02014R1222 — IT — 30.03.2021 — 002.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1222/2014 DELLA COMMISSIONE dell''8 ottobre 2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l''individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1608 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2016 |
L 240 |
1 |
8.9.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/539 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2021 |
L 108 |
10 |
29.3.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1222/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2014
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento precisa la metodologia secondo la quale l'autorità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (di seguito l'«autorità incaricata») di uno Stato membro individua, su base consolidata, un soggetto interessato in quanto ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e precisa la metodologia per la definizione delle sottocategorie di G-SII e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica e, nel quadro della metodologia, il calendario e i dati che devono essere utilizzati per l'individuazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«soggetto interessato» : un gruppo guidato da un ente impresa madre nell’UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, o un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE; |
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2) |
«valore dell'indicatore» : per ogni indicatore di cui all'articolo 6 e per ogni soggetto interessato del campione, il valore individuale dell'indicatore e per ogni banca autorizzata in un paese terzo, un valore individuale equiparabile reso pubblico conformemente a norme concordate a livello internazionale; |
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3) |
«denominatore» : per ciascun indicatore, il valore complessivo pari alla somma dei valori degli indicatori dei soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione; |
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4) |
«punteggio limite» : valore del punteggio che determina il limite più basso e i limiti tra le cinque sottocategorie definite all'articolo 131, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE. |
Articolo 3
Parametri comuni della metodologia
Il campione comprende soggetti interessati e banche autorizzate in paesi terzi, includendo i 75 più grandi sulla base dell'esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, nonché soggetti interessati designati in quanto G-SII e banche di paesi terzi designate in quanto di rilevanza sistemica a livello globale nell'anno precedente.
L'ABE aggiunge o esclude soggetti interessati o banche autorizzate in paesi terzi se e nella misura necessaria ad assicurare un sistema di riferimento adeguato per la valutazione della rilevanza sistemica che rifletta i mercati finanziari mondiali e l'economia mondiale, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, compreso il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Entro il 31 luglio di ogni anno l’autorità incaricata segnala all’ABE i valori degli indicatori di ogni soggetto interessato autorizzato nella propria giurisdizione avente una misura dell’esposizione complessiva, calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), superiore a 200 miliardi di EUR. I valori degli indicatori sono rilevati dall’autorità incaricata tenendo conto delle ulteriori specifiche dei dati sottostanti secondo quanto stabilito negli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). L’autorità incaricata assicura che i valori degli indicatori siano identici a quelli trasmessi al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Articolo 4
Procedura di individuazione
Articolo 5
Individuazione in quanto G-SII, determinazione del punteggio e assegnazione alle sottocategorie
Il punteggio limite più basso è pari a 130 punti base. Le sottocategorie sono ripartite come segue:
la sottocategoria 1 comprende i punteggi da 130 a 229 punti base;
la sottocategoria 2 comprende i punteggi da 230 a 329 punti base;
la sottocategoria 3 comprende i punteggi da 330 a 429 punti base;
la sottocategoria 4 comprende i punteggi da 430 a 529 punti base;
la sottocategoria 5 comprende i punteggi da 530 a 629 punti base.
Ai fini del primo comma, l’autorità incaricata considera nazionali tutte le attività e le passività nei confronti delle controparti stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. Per le categorie di cui all’articolo 131, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/36/UE, l’autorità incaricata prende in considerazione gli stessi valori immutati dell’indicatore comunicati dal soggetto interessato e gli stessi denominatori comunicati dall’ABE.
Il punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 5 bis può determinare la riassegnazione del G-SII da parte dell’autorità incaricata alla sottocategoria immediatamente più bassa di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La riassegnazione del G-SII a una sottocategoria più bassa è limitata al massimo ad un livello di sottocategoria.
Articolo 6
Indicatori
La categoria che misura l'interconnessione del gruppo con il sistema finanziario comprende tutti gli indicatori seguenti:
attività verso altri enti finanziari;
passività verso altri enti finanziari;
titoli in circolazione.
La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti:
attività in custodia;
attività di pagamento;
operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari.
La categoria che misura la complessità del gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti:
importo nozionale dei derivati OTC;
attività incluse nel livello 3 del valore equo, misurate conformemente al regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione ( 4 );
titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita.
La categoria che misura l'attività transfrontaliera del gruppo comprende gli indicatori seguenti:
attività transgiurisdizionali;
passività transgiurisdizionali.
▼M2 —————
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
▼M1 —————
( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78)