2014R0948 — IT — 10.09.2016 — 005.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 948/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2014 (GU L 265 dell'5.9.2014, pag. 18) |
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2014 |
L 360 |
15 |
17.12.2014 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/303 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2015 |
L 55 |
4 |
26.2.2015 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1548 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 2015 |
L 242 |
26 |
18.9.2015 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1851 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2015 |
L 271 |
12 |
16.10.2015 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/224 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2016 |
L 41 |
8 |
18.2.2016 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1619 DELLA COMMISSIONE dell''8 settembre 2016 |
L 242 |
28 |
9.9.2016 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 948/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2014
recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto
Articolo 1
1. Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere, in conformità all'articolo 17, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
Articolo 2
L'unità di misura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all'ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, prodotto nello stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.
Articolo 3
1. Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
2. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo, imposto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto V, dello stesso regolamento.
3. In deroga all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del latte scremato in polvere all'ammasso.
Articolo 4
1. L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 è fissato come segue:
a) se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni, l'aiuto ammonta a:
1) 8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggi;
2) 0,16 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale;
b) se il periodo di ammasso contrattuale è di 365 giorni, l'aiuto ammonta a:
1) 8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio;
2) 0,36 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.
Tuttavia, in deroga all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, se il quantitativo contrattuale può essere ritirato dall'ammasso dopo un periodo minimo di 270 giorni, l'importo dell'aiuto è ridotto del 10 %.
2. Le domande sono valide solo se specificano i tassi di aiuto richiesti.
I contratti conclusi a norma del presente regolamento per un periodo di ammasso compreso tra 90 e 210 giorni non possono essere trasformati in contratti a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b).
3. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.
Articolo 4 bis
In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 826/2008, il pagamento anticipato per i contratti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento non eccede l'importo dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 270 giorni.
Articolo 5
Le domande di aiuto all'ammasso privato possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il ►M6 28 febbraio 2017 ◄ .
Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro ogni martedì per la settimana precedente, e separatamente per i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) rispettivamente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008;
b) entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.