02014R0658 — IT — 04.10.2023 — 005.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 658/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112) |
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/92 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2017 |
L 17 |
2 |
23.1.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1298 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2018 |
L 244 |
1 |
28.9.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1431 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2020 |
L 331 |
2 |
12.10.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1520 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2022 |
L 236 |
16 |
13.9.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1766 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2023 |
L 226 |
102 |
14.9.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 658/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«unità imponibile» : un’unità definita da una combinazione unica della seguente serie di dati tratti dalle informazioni su tutti i medicinali autorizzati nell’Unione detenuti dall’Agenzia e coerenti con gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di cui all’articolo 57, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 726/2004 di trasmettere dette informazioni alla banca dati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera l), secondo comma di tale regolamento:
a)
denominazione del medicinale, definito all’articolo 1, punto 20, della direttiva 2001/83/CE;
b)
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
c)
Stato membro in cui è valida l’autorizzazione all’immissione in commercio;
d)
sostanza attiva o composizione di sostanze attive; e
e)
forma farmaceutica. Il primo comma, lettera d), non si applica ai medicinali omeopatici autorizzati o ai medicinali a base di erbe autorizzati, come definiti rispettivamente ai punti 5 e 30 dell’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE; |
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2) |
«media impresa» : un’impresa di medie dimensioni secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE; |
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3) |
«piccola impresa» : un’impresa di piccole dimensioni secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE; |
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4) |
«microimpresa» : una microimpresa secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE. |
Articolo 3
Tipi di tariffe
Le tariffe per le attività di farmacovigilanza consistono in:
tariffe per le procedure effettuate a livello di Unione a norma degli articoli 4, 5 e 6;
una tariffa annuale a norma dell’articolo 7.
Se una tariffa è riscossa dall’Agenzia conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l’Agenzia paga la remunerazione a norma dell’articolo 9, alle autorità nazionali competenti:
per i servizi forniti dai relatori e, se del caso, dai correlatori nel comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza designati dagli Stati membri quali membri di detto comitato;
per il lavoro svolto dagli Stati membri, che agiscono quali relatori e, se del caso, da correlatori nel gruppo di coordinamento.
Articolo 4
Tariffa per la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Articolo 5
Tariffa per la valutazione degli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione
Articolo 6
Tariffa per le valutazioni nel quadro di deferimenti promossi in seguito alla valutazione dei dati di farmacovigilanza
Articolo 7
Tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell’informazione e il monitoraggio della letteratura
L’importo totale della tariffa annuale che ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è calcolato dall’Agenzia sulla base delle unità imponibili che corrispondono alle informazioni registrate il 1o luglio di ogni anno. Tale importo copre il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in considerazione.
Le tariffe dovute a norma del presente articolo sono pagate entro trenta giorni di calendario dalla data della fattura.
Articolo 8
Riduzioni di tariffa ed esenzioni
Articolo 9
Pagamento delle remunerazioni alle autorità nazionali competenti da parte dell’Agenzia
L’Agenzia remunera le autorità nazionali competenti per i servizi forniti dai relatori e, se del caso, dai correlatori a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, nei casi seguenti:
se lo Stato membro ha nominato un membro del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza che funge da relatore e, se del caso, da correlatore per la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di cui all’articolo 4;
se il gruppo di coordinamento ha nominato uno Stato membro, che agisce quale relatore e, se del caso da correlatore nell’ambito della valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di cui all’articolo 4;
se lo Stato membro ha nominato un membro del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza che funge da relatore e, se del caso, da correlatore per la valutazione degli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione di cui all’articolo 5;
se lo Stato membro ha nominato un membro del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza che funge da relatore e, se del caso, da correlatore per i deferimenti di cui all’articolo 6.
Se il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza o il gruppo di coordinamento decidono di nominare un correlatore, la remunerazione per il relatore e il correlatore è determinata conformemente alle parti I, II e III dell’allegato.
Articolo 10
Metodo di pagamento della tariffa
Articolo 11
Identificazione del pagamento della tariffa
In ogni pagamento, il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio indica il numero di riferimento della fattura. Per i pagamenti eseguiti on line, il numero di riferimento è quello generato automaticamente dal sistema di fatturazione dell’Agenzia.
Articolo 12
Data del pagamento della tariffa
La data in cui l’intero importo delle tariffe è accreditato sul conto bancario dell’Agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento. Il termine di pagamento si considera rispettato solo se l’importo della tariffa è stato versato per intero entro il termine previsto.
Articolo 13
Rimborso delle eccedenze relative alle tariffa pagata
Ogni importo pagato in eccedenza rispetto all’ammontare della tariffa è rimborsato dall’Agenzia al titolare di autorizzazione all’immissione in commercio, salvo diverso accordo espresso con il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio. Tuttavia, se tale eccedenza è inferiore a 100 EUR e il titolare di autorizzazione all’immissione in commercio non ha espressamente chiesto un rimborso, essa non viene rimborsata.
Articolo 14
Stima provvisoria del bilancio dell’Agenzia
L’Agenzia, nella stima delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario seguente, conformemente all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 726/2004, include informazioni dettagliate sulle entrate generate dalle tariffe connesse alle attività di farmacovigilanza. Tali informazioni distinguono tra la tariffa annuale e le tariffe per ciascuna procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). L’Agenzia fornisce inoltre informazioni analitiche specifiche sulle entrate e sulle spese relative alle attività di farmacovigilanza, consentendo che siano distinte la tariffa annuale e le tariffe per ciascuna procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 15
Trasparenza e monitoraggio
Articolo 16
Esercizio della delega
Articolo 17
Disposizioni transitorie
Le tariffe di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano alle procedure effettuate a livello di Unione per le quali la valutazione è stata avviata prima del 26 agosto 2014.
Articolo 18
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
PARTE I
TARIFFA PER LA VALUTAZIONE DEI RAPPORTI PERIODICI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DI CUI ALL’ARTICOLO 4
1. La tariffa per la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza ammonta a ►M5 24 220 EUR ◄ per procedura. Di tale importo, la remunerazione del relatore ammonta a ►M5 16 280 EUR ◄ . Tale remunerazione è condivisa, se del caso, tra il relatore e il correlatore.
2. Ai fini del calcolo dell’importo da riscuotere da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, l’Agenzia calcola la percentuale di unità imponibili detenute da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio interessato sul totale delle unità imponibili detenute da tutti i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio coinvolti nella procedura.
La percentuale che ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è calcolata:
dividendo l’importo totale della tariffa tra i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio interessati proporzionalmente al numero di unità imponibili; e
quindi, applicando la riduzione di tariffa di cui al punto 3 della presente parte e l’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, se del caso.
3. In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, le piccole e medie imprese pagano il 60 % dell’importo applicabile.
4. Nei casi in cui si applica la riduzione di tariffa o l’esenzione, la remunerazione del relatore e, se del caso, dei correlatori è anch’essa adeguata in proporzione. Qualora successivamente l’Agenzia riscuota l’intero importo applicabile, compreso l’aumento del 10 % di cui all’articolo 8, paragrafo 5, la remunerazione del relatore e, se del caso, del/dei correlatore/i è anch’essa adeguata in proporzione.
PARTE II
TARIFFA PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDI SULLA SICUREZZA DOPO L’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 5
1. La tariffa per la valutazione di ciascuno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione ammonta a ►M5 53 400 EUR ◄ , pagabili in due rate come segue:
►M5 21 360 EUR ◄ sono dovuti alla data di avvio della procedura per la valutazione del progetto di protocollo di cui all’articolo 107 quindecies della direttiva 2001/83/CE; da tale importo, la remunerazione del relatore ammonta a ►M5 9 040 EUR ◄ e tale remunerazione è condivisa, se del caso, tra il relatore e il/i correlatore/i;
►M5 32 040 EUR ◄ sono dovuti alla data di avvio della procedura per la valutazione della relazione finale dello studio da parte del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui all’articolo 107 septdecies della direttiva 2001/83/CE; da tale importo, la remunerazione del relatore ammonta a ►M5 13 560 EUR ◄ e tale remunerazione è condivisa, se del caso, tra il relatore e il/i correlatore/i.
2. Qualora i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio interessati effettuino congiuntamente uno studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, l’importo dovuto da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è riscosso dall’Agenzia dividendo equamente l’importo totale della tariffa tra i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio coinvolti. Ove pertinente, la riduzione di cui al punto 3 della presente parte o, ove opportuno, l’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, si applica alla percentuale a carico del titolare di autorizzazione all’immissione in commercio.
3. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, le piccole e medie imprese pagano il 60 % dell’importo applicabile.
4. Nei casi in cui si applica la riduzione di tariffa e l’esenzione, la remunerazione del relatore e, se del caso, dei correlatori è anch’essa adeguata in proporzione. Qualora successivamente l’Agenzia riscuota l’intero importo applicabile compreso l’aumento del 10 % di cui all’articolo 8, paragrafo 5, la remunerazione del relatore e, se del caso, dei correlatori è anch’essa adeguata in proporzione.
PARTE III
TARIFFA PER LA VALUTAZIONE NELL’AMBITO DEI DEFERIMENTI PROMOSSI IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE DEI DATI DI FARMACOVIGILANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 6
1. La tariffa per la valutazione della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ammonta a ►M5 222 400 EUR ◄ quando la valutazione riguarda una o due sostanze attive e/o composizioni di sostanze attive. Tale tariffa è aumentata di ►M5 48 210 EUR ◄ per ogni sostanza attiva o composizione di sostanze attive aggiuntiva a partire dalla terza sostanza attiva o composizione di sostanze. Tale tariffa non può superare ►M5 367 030 EUR ◄ indipendentemente dal numero di sostanze attive e/o composizioni di sostanze attive.
Dall’importo della tariffa, l’importo totale della remunerazione per il relatore e i correlatori è pari a:
►M5 148 260 EUR ◄ quando la valutazione riguarda una o due sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive;
►M5 180 420 EUR ◄ quando la valutazione riguarda tre sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive;
►M5 212 550 EUR ◄ quando la valutazione riguarda quattro sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive;
►M5 244 670 EUR ◄ quando la valutazione riguarda cinque o più sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive.
Quando la valutazione riguarda una o due sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive, l’Agenzia remunera le autorità nazionali competenti per i servizi forniti dal relatore e dai correlatori, dividendo in parti uguali tra essi l’importo totale della remunerazione.
Quando la valutazione riguarda tre o più sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive, l’Agenzia remunera le autorità nazionali competenti per i servizi forniti dal relatore e dai correlatori:
dividendo in parti uguali l’importo totale della remunerazione tra le autorità nazionali competenti; e
successivamente, incrementando l’importo risultante della remunerazione del relatore di ►M5 1 250 EUR ◄ quando la valutazione riguarda tre sostanze e/o combinazioni di sostanze attive, di ►M5 2 460 EUR ◄ quando riguarda quattro sostanze e/o combinazioni di sostanze attive e di ►M5 3 730 EUR ◄ quando riguarda cinque o più sostanze attive e/o composizioni di sostanze attive. Tale incremento è pagato dalle quote delle tariffe attribuite all’Agenzia e ai correlatori, ognuno dei quali contribuisce per lo stesso importo.
2. Ai fini del calcolo dell’importo da riscuotere da ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, l’Agenzia calcola la percentuale delle unità imponibili detenute dai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio interessati sul numero totale delle unità imponibili detenute da tutti i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio coinvolti nella procedura.
L’importo che ogni titolare di autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto a pagare è calcolato:
dividendo l’importo totale della tariffa tra i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio proporzionalmente al numero di unità imponibili; e
quindi, applicando la riduzione di tariffa di cui al punto 4 della presente parte e l’esenzione dalla tariffa di cui all’articolo 1, paragrafo 4, ove opportuno.
Nei casi in cui si applicano riduzioni di tariffa ed esenzioni, la remunerazione del relatore e dei correlatori è anch’essa adeguata in proporzione. Qualora successivamente l’Agenzia riscuota l’intero importo applicabile compreso l’aumento del 10 % di cui all’articolo 8, paragrafo 5, la remunerazione del relatore e dei correlatori è adeguata in proporzione.
3. In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, l’importo pagabile dal titolare di autorizzazione all’immissione in commercio ammonta a due terzi della tariffa applicabile, di cui al punto 1 della presente parte. Le piccole e medie imprese pagano il 60 % di tale importo.
L’importo totale della remunerazione del relatore e dei correlatori rispetto all’importo ridotto ovvero alla tariffa di cui al primo comma, corrisponde alla stessa proporzione dell’importo totale della remunerazione del relatore e dei correlatori rispetto all’importo di cui al punto 1 della presente parte per le valutazioni che riguardano una o due sostanze attive e/o combinazioni di sostanze attive. L’Agenzia divide tale importo in parti uguali tra le autorità nazionali competenti per i servizi forniti dal relatore e dai correlatori.
4. In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, le piccole e medie imprese pagano il 60 % dell’importo applicabile.
PARTE IV
TARIFFA ANNUALE PER I SISTEMI DI TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA LETTERATURA DI CUI ALL’ARTICOLO 7
1. La tariffa annuale ammonta a ►M5 83 EUR ◄ per unità imponibile.
2. In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, le piccole e medie imprese pagano il 60 % dell’importo applicabile.
3. I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio per i medicinali di cui all’articolo 7, paragrafo 4, pagano l’80 % dell’importo applicabile alle unità imponibili corrispondenti a tali medicinali.
PARTE V
INFORMAZIONI SUI RISULTATI
Le seguenti informazioni devono riferirsi a ciascun anno di calendario civile: