02014R0717 — IT — 01.01.2023 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2014 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020 |
L 414 |
15 |
9.12.2020 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2022/2514 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022 |
L 326 |
8 |
21.12.2022 |
REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2014
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:
aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
aiuti per l'acquisto di pescherecci;
aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
aiuti alle attività di pesca sperimentale;
aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura» : imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; |
b) |
«prodotti della pesca e dell'acquacoltura» : i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; |
c) |
«trasformazione e commercializzazione» : l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale. |
Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Articolo 3
Aiuti «de minimis»
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
Articolo 4
Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché
il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 150 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 75 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure
l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché
la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata di cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure
l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
prima dell'attuazione dell'aiuto,
il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento ed è stato accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Cumulo
Articolo 6
Monitoraggio
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Articolo 8
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2014.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3
(EUR) |
|
Stato membro |
Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro nel settore della pesca e dell'acquacoltura |
Belgio |
11 240 000 |
Bulgaria |
1 270 000 |
Repubblica ceca |
3 020 000 |
Danimarca |
51 720 000 |
Germania |
55 520 000 |
Estonia |
3 930 000 |
Irlanda |
20 820 000 |
Grecia |
27 270 000 |
Spagna |
165 840 000 |
Francia |
112 550 000 |
Croazia |
6 260 000 |
Italia |
96 310 000 |
Cipro |
1 090 000 |
Lettonia |
4 450 000 |
Lituania |
8 320 000 |
Lussemburgo |
0 |
Ungheria |
975 000 |
Malta |
2 500 000 |
Paesi Bassi |
22 960 000 |
Austria |
1 510 000 |
Polonia |
41 330 000 |
Portogallo |
29 200 000 |
Romania |
2 460 000 |
Slovenia |
990 000 |
Slovacchia |
860 000 |
Finlandia |
7 450 000 |
Svezia |
18 860 000 |
Regno Unito |
114 780 000 |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).