02014R0795 — IT — 25.05.2021 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (UE) N. 795/2014

del 3 luglio 2014

sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica

(BCE/2014/28)

(GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/2094 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 2017

  L 299

11

16.11.2017

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2021/728 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 29 aprile 2021

  L 157

1

5.5.2021




▼B

REGOLAMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (UE) N. 795/2014

del 3 luglio 2014

sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica

(BCE/2014/28)



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  
Il presente regolamento stabilisce i requisiti di sorveglianza relativi agli SPIS.

▼M2

2.  
Il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata con la quale identifica i sistemi di pagamento soggetti al presente regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. La lista è mantenuta sul sito Internet della BCE e aggiornata ad ogni cambiamento.

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3.  

Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se: a) è idoneo a essere notificato ai sensi della direttiva 98/26/CE da parte di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ovvero il suo gestore è insediato nell'area dell'euro o ivi stabilito attraverso una succursale che provvede alla gestione del sistema; e b) almeno due delle seguenti condizioni siano soddisfatte nell'anno civile considerato:

i) 

il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati è pari o superiore all'importo di 10 miliardi di euro;

▼M1

ii) 

il totale dei pagamenti processati denominati in euro rappresenta almeno uno dei seguenti:

— 
il 15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro nell'Unione,
— 
il 5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro nell'Unione,
— 
una quota di mercato del 75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

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iii) 

la sua attività transfrontaliera (ossia con partecipanti insediati in un paese diverso da quello del gestore dello SPIS e/o mediante collegamenti transfrontalieri con altri sistemi di pagamento), coinvolge cinque o più paesi e genera come minimo il 33 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro elaborati da quel SPIS;

iv) 

è utilizzato per il regolamento di altre IFM.

▼M1

Un esercizio di identificazione è svolto su base annuale.

▼M2

bis.  

In deroga al paragrafo 3, il Consiglio direttivo, formulando un giudizio solido e motivato, può anche decidere, ai sensi del paragrafo 2, che un sistema di pagamento sia identificato come SPIS in uno dei seguenti casi in cui:

a) 

tale decisione sarebbe opportuna alla luce della natura, delle dimensioni e della complessità del sistema di pagamento; della natura e dell’importanza dei suoi partecipanti; della sostituibilità del sistema di pagamento e della disponibilità di alternative ad esso e della relazione, delle interdipendenze e di altre interazioni che il sistema intrattiene con sistema finanziario nel suo complesso.

b) 

un sistema di pagamento non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 esclusivamente perché i criteri stabiliti al paragrafo 3, lettera b), sono soddisfatti per un periodo di durata inferiore a un anno civile ed è plausibile che il sistema di pagamento continuerà a soddisfare i criteri in occasione della valutazione del prossimo riesame di verifica.

▼M2

bis.  

Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. Riesami di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati su base annuale al fine di verificare che essi continuino a soddisfare i criteri per l’identificazione come SPIS. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 è abrogata se:

a) 

in due riesami di verifica consecutivi si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3 e/o al paragrafo 3 bis; oppure

b) 

in un riesame di verifica si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3 e/o al paragrafo 3 bis e il gestore dello SPIS dimostri, con piena soddisfazione del Consiglio direttivo, che è improbabile che lo SPIS soddisfi tali criteri prima del successivo riesame di verifica.

▼M2

ter.  
Il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo un riesame della decisione che identifica il sistema di pagamento in questione come SPIS entro 30 giorni dal ricevimento di tale decisione. La richiesta contiene tutte le informazioni su cui si fonda ed è inviata per iscritto al Consiglio direttivo. Una decisione motivata del Consiglio direttivo in risposta a tale richiesta è notificata per iscritto al gestore del sistema di pagamento. La comunicazione scritta informa tale gestore del suo diritto al controllo giurisdizionale ai sensi del trattato. Se il Consiglio direttivo non ha assunto alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, il riesame si considera respinto.

▼M1

4.  
I gestori di SPIS cooperano, su base continuativa, con l'autorità competente e assicurano la conformità dello SPIS che gestiscono ai requisiti stabiliti negli articoli da 3 a 21, anche in termini di complessiva efficacia delle loro regole, procedure, processi e quadri. I gestori di SPIS collaborano inoltre con l'autorità competente per agevolare il più ampio obiettivo di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1) 

per «sistema di pagamento» si intende un accordo formale fra tre o più partecipanti, senza contare eventuali banche di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione o partecipanti indiretti, con regole comuni e procedure standardizzate per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti;

2) 

«ordine di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2, punto i), primo trattino della direttiva 98/26/CE;

3) 

per «rischio sistemico» si intende il rischio che l'incapacità di un partecipante o di un gestore di uno SPIS di adempiere alla scadenza ai propri obblighi impedisca ad altri partecipanti e/o gestori di uno SPIS di adempiere i propri entro il termine prescritto, con potenziali ripercussioni negative che mettano a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o la fiducia nello stesso;

4) 

per «gestore dello SPIS» si intende il soggetto giuridico responsabile della gestione di uno SPIS;

▼M2

5) 

per «autorità competente» si intende:

a) 

la banca centrale dell’Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, identificata come tale a norma dell’articolo 1, paragrafo 2; oppure

b) 

in relazione a un sistema di pagamento che è uno SPIS che soddisfa i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), per «autorità competente» si intende:

i) 

la BCE; oppure

ii) 

laddove una banca centrale dell’Eurosistema fosse divenuta responsabile in via principale della sorveglianza per un periodo di cinque anni o oltre immediatamente prima dell’adozione della decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia la BCE che la banca centrale nazionale;

▼B

6) 

per «SPIS dell'Eurosistema»si intende uno SPIS di proprietà e gestito da una banca centrale dell'Eurosistema;

7) 

per «rischio legale» si intende il rischio determinato dall'applicazione di leggi o regolamenti, al quale consegue di solito una perdita;

8) 

per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, risulti incapace di adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza o in futuro;

9) 

per «rischio di liquidità» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, non disponga di fondi sufficienti per adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza ancorché possa disporre di fondi sufficienti per adempiervi in futuro;

10) 

per «rischio operativo» si intende il rischio che carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi esterni o da servizi esternalizzati provochino la riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi forniti da uno SPIS;

11) 

per «rischio di custodia» si intende il rischio di perdite sulle attività detenute in custodia in caso di insolvenza di un custode o subcustode, negligenza, frode, cattiva gestione o errori contabili;

12) 

per «rischio di investimento» si intende la perdita sopportata dal gestore dello SPIS o da un partecipante quando il gestore dello SPIS investe le proprie risorse o quelle dei suoi partecipanti, ad esempio le garanzie;

13) 

per «rischio di mercato» si intende il rischio di perdite su posizioni iscritte a bilancio o fuori bilancio, determinate da oscillazioni dei prezzi di mercato;

▼M1

14) 

per «sistema di regolamento differito su base netta (Deferred NET Settlement, DNS)» si intende un sistema in relazione al quale il regolamento in moneta di banca centrale ha luogo su base netta al termine di un ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o durante la giornata lavorativa;

▼B

15) 

per «garanzia transfrontaliera» si intende una garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese nel quale detta attività è accettata in garanzia, almeno uno dei seguenti elementi è estero: a) la valuta di denominazione; b) il paese nel quale le attività sono ubicate; ovvero c) il paese nel quale ha sede l'emittente;

16) 

per «pagamento transfrontaliero» si intende un pagamento effettuato tra partecipanti insediati in differenti paesi;

17) 

per «infrastruttura del mercato finanziario» (IMF) si intende un sistema multilaterale tra le istituzioni partecipanti, compreso il gestore del sistema, utilizzato per compensare, regolare o registrare pagamenti, titoli, derivati o altre transazioni finanziarie;

▼M1

18) 

per «partecipante diretto» si intende si intende un soggetto giuridico che ha un rapporto contrattuale diretto con un gestore di SPIS, è vincolato dalle regole del relativo SPIS, ha facoltà di inviare ordini di trasferimento a tale sistema e può ricevere da questo ordini di trasferimento;

▼M1

18 bis

per «partecipante indiretto» si intende un soggetto giuridico che non ha accesso diretto ai servizi di uno SPIS e generalmente non è direttamente vincolato dalle regole del relativo SPIS, e i cui ordini di trasferimento sono compensati, regolati e registrati dallo SPIS tramite un partecipante diretto. Un partecipante indiretto ha un rapporto contrattuale con un partecipante diretto. I soggetti giuridici rilevanti sono limitati a:

i) 

enti creditizi come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ),

ii) 

imprese di investimento come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ),

iii) 

qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione e le cui funzioni corrispondano a quelle di un ente creditizio o di un'impresa di investimento dell'Unione, come definiti ai punti i) e ii),

iv) 

autorità pubbliche e imprese assistite da garanzia pubblica, e le controparti centrali, gli agenti di regolamento, le stanze di compensazione e gli operatori del sistema così come definiti all'articolo 2, lettere c), d), e) e p) della direttiva 98/26/CE,

v) 

istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica così come definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

▼B

19) 

per «Consiglio» si intende il consiglio di amministrazione o di sorveglianza del gestore di uno SPIS o entrambi, secondo la legislazione nazionale;

20) 

per «dirigenza» si intendono gli amministratori con incarichi esecutivi, ad esempio i membri dell'organo di amministrazione impegnato nella gestione corrente del gestore dello SPIS costituito in forma di società a struttura monistica, e i membri di un consiglio di gestione del gestore dello SPIS costituito in forma di società a struttura dualistica;

21) 

per «soggetti interessati» si intendono i partecipanti e le IMF che concorrono a determinare il rischio in uno SPIS e, in base a una valutazione condotta caso per caso, gli altri attori del mercato interessati;

22) 

per «esposizione creditizia» si intende un somma o un valore rispetto al quale sussiste il rischio che un partecipante non provveda al regolamento integrale, alla scadenza o in un momento successivo;

23) 

per «garanzia» si intende un'attività o l'impegno assunto da un terzo utilizzato dal datore della garanzia per garantire un'obbligazione nei confronti del beneficiario di essa. Le garanzie comprendono sia quelle nazionali sia quelle transfrontaliere;

24) 

per «fornitore di liquidità» si intende il fornitore di contante ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, 6, paragrafo 5, 8, paragrafi 1, 9 e 11 ovvero di attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, compresi i partecipanti allo SPIS o soggetti esterni;

25) 

per «condizioni di mercato estreme, ma plausibili» si intende una serie di condizioni storiche e ipotetiche, ivi compresi i periodi caratterizzati da più elevata volatilità, registrate sui mercati serviti dallo SPIS;

26) 

per «data di regolamento prevista» si intende la data immessa nel SPIS come data di regolamento da parte del mittente di un ordine di trasferimento;

27) 

per «rischio di impresa» si intende qualsiasi potenziale deterioramento della posizione finanziaria dello SPIS dal punto di vista commerciale a causa di una diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese tale da determinare un'eccedenza delle spese rispetto alle entrate e sfociare in una perdita da imputare al capitale;

28) 

per «piano di risanamento» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per ripristinarne il regolare funzionamento;

29) 

per «piano di liquidazione ordinata» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per l'ordinata cessazione della sua attività;

30) 

l'aggettivo «rilevante» qualifica un rischio, un rapporto di dipendenza e/o un cambiamento suscettibili di influenzare la capacità di un soggetto di prestare o fornire i servizi previsti;

31) 

per «autorità rilevanti»si intendono le autorità che hanno un interesse legittimo ad accedere alle informazioni di uno SPIS per adempiere ai propri obblighi di legge, ad esempio le autorità di risoluzione delle crisi e i soggetti che esercitano la vigilanza sui partecipanti principali;

32) 

per «rischio di capitale» si intende il rischio che una controparte perda l'intero valore impegnato nell'operazione, ad esempio il rischio che il venditore di un'attività finanziaria consegni l'attività irrevocabilmente senza ricevere in cambio il pagamento o il rischio che il compratore di un'attività finanziaria paghi per essa, ma non la riceva;

33) 

per «banca depositaria» si intende la banca che detiene e custodisce le attività finanziarie di terze parti;

34) 

per «banca di regolamento» si intende la banca presso la quale sono accesi i conti relativi ai pagamenti sui quali ha luogo l'adempimento delle obbligazioni originate da un sistema di pagamento;

35) 

per «agente nostro» si intende una banca utilizzata dai partecipanti di uno SPIS per il regolamento;

36) 

per «pagamento unilaterale» si intende un pagamento che interessa un solo trasferimento di fondi in un'unica valuta;

37) 

per «pagamento bilaterale» si intende un pagamento che interessa due trasferimenti di fondi in differenti valute in un sistema di regolamento con scambio di attività verso corrispettivo;

38) 

per «rischio di correlazione sfavorevole» si intende il rischio scaturito dall'esposizione di un partecipante o di un emittente ove la garanzia prestata da quel partecipante o emessa da quell'emittente è strettamente correlata al suo rischio di credito;

39) 

«giorno lavorativo» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;

▼M1

40) 

per «amministratore indipendente» si intende un membro del Consiglio non esecutivo che non ha rapporti d'affari, familiari o di altra natura che determinino un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS, ai suoi azionisti di controllo, alla sua dirigenza o ai suoi partecipanti, e che non ha intrattenuto rapporti di questo tipo nei due anni precedenti alla sua partecipazione al Consiglio;

41) 

per «consociata» si intende una società che controlla il partecipante, ne è controllata o è soggetta a controllo insieme ad esso. Il controllo di una società è definito come: a) la titolarità, il controllo o il possesso del 20 % o più di una classe di titoli con diritto di voto della società; ovvero b) il consolidamento della società a fini di rendicontazione finanziaria;

42) 

per «situazione d'emergenza» si intende un evento, un accadimento o una circostanza suscettibile di determinare la cessazione o l'interruzione di operazioni, servizi o funzioni dello SPIS, incluse interferenze o impedimenti al regolamento definitivo;

43) 

per «obblighi finanziari» si intendono obblighi giuridici sorti, nell'ambito dello SPIS, tra i partecipanti o tra questi e il gestore dello SPIS in conseguenza dell'inserimento nello SPIS di ordini di trasferimento;

44) 

per «misura correttiva» si intende una misura o un intervento specifico, indipendentemente dalla sua forma, durata o gravità, imposta nei confronti del gestore dello SPIS da un'autorità competente per rimediare all'inosservanza dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 o per evitare il suo ripetersi.

▼M2

Articolo 2 bis

Comunicazione scritta di avvio della procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS

La BCE notifica al gestore del sistema di pagamento la sua intenzione di avviare una procedura ai sensi dell’articolo 1 per identificare tale sistema di pagamento come SPIS. L’avviso scritto indica tutti i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici relativi alla possibile identificazione del sistema di pagamento in questione come SPIS.

Articolo 2 ter

Diritto di accesso agli atti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS

Al ricevimento della comunicazione scritta di cui all’articolo 2 bis, il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di accedere agli atti, ai documenti o ad altro materiale della BCE che costituiscono la base per l’identificazione di tale sistema di pagamento come SPIS. Tale diritto non si estende alle informazioni considerate riservate in relazione alla BCE, a una banca centrale nazionale o ad altri terzi, comprese altre istituzioni o organi dell’Unione.

Articolo 2 quater

Diritto ad essere sentiti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS

1.  
Nella comunicazione scritta inviata dalla BCE ai sensi dell’articolo 2 bis, al gestore del sistema di pagamento è assegnato un termine fisso entro il quale può esprimere per iscritto eventuali obiezioni, osservazioni e commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta. Tale termine non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta da parte del gestore del sistema di pagamento.
2.  
La BCE può concedere al gestore del sistema di pagamento, su richiesta di quest’ultimo, l’opportunità di esprimere il proprio parere nel corso di una riunione. Di tale riunione viene redatto un verbale sottoscritto da tutte le parti. Una copia del verbale è fornita a tutte le parti.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può emanare una decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS senza concedere al gestore del sistema di pagamento la possibilità di esprimere le sue osservazioni, obiezioni o i suoi commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta inviata dalla BCE, a condizione che ciò sia ritenuto necessario per prevenire danni significativi al sistema finanziario.

Articolo 2 quinquies

Motivazione della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS

1.  
La decisione della BCE che identifica un sistema di pagamento come SPIS è accompagnata dall’indicazione dei motivi di tale decisione. La motivazione espone i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici su cui la decisione della BCE è fondata.
2.  
Fatto salvo l’articolo 2 quater, paragrafo 3, la BCE basa la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo su fatti e fondamenti giuridici sui quali il gestore del sistema di pagamento ha potuto formulare osservazioni.

▼B

Articolo 3

Solidità giuridica

1.  
Il gestore dello SPIS verifica se la legge applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici interessati garantisce un elevato grado di certezza rispetto a tutti gli aspetti sostanziali dell'attività dello SPIS e fornisce per essi un adeguato supporto.
2.  
Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure e stipula contratti chiari e coerenti con la disciplina applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici interessati.
3.  
Il gestore dello SPIS deve essere in grado di specificare in modo chiaro e comprensibile la legge applicabile, le regole, le procedure e i contratti per il funzionamento dello SPIS all'autorità competente, ai partecipanti e, se del caso, ai clienti dei partecipanti.
4.  
Il gestore dello SPIS adotta misure idonee ad assicurare che le regole e le procedure adottate e i contratti siano legalmente vincolanti in tutti gli ordinamenti giuridici interessati e che le azioni intraprese in forza di dette regole, procedure e contratti non siano annullate, rese inefficaci o sospese.
5.  
Il gestore dello SPIS che esercita la propria attività in più ordinamenti giuridici identifica e limita i rischi che derivano da disposizioni normative potenzialmente confliggenti.
6.  
Il gestore dello SPIS si adopera per assicurare la designazione dello SPIS ai sensi della direttiva 98/26/CE.

Articolo 4

Governo societario

1.  
Il gestore dello SPIS stabilisce obiettivi formalizzati che attribuiscano massima priorità alla sicurezza e all'efficienza dello SPIS. Gli obiettivi fanno esplicita menzione del sostegno alla stabilità finanziaria e ad altre pertinenti considerazioni di interesse pubblico, in particolare all'apertura e all'efficienza dei mercati finanziari.

▼M1

2.  
Il gestore dello SPIS si dota di assetti di governo societario efficaci e documentati, delineanti linee di competenza e responsabilità chiare e dirette. Tali assetti sono posti a disposizione dell'autorità competente, dei titolari e dei partecipanti. La relativa documentazione è pubblicata dal gestore dello SPIS in versione sintetica.

▼B

3.  

Il ruolo e le responsabilità del Consiglio sono chiaramente definiti. Il ruolo e le responsabilità del Consiglio includono:

a) 

l'individuazione di chiari obiettivi strategici per lo SPIS;

b) 

l'istituzione di procedure documentate per il funzionamento dello SPIS, ivi incluse le procedure per individuare, affrontare e gestire i conflitti di interesse dei membri del Consiglio;

c) 

ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, la predisposizione di misure efficaci di selezione, controllo e, se del caso, rimozione dei membri della dirigenza;

d) 

ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, la fissazione di idonee linee di condotta in tema di remunerazione coerenti con le migliori pratiche e basate su risultati di lungo periodo.

4.  
Ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, il Consiglio verifica il proprio rendimento complessivo e quello individuale dei suoi membri con cadenza almeno annuale.

▼M1

5.  
La composizione del Consiglio assicura l'integrità e, fatta eccezione per gli SPIS dell'Eurosistema, una combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS che di mercati finanziari in genere, tali da permettere al Consiglio di svolgere il proprio ruolo e adempiere ai propri compiti. La composizione tiene altresì conto dei criteri di attribuzione delle responsabilità ai sensi della legislazione nazionale. Ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, ove consentito dalla legislazione nazionale, del Consiglio fanno parte membri non esecutivi, compreso almeno un amministratore indipendente.

▼B

6.  

Ruolo, responsabilità e rapporti gerarchici della dirigenza sono chiaramente definiti. La loro composizione assicura l'integrità e la combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS sia, in materia di mercati finanziari in genere, tali da permettere alla dirigenza di adempiere ai propri compiti relativi al funzionamento e alla gestione del rischio del gestore dello SPIS. Tra le responsabilità della dirigenza rientrano quelle di assicurare, sotto la direzione del Consiglio:

a) 

che le attività gestore dello SPIS siano coerenti con i suoi obiettivi, la sua strategia e la sua tolleranza del rischio;

b) 

che i controlli interni e le relative procedure siano adeguatamente concepite, attuate e sorvegliate in modo tale da promuovere gli obiettivi del gestore dello SPIS;

c) 

che i controlli interni e le relative procedure siano soggette a regolare revisione e verifica da parte di funzioni di controllo del rischio e di revisione interna dotate di personale sufficiente e adeguatamente formato;

d) 

il coinvolgimento attivo nelle procedure di gestione del rischio;

e) 

che al quadro di gestione del rischio dello SPIS siano destinate risorse sufficienti.

7.  

Il Consiglio istituisce e sorveglia un quadro documentato per la gestione del rischio che:

a) 

comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS;

b) 

attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio;

c) 

disciplina il processo decisionale in situazioni di crisi e di emergenza;

d) 

disciplina le funzioni di controllo interno.

▼M1

Il Consiglio assicura che vi siano almeno tre linee di difesa chiare ed efficaci (operazioni, gestione del rischio e revisione interna), distinte l'una dall'altra e dotate di sufficiente autorità, indipendenza, risorse e accesso al Consiglio.

▼M1

7 bis.  
È necessaria l'approvazione del Consiglio per le decisioni che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dello SPIS e per i principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzionamento SPIS. Come minimo, il Consiglio approva e riesamina annualmente il quadro integrato per la gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il quadro per il rischio operativo e il relativo piano di continuità operativa di cui, rispettivamente, agli articoli 15, paragrafo 1, e 15, paragrafo 5, il piano di risanamento e di ordinata liquidazione e il piano per la raccolta di capitale di cui, rispettivamente, agli articoli 5, paragrafo 4, e 13, paragrafo 6, il quadro relativo al rischio di credito e quello relativo al rischio di liquidità di cui, rispettivamente, agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, il quadro relativo alle garanzie che regola la gestione dei rischi di cui all'articolo 7, la strategia di investimento dello SPIS di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e il quadro relativo alla resilienza cyber di cui all'articolo 15, paragrafo 4 bis.

▼B

8.  
Il Consiglio assicura che le decisioni più rilevanti sull'assetto tecnico e funzionale, sulle regole e sulla strategia complessiva dello SPIS, in particolare per ciò che attiene alla scelta del sistema di compensazione e regolamento, della struttura operativa, dell'ambito dei prodotti compensati o regolati e sull'utilizzo di tecnologie e procedure rispondano in modo adeguato all'interesse legittimo dei soggetti interessati dello SPIS. I soggetti interessati e, ove opportuno, il pubblico sono consultati con ragionevole anticipo in merito a tali decisioni.

Articolo 5

Quadro per la gestione integrata dei rischi

1.  

Il gestore dello SPIS istituisce e mantiene un solido quadro per la gestione del rischio al fine di identificare, misurare, monitorare e gestire in modo integrato la gamma dei rischi insorti nello SPIS o quelli a cui il medesimo è esposto. Il quadro per la gestione del rischio è soggetto a revisione almeno con periodicità annuale. Il quadro per la gestione del rischio:

a) 

comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS e strumenti adeguati di gestione del rischio;

b) 

attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio;

c) 

disciplina il processo decisionale in situazioni di emergenza relative allo SPIS, compresi gli sviluppi nei mercati finanziari potenzialmente pregiudizievoli per la liquidità del mercato e per la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri la cui moneta è l'euro in cui hanno sede il gestore dello SPIS o uno dei suoi partecipanti.

2.  
Il gestore dello SPIS incentiva i partecipanti e, se del caso, i loro clienti a gestire e limitare i rischi che essi possono determinare per lo SPIS o a cui questo li espone. Per quanto concerne i partecipanti tali incentivi comprendono un regime di sanzioni finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive e/o accordi di ripartizione delle perdite.
3.  
Il gestore dello SPIS rivede con periodicità almeno annuale i rischi rilevanti che genera nei confronti di altri soggetti o quelli in cui incorre per causa loro ivi compresi, tra gli altri, altre IFM, banche di regolamento, fornitori di liquidità e prestatori di servizi per effetto di interdipendenze. Il gestore dello SPIS sviluppa strumenti di gestione del rischio robusti e proporzionati al livello di rischio riscontrato.

▼M1

4.  
Il gestore dello SPIS definisce le operazioni e i servizi critici dello SPIS. Il gestore dello SPIS individua specifici scenari suscettibili di pregiudicarne la capacità di continuare a effettuare tali operazioni e prestare tali servizi e verifica l'efficacia di tutte le opzioni finalizzate al risanamento e, ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, a un'ordinata liquidazione. Esso riesamina le operazioni e i servizi critici dello SPIS con periodicità almeno annuale.Sulla base di tale valutazione, il gestore dello SPIS elabora un piano sostenibile finalizzato al risanamento dello SPIS e, ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, alla sua ordinata liquidazione. Il piano di risanamento e ordinata liquidazione indica, tra l'altro, in modo sintetico e concreto, le principali strategie di risanamento e ordinata liquidazione, ribadiscono le operazioni e i servizi critici dello SPIS e descrivono le misure necessarie ad attuare le principali strategie. Il gestore dello SPIS, se del caso, fornisce alle autorità interessate le informazioni necessarie ai fini della pianificazione della risoluzione.

Articolo 6

Rischio di credito

1.  
Il gestore dello SPIS istituisce un quadro robusto per misurare, monitorare e gestire le proprie esposizioni creditizie nei confronti dei partecipanti e quelle tra partecipanti originate dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS.
2.  
Il gestore dello SPIS individua tutte le fonti di rischio di credito. La misurazione e il monitoraggio delle esposizioni creditizie sono effettuati nel corso dell'intera giornata, mediante l'utilizzo di informazioni tempestive e strumenti appropriati per la gestione del rischio.
2 bis.  

Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS si assicura che:

a) 

gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e

b) 

vi siano risorse sufficienti a copertura delle esposizioni creditizie risultanti in conformità ai paragrafi 3 e 4, al più tardi al momento indicato alla lettera a).

3.  
Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS con garanzia di regolamento, che nel corso di operazioni dello SPIS incorra in un'esposizione creditizia nei confronti dei propri partecipanti, copre detta esposizione nei confronti di ciascun partecipante mediante l'utilizzo di garanzie reali, fondi a garanzia, capitale (previa deduzione delle somme destinate a copertura del rischio di impresa) o altre risorse finanziarie equivalenti.
4.  
Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS senza garanzia di regolamento, ma i cui partecipanti siano esposti a rischi creditizi derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS, si dota di regole o conclude accordi contrattuali con tali partecipanti. Le regole e gli accordi contrattuali assicurano che i partecipanti forniscano risorse sufficienti, di cui al paragrafo 3, a copertura delle esposizioni creditizie derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS in relazione ai due partecipanti che, insieme alle loro consociate, hanno la maggiore esposizione creditizia.
5.  
Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per ovviare alle perdite dirette causate da inadempimenti delle rispettive obbligazioni nei confronti dello SPIS da parte di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure disciplinano la ripartizione di perdite potenzialmente non garantite, incluso il rimborso di fondi presi in prestito da fornitori di liquidità da parte del gestore dello SPIS. Queste includono le regole e le procedure del gestore dello SPIS per riportare le risorse finanziarie utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai paragrafi 3 e 4.

▼B

Articolo 7

Garanzie

1.  

Il gestore dello SPIS accetta in garanzia esclusivamente le seguenti attività: a) contante; e b) attività con basso rischio di credito di liquidità e di mercato, ad esempio attività per le quali il gestore dello SPIS, sulla base di un'adeguata verifica interna, possa comprovare all'autorità competente che sono soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

i) 

sono emesse da un emittente a basso rischio di credito;

ii) 

sono liberamente trasferibili senza alcun vincolo giuridico o pretesa da parte terzi;

iii) 

sono denominate in una valuta il cui rischio è gestito dal gestore dello SPIS;

iv) 

dati affidabili relativi al loro prezzo sono pubblicati regolarmente;

v) 

non sono altrimenti soggette al rischio di correlazione sfavorevole;

vi) 

non sono emesse dal partecipante prestatore di garanzia né da un soggetto che fa parte dello stesso gruppo di detto partecipante, eccezion fatta per le obbligazioni garantite ed esclusivamente nel caso in cui le attività dell'aggregato di copertura siano adeguatamente segregate in un robusto quadro giuridico e soddisfino i requisiti indicati ai punti da i) a v).

Nel dar corso alla verifica interna di cui ai punti da i) a vi), il gestore dello SPIS definisce, documenta e applica una metodologia oggettiva.

2.  
Il gestore dello SPIS stabilisce e attua politiche e procedure per monitorare la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità del prezzo di ciascuna delle attività accettate in garanzia. Il gestore dello SPIS monitora con regolarità e con periodicità almeno annuale l'adeguatezza delle proprie politiche e procedure di valutazione. Tale revisione è effettuata ogni qual volta si verifica un cambiamento rilevante che influenza l'esposizione al rischio dello SPIS. Il gestore dello SPIS verifica il valore di mercato delle proprie garanzie con periodicità almeno giornaliera.
3.  
Il gestore dello SPIS stabilisce scarti di garanzia stabili e prudenti, li sottopone a verifica con periodicità almeno annuale e tiene conto di condizioni di mercato critiche. Le procedure relative agli scarti di garanzia sono convalidate da personale diverso da quello che le ha formulate ed applicate con periodicità almeno annuale.
4.  
Il gestore dello SPIS adotta misure idonee ad evitare concentrazioni nella detenzione di talune attività ove queste pregiudichino in misura significativa la possibilità di liquidarle in modo rapido senza rilevanti effetti negativi sui prezzi.
5.  
Il gestore dello SPIS che accetta garanzie transfrontaliere individua e contiene i rischi associati al loro impiego e assicura che le garanzie transfrontaliere possano essere impiegate tempestivamente.
6.  
Il gestore dello SPIS utilizza un sistema di gestione delle garanzie efficace e flessibile sul piano operativo.
7.  
Il paragrafo 1 non si applica agli SPIS dell'Eurosistema.

▼M1

Articolo 8

Rischio di liquidità

1.  
Il gestore dello SPIS definisce un quadro integrato per la gestione dei rischi di liquidità determinati dai partecipanti allo SPIS, dalle banche di regolamento, dagli agenti nostro, dalle banche depositarie, dai fornitori di liquidità e da altri soggetti significativi. Il gestore dello SPIS fornisce ai partecipanti strumenti adeguati per gestire efficacemente la loro liquidità e monitora e agevola il regolare flusso di liquidità nel sistema.
2.  
Il gestore dello SPIS predispone strumenti operativi e analitici che consentano di identificare, misurare e monitorare in modo continuativo e tempestivo i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l'uso di liquidità infragiornaliera.
2 bis.  

Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS assicura che:

a) 

gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e

b) 

vi siano risorse liquide sufficienti in conformità ai paragrafi da 3 a 6, al più tardi al momento indicato alla lettera a).

3.  
Il gestore dello SPIS detiene o si assicura che i partecipanti detengano sempre, dal momento in cui gli obblighi finanziari sono stabiliti, risorse liquide sufficienti, in tutte le valute nelle quali opera, per effettuare regolamenti in giornata di obblighi finanziari in un ampia gamma di scenari di stress potenziali. Se del caso, in tale ipotesi sono compresi regolamenti infragiornalieri e plurigiornalieri. Gli scenari di stress includono: a) l'inadempimento, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato; e b) altri scenari in conformità al paragrafo 11.
4.  

Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene, ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, in conformità al paragrafo 3, a provvedere al regolamento tempestivo degli obblighi finanziari in caso di inadempimento del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato determinati in base al paragrafo 3, lettera a), in uno dei seguenti modi:

a) 

in denaro contante nell'ambito dell'Eurosistema; ovvero

b) 

in garanzie idonee come definite nel sistema di garanzie dell'Eurosistema stabilito dall'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 5 ) e nell'indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea ( 6 ) purché il gestore dello SPIS possa dimostrare che tali garanzie sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati.

5.  

Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene o si assicura che i partecipanti detengano liquidità supplementare, in conformità con il paragrafo 3, lettera b), in uno dei modi di cui al paragrafo 4 ovvero presso una banca commerciale con adeguato merito di credito o in uno o più dei seguenti strumenti:

a) 

linee di credito irrevocabili;

b) 

swap in valuta irrevocabili;

c) 

pronti contro termine irrevocabili;

d) 

attività definite all'articolo 7, paragrafo 1, detenute da un depositario;

e) 

investimenti.

Tutti questi strumenti devono assicurare la disponibilità di denaro contante nell'intervallo temporale che permette di completare il regolamento nello stesso giorno. In particolare il gestore dello SPIS deve poter fornire prova che gli strumenti non in denaro contante sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante nello stesso giorno utilizzando meccanismi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress di mercato.

Il gestore dello SPIS è pronto a fornire prova all'autorità competente, sulla base di un'adeguata valutazione interna, che la banca commerciale presenta un merito di credito adeguato.

6.  
Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o pagamenti unilaterali in valute diverse dall'euro detiene ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 con le modalità definite nel paragrafo 5.
7.  
Ove il gestore dello SPIS integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, queste ultime devono essere presumibilmente negoziabili o accettabili in garanzia (ad esempio per linee di credito, swap o pronti contro termine) in base a una valutazione condotta caso per caso in ipotesi di inadempimento, anche se ciò non possa essere predeterminato con certezza o garantito in caso di condizioni di mercato estreme, ma plausibili. Qualora un partecipante integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, il gestore dello SPIS si assicura che tali attività soddisfino i requisiti di cui al primo periodo del presente paragrafo. Le attività si presumono negoziabili o idonee a essere accettate a garanzia se il gestore dello SPIS ha tenuto conto delle norme e delle prassi della relativa banca centrale sull'idoneità delle garanzie.
8.  
Al gestore dello SPIS non è consentito presumere l'erogazione di credito d'urgenza da parte di banche centrali.
9.  
Il gestore dello SPIS adopera la dovuta diligenza per verificare che ciascun fornitore di liquidità in favore dello SPIS ai sensi del paragrafo 3: a) disponga di informazioni sufficienti e aggiornate per comprendere e gestire i rischi di liquidità associati alla fornitura di contante o attività; e b) abbia la capacità di fornire contante o attività come richiesto. Il gestore dello SPIS riesamina con periodicità almeno annuale la propria ottemperanza all'obbligo di dovuta diligenza. Sono accettati come fornitori di liquidità solo soggetti che hanno accesso al credito della banca centrale di emissione. Il gestore dello SPIS sottopone a regolare verifica le proprie procedure di accesso alle risorse liquide dello SPIS.
10.  
Il gestore dello SPIS avente accesso a conti, servizi di pagamento o servizi titoli offerti dalla banca centrale provvede a farne uso, ove possibile.
11.  
Il gestore dello SPIS determina, mediante prove di stress rigorose, l'ammontare della liquidità necessaria a soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 e ne verifica regolarmente la sufficienza. Nell'effettuare le prove di stress, il gestore dello SPIS prende in considerazione un'ampia gamma di scenari pertinenti, inclusi gli inadempimenti di uno o più partecipanti nello stesso giorno o per due o più giorni consecutivi.

Considerando tali scenari, si tiene conto dell'architettura e del funzionamento dello SPIS e si prendono in esame tutti i soggetti che possono esporre lo SPIS a rischi di liquidità significativi inclusi banche di regolamento, agenti nostro, banche depositarie, fornitori di liquidità e IMF collegate. Gli scenari coprono, se del caso, periodi di più giorni.

12.  
Il gestore dello SPIS documenta le ragioni per le quali detiene denaro contante e altre attività mantenute presso di sé o di altri partecipanti e predispone adeguati meccanismi finalizzati alla loro gestione. Il gestore istituisce procedure chiare per segnalare i risultati delle prove di stress al Consiglio e li utilizza per valutare l'adeguatezza del quadro per la gestione dei rischi di liquidità e per apportarvi modifiche.
13.  

Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure chiare che permettano allo SPIS di assicurare il regolamento nello stesso giorno di obblighi finanziari e, se del caso, di provvedervi tempestivamente su base infragiornaliera o plurigiornaliera in caso di inadempimento di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure:

a) 

rimediano a carenze di liquidità impreviste e potenzialmente non coperte;

b) 

sono preordinate ad evitare ricalcoli, revoche o ritardi nel regolamento in giornata di obblighi finanziari;

c) 

indicano le modalità per riportare il contante e le altre attività utilizzare dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai sensi dei paragrafi da 3 a 5.

▼B

Articolo 9

Regolamento definitivo

Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per consentire il regolamento definitivo non oltre la fine della giornata stabilita per il regolamento.

Articolo 10

Regolamento monetario

▼M1

1.  
Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti per altri SPIS si adopera per consentire a tali SPIS di provvedere al regolamento anche in situazioni di emergenza.

▼B

2.  
Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o unilaterali in valute diverse dall'euro assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale, ove tale opzione risulti praticabile e possibile.
3.  
Ove non sia utilizzata moneta di banca centrale, il gestore dello SPIS si assicura che i regolamenti monetari abbiano corso mediante l'utilizzo di un'attività con rischio di liquidità basso o nullo.
4.  
Ove il regolamento abbia corso in moneta di banca commerciale, il gestore dello SPIS monitora, gestisce e limita i rischi di liquidità e di credito che derivano dalle banche commerciali di regolamento. In particolare, il gestore dello SPIS stabilisce e monitora per le proprie banche di regolamento l'adesione a rigidi criteri che tengono conto, tra l'altro, del loro regime regolamentare e di vigilanza, merito di credito, capitalizzazione, accesso alla liquidità e affidabilità operativa. Il gestore dello SPIS monitora e gestisce altresì la concentrazione dell'esposizione di credito e di liquidità dello SPIS nei confronti delle banche di regolamento.
5.  
Se il gestore dello SPIS effettua il regolamento in moneta di banca commerciale mediante scritturazioni sui propri registri contabili, minimizza e monitora strettamente i propri rischi di credito e di liquidità.
6.  

Se il regolamento ha corso in moneta di banca commerciale, gli accordi del gestore dello SPIS con le banche commerciali di regolamento stabiliscono con chiarezza:

a) 

quando avvengono i trasferimenti sui registri contabili delle singole banche di regolamento commerciale;

b) 

che i trasferimenti, una volta effettuati, sono definitivi;

c) 

che i fondi ricevuti sono trasferibili nel minor tempo possibile, come minimo entro la fine della giornata.

Articolo 11

Pagamento contro pagamento

Il gestore dello SPIS che utilizza un meccanismo di pagamento contro pagamento elimina il rischio di capitale assicurando che il regolamento definitivo di un'obbligazione abbia corso se e solo se ha corso il regolamento definitivo dell'altra obbligazione. Tale regola deve essere rispettata indipendentemente dalla circostanza che il regolamento avvenga su base lorda o netta e dal momento in cui si verifica la definitività.

Articolo 12

Regole e procedure sull'inadempienza dei partecipanti

1.  
Nelle regole e procedure dello SPIS il gestore stabilisce una definizione di inadempienza del partecipante che contempli, almeno, il mancato adempimento del partecipante ai propri obblighi finanziari alla relativa scadenza, in conseguenza, tra l'altro, di ragioni di carattere operativo, inadempimenti contrattuali o avvio di procedure di insolvenza nei suoi confronti. Il gestore dello SPIS distingue tra fattispecie di inadempienza di natura automatica e di natura discrezionale. In caso di fattispecie di inadempienza di natura discrezionale il gestore dello SPIS specifica il soggetto deputato a esercitare tale discrezionalità. Tale definizione è soggetta a revisione con periodicità almeno annuale.
2.  

Il gestore dello SPIS si dota di regole e procedure in materia di inadempienze che gli permettano di continuare ad adempiere ai propri obblighi in caso di inadempienza di un partecipante e che disciplinino la ricostituzione delle risorse a seguito di essa. Le regole e procedure definiscono, almeno, i seguenti elementi:

a) 

le azioni che il gestore dello SPIS può intraprendere quanto si verifica un'inadempienza;

b) 

se tali azioni siano automatiche o discrezionali e i mezzi mediante i quali tale discrezionalità è esercitata;

c) 

i possibili cambiamenti nelle normali prassi di regolamento del gestore dello SPIS finalizzati ad assicurare il regolamento tempestivo;

d) 

la gestione di pagamenti nelle diverse fasi di elaborazione;

e) 

la sequenza probabile delle azioni;

f) 

il ruolo, gli obblighi e le responsabilità delle parti interessate, ivi compresi i partecipanti non inadempienti;

g) 

altri meccanismi da attivare per limitare l'impatto di un'inadempienza.

3.  
Il gestore dello SPIS è pronto a dare attuazione alle proprie regole e procedure in caso di inadempienze, ivi comprese le appropriate procedure discrezionali previste dalle proprie regole. Il gestore dello SPIS, provvede, tra l'altro: a) a munirsi della capacità operativa, ivi compresa una sufficiente dotazione di personale adeguatamente formato, necessaria ad attuare tempestivamente le procedure delineate al paragrafo 2; e b) a disciplinare nelle regole e procedure dello SPIS le necessità inerenti a documentazione, informazione e comunicazione e, ove risultino coinvolte più IFM o altre autorità, coordinamento.
4.  

Il gestore dello SPIS rende pubblici gli elementi essenziali delle regole e procedure delineate nel paragrafo 2, ivi compresi, almeno, i seguenti elementi:

a) 

le circostanze nelle quali sono intraprese azioni;

b) 

i soggetti preposti ad intraprenderle;

c) 

l'ambito delle azioni da intraprendere;

d) 

il meccanismo predisposto per regolare gli obblighi del gestore dello SPIS nei confronti dei partecipanti non inadempienti.

5.  
Il gestore dello SPIS provvede a verificare e rivedere le regole e procedure dello SPIS delineate al paragrafo 2 con periodicità almeno annuale o dopo ogni cambiamento rilevante apportato allo SPIS che incida su tali regole o procedure. I partecipanti allo SPIS e i soggetti interessati sono coinvolti dal gestore dello SPIS nel processo di verifica e revisione.

▼M1

Articolo 13

Rischio di impresa

1.  
Il gestore dello SPIS istituisce un robusto sistema di controllo e gestione per identificare, monitorare e gestire i rischi di impresa, comprese perdite derivanti dalla inadeguata attuazione di strategie commerciali, flussi di cassa negativi o spese operative inattese o eccessive.
2.  
Il gestore dello SPIS si dota di piani di risanamento attuabili e, fatta eccezione per gli SPIS dell'Eurosistema, di liquidazione ordinata come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 4.
3.  
Il gestore dello SPIS, sulla base del proprio profilo di rischio d'impresa e del tempo richiesto per attuare un risanamento e/o una liquidazione ordinata delle operazioni e dei servizi critici, determina l'ammontare delle attività richiesto per attuare il piano di cui al paragrafo 2. Tale ammontare non è inferiore a quello rappresentato dalle spese operative correnti per un periodo di sei mesi.
4.  
A copertura dell'importo di cui al paragrafo 3, il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio, ad esempio azioni ordinarie, riserve dichiarate o altri utili non distribuiti, così da poter continuare a operare e prestare servizi. Tali attività si aggiungono alle risorse detenute a copertura dell'inadempienza dei partecipanti o di altri rischi coperti ai sensi degli articoli 6 e 8. Al fine di evitare la duplicazione dei requisiti patrimoniali può esservi compreso il capitale proprio detenuto in base a standard patrimoniali internazionali basati sul rischio.
5.  
Le attività di cui al paragrafo 4 detenute a copertura del rischio di impresa sono sufficientemente liquide e di qualità abbastanza elevata da assicurarne la tempestiva disponibilità e sono segregate dalle attività del gestore dello SPIS utilizzate per le operazioni giornaliere. Il gestore dello SPIS è in grado di realizzare tali attività a copertura del rischio commerciale con effetti negativi suil prezzo minimi o nulli, così da poter continuare ad operare in caso di perdite commerciali.
6.  
Il gestore dello SPIS elabora un piano patrimoniale realizzabile per raccogliere capitale aggiuntivo ove il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 3.
7.  
Agli SPIS dell'Eurosistema non si applicano i paragrafi da 3 a 6.

▼B

Articolo 14

Custodia e rischi di investimento

1.  
Il gestore dello SPIS detiene le attività proprie e quelle dei suoi partecipanti presso soggetti vigilati e regolamentati (di seguito, «custodi») dotati di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni che assicurino un'integrale protezione di tali attività contro il rischio di perdita in caso di insolvenza, negligenza, frode, cattiva amministrazione o errori contabili del custode o del subcustode.
2.  
Il gestore dello SPIS ha tempestivo accesso alle attività proprie e a quelle fornite dai partecipanti.
3.  
Il gestore dello SPIS valuta e apprezza la propria esposizione verso le banche depositarie tenendo conto dell'intero ambito delle relazioni intrattenute con ciascuna di esse.
4.  
Il gestore dello SPIS determina la propria strategia di investimento in modo coerente con la propria strategia globale di gestione del rischio e ne dà integrale comunicazione ai partecipanti. La strategia di investimento è soggetta revisione con periodicità almeno annuale.
5.  
Gli investimenti del gestore dello SPIS nel quadro della sua strategia di investimento sono garantiti da debitori di alto profilo o dalla possibilità di un'azione di rivalsa su questi ultimi. Il gestore dello SPIS definisce i criteri per individuare i debitori di alto profilo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti con minimo rischio di credito, di mercato e di liquidità.
6.  
I paragrafi da 3 a 5 non si applicano agli SPIS dell'Eurosistema.

Articolo 15

Rischio operativo

1.  
Il gestore dello SPIS stabilisce un solido quadro con sistemi, politiche, procedure e controlli appropriate per identificare, monitorare e gestire i rischi operativi.

▼M1

1 bis.  
Il gestore dello SPIS riesamina e sottopone a revisione e verifica i sistemi, le politiche operative, le procedure e i controlli periodicamente e dopo cambiamenti significativi.

▼B

2.  
Il gestore dello SPIS si prefigge obiettivi in termini di livelli di servizio e di affidabilità operativa e adotta politiche preordinate a conseguirli. Tali obiettivi e politiche sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale.
3.  
Il gestore dello SPIS assicura che lo SPIS sia costantemente dotato di capacità scalabili per trattare incrementi nel numero dei pagamenti che si verifichino in occasione di eventi di stress e che sia capace di conseguire i suoi obiettivi in termini di livelli di servizio.
4.  
Il gestore dello SPIS definisce politiche globali per la sicurezza fisica e informativa tali da identificare, verificare e gestire in modo appropriato tutti i potenziali punti deboli e minacce. Tali politiche sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.

▼M1

4 bis.  
Il gestore dello SPIS istituisce un quadro efficace per la resilienza cyber con la messa in atto di misure appropriate di governo societario per gestire il rischio cyber. Il gestore dello SPIS individua le operazioni critiche e le attività che le sostengono e mette in atto misure adeguate a proteggerle da attacchi cyber, individuare tali attacchi, rispondere ad essi e recuperare dopo che tali attacchi sono stati portati. Tali misure sono testate regolarmente. Il gestore dello SPIS si assicura di possedere un'elevata consapevolezza situazionale delle minacce cyber. Il gestore dello SPIS si assicura che sia messo in atto di un processo di apprendimento permanente, che si evolva in modo da permettergli di adattare tempestivamente il proprio quadro per la resilienza cyber alla struttura dinamica dei rischi cyber, ogni qualvolta ciò si renda necessario.

▼B

5.  
Il gestore dello SPIS elabora un piano di continuità operativa per fronteggiare eventi idonei a determinare un rilevante rischio di turbativa per l'operatività dello SPIS. Il piano include l'uso di un sito secondario ed è concepito per assicurare che i sistemi informatici critici possano riprendere a operare entro due ore da tali eventi. Il piano è concepito in modo che lo SPIS sia costantemente capace di regolare tutti i pagamenti dovuti entro la fine della giornata lavorativa nella quale il malfunzionamento si è verificato. Il gestore dello SPIS verifica il piano e lo sottopone a revisione con periodicità almeno annuale.
6.  
Il gestore dello SPIS identifica i partecipanti critici sulla base, in particolare, del numero dei pagamenti, del loro valore e del loro potenziale impatto su altri partecipanti e sullo SPIS nel suo insieme, in caso tali partecipanti incorrano in un problema operativo significativo.
7.  
Il gestore dello SPIS identifica, monitora e gestisce i rischi a cui i partecipanti critici, altre IMF e fornitori di servizi e utenze possono esporre l'operatività dello SPIS.

▼M1

Articolo 16

Criteri di accesso e partecipazione

1.  
Il gestore dello SPIS stabilisce e divulga criteri di accesso e partecipazione non discriminatori ai servizi dello SPIS per i partecipanti diretti e, se del caso, per quelli indiretti e per le altre IMF. Tali criteri sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale.
2.  
I criteri di accesso e partecipazione di cui al paragrafo 1 devono essere giustificati in termini di sicurezza ed efficienza dello SPIS e dei mercati serviti e adattati e commisurati agli specifici rischi dello SPIS. In conformità al principio di proporzionalità, il gestore dello SPIS stabilisce requisiti che impongano le minime restrizioni possibili all'accesso. Se il gestore dello SPIS nega l'accesso a un soggetto che ne ha fatto richiesta, è tenuto a comunicare per iscritto le ragioni del diniego basate su un'analisi globale del rischio.
3.  
Il gestore dello SPIS verifica che i partecipanti rispettino costantemente i criteri di accesso e partecipazione allo SPIS. Esso stabilisce procedure non discriminatorie per agevolare la sospensione e la revoca ordinata del diritto di partecipazione di un partecipante ove questi non soddisfi i criteri di accesso e partecipazione e rende noti pubblicamente gli aspetti fondamentali rilevanti di tali procedure. Tali procedure sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.

▼B

Articolo 17

Modalità di partecipazione a più livelli

▼M1

1.  

Al fine della gestione del rischio, il gestore dello SPIS assicura che le regole, le procedure e gli accordi contrattuali dello SPIS gli consentano di raccogliere informazioni relative alla partecipazione indiretta al fine di identificare, monitorare e gestire i rischi rilevanti che derivano allo SPIS da tale partecipazione. Tali informazioni riguardano almeno gli aspetti di seguito indicati:

a) 

l'attività che i partecipanti diretti svolgono per proprio conto e per conto dei partecipanti indiretti in proporzione all'attività a livello di sistema;

b) 

il numero di partecipanti indiretti che provvedono al regolamento tramite singoli partecipanti diretti;

c) 

i volumi o i valori dei pagamenti nello SPIS originati da ciascun partecipante indiretto;

d) 

i volumi o i valori dei pagamenti di cui al punto c) in rapporto a quella del partecipante diretto tramite il quale il partecipante indiretto accede allo SPIS.

2.  
Il gestore dello SPIS individua interdipendenze significative tra partecipanti diretti ed indiretti suscettibili di incidere sullo SPIS tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 1.

▼B

3.  
Il gestore dello SPIS identifica i partecipanti indiretti che pongono rischi rilevanti per lo SPIS e i partecipanti diretti attraverso i quali essi accedono al sistema allo scopo di gestire tali rischi.
4.  
Il gestore dello SPIS sottopone a revisione i rischi determinati da meccanismi di partecipazione a più livelli con periodicità almeno annuale. Ove ciò si renda necessario per assicurare l'adeguata gestione dei rischi, esso intraprende azioni idonee a contenerli.

Articolo 18

Efficienza ed efficacia

1.  

Il gestore dello SPIS adotta un'apposita procedura per identificare e soddisfare le necessità dei mercati per i quali lo SPIS opera con particolare riguardo:

a) 

alla scelta del meccanismo di compensazione e regolamento;

b) 

alla struttura operativa;

c) 

alla gamma dei prodotti compensati o regolati;

d) 

all'utilizzo di tecnologie e procedure.

2.  
Il gestore dello SPIS si prefigge scopi e obiettivi chiaramente definiti, misurabili e conseguibili in aree quali quelle dei livelli minimi di servizio, delle aspettative inerenti alla gestione del rischio e alle priorità imprenditoriali.
3.  
Il gestore dello SPIS istituisce meccanismi per la regolare revisione, con periodicità almeno annuale, dei requisiti imposti dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Norme e procedure di comunicazione

Il gestore dello SPIS utilizza o consente l'uso di norme e procedure di comunicazione accettate a livello internazionale al fine di agevolare pagamenti, compensazioni, regolamenti e registrazioni efficienti.

Articolo 20

Comunicazione di regole, procedure principali e dati di mercato

1.  
Il gestore dello SPIS adotta regole e procedure chiare ed esaurienti e le comunica in forma integrale ai partecipanti. Le regole e le procedure principali sono altresì rese pubbliche.
2.  
Il gestore dello SPIS fornisce una chiara descrizione della struttura e delle operazioni del sistema oltre che dei diritti e obblighi del gestore dello SPIS e dei partecipanti, per consentire a questi ultimi di valutare i rischi in cui possono incorrere partecipando allo SPIS:
3.  
Il gestore dello SPIS fornisce tutta la documentazione e la formazione necessaria e adeguata per agevolare la comprensione da parte dei partecipanti delle regole e delle procedure dello SPIS e dei rischi cui questi si espongono in conseguenza della partecipazione.
4.  
Il gestore dello SPIS pubblica le tariffe dello SPIS per i singoli servizi offerti nonché le proprie politiche di sconti. Il gestore dello SPIS fornisce una descrizione chiara dei servizi a pagamento a fini della loro comparazione.
5.  
Il gestore dello SPIS compila e pubblica le risposte al quadro informativo CPSS-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari. Esso aggiorna le sue risposte a seguito di cambiamenti rilevanti apportati al sistema o al contesto nel quale opera e, comunque, con periodicità almeno biennale. Inoltre, il gestore dello SPIS divulga almeno le informazioni essenziali relative al numero e al valore delle operazioni.

▼M1

Articolo 21

Poteri dell'autorità competente

1.  

L'autorità competente ha il potere di:

a) 

Ottenere, in qualsiasi momento, dal gestore dello SPIS tutte le informazioni e la documentazione necessarie per verificare la conformità ai requisiti imposti dal presente regolamento o promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico. Il gestore dello SPIS comunica le informazioni rilevanti all'autorità competente senza indebito ritardo;

b) 

richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un'indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS. L'autorità competente può imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione di taluni elementi, e alla tempistica per la stesura della relazione. Il gestore dello SPIS informa l'autorità competente sulle modalità con le quali i requisiti sono stati soddisfatti;

c) 

condurre ispezioni in loco o delegarne l'esecuzione. Se necessario ai fini della corretta ed efficiente esecuzione dell'ispezione, l'autorità competente può eseguirla senza darne preventivamente avviso.

▼M2

2.  
La BCE adotta una decisione sulle procedure e sulle condizioni per l’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1. La decisione indica chiaramente le modalità di esercizio di tali poteri e gli aspetti procedurali che devono essere rispettati laddove sia la BCE che la banca centrale nazionale siano l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), punto ii).

▼M1

Articolo 21 bis

Organizzazione delle attività di sorveglianza

Un'autorità competente può svolgere attività di sorveglianza continuativa e/o ad hoc al fine di verificare l'osservanza da parte del gestore dello SPIS dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 o di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.

Articolo 21 ter

Riservatezza

Le informazioni condivise dal gestore dello SPIS con un'autorità competente in via riservata possono essere condivise con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Tali informazioni sono trattate in forma riservata dai membri del SEBC, nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 37.1, dello Statuto del SEBC.

▼M1

Articolo 22

Misure correttive

1.  

Ove il gestore di uno SPIS non si conformi al presente regolamento o vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPI non si conformi al presente regolamento, l'autorità competente:

a) 

comunica per iscritto al gestore dello SPIS la natura inosservanza o della sospetta inosservanza; e

b) 

offre al gestore dello SPIS l'opportunità di essere ascoltato e fornire spiegazioni.

2.  
Tenuto conto delle informazioni fornite dal gestore dello SPIS, l'autorità competente può imporre nei confronti del gestore dello SPIS misure correttive al fine di rimediare all'inosservanza e/o evitare che questa si ripeta.
3.  
L'autorità competente può immediatamente imporre misure correttive ove riscontri che l'inosservanza è talmente grave da richiedere l'adozione di un intervento immediato. Essa motiva la propria decisione.
4.  
Un'autorità competente diversa dalla BCE la informa senza indebito ritardo della propria intenzione di imporre misure correttive nei confronti di un gestore di SPIS.
5.  
Le misure correttive possono essere imposte indipendentemente o parallelamente alle sanzioni irrogate ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio ( 7 ).

▼M2

6.  
La BCE adotta una decisione sulla procedura da seguire ove debbano essere imposte misure correttive. La decisione indica chiaramente le modalità secondo cui tale procedura deve essere rispettata laddove sia la BCE che la banca centrale nazionale siano l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), punto ii).

▼M1

Articolo 23

Sanzioni

In caso di violazione del presente regolamento, la BCE può irrogare sanzioni. Tali sanzioni sono conformi al regolamento (CE) n. 2532/98 e al regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) ( 8 ). La BCE adotta una decisione sulla metodologia per il calcolo dell'importo delle sanzioni.

Articolo 24

Riesame

Il Consiglio direttivo riesamina l'applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni tre anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.

▼B

Articolo 25

Disposizioni finali

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Entro un anno dalla notifica della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, i gestori di SPIS si adeguano ai requisiti imposti dal presente regolamento.
3.  
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, 30.4.2004, pag. 1).

( 3 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

( 4 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7).

( 5 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

( 6 ) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).