore contrastante.

(8) 

Quando sono utilizzate per la salita o la discesa dal treno, le rampe devono essere fissate saldamente per evitarne lo spostamento durante il carico e lo scarico.

(9) 

Una rampa semiautomatica deve essere provvista di un dispositivo capace di arrestarne il movimento se il suo bordo anteriore entra in contatto con un oggetto o una persona durante il movimento del piano.

(10) 

La rampa deve essere dotata di contrassegni a contrasto.

5.3.2.10.    Dispositivi di ausilio per la salita a bordo: elevatori di bordo

(1) 

Gli elevatori devono essere progettati e valutati per un ambito di utilizzo definito dal divario verticale massimo che possono superare.

(2) 

La superficie della piattaforma dell'elevatore deve essere antiscivolo. A livello della superficie la piattaforma dell'elevatore deve avere una larghezza libera minima di 760 mm e una lunghezza di 1 200  mm. Conformemente all'appendice M, devono esservi ulteriori 50 mm di lunghezza per i piedi a partire da un'altezza di 100 mm sopra la piattaforma dell'elevatore, tenendo conto del posizionamento dell'utilizzatore della sedia a rotelle rivolto sia all'interno che all'esterno.

(3) 

La piattaforma ponte che supera il divario tra la piattaforma dell'elevatore e il pavimento del vagone deve avere una larghezza minima di 720 mm.

(4) 

L'elevatore deve reggere un peso di almeno 300 kg, posizionato al centro dello stesso e distribuito su un'area di 660 mm per 660 mm.

(5) 

Ove presenti, ciascun comando per aprire, abbassare, sollevare e riporre l'elevatore deve richiedere una pressione manuale continua e non deve permettere una manovra inappropriata quando la piattaforma dell'elevatore è occupata.

(6) 

L'elevatore deve comprendere un metodo per aprirlo, abbassarlo a livello terra con una persona a bordo, alzarlo e riporlo vuoto, in caso di guasto all'alimentazione elettrica.

(7) 

Nessuna parte della piattaforma dell'elevatore deve muoversi a una velocità superiore a 150 mm/secondo quando solleva e abbassa un utente, né superare la velocità di 600 mm/secondo quando viene predisposto per l'uso o riposto (tranne quando l'elevatore è predisposto per l'uso o riposto manualmente).

(8) 

L'accelerazione massima orizzontale e verticale della piattaforma dell'elevatore con una persona a bordo deve essere di 0,3 g.

(9) 

La piattaforma dell'elevatore deve essere dotata di barriere per evitare che le ruote di una sedia a rotelle rotolino fuori dalla piattaforma durante il funzionamento.

(10) 

Una barriera mobile o un elemento di progetto integrato deve impedire che la sedia a rotelle rotoli fuori dal bordo più vicino al veicolo finché l'elevatore si trova in posizione completamente sollevata.

(11) 

Ogni lato della piattaforma dell'elevatore che si estende al di là del veicolo quando è in posizione sollevata deve avere una barriera alta almeno 25 mm. Queste barriere non devono interferire con le manovre da o verso il corridoio.

(12) 

La barriera sul lato di carico (barriera esterna) che funziona da rampa di carico quando l'elevatore è a terra deve essere sufficiente, in posizione sollevata o chiusa, per impedire che una sedia a rotelle elettrica la abbatta o la superi; in caso contrario, deve essere installato un sistema supplementare.

(13) 

L'elevatore deve permettere di orientare l'utilizzatore della sedia a rotelle sia verso l'interno che verso l'esterno.

(14) 

L'elevatore deve essere dotato di contrassegni a contrasto.

6.   VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

I moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE sono descritti nella decisione 2010/713/UE.

6.1.    Componenti di interoperabilità

▼M4

6.1.1.    Valutazione di conformità

Una dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, conforme all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, deve essere elaborata dal fabbricante o dal suo mandatario, stabilito nell'Unione, prima di immettere sul mercato un componente di interoperabilità.

La valutazione della conformità di un componente di interoperabilità deve avvenire in conformità al/ai modulo/i stabilito/i per quello specifico componente a norma del punto 6.1.2 della presente STI.

▼B

6.1.2.    Applicazione di moduli

I moduli per la certificazione CE di conformità dei componenti di interoperabilità sono elencati nella tabella seguente:



Tabella 14

Moduli per la certificazione CE di conformità dei componenti di interoperabilità

Modulo CA

Controllo interno della produzione

Modulo CA1

Controllo interno della produzione unito a verifiche di prodotto mediante esami individuali

Modulo CA2

Controllo interno della produzione unito a verifiche di prodotto a intervalli casuali

Modulo CB

Esame CE del tipo

Modulo CC

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

Modulo CD

Conformità al tipo basata sul sistema di gestione della qualità nel processo di produzione

Modulo CF

Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

Modulo CH

Conformità basata sul sistema di gestione della qualità totale

Modulo CH1

Conformità basata sul sistema di gestione della qualità totale e sull'esame del progetto

Modulo CV

Convalida del tipo tramite sperimentazione in condizioni operative (idoneità all'impiego)

Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nell'Unione, seleziona uno dei moduli o una delle combinazioni di moduli elencati nella tabella di seguito riportata in funzione del componente da valutare:

▼M4



Tabella 15

Combinazioni di moduli per la certificazione «CE» di conformità dei componenti di interoperabilità

Punto del presente allegato

Componenti da valutare

Modulo

CA

CA1 o CA2 (1)

CB + CC

CB + CD

CB + CF

CH (1)

CH1

5.3.1.2 e 5.3.1.3

Rampe ed elevatori da marciapiede

 

X

 

X

X

X

X

5.3.2.1

Interfaccia del dispositivo di comando delle porte

X

 

X

 

 

X

 

5.3.2.2, 5.3.2.3 e 5.3.2.4

Servizi igienici

 

X

X

X

 

X

X

5.3.2.5

Fasciatoio per il cambio dei pannolini

X

 

X

 

 

X

 

5.3.2.6

Dispositivi di richiesta di aiuto

X

 

X

 

 

X

 

da 5.3.2.8 a 5.3.2.10

Dispositivi di ausilio per la salita a bordo

 

X

 

X

X

X

X

(1)   

I moduli CA1, CA2 o CH possono essere utilizzati solo nel caso di prodotti fabbricati conformemente a un progetto sviluppato e già utilizzato per immettere prodotti sul mercato prima dell'entrata in vigore delle pertinenti STI applicabili a tali prodotti, purché il fabbricante dimostri all'organismo notificato che l'esame del progetto e l'esame del tipo sono stati effettuati per applicazioni precedenti in condizioni simili e sono conformi ai requisiti della presente STI; tale dimostrazione, che deve essere documentata, è considerata alla stregua della prova fornita dal modulo CB o dell'esame del progetto conformemente al modulo CH1.

▼B

Quando è necessario utilizzare una particolare procedura per la valutazione, tale procedura è specificata al punto 6.1.3.

6.1.3.    Procedure di valutazione particolari

6.1.3.1.    Servizi igienici accessibili a tutti

Lo spazio all'interno del vano dei servizi igienici che consente a una sedia a rotelle, come definita nell'appendice M, di essere manovrata in una posizione che permetta il trasferimento sia laterale sia diagonale del suo occupante verso il sedile del vaso deve essere valutato utilizzando il metodo A descritto nella specifica di cui all'appendice A, punto 9.

In alternativa, qualora non si possa utilizzare il metodo A, è consentito utilizzare il metodo B descritto nella specifica di cui all'appendice A, punto 9. Questa possibilità è prevista solo nei seguenti casi:

— 
veicoli il cui la larghezza disponibile del pavimento è inferiore a 2 400  mm,
— 
il materiale rotabile esistente è rinnovato o ristrutturato.

6.1.3.2.    Servizi igienici e servizi igienici accessibili a tutti

Se i servizi igienici o i servizi igienici accessibili a tutti non sono costruiti come un compartimento indipendente, le loro caratteristiche possono essere valutate a livello di sottosistema.

6.2.    Sottosistemi

▼M4

6.2.1.    Verifica CE (indicazioni generali)

Le procedure di verifica CE da applicare ai sottosistemi sono descritte all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva.

La procedura di verifica CE deve essere effettuata in conformità ai moduli stabiliti specificati al punto 6.2.2 della presente STI.

Per il sottosistema infrastruttura, se il richiedente dimostra che le prove o le valutazioni di un sottosistema o delle parti di un sottosistema sono le stesse o sono state superate con successo in occasione di richieste precedenti di un progetto, l'organismo notificato deve considerare i risultati di tali esami e valutazioni ai fini della verifica CE.

Per il sottosistema infrastruttura, l'obiettivo dell'ispezione da parte di un organismo notificato è garantire che i requisiti della STI siano rispettati. L'ispezione è effettuata sotto forma di esame visivo; in caso di dubbio, per la verifica dei valori, l'organismo notificato può chiedere al richiedente di effettuare le misurazioni. Nel caso in cui siano possibili metodi differenti (ad esempio per contrasto), il metodo di misurazione deve essere quello utilizzato dal richiedente.

La procedura di approvazione e i contenuti della valutazione devono essere concordati fra il richiedente e un organismo notificato sulla base dei requisiti definiti nella presente STI.

▼B

6.2.2.    Procedure di verifica «CE» di un sottosistema (moduli)

I moduli per la verifica CE dei sottosistemi sono elencati nella seguente tabella:



Tabella 16

Moduli per la verifica CE dei sottosistemi

Modulo SB

Esame «CE» del tipo

Modulo SD

Verifica CE basata sul sistema di gestione della qualità nel processo di produzione

Modulo SF

Verifica CE basata sulla verifica di prodotto

Modulo SG

Verifica CE basata sulla verifica di unità

Modulo SH1

Verifica CE basata sul sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto

Il richiedente sceglie uno dei moduli o una combinazione di moduli di cui alla tabella 17.



Tabella 17

Combinazione di moduli per la verifica CE dei sottosistemi

Sottosistema da valutare

Modulo SB + DD

Modulo SB + SF

Modulo SG

Modulo SH1

Sottosistema materiale rotabile

X

X

 

X

Sottosistema infrastruttura

 

 

X

X

Le caratteristiche del sottosistema da valutare durante le fasi pertinenti sono indicate all'appendice E alla presente STI, nella tabella E.1 per il sottosistema infrastruttura e nella tabella E.2 per il sottosistema materiale rotabile. Il richiedente deve confermare che ogni sottosistema prodotto è conforme al tipo.

6.2.3.    Procedure di valutazione particolari

6.2.3.1.    Sedile per il trasferimento dalla sedia a rotelle

La valutazione del requisito per la fornitura di sedili per il trasferimento consiste solo nel verificarne la presenza e il fatto che sono dotati di braccioli mobili. In particolare non occorre valutare il metodo di trasferimento.

6.2.3.2.    Posizione dei gradini di ingresso e uscita dal veicolo

Questo requisito deve essere convalidato mediante un calcolo basato sui valori nominali dei disegni di costruzione del veicolo e i valori nominali del/dei marciapiede/i pertinente/i presso cui il materiale rotabile dovrebbe fermarsi. L'estremità esterna del pavimento alla porta di ingresso passeggeri è considerata un gradino.

▼M4

6.2.3.3.    Valutazione del contrasto per il sottosistema materiale rotabile

La valutazione del contrasto per il sottosistema materiale rotabile deve essere effettuata in conformità alla specifica di cui all'appendice A, indice [18].

▼B

6.2.4.    Soluzioni tecniche che consentono di presumere la conformità in fase di progetto

Per quanto concerne la presente STI, il sottosistema infrastruttura può essere considerato come un insieme di una successione di sottocomponenti ricorrenti, quali:

— 
parcheggi,
— 
porte e accessi, ostacoli trasparenti con la loro marcatura,
— 
indicatori tattili sulla superficie di calpestio, informazioni tattili lungo i percorsi privi di ostacoli,
— 
rampe e scale dotate di corrimano,
— 
montaggio e indicazione dell'arredo,
— 
biglietteria o uffici informazioni,
— 
distributori automatici di biglietti e obliteratrici,
— 
informazioni visive: targhette, pittogrammi, informazioni dinamiche,
— 
marciapiedi, compresi bordi ed estremità, ripari e sale di attesa, se previsti,
— 
attraversamenti a livello dei binari.

Per tali sottocomponenti del sottosistema infrastruttura, la presunta conformità può essere valutata in fase di progetto prima di qualunque progetto specifico e indipendentemente da esso. Una dichiarazione intermedia di verifica (ISV — Intermediate Statement of Verification) viene rilasciata da un organismo notificato in fase di progetto.

▼M4

6.2.5.    Valutazione della manutenzione

In conformità all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, al richiedente compete la preparazione del fascicolo tecnico, contenente la documentazione prevista per l'esercizio e la manutenzione.

L'organismo notificato deve soltanto verificare che sia fornita la documentazione prevista per l'esercizio e la manutenzione, così come definita al punto 4.5 della presente STI. L'organismo notificato non è tenuto a verificare le informazioni contenute nella documentazione fornita.

6.2.6.    Valutazione delle norme di esercizio

A norma degli articoli 10 e 12 della direttiva (UE) 2016/798, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono dimostrare di soddisfare i requisiti legati all'esercizio della presente STI nell'ambito del loro sistema di gestione della sicurezza, quando fanno richiesta di un certificato o un'autorizzazione di sicurezza nuovi o modificati.

▼B

6.2.7.    Valutazione di unità destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

Se il materiale rotabile è fornito sotto forma di veicoli singoli e non in unità bloccate, tali veicoli devono essere valutati in relazione ai rispettivi punti della presente STI, accettando il fatto che non tutti i veicoli disporranno di spazi per sedie a rotelle, infrastrutture accessibili su sedia a rotelle o un servizio igienico accessibile a tutti.

L'organismo notificato non verifica l'ambito di utilizzo in termini di tipo di materiale rotabile che, accoppiato all'unità da valutare, garantisce che il treno sia completamente conforme alla STI.

▼M4

In seguito al rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un'unità, nella fase di composizione del treno con altri veicoli compatibili, l'impresa ferroviaria è tenuta a garantire il rispetto del punto 4.2 della presente STI a livello di treno, in conformità alle norme di cui al punto 4.2.2.5 della STI OPE (composizione del treno).

▼B

7.   APPLICAZIONE DELLA STI

7.1.    Applicazione della presente STI all'infrastruttura e al materiale rotabile nuovi

▼M4

7.1.1.    Nuova infrastruttura

La presente STI si applica a tutte le nuove stazioni rientranti nel suo ambito di applicazione.

Non è obbligatorio applicare la presente STI alle nuove stazioni che hanno già ottenuto una licenza di costruzione o che sono oggetto di un contratto per grandi lavori di costruzione già sottoscritto o nelle fasi conclusive della procedura di appalto alla data di applicazione della presente STI. Tuttavia deve essere applicata una versione precedente della presente STI in conformità al suo ambito di applicazione stabilito. La coerenza dei requisiti applicabili di applicazione parziale di versioni differenti della presente STI a sezioni particolari della stazione deve essere giustificata dal richiedente certificato dall'organismo notificato.

Se stazioni che per molto tempo non hanno effettuato servizio passeggeri vengono nuovamente messe in servizio, questo può essere considerato un rinnovo o una ristrutturazione in conformità al punto 7.2.

In tutti i casi di costruzione di una nuova stazione, il gestore della stazione o l'ente di progettazione devono organizzare una consultazione dei soggetti incaricati della gestione delle aree circostanti, al fine di consentire per quanto possibile il rispetto dei requisiti di accessibilità non soltanto nella stazione, ma anche per l'accesso ad essa. Nel caso delle stazioni multimodali, devono essere consultate anche altre autorità competenti in materia di trasporto per l'accesso da e verso la ferrovia e da e verso altri modi di trasporto.

7.1.2.    Materiale rotabile nuovo

(1) La presente STI si applica a tutte le unità di materiale rotabile che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono immesse sul mercato dopo il 28 settembre 2023, salvo il caso in cui si applichi il punto 7.1.1.2 «Applicazione ai progetti in corso» della STI LOC&PAS.

(2) La conformità al presente allegato nella versione applicabile prima del 28 settembre 2023 è considerata equivalente alla conformità alla presente STI, ad eccezione delle modifiche di cui all'appendice P.

(3) Le norme relative ai certificati di esame «CE» del tipo o del progetto per il sottosistema materiale rotabile e i componenti di interoperabilità associati devono essere quelli specificati al punto 7.1.3 della STI LOC&PAS.

▼B

7.2.    Applicazione della presente STI all'infrastruttura e al materiale rotabile esistenti

7.2.1.    Fasi del progressivo passaggio al sistema obiettivo

La presente STI si applica ai sottosistemi quando sono rinnovati o ristrutturati.

La presente STI non si applica alle stazioni rinnovate o ristrutturate che hanno già ottenuto una licenza di costruzione o sono oggetto di un contratto per lavori di costruzione già sottoscritto o nella fase conclusiva della procedura di appalto alla data di applicazione della presente STI.

La presente STI non si applica al materiale rotabile rinnovato o ristrutturato che è oggetto di un contratto già sottoscritto o nella fase conclusiva della procedura di appalto alla data di applicazione della presente STI.

Per l'infrastruttura e il materiale rotabile esistenti, l'obiettivo generale della STI è conseguire la conformità alla STI attraverso l'individuazione e la graduale eliminazione degli ostacoli esistenti all'accessibilità.

Gli Stati membri assicurano l'organizzazione degli inventari dei beni e adottano piani di attuazione per conseguire il fine del presente regolamento.

▼M1

7.2.1.1.    Inventario delle attività — infrastrutture

7.2.1.1.1.   Architettura funzionale e tecnica

Le funzioni dell'inventario delle attività sono:

1) 

individuare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità esistenti;

2) 

fornire informazioni pratiche agli utenti;

3) 

monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità.

L'architettura per lo scambio di dati sull'accessibilità è definita dal regolamento (UE) n. 454/2011 (STI TAP).

▼M4

Le specifiche di cui all'appendice A, indici [21] e [22], devono applicarsi alla formattazione e allo scambio dei dati sull'accessibilità

▼M1

Per il particolare uso previsto, un profilo Transmodel specifico armonizzato come indicato nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 1.

7.2.1.1.2   Norme per l'introduzione e l'autovalutazione dei dati sull'accessibilità

All'introduzione e all'autovalutazione dei dati sull'accessibilità si applicano le seguenti norme:

1) 

i soggetti che raccolgono dati sull'accessibilità relativi ad attività non sono tenuti ad essere indipendenti dalla gestione quotidiana di tali attività;

2) 

durante la prima raccolta di dati sull'accessibilità a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione ( 7 ), lo stato di conformità alla presente STI delle stazioni può essere inventariato come non sottoposto a valutazione;

3) 

qualora una stazione, o suoi elementi, sia oggetto di ristrutturazione, rinnovo o qualsiasi tipo di lavori previsti da un piano di attuazione nazionale ai fini della presente STI, sono aggiornati i corrispondenti dati sull'accessibilità, compreso lo stato di conformità alla presente STI, se del caso;

4) 

lo stato di conformità alla presente STI può essere aggiornato sulla base di una dichiarazione intermedia di verifica come descritto al punto 6.2.4 della presente STI;

5) 

non è necessario inventariare lo stato di funzionamento dell'attrezzatura.

È messo a disposizione della Commissione uno strumento di raccolta dei dati, le cui modalità operative sono descritte nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 2.

In alternativa, qualora esistano dati strutturati sull'accessibilità e possano essere convertiti nel profilo armonizzato, tali dati possono essere trasferiti dopo la conversione. La metodologia per la conversione dei dati sull'accessibilità esistenti e il protocollo di comunicazione sono illustrati nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 3.

7.2.1.1.3   Norme per la consultazione

Dell'ERSAD:

1) 

il pubblico è in grado di accedere alle informazioni attraverso un sito web pubblico gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie;

2) 

le autorità nazionali registrate sono in grado di estrarre tutti i dati sull'accessibilità pertinenti per il loro Stato membro;

3) 

la Commissione e l'Agenzia sono in grado di estrarre tutti i dati sull'accessibilità.

▼M4 —————

▼M1

7.2.1.1.4   Norme per la gestione del feedback degli utenti

Il feedback degli utenti può assumere la forma di:

1) 

feedback istituzionale da associazioni di utenti, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità: le strutture esistenti possono essere utilizzate fintantoché ne fanno parte rappresentanti di organizzazioni di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e riflettono la situazione ad un livello appropriato, non necessariamente a livello nazionale. La procedura per trasmettere il feedback degli utenti deve essere organizzata in modo da consentire la partecipazione di tali organizzazioni su base paritaria;

2) 

feedback individuale: i visitatori del sito hanno la possibilità di segnalare informazioni errate riguardanti i dati sull'accessibilità relativi a una determinata stazione e ottenere una conferma del ricevimento della loro osservazione.

In entrambi i casi, il feedback degli utenti è debitamente considerato dai soggetti responsabili della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati.

▼B

7.2.2.    Applicazione della presente STI all'infrastruttura esistente

Per l'infrastruttura la conformità alla presente STI è obbligatoria per le parti che vengono rinnovate o ristrutturate. Tuttavia, la STI riconosce che, a causa delle caratteristiche del sistema ferroviario ereditato, la conformità dell'infrastruttura esistente può essere conseguita mediante un graduale miglioramento dell'accessibilità.

Oltre a questo approccio graduale, il sistema obiettivo per l'infrastruttura esistente consente le seguenti eccezioni:

— 
nel caso in cui sia creato un percorso privo di ostacoli da passerelle, scale e sottopassaggi esistenti, che comprendono porte, ascensori e obliteratrici, la conformità ai requisiti relativi alle loro dimensioni rispetto alla larghezza non è obbligatoria;
— 
la conformità ai requisiti connessi alla larghezza minima dei marciapiedi non è obbligatoria per le stazioni esistenti se la mancata conformità è dovuta alla presenza di determinati ostacoli sul marciapiede (per esempio colonne portanti, scale, ascensori ecc.) o binari esistenti che difficilmente possono essere spostati;
— 
qualora una stazione esistente, o parte di essa, sia un edificio storico riconosciuto e sia tutelata da norme nazionali, è consentito adeguare i requisiti della presente STI per non violare le norme nazionali a tutela dell'edificio.

▼M4

7.2.3    Applicazione della presente STI al materiale rotabile in esercizio o a un tipo di materiale rotabile esistente

(1) Le norme per la gestione delle modifiche al materiale rotabile in esercizio o a un tipo di materiale rotabile esistente devono essere quelle specificate al punto 7.1.2 della STI LOC&PAS e all'appendice F della presente STI.

(2) Le norme per l'estensione dell'ambito di utilizzo del materiale rotabile esistente in esercizio prima del 19 luglio 2010 o in possesso di un'autorizzazione a norma della direttiva 2008/57/CE devono essere quelle specificate al punto 7.1.4 della STI LOC&PAS.

▼B

7.3.    Casi specifici

7.3.1.    Aspetti generali

I casi specifici elencati nel punto 7.3.2 descrivono le disposizioni particolari che sono considerate necessarie e che sono state autorizzate su particolari reti in ciascuno Stato membro.

I casi specifici in questione sono classificati come segue:

casi «P» : casi «permanenti»;

casi «T» : casi «temporanei», quando si prevede che il sistema obiettivo sarà raggiunto in futuro.

7.3.2.    Elenco di casi specifici

7.3.2.1.    Sedili con priorità (punto 4.2.2.1)

Casi specifici «P» Germania e Danimarca

Il 10 % di tutti i posti a sedere deve essere rappresentato da sedili con priorità. Nei treni a prenotazione facoltativa e obbligatoria almeno il 20 % dei sedili con priorità deve essere contraddistinto da un pittogramma, il restante 80 % può essere prenotato o riservato in anticipo.

Nei treni che non prevedono la possibilità di prenotazione, tutti i sedili con priorità devono essere contraddistinti con un pittogramma speciale conforme al capitolo 4.2.2.1.2.1.

7.3.2.2.    Spazi per sedie a rotelle (punto 4.2.2.2)

Caso specifico Francia «P» per la rete «Ile de France»

Il numero di spazi per sedie a rotelle è limitato a due per ogni unità destinata a essere utilizzata sulle linee A, B, C, D ed E della rete Ile de France, indipendentemente dalla sua lunghezza.

7.3.2.3.    Porte esterne (punto 4.2.2.3.2)

Caso specifico Francia «P» per la rete «Ile de France»

A causa dei brevi tempi di stazionamento e di percorrenza tra le stazioni, non è richiesto alcun segnale acustico quando una porta di accesso passeggeri è in fase di apertura in ogni unità destinata a essere utilizzata sulle linee A, B, C, D ed E della rete «Ile de France».

7.3.2.4.    Corridoi (punto 4.2.2.6)

Caso specifico «P» Gran Bretagna, Irlanda del nord e Irlanda

Data la sagoma strutturale limitata, la curvatura del binario e la conseguente larghezza limitata del veicolo, è consentito applicare il punto 4.2.2.6 (1o trattino) solo per l'accesso ai sedili con priorità.

Questo caso specifico non impedisce l'accesso del materiale rotabile conforme alla STI alla rete nazionale.

7.3.2.5.    Variazioni di livello (punto 4.2.2.8)

Caso specifico Francia «P» per la rete «Ile de France»

Nei treni a due piani, i gradini interni (diversi dai gradini di accesso dall'esterno) devono avere un'altezza massima di 208 mm e una profondità minima di 215 mm, misurata sull'asse centrale delle scale.

7.3.2.6.    Posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo (punto 4.2.2.11)

Caso specifico «P» Estonia, Lettonia e Lituania per tutto il materiale rotabile destinato a fermarsi, in normali condizioni di esercizio, ai marciapiedi con altezza di 200 mm:

In questo caso, i valori di δh, δν+ e δν– devono essere conformi alla seguente tabella:



Tabella 18

Valori di δh, δν+ e δν– per il caso specifico Estonia, Lettonia e Lituania

 

δh mm

δν+ mm

δν– mm

su un binario rettilineo e piano

200

400

n.d.

Caso specifico «P» Finlandia

Per l'utilizzo sulle linee finlandesi è necessario un gradino supplementare. Questo primo gradino utile deve essere tale per cui la sagoma massima di costruzione del veicolo soddisfi i requisiti della specifica di cui all'appendice A, ►M4  indice [15] ◄ , e i valori di δh, δν+ e δν– siano conformi alla seguente tabella:



Tabella 19

Valori di δh, δν+ e δν– per il caso specifico Finlandia

 

δh mm

δν+ mm

δν– mm

su un binario rettilineo e piano

200

230

160

su un binario con raggio di curvatura di 300 m

410

230

160

Caso specifico «P» Germania per tutto il materiale rotabile destinato a fermarsi, in normali condizioni di esercizio, ai marciapiedi con altezza di 960 mm:

In questo caso, i valori di δh, δν+ e δν– devono essere conformi alla seguente tabella:



Tabella 20

Valori di δh, δν+ e δν– per il caso specifico della Germania

 

δh mm

δν+ mm

δν– mm

su un binario rettilineo e piano

200

230

230

su un binario con raggio di curvatura di 300 m

290

230

230

Caso specifico «P» Austria e Germania per tutto il materiale rotabile destinato a fermarsi, in normali condizioni di esercizio, ai marciapiedi con altezza inferiore a 550 mm

In tal caso, oltre ai requisiti del punto 4.2.2.11.1, paragrafo 2, occorre mettere a disposizione un gradino in modo tale che i valori di δh, δν+ e δν– siano conformi alla tabella seguente:



Tabella 21

Valori di δh, δν+ and δν– per il caso specifico di Austria e Germania relativo ai marciapiedi bassi

 

δh mm

δν+ mm

δν– mm

su un binario rettilineo e piano

200

310

n.d.

Su un binario con raggio di curvatura di 300 m

290

310

n.d.

Caso specifico «P» Irlanda per tutto il materiale rotabile destinato a fermarsi, in normali condizioni di esercizio, ai marciapiedi con altezza di 915 mm

In tal caso, i valori di δh, δν+ and δν– devono essere conformi alla tabella seguente:



Tabella 22

Valori di δh, δν+ e δν– per il caso specifico dell'Irlanda

 

δh mm

δν+ mm

δν– mm

su un binario rettilineo e piano

275

250

su un binario con raggio di curvatura di 300 m

275

250

Caso specifico Portogallo «P» per la rete con scartamento da 1 668  mm

Per il materiale rotabile destinato a circolare sulla rete con scartamento da 1 668  mm, il primo gradino utile deve essere conforme ai valori di cui al punto 4.2.2.11.1, paragrafo 5, tabella 9, compreso il materiale rotabile progettato in base a scartamenti interoperabili che circola su una rete con scartamento da 1 668  mm o da 1 435  mm su rotaia a tre binari (1 668 e 1 435 ).

Sulla rete con scartamento nominale da 1 668  mm sono consentiti marciapiedi con altezza di 685 mm o 900 mm sopra il piano di rotolamento.

La progettazione della soglia delle porte di ingresso del materiale rotabile nuovo riservato al traffico pendolare deve essere ottimizzata per consentire l'accesso da marciapiedi alti 900 mm.

▼M4

Caso specifico Spagna «P»

Per il materiale rotabile destinato a circolare su uno scartamento di 1 435 mm, i valori di bq0, δh, δv+ e δv- devono essere quelli definiti al punto 4.2.2.11.1, tabelle 7 e 8.

Per il materiale rotabile destinato a circolare su uno scartamento di 1 668 mm, la posizione del primo gradino utile deve corrispondere alle dimensioni indicate nelle tabelle 23 e 24 della presente STI, in base all'altezza del marciapiede e alla sagoma della linea, di cui al punto 7.7.15.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione ( 8 ):



Tabella 23

Caso specifico della Spagna — Valori di δh, δν+ e δν– e bq0 su un binario rettilineo e piano con uno scartamento di 1 668 mm

Su un binario rettilineo e piano

Posizione del gradino

Sagoma della linea

Sagoma GEC16 o GEB16

Sagoma GHE16

Binario con tre rotaie

(1)

Altezza del marciapiede 760 o 680 mm

Altezza del marciapiede 550 mm

δh mm

Veicoli per scartamento variabile di 1 435 /1 668 mm

275

275

255

316,5

Veicoli per scartamento variabile di 1 668 mm

200

200

200

241,5

δν+ mm

230

δν– mm

160

bq0

1 725

1 725

1 705

1 766,5



Tabella 24

Caso specifico Spagna — valori di δh, δν+ e δν– e bq0 su un binario con raggio di curvatura di 300 m con uno scartamento di 1 668 mm

Su un binario con raggio di curvatura di 300 m

Posizione del gradino

Sagoma della linea

Sagoma GEC16 o GEB16

Sagoma GHE16

Binario con tre rotaie(1)

Altezza del marciapiede 760 o 680 mm

Altezza del marciapiede 550 mm

δh mm

Veicoli per scartamento variabile di 1 435 /1 668 mm

365

365

345

406,5

Veicoli per scartamento variabile di 1 668 mm

290

290

290

331,5

δν+ mm

230

δν– mm

160

bq0

1 737,5

1 737,5

1 717,5

1 779

(1): Questi valori si applicano quando il binario condiviso è il più vicino rispetto al marciapiede. Se il binario condiviso è il più lontano dal marciapiede, la posizione del primo gradino utilizzabile deve corrispondere alle dimensioni appropriate in base alla sagoma della linea e all'altezza del marciapiede, come definiti nelle righe corrispondenti al caso di scartamento da 1 668  mm con due binari.

Caso specifico «P» Regno Unito per tutto il materiale rotabile destinato a fermarsi, in normali condizioni di esercizio, ai marciapiedi con altezza nominale di 915 mm.

I gradini di accesso passeggeri al veicolo devono essere progettati in modo da rispettare i requisiti di cui alle norme tecniche nazionali notificate a tale scopo.

▼M4

7.3.2.7.    Fornitura di dispositivi di ausilio per la salita a bordo e fornitura di assistenza (punto 4.4.3)

Caso specifico Spagna «P»

Nella rete spagnola, è possibile far circolare treni con una sagoma di progettazione più stretta rispetto alla sagoma limite considerata per l'installazione di marciapiedi (cfr. nota). Tale situazione potrebbe causare un divario orizzontale più ampio tra treno e marciapiede. Pertanto l'impresa ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura o il gestore della stazione interessati devono effettuare una gestione concorrente del rischio nei casi seguenti:

(a) 

per il materiale rotabile destinato a circolare su linee di scartamento da 1 668 mm, quando la sporgenza del gradino di entrata si trova fuori dall'area definita nella tabella 23 per δh = 200 mm e nella tabella 24 per δh = 290 mm;

(b) 

per il materiale rotabile destinato a circolare su linee con tre rotaie con scartamento da 1 435 mm, quando la rotaia condivisa si trova nella posizione più lontana dal marciapiede.

Nota: una sagoma del veicolo è più stretta di una sagoma limite se la semilarghezza del profilo cinematico di riferimento della sagoma del veicolo, misurata a livello di marciapiede, è inferiore alla semilarghezza del profilo cinematico di riferimento della sagoma limite.

7.3.2.8.    Identificazione del percorso privo di ostacoli (punto 4.2.1.2.3)

Caso specifico Francia «T»

Gli indicatori tattili e a contrasto sulla superficie di calpestio per fornire informazioni sul percorso privo di ostacoli possono non essere predisposti in stazioni di piccole dimensioni quando sono disponibili segnalatori acustici controllati a distanza.

▼M4




Appendice A

Norme o documenti normativi citati nella presente STI



Indice

Caratteristiche da valutare

Punto della STI

Punto della norma obbligatorio

[1]

EN 81-70:2021+A1:2022

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità

[1.1]

Dimensioni degli ascensori

4.2.1.2.2, punto (5)

5.3.1, tabella 3

[1.2]

Targhette tattili

4.2.1.10, punto (7)

Tabella 4, lettere c), h), j) e k)

[2]

EN 115-1:2017

Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione e installazione

[2.1]

Progettazione di scale mobili e marciapiedi mobili

4.2.1.2.2, punto (6)

5.4.1.2.2, 5.4.1.2.3

5.2.2

[3]

EN 12464-2:2014

Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno

[3.1]

Illuminazione dei marciapiedi

4.2.1.9, punto (3)

Tabella 5.12, eccetto punti 5.12.16 e 5.12.19

[4]

EN 12464-1:2021

Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni

[4.1]

Illuminazione dei marciapiedi

4.2.1.9, punto (3)

61.1.2

[5]

EN 60268-16:2020

Apparecchiature di sistemi acustici - Parte 16: Valutazione oggettiva dell'intelligibilità vocale mediante indice di trasmissione del parlato

[5.1]

Indice di trasmissione del parlato, stazioni

4.2.1.11, punto (1)

Allegato B

[5.2]

Indice di trasmissione del parlato, materiale rotabile

4.2.2.7.4, punto (5)

[6]

EN 13272-1:2019

Applicazioni ferroviarie - Illuminazione elettrica per il materiale rotabile nei sistemi del trasporto pubblico - Parte 1: Trasporto ferroviario pesante

[6.1]

Illuminazione nel materiale rotabile

4.2.2.4, punto (1)

4.1.2

[6.2]

Riduzione dell'illuminazione (norma di esercizio)

4.4.2.7

4.1.6, 4.1.7

[7]

ISO 3864-1:2011

Simboli grafici — Colori e segnali di sicurezza — Parte 1: Principi di progettazione per segnali e marcature di sicurezza

[7.1]

Segnali di sicurezza, avvertimento, obbligo e divieto

4.2.2.7.2, punto (1)

6, 7, 8, 9, 10, 11

[8]

EN 15273-1:2013+A1:2016/AC:2017

Applicazioni ferroviarie - Sagoma - parte 1: Aspetti generali - Norme comuni per l'infrastruttura e il materiale rotabile

[8.1]

Calcolo del bq0

4.2.2.11.1, punto (2)

H.2.2

[9]

EN 16585-1:2017

Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a mobilità ridotta - Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - Parte 1: Servizi igienici

[9.1]

Valutazione dei servizi igienici accessibili a tutti

6.1.3.1

Capitolo 6

[9.2]

Portata confortevole di una persona su sedia a rotelle

4.2.2.2, punto (12)

Figura B.2

[10]

ISO 3864-4:2011

Simboli grafici — Colori e segnali di sicurezza — Parte 4: Proprietà colorimetriche e fotometriche dei materiali dei segnali di sicurezza

[10.1]

Definizione dei colori

5.3.2.6, punto (1)

Capitolo 4

[11]

EN 14752:2019+A1:2021

Applicazioni ferroviarie - Sistemi di accesso laterale per il materiale rotabile ferroviario

[11.1]

Resistenza meccanica del dispositivo di ausilio per la salita a bordo

5.3.2.8, punto (2)

4.2.2

[11.2]

Rilevamento di ostacoli

5.3.2.8, punto (5)

5,4

[12]

ISO 7000:2019

Simboli grafici utilizzabili sulle apparecchiature — Simboli registrati

[12.1]

Simbolo per il segnale che identifica le zone accessibili su sedia a rotelle

punto N.3 dell'appendice N

Simbolo 0100

[13]

ISO 7001:2007/Amd 4:2017

Simboli grafici — Simboli per informazioni pubbliche

[13.1]

Simbolo per il segnale che identifica le zone accessibili su sedia a rotelle

punto N.3 dell'appendice N

Simbolo PIPF 006

[14]

ETSI EN 301 462 :2000-03

Fattori umani;

simboli per identificare le infrastrutture di telecomunicazione per persone non udenti e ipoudenti

[14.1]

Simbolo per il segnale che indica gli emettitori a circuito induttivo

punto N.3 dell'appendice N

4.3.1.2

[15]

EN 15273-2:2013+A1:2016

Applicazioni ferroviarie - Sagoma - Parte 2: Sagoma dell'infrastruttura

[15.1]

Caso specifico della Finlandia

7.3.2.6

Allegato F

[16]

EN 16585-2:2017

Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a mobilità ridotta - Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - Parte 2: Elementi per la posizione seduta, la posizione in piedi e in movimento

[16.1]

Schemi dei sedili con priorità

4.2.2.1.2.1, punto (7)

4.2.2.1.2.1, punto (8)

Allegato A

[16.2]

Sedili nella stessa direzione

4.2.2.1.2.2, punto (1)

Figura A.2

[16.3]

Sedili contrapposti

4.2.2.1.2.3, punto (1)

4.2.2.1.2.3, punto (2)

Figure A.3 e A.4

[16.4]

Schemi degli spazi per sedie a rotelle

4.2.2.2, punto (4)

Figure B1, B2, B3

[16.5]

Schemi degli spazi per sedie a rotelle

Appendice F

FIGURA 5

[17]

EN 16585-3:2017

Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a mobilità ridotta - Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - Parte 3: Passaggi e porte interne

[17.1]

Passaggi attraverso i veicoli

4.2.2.6, punto (1)

FIGURA 2

[17.2]

Passaggio tra i veicoli collegati di un unico convoglio

4.2.2.6, punto (1)

FIGURA 3

[17.3]

Passaggio da e verso le aree accessibili su sedia a rotelle

4.2.2.6, punto (1)

FIGURA 5

[17.4]

Larghezze del corridoio per un cambio di direzione

4.2.2.6, punto (4)

Tabella 3

[18]

EN 16584-1:2017

Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a mobilità ridotta - Requisiti generali - Parte 1: Contrasto

[18.1]

Valutazione del contrasto per il sottosistema materiale rotabile

6.2.3.3

Allegato A, punto A.1

[19]

EN 16584-2:2017

Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a mobilità ridotta - Requisiti generali –

Parte 2: Informazione

[19.1]

Segnali visibili delle porte

4.2.2.3.2, punto (11)

5.3.3.2, lettere g) e h)

[20]

EN 17285:2020

Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione degli avvisi acustici delle porte

[20.1]

Misurazione dei segnali delle porte interne

App. G - G.4

5, 6, 7

[20.2]

Misurazione dei segnali delle porte esterne

App. G - G.4

5, 6, 7

[20.3]

Misurazione dei segnali di individuazione delle porte

App. G – G.4

5, 7

[21]

CEN/TS 16614-1: 2020 Trasporto pubblico - Scambio di rete e orario (NeTEx) - Parte 1: Formato di scambio della topologia della rete del trasporto pubblico

[21.1]

Formattazione e scambio di dati sull'accessibilità

7.2.1.1.1

Tutte

[22]

EN 12896-1:2016 Public transport (Trasporto pubblico). Reference data model (Modello di riferimento per i dati). Common concepts (Concetti comuni) (Transmodel)

[22.1]

Formattazione e scambio di dati sull'accessibilità

7.2.1.1.1

Tutte

▼B




Appendice B

Regola per stabilire la priorità temporale per il rinnovo/ristrutturazione delle stazioni

In caso di rinnovo o ristrutturazione, le stazioni esistenti che hanno un flusso giornaliero di passeggeri, associato in arrivo e in partenza, pari o inferiore a 1 000 , calcolato in base a una media su un periodo di 12 mesi, non sono tenute a disporre di elevatori o rampe, che sarebbero altrimenti necessari per garantire un percorso privo di gradini, se un'altra stazione entro 50 km lungo lo stesso itinerario dispone di un percorso privo di ostacoli pienamente conforme. In queste circostanze il progetto delle stazioni deve comprendere disposizioni per la futura installazione di un ascensore e/o di rampe per rendere la stazione accessibile a tutte le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta. Si applicano le norme nazionali per organizzare il trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta con un mezzo accessibile tra la stazione non accessibile e la prossima stazione accessibile lungo lo stesso percorso.

▼M4




Appendice C

(non utilizzata)

▼B




Appendice D

Valutazione dei componenti di interoperabilità

D.1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente appendice descrive la valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego per i componenti di interoperabilità.

D.2.   CARATTERISTICHE

Le caratteristiche dei componenti di interoperabilità da valutare nelle varie fasi di progetto, sviluppo e fabbricazione sono indicate con una X nella tabella D.1.



Tabella D.1

Valutazione dei componenti di interoperabilità.

1

2

3

4

5

Componenti di interoperabilità e caratteristiche da valutare

Valutazione nella fase seguente

Fase di progetto e sviluppo

Fase di produzione

Revisione e/o esame del progetto

Revisione del processo di fabbricazione

Esame del tipo

Verifica della conformità al tipo

▼M4 —————

▼B

5.3.1.2.  Rampe da marciapiede

X

 

X

X

5.3.1.3.  Elevatori da marciapiede

X

 

X

X

 

 

 

 

 

5.3.2.1.  Interfaccia del dispositivo di comando delle porte

X

 

X

X

5.3.2.2 & 5.3.2.3.  Servizi igienici standard

X

 

X

X

5.3.2.2 & 5.3.2.4.  Servizi igienici accessibili a tutti

X

 

X

X

5.3.2.5.  Unità per il cambio dei pannolini

X

 

X

X

5.3.2.6.  Dispositivo di richiesta di aiuto

X

 

X

X

▼M4 —————

▼B

5.3.2.8.  Gradino mobile e piattaforma ponte

X

 

X

X

5.3.2.9.  Rampa di bordo

X

 

X

X

5.3.2.10.  Elevatore di bordo

X

 

X

X




Appendice E

Valutazione dei sottosistemi

E.1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente appendice descrive la valutazione della conformità dei sottosistemi.

E.2.   CARATTERISTICHE E MODULI

Le caratteristiche dei sottosistemi da valutare nelle varie fasi di progetto, sviluppo e produzione sono contrassegnate con una X nella tabella E.1 per il sottosistema infrastruttura e nella tabella E.2 per il sottosistema materiale rotabile.

▼M4



Tabella E.1

Valutazione del sottosistema infrastruttura (costruito e fornito come singola entità)

1

2

3

Caratteristiche da valutare

Fase di progetto e sviluppo

Fase di costruzione

Revisione e/o esame del progetto

Ispezione

Parcheggi per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta

X

X

Percorsi privi di ostacoli

X

X

Identificazione del percorso

X

X

Porte e accessi

X

X

Rivestimenti dei pavimenti

X

X

Ostacoli trasparenti

X

X

Servizi igienici

X

X

Arredo ed elementi isolati

X

X

Biglietteria/Sportello o distributore automatico di biglietti/Sportello informazioni/Obliteratrice/Tornelli/Punti di assistenza ai passeggeri

X

X

Illuminazione

X

X

Informazioni visive: targhette, pittogrammi, informazioni dinamiche

X

X

Informazioni sonore

X

X

Larghezza e bordo dei marciapiedi

X

X

Estremità dei marciapiedi

X

X

Attraversamenti a livello dei binari nelle stazioni

X

X



Tabella E.2

Valutazione del sottosistema materiale rotabile (costruito e fornito come prodotti di serie)

1

2

3

Caratteristiche da valutare

Fase di progetto e sviluppo

Fase di produzione

Revisione e/o esame del progetto

Esame del tipo

Prova periodica

Sedili

Aspetti generali

X

X

 

Osservazioni generali sui sedili con priorità

X

 

 

Sedili nella stessa direzione

X

X

 

Sedili contrapposti

X

X

 

Spazi per sedie a rotelle

X

X

 

Porte

Aspetti generali

X

X

 

Porte esterne

X

X

 

Porte interne

X

X

 

Illuminazione

 

X

 

Servizi igienici

X

 

 

Passaggi privi di ostacoli

X

 

 

Informazioni ai passeggeri

Aspetti generali

X

X

 

Targhette, pittogrammi e informazioni tattili

X

X

 

Informazioni visive dinamiche

X

X

 

Informazioni acustiche dinamiche

X

X

 

Variazioni di livello

X

 

 

Corrimano

X

X

 

Posti letto accessibili ai passeggeri su sedia a rotelle

X

X

 

Posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo

Requisiti di portata generale

X

 

 

Scalini di entrata/uscita

X

 

X

Dispositivi di ausilio per la salita a bordo

X

X

X




Appendice F

Rinnovo o ristrutturazione del materiale rotabile

Qualora rinnovate o ristrutturate, le parti del materiale rotabile devono essere conformi ai requisiti della presente STI; la conformità al contenuto della presente STI non è obbligatoria nei casi seguenti.

Strutture

La conformità non è obbligatoria se l'opera necessiterebbe di modifiche strutturali ai portali delle porte (interne o esterne), ai telai, ai montanti di rinforzo, alle carrozzerie, alla protezione contro l'accavallamento o, più in generale, se i lavori necessiterebbero di una nuova convalida dell'integrità strutturale del veicolo.

Sedili

La conformità al punto 4.2.2.1 relativo alle maniglie di sostegno montate sullo schienale dei sedili è obbligatoria soltanto se le strutture dei sedili sono rinnovate o ristrutturate all'interno di un intero veicolo.

La conformità al punto 4.2.2.1.2 relativo alle dimensioni dei sedili con priorità e degli elementi circostanti è obbligatoria solo se la disposizione dei posti a sedere è modificata in un intero treno e se questo risultato può essere ottenuto senza ridurre la capacità esistente del treno. In tal caso, deve essere previsto il numero massimo di sedili con priorità.

La conformità ai requisiti riguardanti l'altezza libera sopra i sedili con priorità non è obbligatoria se l'elemento limitante è un ripiano portabagagli non modificato strutturalmente in occasione dei lavori di rinnovo o ristrutturazione.

Spazi per sedie a rotelle

La presenza di spazi per sedie a rotelle è richiesta soltanto quando la disposizione dei posti a sedere è modificata nella formazione di un treno completo. Tuttavia, se le porte di accesso o i passaggi privi di ostacoli non possono essere modificati per consentire l'accesso delle sedie a rotelle, non è necessario predisporre uno spazio per sedie a rotelle se la disposizione dei posti a sedere è modificata. Gli spazi per sedie a rotelle creati in un materiale rotabile esistente possono essere disposti in conformità alla specifica di cui all'appendice A, indice [16].

L'installazione di dispositivi di richiesta di aiuto negli spazi per sedie a rotelle non è obbligatoria se il veicolo non è dotato di un sistema elettrico di comunicazione che possa essere adattato per installare tale dispositivo.

La presenza di un sedile di trasferimento è obbligatoria solo quando non è necessario modificare la struttura di uno spazio per sedie a rotelle esistente.

Porte esterne

La conformità ai requisiti che impongono di contrassegnare la posizione interna delle porte esterne con un contrasto al livello del pavimento è obbligatoria soltanto in caso di rinnovo o ristrutturazione della pavimentazione.

La conformità ai requisiti che impongono di installare segnali di apertura e chiusura delle porte è obbligatoria soltanto in caso di rinnovo o ristrutturazione del sistema di comando delle porte.

La piena conformità ai requisiti riguardanti la posizione e l'illuminazione dei comandi delle porte è obbligatoria soltanto quando il sistema di comando delle porte è rinnovato o ristrutturato e quando i comandi possono essere riposizionati senza modificare la struttura del veicolo o la porta. Tuttavia, in questo caso, i comandi rinnovati o ristrutturati devono essere installati il più possibile vicino alla posizione conforme.

Porte interne

La conformità ai requisiti riguardanti la forza da esercitare per azionare i comandi delle porte e il loro posizionamento è obbligatoria soltanto se la porta ed il meccanismo e/o il comando della porta è in corso di rinnovo o ristrutturazione.

Illuminazione

La conformità al requisito non è richiesta se può essere stabilito che il sistema elettrico non dispone di una capacità sufficiente a sostenere un ulteriore carico o che l'illuminazione richiesta non può essere installata correttamente senza modifiche strutturali (porte ecc.).

Servizi igienici

La disponibilità di servizi igienici accessibili a tutti pienamente conformi è obbligatoria soltanto quando i servizi igienici esistenti vengono completamente rinnovati o ristrutturati ed è presente uno spazio per sedie a rotelle e un servizio igienico accessibile a tutti conforme può essere installato senza modifiche strutturali alla carrozzeria del veicolo.

L'installazione di dispositivi di richiesta di aiuto nei servizi igienici accessibili a tutti non è obbligatoria se il veicolo non dispone di un sistema elettrico di comunicazione che può essere adattato per includere tale dispositivo.

Passaggi privi di ostacoli

La conformità ai requisiti di cui al punto 4.2.2.6 è obbligatoria solo se la disposizione dei posti a sedere è modificata in un intero veicolo e se è previsto uno spazio per sedie a rotelle.

La conformità ai requisiti riguardanti i passaggi privi di ostacoli fra veicoli collegati è obbligatoria soltanto se la passerella è rinnovata o ristrutturata.

Informazioni

La conformità ai requisiti di cui al punto 4.2.2.7 relativi alle informazioni sull'itinerario non è obbligatoria in caso di rinnovo o ristrutturazione. Tuttavia, quando un sistema automatico di informazioni sull'itinerario è installato nell'ambito di un programma di rinnovo o ristrutturazione, esso deve essere conforme ai requisiti di tale punto.

La conformità alle altre parti del punto 4.2.2.7 è obbligatoria in occasione del rinnovo o della ristrutturazione delle targhette e delle finiture interne.

Variazioni di livello

La conformità ai requisiti di cui al punto 4.2.2.8 non è obbligatoria in caso di rinnovo o ristrutturazione. Tuttavia deve essere applicata una fascia di avvertimento a contrasto sul bordo degli scalini quando il rivestimento degli scalini è rinnovato o ristrutturato.

Corrimano

La conformità ai requisiti di cui al punto 4.2.2.9 è obbligatoria soltanto quando i corrimano esistenti sono rinnovati o ristrutturati.

Posti letto accessibili ai passeggeri su sedia a rotelle

La conformità al requisito di predisporre posti letto accessibili a passeggeri su sedia a rotelle è obbligatoria soltanto quando i posti letto esistenti vengono rinnovati o ristrutturati.

L'installazione di dispositivi di richiesta di aiuto nel posto letto accessibile su sedia a rotelle non è obbligatoria se il veicolo non dispone di un sistema elettrico di comunicazione che può essere adattato per includere tale dispositivo.

Posizioni dei gradini, gradini e dispositivi di ausilio per la salita a bordo

La conformità ai requisiti di cui ai punti 4.2.2.11 e 4.2.2.12 non è obbligatoria in caso di rinnovo o ristrutturazione. Tuttavia, in caso di installazione di gradini mobili o altri dispositivi integrati di ausilio per la salita a bordo, questi devono essere conformi alle disposizioni rilevanti di tali punti.

Tuttavia, se in caso di rinnovo o ristrutturazione previsto viene creato uno spazio per sedie a rotelle in conformità al punto 4.2.2.3, è obbligatorio prevedere qualche forma di ausilio per la salita a bordo conformemente al punto 4.4.3.




Appendice G

Segnali acustici delle porte esterne passeggeri

G.1.    Definizioni

Nella presente appendice sono utilizzati i termini seguenti:

fsignal

=

frequenza del tono di eccitazione

LS

=

livello di pressione sonora misurato come LAFmax, il livello sonoro massimo con ponderazione «A» in frequenza e ponderazione temporale «Fast» durante il periodo di misurazione.

LSmax

=

LAFmax massimo

LSmin

=

LAFmax minimo

LN

=

livello acustico circostante misurato come segue:

a) 

banda di frequenza somma energetica di tre bande d'ottava

image

dove:

L1

=

Loct.500 Hz

L2

=

Loct.1000 Hz

L3

=

Loct.2000 Hz

b) 

livello di pressione sonora misurato come livello equivalente di energia di 20 s (LAeq20 )

G.2.    Segnali di apertura e di chiusura delle porte

G.2.1.    Segnale di apertura delle porte



Caratteristiche

Sequenza di due toni emessi a lenta pulsazione (fino a due pulsazioni al secondo)

Frequenze

fsignal1 = 2 200 Hz +/– 100 Hz

fsignal2 =1 760 Hz +/– 100 Hz

Livello di pressione acustica

 

Dispositivo adattivo

— LS ≥ LN + 5 dB

— LSmax = 70 dB (+ 6/– 0)

Dispositivo non adattivo

— LS = 70 dB (+ 6/– 0)

G.2.2.    Segnale di chiusura delle porte



Caratteristiche

Un tono a pulsazioni rapide (6-10 pulsazioni al secondo)

Frequenza

fsignal = 1 900 Hz +/– 100 Hz

Livello di pressione acustica

 

Dispositivo adattivo

— LS ≥ LN + 5 dB

— LSmax = 70 dB (+ 6/– 0)

Dispositivo non adattivo

— LS = 70 dB (+ 6/– 0)

G.3.    Segnali di individuazione delle porte

Il segnale di individuazione delle porte può essere un segnale acustico semplice (in conformità al punto G.3.1) oppure un doppio segnale acustico (in conformità al punto G.3.2). Entrambe le tipologie di segnale devono essere ugualmente accettate in tutti gli Stati membri.

G.3.1.    Segnale acustico semplice



Caratteristiche

Intervallo di tono (rettangolo), nessun aumento graduale e dissolvenza

— Durata dell'impulso del segnale = 5 ms ± 1 ms «on» (impulso tono puro)

— profilo temporale del segnale compreso tra 3 e 5 impulsi al secondo

Frequenza

— fsignal = 630 Hz ± 50 Hz

Livello di pressione acustica

Dispositivo adattivo

— LS ≥ LN +5 dB

— LSmin = 45 dB (+/- 2)

— LSmax = 65 dB (+/- 2)

Dispositivo non adattivo

— LS = 60 dB

G.3.2.    Doppio segnale acustico



Caratteristiche

Intervallo dei toni (definizione del segnale)

— aumento graduale livello di pressione sonora per 100 ms

— tono del primo suono 550 Hz ± 50 Hz per 100 ms

— dissolvenza livello di pressione sonora per 100 ms

— spento per 200 ms

— aumento graduale livello di pressione sonora per 100 ms

— tono del secondo suono 750 Hz ± 50 Hz per 100 ms

— dissolvenza livello di pressione sonora per 100 ms

— spento per 900 ms

— tempo di ripetizione del segnale = 1 700  ms

Frequenza

fsignal1 = 550 Hz ± 50 Hz

fsignal2 = 750 Hz ± 50 Hz

Livello di pressione acustica

Dispositivo adattivo

— LS ≥ LN + 5 dB

— LSmin = 50 dB (+/- 2 dB)

— LSmax = 70 dB (+/- 2 dB)

Dispositivo non adattivo

— LS = 70 dB

G.4.    Posizioni di misurazione

La posizione del microfono per le misurazioni dei segnali acustici delle porte deve rispettare la specifica di cui all'appendice A, indice [20]. La specifica deve inoltre essere utilizzata per la posizione del microfono del segnale di individuazione delle porte nonostante l'ambito della specifica non comprenda il segnale di individuazione delle porte.

Le misurazioni per dimostrare la conformità devono essere effettuate presso tre porte di un treno. La porta deve essere completamente aperta per la prova di chiusura e completamente chiusa per la prova di apertura.

▼M4 —————

▼M4




Appendice M

Sedia a rotelle interoperabile trasportabile in treno

M.1.    AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente appendice definisce i limiti massimi di costruzione di una sedia a rotelle interoperabile trasportabile in treno. Tali limiti sono utilizzati per la progettazione e la valutazione del materiale rotabile (architettura, struttura, disposizione) e delle sue componenti (porte di accesso, porte interne, sedili, servizi igienici ecc.). Quando le caratteristiche di una sedia a rotelle superano tali limiti, le condizioni d'uso del materiale rotabile potrebbero peggiorare per l'utente (ad esempio, nessun accesso alle aree per le sedie a rotelle). Il superamento di alcuni limiti potrebbe impedire all'utente di accedere al materiale rotabile. Tali limiti sono definiti da ciascuna impresa ferroviaria come specificato al punto 4.2.6.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 454/2011.

M.2.    CARATTERISTICHE

I valori considerati come limiti di costruzione sono:

Dimensioni di base
— 
Larghezza: 700 mm + min. 50 mm da ogni lato per le mani durante gli spostamenti.
— 
Lunghezza: 1 200  mm + 50 mm per i piedi.
Ruote
La ruota più piccola deve permettere di superare uno spazio vuoto di dimensioni orizzontali 75 mm e verticali 50 mm.
Altezza
1 450  mm al massimo compreso un occupante maschio al 95o percentile
Raggio di virata
— 
1 500  mm
Peso
— 
A pieno carico 300 kg per la sedia a rotelle e l'occupante (compreso il bagaglio) in caso di sedia a rotelle elettrica per cui non è necessaria assistenza per raggiungere un dispositivo di ausilio per la salita a bordo.
— 
A pieno carico 200 kg per la sedia a rotelle e l'occupante (compreso il bagaglio) nel caso di una sedia a rotelle manuale.
Altezza degli ostacoli superabili e altezza libera dal pavimento
— 
Altezza max. degli ostacoli superabili: 50 mm
— 
Altezza libera minima dal pavimento: 60 mm con una pendenza ascendente di 10° (17 %) in alto per avanzare (sotto il poggiapiedi)
Inclinazione massima su cui la sedia a rotelle rimane stabile in condizioni di sicurezza
— 
La sedia a rotelle deve conservare una stabilità dinamica in tutte le direzioni a un angolo di 6° (10 %)
— 
La sedia a rotelle deve conservare una stabilità statica in tutte le direzioni (anche quando il freno è attivato) a un angolo di 9° (16 %).

▼B




Appendice N

Targhette «Persone a mobilità ridotta»

N.1   AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente appendice definisce le targhette specifiche da utilizzare sull'infrastruttura e sul materiale rotabile.

N.2   DIMENSIONI DELLE TARGHETTE

Le dimensioni delle targhette riguardanti le persone con mobilità ridotta da applicare sull'infrastruttura devono essere calcolate con la formula seguente:

— 
distanza di lettura in mm divisa per 250, moltiplicata per 1,25 = dimensioni del riquadro in mm, ove è utilizzato un riquadro.

I simboli relativi alle persone a mobilità ridotta all'interno del materiale rotabile devono essere di almeno 60 mm, ad eccezione dei simboli che indicano alcune attrezzature nei servizi igienici o nella nursery che possono avere dimensioni inferiori.

I simboli per le persone con mobilità ridotta da applicare all'esterno del materiale rotabile devono essere di almeno 85 mm.

▼M4

N.3    SIMBOLI DA UTILIZZARE NEI SEGNALI

Simbolo internazionale della sedia a rotelle

Il segnale che indica le aree accessibili su sedia a rotelle deve includere un simbolo conforme a una delle specifiche di cui all'appendice A, indici [12] o [13].

Simbolo del sistema a circuito induttivo per l'ausilio all'ascolto

Il segnale che indica la presenza di sistemi a circuito induttivo per l'ausilio all'ascolto deve comprendere un simbolo conforme alla specifica di cui all'appendice A, indice [14].

Simbolo indicante i sedili con priorità

Il segnale che indica il punto in cui sono situati i sedili con priorità deve includere simboli conformi alla figura N1.

Figura N1

Simboli dei sedili con priorità

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▼M4

N.4    COLORE DEI SEGNALI

Le targhette specifiche di cui alla presente appendice devono essere bianche su sfondo blu scuro. Se i segnali devono essere collocati su un pannello blu scuro, è possibile invertire i colori del simbolo e dello sfondo (vale a dire simbolo blu scuro su sfondo bianco).

▼M1




Appendice O

Elenco dei documenti tecnici



Punto

Titolo

1

Profilo specifico armonizzato per lo scambio di rete e orario (NeTEx) utilizzato per la descrizione delle stazioni.

2

Modalità operative dello strumento di raccolta dei dati.

3

Metodologia per la conversione dei dati sull'accessibilità esistenti, compresa la descrizione dell'interfaccia esterna e del protocollo di comunicazione.

▼M4




Appendice P:

Modifiche dei requisiti e dei regimi di transizione

Per i punti della STI diversi da quelli elencati nelle tabelle P.1 e P.2, la conformità alla «STI precedente» (ossia al presente regolamento modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione) ( 9 ) implica la conformità alla presente STI applicabile a decorrere dal 28 settembre 2023.

Modifiche con un regime di transizione generico di 7 anni

Per i punti della STI di cui alla tabella P.1, la conformità alla STI precedente non implica la conformità alla versione della presente STI, applicabile a partire dal 28 settembre 2023.

I progetti già in fase di progettazione il 28 settembre 2023 devono essere conformi al requisito della presente STI a partire dal 28 settembre 2030.

I progetti in fase di produzione e il materiale rotabile in esercizio non sono interessati dai requisiti della STI di cui alla tabella P.1



Tabella P.1

Regime di transizione di 7 anni

Punto(i) della STI

Punto(i) della STI nella STI precedente

Spiegazione della modifica della STI

4.2.2.1.1, punto (1 bis)

Nessun requisito

Nuovo requisito che precisa la posizione corretta della maniglia

4.2.2.2, punto (8)

4.2.2.2, punto (8)

Formulazione più precisa del requisito

4.2.2.3.2, punto (8)

Quando una porta è chiusa in loco (da un passeggero o da un membro del personale) deve essere emesso un segnale di chiusura delle porte; tale segnale deve iniziare dopo l'azionamento del dispositivo di comando e continuare fino al momento della chiusura della porta.

Nessun requisito

Nuovo requisito

4.2.2.3.2, punto (11)

Nessun requisito

Nuovo requisito

4.2.2.11.1, punto (3)

La documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della STI LOC&PAS deve comprendere le informazioni relative all'altezza e allo spazio vuoto marciapiede-treno del marciapiede teorico che determina un divario verticale (δν-) di 160 mm e un divario orizzontale (δh) di 200 mm dal punto posto al centro della sporgenza del gradino più basso del materiale rotabile su un binario rettilineo.

Nessun requisito

Nuovo requisito

5.3.2.6, punto (1)

5.3.2.6, punto (1)

Restrizione delle possibilità concesse

5.3.2.8

5.3.2.8

Nuovo requisito nella specifica di cui all'appendice A, indice [11]

6.2.3.3

Nessun requisito

Nuovo requisito che si riferisce a una norma specifica sul contrasto

7.3.2.6. Posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo

Caso specifico Spagna «P»

7.3.2.6. Posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo

Caso specifico Spagna «P» per la rete con scartamento da 1 668 mm

Nuovo requisito applicabile a veicoli per scartamento variabile di 1 668 mm

Appendice G – segnali di apertura e di chiusura delle porte

Appendice G – segnali di apertura e di chiusura delle porte

Modifica del metodo di misurazione

Modifiche con un regime di transizione specifico

Per i punti della STI di cui alla tabella P.2, la conformità alla STI precedente non implica la conformità alla presente STI, applicabile a partire dal 28 settembre 2023.

I progetti già in fase di progettazione il 28 settembre 2023, i progetti in fase di produzione e il materiale rotabile in esercizio devono essere conformi al requisito della presente STI conformemente al rispettivo regime di transizione di cui alla tabella P.2 dal 28 settembre 2023.



Tabella P.2

Regime di transizione specifico

Punto(i) della STI

Punto(i) della STI nella STI precedente

Spiegazione della modifica della STI

Regime di transizione

Fase di progettazione non avviata

Fase di progettazione avviata

Fase di produzione

Materiale rotabile in esercizio

Non applicabile



( 1 ) Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile locomotive e vetture passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (Cfr. pag. 228 della presente Gazzetta ufficiale)

( 3 ) Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

( 4 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

►M4  ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5). ◄

( 6 ) Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 1).