02014R0717 — IT — 01.01.2023 — 002.001


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REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura

(GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020

  L 414

15

9.12.2020

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2022/2514 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022

  L 326

8

21.12.2022




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura



Articolo 1

Campo di applicazione

1.  

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) 

aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

b) 

aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) 

aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

d) 

aiuti per l'acquisto di pescherecci;

e) 

aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f) 

aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

g) 

aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;

h) 

aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;

i) 

aiuti alle attività di pesca sperimentale;

j) 

aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;

k) 

aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

2.  
Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento.
3.  
Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione ( 1 ), il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.  

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura» : imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b)

«prodotti della pesca e dell'acquacoltura» : i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

c)

«trasformazione e commercializzazione» : l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

2.  

Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) 

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) 

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) 

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) 

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1.  
Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2.  
L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
3.  
L'importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.
4.  
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
5.  
Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
6.  
Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7.  
Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
8.  
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale pertinenti, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
9.  
In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1.  
Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2.  
Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.
3.  

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) 

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché

b) 

il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 150 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 75 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) 

l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4.  
Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
5.  
Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
6.  

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) 

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché

b) 

la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata di cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) 

l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) 

prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) 

il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento ed è stato accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) 

tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7.  
Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1.  
Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per questi ultimi settori o attività, a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
2.  
Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento a concorrenza del massimale da questo previsto, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.
3.  
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Monitoraggio

1.  
Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stato raggiunto e se il limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non è stato superato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.
2.  
Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
3.  
Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
4.  
Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.
5.  
Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.  
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2.  
Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3.  
Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 31 luglio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4.  
Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2014.

▼M2

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR)

Stato membro

Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Belgio

11 240 000

Bulgaria

1 270 000

Repubblica ceca

3 020 000

Danimarca

51 720 000

Germania

55 520 000

Estonia

3 930 000

Irlanda

20 820 000

Grecia

27 270 000

Spagna

165 840 000

Francia

112 550 000

Croazia

6 260 000

Italia

96 310 000

Cipro

1 090 000

Lettonia

4 450 000

Lituania

8 320 000

Lussemburgo

0

Ungheria

975 000

Malta

2 500 000

Paesi Bassi

22 960 000

Austria

1 510 000

Polonia

41 330 000

Portogallo

29 200 000

Romania

2 460 000

Slovenia

990 000

Slovacchia

860 000

Finlandia

7 450 000

Svezia

18 860 000

Regno Unito

114 780 000



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).