02014R0909 — IT — 22.06.2022 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2016 |
L 175 |
1 |
30.6.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 |
L 151 |
1 |
2.6.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«depositario centrale di titoli» o «CSD» : persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato; |
2) |
«CSD di un paese terzo» : qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato; |
3) |
«accentramento» : atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo da consentire che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili; |
4) |
«forma dematerializzata» : il fatto che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili; |
5) |
«CSD cui è presentata la domanda» : CSD che riceve la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD; |
6) |
«CSD richiedente» : CSD che richiede l’accesso ai servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD; |
7) |
«regolamento» : completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o titoli, o di entrambi; |
8) |
«strumenti finanziari» o «titoli» : strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE; |
9) |
«ordine di trasferimento» : ordine di trasferimento quale definito all’articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE; |
10) |
«sistema di regolamento titoli» : sistema ai sensi dell’articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 98/26/CE, non operato da una controparte centrale e la cui attività consiste nell’esecuzione di ordini di trasferimento; |
11) |
«internalizzatore di regolamento» : qualsiasi impresa, comprese quelle autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli; |
12) |
«data prevista per il regolamento» : data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un’operazione su titoli convengono che debba avere luogo il regolamento; |
13) |
«periodo di regolamento» : periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data prevista per il regolamento; |
14) |
«giorno lavorativo» : giorno lavorativo (business day) quale definito all’articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE; |
15) |
«mancato regolamento» : mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza; |
16) |
«controparte centrale» o «CCP» : CCP quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; |
17) |
«autorità competente» : autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 11, salvo se specificato diversamente nel presente regolamento; |
18) |
«autorità rilevante» : autorità di cui all’articolo 12; |
19) |
«partecipante» : partecipante, quale definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a un sistema di regolamento titoli; |
20) |
«partecipazione» : partecipazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; |
21) |
«controllo» : relazione tra due imprese quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE; |
22) |
«impresa figlia» : impresa figlia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE; |
23) |
«Stato membro d’origine» : Stato membro nel quale un CSD è stabilito; |
24) |
«Stato membro ospitante» : Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD; |
25) |
«succursale» : sede di attività diversa dalla sede dell’amministrazione centrale che costituisce una parte di un CSD, priva di personalità giuridica, e che fornisce servizi CSD per i quali il CSD è stato autorizzato; |
26) |
«inadempimento», in relazione a un partecipante : situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d’insolvenza quale definita all’articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE; |
27) |
«consegna contro pagamento» o «DVP» : meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di contante in modo che la consegna dei titoli si verifichi se e solo se avviene il corrispondente trasferimento di contante e viceversa; |
28) |
«conto titoli» : conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati; |
29) |
«collegamento tra CSD» : accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest’ultimo ai partecipanti del primo, o accordo in virtù del quale un CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili; |
30) |
«collegamento standard» : collegamento tra CSD con il quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili a ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli operato da questo secondo CSD; |
31) |
«collegamento personalizzato» : collegamento tra CSD con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema di regolamento titoli; |
32) |
«collegamento indiretto» : accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi partecipanti; |
33) |
«collegamento interoperabile» : collegamento tra CSD con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi operati; |
34) |
«procedure e norme di comunicazione internazionali aperte» : norme relative alle procedure di comunicazione accettate a livello internazionale, quali i formati dei messaggi e la rappresentazione dei dati standardizzati, disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta e non discriminatoria; |
35) |
«valori mobiliari» : valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE; |
36) |
«azioni» : titoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE; |
37) |
«strumenti del mercato monetario» : strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE; |
38) |
«quote di un organismo di investimento collettivo» : quote di organismi di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2014/65/UE; |
39) |
«quota di emissioni» : quota di emissioni quale descritta all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione; |
40) |
«mercato regolamentato» : mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE; |
41) |
«sistema multilaterale di negoziazione» : sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE; |
42) |
«sede di negoziazione» : sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE; |
43) |
«agente di regolamento» : agente di regolamento quale definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE; |
44) |
«mercato di crescita per le PMI» : mercato di crescita per le PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE; |
45) |
«organo di amministrazione» : organo o organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD e che supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza. L’organo di amministrazione comprende le persone che dirigono di fatto l’attività del CSD. Se, conformemente al diritto nazionale, un organo di amministrazione comprende più organi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell’organo di amministrazione a cui il diritto nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità; |
46) |
«alta dirigenza» : persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all’organo di amministrazione. |
TITOLO II
REGOLAMENTO TITOLI
CAPO I
Scrittura contabile
Articolo 3
Scrittura contabile
Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.
Articolo 4
Controllo del rispetto della normativa
CAPO II
Periodi di regolamento
Articolo 5
Data fissata per il regolamento
Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione assicurano l’applicazione del paragrafo 2.
CAPO III
Disciplina di regolamento
Articolo 6
Misure per prevenire i mancati regolamenti
Tali misure prevedono almeno la conclusione di accordi tra l’impresa di investimento e i relativi clienti professionali di cui all’allegato II della direttiva 2014/65/UE per garantire la tempestiva comunicazione dell’attribuzione (allocation) della provvista di titoli all’operazione, la conferma di tale attribuzione e la conferma dell’accettazione o del rifiuto dei termini dell’operazione, in tempo utile, prima della data prevista per il regolamento.
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica da utilizzare per la conformità al presente paragrafo, secondo comma.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 7
Misure per la gestione dei mancati regolamenti
Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma un CSD consulta le sedi di negoziazione e le CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.
Il meccanismo di penalizzazione di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti («partecipanti inadempienti»). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un’operazione risulta non regolata, fino alla fine della procedura di acquisto forzoso (buy-in) di cui al paragrafo 3, ma non oltre l’effettiva data di regolamento. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.
Se l’operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.
Al requisito di cui al paragrafo 3 si applicano le deroghe seguenti:
in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso da quattro fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve inciderebbe sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati;
per operazioni che si compongono di più transazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, l’acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il termine di queste operazioni sia sufficientemente breve e tale da rendere inefficace la procedura di acquisto forzoso.
Il risarcimento in contanti è versato al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 o del periodo di differimento, qualora sia stato scelto quest’ultimo.
Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.
I paragrafi da 2 a 9 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:
per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l’acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 3 a 8;
per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l’obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 3 a 8;
per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l’obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 3 a 8.
Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.
Fatte salve le lettere da a) a c) del primo comma, i CSD possono controllare l’esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l’impatto sul prezzo dei relativi strumenti finanziari.
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
i dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1;
le procedure di riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall’applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2;
le caratteristiche di funzionamento dell’adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 3 a 8, ivi compresa la definizione della tempistica opportuna per la consegna dello strumento finanziario a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3. Tale tempistica è calibrata in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari;
le circostanze che consentirebbero un’estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014;
tipo di operazioni e relative specifiche tempistiche di cui al paragrafo 4, lettera b), che rendono inefficace l’acquisto forzoso;
un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 7;
le condizioni in cui si considera che un partecipante, in maniera costante e sistematica, non adempie all’obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 9; e
le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 10, secondo comma.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 8
Controllo del rispetto della normativa
CAPO IV
Regolamento internalizzato
Articolo 9
Internalizzatori di regolamento
Le autorità competenti trasmettono senza indugio le informazioni ricevute in forza del primo comma all’ESMA e comunicano all’ESMA i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO III
DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI
CAPO I
Autorizzazione e vigilanza dei CSD
Articolo 10
Autorità competente
Fatte salve le funzioni di sorveglianza dei membri del SEBC di cui all’articolo 12, paragrafo 1, un CSD è autorizzato e vigilato dall’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.
Articolo 11
Designazione dell’autorità competente
Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità rilevanti, l’ESMA e l’ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.
Articolo 12
Autorità rilevanti
Le seguenti autorità sono coinvolte nell’autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:
l’autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD nello Stato membro il cui diritto si applica a detto sistema di regolamento titoli;
le banche centrali dell’Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo il regolamento;
se del caso, la banca centrale dell’Unione nei cui libri contabili è regolata la gamba di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 13
Scambio di informazioni
Articolo 14
Cooperazione tra autorità
Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità rilevanti nelle varie valutazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità competenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 15
Situazioni di emergenza
Fatta salva la procedura di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, le autorità competenti e le autorità rilevanti informano immediatamente l’ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza relativa a un CSD, ivi compresi eventuali sviluppi nei mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità della valuta in cui si effettua il regolamento, sull’integrità della politica monetaria o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti è stabilito.
Articolo 16
Autorizzazione di un CSD
Articolo 17
Procedura di concessione dell’autorizzazione
Prima di concedere l’autorizzazione al CSD richiedente, l’autorità competente consulta le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato nei seguenti casi:
il CSD è un’impresa figlia di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
il CSD è un’impresa figlia dell’impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.
La consultazione di cui al paragrafo 6 riguarda:
l’idoneità degli azionisti e delle persone di cui all’articolo 27, paragrafo 6, nonché l’onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l’attività del CSD di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nei casi in cui tali azionisti e persone sono comuni al CSD richiedente e ad un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
la possibilità che le relazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c), tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest’ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 18
Effetti dell’autorizzazione
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 19
Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi
Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’articolo 30 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:
servizi di base aggiuntivi elencati alla sezione A dell’allegato non contemplati dall’autorizzazione iniziale;
servizi accessori consentiti ma non esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato, non contemplati dall’autorizzazione iniziale;
gestione di un altro sistema di regolamento titoli;
regolamento totale o parziale della gamba contante del proprio sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un altro agente di regolamento;
creazione di collegamenti interoperabili, anche con CSD dei paesi terzi.
L’autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa.
Articolo 20
Revoca dell’autorizzazione
Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente dello Stato membro d’origine revoca l’autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi, qualora il CSD:
non abbia utilizzato l’autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o facendo ricorso a qualsiasi altro strumento illecito;
non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;
abbia violato gravemente o sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento o, ove applicabile, della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 21
Registro dei CSD
Articolo 22
Riesame e valutazione
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente ai fini del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1;
le informazioni che l’autorità competente deve fornire alle autorità rilevanti di cui al paragrafo 7;
le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 8 devono comunicarsi reciprocamente.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 23
Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro
Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi oggetto di prestazione comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le seguenti informazioni:
lo Stato membro nel quale intende operare;
il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare;
la valuta o le valute che intende trattare;
ove vi sia una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;
ove opportuno, una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all’articolo 49, paragrafo 1.
L’autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.
Il CSD può iniziare a fornire i servizi di cui al paragrafo 2 nello Stato membro ospitante:
al momento del ricevimento di una comunicazione dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che conferma di aver ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 4 e, ove rilevante, approva la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera e);
in caso di mancato ricevimento di una comunicazione, dopo tre mesi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4.
Articolo 24
Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares
Se un CSD ha acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in più di uno Stato membro ospitante, lo Stato membro d’origine può decidere che tali accordi di cooperazione debbano includere collegi delle autorità di vigilanza.
Se, nonostante le misure prese dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per il fatto che tali misure si rivelano insufficienti, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L’ESMA è informata di tali misure senza indugio.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Nell’ambito della verifica inter pares di cui al primo comma, l’ESMA richiede altresì, ove opportuno, pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 25
Paesi terzi
Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, l’ESMA può riconoscere un CSD di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i servizi di cui al paragrafo 2, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 9;
il CSD del paese terzo è soggetto ad un’efficace azione di autorizzazione, vigilanza e sorveglianza o, se il sistema di regolamento titoli è operato da una banca centrale, un’azione di sorveglianza, che garantisca la piena conformità ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo in questione;
sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità responsabili del paese terzo in questione («autorità responsabili del paese terzo») conformemente al paragrafo 10;
ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, compresa la normativa di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, e l’adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD.
Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate, l’ESMA consulta:
le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi CSD, in particolare in merito alle modalità con cui tale CSD intende soddisfare il requisito di cui al paragrafo 4, lettera d);
le autorità rilevanti;
le autorità responsabili del paese terzo incaricate dell’autorizzazione, della vigilanza e della sorveglianza dei CSD.
Il CSD istante fornisce all’ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda, l’ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti.
Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi CSD valutano il rispetto da parte di tale CSD della normativa di cui al paragrafo 4, lettera d), e comunicano all’ESMA, con una decisione pienamente motivata, se il rispetto è garantito o meno entro 3 mesi dal ricevimento dall’ESMA stessa di tutte le informazioni necessarie.
La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri stabiliti al paragrafo 4.
Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l’ESMA comunica per iscritto al CSD istante, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.
Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo, debitamente riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, presta servizi CSD possono chiedere, in stretta cooperazione con l’ESMA, alle autorità responsabili dei paesi terzi di:
presentare relazioni periodiche sulle attività svolte dal CSD di un paese terzo in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta di dati statistici;
comunicare in tempi ragionevoli l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD di un paese terzo che presta servizi in tale Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del medesimo CSD nello Stato membro ospitante.
L’ESMA revoca il riconoscimento di tale CSD quando le condizioni stabilite al paragrafo 4 non sono più soddisfatte o nelle circostanze di cui all’articolo 20.
Nel procedere alla determinazione di cui al primo comma, la Commissione può altresì valutare se le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo riflettano le norme CSPR-IOSCO concordate a livello internazionale nella misura in cui queste ultime non siano in conflitto con i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
In conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 9. Tali accordi specificano almeno:
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e le autorità responsabili dei paesi terzi, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall’ESMA e in particolare l’accesso alle informazioni nei casi di cui al paragrafo 7;
il meccanismo per la tempestiva notifica all’ESMA nel caso in cui l’autorità responsabile di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili;
le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.
Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE e, se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell’ESMA, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO II
Requisiti per i CSD
Articolo 26
Disposizioni generali
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare a livello sia del CSD che del gruppo di cui al paragrafo 7:
gli strumenti di controllo dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1;
le responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi del CSD di cui al paragrafo 1;
i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3;
i metodi di verifiche di cui al paragrafo 6; e
i casi in cui sarebbe opportuno, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD, condividere i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti conformemente al paragrafo 6.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27
Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti
I CSD:
trasmettono all’autorità competente e rendono pubbliche informazioni sulla proprietà del CSD, relative in particolare all’identità delle parti che sono in condizione di esercitare un controllo sul funzionamento del CSD e all’entità dei loro interessi;
informano l’autorità competente e chiedono l’approvazione di quest’ultima in merito a qualsiasi decisione di trasferimento di diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD. Dopo aver ricevuto l’approvazione da parte della relativa autorità competente, il CSD rende pubblico il trasferimento di diritti di proprietà.
Qualsiasi persona fisica o giuridica comunica senza indebito ritardo al CSD e alla rispettiva autorità competente la decisione di acquisire o cedere diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.
Articolo 28
Comitato degli utenti
Articolo 29
Conservazione dei dati
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 30
Esternalizzazione
Se esternalizza servizi o attività a terzi, un CSD resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:
l’esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;
le condizioni di rilascio dell’autorizzazione del CSD non cambiano;
l’esternalizzazione non ostacola l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l’accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;
l’esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;
il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e gestire i rischi connessi all’esternalizzazione;
il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti ai servizi esternalizzati;
il prestatore di servizi collabora con l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito alle attività esternalizzate;
il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente normativa in materia di protezione dei dati applicabile se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell’Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.
Articolo 31
Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD
L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro dei CSD di cui all’articolo 21.
Articolo 32
Disposizioni generali
Articolo 33
Requisiti di partecipazione
In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.
Tale autorità competente esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.
Tale autorità competente consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del partecipante richiedente è in disaccordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente è ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD che ha rifiutato l’accesso ordina al CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 34
Trasparenza
Articolo 35
Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato
Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.
Articolo 36
Disposizioni generali
Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l’integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.
Articolo 37
Integrità dell’emissione
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38
Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti
Tuttavia i CSD e i loro partecipanti forniscono la segregazione per singoli clienti per cittadini e residenti di uno Stato membro, nonché per le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro, ►C1 ove richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi ◄ nella versione vigente al 17 settembre 2014. Tale obbligo si applica fino alla modifica o all’abrogazione della normativa nazionale e fintantoché le sue finalità sono valide.
Articolo 39
Carattere definitivo del regolamento
Articolo 40
Regolamento in contanti
Articolo 41
Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti
Articolo 42
Requisiti generali
I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza.
Articolo 43
Rischio giuridico
Articolo 44
Rischio commerciale generale
I CSD si dotano di solidi sistemi di gestione e controllo e di strumenti informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, comprese le perdite derivanti da una cattiva esecuzione della strategia commerciale, da flussi finanziari e da spese operative.
Articolo 45
Rischio operativo
Informano inoltre senza indugio l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito a eventuali incidenti operativi causati da tali rischi.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 46
Politica di investimento
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 47
Requisiti patrimoniali
Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve dei CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività dei CSD. Il capitale è in qualsiasi momento sufficiente a:
garantire che i CSD siano adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che possano continuare a prestare servizi;
assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività dei CSD in un periodo adeguato di almeno 6 mesi, nell’ambito di una serie di scenari di stress.
I CSD si dotano di un piano per:
raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti al paragrafo 1;
assicurare una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi nel caso in cui i CSD non siano in grado di raccogliere nuovo capitale.
Tale piano è approvato dall’organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell’organo di amministrazione e aggiornato periodicamente. Ogni aggiornamento del piano è fornito all’autorità competente. L’autorità competente può chiedere ai CSD di prendere misure aggiuntive o di adottare soluzioni alternative se ritiene che il piano dei CSD sia insufficiente.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 48
Collegamenti tra CSD
Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.
I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:
l’immissione nel sistema degli ordini di trasferimento;
l’irrevocabilità degli ordini di trasferimento.
I sistemi di regolamento titoli e i CSD di cui al primo comma utilizzano norme equivalenti per quanto riguarda il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO III
Accesso ai CSD
Articolo 49
Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell’Unione
Fatto salvo il diritto dell’emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare ►C1 il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. ◄
Gli Stati membri garantiscono che sia compilato un elenco delle principali disposizioni pertinenti della loro normativa di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all’ESMA entro il 18 dicembre 2014. L’ESMA pubblica l’elenco entro il 18 gennaio 2015.
Il CSD può applicare agli emittenti una commissione commerciale ragionevole per la prestazione dei suoi servizi calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.
In caso di rifiuto, l’emittente richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato i servizi.
L’autorità competente del CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e fornisce all’emittente una risposta motivata.
L’autorità competente del CSD consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente non è d’accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di prestare servizi a un emittente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all’emittente richiedente.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 50
Accesso con collegamento standard
Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD e istituire un collegamento standard con esso conformemente all’articolo 33 e previa notifica preventiva del collegamento tra CSD di cui all’articolo 19, paragrafo 5.
Articolo 51
Accesso con collegamento personalizzato
Articolo 52
Procedura per i collegamenti tra CSD
Se un CSD rifiuta l’accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.
In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.
L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e fornisce al CSD richiedente una risposta motivata.
L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente del CSD richiedente e l’autorità rilevante del CSD richiedente di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità del CSD richiedente in merito alla valutazione una di queste può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda ordina al CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 53
Accesso tra un CSD e un’altra infrastruttura di mercato
I CSD consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.
La parte che nega l’accesso comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di una valutazione completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente della parte che gli ha rifiutato l’accesso.
L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), esaminano debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e forniscono alla parte richiedente una risposta motivata.
L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente della parte richiedente e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della parte richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità della parte richiedente in merito alla valutazione fornita, ciascuna di queste autorità può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto della parte di concedere l’accesso viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l’accesso ai suoi servizi entro 3 mesi.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO IV
PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO AI PARTECIPANTI AI CSD
Articolo 54
Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione
Un CSD che intende regolare in tutto o in parte la gamba contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, oppure intende fornire le tipologie di servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1 deve essere autorizzato a:
offrire tali servizi in proprio alle condizioni specificate nel presente articolo; o
a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE.
Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;
il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all’articolo 60;
l’autorizzazione di cui alla lettera a) del presente comma è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività;
il CSD è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;
il CSD riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nel quadro dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento;
il CSD ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori.
In caso di conflitti tra le disposizioni stabilite nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, il CSD di cui al primo comma, lettera a), soddisfa i requisiti più rigorosi in materia di vigilanza prudenziale. Le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 47 e 59 del presente regolamento specificano i casi di disposizioni in conflitto;
Se un CSD intende designare un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un’entità giuridica separata che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l’entità giuridica separata è autorizzata in qualità di ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;
l’entità giuridica separata soddisfa i requisiti prudenziali stabiliti all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza stabiliti all’articolo 60;
l’entità giuridica separata non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato;
l’autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività;
l’entità giuridica separata è soggetta a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che riflette i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;
l’entità giuridica separata riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nell’ambito dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; e
l’entità giuridica separata ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi accessori di tipo bancario a partire da un’entità giuridica separata.
L’autorità competente controlla almeno una volta l’anno che la soglia definita al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all’ESMA. Se l’autorità competente determina che la soglia è stata superata, chiede al CSD interessato di richiedere l’autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro 6 mesi.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 55
Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario
Dal momento in cui la domanda è considerata completa, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle seguenti autorità:
le autorità rilevanti;
l’autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013;
le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti interoperabili con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti interoperabili di cui all’articolo 19, paragrafo 5;
le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4;
le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell’arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD;
l’ESMA; e
l’ABE.
Se almeno una delle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo motivato, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), entro 30 giorni, una decisione motivata relativa al parere negativo.
Se 30 giorni dopo la presentazione di tale decisione una delle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l’autorità competente intende ancora rilasciare l’autorizzazione, ciascuna autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all’ESMA, per assistenza ai sensi dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se 30 giorni dopo il deferimento all’ESMA la questione non è risolta, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e).
Se l’autorità competente intende negare l’autorizzazione, la questione non è deferita all’ESMA.
I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altre parti della normativa dell’Unione non siano soddisfatti.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 56
Estensione dei servizi accessori di tipo bancario
Articolo 57
Revoca dell’autorizzazione
Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente del Stato membro d’origine del CSD revoca le autorizzazioni di cui all’articolo 54 in qualsiasi dei seguenti casi:
qualora il CSD non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all’autorizzazione, oppure qualora l’ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei 6 mesi precedenti;
qualora il CSD abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
qualora il CSD o l’ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;
qualora il CSD o l’ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Articolo 58
Registro dei CSD
L’ESMA introduce nel registro che è tenuta a mettere a disposizione sul proprio sito Internet in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, le seguenti informazioni:
la denominazione di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 54, 56 e 57;
la denominazione di ciascun ente creditizio designato;
l’elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54 è autorizzato a prestare per i partecipanti del CSD.
Articolo 59
Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario
Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
si dota di un quadro solido per la gestione dei corrispondenti rischi di credito;
individua, con frequenza e regolarità, le fonti dei rischi di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare i suddetti rischi;
copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli partecipanti debitori a mezzo di garanzie e di altre risorse finanziarie equivalenti;
se per gestire il rischio di credito corrispondente utilizza una garanzia, accetta garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato; può utilizzare altri tipi di garanzia in situazioni specifiche, se si applicano scarti di garanzia adeguati;
stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c), tenendo conto degli obiettivi di assicurare che la garanzia possa essere rapidamente liquidata senza effetti negativi rilevanti sui prezzi;
stabilisce limiti alle sue esposizioni creditizie corrispondenti;
analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;
fornisce credito solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l’ente creditizio stesso;
prevede procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso l’applicazione di tassi sanzionatori che fungano da efficace deterrente.
Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
si dota di un quadro solido e di strumenti per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;
misura e controlla tempestivamente e su base continuativa, e almeno una volta al giorno, le sue esigenze di liquidità e il livello di attività liquide che detiene; così facendo determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;
dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un’ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente, il rischio di liquidità generato dall’inadempimento di almeno un partecipante, comprese l’impresa madre e le imprese figlie, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;
attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;
ogniqualvolta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;
determina e sottopone a test l’adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;
analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;
ove ciò sia pratico e possibile, e fatte salve le norme di ammissibilità della banca centrale, ha accesso ai conti e ad altri servizi della banca centrale per migliorare la gestione del suo rischio di liquidità e gli enti creditizi dell’Unione depositano i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso le banche centrali di emissione dell’Unione;
dispone di dispositivi prestabiliti altamente affidabili per garantire di poter dare tempestivamente esecuzione alla garanzia fornita da un cliente inadempiente;
riferisce regolarmente alle autorità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione del rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, e le rendono pubbliche.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 60
Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario
Le autorità competenti di cui al primo comma sono altresì responsabili della vigilanza degli enti creditizi e dei CSD designati di cui a detto comma per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti prudenziali di cui all’articolo 59 del presente regolamento.
Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno una volta all’anno, se l’ente creditizio designato o il CSD autorizzato per fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l’articolo 59 e informa l’autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.
L’autorità competente del CSD, previa consultazione dell’autorità competente di cui al paragrafo 1, esamina e valuta almeno una volta all’anno quanto segue:
nel caso di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), se tutti i necessari accordi fra gli enti creditizi designati e il CSD consentono loro di rispettare gli obblighi stabiliti nel presente regolamento;
nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), se gli accordi relativi all’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di soddisfare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.
L’autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno una volta l’anno, le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.
Se un CSD designa un ente creditizio autorizzato conformemente all’articolo 54, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, esso garantisce di avere accesso, tramite l’ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni all’autorità competente del CSD e alle autorità competenti di cui al paragrafo 1.
TITOLO V
REGIME SANZIONATORIO
Articolo 61
Sanzioni e altre misure amministrative
Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.
Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA le norme di cui al primo comma. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.
Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 63, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.
Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri conformemente ai rispettivi quadri nazionali:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma del presente regolamento; o
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
Articolo 62
Pubblicazione delle decisioni
Se la decisione di imporre una sanzione o altra misura è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria pertinente o ad altre autorità pertinenti, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.
Se le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti agiscano in uno dei modi seguenti:
rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o altra misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;
pubblichino la decisione di imporre la sanzione o altra misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’efficace protezione dei dati personali;
non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o altra misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.
Nel caso si decida di pubblicare la sanzione o altra misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.
Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al terzo comma, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
Articolo 63
Sanzioni per violazioni
Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente regolamento:
prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell’allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54;
ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 16 e 54 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b);
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell’articolo 47, paragrafo 1;
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 26 a 30;
mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 32 a 35;
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 37 a 41;
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 43 a 47;
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell’articolo 48;
rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 49 a 53;
mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 3;
mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 4.
Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, almeno nei casi di violazione di cui al presente articolo, le autorità competenti hanno il potere, conformemente al diritto nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:
una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione conformemente all’articolo 62;
un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 16 o 54, in conformità degli articoli 20 o 57;
l’interdizione temporanea, o permanente in caso di violazioni gravi reiterate, dall’esercizio di funzioni di gestione in seno all’ente a carico dei membri dell’organo di amministrazione dell’ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili;
sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione del presente regolamento;
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 20 milioni di EUR o fino al 10 % del reddito complessivo annuo della persona giuridica secondo gli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.
Articolo 64
Applicazione efficace delle sanzioni
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;
la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
precedenti violazioni da parte del soggetto responsabile della violazione.
Articolo 65
Segnalazione di violazioni
I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per le relative verifiche in materia di reali o possibili violazioni e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;
un’adeguata protezione dei dipendenti degli enti che segnalano reali o possibili violazioni commesse all’interno dell’ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
protezione dei dati personali sia della persona che segnala le reali o possibili violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE;
la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.
Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).
Articolo 66
Diritto di ricorso
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica nel caso in cui non si decida, entro 6 mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.
TITOLO VI
DELEGA DI POTERI, COMPETENZE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI MODIFICA E FINALI
Articolo 67
Esercizio della delega
Articolo 68
Procedura di comitato
Articolo 69
Disposizioni transitorie
Articolo 70
Modifiche della direttiva 98/26/CE
La direttiva 98/26/CE è così modificata:
all’articolo 2, lettera a), primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dal diritto nazionale, come sistema e notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.»;
all’articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:
Articolo 71
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
ai depositari centrali di titoli (CSD), tranne quanto disposto all’articolo 73 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:
«64) |
“depositario centrale di titoli” o “CSD” : un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.»; |
all’allegato I, sezione B, il punto 1 è sostituito dal seguente:
« ►C1 1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (“servizio di tenuta centralizzata dei conti”) ◄ di cui al punto 2 della sezione A dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.»
Articolo 72
Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012
L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 è soppresso.
Articolo 73
Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014
I CSD autorizzati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento non chiedono l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE per fornire i servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento.
Se un CSD autorizzato in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento fornisce uno o più servizi di investimento o svolge una o più attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento, si applica la direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per gli articoli da 5 a 8 e per l’articolo 9, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, nonché per gli articoli da 10 a 13 del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 74
Relazioni
L’ESMA, in cooperazione con l’ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono almeno una valutazione dei seguenti elementi:
l’efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti, sull’importo delle penali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sul numero e sul volume delle operazioni di acquisto forzoso di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e su eventuali altri criteri pertinenti;
l’adeguatezza delle penali per i mancati regolamenti, in particolare l’esigenza di ulteriore flessibilità quanto alle penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi di cui all’articolo 7, paragrafo 4;
la quantità di regolamenti che avvengono all’esterno dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, basata sul numero e sul volume delle operazioni basate sulle informazioni ricevute a titolo dell’articolo 9 e su eventuali altri criteri pertinenti;
la prestazione di servizi transfrontalieri rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti tra CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell’articolo 49 e su eventuali altri criteri pertinenti;
il trattamento delle domande di accesso di cui agli articoli 49, 52 e 53 per individuare i motivi del rifiuto da parte di CSD, CCP e sedi di negoziazione, eventuali tendenze in tali rifiuti e possibili modalità di attenuazione, in futuro, dei rischi individuati, in modo da permettere di concedere l’accesso, nonché qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione;
il trattamento delle domande presentate in conformità delle procedure di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 7, e all’articolo 25, paragrafi da 4 a 10;
se del caso, le risultanze del processo di verifica inter pares della vigilanza transfrontaliera di cui all’articolo 24, paragrafo 6, nonché una valutazione in merito all’eventuale riduzione futura della frequenza di tali verifiche, anche indicando se da tali risultanze emerga l’esigenza di collegi delle autorità di vigilanza più formali;
l’applicazione delle norme degli Stati membri in materia di responsabilità civile alle perdite attribuibili ai CSD;
le procedure e condizioni in forza delle quali i CSD sono stati autorizzati a designare enti creditizi o a fornire essi stessi servizi accessori di tipo bancario conformemente agli articoli 54 e 55, compresa una valutazione dei potenziali effetti di tale prestazione sulla stabilità finanziaria e la concorrenza in materia di regolamento e servizi accessori di tipo bancario nell’Unione;
l’applicazione delle norme di cui all’articolo 38 sulla protezione dei titoli dei partecipanti e quelli dei loro clienti, in particolare quelle all’articolo 38, paragrafo 5;
l’applicazione delle sanzioni e in particolare l’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative per la violazione dei requisiti stabilite nel presente regolamento.
Articolo 75
Riesame
Entro il 18 settembre 2019, la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. Tale relazione valuta in particolare le questioni di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a k), se sussistono altri ostacoli materiali alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento cui non si faccia fronte in misura sufficiente, nonché la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a limitare l’impatto sui contribuenti dell’inadempimento dei CSD. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 76
Entrata in vigore e applicazione
In deroga al primo comma del presente paragrafo, nel caso di una sede di negoziazione che ha accesso al CSD di cui all’articolo 30, paragrafo 5, l’articolo 5, paragrafo 2, si applica almeno 6 mesi prima che tale CSD esternalizzi le proprie attività all’entità pubblica interessata, e in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Un sistema multilaterale di negoziazione che è conforme ai criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE è soggetto all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento:
fino alla determinazione finale della sua domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE; o
ove un sistema multilaterale di negoziazione non abbia chiesto la registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE, fino al ►M1 13 giugno 2018 ◄ .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
ELENCO DEI SERVIZI
SEZIONE A
Servizi di base dei depositari centrali di titoli
1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizio di notariato»).
2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di tenuta centralizzata dei conti»).
3. Gestione di un sistema di regolamento titoli («servizio di regolamento»).
SEZIONE B
Servizi accessori di tipo non bancario dei CSD che non comportano rischi di credito o liquidità
Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, che possono includere, ma non sono limitati a:
Servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:
organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni.
Servizi connessi ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, ad esempio:
fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;
supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;
fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l’assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;
indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione.
Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori.
Altri servizi, quali:
servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente;
informativa;
fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative;
servizi informatici.
SEZIONE C
Servizi accessori di tipo bancario
Servizi di tipo bancario direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B, quali:
fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE;
apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell’allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE;
servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell’allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE;
garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell’allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE;
attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE.
( 1 ) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
( 4 ) Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).
( 5 ) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).
( *1 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1).»;