02014R0652 — IT — 14.12.2019 — 006.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

(GU L 189 dell'27.6.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016

  L 171

66

29.6.2016

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016

  L 317

4

23.11.2016

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/67 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2016

  L 9

2

13.1.2017

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017

  L 350

15

29.12.2017


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 328, 12.12.2015, pag.  126 (652/2014)

►C2

Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag.  40 (2017/625)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio



TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI



CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea nei settori disciplinati dalle norme dell’Unione riguardanti:

a) alimenti e sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento di tali alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

b) mangimi e sicurezza dei mangimi, in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento di tali mangimi, nonché del loro uso, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori;

c) la fissazione di prescrizioni in materia di sanità animale;

d) la definizione di prescrizioni relative al benessere degli animali;

▼M2

e) relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

▼B

f) la produzione, in vista dell’immissione sul mercato, e l’immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale;

g) la fissazione di prescrizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e per un uso sostenibile dei pesticidi;

h) la prevenzione e riduzione al minimo dei rischi per la sanità pubblica e la sanità animale derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati;

i) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;

j) la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle varietà vegetali e la conservazione e lo scambio delle risorse fitogenetiche.

Articolo 2

Obiettivi

1.  Con le spese di cui all’articolo 1 si intendono conseguire:

a) l’obiettivo generale consistente nel contribuire a un livello elevato di protezione della salute dell’uomo, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e nei settori correlati, attraverso la prevenzione e l’eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi e assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente, rafforzando nel contempo la competitività dell’industria alimentare e dei mangimi dell’Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro;

b) i seguenti obiettivi specifici:

i) contribuire a un elevato livello di sicurezza degli alimenti e dei sistemi di produzione alimentare e di altri prodotti che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità della loro produzione;

ii) contribuire a ottenere una migliore situazione sanitaria e sostenere il miglioramento del benessere degli animali nell’Unione;

iii) contribuire all’individuazione tempestiva degli organismi nocivi e alla loro eradicazione se ne è stata accertata la presenza nel territorio dell’Unione;

iv) contribuire a rafforzare l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità dei controlli ufficiali e di altre attività finalizzate all’efficace attuazione e al rispetto delle norme dell’Unione di cui all’articolo 1.

2.  Al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera b), si utilizzano i seguenti indicatori:

a) per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), la riduzione del numero dei casi di malattie umane nell’Unione legati alle zoonosi o alla sicurezza alimentare;

b) per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii):

i) un aumento del numero di Stati membri o di loro regioni indenni da malattie animali per le quali è concesso un contributo finanziario;

ii) una riduzione globale dei parametri di malattia (incidenza, prevalenza e numero di focolai);

c) per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii):

i) l’estensione a tutto il territorio dell’Unione di indagini sugli organismi nocivi, in particolare su quelli di cui non sia nota la presenza nel territorio dell’Unione e su quelli ritenuti estremamente pericolosi per l’Unione;

ii) la durata e il tasso di riuscita dell’eradicazione di tali organismi nocivi;

d) per l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv), l’evoluzione positiva nei risultati comunicati dagli esperti della Commissione dei controlli da essi effettuati negli Stati membri in settori che destano particolari preoccupazioni.



CAPO II

Forme di finanziamento e disposizioni finanziarie generali

Articolo 3

Forme di finanziamento

1.  Le spese di cui all’articolo 1 danno luogo ad un finanziamento dell’Unione conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.  Quando le sovvenzioni sono concesse alle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità sono considerate i beneficiari riconosciuti ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte.

3.  Il contributo finanziario dell’Unione alle misure di cui al presente regolamento può assumere anche la forma di pagamenti volontari a favore di organizzazioni internazionali operanti nei settori disciplinati dalle norme di cui all’articolo 1 e delle quali l’Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.

Articolo 4

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per le spese di cui all’articolo 1 per il periodo 2014-2020 è fissata a 1 891 936 000  EUR ai prezzi correnti.

2.  Il tetto di cui al paragrafo 1 può anche coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione delle spese e la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 e per la realizzazione dei loro obiettivi, riguardanti in particolare studi e riunioni di esperti, le spese legate alle reti informatiche destinate al trattamento e allo scambio dei dati, e tutti gli altri costi di assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione per la gestione di tali spese.

3.  Tale tetto può inoltre coprire i costi dell’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per assicurare la transizione dalle misure adottate prima a quelle adottate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio anche dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle misure non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

▼M5

4.  In caso di approvazione di azioni pluriennali, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue. Laddove gli impegni di bilancio siano così ripartiti, la Commissione impegna le frazioni annue tenendo conto dello stato di avanzamento delle azioni, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

▼B

Articolo 5

Tassi massimi delle sovvenzioni

1.  Un contributo finanziario concesso sotto forma di sovvenzione non supera il 50 % dei costi ammissibili.

2.  Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 75 % per:

a) attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione;

b) Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90 % della media dell’Unione;

▼M2

c) programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 25.

▼B

3.  Il tasso massimo di finanziamento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1 può essere portato al 100 %, se le attività che beneficiano del contributo dell’Unione sono finalizzate alla prevenzione e al controllo dei rischi gravi per la sanità umana, animale e vegetale nell’Unione, e:

a) sono volte a evitare la perdita di vite umane o gravi perturbazioni economiche per l’Unione nel suo complesso;

b) sono attività specifiche indispensabili per l’Unione nel suo complesso secondo quanto stabilito dalla Commissione nel programma di lavoro adottato conformemente all’articolo 36, paragrafo 1; o

c) sono realizzate in paesi terzi.



TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE



CAPO I

Sanità animale



Sezione 1

Misure di emergenza

Articolo 6

Misure ammissibili

1.  Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, riguardo alle misure adottate a seguito della conferma dell’insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all’articolo 7, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell’Unione. Tali sovvenzioni possono anche coprire i costi sostenuti a seguito di un’insorgenza sospetta di tale malattia, a condizione che l’insorgenza sia stata successivamente confermata.

2.  Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni se, a seguito della conferma dell’insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all’articolo 7, due o più Stati membri collaborano strettamente per fronteggiare l’epizoozia.

3.  Possono essere concesse sovvenzioni a Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo alle misure di protezione adottate, qualora la situazione sanitaria dell’Unione sia minacciata direttamente dalla comparsa o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o in quello di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all’articolo 7 o all’articolo 10.

4.  Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni se la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro, che devono essere costituite scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all’articolo 7 o all’articolo 10.

5.  Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per la costituzione di scorte di prodotti biologici o per l’acquisto di dosi di vaccino se l’insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all’articolo 7 o all’articolo 10 potrebbe rappresentare una minaccia per l’Unione.

Articolo 7

Elenco delle malattie animali

1.  L’elenco delle malattie animali che a norma dell’articolo 6 possono beneficiare di un finanziamento figura nell’allegato I.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 40, per integrare l’elenco delle malattie animali di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle malattie animali che devono obbligatoriamente essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e delle malattie che possono rappresentare una nuova minaccia per l’Unione a causa della loro significativa incidenza:

a) sulla sanità umana;

b) sulla salute o sul benessere degli animali; o

c) sulla produzione agricola o dell’acquacoltura o su settori dell’economia correlati.

Articolo 8

Costi ammissibili

1.  Possono beneficiare di un finanziamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’esecuzione delle misure di cui a detto articolo:

a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;

b) costi di macellazione o abbattimento degli animali e relative spese di trasporto;

c) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;

d) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature, in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno;

e) costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

▼C1

f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, la gestione o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell'inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;

▼B

g) costi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse;

h) in casi eccezionali e debitamente giustificati, eventuali altri costi essenziali per l’eradicazione della malattia, conformemente alla decisione di finanziamento prevista all’articolo 36, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.  Come previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui l’insorgenza della malattia è notificata alla Commissione dagli Stati membri. Tali costi possono coprire anche quelli sostenuti in conseguenza di insorgenze sospette, a condizione che l’insorgenza della malattia sia successivamente confermata.

3.  Dopo la valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione procede agli impegni di bilancio corrispondenti e al pagamento delle spese ammissibili.



Sezione 2

Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi

Articolo 9

Programmi ammissibili

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all’articolo 10 («programmi nazionali»).

Articolo 10

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

1.  L’elenco delle malattie animali e delle zoonosi che, a norma dell’articolo 9, possono beneficiare di un finanziamento, figura nell’allegato II.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 40, per integrare l’elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto:

a) della situazione per quanto riguarda le malattie animali che hanno un’incidenza significativa sull’allevamento o sul commercio di bestiame;

b) dello sviluppo di zoonosi che possono rappresentare una minaccia per la sanità umana; o

c) dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico.

Articolo 11

Costi ammissibili

Possono beneficiare di una sovvenzione ai sensi dell’articolo 9 i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei programmi nazionali:

a) costi di campionamento degli animali;

b) costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i) ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;

ii) ai costi del personale, a prescindere dal loro status, direttamente coinvolto nell’esecuzione dei test;

c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;

d) costi di macellazione o abbattimento degli animali;

e) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;

▼C1

f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, l'inoculazione, la gestione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;

▼B

g) costi per la pulizia, la disinfezione, la disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno; e

h) in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi legati all’attuazione delle misure necessarie, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g), purché tali misure siano specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all’articolo 13, paragrafi 3 e 4.

Ai fini del primo comma, lettera c), il valore di recupero degli animali è detratto, se del caso, dagli indennizzi.

Ai fini del primo comma, lettera d), il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.

Articolo 12

Contenuto e presentazione dei programmi nazionali

1.  Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali il cui inizio è previsto l’anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

I programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione riguardo a un finanziamento nell’esercizio successivo.

2.  I programmi nazionali comprendono almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia animale o della zoonosi prima della data di avvio del programma;

b) una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma;

c) la durata del programma;

d) le misure da attuare;

e) il bilancio di previsione;

f) gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi da esso attesi; e

g) indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi nazionali pluriennali le informazioni di cui alle lettere b), d) e f) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. Le informazioni di cui alla lettera e) di tale comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma.

3.  Se la comparsa o la diffusione di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all’articolo 10 rischia di minacciare la situazione sanitaria dell’Unione e al fine di proteggere l’Unione contro l’introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate ad essere applicate nel territorio di paesi terzi limitrofi, in collaborazione con le autorità di tali paesi.

Articolo 13

Valutazione e approvazione dei programmi nazionali

1.  La Commissione valuta i programmi nazionali tenendo conto delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’articolo 36, paragrafo 1.

2.  Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

a) l’elenco dei programmi nazionali tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;

b) l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;

c) il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e

d) le eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.

3.  La Commissione approva i programmi nazionali annuali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all’articolo 14, la Commissione può, se necessario, modificare, tali decisioni per l’intero periodo di ammissibilità.

4.  La Commissione approva i programmi nazionali pluriennali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

▼M5 —————

▼B

Articolo 14

Relazioni

Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l’anno trascorso. Tale relazione comprende i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.

Articolo 15

Pagamenti

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di pagamento relative ai programmi nazionali di un dato anno entro il 30 aprile dell’anno successivo.

La Commissione versa il contributo finanziario dell’Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di cui all’articolo 14.



CAPO II

Sanità vegetale



Sezione 1

Misure di emergenza

Articolo 16

Misure ammissibili

1.  Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, per le seguenti misure adottate contro gli organismi nocivi, alle condizioni di cui all’articolo 17:

▼M2

a) misure di eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b) misure di contenimento di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nei confronti del quale sono state adottate misure di contenimento a livello dell'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in una zona infestata dalla quale l'organismo prioritario in questione non può essere eradicato, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. Le suddette misure riguardano l'eradicazione dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto che circonda la zona infestata se ne è rilevata la presenza in tale zona cuscinetto; e

c) misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario.

▼B

Le sovvenzioni per le misure di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere concesse anche per misure che sono state adottate conseguentemente ad una presenza sospetta di tale organismo nocivo, a condizione che detta presenza sia successivamente confermata.

2.  Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse anche ad uno Stato membro nel cui territorio non sono presenti gli organismi nocivi di cui al medesimo paragrafo, se sono state adottate misure volte ad evitare il rischio che tali organismi si diffondano nel territorio di tale Stato membro da uno Stato membro o un paese terzo limitrofi.

3.  Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni a seguito della conferma della presenza di uno degli organismi nocivi di cui all’articolo 17, due o più Stati membri collaborano strettamente per eseguire le rispettive misure di cui al paragrafo 1.

4.  Le sovvenzioni per le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), possono essere concesse anche a organizzazioni internazionali.

▼M2

Articolo 17

Condizioni

Le misure di cui all'articolo 16 sono ammissibili a una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell'Unione e che siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione;

b) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

c) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

d) riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo più di due anni dall'entrata in vigore della misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031, o sostenuti dopo la scadenza di tale misura. Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

Articolo 18

Costi ammissibili

1.  Possono beneficiare di un finanziamento ai sensi del presente articolo i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’esecuzione delle misure di cui all’articolo 16:

a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;

b) costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;

c) indennizzi agli operatori o ai proprietari per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

▼M2

d) indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento; e

▼B

e) in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi legati all’attuazione di misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d), purché tali misure siano specificate nella decisione di finanziamento conformemente all’articolo 36, paragrafo 4).

L’indennizzo ai proprietari di cui alla lettera c), è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell’autorità competente.

2.  Come previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui gli Stati membri notificano alla Commissione la presenza dell’organismo nocivo. Tali costi possono includere anche quelli sostenuti conseguentemente alla presenza sospetta di tale organismo nocivo a condizione che detta presenza sia successivamente confermata.

3.  Dopo la valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione procede ai corrispondenti impegni di bilancio e al pagamento delle spese ammissibili.



Sezione 2

Programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi

Articolo 19

Programmi di indagine ammissibili

▼M2

Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi («programmi di indagine»), purché tali programmi rispettino almeno una delle seguenti tre condizioni:

a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione;

b) riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e

c) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

Per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i programmi di indagine si basano su una valutazione del rischio di ingresso, di insediamento e di diffusione di tali organismi nel territorio dello Stato membro interessato ed hanno come obiettivo minimo gli organismi che presentano i maggiori rischi e le principali specie di piante esposte a tali rischi.

▼M2

Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

Articolo 20

Costi ammissibili

Possono beneficiare di una sovvenzione a norma dell’articolo 19 i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi di indagine di cui a detto articolo:

▼M2

-a) costi per gli esami visivi;

▼B

a) costi del campionamento;

b) costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i) ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e specificamente utilizzati per l’effettuazione di tali test;

ii) ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’effettuazione dei test;

c) in casi eccezionali e debitamente giustificati, ai costi legati all’attuazione di misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) e b), purché tali misure siano specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all’articolo 22, paragrafi 3 e 4.

Articolo 21

Contenuto e presentazione dei programmi di indagine

1.  Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi di indagine il cui inizio è previsto l’anno successivo per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

I programmi di indagine presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell’esercizio successivo.

2.  I programmi di indagine comprendono almeno i seguenti elementi:

a) gli organismi nocivi oggetto del programma;

b) una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione;

c) la durata del programma;

d) il numero dei controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati;

e) il bilancio di previsione;

f) gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi da esso attesi; e

g) indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi di indagine pluriennali, le informazioni di cui alle lettere b), d) e f) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. L’informazione di cui alla lettera e) di tale comma è fornita per ciascuno degli anni coperti dal programma.

Articolo 22

Valutazione e approvazione dei programmi di indagine

1.  La Commissione valuta i programmi di indagine in funzione delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’articolo 36, paragrafo 1.

2.  Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

a) l’elenco dei programmi di indagine tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;

b) l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;

c) il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e

d) eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.

3.  La Commissione approva i programmi di indagine annuali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all’articolo 23, la Commissione può, se necessario, modificare tali decisioni per l’intero periodo di ammissibilità.

4.  La Commissione approva i programmi di indagine pluriennali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

▼M5 —————

▼B

Articolo 23

Relazioni

Per ogni programma di indagine annuale o pluriennale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l’anno trascorso. Tale rapporto comprende i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera g), e un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti. Inoltre, per ogni programma annuale di indagine approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.

Articolo 24

Pagamenti

Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di pagamento relativa al programma di indagine di un dato anno entro il 30 aprile dell’anno successivo.

La Commissione versa il contributo finanziario dell’Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di cui all’articolo 23.



Sezione 3

Programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione

Articolo 25

Misure ammissibili e costi ammissibili

1.  Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione («programmi per le regioni ultraperiferiche»), di cui all’articolo 349 TFUE, conformemente agli obiettivi enunciati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013. Tali sovvenzioni riguardano le attività necessarie a garantire la corretta applicazione delle norme, siano esse norme dell’Unione o nazionali, in vigore in tali regioni relative alla lotta contro gli organismi nocivi.

2.  Sono qualificabili per un contributo finanziario dell’Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche:

a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché i costi di noleggio di apparecchiature, di materiali consumabili e di prodotti per trattamenti;

b) costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;

c) costi del campionamento;

d) costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i) ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;

ii) ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’effettuazione dei test;

Articolo 26

Contenuto e presentazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche

1.  Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi per le regioni ultraperiferiche il cui inizio è previsto l’anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

I programmi per le regioni ultraperiferiche presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento per l’esercizio successivo.

2.  I programmi per le regioni ultraperiferiche comprendono almeno i seguenti elementi:

a) gli organismi nocivi oggetto del programma;

b) una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione;

c) un’analisi tecnica della situazione fitosanitaria della regione;

d) la durata del programma;

e) le attività incluse nel programma e, se del caso, il numero di controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati;

f) il bilancio di previsione;

g) gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi attesi dallo stesso; e

h) indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche, le informazioni di cui alle lettere b), e) e g) del primo comma sono fornite per ciascun anno del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. L’informazione di cui alla lettera f) di tale comma è fornita per ciascuno degli anni coperti dal programma.

Articolo 27

Valutazione e approvazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche

1.  I programmi per le regioni ultraperiferiche sono valutati tenendo conto delle priorità e dei criteri enunciati nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’articolo 36, paragrafo 1.

2.  Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

a) l’elenco dei programmi per le regioni ultraperiferiche tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;

b) l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;

c) il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e

d) eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.

3.  I programmi annuali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all’articolo 28, la Commissione può, se necessario, modificare tali decisioni per l’intero periodo di ammissibilità.

4.  I programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche e i relativi finanziamenti sono approvati entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.

▼M5 —————

▼B

Articolo 28

Relazioni

Per ogni programma annuale o pluriennale per le regioni ultraperiferiche approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l’anno trascorso. Tale relazione comprende i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera h), primo comma e un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti.

Inoltre, per ciascun programma annuale per le regioni ultraperiferiche approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.

Articolo 29

Pagamenti

Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di pagamento relativa al programma per le regioni ultraperiferiche di un dato anno entro il 30 aprile dell’anno successivo.

La Commissione versa il contributo finanziario dell’Unione per i costi ammissibili previa adeguata verifica delle relazioni di cui all’articolo 28.



CAPO III

Sostegno finanziario ai controlli ufficiali e ad altre attività

Articolo 30

▼M1

Laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea

▼M4

1.  Al fine di coprire i costi da essi sostenuti per attuare i programmi di lavoro approvati dalla Commissione, possono essere concesse sovvenzioni a:

a) i laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 93 del regolamento ►C2  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e i centri di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

b) i centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali di cui all’articolo 95 del regolamento ►C2  (UE) 2017/625 ◄ ;

c) i centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare di cui all’articolo 97 del regolamento ►C2  (UE) 2017/625 ◄ .

▼B

2.  Sono ammissibili ad una sovvenzione ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi:

▼M1

a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori o dei centri da questi svolte in qualità di laboratori o centri di riferimento dell'Unione europea;

▼B

b) costi di beni strumentali;

c) costi dei materiali consumabili;

d) costi di spedizione dei campioni, di missioni, riunioni, attività di formazione.

▼M4

Articolo 30 bis

Accreditamento dei laboratori nazionali di riferimento per la sanità delle piante

1.  Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori nazionali di riferimento di cui all’articolo 100 del regolamento ►C2  (UE) 2017/625 ◄ per i costi sostenuti per ottenere l’accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025 sui «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» per l’uso di metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio al fine di verificare la conformità alle norme in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

2.  Possono essere concesse sovvenzioni a un unico laboratorio nazionale di riferimento in ogni Stato membro per ogni laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la sanità delle piante, fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea.

▼B

Articolo 31

Formazione

1.  L’Unione può finanziare la formazione del personale delle autorità competenti responsabile dei controlli ufficiali, come previsto all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli e ad altre attività ufficiali al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo, degli animali e delle piante.

2.  La Commissione mette a punto programmi di formazione che fissano gli ambiti di intervento prioritari, sulla base dei rischi individuati per la sanità pubblica, la salute e il benessere degli animali e la sanità vegetale.

3.  Per poter beneficiare di un finanziamento dell’Unione come previsto al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono a che le conoscenze acquisite nel quadro di attività di formazione di cui a detto paragrafo siano diffuse nella necessaria misura e che siano utilizzate correttamente nei programmi di formazione nazionali.

4.  Sono ammissibili ad un contributo finanziario ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi:

a) costi di organizzazione della formazione, compresa quella aperta anche ai partecipanti dai paesi terzi, o dei programmi di scambio;

b) costi di viaggio, alloggio e soggiorno del personale delle autorità competenti che partecipano alla formazione.

Articolo 32

Esperti degli Stati membri

Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per le spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 33

Piani coordinati di controllo e raccolta di dati

1.  Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni per i costi sostenuti per l’attuazione dei piani coordinati di controllo di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 882/2004 e per la raccolta di dati.

2.  Possono beneficiare di tali sovvenzioni i seguenti costi:

a) costi di campionamento e dei test di laboratorio;

b) costi delle attrezzature necessarie per realizzare i controlli ufficiali e la raccolta dei dati.



CAPO IV

Altre misure

Articolo 34

Sistemi d’informazione

1.  L’Unione finanzia la creazione e il funzionamento delle banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni gestiti dalla Commissione, che sono necessari ai fini dell’efficiente ed efficace applicazione delle norme di cui all’articolo 1.

2.  Può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione per la creazione e la gestione di banche dati e di sistemi informatizzati di gestione delle informazioni di terzi, comprese organizzazioni internazionali, a condizione che tali banche dati e sistemi informatizzati di gestione delle informazioni:

a) apportino un comprovato valore aggiunto per l’intera Unione e siano accessibili sul suo territorio a tutti gli utilizzatori interessati; e

b) siano necessari per l’efficiente ed efficace applicazione delle norme di cui all’articolo 1.

Articolo 35

Attuazione e adeguamento delle norme

1.  L’Unione può finanziare i lavori tecnici e scientifici, compresi gli studi e le attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione delle norme riguardo ai settori di cui all’articolo 1 e l’adeguamento di dette norme agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri o ad organizzazioni internazionali operanti nei settori di cui all’articolo 1 affinché intraprendano attività destinate a sostenere l’elaborazione e l’attuazione delle norme riguardo a tali settori.

2.  Possono essere concesse sovvenzioni a progetti organizzati da uno o più Stati membri finalizzati a migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l’efficienza dei controlli ufficiali.

3.  Può inoltre essere concesso un contributo finanziario dell’Unione a favore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall’Unione e dagli Stati membri volte a garantire un comportamento più corretto, conforme e sostenibile nell’attuazione delle norme riguardo ai settori di cui all’articolo 1.



TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 36

Programma di lavoro e contributi finanziari

1.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione che istituiscono programmi di lavoro annuali o pluriennali, comuni o distinti, per l’attuazione delle misure di cui al titolo II, fatta eccezione per il capo I, sezione 1, e per il capo II, sezione 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

2.  I programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi operativi perseguiti, che sono conformi agli obiettivi generali e specifici enunciati all’articolo 2, i risultati attesi, le modalità di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle misure da finanziare, un’indicazione delle dotazioni per ciascuna misura e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro precisano inoltre le azioni prioritarie, i criteri di valutazione, il tasso di finanziamento e l’elenco indicativo delle misure e dei costi ammissibili, in conformità dell’articolo 3 del presente regolamento.

3.  I programmi di lavoro per l’attuazione delle misure di cui al titolo II, capo I, sezione 2, e al titolo II, capo II, sezioni 2 e 3, sono adottati entro il 30 aprile dell’anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali programmi di lavoro rispecchiano le priorità stabilite nell’allegato III del presente regolamento.

4.  Riguardo all’applicazione delle misure di emergenza di cui al titolo II, capo I, sezione 1, e capo II, sezione 1, o, se necessario, per rispondere a eventi imprevedibili, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione sul contributo finanziario. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure relative alla presentazione da parte degli Stati membri di domande, relazioni e richieste di pagamento per le sovvenzioni di cui al titolo II, capo I, sezioni 1 e 2, e capo II, sezioni 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 37

Controlli effettuati sul posto dalla Commissione

La Commissione può organizzare controlli sul posto negli Stati membri e presso le sedi dei beneficiari al fine di verificare, in particolare:

a) l’applicazione efficace delle misure che beneficiano del contributo finanziario dell’Unione;

b) la conformità delle prassi amministrative con le norme dell’Unione;

c) l’esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro correlazione con le misure che beneficiano di un contributo dell’Unione.

Articolo 38

Accesso alle informazioni

Gli Stati membri e i beneficiari tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l’attuazione delle misure e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga sia utile effettuare nell’ambito della gestione del finanziamento dell’Unione, compresi controlli sul posto.

Articolo 39

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.  La Commissione adotta i provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle misure finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, organismi di esecuzione, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ( 4 ) del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 40

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 30 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 41

Procedure di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 42

Valutazione

1.  Entro il 30 giugno 2017, la Commissione stila e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia se, in termini di risultato e di impatto, le misure di cui al titolo II, capi I e II, e capo III, articoli 30 e 31 raggiungano gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, per quanto concerne l’uso efficiente delle risorse e il suo valore aggiunto a livello dell’Unione. La relazione di valutazione riguarda inoltre le possibilità di semplificazione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, e il contributo delle misure alle priorità dell’Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni relative alle incidenze a lungo termine delle misure precedenti. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

2.  Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua una valutazione ex post delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in stretta collaborazione con gli Stati membri. Tale valutazione ex post valuta l’efficacia e l’efficienza delle spese di cui all’articolo 1 e le loro ripercussioni.

3.  Nelle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono misurati i progressi compiuti in base agli indicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 43

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  Ove opportuno, i beneficiari e gli Stati membri interessati provvedono a che sia data adeguata pubblicità ai contributi finanziari concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all’opinione pubblica il ruolo svolto dall’Unione nel finanziamento delle misure.

2.  La Commissione realizza iniziative di informazione e comunicazione sulle misure finanziate e sui loro risultati. Inoltre, la dotazione di bilancio assegnata alla comunicazione in virtù del presente regolamento comprende anche la comunicazione sulle priorità politiche dell’Unione.

Articolo 44

Abrogazione

1.  Le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE sono abrogate.

2.  I riferimenti alle decisioni 66/399/CEE o 76/894/CEE si intendono fatti all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

3.  I riferimenti alla decisione 2009/470/CE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 45

Disposizioni transitorie

1.  I programmi nazionali degli Stati membri di cui all’articolo 12, paragrafo 1 del presente regolamento, presentati alla Commissione nel 2012 per l’attuazione nel 2013, quelli presentati nel 2013 e 2014 e quelli presentati entro il 30 aprile 2014 per l’attuazione nel 2015, sono ammissibili, se approvati, al finanziamento dell’Unione in base all’articolo 27 della decisione 2009/470/CE.

Per i programmi nazionali attuati nel 2013 e 2014, continuano ad applicarsi i paragrafi 7 e 8 dell’articolo 27 di tale decisione.

Per i programmi nazionali attuati nel 2015, continua ad applicarsi il paragrafo 2 dell’articolo 27 di tale decisione.

2.  I programmi di indagine degli Stati membri di cui all’articolo 21, paragrafo 1 del presente regolamento, presentati alla Commissione entro il 30 aprile 2014 per l’attuazione nel 2015 sono ammissibili al finanziamento dell’Unione in base all’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE. Per i programmi di indagine continua ad applicarsi il paragrafo 6 dell’articolo 23 di tale direttiva.

3.  Per le domande di finanziamento dell’Unione delle misure di emergenza di cui all’articolo 16 del presente regolamento presentate dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 aprile 2014, continuano ad applicarsi gli articoli da 22 a 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 46

Modifica della direttiva 98/56/CE

La direttiva 98/56/CE è così modificata:

1) all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ).

2) all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»

Articolo 47

Modifica della direttiva 2000/29/CE

La direttiva 2000/29/CE è così modificata:

1) all’articolo 13 quater è soppresso il paragrafo 5;

▼M2

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Gli Stati membri dispongono che chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo di cui all'allegato I o all'allegato II o di un organismo nocivo oggetto di una misura ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o paragrafo 3, o abbia motivo di sospettare una tale presenza, ne dà immediatamente comunicazione all'autorità competente, e, se richiesto da detta autorità competente, fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti tale presenza. Se la notifica non è presentata per iscritto l'autorità competente la registra ufficialmente.»;

▼B

3) gli articoli da 22 a 26 sono soppressi.

Articolo 48

Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002

All’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  La Commissione è assistita da un comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in appresso denominato il “comitato”. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ). Il comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti.

Tutti i riferimenti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali contenuti nel diritto dell’Unione si intendono fatti al comitato di cui al primo comma.

Articolo 49

Modifica del regolamento (CE) n. 882/2004

L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 882/2004 è soppresso.

Articolo 50

Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005

Il capo VII del regolamento (CE) n. 396/2005 è soppresso.

Articolo 51

Modifica della direttiva 2008/90/CE

All’articolo 19 della direttiva 2008/90/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ).

Articolo 52

Modifica della direttiva 2009/128/CE

L’articolo 22 della direttiva 2009/128/CE è soppresso.

Articolo 53

Modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009

L’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è soppresso.

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2014.

Tuttavia, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 47, punto 2si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Malattie animali di cui all’articolo 7

 Peste bovina

 Peste dei piccoli ruminanti

 Malattia vescicolare dei suini

 Febbre catarrale degli ovini

 Malattia di Teschen

 Vaiolo degli ovi-caprini

 Febbre della Rift Valley

 Dermatite nodulare contagiosa

 Peste equina

 Stomatite vescicolosa

 Encefalite equina virale venezuelana

 Malattia emorragica epizootica dei cervi

 Peste suina classica

 Peste suina africana

 Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

 Influenza aviaria

 Malattia di Newcastle

 Afta epizootica

 Necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN)

 Sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS)

 Infezione da Bonamia exitiosa

 Infezione da Perkinsus marinus

 Infezione da Microcytos mackini

 Sindrome di Taura nei crostacei

 Malattia della testa gialla nei crostacei.




ALLEGATO II

Malattie animali e zoonosi di cui all’articolo 10

 Tubercolosi bovina

 Brucellosi bovina

 Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis),

 Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

 Peste suina africana

 Malattia vescicolare dei suini

 Peste suina classica

 Antrace

 Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

 Influenza aviaria

 Rabbia

 Echinococcosi

 Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)

 Campilobatteriosi

 Listeriosi

 Salmonellosi (salmonella zoonotica)

 Trichinellosi

 Coli produttori di verocitotossine (VTEC)

 Setticemia emorragica virale (VHS)

 Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

 Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

 Anemia infettiva del salmone (ISA)

 Infezione da Marteilia refringens

 Infezione da Bonamia ostreae

 Malattia dei punti bianchi nei crostacei.

▼M3

 Peste dei piccoli ruminanti

 Vaiolo degli ovini

 Vaiolo dei caprini

 Dermatite nodulare contagiosa.

▼B




ALLEGATO III

Priorità per i programmi di lavoro della Commissione di cui al Titolo II, Capo I, Sezione 2, e al Titolo II, Capo II, Sezioni 2 e 3

Priorità del sostegno finanziario dell’Unione, per quanto riguarda l’orientamento dei programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi:

 malattie con impatto sulla salute umana,

 malattie con impatto sulla salute animale, prendendo in considerazione la loro potenziale diffusione e i tassi di morbilità e mortalità nella popolazione animale,

 malattie e zoonosi che rischiano di essere introdotte e/o reintrodotte nel territorio dell’Unione da paesi terzi,

 malattie potenzialmente in grado di generare una situazione di crisi con gravi conseguenze economiche,

 malattie con incidenza sugli scambi con i paesi terzi e sul commercio intra-UE.

Priorità del sostegno finanziario dell’Unione, per quanto riguarda l’orientamento dei programmi nazionali di indagine sugli organismi nocivi per la protezione del territorio dell’Unione:

 organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, sezione I, e nell’allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione,

 organismi nocivi soggetti alle misure dell’Unione adottate a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE,

 organismi nocivi che non sono elencati nella direttiva 2000/29/CE e rappresentano un pericolo imminente per il territorio dell’Unione,

 organismi nocivi potenzialmente in grado di generare una situazione di crisi con gravi conseguenze economiche e ambientali,

 organismi nocivi con incidenza sugli scambi con i paesi terzi e sul commercio intra-Unione.

Priorità del sostegno finanziario dell’Unione, per quanto riguarda l’orientamento dei programmi nazionali per le regioni ultraperiferiche:

 misure contro gli organismi nocivi associati alle importazioni in tali regioni e al loro clima,

 metodi di lotta contro tali organismi nocivi,

 misure contro gli organismi nocivi conformemente alle norme sugli organismi nocivi delle piante in tali regioni.



( 1 ) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

( 2 ) Regolamento ►C2  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/…, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) ►C2  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ◄ ).

( 3 ) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

( 4 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

( *1 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

( *2 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

( *3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

( *4 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002).

( *5 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»