02014R1042 — IT — 16.10.2018 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1042/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2014 (GU L 289 dell'3.10.2014, pag. 3) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1291 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 |
L 241 |
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26.9.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1042/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2014
che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 514/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
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a) |
«autorità designante» : l'autorità ministeriale di uno Stato membro, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, che designa l'autorità responsabile; |
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b) |
«autorità competenti» : l'autorità responsabile, l'autorità di audit e, se opportuno, l'autorità delegata di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014; |
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c) |
«SFC2014» : il sistema di informazione elettronico istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione ( 1 ); |
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d) |
«convenzione di sovvenzione» : una convenzione o atto giuridico equivalente sulla cui base l'autorità responsabile eroga sovvenzioni al beneficiario affinché attui il progetto nel quadro del programma nazionale. |
CAPO II
AUTORITÀ RESPONSABILE
SEZIONE I
Designazione dell'autorità responsabile
Articolo 2
Criteri e procedura di designazione dell'autorità responsabile
1. L'organismo da designare quale autorità responsabile dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento (di seguito «criteri di designazione»). I criteri di designazione riguardano:
a) l'ambiente interno;
b) le attività di controllo;
c) l'informazione e la comunicazione interne;
d) il monitoraggio e la rendicontazione interne.
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di designazione per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche dell'autorità responsabile.
2. L'organismo di audit di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014 valuta se la potenziale autorità responsabile rispetta i criteri di designazione di cui all'allegato, e documenta i risultati, le conclusioni e il parere di audit in una relazione di audit indirizzata all'autorità designante.
3. Se non è convinta della conformità della potenziale autorità responsabile con i criteri di designazione, l'autorità designante le impartisce istruzioni specifiche affinché vi si conformi entro un dato termine, prima di poter essere designata autorità responsabile.
In attesa che si conformi ai criteri, l'organismo può essere provvisoriamente designato autorità responsabile per un periodo non superiore a 12 mesi. La durata di tale periodo è proporzionata al grado di non conformità riscontrato.
4. Designata l'autorità responsabile, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione tramite SFC2014. Contestualmente trasmette la documentazione indicante:
a) la principale ripartizione delle responsabilità tra le unità organizzative dell'autorità responsabile;
b) se del caso, i rapporti con le autorità delegate, le attività da delegare e le principali procedure di vigilanza sulle attività delegate;
c) una sintesi delle principali procedure per il trattamento dei crediti finanziari dei beneficiari e per l'autorizzazione e la contabilizzazione delle spese.
Articolo 3
Vigilanza dell'autorità responsabile e riesame della designazione
1. L'autorità designante sorveglia l'autorità responsabile, in particolare sulla base delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, e dà seguito alle eventuali carenze riscontrate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni secondo cui l'autorità responsabile non rispetta più i criteri di designazione siano comunicate senza indugio all'autorità designante.
3. Qualora l'autorità responsabile non rispetti più pienamente i criteri di designazione o il suo sistema di controllo interno sia così carente da comprometterne la capacità di svolgere i propri compiti, l'autorità designante la sottopone a un periodo di prova. In tal caso l'autorità designante stabilisce un piano correttivo che l'autorità responsabile deve attuare entro un termine commisurato al grado di non conformità o alla gravità della carenza. Il termine non può essere superiore a 12 mesi a decorrere dall'inizio del periodo di prova.
4. L'autorità designante informa tempestivamente la Commissione di ogni eventuale piano correttivo stabilito conformemente al paragrafo 3, e la tiene informata sui progressi.
5. Se è messa fine alla designazione dell'autorità responsabile, l'autorità designante designa tempestivamente un'altra autorità responsabile conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 514/2014 e all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di garantire la continuità dei pagamenti ai beneficiari.
6. Qualora constati che uno Stato membro non ha ottemperato all'obbligo di stabilire un piano correttivo ai sensi del paragrafo 3, o che l'autorità responsabile mantiene la sua designazione pur non avendo attuato il piano correttivo entro il termine previsto, la Commissione rimedia alle carenze rimanenti mediante la procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014.
SEZIONE II
Responsabilità di gestione e di controllo dell'autorità responsabile
Articolo 4
Compiti dell'autorità responsabile
L'autorità responsabile gestisce ed esegue il programma nazionale conformemente ai principi di sana gestione finanziaria. Essa:
a) consulta i partner conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014;
b) garantisce il corretto funzionamento del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014;
c) presenta alla Commissione, tramite SFC2014, la proposta di programma nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014 e le eventuali modifiche successive;
d) definisce e stabilisce le norme di ammissibilità dei progetti e dei costi dei progetti per tutte le attività, garantendo la parità di trattamento ed evitando i conflitti di interesse, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
e) organizza e pubblica i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, organizza la selezione dei progetti da finanziare nel quadro del programma nazionale e la concessione delle sovvenzioni e pubblica i risultati in linea con il campo di applicazione e gli obiettivi dei regolamenti specifici di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014 e con i criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
f) garantisce che siano predisposti sistemi per raccogliere i dati necessari per riferire alla Commissione sugli indicatori comuni e sugli indicatori specifici per programma, oltre agli altri dati sull'esecuzione del programma e dei progetti;
g) riceve i pagamenti della Commissione ed effettua i versamenti ai beneficiari;
h) garantisce la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo dei regolamenti specifici e quelli dei pertinenti strumenti dell'Unione e nazionali;
i) monitora i progetti e verifica che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute e rispettino le norme dell'Unione e nazionali;
j) assicura l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascun progetto nel quadro del programma nazionale nonché la raccolta dei dati relativi all'esecuzione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;
k) fatte salve le norme contabili nazionali, garantisce che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione di progetti finanziati nel quadro del programma nazionale mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto;
l) assicura che le valutazioni del programma nazionale di cui all'articolo 56 e all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 siano effettuate entro i termini previsti;
m) garantisce che i valutatori indipendenti ricevano, ai fini della valutazione di cui all'articolo 56 e all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e del parere di valutazione, tutte le informazioni necessarie sulla gestione del programma nazionale;
n) stabilisce le procedure per garantire la necessaria traccia di audit di tutti i documenti relativi alle spese, alle decisioni e alle attività di controllo e la loro conservazione conformemente ai regolamenti di esecuzione della Commissione adottati in base all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014;
o) garantisce che l'autorità di audit riceva, ai fini degli audit di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 514/2014 e del parere di audit, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione e di controllo applicate e sulle spese finanziate a titolo dei regolamenti specifici;
p) redige le relazioni di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014 e le relazioni di valutazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e le presenta alla Commissione tramite SFC2014;
q) prepara la richiesta di pagamento a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014 e la presenta alla Commissione tramite SFC2014;
r) svolge le attività di informazione e pubblicità e divulga i risultati del programma, a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 514/2014;
s) effettua i controlli amministrativi e i controlli sul posto a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014;
t) coopera con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;
u) risponde ai risultati degli audit dell'autorità di audit dandovi seguito oppure, se non li accetta, fornendo una motivazione dettagliata.
Articolo 5
Autorità delegata
1. L'autorità responsabile può delegare alcuni o tutti i suoi compiti ad un'autorità delegata conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 514/2014. La delega di compiti risponde ai principi di sana gestione finanziaria e garantisce il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità del finanziamento dell'Unione. I compiti delegati non devono generare conflitti d'interessi.
Se autorizzata dall'autorità responsabile, l'autorità delegata può agire in veste di organo esecutivo di cui all'articolo 8.
2. La portata dei compiti delegati dall'autorità responsabile all'autorità delegata e le procedure dettagliate per la loro esecuzione sono fissate in un documento firmato dall'autorità responsabile e dall'autorità delegata. L'atto di delega precisa almeno quanto segue:
a) il regolamento specifico pertinente;
b) il compito o i compiti delegati all'autorità delegata, compresi, se del caso, i progetti per i quali l'autorità delegata può agire in qualità di organo esecutivo di cui all'articolo 8;
c) l'obbligo per l'autorità delegata di verificare che i beneficiari rispettino le norme dell'Unione e nazionali;
d) l'obbligo per l'autorità delegata di predisporre e mantenere una struttura organizzativa e un sistema di gestione e di controllo adeguati allo svolgimento dei compiti;
e) le informazioni e i documenti giustificativi che l'autorità delegata deve presentare all'autorità responsabile e il relativo termine di presentazione;
f) il meccanismo dell'autorità responsabile per la vigilanza dell'autorità delegata.
3. A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014, la comunicazione con la Commissione non può essere delegata. L'autorità delegata comunica con la Commissione tramite l'autorità responsabile.
4. Se l'autorità delegata non è un'amministrazione pubblica né un organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro che svolge funzioni di servizio pubblico, l'autorità responsabile non può delegarle poteri esecutivi assortiti da un ampio margine di discrezionalità che implichi scelte politiche.
5. L'autorità responsabile mantiene la responsabilità dei compiti che ha delegato. L'autorità responsabile riesamina regolarmente i compiti delegati per accertarsi che l'operato sia soddisfacente e rispetti il diritto dell'Unione e nazionale.
6. Per quanto riguarda i compiti delegati, il presente regolamento si applica per analogia all'autorità delegata.
Articolo 6
Esternalizzazione di compiti
L'autorità responsabile può affidare a terzi alcuni dei suoi compiti. Essa tuttavia ne mantiene la responsabilità.
L'autorità responsabile riesamina regolarmente i compiti esternalizzati per accertarsi che l'operato sia soddisfacente e rispetti il diritto dell'Unione e nazionale.
SEZIONE III
Obblighi dell'autorità responsabile in materia di intervento pubblico
Articolo 7
Ruolo dell'autorità responsabile in veste di autorità che concede le sovvenzioni
1. Di norma l'autorità responsabile concede sovvenzioni per progetti nel quadro del programma nazionale sulla base di inviti a presentare proposte a procedura aperta.
2. L'autorità responsabile può concedere sovvenzioni per progetti sulla base di un invito a presentare proposte a procedura ristretta.
Gli inviti a presentare proposte a procedura ristretta sono destinati solo a determinate organizzazioni selezionate, a motivo della natura specifica del progetto o della competenza tecnica o amministrativa degli organismi invitati a presentare proposte.
I motivi che giustificano il ricorso a un invito a presentare proposte a procedura ristretta sono indicati nell'invito stesso.
3. L'autorità responsabile può concedere sovvenzioni direttamente qualora la natura specifica del progetto o la competenza tecnica o amministrativa degli organismi competenti non permetta alternative, ad esempio nelle situazioni di monopolio legale o di fatto.
I motivi che giustificano il ricorso alla concessione diretta sono indicati nella decisione di finanziamento.
4. In casi debitamente giustificati, tra cui la prosecuzione di progetti pluriennali selezionati in base a precedenti inviti a presentare proposte oppure situazioni di emergenza, le sovvenzioni possono essere assegnate senza invito a presentare proposte.
I motivi che giustificano la concessione della sovvenzione senza invito a presentare proposte sono indicati nella decisione di finanziamento.
5. Quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità che concede le sovvenzioni, né l'autorità responsabile né l'autorità delegata possono essere beneficiarie di una sovvenzione concessa conformemente al presente articolo.
6. L'autorità responsabile determina chi concede le sovvenzioni e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse, in particolare quando i richiedenti sono organismi nazionali.
Articolo 8
Condizioni in cui l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo
1. L'autorità responsabile può decidere di attuare i progetti direttamente, da sola o in associazione con un'altra autorità nazionale, in ragione dei suoi poteri amministrativi o della sua perizia tecnica, o in quanto le caratteristiche stesse del progetto non permettono alternative, ad esempio nelle situazioni di monopolio legale o per esigenze di sicurezza. In tali casi l'autorità responsabile è il beneficiario della sovvenzione.
2. I motivi che inducono l'autorità responsabile ad agire in veste di organo esecutivo e selezionare eventuali autorità nazionali associate come descritto al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014.
3. Nell'attuare i progetti in veste di organo esecutivo, l'autorità responsabile rispetta il principio del rapporto qualità-prezzo ed evita i conflitti di interesse.
4. La decisione amministrativa di cofinanziare un progetto nel quadro del programma nazionale contiene le informazioni necessarie per monitorare l'attuazione dei prodotti e dei servizi cofinanziati e per verificare le spese sostenute.
5. Nell'ipotesi che l'autorità responsabile agisca regolarmente in veste di organo esecutivo:
a) l'autorità responsabile e l'autorità di audit non appartengono allo stesso organismo, a meno che l'autorità di audit riferisca a un organismo esterno e la sua indipendenza di revisore sia garantita;
b) i compiti dell'autorità responsabile definiti all'articolo 4 restano impregiudicati.
Articolo 9
Procedura di selezione e concessione
1. Gli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono pubblicati in modo da garantire una concorrenza aperta e una pubblicità adeguata presso i potenziali beneficiari. Ogni modifica sostanziale degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.
Gli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, precisano almeno quanto segue:
a) gli obiettivi;
b) i criteri di selezione e di concessione;
c) le modalità del finanziamento dell'Unione e dell'eventuale finanziamento nazionale, compresa, se del caso, la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento più elevato a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014;
d) le modalità e il termine finale per la presentazione delle proposte;
e) le norme di ammissibilità delle spese;
f) la durata del progetto;
g) le informazioni finanziarie e di altro tipo da conservare e comunicare.
2. Prima di adottare la decisione di finanziamento, l'autorità responsabile si assicura che i beneficiari del progetto siano in grado di rispettare i criteri di selezione e concessione.
3. L'autorità responsabile stabilisce le procedure per il ricevimento delle proposte. Essa provvede affinché le proposte siano sottoposte ad analisi formale, tecnica e finanziaria e a valutazione qualitativa in base ai criteri stabiliti nell'invito a presentare proposte, in modo trasparente e non discriminatorio. L'autorità responsabile registra per iscritto i motivi del rifiuto delle altre proposte.
4. La decisione di finanziamento indica almeno l'identità del beneficiario, le caratteristiche essenziali e gli obiettivi operativi del progetto, l'importo massimo del contributo dell'Unione e la percentuale massima di cofinanziamento del totale dei costi ammissibili.
5. L'autorità responsabile informa per iscritto tutti i richiedenti della sua decisione. Essa comunica ai candidati respinti i motivi del rifiuto in riferimento ai criteri di selezione e concessione.
Articolo 10
Documenti che formalizzano le sovvenzioni quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità che concede le sovvenzioni
1. Quando agisce in veste di autorità che concede le sovvenzioni, l'autorità responsabile stabilisce le procedure di gestione dei progetti, che prevedono almeno quanto segue:
a) la firma della convenzione di sovvenzione con il beneficiario;
b) il monitoraggio della convenzione di sovvenzione, comprese sue eventuali modifiche, con mezzi amministrativi quali lo scambio di corrispondenza o relazioni scritte.
2. La convenzione di sovvenzione contiene o indica quanto segue:
a) l'importo massimo del contributo dell'Unione;
b) la percentuale massima del contributo dell'Unione a norma del pertinente regolamento specifico;
c) la descrizione dettagliata del progetto e il relativo calendario;
d) gli eventuali principali compiti e relativi costi che il beneficiario intende affidare a terzi, se pertinente;
e) il bilancio di previsione approvato e il piano di finanziamento del progetto, incluse le spese e le entrate, in conformità delle norme applicabili in materia di ammissibilità;
f) il metodo per calcolare l'importo del contributo dell'Unione al momento della chiusura del progetto;
g) il calendario e le disposizioni di attuazione della convenzione, comprese le disposizioni sull'obbligo di presentare relazioni, sulle modifiche della convenzione e sulla sua estinzione;
h) gli obiettivi operativi del progetto, compresi gli obiettivi quantificati e gli indicatori da riferire;
i) una disposizione che imponga al beneficiario di raccogliere in modo tempestivo e comunicare almeno una volta l'anno i dati necessari per gli indicatori comuni definiti nel regolamento specifico ed eventuali indicatori specifici per programma;
j) la definizione dei costi ammissibili, compresa, se del caso, la descrizione della metodologia per determinare i costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso;
k) i requisiti delle registrazioni contabili e le condizioni di versamento della sovvenzione;
l) le condizioni per la traccia di audit;
m) le disposizioni relative alla protezione dei dati;
n) le disposizioni relative alla pubblicità.
3. Di norma la convenzione di sovvenzione è firmata prima dell'inizio di qualsiasi attività del progetto a carico del programma nazionale.
4. La convenzione di sovvenzione prevede espressamente che la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nel quadro del programma nazionale.
Articolo 11
Documenti che formalizzano le sovvenzioni quando l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo
1. Quando agisce in veste di organo esecutivo, l'autorità responsabile stabilisce le procedure di gestione dei progetti, che prevedono almeno quanto segue:
a) la formalizzazione della decisione amministrativa di cofinanziamento dei progetti;
b) il monitoraggio della decisione amministrativa, comprese sue eventuali modifiche, con mezzi amministrativi quali lo scambio di corrispondenza o relazioni scritte.
2. La decisione amministrativa contiene o indica quanto segue:
a) l'importo massimo del contributo dell'Unione;
b) la percentuale massima del contributo dell'Unione a norma del pertinente regolamento specifico;
c) la descrizione dettagliata del progetto e il relativo calendario;
d) gli eventuali principali compiti e relativi costi che il beneficiario intende affidare a terzi, se pertinente;
e) il bilancio di previsione approvato e il piano di finanziamento del progetto, incluse le spese e le entrate, in conformità delle norme applicabili in materia di ammissibilità;
f) il metodo per calcolare l'importo del contributo dell'Unione al momento della chiusura del progetto;
g) gli obiettivi operativi del progetto, compresi gli obiettivi quantificati e gli indicatori da utilizzare;
h) la disposizione che impone all'autorità responsabile di raccogliere e comunicare almeno una volta l'anno i dati necessari per gli indicatori comuni definiti nel regolamento specifico ed eventuali indicatori specifici per programma;
i) la definizione dei costi ammissibili, compresa, se del caso, la descrizione della metodologia per determinare i costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso;
j) i requisiti delle registrazioni contabili e le condizioni di versamento della sovvenzione;
k) le condizioni per la traccia di audit;
l) le disposizioni relative alla protezione dei dati;
m) le disposizioni relative alla pubblicità.
3. Di norma la decisione amministrativa è presa prima dell'inizio di qualsiasi attività del progetto a carico del programma nazionale.
4. La decisione amministrativa prevede espressamente che la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nel quadro del programma nazionale.
CAPO III
STATUS DELL'AUTORITÀ DI AUDIT E OBBLIGHI IN MATERIA DI AUDIT
Articolo 12
Status dell'autorità di audit
1. A norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 514/2014, l'autorità di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile. Si ritiene che sussista indipendenza funzionale quando non vi è alcun rapporto gerarchico diretto tra l'autorità di audit e l'autorità responsabile e l'autorità di audit emette pareri e dichiarazioni in piena autonomia.
2. Tutte le attività di audit sono svolte in conformità con standard internazionalmente riconosciuti.
Articolo 13
Esternalizzazione di attività di audit
L'autorità di audit può affidare parte della propria attività di audit a un altro organismo di audit, a condizione che tale organismo sia indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile. L'autorità di audit mantiene la responsabilità delle attività che ha esternalizzato.
Gli audit esternalizzati sono svolti in conformità con standard internazionalmente riconosciuti e sotto stretto monitoraggio e vigilanza dell'autorità di audit.
Articolo 14
Audit
1. Per emettere il parere di cui all'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), l'autorità di audit effettua audit di sistema, audit delle spese e audit dei conti.
2. Gli audit di sistema verificano se i sistemi di gestione e di controllo dell'autorità responsabile hanno funzionato efficacemente in modo da garantire con ragionevole sicurezza che i dati finanziari contenuti nella richiesta di pagamento del saldo annuale presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014 siano legali e regolari.
Sulla base di tali audit di sistema l'autorità di audit verifica la conformità con i requisiti fondamentali di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione ( 3 ) e determina se l'autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.
3. Gli audit delle spese sono effettuati per ciascun esercizio finanziario su un adeguato campione estratto dai dati finanziari considerati ammissibili dall'autorità responsabile (il «progetto di conti») dopo aver completato tutti i controlli di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione ( 4 ).
I dati finanziari comprendono tutti i tipi di pagamento effettuati dall'autorità responsabile nel corso dell'esercizio finanziario di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 514/2014, compresi i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi, i pagamenti finali e i pagamenti relativi all'assistenza tecnica e al sostegno operativo. I dati finanziari comprendono inoltre, per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il numero delle persone ricollocate, reinsediate, trasferite o legalmente ammesse.
Gli audit delle spese:
— sono effettuati sulla base di documenti giustificativi che costituiscono la traccia di audit e verificano la legittimità e la regolarità dei dati finanziari nel progetto di conti;
— se del caso, comprendono la verifica sul posto delle spese sostenute dai beneficiari, anche, mutatis mutandis, per i pagamenti effettuati nell'ambito dell'assistenza tecnica e del sostegno operativo;
— se del caso, comprendono la verifica della conformità con i requisiti fissati per le persone ricollocate ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601 del Consiglio, per le persone reinsediate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014, per le persone trasferite ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 e per le persone legalmente ammesse ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, per le quali è richiesta una somma forfettaria;
— verificano l'accuratezza e la completezza dei pagamenti ai beneficiari registrati dall'autorità responsabile nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati a ogni livello della traccia di audit.
Qualora l'autorità di audit osservi un tasso di errore nel progetto di conti che è rilevante, o i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto siano tali da comportare un rischio per altri pagamenti finanziati dal programma nazionale, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari per definire l'entità dei problemi. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % del contributo dell'Unione dei dati finanziari contenuti nel «progetto di conti».
L'autorità di audit raccomanda le necessarie misure correttive all'autorità responsabile, comprese, se del caso, rettifiche finanziarie forfettarie in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione. L'autorità di audit comunica i risultati degli audit delle spese e le relative raccomandazioni e misure correttive nella relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8.
4. L'autorità di audit stabilisce il metodo di selezione di un campione adeguato («il metodo di campionamento») in conformità degli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Il metodo di campionamento consente all'autorità di audit di stimare il tasso di errore totale del «progetto di conti» per l'esercizio finanziario.
L'autorità di audit documenta, nella relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8, il giudizio professionale di cui si è avvalsa per stabilire il metodo di campionamento statistico o non statistico e i parametri di campionamento applicabili. L'autorità di audit tiene traccia della metodologia di campionamento applicata nelle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare che il metodo di campionamento selezionato è adeguato.
Quando non sono utilizzabili metodi di campionamento statistico, può essere impiegato un metodo di campionamento non statistico sulla base del giudizio professionale dell'autorità di audit. Qualsiasi metodo di campionamento non statistico prevede una selezione casuale degli elementi del campione e copre almeno il 10 % del valore dei dati finanziari inclusi nel «progetto di conti».
Il metodo di campionamento scelto e la dimensione del campione consentono all'autorità di audit di trarre conclusioni sulla popolazione complessiva da cui è stato estratto il campione.
A tal fine e se del caso, l'autorità di audit può suddividere i dati finanziari in strati, ciascuno dei quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili.
Quando il campione sottoposto ad audit comprende pagamenti intermedi e/o pagamenti finali che liquidano i prefinanziamenti dichiarati nei conti di esercizi finanziari precedenti, i prefinanziamenti in questione rientrano nell'audit delle spese.
Tuttavia, per la comunicazione di cui alla tabella 10.2 «Risultati degli audit delle spese» della relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8, i tassi di errore e la copertura dell'audit sono calcolati esclusivamente sulla base del campione sottoposto ad audit estratto dai dati finanziari contenuti nel «progetto di conti» dell'esercizio finanziario in corso.
5. L'audit dei conti è effettuato per garantire con ragionevole sicurezza che i conti annuali forniscano un quadro fedele dei dati finanziari dichiarati nella richiesta di pagamento del saldo annuale («i conti definitivi») presentata dall'autorità responsabile alla Commissione in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014.
Al fine di stabilire se i conti definitivi forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti i dati finanziari e i contributi pubblici affluenti e contabilizzati nei conti preparati dall'autorità responsabile per l'esercizio finanziario siano registrati correttamente nel sistema contabile e corrispondano ai documenti contabili giustificativi conservati dall'autorità responsabile. Sulla base di tali conti l'autorità di audit procede in particolare a:
a) verificare che l'importo totale dei dati finanziari dichiarato nella richiesta di pagamento del saldo annuale corrisponda al sistema contabile dell'autorità responsabile e, in caso di differenze, che siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione;
b) verificare che gli importi ritirati e recuperati, gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili alla fine dell'esercizio finanziario corrispondano agli importi contabilizzati dall'autorità responsabile e siano giustificati da decisioni documentate dell'autorità responsabile;
c) verificare che l'autorità responsabile abbia effettuato i controlli amministrativi, finanziari, operativi e sul posto a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione.
Le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) possono essere eseguite a campione.
Sulla base del tasso di errore totale determinato dagli audit delle spese e dei risultati dell'audit dei conti, l'autorità di audit calcola il tasso di errore residuo per emettere il parere di cui all'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il calcolo del tasso di errore residuo è documentato nella relazione annuale di controllo di cui al paragrafo 8.
6. Se le risultanze dell'autorità di audit, al termine di tutte le sue attività di audit, individuano carenze sostanziali nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo dell'autorità responsabile, l'autorità di audit:
a) valuta l'impatto finanziario di tali carenze in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione;
b) formula opportune raccomandazioni all'autorità responsabile per l'adozione di misure correttive e preventive;
c) monitora l'attuazione, da parte dell'autorità responsabile, delle misure di cui alla lettera b) e accerta che sussista un piano d'azione per ripristinare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo.
7. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità di audit comunica le risultanze all'autorità designante, indicando se, a suo parere, l'autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione.
8. L'autorità di audit si assicura che tutte le informazioni riguardanti le proprie attività di audit di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 siano adeguatamente comunicate alla Commissione. A tal fine, l'autorità di audit redige una relazione annuale di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit. La relazione annuale di controllo è redatta conformemente al modello di cui all'allegato del presente regolamento ed è trasmessa alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione. La relazione annuale di controllo è inviata alla Commissione entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità responsabile presenta la richiesta di pagamento del saldo annuale alla Commissione conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014.
CAPO IV
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO
Criteri di designazione dell'autorità responsabile
1. Ambiente interno
A) Struttura organizzativa
1) Struttura organizzativa che consenta all'autorità responsabile di eseguire i compiti di cui all'articolo 4.
2) Struttura organizzativa, definita in un organigramma, che mostri chiaramente la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità.
B) Risorse umane
1) Risorse umane adeguate per eseguire i compiti di cui all'articolo 4.
2) Ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun membro del personale abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione per le somme imputate al programma nazionale e che nessun membro del personale svolga uno dei predetti compiti senza che sia controllato da un secondo membro del personale.
3) Definizione scritta delle responsabilità di ogni membro del personale, compresi i limiti dei suoi poteri finanziari.
4) Adeguata formazione del personale.
5) Procedure per evitare i conflitti di interesse, in particolare quando un membro del personale che occupa una posizione di responsabilità o svolge un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande assume altre funzioni al di fuori dell'autorità responsabile.
2. Attività di controllo
A) Selezione dei progetti
1) Procedure di selezione e concessione delle sovvenzioni ai sensi dell'articolo 9.
2) Procedure riguardanti il contenuto e la firma della convenzione di sovvenzione e delle decisioni amministrative ai sensi degli articoli 10 e 11.
B) Procedure per i controlli amministrativi e sul posto
1) Procedure per informare la dirigenza dell'autorità responsabile, a un livello appropriato, periodicamente e tempestivamente, dei risultati dei controlli effettuati, al fine di consentire la revisione della strategia di controllo e delle procedure di controllo interno qualora siano individuate carenze sistemiche o in caso di necessità.
2) Descrizione del metodo di campionamento utilizzato quando i controlli amministrativi o sul posto non sono esaustivi bensì a campione, e procedura per segnalare le discrepanze e le irregolarità.
3) Se i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi ai controlli effettuati sui crediti finanziari sono conservati da altri organismi, questi ultimi e l'autorità responsabile stabiliscono procedure per garantire che l'autorità responsabile vi abbia accesso.
C) Procedure per autorizzare il pagamento dei crediti finanziari dei beneficiari
1) Procedure per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle convenzioni di sovvenzione, delle decisioni amministrative e dei contratti conformemente ai termini e alle condizioni contrattuali.
2) Procedure per il ricevimento, la registrazione e il trattamento dei crediti finanziari dei beneficiari, che stabiliscano in particolare la descrizione dei documenti da utilizzare e la procedura per la revisione delle attività svolte.
3) Lista di controllo delle verifiche che ciascun membro del personale preposto all'autorizzazione deve effettuare, compresa la revisione delle attività svolte.
4) Procedura per l'autorizzazione dei pagamenti, compresa la verifica del rispetto delle norme dell'Unione e nazionali e i controlli prescritti dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 per prevenire e individuare le frodi e le irregolarità, con particolare riguardo ai rischi correlati.
D) Procedure di pagamento
1) Procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sul conto bancario del beneficiario e che non vengono effettuati pagamenti in contanti.
2) Procedure per garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti siano nuovamente accreditati al bilancio del programma nazionale.
E) Procedure di contabilità
Procedure contabili per garantire che i conti annuali siano completi, esatti e presentati entro i termini previsti e che qualsiasi errore od omissione sia individuato e corretto, in particolare mediante riconciliazioni e controlli periodici.
F) Procedure di prefinanziamento
1) Procedure per garantire che i prefinanziamenti ai beneficiari siano indicati separatamente nelle registrazioni contabili.
2) Procedure per garantire la liquidazione dei prefinanziamenti nei termini stabiliti e l'individuazione dei prefinanziamenti in ritardo per la liquidazione.
G) Procedure in caso di crediti
1) Procedure per garantire che i criteri di cui alle lettere da (A) a (D) si applichino, mutatis mutandis, agli importi che l'autorità responsabile è tenuta a recuperare in conformità all'articolo 21, lettera h), del regolamento (UE) n. 514/2014.
2) Procedure per garantire un adeguato follow-up degli ordini di riscossione emessi e, se del caso, degli interessi di mora.
3) Procedure per garantire che se il recupero è impossibile, ne sia individuata la causa, onde valutare se lo Stato membro deve rimborsare il bilancio dell'Unione.
4) Sistema per riconoscere tutti gli importi dovuti e registrarli prima che vengano iscritti nel libro mastro dei debitori.
5) Procedure per garantire che il libro mastro dei debitori sia verificato a intervalli regolari per assicurarne l'affidabilità e la completezza.
H) Procedure per individuare le irregolarità e combattere le frodi
1) Definizione delle irregolarità, conformemente alle prescrizioni dell'Unione.
2) Meccanismi per garantire che le irregolarità siano individuate tempestivamente e che possano essere prese misure correttive immediate.
3) Procedure per istituire misure proporzionate antifrode.
4) Procedure per garantire che la Commissione sia tenuta informata delle irregolarità individuate e, se del caso, delle misure correttive prese nei conti annuali.
I) Traccia di audit
Procedure per garantire un'adeguata traccia di audit conformemente al regolamento di esecuzione adottato in base all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tramite prove documentali da conservarsi nei locali dell'autorità responsabile relative alla selezione dei progetti, all'autorizzazione, alla contabilizzazione e al pagamento dei crediti finanziari dei beneficiari e alla gestione dei prefinanziamenti e dei crediti.
3. Informazione e comunicazione interne
A) Comunicazione
1) Procedure per garantire che:
a) siano registrate tutte le modifiche della normativa dell'Unione;
b) siano aggiornate le istruzioni, le banche dati e le liste di controllo in modo da riflettere tempestivamente le suddette modifiche;
c) tutte le parti interessate, quale l'autorità delegata, siano informate tempestivamente di tali modifiche.
2) Procedure per garantire che tutti i beneficiari dispongano delle informazioni necessarie per svolgere i loro compiti ed eseguire le operazioni.
3) Procedure per garantire che i richiedenti siano adeguatamente informati ex post dei risultati del processo di selezione.
B) Sicurezza dei sistemi di informazione
1) Conformità della sicurezza del o dei sistemi di informazione utilizzati con i più recenti standard internazionalmente riconosciuti.
2) Procedure per garantire che le misure finanziarie e tecnologiche siano proporzionate ai rischi.
4. Monitoraggio e rendicontazione interni
A) Documenti e relazioni interni
1) Procedure documentate e liste di controllo da completare al fine di:
a) assistere il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014 nei suoi lavori e fornirgli le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati sui progressi compiuti dal programma nazionale verso la realizzazione degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;
b) elaborare le relazioni annuali e finali di esecuzione e presentarle alla Commissione;
c) preparare i documenti che costituiscono la richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014;
d) assicurare che l'alta dirigenza riceva tutte le relazioni e informazioni necessarie per monitorare efficacemente l'esecuzione dei programmi di cui è responsabile;
e) assicurare che l'alta dirigenza riceva le relazioni di valutazione o audit indipendenti sul funzionamento dei loro sistemi.
2) Procedure documentate di rendicontazione e monitoraggio, se l'autorità responsabile affida l'esecuzione di compiti ad un altro organismo.
B) Monitoraggio di altri compiti non eseguiti dalle autorità medesime
1) In caso di organismi che agiscono sotto la responsabilità dell'autorità responsabile, ad esclusione delle autorità delegate, procedure per garantire che esistano meccanismi di vigilanza per assicurare una sana gestione finanziaria.
2) Se le attività di controllo sono esternalizzate, procedure per garantire che esistano meccanismi di vigilanza per assicurare una metodologia di controllo comune e la coerenza dei lavori.
3) Se l'autorità responsabile delega attività, procedure per garantire la conformità con l'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.
ALLEGATO 2
Modello per la relazione annuale di controllo
Relazione annuale di controllo [FONDO]
(1) INTRODUZIONE
In questa sezione includere le seguenti informazioni:
1.1 identificazione dell'autorità di audit responsabile e degli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione;
1.2 periodo di riferimento (ossia l'esercizio finanziario ( 5 )).
(2) CONFORMITÀ CON I CRITERI DI DESIGNAZIONE E MODIFICHE SIGNIFICATIVE DEL SISTEMA O DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO (se pertinente)
In questa sezione includere le seguenti informazioni:
2.1 informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo relative alle responsabilità delle autorità competenti (anche, se del caso, le deleghe di funzioni), la data effettiva di tali modifiche, nonché l'impatto delle stesse sulle attività di audit;
2.2 sulla base delle attività di audit eseguite dall'autorità di audit, conferma del fatto che il sistema di gestione e di controllo è ancora conforme ai criteri di designazione di cui all'articolo 2 e all'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione;
2.3 informazioni sulla comunicazione all'autorità designante circa il rispetto, da parte dell'autorità responsabile, dei criteri di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione.
(3) MODIFICHE DELLA STRATEGIA DI AUDIT
In questa sezione includere le seguenti informazioni:
3.1 informazioni dettagliate sulle modifiche apportate alla strategia di audit e spiegazione della ragione di tali modifiche, in particolare informazioni dettagliate circa eventuali modifiche del metodo di campionamento utilizzato per l'audit delle spese (cfr. sezione 5).
(4) AUDIT DI SISTEMA
In questa sezione includere le seguenti informazioni:
4.1 informazioni dettagliate sugli organismi che hanno eseguito gli audit di sistema al fine di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (come previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione);
4.2 in relazione alla tabella 10.1 «Risultati degli audit di sistema» allegata alla relazione annuale di controllo, descrizione delle risultanze e delle conclusioni principali degli audit di sistema circa i requisiti fondamentali;
4.3 indicare se gli eventuali problemi riscontrati sono giudicati di carattere sistemico, una quantificazione dei dati finanziari irregolari e le misure correttive applicabili per correggere tali errori sistemici, comprese le relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 514/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/378;
4.4 informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit di sistema effettuati in esercizi precedenti.
(5) AUDIT DELLE SPESE
In questa sezione includere le seguenti informazioni:
5.1 informazioni dettagliate sugli organismi che hanno eseguito gli audit delle spese (di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione);
5.2 descrizione del metodo di campionamento applicato, specificando i parametri di campionamento ( 6 ) utilizzati, i calcoli sottostanti e il giudizio professionale applicato alla selezione del campione ( 7 ), il calcolo del tasso di errore totale (inclusa la stratificazione, se del caso) e indicare se la metodologia è in linea con la strategia di audit. Qualora sia applicata la stratificazione, è necessaria una descrizione dei parametri degli strati.
5.3 analisi dei risultati principali degli audit delle spese che descriva il numero di elementi del campione sottoposti ad audit, il numero e i tipi rispettivi di dati finanziari sottoposti ad audit, la natura ( 8 ) e il tipo ( 9 ) di errori individuati e le misure correttive applicabili proposte dall'autorità di audit (incluse le misure finalizzate a evitare errori analoghi in futuro, le rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate individuate nonché le eventuali rettifiche finanziarie estrapolate o forfettarie applicabili ( 10 )). Qualora sia applicata la stratificazione, ulteriori informazioni per strato devono essere fornite in questa sezione e nella tabella 10.2 «Risultati degli audit delle spese» allegata alla relazione annuale di controllo;
5.4 se il campione sottoposto ad audit comprende pagamenti intermedi e/o pagamenti finali che liquidano i prefinanziamenti dichiarati nei conti degli esercizi finanziari precedenti, l'importo dei prefinanziamenti che rientrano negli audit delle spese, gli errori individuati e le rettifiche finanziarie applicabili relative a tali prefinanziamenti sono presentati nella tabella 10.3 «Risultati degli audit delle spese supplementari» allegata alla relazione annuale di controllo;
5.5 spiegazione delle modalità di calcolo dei tassi di errore indicati nella tabella 10.2 e, se del caso, informazioni sugli audit delle spese supplementari di cui alla tabella 10.3;
5.6 indicare se le eventuali irregolarità riscontrate dagli audit delle spese sono giudicate di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per gli altri pagamenti, con la quantificazione del loro impatto sulla popolazione e le eventuali rettifiche finanziarie corrispondenti;
5.7 informazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure correttive da parte dell'autorità responsabile, comprese le rettifiche finanziarie che l'autorità di audit ha proposto a seguito degli audit delle spese prima di presentare i «conti definitivi» alla Commissione. Dovrebbero essere indicate le possibili divergenze tra le correzioni proposte dall'autorità di audit e le rettifiche apportate dall'autorità responsabile;
5.8 informazioni sul seguito dato agli audit delle spese eseguiti in esercizi precedenti, in particolare sulle carenze di carattere sistemico.
(6) AUDIT DEI CONTI
In questa sezione includere le seguenti informazioni:
6.1 informazioni dettagliate sugli organismi che hanno eseguito gli audit dei conti (secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione);
6.2 descrizione dell'approccio di audit utilizzato per verificare i dati finanziari contenuti nei conti che accompagnano la richiesta di pagamento del saldo annuale presentata dall'autorità responsabile di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione. Questa dovrebbe comprendere un riferimento alle attività di audit eseguite nel contesto degli audit di sistema (descritti alla precedente sezione 4) e degli audit delle spese (descritti alla precedente sezione 5) rilevanti ai fini dell'affidabilità dei conti richiesta;
6.3 conclusioni tratte dall'audit dei conti per quanto riguarda la fedeltà del quadro dei dati finanziari contenuti nei conti che accompagnano la richiesta di pagamento del saldo annuale presentata dall'autorità responsabile, nonché le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti a seguito di tali audit;
6.4 indicare se eventuali irregolarità individuate sono giudicate di carattere sistemico, nonché le misure correttive applicabili adottate al riguardo.
(7) COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI DI AUDIT E ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ DI AUDIT (se pertinente)
In questa sezione includere le seguenti informazioni:
7.1 descrizione della procedura di coordinamento tra l'autorità di audit e gli organismi di audit che hanno effettuato audit come previsto all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, ove opportuno;
7.2 descrizione della procedura di vigilanza e riesame della qualità applicata dall'autorità di audit sulle attività di audit svolte da tali organismi di audit.
(8) ALTRE INFORMAZIONI
In questa sezione includere le seguenti informazioni:
8.1 ove applicabile, informazioni sulle frodi denunciate e sulle sospette frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti dall'autorità di audit (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi a operazioni sottoposte ad audit da parte dell'autorità di audit), nonché sulle misure adottate;
8.2 ove applicabile, gli eventi successivi avvenuti dopo la trasmissione del «progetto di conti» per l'esercizio finanziario all'autorità di audit e prima della trasmissione alla Commissione della relazione annuale di controllo che possono essere pertinenti per il parere emesso dall'autorità di audit. In particolare, dovrebbero essere indicate e spiegate le eventuali discrepanze tra i dati finanziari presentati dall'autorità responsabile nel «progetto di conti» (ossia la popolazione da cui è stato estratto il campione sottoposto ad audit ( 11 )) e i conti definitivi presentati alla Commissione.
(9) LIVELLO COMPLESSIVO DI AFFIDABILITÀ
9.1 Indicazione del livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo ( 12 ), spiegando come tale livello è stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit di sistema, degli audit delle spese e degli audit dei conti. Se pertinente, l'autorità di audit tiene anche conto dei risultati delle attività di audit svolte da altri organismi di audit nazionali o dell'UE che potrebbero avere un impatto sui dati finanziari comunicati per l'esercizio finanziario;
9.2 valutazione delle eventuali misure correttive e di mitigazione attuate dall'autorità responsabile, come le rettifiche finanziarie, e dell'esigenza di eventuali misure correttive supplementari in una prospettiva sia di sistema che finanziaria.
(10) ALLEGATI DELLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO
10.1 Risultati degli audit di sistema (modello definito di seguito)
10.2 Risultati degli audit delle spese (modello definito di seguito)
10.3 Risultati degli audit sulle spese supplementari (se del caso)
10.1 Risultati degli audit di sistema
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Entità sottoposta ad audit (ad esempio autorità responsabile, autorità delegata ecc.) |
Titolo dell'audit |
Data della relazione finale di audit |
Requisiti fondamentali (se del caso) [secondo le definizioni di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/378 della Commissione] |
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RF1 |
RF2 |
RF3 |
RF4 |
RF5 |
RF6 |
RF7 |
RF8 |
RF9 |
Valutazione complessiva (categorie 1, 2, 3 e 4) (secondo le definizioni di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/378 della Commissione) |
Osservazioni |
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(1) Categorie 1, 2, 3 e 4 secondo le definizioni di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/378 della Commissione |
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10.2 Risultati degli audit delle spese
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A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
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Fondo/tipo di pagamento (1) |
Importo in EUR corrispondente alla popolazione o alla sottopopolazione nel «progetto di conti» da cui è stato estratto il campione (2) |
Campione sottoposto ad audit (importo in EUR) (3) |
Campione sottoposto ad audit (in % della popolazione) [D = C/B] |
Importo relativo agli errori individuati dall'autorità di audit nel campione in EUR (4) |
Tasso di errore in % del campione [F = E/C] (4) |
Tasso di errore totale nella popolazione (5) |
Totale degli errori nella popolazione (importo in EUR) [H = G * B] |
Rettifiche finanziarie (importo in EUR) apportate dall'autorità responsabile sulla base del tasso di errore totale (6) |
Tasso di errore totale residuo (7) [J = (H – I)/B] |
Osservazioni |
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Strati (se del caso) (1) |
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Totale (A) |
Totale (B) |
Importo in EUR |
% |
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10.3 Risultati degli audit sulle spese supplementari (8)
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K |
L |
M |
N |
O |
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Descrizione |
Numero di riferimento del fondo/progetto/pagamento |
Spese supplementari sottoposte ad audit (3) |
Importo relativo agli errori nelle spese supplementari sottoposte ad audit (4) |
Rettifiche finanziarie apportate dall'autorità responsabile alle spese supplementari sottoposte ad audit (6) |
Osservazioni |
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Spese connesse ai pagamenti intermedi o ai pagamenti finali inclusi nel campione statistico/su base casuale |
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Altro (specificare)… |
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(1) Se i dati finanziari, vale a dire la popolazione sottoposta ad audit, sono suddivisi in diversi strati (ad esempio prefinanziamenti, pagamenti intermedi o pagamenti finali, altri) le informazioni devono essere fornite per strato, se del caso. Una riga per ciascuno strato e i parametri degli strati devono essere descritti nella sezione 5 della relazione annuale di controllo.
(2) La colonna B si riferisce alla popolazione che può essere oggetto di audit, vale a dire il «progetto di conti» che rappresenta tutti i pagamenti effettuati dall'autorità responsabile nel corso dell'esercizio finanziario da cui è stato estratto il campione.
(3) Se il campione sottoposto ad audit estratto dall'esercizio finanziario in corso comprende pagamenti intermedi e/o pagamenti finali che liquidano i prefinanziamenti dichiarati nei conti di esercizi finanziari precedenti, i prefinanziamenti in questione rientrano nell'audit delle spese per i pagamenti intermedi e/o i pagamenti finali inclusi nel campione.
Tuttavia, ai fini della comunicazione, solo i pagamenti intermedi o i pagamenti finali inclusi nel campione estratto dal progetto di conti dell'esercizio finanziario in corso sono indicati nella tabella 10.2 (colonna C) e presi in considerazione per il calcolo della copertura dell'audit per l'esercizio finanziario in corso (colonna D).
L'«importo dei prefinanziamenti» liquidati mediante pagamenti intermedi e/o pagamenti finali e verificati nell'ambito degli audit delle spese è indicato nella tabella 10.3, colonna M. Cfr. nota 8 a piè di pagina.
(4) L'autorità di audit indica gli errori individuati nel campione (sotto forma di importi e di percentuale del campione) prima che l'autorità responsabile apporti eventuali rettifiche finanziarie a seguito dell'attività di audit svolta dall'autorità di audit.
Per calcolare e indicare l'importo relativo agli errori e il tasso di errore nella tabella 10.2, colonne E ed F, si prende in considerazione soltanto l'importo relativo agli errori che riguardano i pagamenti intermedi o i pagamenti finali sottoposti ad audit estratti dal progetto di conti dell'esercizio finanziario in corso.
L'importo relativo agli errori individuati che hanno un impatto sull'«importo dei prefinanziamenti» liquidati dovrebbe essere indicato nella tabella 10.3, colonna N.
(5) Il tasso di errore totale nella popolazione è la stima fornita dall'autorità di audit del tasso di errore totale nel «progetto di conti» per l'esercizio finanziario in corso. Il tasso di errore totale è calcolato prima che l'autorità responsabile apporti eventuali rettifiche finanziarie.
L'autorità di audit descrive la metodologia utilizzata per la stima del tasso di errore totale e i calcoli sottostanti (fornendo informazioni sulla stratificazione, se del caso) nella sezione 5 della relazione annuale di controllo. In linea di principio, il tasso di errore totale è pari alla somma degli errori casuali proiettati, dell'importo totale relativo agli errori sistemici nella popolazione (se del caso) e degli eventuali errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.
(6) La colonna I indica le rettifiche finanziarie apportate dall'autorità responsabile unicamente alla popolazione che può essere oggetto di audit, vale a dire il «progetto di conti» per l'esercizio finanziario in corso da cui è stato estratto il campione.
Le eventuali rettifiche finanziarie relative all'«importo dei prefinanziamenti» liquidati dovrebbero essere indicate nella tabella 10.3, colonna O.
(7) La colonna J dovrebbe indicare il tasso di errore residuo nei conti dopo che l'autorità responsabile ha apportato le rettifiche finanziarie esclusivamente per l'esercizio finanziario in corso.
Eventuali errori non corretti nell'«importo dei prefinanziamenti» liquidati non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del tasso di errore residuo nei conti relativi all'esercizio finanziario in corso.
(8) Nella tabella 10.3 l'autorità di audit deve indicare i risultati di eventuali audit eseguiti su elementi diversi dagli importi inclusi nel campione indicati nella tabella 10.2. Se l'autorità di audit ritiene necessario procedere ad ulteriori audit (ad esempio audit basati sul rischio, audit sui pagamenti negativi o sui pagamenti «zero»), i risultati di tali audit dovrebbero essere anch'essi indicati nella tabella 10.3.
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 22).
( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30).
( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione, del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 134 del 30.5.2015, pag. 1).
( 5 ) Come definito all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 514/2014.
( 6 ) I parametri di campionamento comprendono l'unità di campionamento, il valore e le dimensioni della popolazione, il valore e le dimensioni del campione, la copertura dell'audit (espressa in EUR e in percentuale degli elementi e importi coperti) e i criteri di campionamento. Per il campionamento statistico dovrebbero essere indicati anche la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, il tasso di errore atteso e l'intervallo di campionamento.
( 7 ) In caso di applicazione di un campionamento non statistico, l'autorità di audit dovrebbe indicare le misure adottate per garantire la casualità del campione (e la sua rappresentatività) e fornire un campione di dimensioni sufficienti a consentire all'autorità di audit di stimare l'errore totale della popolazione e redigere un parere di audit valido;
( 8 ) Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.
( 9 ) Errore casuale, sistemico o anomalo.
( 10 ) Ad esempio, è possibile applicare rettifiche finanziarie estrapolate e/o forfettarie se vi sono errori sistemici e/o se il tasso di errore totale sul progetto di conti è rilevante.
( 11 ) Colonna B della tabella 10.2.
( 12 ) Il livello complessivo di affidabilità corrisponde a una delle quattro categorie definite nel regolamento delegato (UE) 2017/646 della Commissione: categoria 1 (Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti); categoria 2 (Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti); categoria 3 (Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali); categoria 4 (Sostanzialmente non funziona).