02014R0833 — IT — 04.12.2022 — 012.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO
del 31 luglio 2014
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«beni e tecnologie a duplice uso»: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
«servizi di intermediazione»:
la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
«servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
negoziazione per conto proprio;
gestione del portafoglio;
consulenza in materia di investimenti;
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
«valori mobiliari»: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:
azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
«strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
«ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
«depositario centrale di titoli»: la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:
la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014;
il suo capitale non è rimborsabile alla pari;
il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;
«programmi di cittadinanza per investitori» (o «passaporti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
«programmi di soggiorno per investitori» (o «visti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
«sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;
«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
«paese partner»: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento e di cui all'allegato VIII;
«dispositivi di comunicazione al consumo»: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (compresi dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tutti questi prodotti;
«vettore aereo russo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa;
«rating del credito»: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;
«attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
«settore dell'energia»: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;
la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure
la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;
«impresa di trasporto su strada»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati.
Articolo 2
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
usi medici o farmaceutici;
esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
aggiornamenti del software;
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure
▼M16 —————
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
destinati alla sicurezza marittima;
destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;
destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.
Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a);
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.
Articolo 2 bis
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
usi medici o farmaceutici;
esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
aggiornamenti del software;
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure
▼M16 —————
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
destinati alla sicurezza marittima;
destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure
destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; oppure
destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.
Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1;
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.
Articolo 2 bis bis
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Articolo 2 ter
Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
Articolo 2 quater
Articolo 2 quinquies
Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.
Articolo 2 sexies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Articolo 2 septies
Articolo 3
È vietato:
fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:
il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;
la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.
In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:
ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure
ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Articolo 3 bis
È vietato:
acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:
essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;
essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell’energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Articolo 3 ter
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
Articolo 3 quater
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:
è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.
Articolo 3 quinquies
Articolo 3 sexies
Articolo 3 sexies bis
Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 bis, si intende per nave:
una nave che rientra nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali;
un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure
un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:
salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV;
l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
scopi umanitari;
il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure
l’acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell’allegato XXII, fino al 10 agosto 2022.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:
una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e
l’accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione, purché l’importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dalla presente decisione.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che:
abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;
abbia riacquistato il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e
non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.
Articolo 3 septies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
Articolo 3 octies
È vietato:
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:
sono originari della Russia; oppure
sono stati esportati dalla Russia;
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;
trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;
importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10 , tale divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per il codice NC 7207 12 10 ;
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).
I divieti di cui alle lettera a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10 :
3 747 905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;
3 747 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11 :
487 202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;
85 260 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;
48 720 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.
Articolo 3 nonies
Articolo 3 decies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:
837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;
1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'allegato XXI recanti i codici NC 3105 20 , 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.
Articolo 3 undecies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
Articolo 3 duodecies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; or
l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; or
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
Articolo 3 terdecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:
posta nell'ambito del servizio universale;
merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:
si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o
debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.
In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:
salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
scopi umanitari;
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
Articolo 3 quaterdecies
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice NC 2710 19 71 originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e
la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.
Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura «REBCO: esportazione vietata».
A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.
►C11 A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). ◄ Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.
Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia.
Articolo 3 quindecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al:
5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 ,
5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 .
Il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC in conformità dell'articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera a), di tale decisione.
A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV del presente regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:
il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC; e
il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione di tale contratto.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:
dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII;
al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato;
a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XXVIII, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023.
Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia della misura.
Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al sistema del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.
Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.
Articolo 3 sexdecies
È vietato:
prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni;
fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
Articolo 4
È vietato:
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari ( 10 ), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
▼M13 —————
I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'assistenza per:
l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.
I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni:
vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;
importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,
nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.
I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:
i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione; o
il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.
Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.
Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.
È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:
assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai prodotti elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato;
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato.
In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi
Articolo 5
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencato nell'allegato III; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato VI;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % e ai cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare ai profitti o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale intrattiene altre relazioni economiche sostanziali; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIII; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:
nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure
qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.
Il divieto non si applica:
ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure
ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.
Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché:
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; e
non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e
all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al presente regolamento.
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.
Articolo 5 bis
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:
Russia e suo governo; o
Banca centrale russa; o
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione dell'entità di cui alla lettera b).
Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.
Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché:
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e
non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.
Articolo 5 bis bis
È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:
operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
salvo se vietate a norma dell’articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;
operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza;
operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto verso l'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi, elencati nell'allegato XXII, fino al 10 agosto 2022;
operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIX;
operazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
le operazioni strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014.
In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629.
Articolo 5 ter
▼M16 —————
Articolo 5 quater
In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:
necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o
necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale; o
necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia.
Articolo 5 quinquies
In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:
necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure
necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.
Articolo 5 sexies
Articolo 5 septies
Articolo 5 octies
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:
forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;
forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.
Articolo 5 nonies
Articolo 5 decies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Articolo 5 undecies
Articolo 5 duodecies
È vietato aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell’articolo 7, lettere da a) a d), dell’articolo 8, dell’articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell’articolo 18, dell’articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; dell’articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE e del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a o con:
un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia;
una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a); oppure
una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b),
compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.
In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;
al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, ovvero di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; o
l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.
Articolo 5 terdecies
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
ai programmi veterinari e fitosanitari;
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;
ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;
al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Articolo 5 quaterdecies
È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:
cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);
persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);
una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:
per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o
per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o
il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.
Articolo 5 quindecies
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
governo russo; o
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:
governo russo; o
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;
In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
garantire il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; o
la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.
Articolo 6
Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:
le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento;
le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5 octies;
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali;
i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabilito dal presente regolamento tramite l'uso di cripo-attività.
Articolo 7
La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati I e IX in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 7 bis
La Commissione modifica:
l'allegato XXVIII conformenente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare i prezzi concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi; e
l'allegato XXIX conformemente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare l'elenco dei progetti energetici esentati sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi.
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 11
Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati del presente regolamento oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;
qualsiasi altra persona, entità od organismo russo;
qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.
Articolo 12
È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
Articolo 12 bis
Articolo 13
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3
Codice NC |
Descrizione |
7304 11 00 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili |
7304 19 10 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 19 30 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 19 90 |
Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 22 00 |
Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas |
7304 23 00 |
Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
7304 29 10 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7304 29 30 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7304 29 90 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
7305 11 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso |
7305 12 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
7305 19 00 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
7305 20 00 |
Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio |
7306 11 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
7306 19 |
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
7306 21 00 |
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
7306 29 00 |
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
8207 13 00 |
Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet |
8207 19 10 |
Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero |
ex 8413 50 |
Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. |
ex 8413 60 |
Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. |
8413 82 00 |
Elevatori per liquidi (escl. pompe) |
8413 92 00 |
Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove |
8430 49 00 |
Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente) |
ex 8431 39 00 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428 |
ex 8431 43 00 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 |
ex 8431 49 |
Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426 , 8429 e 8430 |
8705 20 00 |
Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione |
8905 20 00 |
Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
8905 90 10 |
Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra) |
ALLEGATO III
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
SBERBANK
VTB BANK
GAZPROMBANK
VNESHECONOMBANK (VEB)
ROSSELKHOZBANK
ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
Centro di comunicazione del ministero della Difesa (Communication center of the Ministry of Defense)
ALLEGATO V
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
ALLEGATO VI
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b
ALLEGATO VII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
Parte A
Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della «parte I, note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2.».
Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).
Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.
Categoria I - Materiali elettronici
Dispositivi elettronici e componenti.
«Microcircuiti microprocessori», «microcircuiti microcalcolatori» e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:
rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 GFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;
frequenza di clock superiore a 25 MHz; oppure
più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra «microcircuiti microprocessori» paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;
memorie a circuiti integrati, come segue:
memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM electrically erasable programmable read-only memories) con capacità di memoria:
superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure
superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:
superiore a 1 Mbit per package; oppure
superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;
memorie statiche di accesso casuale (Static random access memories, SRAM) con capacità di memoria:
superiore a 1 Mbit per package; oppure
superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;
convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche seguenti:
risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);
risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;
risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o
risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;
dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;
processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;
circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
oltre 144 terminali di uscita; oppure
«ritardo di propagazione di base» tipico inferiore a 0,4 ns;
«dispositivi elettronici sotto vuoto» a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:
dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;
dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
«banda passante istantanea» uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o
«banda passante istantanea» inferiore a mezza ottava; e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;
guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;
dispositivi utilizzanti le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:
frequenza portante superiore a 1 GHz; oppure
frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e
'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 55 dB;
prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in microsecondi e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; oppure
ritardo di dispersione superiore a 10 microsecondi;
Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.
'celle' come segue:
'celle primarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
'celle secondarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
Nota: X.A.I.001.j. non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.
Note tecniche:
Ai fini di X.A.I.001.j., la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.
Ai fini di X.A.I.001.j., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.
Ai fini di X.A.I.001.j.1., per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.
Ai fini di X.A.I.001.j.2., per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.
elettromagneti e solenoidi «superconduttori», appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: X.A.I.001.k. non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi «superconduttori» progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).
energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;
diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e
previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una «densità di corrente globale» nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm2;
circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori» appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei costituenti «superconduttori», aventi tutte le caratteristiche seguenti:
frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;
densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m3; e
tempo di scarica inferiore a 1 ms;
tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;
non utilizzato;
celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari «qualificati per impiego spaziale» e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4 ( 13 ).
«Assiemi elettronici», moduli o apparecchiature di uso generale.
Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:
velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;
velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; o
◄«qualificati per impiego spaziale»;
apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i videoregistratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;
oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;
sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:
larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o
moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;
oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;
oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.
Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:
unità inseribili;
amplificatori esterni;
preamplificatori;
dispositivi di campionamento;
tubi a raggi catodici.
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;
amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:
generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo; o
contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo;
strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.
Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 14 ) o X.A.I.001;
apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:
apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:
Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.
apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001 ( 15 );
apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005 ( 16 ), eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;
estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:
Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.
apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m2 al minuto;
estrattori di cristalli con «controllo a programma registrato» aventi una delle caratteristiche seguenti:
ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;
in grado di funzionare a una pressione superiore a 2,5 × 105 Pa; o
in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;
apparecchiature per la crescita epitassiale con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:
in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro ± 2,5 % lungo una distanza 200 mm o più;
in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di ± 3,5 %; o
rotazione di singole fette durante la lavorazione;
apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;
apparecchiature di 'polverizzazione catodica' potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;
apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
capacità di patterning;
energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;
ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o
in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un «substrato» riscaldato;
apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con 'controllo a programma registrato', come segue:
'a lotti', aventi una delle caratteristiche seguenti:
determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o
pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;
'a fetta singola', aventi una delle caratteristiche seguenti:
determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;
pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; o
manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;
Note:
Per macchine 'a lotti' si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.
Per macchine 'a fetta singola' si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.
apparecchiature per la «deposizione chimica in fase di vapore» (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:
apparecchiature per la «deposizione chimica in fase di vapore» funzionanti al di sotto di 105 Pa; o
apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;
Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la «deposizione chimica in fase di vapore» a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di 'polverizzazione catodica' tramite un reagente.
sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:
deflessione elettrostatica del fascio;
profilo del fascio non gaussiano, sagomato;
velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;
accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; o
precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro;
Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.
apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:
apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 micrometri e la successiva separazione; o
apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 micrometri, lettura totale del misuratore (TIR);
Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.
apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' che utilizzano «laser» per la riparazione o la rifilatura di «circuiti integrati monolitici» aventi una delle caratteristiche seguenti:
precisione di posizionamento inferiore a ± 1 micrometro; o
dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 micrometri;
Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);
maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:
Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.
maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:
maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 17 ); o
maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 micrometri; e
la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o «software»;
substrati di maschere, come segue:
«substrati» (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; oppure
substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;
apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;
apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:
apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri nel fotoresist applicato sul «substrato»;
apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzanti litografia a fascio ionico o «laser», in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri; oppure
apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;
Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzanti metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1o gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:
una risoluzione pari o superiore a 0,25 micrometri; e
una precisione pari o superiore a 0,75 micrometri su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;
Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.
apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:
Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.
produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 micrometri;
precisione di allineamento superiore a ± 0,25 micrometri (3 sigma);
sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di ± 0,3 micrometri; oppure
lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;
apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;
Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.
apparecchiature che utilizzano «laser» per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;
apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:
die bonder con 'controllo a programma registrato' aventi tutte le caratteristiche seguenti:
appositamente progettati per «circuiti integrati ibridi»;
corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e
precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a ± 10 micrometri;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);
sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 18 ) e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto;
Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.
filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 micrometri per 0,02832 m3 e relativi materiali filtranti.
Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.
Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 19 ) o X.A.I.001;
apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:
Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.
apparecchiature di ispezione con 'controllo a programma registrato' per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 micrometri in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;
Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.
apparecchiature di misura e analisi con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate, come segue:
appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;
apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;
strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 micrometri con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:
precisione di posizionamento superiore a 3,5 micrometri;
in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; o
in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;
apparecchiature di collaudo come segue:
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;
Nota tecnica: I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.
apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro «assiemi elettronici», in grado di eseguire collaudi funzionali:
ad una 'cadenza di segnale' superiore a 20 MHz; o
ad una 'cadenza di segnale' superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.
Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:
memorie;
«assiemi» o categorie di «assiemi elettronici» per applicazioni domestiche e per lo svago; e
componenti elettronici, «assiemi elettronici» e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 20 ) o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con «programmabilità accessibile all'utente».
Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per 'cadenza di segnale' si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.
apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con 'controllo a programma registrato' o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:
utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;
sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; o
sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;
sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio «laser» per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:
capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;
uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; o
montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;
Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.
sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con 'controllo a programma registrato' appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro; o
precisione di conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;
sistemi di misura delle particelle che utilizzano «laser» progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 micrometri con un flusso pari o superiore a 0,02832 m3 al minuto; e
in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.
Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.
«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure «software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h ( 21 ).
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.
Categoria II - Calcolatori
Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
Calcolatori, «assiemi elettronici» e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 ( 22 ) e loro componenti appositamente progettati.
Nota: La condizione di esportabilità dei «calcolatori numerici» e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:
i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;
i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate non siano un «elemento principale» delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e
N.B. 1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di «elemento principale».
N.B. 2: La condizione di esportabilità di «calcolatori numerici» o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni) ( 23 ).
la «tecnologia» relativa ai «calcolatori numerici» e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E ( 24 ).
Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C);
«calcolatori numerici», comprendenti le apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
«assiemi elettronici», che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:
progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;
non utilizzato;
Nota 1: X.A.II.001.c. si applica soltanto ad «assiemi elettronici» e interconnessioni programmabili con una «APP» che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b., quando spediti come «assiemi elettronici» non integrati. Non si applica ad «assiemi elettronici» intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.
Nota 2: X.A.II.001.c. non sottopone ad autorizzazione alcun «assieme elettronico» appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.
non utilizzato;
non utilizzato;
apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
non utilizzato;
non utilizzato;
apparecchiature contenenti 'apparecchiature terminali d'interfaccia' che superano i limiti previsti in X.A.III.101;
Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per 'apparecchiature terminali di interfaccia' si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.
apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di «calcolatori numerici» o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;
Nota: X.A.II.001.j. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le «unità di controllo di accesso alla rete» o i 'controllori di canale di comunicazioni'.
Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per 'controllore di canale di comunicazioni': si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni.
«calcolatori ibridi» e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
32 canali o più; e
risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.
«Programma» di prova e «software» di validazione, «software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» e «software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati.
«Programma» di prova e «software» di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per «programmi» con più di 500 000 istruzioni di «codice sorgente»;
«software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; o
«software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati che garantiscono un «tempo di attesa globale di interruzione» inferiore a 20 microsecondi.
Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.
Tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature progettate per il «trattamento di flussi multipli di dati».
Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.002, per trattamento di flussi multipli di dati si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell’apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:
le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;
le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);
le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; o
le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.
Categoria III. Parte 1 - Telecomunicazioni
Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personal delle persone fisiche.
Apparecchiature di telecomunicazione
Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a ( 27 ), appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);
apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
Nota: le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:
delle seguenti categorie o loro combinazioni:
apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);
apparecchiature terminali di linea;
apparecchiature di amplificazione intermedia;
apparecchiature di ripetizione;
apparecchiature di rigenerazione;
codificatori di traduzione (transcodificatori);
apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);
modulatori/demodulatori (modem);
apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);
apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato';
'porte di adattamento' (gateway) e ponti;
'unità di accesso ai supporti'; e
progettate per l'impiego in comunicazioni monocanali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:
cavo (linea);
cavo coassiale;
cavo in fibra ottica;
radiazioni elettromagnetiche; o
propagazione di onde acustiche subacquee.
utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettati per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una «velocità di trasferimento numerica» superiore a 45 Mbit/s o ad una «velocità di trasferimento numerica totale» superiore a 90 Mbit/s;
Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
modem che utilizzano la 'banda passante di un canale a frequenza vocale' con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 9 600 bit/s;
apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
apparecchiature contenenti:
'unità di controllo di accesso alla rete' e loro supporto comune collegato aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 33 Mbit/s; o
«controllori di canale di comunicazioni» aventi un'uscita numerica con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 64 000 bit/s per canale;
Nota: se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una «unità di controllo di accesso alla rete», tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.
utilizzanti un «laser» e aventi una delle caratteristiche seguenti:
lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm;
basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;
basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);
basati su tecniche di multiplazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; o
in grado di effettuare l'«amplificazione ottica»;
apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:
31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; o
26,5 GHz per le altre applicazioni;
Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.
apparecchiature radio:
basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la «velocità di trasferimento numerica totale» è superiore a 8,5 Mbit/s;
basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la «velocità di trasferimento numerica totale» è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;
basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 'efficienza spettrale' superiore a 3 bit/s/Hz; o
funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.
Note:
X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):
con una delle caratteristiche seguenti:
non superiore a 960 MHz; o
«velocità di trasferimento numerica totale» non superiore a 8,5 Mbit/s; e
con «efficienza spettrale» non superiore a 4 bit/s/Hz.
apparecchiature di commutazione con 'controllo a programma registrato' e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:
Nota: i multiplatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con 'controllo a programma registrato'.
apparecchiature o sistemi di «commutazione di dati (messaggi)» progettati per il «funzionamento a pacchetto», assiemi elettronici e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
non utilizzato;
instradamento o commutazione di pacchetti 'datagramma';
Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo 'unità di controllo di accesso alla rete' o le 'unità di controllo di accesso alla rete' stesse.
non utilizzato;
priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;
Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.
progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;
contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con «controllo a programma registrato» aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
'segnalazione a canale comune' in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;
'instradamento dinamico adattivo';
commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:
una «velocità di trasmissione dati» di 64 000 bit/s per canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; o
Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex compositi costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.
una «velocità di trasferimento numerica» di 33 Mbit/s per una 'unità di controllo di accesso alla rete' e i supporti comuni associati;
Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.
«commutazione ottica»;
basati su tecniche di 'modo di trasferimento asincrono' ('ATM');
fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;
controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:
ricezione di dati provenienti dai nodi; e
trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un «instradamento dinamico adattivo»;
Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.
Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.
antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);
apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, assiemi elettronici e loro componenti; o
apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101:
'modo di trasferimento asincrono' (asynchronous transfer mode, 'ATM'): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;
'banda passante di un canale a frequenza vocale': apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;
'controllore di canale di comunicazioni': interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;
'datagramma': entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;
'selezione rapida' (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei 'pacchetti' di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;
'porta di adattamento' (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di «software», per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;
'rete numerica integrata nei servizi' (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;
'pacchetto': gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;
'segnalazione a canale comune': la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;
'velocità di trasmissione dati': velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;
'instradamento dinamico adattivo': reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;
'unità di accesso ai supporti': apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione («unità di controllo di accesso alla rete», «controllore di canale di comunicazione», modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;
'efficienza spettrale': «velocità di trasferimento numerica» [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;
'controllo a programma registrato': controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Nota: Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.
Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.
«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:
«software», in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per «instradamento dinamico adattivo»;
non utilizzato.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre «tecnologie» come segue:
«tecnologie» specifiche come segue:
«tecnologia» per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;
«tecnologia» per lo «sviluppo» di apparecchiature che utilizzano le tecniche di 'gerarchia numerica sincrona' ('SDH') o di 'rete ottica sincrona' ('SONET').
Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101:
'gerarchia numerica sincrona' (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della 'gerarchia numerica sincrona' è di 155,52 Mbit/s;
'rete ottica sincrona' (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della 'gerarchia numerica sincrona' (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della 'SDH'.
Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione
Nota: la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche.
Apparecchiature come segue:
non utilizzato;
non utilizzato;
beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ( 28 ).
«Software» per la «sicurezza dell'informazione» come segue:
Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il «software» progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della «crittografia» è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.
non utilizzato;
non utilizzato;
«software» classificati come software di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ( 29 ).
«Tecnologia» per la «sicurezza dell'informazione» in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:
non utilizzato;
«tecnologia» diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'«utilizzazione» di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di «software» per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.
Categoria IV - Sensori e laser
Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Sensori ottici, come segue:
tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:
tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;
una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri; e
aventi una delle caratteristiche seguenti:
un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o
un fotocatodo GaAs o GaInAs;
placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
15 000 o più tubi cavi per placca; e
spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri;
apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.
Apparecchi da ripresa, come segue:
apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 ( 30 );
non utilizzato.
Apparecchiature ottiche, come segue:
filtri ottici:
filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:
bande passanti uguali o inferiori ad 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o
bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;
Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.
filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;
banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;
lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e
trasmissione di picco singola del 91 % o più;
commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;
cavi a 'fibre fluorurate', o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.
Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004.b, per 'fibre fluorurate' si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.
«Laser», come segue:
«laser» a diossido di carbonio (CO2) aventi una delle caratteristiche seguenti:
potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;
uscita impulsiva con «durata dell'impulso» superiore a 10 μs; e
potenza media di uscita superiore a 10 kW; o
«potenza di picco» impulsiva superiore a 100 kW; o
uscita impulsiva con «durata dell'impulso» uguale o inferiore a 10 μs; e
energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e «potenza di picco» superiore a 2,5 kW; o
potenza media di uscita superiore a 2,5 kW;
laser a semiconduttore, come segue:
«laser» a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:
potenza media di uscita superiore a 100 mW; o
lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
«laser» a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di «laser» a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
«laser» a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;
«laser a impulsi» non «accordabili» aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
«durata dell'impulso» uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
«potenza media di uscita» superiore a 20 W; o
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W;
«potenza di picco» superiore a 200 MW; o
«potenza media di uscita» superiore a 50 W; o
«durata dell'impulso» superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
«potenza media di uscita» superiore a 20 W; o
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; o
«potenza media di uscita» superiore a 500 W;
«laser» a onda continua non «accordabili», con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
«potenza media di uscita» superiore a 50 W; o
uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; o
«potenza media di uscita» superiore a 500 W;
Nota: X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione «laser» industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del «laser», ad esempio «laser», alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.
«laser» non «accordabili», aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e «potenza di picco» impulsiva superiore a 1 W; o
potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;
«laser» a elettroni liberi.
Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.005, per 'efficienza wall-plug' si intende il rapporto tra potenza di uscita del «laser» (o «potenza media di uscita») e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del «laser», alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.
«Magnetometri», sensori elettromagnetici «superconduttori» e loro componenti appositamente progettati, come segue:
«magnetometri», diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;
Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.006.a, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.
sensori elettromagnetici «superconduttori», componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori»:
progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei loro costituenti «superconduttori» (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi «superconduttori» a interferenza quantistica (SQUID));
progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e
aventi una delle caratteristiche seguenti:
dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;
progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1 x 106 quanti di flusso magnetico per secondo;
progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure
aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.
Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; oppure
del tipo a elemento di quarzo (Worden).
Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;
apparecchiature radar a «laser»«qualificate per impiego spaziale» oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;
sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
funzionanti a una frequenza di 94 GHz;
potenza media di uscita inferiore a 20 mW;
larghezza del fascio radar di 1 grado; e
gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m;
Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:
apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;
apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.
Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:
per la fabbricazione o il controllo di:
ondulatori magnetici (wigglers) per «laser» a elettroni liberi;
foto-iniettori per «laser» a elettroni liberi;
per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di «laser» a elettroni liberi.
Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una 'lunghezza di battimento' inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b ( 31 ) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per 'frazione molare'.
Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001:
'frazione molare', il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;
'lunghezza di battimento', la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.
Materiali ottici, come segue:
materiali a basso assorbimento ottico, come segue:
composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; oppure
Nota: X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.
vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1 ( 32 );
'preformati di fibre ottiche' costituiti da composti del fluoruro sfusi contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, «appositamente progettati» per la fabbricazione di 'fibre fluorurate' sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.
Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.002:
'fibre fluorurate': le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;
'preformati di fibre ottiche': le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.
«Software», diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008.
«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.
Altro «software», come segue:
«programmi» di «software» applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di accettare i dati relativi ai bersagli radar provenienti da più di quattro radar primari;
«software» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c;
«codice sorgente» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.
«Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature, materiali o «software» sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.
Altre «tecnologie», come segue:
tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m2 di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
una superficie superiore a 1 m2 e
una curvatura della faccia superiore a λ/10 (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;
«tecnologia» per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradianti;
«tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;
«tecnologia» necessaria per lo «sviluppo» o la «produzione» di sonde a «magnetometro» non triassiali o di sistemi di sonde a «magnetometro» non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:
'sensibilità' inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; o
'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1 x 10-3 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori;
«tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:
risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500 nm; e
una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.
Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per 'sensibilità' (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.
Categoria V – Materiale avionico e di navigazione
Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per «aeromobili» e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.
Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la «produzione» di apparecchiature avioniche e di navigazione.
«Software», diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.
«Tecnologia», diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.
Categoria VI - Materiale navale
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:
sistemi di visione subacquea, come segue:
sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; o
telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;
Nota tecnica: La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.
apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza «appositamente progettate» per impiego subacqueo;
sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;
altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
non utilizzato;
navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
Nota: X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.
motori marini (sia entrobordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;
Nota: X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
luci subacquee e apparecchiature per la propulsione;
Nota: X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria.
«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.
«Software» appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.
Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione
Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
Motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;
trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.
Nota: X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.
Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
non utilizzato;
non utilizzato;
X.A.VII.002.c non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina a gas destinati ad essere utilizzati in «aeromobili» civili e utilizzati in buona fede in «aeromobili» civili da più di otto anni. Se utilizzati in buona fede in «aeromobili» civili da più di otto anni, cfr. ALLEGATO XI.
non utilizzato;
dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota: X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo «sviluppo» o la «produzione». Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.
«Apparecchiature», utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:
apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;
utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura «laser», a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c ( 34 );
apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;
apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;
apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;
apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.
«Software» diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.
«Software» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.
«Tecnologia» diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.
Altra «tecnologia», non descritta in 9E003 ( 35 ), come segue:
sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una «tecnologia» di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; oppure
cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.
Categoria VIII – Varie
X.A.VIII.001 Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:
apparecchiature di misurazione integrate in una testa perforante, compresi i sistemi di navigazione inerziale per la misura durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling);
sistemi di monitoraggio di gas e loro rilevatori, progettati per funzionare e rilevare idrogeno solforato in modo continuo;
apparecchiature per misurazioni sismologiche, compresi la sismica a riflessione e i vibratori sismici;
ecoscandagli di sedimenti.
X.A.VIII.002 Apparecchiature, «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.
Nota 1: I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement.
Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi.
X.A.VIII.003 Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:
microscopi elettronici a scansione (SEM);
microscopi Auger a scansione;
microscopi elettronici a trasmissione (TEM);
microscopi a forza atomica (AFM);
microscopi a scansione di forza (SFM);
apparecchiature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle voci da X.A.VIII.003.a a X.A.VIII.0003.e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:
spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);
spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o
spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).
X.A.VIII.004 Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini.
X.A.VIII.005 Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:
apparecchiature di fabbricazione additiva per la «produzione» di parti metalliche;
Nota: X.A.VIII.005.a si applica unicamente ai sistemi seguenti:
sistemi a letto di polvere che utilizzano la fusione laser selettiva (SLM), il laser cusing, la sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) oppure la fusione a fascio di elettroni (EBM); o
sistemi alimentati a polveri che utilizzano il riporto laser (laser cladding), la deposizione a energia diretta o la deposizione metallica laser.
apparecchiature di fabbricazione additiva per «materiali energetici», comprese le apparecchiature che utilizzano l'estrusione ultrasonica;
apparecchiature di fabbricazione additiva a fotopolimerizzazione in vasca (VVP) che utilizzano la stereolitografia (SLA) o l'elaborazione digitale della luce (DLP).
X.A.VIII.006 Apparecchiature per la «produzione» di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC).
X.A.VIII.007 Apparecchiature per la «produzione» di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione.
X.A.VIII.008 Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %).
X.A.VIII.009 Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:
pompe UHV (a sublimazione, turbomolecolari, a diffusione, criogeniche, ion-getter);
manometri UHV.
Nota: Per UHV si intende una pressione pari o inferiore a 100 nanopascal (nPa).
X.A.VIII.010 'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:
tubi a impulsi;
criostati;
dewar;
sistema di trattamento dei gas (GHS, Gas Handling System);
compressori;
unità di controllo.
Nota: I 'sistemi di refrigerazione criogenici' includono, a titolo non esaustivo, la refrigerazione per diluizione, i refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica e i sistemi di raffreddamento laser.
X.A.VIII.011 Apparecchiature di 'decapsulamento' per dispositivi semiconduttori.
Nota: Per 'decapsulamento' si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package.
X.A.VIII.012 Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm.
X.AVIII.013 Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm.
Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.
Nota: I sistemi di cannoni ad acqua di cui a X.A.VIII.014 includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l’operatore da una sommossa all’esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). I componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti.
Armi contundenti in dotazione alle forze dell’ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo.
Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell’ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione; e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota: X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all’interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini.
Apparecchiature, software e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
non utilizzato;
prodotti per la fratturazione idraulica, come segue:
software e dati per la progettazione e l’analisi della fratturazione idraulica;
«agenti di mantenimento della frattura idraulica» (proppant), «fluidi di fratturazione» e loro additivi chimici; o
pompe ad alta pressione.
Nota tecnica:
Un «agente di mantenimento della frattura idraulica» (proppant) è un materiale solido, generalmente sabbia trattata o materiali ceramici artificiali, progettato per mantenere aperta una frattura idraulica durante o dopo il trattamento di fratturazione. È aggiunto al «fluido di fratturazione», la cui composizione può variare in funzione del tipo di fratturazione usato e che può essere a base di gel, schiuma o slickwater.
Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
magneti anulari;
non utilizzato.
Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:
armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser);
kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione da X.A.VIII.020.a; o
Nota: Sono considerati componenti essenziali:
l'unità che produce la scarica elettrica;
l'interruttore, telecomandato o no; e
gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.
armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche.
Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:
armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa;
Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.
Nota 3: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.
vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6);
miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti;
Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.
Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione.
materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato; o
Nota: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.
materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio.
Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
Nota 2: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.
Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:
anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:
amobarbital (CAS 57-43-2);
amobarbital sale sodico (CAS 64-43-7);
pentobarbital (CAS 76-74-4);
pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0);
secobarbital (CAS 76-73-3);
secobarbital sale sodico (CAS 309-43-3);
tiopental (CAS 76-75-5); o
tiopental sale sodico (CAS 71-73-8), detto anche tiopentone sodico;
prodotti contenenti uno degli anestetici di cui a X.A.VIII.022.a.
Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
celle calde; o
camere a guanti adatte all’utilizzazione con materiali radioattivi.
X.C.VIII.001 Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a.
X.C.VIII.002 Materiali avanzati, come segue:
materiali per il mascheramento (cloaking) o il camuffamento adattivo;
metamateriali, per esempio con indice di rifrazione negativo;
non utilizzati;
leghe ad alta entropia (HEA);
composti di Heusler;
materiali di Kitaev, compresi i liquidi di spin di Kitaev.
X.C.VIII.003 Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica.
X.C.VIII.004 Materiali energetici, come segue, e loro miscele:
picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
polvere nera;
esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
difluoroammina (CAS 10405-27-3);
nitroamido (CAS 9056-38-6);
non utilizzato;
tetranitronaftalina;
trinitroanisolo;
trinitronaftalina;
trinitroxilolo;
N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
diottimaleato (CAS 142-16-5);
etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
non utilizzato;
non utilizzato;
dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea;
N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
non utilizzato;
4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);
non utilizzato.
X.D.VIII.001 Software appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013.
X.D.VIII.002 Software appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature, degli «assiemi elettronici» o dei componenti specificati in X.A.VIII.002.
X.D.VIII.003 Software per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva.
«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.
Software specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
software per calcoli/modellazione neutronici;
software per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione; o
software per calcoli/modellazione idrodinamici.
X.E.VIII.001 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013.
X.E.VIII.002 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003.
X.E.VIII.003 Tecnologia per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il software specificato in X.D.VIII.003.
X.E.VIII.004 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» del software specificato in X.D.VIII.001 fino a X.D.VIII.002.
«Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.
«Tecnologia» destinata esclusivamente allo «sviluppo» o alla «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017.
Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature
Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all’1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all’1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali.
Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:
dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; o
apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.
Nota: X.A.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti per la protezione da agenti chimici o biologici che sono beni di consumo, imballati per la vendita al dettaglio o ad uso personale, o prodotti medici, quali guanti da esame in latex, guanti chirurgici in latex, sapone liquido disinfettante, teli chirurgici monouso, camici chirurgici, copriscarpe chirurgici e mascherine chirurgiche.
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo.
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
acceleratori di particelle;
hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali progettati per le industrie di produzione di energia elettrica, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati.
Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:
in concentrazioni uguali o superiori al 95 % del peso, come segue:
dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);
nitrometano (CAS RN 75-52-5);
acido picrico (CAS 88-89-1);
cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);
arsenico (CAS 7440-38-2);
triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);
cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);
cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);
cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);
tributil fosfato (CAS 102-85-2);
isocianato di metile (CAS 624-83-9);
chinaldina (CAS 91-63-4);
1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);
benzile (CAS 134-81-6);
etere dietilico (CAS 60-29-7);
etere dimetilico (CAS 115-10-6);
dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);
2-metossietanolo (CAS 109-86-4);
butiril-colinesterasi (BCHE);
dietilentriammina (CAS 111-40-0);
diclorometano (CAS 75-09-2);
dimetilanilina (CAS 121-69-7);
bromuro di etile (CAS 74-96-4);
cloruro di etile (CAS 75-00-3);
etilammina (CAS 75-04-7);
esammina (CAS 100-97-0);
isopropanolo (CAS 67-63-0);
2-bromopropano (CAS 75-26-3);
etere diisopropilico (CAS 108-20-3);
metilammina (CAS 74-89-5);
bromuro di metile (CAS 74-83-9);
monoisopropilammina (CAS 75-31-0);
cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);
bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);
piridina (CAS 110-86-1);
bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);
bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);
sodio metallico (CAS 7440-23-5);
tributilammina (CAS 102-82-9);
trietilammina (CAS 121-44-8) o
trimetilammina (CAS 75-50-3);
in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue:
acetone (CAS 67-64-1);
acetilene (CAS 74-86-2);
ammoniaca (CAS 7664-41-7);
antimonio (CAS 7440-36-0);
benzaldeide (CAS 100-52-7);
benzoina (CAS 119-53-9);
1-butanolo (CAS 71-36-3);
2-butanolo (CAS 78-92-2);
iso-butanolo (CAS 78-83-1);
T-butanolo (CAS 75-65-0);
carburo di calcio (CAS 75-20-7);
monossido di carbonio (CAS 630-08-0);
cloro (CAS 7782-50-5);
cicloesanolo (CAS 108-93-0);
dicicloesilammina (CAS 101-83-7);
etanolo (CAS 64-17-5);
etilene (CAS 74-85-1);
ossido di etilene (CAS 75-21-8);
fluoroapatite (CAS 1306-05-4);
cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);
solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);
acido mandelico (CAS 90-64-2);
metanolo (CAS 67-56-1);
cloruro di metile (CAS 74-87-3);
ioduro di metile (CAS 74-88-4);
metilmercaptano (CAS 74-93-1);
monoetilenglicole (CAS 107-21-1);
cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);
solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);
tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);
ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);
zolfo (CAS 7704-34-9);
diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);
triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);
cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);
fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);
fosforo bianco (CAS 12185-10-3); o
fosforo giallo (CAS 7723-14-0);
mercurio (CAS 7439-97-6);
cloruro di bario (CAS 10361-37-2);
acido solforico (CAS 7664-93-9);
3,3-dimetil-1-butene (CAS 558-37-2);
2,2-dimetilpropanale (CAS 630-19-3);
2,2-dimetilpropilcloruro (CAS 753-89-9);
2-metilbutene (CAS 26760-64-5);
2-cloro-3-metilbutano (CAS 631-65-2);
2,3-dimetil-2,3-butandiolo (CAS 76-09-5);
2-metil-2-butene (CAS 513-35-9);
butillitio (CAS 109-72-8);
bromo(metil)magnesio (CAS 75-16-1);
formaldeide (CAS 50-00-0);
dietanolammina (CAS 111-42-2);
dimetilcarbonato (CAS 616-38-6);
cloridrato di metoldietanolammina (CAS 54060-15-0);
cloridrato di dietilammina (CAS 660-68-4);
cloridrato di diisopropilammina (CAS 819-79-4);
cloridrato di 3-chinuclidinone (CAS 1193-65-3);
cloridrato di 3-chinuclidinolo (CAS 6238-13-7);
cloridrato di (R)-3-chinuclidinolo (CAS 42437-96-7); o
cloridrato di N,N-dietilamminoetanolo (CAS 14426-20-1).
Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.
Nota:
X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.
Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:
4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); o
N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).
Note:
1. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.
2. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.
Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210, destinati all’uso in strutture «composite», con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più.
«Vaccini», «immunotossine», «prodotti medici», «kit diagnostici e per test alimentari», come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
«vaccini» contenenti prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351, 1C353 o 1C354, o progettati per l’uso contro tali prodotti;
«immunotossine» contenenti i prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d; o
«prodotti medici» contenenti:
«tossine» sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione delle tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1, delle conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3 o dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5 a motivo dell’impiego come armi chimiche); o
organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 (a eccezione di quelli che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3);
«prodotti medici» non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.005.c contenenti:
tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1; o
conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o
organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o
«kit diagnostici e per test alimentari» che contengono prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5 a motivo dell’impiego come armi chimiche).
Note tecniche:
1. I «prodotti medici» sono: 1) formulazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione e alla somministrazione ad esseri umani (o animali) nell’ambito di trattamenti medici, 2) preimballati per la distribuzione come prodotti clinici o medici, e 3) approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ai fini della commercializzazione come prodotti clinici o medici o dell’uso come nuovo farmaco di ricerca.
2. I «kit diagnostici e per test alimentari» sono appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini diagnostici o di salute pubblica. Le tossine biologiche in qualsiasi altra configurazione, ivi compresi i carichi alla rinfusa, o per qualsiasi altro uso finale sono sottoposte ad autorizzazione in 1C351.
Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi, che utilizzano una carica funzionante lungo un unico asse, che al momento della detonazione producono un foro e che:
contengono qualsiasi formulazione di «materiali sottoposti ad autorizzazione»;
presentano un rivestimento conico uniforme avente un angolo di apertura pari o inferiore a 90 gradi;
contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» superiore a 0,010 kg ma inferiore o uguale a 0,090 kg; e
hanno un diametro inferiore o uguale a 114,3 cm;
cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,010 kg;
cordone detonante o tubi ad onde d’urto che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,064 kg/m;
dispositivi a cartuccia che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,70 kg nel materiale di deflagrazione;
detonatori (elettrici o non elettrici) e loro assiemi che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,01 kg;
ignitori che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,01 kg;
cartucce per pozzo petrolifero che contengono una quantità di «materiali energetici» inferiore o uguale a 0,015 kg;
cariche di rinforzo (booster) commerciali fuse o compresse che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 1,0 kg/m;
impasti liquidi ed emulsioni commerciali prefabbricati che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» in ML8 inferiore o uguale a 10,0 kg e inferiore o uguale al 35 % in peso;
cariche da taglio e utensili da recisione che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 3,5 kg;
dispositivi pirotecnici progettati esclusivamente per scopi commerciali (p. es. rappresentazioni teatrali, effetti speciali cinematografici e spettacoli pirotecnici) che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 3,0 kg;
altri dispositivi esplosivi e cariche commerciali non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.006.a-k che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 1,0 kg; o
Nota: X.C.IX.006.l comprende dispositivi di sicurezza automobilistici; sistemi estintori; cartucce per sparachiodi; cariche esplosive per operazioni agricole, petrolifere e gasiere, per beni sportivi, per attività estrattive commerciali o per lavori pubblici e tubi ritardanti usati nell’assemblaggio di dispositivi esplosivi commerciali.
trifluoruro di azoto (NF3) allo stato gassoso.
Note:
1. Per «materiali sottoposti ad autorizzazione» si intendono i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione (cfr. 1C011, 1C111, 1C239 o ML8).
2. Il trifluoruro di azoto non allo stato gassoso è sottoposto ad autorizzazione in ML8.d dell’elenco comune delle attrezzature militari.
Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
miscele contenenti le seguenti concentrazioni di precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350:
miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C350;
miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di:
qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350; o
qualsiasi precursore chimico non contemplato dalla convenzione sulle armi chimiche sottoposto ad autorizzazione in 1C350;
miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche tossiche o precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C450:
miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C450:
miscele contenenti l’1 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.1 e a.2 (vale a dire miscele contenenti Amiton o PFIB); o
miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 o b.6;
miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 o 1C450.b.8;
«kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari» contenenti precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350 in quantità non superiori a 300 g per sostanza chimica.
Nota tecnica:
Ai fini del presente punto, per «kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari» si intendono materiali preconfezionati di composizione definita appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini medici, analitici, diagnostici o di salute pubblica. I reagenti sostitutivi per i kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari descritti in X.C.IX.007.c sono sottoposti ad autorizzazione in 1C350 se contengono almeno uno dei precursori chimici individuati in tale punto in concentrazioni pari o superiori ai livelli di controllo per le miscele indicati in 1C350.
Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
poliarilene eteri chetoni, come segue:
polietere etere chetone (PEEK);
polietere chetone chetone (PEKK);
polietere chetone (PEK); o
polietere chetone etere chetone chetone (PEKEKK);
non utilizzato.
Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno (diametro pari o superiore a 3 mm);
lastre in acciaio inossidabile 304 e 316, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
lastre in monel;
tributilfosfato (CAS 126-73-8);
acido nitrico (CAS 7697-37-2) in concentrazioni del 20 % o più, in peso;
fluoro (CAS 7782-41-4); o
radionuclidi emittenti alfa, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione)
forme primarie;
filati o monofilamenti;
fasci di filamenti;
fasci di fibre;
fibre in fiocco o tagliate;
tessuti;
pasta o borre.
Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
nanomateriali semiconduttori;
nanomateriali a base di compositi; o
qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:
nanotubi di carbonio;
nanofibre di carbonio;
fullereni;
grafeni; o
nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).
Note: Ai fini di X.C.IX.011, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
1. consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l’1 % della distribuzione dimensionale numerica;
2. presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; o
3. ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m2/cm3, a esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.
Software specifico, diverso da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
software appositamente progettato per hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quello specificato nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
software appositamente progettato per apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010.
«Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011.
Categoria X - Trattamento e lavorazione dei materiali
Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diversi da quelli specificati nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
apparecchiature di rilevazione di esplosivi in grado di applicare un «processo decisionale automatizzato» per rilevare e identificare esplosivi in quantità sensibili, che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. tomografia computerizzata, a doppia energia o diffusione coerente), nucleari (p. es. analisi termoneutronica, analisi neutronica a impulsi rapidi «PFNA», spettroscopia di trasmissione neutronica a impulsi rapidi e assorbimento in risonanza gamma) o elettromagnetiche (p. es. risonanza di quadrupolo e dielettrometria).
non utilizzato;
apparecchiature di rilevazione di detonatori in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare e identificare dispositivi di innesco (p. es. detonatori) che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. a doppia energia o tomografia computerizzata) o elettromagnetiche.
Nota: Le apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori di cui a X.A.X.001 includono le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.
Note tecniche:
1. Il «processo decisionale automatizzato» è la capacità dell’apparecchiatura di rilevare esplosivi o detonatori al livello di sensibilità selezionato in fase di progettazione o dall’operatore e di emettere un segnale di allarme automatizzato quando rileva esplosivi o detonatori a tale livello o al di sopra di esso.
2. Il presente punto non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature che fanno affidamento sull’interpretazione da parte dell’operatore di indicatori quali la mappatura per colore (inorganico/organico) del prodotto o dei prodotti sottoposti a scansione.
3. Esplosivi e detonatori comprendono le cariche e i dispositivi commerciali sottoposti ad autorizzazione in X.C.VIII.004 e X.C.IX.006 e i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione in 1C011, 1C111 e 1C239.
Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
Nota: Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.
Nota tecnica:
La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.
Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 °C) con l’impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; o
con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni «DN»;
cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche:
con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni «DN»; o
fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C);
cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;
sistemi di cuscinetti magnetici attivi;
cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C).
Note tecniche:
1. «DN» rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.
2. Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l’arresto di un motore a turbina a gas.
Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:
tubi, tubazioni e accessori in pressione di diametro interno pari o superiore a 200 mm e adatti a funzionare a pressioni pari o superiori a 3,4 MPa;
valvole per tubazioni aventi tutte le caratteristiche seguenti, non sottoposte ad autorizzazione in 2B350.g:
connessione alla tubazione di diametro interno pari o superiore a 200 mm; e
pressione nominale pari o superiore a 10,3 MPa.
Note:
1. Cfr. X.D.X.005 per il software destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
2. Cfr. 2E001 («sviluppo»), 2E002 («produzione») e X.E.X.003 («utilizzazione») per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
3. Cfr. autorizzazioni correlate di cui a 2A226, 2B350 e X.B.X.010.
Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.
Note:
1. Cfr. X.D.X.005 per il software destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
2. Cfr. 2E001 («sviluppo»), 2E002 («produzione») e X.E.X.003 («utilizzazione») per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.
3. Le pompe per l’uso in reattori raffreddati a metallo liquido sono sottoposte ad autorizzazione in 0A001.
«Generatori elettrici portatili» e componenti appositamente progettati.
Nota tecnica:
«Generatori elettrici portatili» – I generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268 kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali).
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
valvole con tenuta a soffietto;
non utilizzato.
«Reattori a flusso continuo» e loro «componenti modulari».
Note tecniche:
1. Ai fini di X.B.X.001, i «reattori a flusso continuo» sono costituiti da sistemi «plug and play» (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.
2. Ai fini di X.B.X.001, per «componenti modulari» si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli «packed-bed», i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.
Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.
Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.
Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili «a controllo numerico», diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
unità di «controllo numerico» per macchine utensili:
con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; o
con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001 mm;
unità di «controllo numerico» per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; o
schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
interpolazione di più di quattro assi;
capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell’utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l’operazione di lavorazione, per mezzo di:
calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; o
controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; o
capacità di ricevere ed elaborate dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;
macchine utensili «a controllo numerico» che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:
due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e
precisione di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;
migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;
migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di fresatura; o
migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; o
macchine utensili per l’asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:
macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
uno o più «mandrini basculanti» di contornatura;
Nota: X.B.X.004.d.1.a. si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.
«eccentricità» (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);
Nota: X.B.X.004.d.1.b. si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.
«fuori rotondità» (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); o
«precisione di posizionamento», con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001° su qualsiasi asse di rotazione;
macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.
Macchine utensili non «a controllo numerico» per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:
macchine di tornitura che utilizzano un utensile monotagliente e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
precisione di posizionamento del carrello minore (migliore) di 0,0005 mm per 300 mm di corsa;
ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello minore (migliore) di 0,00025 mm per 300 mm di corsa;
«fuori rotondità» ed «eccentricità» del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa; e
perpendicolarità del carrello minore (migliore) di 0,001 mm per 300 mm di corsa;
Nota tecnica:
La ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello (R) di un asse è il valore massimo della ripetibilità di posizionamento in qualsiasi posizione lungo o intorno all’asse, determinato con la procedura e alle condizioni di cui al punto 2.11 della norma ISO 230/2:1988.
fresatrici ad un solo tagliente aventi tutte le caratteristiche seguenti:
«fuori rotondità» ed «eccentricità» del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR); e
deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa.
Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11.
Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
macchine di controllo dimensionale manuale aventi tutte le caratteristiche seguenti:
due o più assi; e
incertezza di misura uguale a o minore (migliore) di (3 + L/300) μm su qualsiasi asse (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm).
«Robot» non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell’elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma.
Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:
assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale («fuori rotondità») o assiale («eccentricità») in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione;
raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e
ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di «controllo numerico», le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 o X.B.X.009.
Nota tecnica:
Questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
presse isostatiche, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
attrezzature per la produzione di soffietti, comprese apparecchiature di formatura idraulica e matrici di formatura di soffietti;
macchine per saldatura laser;
saldatrici MIG;
saldatrici a fascio di elettroni;
apparecchiature in monel, comprese valvole, tubazioni, cisterne e recipienti;
valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile 304 e 316;
Nota: Ai fini di X.B.X.010.g gli accessori sono considerati parte delle tubazioni.
apparecchiature per le attività estrattive o la perforazione:
apparecchiature di grandi dimensioni per il sondaggio in grado di praticare fori di oltre 61 cm di diametro;
apparecchiature di grandi dimensioni per movimento terra in uso nell’industria estrattiva;
apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio;
pompe progettate per il funzionamento industriale e l’utilizzo con un motore elettrico da 5 CV o più;
valvole per vuoto, tubazioni, flange, guarnizioni e apparecchiature collegate appositamente progettate per l’utilizzo in alto vuoto, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
macchine per il bilanciamento centrifugo su più piani, diverse da quelle specificate nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
lastre, valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile austenitico.
«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001.
«Software»«necessario» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002.
«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009.
«Software» specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
«Software» che consente il controllo adattivo e avente le due caratteristiche seguenti:
destinato a unità di fabbricazione flessibili (FMU); e
capace di generare o modificare con elaborazione in tempo reale programmi o dati utilizzando segnali ottenuti simultaneamente per mezzo di almeno due tecniche di rilevazione, quali:
visione meccanica (telemetria ottica);
immagine all’infrarosso;
immagine acustica (telemetria acustica);
misurazione per contatto;
posizionamento inerziale;
misurazione della forza; e
misurazione della coppia.
Nota: X.D.X.004.a non sottopone ad autorizzazione il «software» che consente solo di ripianificare nel tempo apparecchiature funzionalmente identiche all’interno di «unità di fabbricazione flessibili» utilizzando programmi pezzo preregistrati e una strategia preregistrata per la distribuzione di tali programmi.
non utilizzato.
«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.
Nota: Cfr. 2E001 («sviluppo») per la «tecnologia» destinata al «software» sottoposto ad autorizzazione in questa voce.
«Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.
«Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o necessaria per lo «sviluppo» di «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.
Nota: Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e software correlati.
«Tecnologia» per l’«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008.
«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.
«Tecnologia» per l’«utilizzazione» dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.
Parte B
1. Dispositivi a semiconduttore
Codice NC |
Descrizione |
8541 10 |
Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED) |
8541 21 |
Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W |
8541 29 |
Altri transistor, diversi dai fototransistor |
8541 49 |
Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche) |
8541 51 |
Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore |
8541 59 |
Altri dispositivi a semiconduttore |
8541 90 |
Dispositivi a semiconduttore: parti |
2. Circuiti integrati elettronici
Codice NC |
Descrizione |
8542 31 |
Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti |
8542 32 |
Memorie |
8542 33 |
Amplificatori |
8542 39 |
Altri circuiti integrati elettronici |
8542 90 |
Circuiti integrati elettronici: parti |
3. Apparecchi fotografici
Codice NC |
Descrizione |
9006 30 |
Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea o per l'endoscopia; apparecchi fotografici per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria |
ALLEGATO VIII
Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2 bis, paragrafo 4, all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, all'articolo 3 nonies, paragrafo 3, all'articolo 3 duodecies, paragrafo 4, e all'articolo 5 quindecies, paragrafo 7
STATI UNITI D'AMERICA
GIAPPONE
REGNO UNITO
COREA DEL SUD
ALLEGATO IX
A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione
(di cui all’articolo 2 quater del presente regolamento)
L’autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fino alla data della sua scadenza.
A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione/all’assistenza tecnica
(di cui all’articolo 2 quater del presente regolamento)
ALLEGATO X
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 1
|
NC |
Prodotto |
ex |
8414 10 81 |
Pompe criogeniche nel trattamento del GNL |
ex |
8414 10 81 |
Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL |
ex |
8414 10 81 |
Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico |
ex |
8414 10 81 |
Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL |
ex |
8419 50 20 , 8419 50 80 |
Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL |
ex |
8419 50 20 , 8419 50 80 |
Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL |
ex |
8414 10 81 |
Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
ex |
8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 |
Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno |
ex |
8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 |
Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) |
ex |
8419 89 10 |
Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato |
ex |
8414 10 81 |
Unità di alchilazione e isomerizzazione |
ex |
8414 10 81 |
Unità di produzione di idrocarburi aromatici |
ex |
8414 10 81 |
Unità di reforming / cracking catalitico |
ex |
8414 10 81 |
Apparecchi per coking ritardato |
ex |
8414 10 81 |
Unità di cokefazione flessibile |
ex |
8414 10 81 |
Reattori di idrocracking |
ex |
8414 10 81 |
Contenitori di reattori di idrocracking |
ex |
8414 10 81 |
Tecnologia per la generazione di idrogeno |
ex |
8414 10 81 |
Tecnologia/unità di idrotrattamento |
ex |
8414 10 81 |
Unità di isomerizzazione della nafta |
ex |
8414 10 81 |
Unità di polimerizzazione |
ex |
8414 10 81 |
Unità di produzione dello zolfo |
ex |
8414 10 81 |
Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico |
ex |
8414 10 81 |
Unità di cracking termico |
ex |
8414 10 81 |
Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti] |
ex |
8414 10 81 |
Riduttori di viscosità (visbreaker) |
ex |
8414 10 81 |
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto |
ex |
8414 10 81 |
Unità di deasfaltazione con solvente |
ALLEGATO XI
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1
Parte A
Codice NC |
Descrizione |
88 |
Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti |
Parte B
Codice NC |
Descrizione |
ex 2710 19 83 |
Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88 |
2710 19 99 |
Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione |
4011 30 00 |
Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex 6813 20 00 |
Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea |
6813 81 00 |
Guarnizioni per freni |
8517 71 00 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8517 79 00 |
Altre parti relative alle antenne |
9024 10 00 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli |
9026 00 00 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 . |
ALLEGATO XII
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2
ALLEGATO XIII
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
ALLEGATO XIV
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 nonies
Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo |
Data di applicazione |
Bank Otkritie |
12 marzo 2022 |
Novikombank |
12 marzo 2022 |
Promsvyazbank |
12 marzo 2022 |
Bank Rossiya |
12 marzo 2022 |
Sovcombank |
12 marzo 2022 |
VNESHECONOMBANK (VEB) |
12 marzo 2022 |
VTB BANK |
12 marzo 2022 |
Sberbank |
14 giugno 2022 |
Credit Bank of Moscow |
14 giugno 2022 |
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank |
14 giugno 2022 |
ALLEGATO XV
Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 septies
ALLEGATO XVI
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 septies
Categoria VI — materiale navale
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:
apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;
apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.
ALLEGATO XVII
Elenco dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 octies
Parte A
Codice NC/TARIC |
Nome del prodotto |
7208 10 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 25 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 26 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 27 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 36 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 37 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 38 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 39 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 40 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 52 99 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 53 90 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 54 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7211 14 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7211 19 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7212 60 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 19 10 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 30 10 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 30 30 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 30 90 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 40 15 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 40 90 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7226 19 10 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7226 91 20 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7226 91 91 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7226 91 99 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 15 00 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 16 90 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 17 90 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 18 91 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 25 00 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 26 90 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 27 90 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 28 90 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 90 20 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 90 80 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7211 23 20 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7211 23 30 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7211 23 80 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7211 29 00 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7211 90 20 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7211 90 80 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 50 20 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 50 80 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7226 20 00 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7226 92 00 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 16 10 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7209 17 10 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7209 18 10 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7209 26 10 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7209 27 10 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7209 28 10 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7225 19 90 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7226 19 80 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7210410020 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210410030 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210490020 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210490030 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210610020 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210610030 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210690020 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210690030 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212300020 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212300030 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212506120 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212506130 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212506920 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212506930 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225920020 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225920030 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990011 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990022 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990023 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990041 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990045 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990091 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990092 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990093 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226993010 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226993030 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226997011 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226997013 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226997091 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226997093 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226997094 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210 20 00 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210 30 00 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210 90 80 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212 20 00 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212 50 20 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212 50 30 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212 50 40 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212 50 90 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225 91 00 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226 99 10 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210410080 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210490080 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210610080 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210690080 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212300080 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212506180 |
Fogli rivestiti di metallo |
7212506980 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225920080 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990025 |
Fogli rivestiti di metallo |
7225990095 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226993090 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226997019 |
Fogli rivestiti di metallo |
7226997096 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210 70 80 |
Fogli a rivestimento organico |
7212 40 80 |
Fogli a rivestimento organico |
7209 18 99 |
Prodotti stagnati |
7210 11 00 |
Prodotti stagnati |
7210 12 20 |
Prodotti stagnati |
7210 12 80 |
Prodotti stagnati |
7210 50 00 |
Prodotti stagnati |
7210 70 10 |
Prodotti stagnati |
7210 90 40 |
Prodotti stagnati |
7212 10 10 |
Prodotti stagnati |
7212 10 90 |
Prodotti stagnati |
7212 40 20 |
Prodotti stagnati |
7208 51 20 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 51 91 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 51 98 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 52 91 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 90 20 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 90 80 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7210 90 30 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 40 12 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 40 40 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7225 40 60 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7219 11 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 12 10 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 12 90 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 13 10 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 13 90 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 14 10 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 14 90 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 22 10 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 22 90 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 23 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 24 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7220 11 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7220 12 00 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 31 00 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 32 10 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 32 90 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 33 10 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 33 90 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 34 10 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 34 90 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 35 10 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 35 90 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 90 20 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 90 80 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7220 20 21 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7220 20 29 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7220 20 41 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7220 20 49 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7220 20 81 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7220 20 89 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7220 90 20 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7220 90 80 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 21 10 |
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili |
7219 21 90 |
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili |
7214 30 00 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 91 10 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 91 90 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 99 31 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 99 39 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 99 50 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 99 71 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 99 79 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 99 95 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7215 90 00 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 10 00 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 21 00 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 22 00 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 40 10 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 40 90 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 50 10 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 50 91 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 50 99 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 99 00 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 10 20 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 20 10 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 20 91 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 30 20 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 30 41 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 30 49 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 30 61 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 30 69 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 30 70 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 30 89 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 60 20 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 60 80 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 70 10 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 70 90 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 80 00 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 20 00 |
Barre di rinforzo |
7214 99 10 |
Barre di rinforzo |
7222 11 11 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 11 19 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 11 81 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 11 89 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 19 10 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 19 90 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 20 11 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 20 19 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 20 21 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 20 29 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 20 31 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 20 39 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 20 81 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 20 89 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 30 51 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 30 91 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 30 97 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 40 10 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 40 50 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 40 90 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7221 00 10 |
Vergelle di acciai inossidabili |
7221 00 90 |
Vergelle di acciai inossidabili |
7213 10 00 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 20 00 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 91 10 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 91 20 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 91 41 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 91 49 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 91 70 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 91 90 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 99 10 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 99 90 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7227 10 00 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7227 20 00 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7227 90 10 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7227 90 50 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7227 90 95 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7216 31 10 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 31 90 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 32 11 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 32 19 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 32 91 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 32 99 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 33 10 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 33 90 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7301 10 00 |
Palancole |
7302 10 22 |
Materiale ferroviario |
7302 10 28 |
Materiale ferroviario |
7302 10 40 |
Materiale ferroviario |
7302 10 50 |
Materiale ferroviario |
7302 40 00 |
Materiale ferroviario |
7306 30 41 |
Altri tubi |
7306 30 49 |
Altri tubi |
7306 30 72 |
Altri tubi |
7306 30 77 |
Altri tubi |
7306 61 10 |
Profilati cavi |
7306 61 92 |
Profilati cavi |
7306 61 99 |
Profilati cavi |
7304 11 00 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 22 00 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 24 00 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 41 00 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 49 83 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 49 85 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 49 89 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 19 10 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 19 30 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 19 90 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 23 00 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 29 10 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 29 30 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 29 90 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 31 20 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 31 80 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 39 30 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 39 50 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 39 82 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 39 83 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 39 88 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 51 81 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 51 89 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 59 82 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 59 83 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 59 89 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 90 00 |
Altri tubi senza saldatura |
7305 11 00 |
Grandi tubi saldati |
7305 12 00 |
Grandi tubi saldati |
7305 19 00 |
Grandi tubi saldati |
7305 20 00 |
Grandi tubi saldati |
7305 31 00 |
Grandi tubi saldati |
7305 39 00 |
Grandi tubi saldati |
7305 90 00 |
Grandi tubi saldati |
7306 11 00 |
Altri tubi saldati |
7306 19 00 |
Altri tubi saldati |
7306 21 00 |
Altri tubi saldati |
7306 29 00 |
Altri tubi saldati |
7306 30 12 |
Altri tubi saldati |
7306 30 18 |
Altri tubi saldati |
7306 30 80 |
Altri tubi saldati |
7306 40 20 |
Altri tubi saldati |
7306 40 80 |
Altri tubi saldati |
7306 50 21 |
Altri tubi saldati |
7306 50 29 |
Altri tubi saldati |
7306 50 80 |
Altri tubi saldati |
7306 69 10 |
Altri tubi saldati |
7306 69 90 |
Altri tubi saldati |
7306 90 00 |
Altri tubi saldati |
7215 10 00 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7215 50 11 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7215 50 19 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7215 50 80 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 10 90 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 20 99 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 50 20 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 50 40 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 50 61 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 50 69 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7228 50 80 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7217 10 10 |
Fili di acciai non legati |
7217 10 31 |
Fili di acciai non legati |
7217 10 39 |
Fili di acciai non legati |
7217 10 50 |
Fili di acciai non legati |
7217 10 90 |
Fili di acciai non legati |
7217 20 10 |
Fili di acciai non legati |
7217 20 30 |
Fili di acciai non legati |
7217 20 50 |
Fili di acciai non legati |
7217 20 90 |
Fili di acciai non legati |
7217 30 41 |
Fili di acciai non legati |
7217 30 49 |
Fili di acciai non legati |
7217 30 50 |
Fili di acciai non legati |
7217 30 90 |
Fili di acciai non legati |
7217 90 20 |
Fili di acciai non legati |
7217 90 50 |
Fili di acciai non legati |
7217 90 90 |
Fili di acciai non legati |
Parte B
Codice NC/TARIC |
Nome del prodotto |
7206 |
Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203 ) |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
7208 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
7209 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti |
7211 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti |
7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti |
7213 |
Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati |
7214 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate) |
7215 |
Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. |
7216 |
Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a. |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7218 |
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili |
7219 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7220 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7221 |
Vergella o bordione di acciai inossidabili |
7222 |
Barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a. |
7223 |
Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7224 |
Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) |
7225 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7226 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7227 |
Vergella o bordione di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili |
7228 |
Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7229 |
Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione) |
7301 |
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche «ganasce», cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
7303 |
Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa |
7304 |
Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
7305 |
Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, «p. es. saldati o ribaditi» |
7306 |
Tubi e profilati cavi, «p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati», di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm) |
7307 |
Accessori per tubi, «p.es. raccordi, gomiti, manicotti», di ghisa, ferro o acciaio |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni, «p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate», di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) |
7309 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. gas compressi o liquefatti», di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. gas compressi o liquefatti», di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
7311 |
Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7312 |
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio (escl. articoli isolati per l'elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti) |
7313 |
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
7314 |
Tele metalliche, incl. tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi) |
7315 |
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni) |
7316 |
Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7317 |
Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. quelli con capocchia di rame e i punti metallici presentati in barrette) |
7318 |
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle, incl. le rondelle destinate a funzionare da molla, ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati) |
7319 |
Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, n.n.a. |
7320 |
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17) |
7321 |
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche, comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale, graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali) |
7322 |
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7323 |
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 ; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215 ; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta) |
7324 |
Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 , armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori) |
7325 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, gettati in forma (fusi), n.n.a. |
7326 |
Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma). |
ALLEGATO XVIII
Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 3 nonies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 36 ), e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
1) Cavalli
ex |
0101 21 00 |
Riproduttori di razza pura |
ex |
0101 29 90 |
Altri |
2) Caviale e suoi succedanei
ex |
1604 31 00 |
Caviale |
ex |
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
(3) Tartufi e relative preparazioni
ex |
0709 56 00 |
Tartufi |
ex |
0710 80 69 |
Altri |
ex |
0711 59 00 |
Altri |
ex |
0712 39 00 |
Altri |
ex |
2001 90 97 |
Altri |
ex |
2003 90 10 |
Tartufi |
ex |
2103 90 90 |
Altri |
ex |
2104 10 00 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
ex |
2104 20 00 |
Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
ex |
2106 00 00 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione
ex |
2203 00 00 |
Birra di malto |
ex |
2204 10 11 |
Champagne |
ex |
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
Altri |
ex |
2204 10 94 |
a indicazione geografica protetta (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
Altri vini varietali |
ex |
2204 10 98 |
Altri |
ex |
2204 21 00 |
in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
ex |
2204 29 00 |
Altri |
ex |
2205 00 00 |
Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
ex |
2206 00 00 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, sakè); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
ex |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
ex |
2208 00 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
5) Sigari e sigaretti
ex |
2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
ex |
2402 90 00 |
Altri |
6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco
ex |
3303 |
Profumi e acque da toletta |
ex |
3304 00 00 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
ex |
3305 00 00 |
Preparazioni per capelli |
ex |
3307 00 00 |
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
ex |
6704 00 00 |
Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove |
7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità
ex |
4201 00 00 |
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia |
ex |
4202 00 00 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
ex |
4205 00 90 |
Altri |
ex |
9605 00 00 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti |
8) Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)
ex |
4203 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
ex |
4303 00 00 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
ex |
6101 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 |
ex |
6102 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
ex |
6103 00 00 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6104 00 00 |
Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
ex |
6105 00 00 |
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6106 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6107 00 00 |
Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6108 00 00 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6109 00 00 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia |
ex |
6110 00 00 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
ex |
6111 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè) |
ex |
6112 11 00 |
di cotone |
ex |
6112 12 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 19 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6112 20 00 |
Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
ex |
6112 31 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6112 41 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6113 00 10 |
di tessuti a maglia della voce 5906 |
ex |
6113 00 90 |
Altri |
ex |
6114 00 00 |
Altri indumenti, a maglia |
ex |
6115 00 00 |
Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
ex |
6116 00 00 |
Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia |
ex |
6117 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
ex |
6201 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
ex |
6202 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
ex |
6203 00 00 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
ex |
6204 00 00 |
Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
ex |
6205 00 00 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo |
ex |
6206 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
ex |
6207 00 00 |
Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
ex |
6208 00 00 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
ex |
6209 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè) |
ex |
6210 10 00 |
di tessuti delle voci 5602 o 5603 |
ex |
6210 20 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 |
ex |
6210 30 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
ex |
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
ex |
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
ex |
6211 20 00 |
Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
ex |
6211 32 00 |
di cotone |
ex |
6211 33 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6211 42 00 |
di cotone |
ex |
6211 43 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6212 00 00 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
ex |
6213 00 00 |
Fazzoletti da naso e da taschino |
ex |
6214 00 00 |
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili |
ex |
6215 00 00 |
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex |
6217 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
ex |
6401 00 00 |
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
ex |
6402 20 00 |
Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |
ex |
6402 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6402 99 00 |
Altri |
ex |
6403 19 00 |
Altri |
ex |
6403 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce |
ex |
6403 40 00 |
Altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
ex |
6403 51 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 59 00 |
Altri |
ex |
6403 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 99 00 |
Altri |
ex |
6404 19 10 |
Pantofole e altre calzature da camera |
ex |
6404 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
ex |
6405 00 00 |
Altre calzature |
ex |
6504 00 00 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
ex |
6505 00 10 |
di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Berretti con visiera, chepì e simili copricapo |
ex |
6505 00 90 |
Altri |
ex |
6506 99 00 |
di altre materie |
ex |
6601 91 00 |
con fusto o manico telescopico |
ex |
6601 99 00 |
Altri |
ex |
6602 00 00 |
Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
ex |
9619 00 81 |
Pannolini per bambini piccoli (bebè) |
9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano
ex |
5701 00 00 |
Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
ex |
5702 10 00 |
Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
ex |
5702 20 00 |
Rivestimenti del suolo di cocco |
ex |
5702 31 80 |
Altri |
ex |
5702 32 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5702 41 90 |
Altri |
ex |
5702 42 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 50 00 |
altri, non vellutati, né confezionati |
ex |
5702 91 00 |
di lana o di peli fini |
ex |
5702 92 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 99 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5703 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati |
ex |
5704 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati |
ex |
5705 00 00 |
Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
ex |
5805 00 00 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
ex |
7101 00 00 |
Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
ex |
7102 00 00 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale |
ex |
7103 00 00 |
Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
ex |
7104 91 00 |
Diamanti, escluso per impiego industriale |
ex |
7105 00 00 |
Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, escluso per impiego industriale |
ex |
7106 00 00 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
ex |
7107 00 00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
ex |
7108 00 00 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
ex |
7109 00 00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
ex |
7110 11 00 |
Platino, greggio o in polvere |
ex |
7110 19 00 |
Platino, diverso dal platino greggio o in polvere |
ex |
7110 21 00 |
Palladio, greggio o in polvere |
ex |
7110 29 00 |
Palladio, diverso dal palladio greggio o in polvere |
ex |
7110 31 00 |
Rodio, greggio o in polvere |
ex |
7110 39 00 |
Rodio, diverso dal rodio greggio o in polvere |
ex |
7110 41 00 |
Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere |
ex |
7110 49 00 |
Iridio, osmio e rutenio, diversi dall'iridio, dall'osmio e dal rutenio greggi o in polvere |
ex |
7111 00 00 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
ex |
7113 00 00 |
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7116 00 00 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
11) Monete e banconote non aventi corso legale
ex |
4907 00 30 |
Biglietti di banca |
ex |
7118 10 00 |
Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro |
ex |
7118 90 00 |
Altri |
12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
ex |
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
8214 00 00 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
ex |
8215 00 00 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
ex |
9307 00 00 |
Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |
13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia
ex |
6911 00 00 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
ex |
6912 00 23 |
di gres |
ex |
6912 00 25 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6912 00 83 |
di gres |
ex |
6912 00 85 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6914 10 00 |
di porcellana |
ex |
6914 90 00 |
Altri |
14) Articoli di cristallo al piombo
ex |
7009 91 00 |
non incorniciati |
ex |
7009 92 00 |
incorniciati |
ex |
7010 00 00 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
ex |
7013 22 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 33 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 41 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 91 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7018 10 00 |
Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili |
ex |
7018 90 00 |
Altri |
ex |
7020 00 80 |
Altri |
ex |
9405 50 00 |
Apparecchi per l'illuminazione non elettrici |
ex |
9405 91 00 |
di vetro |
15) Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR
ex |
8414 51 |
Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W |
ex |
8414 59 00 |
Altri |
ex |
8414 60 00 |
Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati) |
ex |
8418 10 00 |
Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati |
ex |
8418 21 00 |
a compressione |
ex |
8418 29 00 |
Altri |
ex |
8418 30 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l |
ex |
8419 81 00 |
per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti |
ex |
8422 11 00 |
di tipo familiare |
ex |
8423 10 00 |
Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo |
ex |
8443 12 00 |
Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato |
ex |
8443 31 00 |
Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete |
ex |
8443 32 00 |
altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete |
ex |
8443 39 00 |
Altri |
ex |
8450 11 00 |
Macchine completamente automatiche |
ex |
8450 12 00 |
Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato |
ex |
8450 19 00 |
Altri |
ex |
8451 21 00 |
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Macchine per cucire di tipo domestico |
ex |
8470 10 00 |
Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni |
ex |
8470 21 00 |
con dispositivo stampante |
ex |
8470 29 00 |
Altri |
ex |
8470 30 00 |
Altre macchine calcolatrici |
ex |
8471 00 00 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
ex |
8472 90 80 |
Altri |
ex |
8479 60 00 |
Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria |
ex |
8508 11 00 |
di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l |
ex |
8508 19 00 |
Altri |
ex |
8508 60 00 |
Altri aspirapolvere |
ex |
8509 80 00 |
Altri apparecchi |
ex |
8516 31 00 |
Asciugacapelli |
ex |
8516 50 00 |
Forni a microonde |
ex |
8516 60 10 |
Cucine |
ex |
8516 71 00 |
Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè |
ex |
8516 72 00 |
Tostapane |
ex |
8516 79 00 |
Altri |
ex |
8517 11 00 |
Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» |
ex |
8517 13 00 |
smartphone; |
ex |
8517 18 00 |
Altri |
ex |
8517 61 00 |
Stazioni fisse |
ex |
8517 62 00 |
Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
ex |
8517 69 00 |
Altri |
ex |
8526 91 00 |
Apparecchi di radionavigazione |
ex |
8529 10 65 |
Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate |
ex |
8529 10 69 |
Altri |
ex |
8531 10 00 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili |
ex |
8543 70 10 |
Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario |
ex |
8543 70 30 |
Amplificatori d'antenne |
ex |
8543 70 50 |
Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura |
ex |
8543 70 90 |
Altri |
ex |
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Altri |
16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR
ex |
8519 00 00 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
ex |
8521 00 00 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
ex |
8527 00 00 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
ex |
8528 71 00 |
non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video |
ex |
8528 72 00 |
altri, a colori |
ex |
9006 00 00 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
ex |
9007 00 00 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
17) Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio
ex |
4011 10 00 |
dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa) |
ex |
4011 20 00 |
dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
ex |
4011 30 00 |
dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex |
4011 40 00 |
dei tipi utilizzati per motocicli |
ex |
4011 90 00 |
Altri |
ex |
7009 10 00 |
Specchi retrovisivi per veicoli |
ex |
8407 00 00 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
ex |
8408 00 00 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
ex |
8409 00 00 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
ex |
8411 00 00 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
|
8428 60 00 |
Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
ex |
8431 39 00 |
Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
ex |
8483 00 00 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
ex |
8511 00 00 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
ex |
8512 20 00 |
Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva |
ex |
8512 30 10 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli |
ex |
8512 30 90 |
Altri |
ex |
8512 40 00 |
Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti |
ex |
8544 30 00 |
Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
ex |
8603 00 00 |
Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
ex |
8605 00 00 |
Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
ex |
8702 00 00 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente |
ex |
8703 00 00 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le motoslitte |
ex |
8706 00 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore |
ex |
8707 00 00 |
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine |
ex |
8708 00 00 |
Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
ex |
8712 00 00 |
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
ex |
8714 00 00 |
Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte |
ex |
8716 40 00 |
Altri rimorchi e semirimorchi |
ex |
8716 90 00 |
Parti |
ex |
8901 10 00 |
Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
ex |
8901 90 00 |
Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
ex |
8903 00 00 |
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
18) Orologi e loro parti
ex |
9101 00 00 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
9102 00 00 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 |
ex |
9103 00 00 |
Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104 |
ex |
9104 00 00 |
Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli |
ex |
9105 00 00 |
Altri orologi |
ex |
9108 00 00 |
Movimenti di orologi tascabili, completi e montati |
ex |
9109 00 00 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
ex |
9110 00 00 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
ex |
9111 00 00 |
Casse per orologi e loro parti |
ex |
9112 00 00 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
ex |
9113 00 00 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti |
ex |
9114 00 00 |
Altre forniture d'orologeria |
19) Strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR
ex |
9201 00 00 |
Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera |
ex |
9202 00 00 |
Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe) |
ex |
9205 00 00 |
Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia |
ex |
9206 00 00 |
Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas) |
ex |
9207 00 00 |
Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche) |
20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
ex |
9700 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici
ex |
4015 19 00 |
Altri |
ex |
4015 90 00 |
Altri |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
ex |
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
ex |
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
ex |
6211 20 00 |
Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex |
6402 12 00 |
Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
ex |
6402 19 00 |
Altri |
ex |
6403 12 00 |
Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
ex |
6403 19 00 |
Altri |
ex |
6404 11 00 |
Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
ex |
6404 19 90 |
Altri |
ex |
9004 90 00 |
Altri |
ex |
9020 00 00 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
ex |
9506 11 00 |
Sci |
ex |
9506 12 00 |
Attacchi per sci |
ex |
9506 19 00 |
Altri |
ex |
9506 21 00 |
Tavole a vela |
ex |
9506 29 00 |
Altri |
ex |
9506 31 00 |
Bastoni completi |
ex |
9506 32 00 |
Palle da golf |
ex |
9506 39 00 |
Altri |
ex |
9506 40 00 |
Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo |
ex |
9506 51 00 |
Racchette da tennis, anche senza corde |
ex |
9506 59 00 |
Altri |
ex |
9506 61 00 |
Palle da tennis |
ex |
9506 69 10 |
Palle da cricket e da polo |
ex |
9506 69 90 |
Altri |
ex |
9506 70 |
Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini |
ex |
9506 91 |
Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica |
ex |
9506 99 10 |
Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle |
ex |
9506 99 90 |
Altri |
ex |
9507 00 00 |
Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia |
22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote
ex |
9504 20 00 |
Biliardi di ogni tipo e loro accessori |
ex |
9504 30 00 |
Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) |
ex |
9504 40 00 |
Carte da gioco |
ex |
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Altri |
23) Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore
ex |
9004 90 90 |
Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica |
|
9005 10 00 |
Binocoli |
ex |
9005 80 00 |
Cannocchiali detti «spotting scope» |
ex |
9013 10 90 |
Cannocchiali con mirino di puntamento |
ex |
9013 10 90 |
Congegni di mira ottici |
ex |
9013 10 90 |
Congegni di mira con visione termica |
ex |
9013 80 90 |
Mirini a punto rosso detti «red dot» |
|
9015 10 00 |
Telemetri |
ALLEGATO XIX
Elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 5 bis bis
Parte A
OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH
SOVCOMFLOT
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
Parte B
REGISTRO NAVALE RUSSO (RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING – RMRS)
ALLEGATO XX
Elenco dei carboturbi e degli additivi per carburanti di cui all'articolo 3 quater
Codice NC/TARIC |
Nome del prodotto |
|
Carboturbi (diversi dal petrolio lampante) |
2710 12 70 |
Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) |
2710 19 29 |
Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
2710 19 21 |
Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
2710 20 90 |
Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel (1) |
|
Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri inibitori di ossidazione |
3811 90 00 |
Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
|
Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: |
3811 21 00 |
— contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 |
— altri |
3811 90 00 |
Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
(1)
Contenente 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
ALLEGATO XXI
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies
Parte A
Codice NC |
Nome del prodotto |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia |
1604 31 00 |
Caviale |
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
2523 |
Cementi idraulici, compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers», anche colorati |
ex 28 25 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00 |
ex 28 35 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00 |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00 |
2902 |
Idrocarburi ciclici |
ex 29 05 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00 |
2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
3104 20 |
Cloruro di potassio |
3105 20 |
Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio |
3105 60 |
Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
ex 3105 90 20 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
ex 3105 90 80 |
Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
4011 |
Pneumatici nuovi, di gomma |
44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna |
4705 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 |
6810 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
7005 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
7019 |
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti) |
7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7606 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
7801 |
Piombo greggio |
ex 84 11 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche col codice NC 8411 91 00 |
8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8901 |
Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
8904 |
Rimorchiatori e spintori |
8905 |
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
9403 |
Altri mobili e loro parti |
Parte B
Codice NC |
Nome del prodotto |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
2811 |
Acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno «acido cloridrico», acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici) |
2818 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
2834 |
Nitriti; nitrati |
2836 |
Carbonati; perossocarbonati «percarbonati», carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
2905 11 |
Metanolo «alcole metilico» |
2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
2931 |
Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio) |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
3301 |
Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti «concreti» o «assoluti» resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
3304 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare (esclusi i medicamenti); preparazioni per manicure o pedicure |
3305 |
Preparazioni per capelli |
3306 |
Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti «fili interdentali», in imballaggi singoli per la vendita al minuto |
3307 |
Preparazioni da barba, compresi i prodotti prebarba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta o preparazioni cosmetiche n.n.a.; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
3401 |
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
3402 |
Agenti organici di superficie (esclusi i saponi) preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, comprese le preparazioni ausiliarie per lavare, e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, (escl. quelle della voce 3401 ) |
3404 |
Cere artificiali e cere preparate |
3801 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti |
3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
3817 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) |
3819 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a. |
3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
3903 |
Polimeri di stirene, in forme primarie |
3904 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
3907 |
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
3908 |
Poliammidi, in forme primarie |
3916 |
Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
3917 |
Tubi e loro accessori, p.es. giunti, gomiti e raccordi, di materie plastiche |
3919 |
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918 ) |
3920 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3921 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3923 |
Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
3925 |
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, n.n.a. |
3926 |
Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , n.n.a. |
4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e «cuoi e pelli pergamenati», di bovini «compresi i bufali» o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) |
4202 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
4301 |
Pelli da pellicceria gregge, comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria (escl. pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 ) |
4703 |
Paste chimiche, di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4801 |
Carta da giornale, come definito nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza > 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 28 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4802 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803 ) |
4803 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato > 36 cm e con l'altro lato > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del presente capitolo, n.n.a. |
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra patinatura o spalmatura) |
4811 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810 ) |
4818 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa n.n.a. cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
4823 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza <= 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. |
5402 |
Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici < 67 dtex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto) |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza <= 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.) |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate n.n.a. |
6204 |
Abiti a giacca «tailleur», insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle «salopette», pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza (escl. quelli a maglia, nonché giacche a vento e simili, sottovesti o sottabiti, slips e mutandine, tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno) |
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta |
6403 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo) |
6806 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici) |
6807 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile |
6808 |
Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili) |
6814 |
Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l'elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale) |
6815 |
Lavori di pietre o di altre materie minerali, comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba, n.n.a. |
6902 |
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, (escl. quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili) |
6907 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe) |
7104 |
Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
7112 |
Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili) |
7115 |
Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi n.n.a. |
8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili, p.es. per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare, incl. le filiere per trafilare ed estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
8212 |
Rasoi non elettrici e loro lame, incl. gli sbozzi in nastri, di metalli comuni |
8302 |
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
8309 |
Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio); |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione «motori diesel o semi-diesel» |
8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408 |
8412 |
Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti |
8413 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l'aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti |
8414 |
Pompe per aria o per vuoto, (escl. correttori della miscela «emulsionatori», elevatori e trasportatori pneumatici) compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti |
8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore; loro parti (escl. macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 ) |
8419 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. quelli domestici); scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti |
8421 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali) |
8422 |
Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande loro parti |
8424 |
Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; loro parti, n.n.a. |
8426 |
Bighe; gru, comprese le gru a funi (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru |
8450 |
Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti |
8455 |
Laminatoi per metalli e loro cilindri parti di laminatoi |
8466 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano loro parti |
8471 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, n.n.a. |
8474 |
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti |
8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a. in questo capitolo; loro parti |
8479 |
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti |
8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici) |
8481 |
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche; loro parti |
8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi «a rullini» (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti |
8483 |
Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti |
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 84 (non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti od altre caratteristiche elettriche) |
8501 |
Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni) |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a. |
8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, p. es. raddrizzatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti |
8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti |
8516 |
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici: apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere, p. es. asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 ; loro parti |
8517 |
Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo [come una rete locale o estesa]; loro parti (escl. gli apparecchi trasmittenti o riceventi delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 ) |
8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (esclusi i prodotti del capitolo 37) |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
8531 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, p.es. suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio (escl. quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti |
8535 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537 ) |
8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento di circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537 ) |
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, incl. quelli incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (escl. apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia su filo) |
8538 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi di cui alla voce 8535 , 8536 o 8537 n.n.a. |
8539 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade con diodi emettitori di luce «LED»; loro parti |
8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce «LED»; cristalli piezoelettrici montati; loro parti |
8542 |
Circuiti integrati elettronici; loro parti |
8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 e loro parti |
8544 |
Fili, cavi, compresi i cavi coassiali, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8603 |
Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604 ) |
8606 |
Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali) |
8701 |
Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ) |
8703 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa (escl. autoveicoli della voce 8702 ) |
8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci, incl. telai con motore e cabine |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a. |
8802 |
Veicoli aerei a motore «ad esempio elicotteri e aeroplani»; veicoli spaziali, compresi i satelliti, e veicoli di lancio suborbitali e spaziali |
8903 |
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. i cavi costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ); materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, comprese le lenti oftalmiche a contatto, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati (escl. elementi di vetro non lavorato otticamente) |
9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia (escl. le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 ) |
9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser (escl. diodi laser); altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati altrove nel capitolo 90 |
9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione) |
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, p. es. misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore (escl. gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 ) |
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche, p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche, compresi gli indicatori dei tempi di posa, microtomi |
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (escl. i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili |
9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. gli oggetti di rubinetteria della voce 8481 ) |
9401 |
Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti, n.n.a. (escl. i mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria della voce 9402 ) |
9404 |
Sommier (escl. con molle metalliche per sedili); oggetti letterecci ed oggetti simili, p. es. materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (escl. materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto) |
9405 |
Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, n.n.a.; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, n.n.a |
9406 |
Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate. |
ALLEGATO XXII
Elenco dei prodotti del carbone e degli altri prodotti di cui all’articolo 3 undecies
Codice NC |
Nome del prodotto |
2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 00 00 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 00 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 00 00 |
Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
2706 00 00 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2707 |
Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
2708 |
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
ALLEGATO XXIII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies
Codice NC |
Nome del prodotto |
0601 10 |
Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo |
0601 20 |
Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria |
0602 30 |
Rododendri e azalee, anche innestati |
0602 40 |
Rose, anche innestate |
0602 90 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri |
0604 20 |
Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi |
2508 40 |
Altre argille |
2508 70 |
Terre di chamotte o di dinas |
2509 00 |
Creta |
2512 00 |
Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate |
2515 12 |
Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2515 20 |
Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro |
2518 20 |
Dolomite calcinata o sinterizzata |
2519 10 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
2520 10 |
Pietra da gesso; anidrite |
2521 00 |
Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento |
2522 10 |
Calce viva |
2522 30 |
Calce idraulica |
2525 20 |
Mica in polvere |
2526 20 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco – frantumati o polverizzati |
2530 20 |
Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) |
2701 00 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 00 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 00 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 00 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2707 30 |
Xilolo (xileni) |
2708 20 |
Coke di pece |
2712 10 |
Vaselina |
2712 90 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2715 00 |
Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri |
2804 10 |
Idrogeno |
2804 30 |
Azoto |
2804 40 |
Ossigeno |
2804 61 |
Silicio – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio |
2804 80 |
Arsenico |
2806 10 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) |
2806 20 |
Acido clorosolforico |
2811 29 |
Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri |
2813 10 |
Disolfuro di carbonio |
2814 20 |
Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) |
2815 12 |
Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) |
2818 30 |
Idrossido di alluminio |
2819 90 |
Ossidi e idrossidi di cromo – altri |
2820 10 |
Diossido di manganese |
2827 31 |
Altri cloruri – di magnesio |
2827 35 |
Altri cloruri – di nichel |
2828 90 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti – altri |
2829 11 |
Clorati – di sodio |
2832 20 |
Solfiti (escl. sodio) |
2833 24 |
Solfati di nichel |
2833 30 |
Allumi |
2834 10 |
Nitriti |
2836 30 |
Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio |
2836 50 |
Carbonato di calcio |
2839 90 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio – altri |
2840 30 |
Perossoborati (perborati) |
2841 50 |
Altri cromati e dicromati; perossocromati |
2841 80 |
Tungstati (volframati) |
2843 10 |
Metalli preziosi allo stato colloidale |
2843 21 |
Nitrato d'argento |
2843 29 |
Composti dell'argento – altri |
2843 30 |
Composti d'oro |
2847 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
2901 23 |
Butene (butilene) e suoi isomeri |
2901 24 |
Buta-1,3-diene e isoprene |
2901 29 |
Idrocarburi aciclici – non saturi – altri |
2902 11 |
Cicloesano |
2902 30 |
Toluene |
2902 41 |
o-Xilene |
2902 43 |
p-Xilene |
2902 44 |
Miscele di isomeri dello xilene |
2902 50 |
Stirene |
2903 11 |
Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) |
2903 12 |
Diclorometano (cloruro di metilene) |
2903 21 |
Cloruro di vinile (cloroetilene) |
2903 23 |
Tetracloroetilene (percloroetilene) |
2903 29 |
Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici – altri |
2903 76 |
Bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402) |
2903 81 |
1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI) |
2903 91 |
Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene |
2904 10 |
Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici |
2904 20 |
Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi |
2904 31 |
Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile |
2905 13 |
Butan-1-olo (alcole n-butilico) |
2905 16 |
Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri |
2905 19 |
Monoalcoli saturi – altri |
2905 41 |
2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) |
2905 59 |
Altri polialcoli – altri |
2906 13 |
Steroli e inositoli |
2906 19 |
Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici – altri |
2907 11 |
Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali |
2907 13 |
Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti |
2907 19 |
Monofenoli – altri |
2907 22 |
Idrochinone e suoi sali |
2909 11 |
Pentaclorofenolo (ISO) |
2909 20 |
Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2909 41 |
2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole) |
2909 43 |
Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole |
2909 49 |
Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri |
2910 10 |
Ossirano (ossido di etilene) |
2910 20 |
Metilossirano (ossido di propilene) |
2911 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2912 12 |
Etanale (acetaldeide) |
2912 49 |
Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate – altri |
2912 60 |
Paraformaldeide |
2914 11 |
Acetone |
2914 61 |
Antrachinone |
2915 13 |
Esteri dell'acido formico |
2915 90 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri |
2916 12 |
Esteri dell'acido acrilico |
2916 13 |
Acido metacrilico e suoi sali |
2916 14 |
Esteri dell'acido metacrilico |
2916 15 |
Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri |
2917 33 |
Ortoftalati di dinonile o di didecile |
2920 11 |
Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration) |
2921 22 |
Esametilendiammina e suoi sali |
2921 41 |
Anilina e suoi sali |
2922 11 |
Monoetanolammina e suoi sali |
2922 43 |
Acido antranilico e suoi sali |
2923 20 |
Lecitine e altri fosfoamminolipidi |
2930 40 |
Metionina |
2933 54 |
Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti |
2933 71 |
6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) |
3201 90 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
3202 10 |
Prodotti per concia organici sintetici |
3202 90 |
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia |
3203 00 |
Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre |
3204 90 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
3205 00 |
Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
3206 41 |
Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
3206 49 |
Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti») – altre |
3207 10 |
Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili |
3207 20 |
Ingobbi |
3207 30 |
Lustri liquidi e preparazioni simili |
3207 40 |
Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
3208 10 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di poliesteri |
3208 20 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di polimeri acrilici o vinilici |
3208 90 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 |
3209 10 |
Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso |
3209 90 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici) – altre |
3210 00 |
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio |
3212 90 |
Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri |
3214 10 |
Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura |
3214 90 |
Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura – altri |
3215 11 |
Inchiostri da stampa – neri |
3215 19 |
Inchiostri da stampa – altri |
3403 11 |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
3403 19 |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre |
3403 91 |
Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
3403 99 |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre |
3505 10 |
Destrina e altri amidi e fecole modificati |
3506 99 |
Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg – altri |
3701 20 |
Pellicole a sviluppo e stampa istantanei |
3701 91 |
Per la fotografia a colori (policromia) |
3702 32 |
Altre pellicole, con emulsioni agli alogenuri d'argento |
3702 39 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate – altre |
3702 43 |
Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m |
3702 44 |
Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm |
3702 55 |
Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 16 mm e inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m |
3702 56 |
Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 35 mm |
3702 97 |
Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 mm |
3702 98 |
Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X) |
3703 20 |
Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm) |
3703 90 |
Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm) |
3705 00 |
Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso) |
3706 10 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm |
3801 20 |
Grafite colloidale o semicolloidale |
3806 20 |
Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie) |
3807 00 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (pece di Borgogna «pece dei Vosgi», pece gialla, pece di stearina «catrame di stearina», pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina) |
3809 10 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee |
3809 91 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee) |
3809 92 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee) |
3809 93 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie del cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee) |
3810 10 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti |
3811 21 |
Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3811 29 |
Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3811 90 |
Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti) |
3812 20 |
Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a. |
3813 00 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme) |
3814 00 |
Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti) |
3815 11 |
Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a. |
3815 12 |
Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, n.n.a. |
3815 19 |
Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. quelli aventi come sostanza attiva un metallo prezioso, un composto di un metallo prezioso, il nichel o un composto del nichel) |
3815 90 |
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione e catalizzatori su supporti) |
3816 00 10 |
Pigiata di dolomite |
3817 00 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) |
3819 00 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3820 00 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali) |
3823 13 |
Acidi grassi del tallolio, industriali |
3827 90 |
Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00) |
3824 81 |
Miscugli contenenti ossirano (ossido di etilene) |
3824 84 |
Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO) |
3824 99 |
Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a. |
3825 90 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti) |
3826 00 |
Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3901 40 |
Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie |
3902 20 |
Poliisobutilene, in forme primarie |
3902 30 |
Copolimeri di propilene, in forme primarie |
3902 90 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene) |
3903 19 |
Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile) |
3903 90 |
Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile «SAN» e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene «ABS») |
3904 10 |
Poli«cloruro di vinile», in forme primarie, non miscelato con altre sostanze |
3904 50 |
Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie |
3905 12 |
Poli«acetato di vinile», in dispersione acquosa |
3905 19 |
Poli«acetato di vinile», in forme primarie (escl. in dispersione acquosa) |
3905 21 |
Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa |
3905 29 |
Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa) |
3905 91 |
Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile-acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato di vinile) |
3906 10 |
Poli«metacrilato di metile», in forme primarie |
3906 90 |
Polimeri acrilici, in forme primarie (escl. poli«metacrilato di metile») |
3907 21 |
Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10) |
3907 40 |
Policarbonati, in forme primarie |
3907 70 |
Acido polilattico, in forme primarie |
3907 91 |
Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli«etilene tereftalato» e acido polilattico) |
3908 10 |
Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in forme primarie |
3908 90 |
Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 e -6,12) |
3909 20 |
Resine melamminiche, in forme primarie |
3909 39 |
Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI) |
3909 40 |
Resine fenoliche, in forme primarie |
3909 50 |
Poliuretani, in forme primarie |
3912 11 |
Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie |
3912 90 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa) |
3915 20 |
Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene |
3917 10 |
Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche |
3917 23 |
Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile |
3917 31 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa |
3917 32 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori |
3917 33 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori |
3920 10 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 61 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli«metacrilato di metile», nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 69 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 73 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 91 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol«butirrale di vinile» non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3921 19 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30) |
3922 90 |
Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti) |
3925 20 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche |
4002 11 |
Lattice di gomma butadiene-stirene «SBR»; lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato «XSBR» |
4002 20 |
Gomma butadiene «BR», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4002 31 |
Gomma isobutene-isoprene «butile»«IIR», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4002 39 |
Gomma isobutene-isoprene alogenato «CIIR» o «BIIR», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4002 41 |
Lattice di gomma cloroprene «clorobutadiene»«CR» |
4002 51 |
Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene «NBR» |
4002 80 |
Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4002 91 |
Gomma sintetica e fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. gomma butadiene-stirene «SBR», gomma butadiene-stirene carbossilato «XSBR», gomma butadiene «BR», gomma isobutene-isoprene «butile»«IIR», gomma isobutene-isoprene alogenato «CIIR» o «BIIR», gomma cloroprene «clorobutadiene»«CR», gomma acrilonitrile-butadiene «NBR», gomma isoprene «IR» e gomma etilene-propilene-diene non coniugato «EPDM») |
4002 99 |
Gomma sintetica e fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. lattice, nonché gomma butadiene-stirene «SBR», gomma butadiene-stirene carbossilato «XSBR», gomma butadiene «BR», gomma isobutene-isoprene «butile»«IIR», gomma isobutene-isoprene alogenato «CIIR» o «BIIR», gomma cloroprene «clorobutadiene»«CR», gomma acrilonitrile-butadiene «NBR», gomma isoprene «IR» e gomma etilene-propilene-diene non coniugato «EPDM») |
4005 10 |
Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4005 20 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o di dispersioni (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis») |
4005 91 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in lastre, fogli o nastri (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis») |
4005 99 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie (escl. soluzioni e dispersioni, gomma addizionata di nerofumo o di silice, mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis», nonché gomma in lastre, fogli o nastri) |
4006 10 |
Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture |
4008 21 |
Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare |
4009 12 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori |
4009 41 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori |
4010 31 |
Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm |
4010 33 |
Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm |
4010 35 |
Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 150 cm |
4010 36 |
Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 198 cm |
4010 39 |
Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm) |
4012 11 |
Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo «break» e auto da corsa) |
4012 13 |
Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
4012 19 |
Pneumatici rigenerati, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo «break», auto da corsa, autobus, autocarri e veicoli aerei) |
4012 20 |
Pneumatici usati, di gomma |
4016 93 |
Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare) |
4407 19 |
Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. di pino «Pinus spp.», di abete «Abies spp.» e abete rosso «Picea spp.») |
4407 92 |
Legno di faggio «Fagus spp.», segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
4407 94 |
Legno di ciliegio «Prunus spp.», segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
4407 97 |
Legno di pioppo e pioppo tremulo «Populus spp.», segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
4407 99 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. legno tropicale, legno di conifere, di quercia «Quercus spp.», di faggio «Fagus spp.», di acero «Acer spp.», di ciliegio «Prunus spp.», di frassino «Fraxinus spp.», di betulla «Betula spp.», di pioppo e pioppo tremulo «Populus spp.») |
4408 10 |
Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm |
4411 13 |
Pannelli di fibre di legno a media densità «MDF», di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm |
4411 94 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità «MDF»; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili) |
4412 31 |
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili) |
4412 33 |
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (escl. di bambù, avente uno strato esterno di legno tropicale oppure di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, eucalipto, hickory, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo e pioppo tremulo, robinia, tulipier o noce, nonché fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili) |
4412 94 |
Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o lamellata (escl. di bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili) |
4416 00 |
Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. il legname da bottaio |
4418 40 |
Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato) |
4418 60 |
Pali e travi, di legno |
4418 79 |
Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico) |
4503 10 |
Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbozzi con spigoli arrotondati |
4504 10 |
Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato |
4701 00 |
Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente |
4703 19 |
Paste chimiche di legno, gregge, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4703 21 |
Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4703 29 |
Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 11 |
Paste chimiche di legno, gregge, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 21 |
Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 29 |
Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
4705 00 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4706 30 |
Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù |
4706 92 |
Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. quelle di bambù, di legno, di linters di cotone nonché quelle ottenute da carta o da cartone riciclati [avanzi o rifiuti]) |
4707 10 |
Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati |
4707 30 |
Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p. es. giornali, periodici e stampati simili |
4802 20 |
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4802 40 |
Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata |
4802 58 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a. |
4802 61 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a. |
4804 11 |
Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner», non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, non sbiancati |
4804 19 |
Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner», non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancati e i prodotti delle voci 4802 e 4803 ) |
4804 21 |
Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbiancata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 29 |
Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancata e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 31 |
Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 39 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 41 |
Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 42 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 49 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. non sbiancati, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 52 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 59 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2 (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4805 24 |
Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 |
4805 25 |
Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 |
4805 40 |
Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4805 91 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2, n.n.a. |
4805 92 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, n.n.a. |
4806 10 |
Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4806 20 |
Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4806 30 |
Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4806 40 |
Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all'acido solforico [pergamena vegetale], carta impermeabile ai grassi [greaseproof] e carta da lucido) |
4807 00 |
Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4808 90 |
Carta e cartone, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della voce 4803 ) |
4809 20 |
Carta detta «autocopiante», anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile) |
4810 13 |
Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato |
4810 19 |
Carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui un lato misura > 435 mm oppure in cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro lato misura > 297 mm |
4810 22 |
Carta patinata leggera, detta «L.W.C.», dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso totale ≤ 72 g/m2, peso del rivestimento ≤ 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui ≥ 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4810 31 |
Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso > 150 g/m2 (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici) |
4810 39 |
Carta o cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; carta e cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico) |
4810 92 |
Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft) |
4810 99 |
Carta e cartone, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carte e cartoni altrimenti patinati o spalmati) |
4811 10 |
Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4811 51 |
Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, sbiancati, di peso > 150 g/m2 (escl. carta e cartone adesivi) |
4811 59 |
Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. sbiancati e di peso > 150 g/m2 nonché carta e cartone adesivi) |
4811 60 |
Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4818 ) |
4811 90 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 , 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811 10 a 4811 60) |
4814 90 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata) |
4819 20 |
Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato |
4822 10 |
Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per avvolgere filati tessili |
4823 20 |
Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari |
4823 40 |
Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliata in dischi |
4823 70 |
Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a. |
4906 00 |
Piani e disegni di architetti, d'ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra |
5105 39 |
Peli fini cardati o pettinati (escl. lana e peli di capra del Kashmir (cashmere)) |
5105 40 |
Peli grossolani, cardati o pettinati |
5106 10 |
Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5106 20 |
Filati prevalentemente di lana cardata, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5107 20 |
Filati prevalentemente di lana pettinata, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5112 11 |
Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso non superiore a 200 g/m2 (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911 ) |
5112 19 |
Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso superiore a 200 g/m2 |
5205 21 |
Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo non inferiore a 714,29 decitex (non inferiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 28 |
Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 41 |
Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 714,29 decitex (non superiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5206 42 |
Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5209 11 |
Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi |
5211 19 |
Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela) |
5211 51 |
Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati |
5211 59 |
Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela) |
5308 20 |
Filati di canapa |
5402 63 |
Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati) |
5403 33 |
Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5403 42 |
Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5404 12 |
Monofilamenti di polipropilene di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. elastomeri) |
5404 19 |
Monofilamenti sintetici di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. di elastomeri e di polipropilene) |
5404 90 |
Lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm |
5407 30 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura |
5501 90 |
Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi) |
5502 10 |
Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato |
5503 19 |
Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi) |
5503 40 |
Fibre di polipropilene non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
5504 90 |
Fibre artificiali in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di viscosa) |
5506 40 |
Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5507 00 |
Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5512 21 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti |
5512 99 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri) |
5516 44 |
Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati |
5516 94 |
Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati |
5601 29 |
Ovatte di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.) |
5601 30 |
Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
5604 90 |
Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate) |
5605 00 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria) |
5607 41 |
Spago per legare, di polietilene o di polipropilene |
5801 27 |
Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
5803 00 |
Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
5806 40 |
Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm |
5901 10 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili |
5905 00 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
5908 00 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro) |
5910 00 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore inferiore a 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma) |
5911 10 |
Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi |
5911 31 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m2 |
5911 32 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso uguale o superiore a 650 g/m2 |
5911 40 |
Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli |
6001 99 |
Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili o artificiali e stoffe dette a peli lunghi) |
6003 40 |
Stoffe a maglia di larghezza non superiore a 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30) |
6005 36 |
Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6005 44 |
Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6006 10 |
Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6309 00 |
Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi) |
6802 92 |
Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi) |
6804 23 |
Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari) |
6806 10 |
Lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate fra loro, in massa, fogli o rotoli |
6806 90 |
Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di calcestruzzo, di amianto, di amianto-cemento, di cellulosa- cemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; prodotti ceramici) |
6807 10 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile, in rotoli |
6807 90 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile (escl. i prodotti in rotoli) |
6809 19 |
Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico) |
6810 91 |
Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6811 81 |
Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto |
6811 82 |
Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate) |
6811 89 |
Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili) |
6813 89 |
Guarnizioni di frizione, per esempio piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per freni) |
6814 90 |
Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto) |
6901 00 |
Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili |
6904 10 |
Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 ) |
6905 10 |
Tegole |
6905 90 |
Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi e altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e tegole) |
6906 00 |
Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici) |
6907 22 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore a 0,5 % ma non superiore a 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura) |
6907 40 |
Ceramica di finitura |
6909 90 |
Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa) |
7002 20 |
Barre e bacchette di vetro, non lavorate |
7002 31 |
Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati |
7002 32 |
Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C) |
7002 39 |
Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C o quelli di quarzo o di altra silice fusi) |
7003 30 |
Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati |
7004 20 |
Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7005 10 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato) |
7005 30 |
Vetro flottato e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato |
7007 11 |
Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli |
7007 29 |
Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple) |
7011 10 |
Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica |
7202 92 |
Ferro-vanadio |
7207 12 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare «non quadrata» e la cui larghezza è ≥ al doppio dello spessore |
7208 25 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm, decapati, senza motivi in rilievo |
7208 90 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti |
7209 25 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm |
7209 28 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore < 0,5 mm |
7210 90 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. stagnati, piombati, zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche) |
7211 13 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore ≥ 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati «larghi piatti» o «acciai universali» |
7211 14 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm (escl. i cosiddetti «larghi piatti» o «acciai universali») |
7211 29 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio |
7212 10 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati |
7212 60 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati |
7213 20 |
Vergella o bordione di acciai non legati automatici, laminati a caldo (escl. quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione) |
7213 99 |
Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo (escl. quelli di sezione circolare con diametro < 14 mm, vergella o bordione di acciai automatici, e quelli aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione) |
7215 50 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici) |
7216 10 |
Profilati a U, a I o a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm |
7216 22 |
Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm |
7216 33 |
Profilati a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm |
7216 69 |
Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. quelli ottenuti da lamiere profilate) |
7218 91 |
Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare |
7219 24 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm |
7222 30 |
Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate |
7224 10 |
Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) |
7225 19 |
Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici», di larghezza ≥ 600 mm, a grani non orientati |
7225 30 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici») |
7225 99 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti «magnetici») |
7226 91 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti «magnetici») |
7228 30 |
Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (escl. prodotti di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione laminati a caldo) |
7228 60 |
Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o rifiniti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, i semiprodotti, i prodotti laminati piatti e vergella o bordione di acciai inossidabili laminati a caldo) |
7228 70 |
Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a. |
7228 80 |
Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7229 90 |
Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese) |
7301 20 |
Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7304 24 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili |
7305 39 |
Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7306 50 |
Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7307 22 |
Gomiti, curve e manicotti, filettati |
7309 00 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
7314 12 |
Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile |
7318 24 |
Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio |
7320 20 |
Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17) |
7322 90 |
Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7324 29 |
Vasche da bagno di lamiera di acciaio |
7407 10 |
Barre e profilati di rame raffinato |
7408 11 |
Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm |
7408 19 |
Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima ≤ 6 mm |
7409 11 |
Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità) |
7409 19 |
Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità) |
7409 40 |
Lamiere e lastre di leghe a base di rame-nichel «cupronichel» o di rame-nichel-zinco «argentone», di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e lastre stirate, nonché nastri isolati per l'elettricità) |
7411 29 |
Tubi di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco «ottone», di rame-nichel «cupronichel» e di rame-nichel-zinco «argentone») |
7415 21 |
Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame |
7505 11 |
Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l'elettricità) |
7505 21 |
Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l'elettricità) |
7506 10 |
Lamiere, nastri e fogli di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati) |
7507 11 |
Tubi di nichel non legato |
7508 90 |
Lavori di nichel |
7605 19 |
Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l'elettricità nonché corde per strumenti musicali) |
7605 29 |
Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l'elettricità, corde per strumenti musicali) |
7606 92 |
Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare) |
7607 20 |
Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale) |
7611 00 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7612 90 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. quelli per gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, n.n.a. |
7613 00 |
Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti |
7616 10 |
Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle e oggetti simili |
7804 11 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - fogli e nastri di spessore (non compreso il supporto) non superiore a 0,2 mm |
7804 19 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - altro |
7905 00 |
Lamiere, fogli e nastri, di zinco |
8001 20 |
Leghe di stagno greggio |
8003 00 |
Barre, profilati e fili, di stagno |
8007 00 |
Oggetti di stagno |
8101 10 |
Polveri di tungsteno |
8102 97 |
Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno) |
8105 90 |
Oggetti di cobalto |
8109 31 |
Cascami e avanzi di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso |
8109 39 |
Cascami e avanzi di zirconio – altri |
8109 91 |
Lavori di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso |
8109 99 |
Lavori di zirconio – altri |
8202 20 |
Lame di seghe a nastro, di metalli comuni |
8207 60 |
Utensili per alesare o scanalare |
8208 10 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli |
8208 20 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno |
8208 30 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare |
8208 90 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri |
8301 20 |
Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni |
8301 70 |
Chiavi presentate isolatamente |
8302 30 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli |
8307 10 |
Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori |
8309 90 |
Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona) |
8402 12 |
Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t |
8402 19 |
Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste |
8402 20 |
Caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
8402 90 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» – parti |
8404 10 |
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas |
8404 20 |
Condensatori per macchine a vapore |
8404 90 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori – parti |
8405 90 |
Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, n.n.a. |
8406 90 |
Turbine a vapore – parti |
8412 10 |
Propulsori a reazione diversi dai turboreattori |
8412 21 |
Motori – a movimento rettilineo (cilindri) |
8412 29 |
Motori idraulici – altri |
8412 39 |
Motori pneumatici – altri |
8414 90 |
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti |
8415 83 |
Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera |
8416 10 |
Bruciatori a combustibili liquidi |
8416 20 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas, incl. i bruciatori misti |
8416 30 |
Focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. bruciatori) |
8416 90 |
Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari quali focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
8417 20 |
Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici |
8419 19 |
Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato) |
8420 99 |
Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine – altri |
8421 19 |
Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi – altri |
8421 91 |
Parti di centrifughe, incl. idroestrattori centrifughi |
8424 89 40 |
Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati |
8424 90 20 |
Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424 89 40 |
8425 11 |
Paranchi a motore elettrico |
8426 12 |
Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers» |
8426 99 |
Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru – altri |
8428 20 |
Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici |
8428 32 |
Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna |
8428 33 |
Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia |
8428 90 |
Altre macchine e apparecchi |
8429 19 |
Apripista (bulldozers, angledozers) – altri |
8429 59 |
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici – altri |
8430 10 |
Battipali e macchine per l'estrazione dei pali |
8430 39 |
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie – altre |
8439 10 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche |
8439 30 |
Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone |
8440 90 |
Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti |
8441 30 |
Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo |
8442 40 |
Parti di macchine, apparecchi e materiale |
8443 13 |
altre macchine e apparecchi per la stampa in offset |
8443 15 |
Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici) |
8443 16 |
Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici |
8443 17 |
Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici |
8443 91 |
Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 |
8444 00 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8448 11 |
Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni |
8448 19 |
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 – altri |
8448 33 |
Fusi e loro alette, anelli e cursori |
8448 42 |
Pettini, licci e quadri di licci |
8448 49 |
Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine e apparecchi ausiliari – altri |
8448 51 |
Platine, aghi e oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie |
8451 10 |
Macchine per pulire a secco |
8451 29 |
Macchine per asciugare – altre |
8451 30 |
Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio |
8451 90 |
Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti |
8453 10 |
Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli |
8453 80 |
Altre macchine e apparecchi |
8453 90 |
Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire – parti |
8454 10 |
Convertitori |
8459 10 |
Unità di lavorazione con guida di scorrimento |
8459 70 |
Filettatrici o maschiatrici |
8461 20 |
Macchine per limare o per sbozzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet |
8461 30 |
Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet |
8461 40 |
Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi |
8461 90 |
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove – altre |
8465 20 |
Centri di lavorazione |
8465 93 |
Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare |
8465 94 |
Macchine per curvare o montare |
8466 10 |
Portautensili e filiere a scatto automatico |
8466 91 |
Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8464 |
8466 92 |
Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8465 |
8472 10 |
Duplicatori |
8472 30 |
Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli |
8473 21 |
Parti e accessori di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10 , 8470 21 o 8470 29 |
8474 10 |
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare |
8474 39 |
Macchine e apparecchi per mescolare o impastare – altri |
8474 80 |
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia – altre macchine e apparecchi |
8475 21 |
Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati |
8475 29 |
Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – altre |
8475 90 |
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – parti |
8477 40 |
Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici |
8477 51 |
Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria |
8479 10 |
Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi |
8479 30 |
Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero |
8479 50 |
Robot industriali, non nominati né compresi altrove |
8479 90 |
Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 – parti |
8480 20 |
Piastre di fondo per forme |
8480 30 |
Modelli per forme |
8480 60 |
Forme per materie minerali |
8481 10 |
Valvole di riduzione della pressione |
8481 20 |
Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8481 40 |
Valvole di troppo pieno o di sicurezza |
8482 20 |
Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici |
8482 91 |
Sfere, cilindri, rulli e aghi |
8482 99 |
Altre parti |
8484 10 |
Guarnizioni metalloplastiche |
8484 20 |
Giunti di tenuta stagna meccanici |
8484 90 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici – altre |
8501 33 |
Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW |
8501 62 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA |
8501 63 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA |
8501 64 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA |
8502 31 |
Gruppi elettrogeni a energia eolica |
8502 39 |
Altri gruppi elettrogeni – altri |
8502 40 |
Convertitori rotanti elettrici |
8504 33 |
Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA |
8504 34 |
Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA |
8505 20 |
Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici |
8506 90 |
Pile e batterie di pile elettriche – parti |
8507 30 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – al nichel-cadmio |
8514 31 |
Forni a fascio di elettroni |
8525 50 |
Apparecchi trasmittenti |
8530 90 |
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608 ) – parti |
8532 10 |
Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di potenza) |
8533 29 |
Altre resistenze fisse – altre |
8535 30 |
Sezionatori e interruttori |
8535 90 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V – altri |
8539 41 |
Lampade ad arco |
8540 20 |
Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo |
8540 60 |
Altri tubi catodici |
8540 79 |
Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi a onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia – altri |
8540 81 |
Tubi per ricezione e tubi per amplificazione |
8540 89 |
Altre lampade, tubi e valvole – altri |
8540 91 |
Parti di tubi catodici |
8540 99 |
Altre parti |
8543 10 |
Acceleratori di particelle |
8547 90 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente – altri |
8602 90 |
Altre locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente esterna, ad accumulatori e le locomotive diesel-elettriche) |
8604 00 |
Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) |
8606 92 |
Altri carri per il trasporto di merci su rotaie – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) |
8701 21 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) |
8701 22 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
8701 23 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
8701 24 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
8701 30 |
Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori) |
8704 10 |
Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale |
8704 22 |
Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t |
8704 32 |
Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t |
8705 20 |
Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione |
8705 30 |
Autopompe antincendio |
8705 90 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) – altri |
8709 90 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – parti |
8716 20 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli |
8716 39 |
Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci – altri |
9010 10 |
Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica |
9015 40 |
Strumenti e apparecchi di fotogrammetria |
9015 80 |
Altri strumenti e apparecchi |
9015 90 |
Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri – parti e accessori |
9029 10 |
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili |
9031 20 |
Banchi di prova |
9032 81 |
Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri |
9401 10 |
Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
9401 20 |
Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli |
9403 30 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
9406 10 |
Costruzioni prefabbricate di legno |
9406 90 |
Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate – altre |
9606 30 |
Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni |
9608 91 |
Pennini da scrivere e punte per pennini |
9612 20 |
Di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine. |
ALLEGATO XXIV
Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, lettera a)
Codice NC |
Nome delle merci |
2810 00 10 |
Triossido di diboro |
2810 00 90 |
Ossidi di boro; acidi borici (escluso triossido di diboro) |
2812 15 00 |
Monocloruro di zolfo |
2814 10 00 |
Ammoniaca anidra |
2825 20 00 |
Ossido e idrossido di litio |
2905 42 00 |
Pentaeritritolo «pentaeritrite» |
2909 19 90 |
Eteri, aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi (esclusi etere dietilico e ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)) |
3006 92 00 |
Rifiuti farmaceutici |
3105 30 00 |
Diidrogenoortofosfato di ammonio (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo <= 10 kg) |
3105 40 00 |
Diidrogenoortofosfato di ammonio anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo <= 10 kg). |
3811 19 00 |
Antidetonanti per benzina (esclusi quelli a base di composti di piombo) |
ex 72 03 |
Ferro ridotto diretto o altro ferro spugnoso |
ex 72 04 |
Rottame ferroso |
ALLEGATO XXV
Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies
Codice NC |
Descrizione |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
ALLEGATO XXVI
Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sedecies, paragrafi 1) e 2)
|
Codice NC |
Nome delle merci |
|
7108 |
Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
|
7112 91 |
Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi |
Ex |
7118 90 |
Monete d’oro |
ALLEGATO XXVII
Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sexdecies, paragrafo 3
|
Codice NC |
Nome del prodotto |
Ex |
7113 |
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di metalli placcati o ricoperti di oro |
Ex |
7114 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro |
ALLEGATO XXVIII
Prezzi di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera a)
[Tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi]
Codice NC |
Descrizione |
Prezzo al barile (USD) |
Data di applicazione |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
60 |
5 dicembre 2022 |
ALLEGATO XXIX
Elencodei progetti di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera c)
Ambito di applicazione dell'esenzione |
Data di applicazione |
Data di scadenza |
Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia |
5 dicembre 2022 |
5 giugno 2023. |
( 1 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag.1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 349).
( 4 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del, 28.3.2014, pag. 65).
( 6 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
( 7 ) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, p. 76).
( *1 ) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 , che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).
( *2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
( 10 ) Ultima versione pubblicata nella GU C 107 del 9.4.2014, pag. 1.
( *3 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 28.5.2009, pag. 11).
( *4 ) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252, 16.9.2016, pag. 118).
( 11 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).”;
( *5 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
( 12 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( *6 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( *7 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 13 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 14 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 15 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 16 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 17 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 18 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 19 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 20 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 21 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 22 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 23 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 24 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 25 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 26 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 27 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 28 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 29 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 30 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 31 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 32 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 33 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 34 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 35 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
( 36 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).