02014R0650 — IT — 25.06.2019 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 650/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 185 dell'25.6.2014, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/912 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2019 |
L 146 |
3 |
5.6.2019 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 650/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2014
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali
Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale utilizzando i modelli applicabili di cui alle parti da 1 a 8 dell’allegato I.
Articolo 2
Opzioni e facoltà
Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sulle modalità di esercizio delle opzioni e delle facoltà previste dalla normativa dell’Unione utilizzando i modelli applicabili di cui alle parti da 1 a 12 dell’allegato II.
Articolo 3
Criteri generali e metodologie per il processo di revisione e valutazione prudenziale
Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione prudenziale di cui all’articolo 97 della direttiva utilizzando il modello di cui all’allegato III.
Articolo 4
Dati statistici aggregati
Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti pubblicano le informazioni sui dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale utilizzando i modelli definiti nelle parti da 1 a 6 dell’allegato IV.
Articolo 5
Data di pubblicazione annuale
Le autorità competenti pubblicano le informazioni elencate all’articolo 143, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE presso un’unica ubicazione elettronica per la prima volta entro il 31 luglio 2014.
Le autorità competenti aggiornano entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. Tali informazioni riguardano l'anno di calendario precedente.
Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), della suddetta direttiva per gli enti soggetti alla loro vigilanza prudenziale, a meno che non vi sia nessuna modifica rispetto all'ultima pubblicazione di tali informazioni.
Articolo 6
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
NORME E ORIENTAMENTI
Elenco dei modelli
Parte 1 |
Recepimento della direttiva 2013/36/UE |
Parte 2 |
Approvazione dei modelli |
Parte 3 |
Esposizioni da finanziamenti specializzati |
Parte 4 |
Attenuazione del rischio di credito |
Parte 5 |
Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti |
Parte 6 |
Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali |
Parte 7 |
Partecipazioni qualificate in un ente creditizio |
Parte 8 |
Segnalazioni regolamentari e finanziarie |
Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato I
Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.
PARTE 1
Recepimento della direttiva 2013/36/UE
|
Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE |
Disposizioni della direttiva 2013/36/UE |
Link al testo nazionale (1) |
Riferimento/i alle disposizioni nazionali (2) |
Disponibile in EN (Sì/No) |
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
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(gg/mm/aaaa) |
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020 |
I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni |
Articoli da 1 a 3 |
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030 |
II. Autorità competenti |
Articoli da 4 a 7 |
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040 |
III. Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi |
Articoli da 8 a 27 |
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050 |
1. Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi |
Articoli da 8 a 21 |
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060 |
2. Partecipazione qualificata in un ente creditizio |
Articoli da 22 a 27 |
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070 |
IV. Capitale iniziale delle imprese di investimento |
Articoli da 28 a 32 |
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080 |
V. Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi |
Articoli da 33 a 46 |
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090 |
1. Principi generali |
Articoli da 33 a 34 |
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100 |
2. Il diritto di stabilimento degli enti creditizi |
Articoli da 35 a 38 |
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110 |
3. Esercizio della libera prestazione di servizi |
Articolo 39 |
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120 |
4. Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante |
Articoli da 40 a 46 |
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130 |
VI. Relazioni con paesi terzi |
Articoli da 47 a 48 |
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140 |
VII. Vigilanza prudenziale |
Articoli da 49 a 142 |
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150 |
1. Principi di vigilanza prudenziale |
Articoli da 49 a 72 |
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160 |
1.1 Competenze e compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante |
Articoli da 49 a 52 |
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170 |
1.2 Scambio di informazioni e segreto professionale |
Articoli da 53 a 62 |
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180 |
1.3 Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati |
Articolo 63 |
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190 |
1.4 Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso |
Articoli da 64 a 72 |
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200 |
2. Processi di revisione |
Articoli da 73 a 110 |
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210 |
2.1 Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno |
Articolo 73 |
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220 |
2.2 Dispositivi, processi e meccanismi degli enti |
Articoli da 74 a 96 |
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230 |
2.3 Processo di revisione e valutazione prudenziale |
Articoli da 97 a 101 |
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240 |
2.4 Misure e poteri di vigilanza |
Articoli da 102 a 107 |
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250 |
2.5 Livello di applicazione |
Articoli da 108 a 110 |
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260 |
3. Vigilanza su base consolidata |
Articoli da 111 a 127 |
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270 |
3.1 Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata |
Articoli da 111 a 118 |
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280 |
3.2 Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista |
Articoli da 119 a 127 |
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290 |
4. Riserve di capitale |
Articoli da 128 a 142 |
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300 |
4.1 Riserve |
Articoli da 128 a 134 |
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310 |
4.2 Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica |
Articoli da 135 a 140 |
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320 |
4.3 Misure di conservazione del capitale |
Articoli da 141 a 142 |
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330 |
VIII. Informativa da parte delle autorità competenti |
Articoli da 143 a 144 |
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340 |
IX. Modifiche della direttiva 2002/87/CE |
Articolo 150 |
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350 |
X. Disposizioni transitorie e finali |
Articoli da 151 a 165 |
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360 |
1. Disposizioni transitorie sulla vigilanza sugli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi |
Articoli da 151 a 159 |
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370 |
2. Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale |
Articolo 160 |
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380 |
3. Disposizioni finali |
Articoli da 161 a 165 |
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(1) Link al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione. (2) Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc. |
PARTE 2
Approvazione dei modelli
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|
Descrizione del metodo |
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|
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito |
|
020 |
Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IRB |
[testo libero] |
030 |
Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione |
[testo libero] |
040 |
Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente |
[testo libero] |
|
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato |
|
050 |
Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMA |
[testo libero] |
060 |
Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione |
[testo libero] |
070 |
Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente |
[testo libero] |
|
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte |
|
080 |
Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMM |
[testo libero] |
090 |
Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione |
[testo libero] |
100 |
Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente |
[testo libero] |
|
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo avanzato di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio operativo |
|
110 |
Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo AMA |
[testo libero] |
120 |
Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione |
[testo libero] |
130 |
Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente |
[testo libero] |
PARTE 3
Esposizioni da finanziamenti specializzati
|
Regolamento (UE) n. 575/2013 |
Disposizioni |
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire |
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|
020 |
Articolo 153, paragrafo 5 |
L'autorità competente ha pubblicato orientamenti per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui all'articolo 153, paragrafo 5, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati? |
[Sì/No] |
030 |
In caso affermativo, indicare il riferimento agli orientamenti nazionali |
[riferimento al testo nazionale] |
|
040 |
Gli orientamenti sono disponibili in inglese? |
[Sì/No] |
PARTE 4
Attenuazione del rischio di credito
|
Regolamento (UE) n. 575/2013 |
Disposizioni |
Descrizione |
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire |
|
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|||
020 |
Articolo 201, paragrafo 2 |
Pubblicazione dell'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale o dei criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari |
Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 o i criteri guida per l'identificazione di tali fornitori ammissibili |
Elenco degli enti finanziari o criteri guida per la loro identificazione |
[testo libero - si può indicare il collegamento ipertestuale all'elenco o ai criteri guida sul sito web dell'autorità competente] |
030 |
Descrizione dei requisiti prudenziali applicabili |
Le autorità competenti pubblicano una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili assieme all'elenco degli enti finanziari ammissibili o ai criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari |
Descrizione dei requisiti prudenziali applicati dall'autorità competente |
[testo libero] |
|
040 |
Articolo 227, paragrafo 2, lettera e) |
Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % |
Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 %, a condizione che l'operazione sia regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni. |
Descrizione dettagliata del perché l'autorità competente ritiene che il sistema di regolamento sia un sistema abilitato |
[testo libero] |
050 |
Articolo 227, paragrafo 2, lettera f) |
Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % |
Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % a condizione che la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione sia conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione |
Indicazione della documentazione da considerare conforme a quella normalmente utilizzata |
[testo libero] |
060 |
Articolo 229, paragrafo 1 |
Principi di valutazione delle garanzie immobiliari nel quadro del metodo IRB |
Il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari |
Criteri per la determinazione del valore del credito ipotecario stabiliti nella legislazione nazionale |
[testo libero] |
PARTE 5
Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti
|
Direttiva 2013/36/UE |
Regolamento (UE) n. 575/2013 |
Disposizione |
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire |
|
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|||
020 |
Articolo 106, paragrafo 1, lettera a) |
|
Le autorità competenti possono imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissare termini per la pubblicazione |
Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili agli enti |
[testo libero] |
030 |
Articolo 106, paragrafo 1, lettera b) |
|
Le autorità competenti possono imporre agli enti di utilizzare mezzi e sedi specifici per le pubblicazioni che non siano il bilancio |
Tipo di mezzi specifici che gli enti devono usare |
[testo libero] |
040 |
|
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Le filiazioni più importanti e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o subconsolidata. |
Criteri applicati dall'autorità competente per valutare l'importanza di una filiazione |
[testo libero] |
PARTE 6
Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali
|
Regolamento (UE) n. 575/2013 |
Disposizioni |
Descrizione |
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire |
|
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|||
020 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (Deroghe su base individuale per le filiazioni) |
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 |
La deroga può essere concessa alle filiazioni purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). |
Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività |
[testo libero] |
030 |
Articolo 7, paragrafo 3 (Deroghe su base individuale per gli enti imprese madri) |
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 |
La deroga può essere concessa agli enti imprese madri purché non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a). |
Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività |
[testo libero] |
040 |
Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni) |
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 |
La deroga può essere concessa agli enti in un sottogruppo a condizione che gli enti abbiano concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). |
Criteri applicati dalle autorità competenti per valutare se i contratti prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti in un sottogruppo di liquidità |
[testo libero] |
050 |
Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale) |
Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 |
L'autorizzazione viene concessa soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione inclusa nel calcolo dei requisiti all'ente impresa madre a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. |
Criteri applicati dall'autorità competente per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività |
[testo libero] |
060 |
Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale) |
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 |
Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga nella misura in cui non confligga con il regolamento (UE) n. 575/2013 o con la direttiva 2013/36/UE |
Normativa/regolamentazione nazionale applicabile in materia di applicazione della deroga |
[riferimento al testo nazionale] |
PARTE 7
Partecipazioni qualificate in un ente creditizio
|
Direttiva 2013/36/UE |
Criteri di valutazione e informazioni necessarie per valutare l'idoneità del candidato acquirente che intende acquisire un ente creditizio e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione |
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire |
|
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
||
020 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) |
Requisiti di onorabilità del candidato acquirente |
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta l'integrità del candidato acquirente |
[testo libero] |
030 |
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta le competenze professionali del candidato acquirente |
[testo libero] |
||
040 |
Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE |
[testo libero] |
||
050 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) |
Requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza di tutti i membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio |
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza |
[testo libero] |
060 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera c) |
Solidità finanziaria del candidato acquirente |
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la solidità finanziaria del candidato acquirente |
[testo libero] |
070 |
Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE |
[testo libero] |
||
080 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera d) |
Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'ente creditizio |
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la capacità dell'ente creditizio di rispettare i requisiti prudenziali |
[testo libero] |
090 |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera e) |
Sospetto di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo |
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta se vi siano ragionevoli motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività illecite o il finanziamento del terrorismo. |
[testo libero] |
100 |
Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE |
[testo libero] |
||
110 |
Articolo 23, paragrafo 4 |
Elenco delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica |
Elenco delle informazioni che devono essere fornite dal candidato acquirente all'atto della notifica necessarie all'autorità competente per effettuare la valutazione del candidato acquirente e del progetto di acquisizione |
[testo libero] |
PARTE 8
Segnalazioni regolamentari e finanziarie
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
020 |
Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione |
|
030 |
L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa agli enti che non applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002? |
[Sì/No] |
040 |
In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti enti? |
[testo libero] |
050 |
In caso affermativo, a quale livello si applica l'obbligo di segnalazione? (su base individuale/consolidata o subconsolidata) |
[testo libero] |
060 |
L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento? |
[Sì/No] |
070 |
In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione? |
[testo libero] |
080 |
In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)? |
[testo libero] |
090 |
Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL? |
[Sì/No] |
100 |
Attuazione della segnalazione sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione |
|
110 |
L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento? |
[Sì/No] |
120 |
In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti soggetti finanziari? |
[testo libero] |
130 |
In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione? |
[testo libero] |
140 |
In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)? |
[testo libero] |
150 |
Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL? |
[Sì/No] |
ALLEGATO II
OPZIONI E FACOLTÀ
Elenco dei modelli
Parte 1 |
Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR) |
Parte 2 |
Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 |
Parte 3 |
Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE) |
Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.
PARTE 1
Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)
|
Direttiva 2013/36/UE |
Regolamento (UE) n. 575/2013 |
Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR) |
Destinatari |
Ambito di applicazione |
Denominazione |
Descrizione dell'opzione o facoltà |
Esercitata (S/N/NA) (1) |
Testo nazionale (2) |
Riferimenti (3) |
Disponibile in EN (Sì/No) |
Dettagli/Osservazioni |
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|
|||||||||
020 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi |
Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi |
Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
030 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi |
Capitale iniziale |
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
040 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi |
Capitale iniziale |
Gli enti creditizi per i quali gli Stati membri hanno deciso che possono continuare a svolgere la loro attività a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE possono essere esonerati dagli Stati membri dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
050 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi |
Capitale iniziale |
Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvale di detta opzione. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
060 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
|
|
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale |
Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
070 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
|
|
Stati membri |
Imprese di investimento |
Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento |
Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo minimo del capitale iniziale da 125 000 EUR a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
080 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
|
|
Stati membri |
Imprese di investimento |
Clausola grandfathering per il capitale iniziale delle imprese di investimento |
Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento e le imprese di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/36/UE esistenti al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1 o 3, o all'articolo 30 della stessa direttiva. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
090 |
Articolo 40 |
|
|
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante |
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, statistici o di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività da essi svolte nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
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100 |
Articolo 129, paragrafo 2 |
|
|
Stati membri |
Imprese di investimento |
Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale |
In deroga all'articolo 129, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
110 |
Articolo 130, paragrafo 2 |
|
|
Stati membri |
Imprese di investimento |
Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica |
In deroga all'articolo 130, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
120 |
Articolo 133, paragrafo 18 |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico |
Gli Stati membri possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tutte le esposizioni. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
130 |
Articolo 134, paragrafo 1 |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico |
Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
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140 |
Articolo 152, primo comma |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi |
Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante |
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini statistici, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
150 |
Articolo 152, secondo comma |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi |
Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante |
Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
160 |
Articolo 160, paragrafo 6 |
|
|
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale |
Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
170 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Stati membri o autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento delle proprietà indirette di beni immobili |
Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
180 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
Autorità competenti |
Imprese di investimento |
Applicazione dei requisiti su base individuale |
In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei (liquidità), tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
190 |
|
Articolo 24, paragrafo 2 |
|
|
|
Segnalazioni e uso obbligatorio degli IFRS |
Le autorità competenti possono prescrivere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
200 |
|
Articolo 89, paragrafo 3 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario |
Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente; |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
201 |
|
Articolo 89, paragrafo 3 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario |
Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: le autorità competenti vietano agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
210 |
|
Articolo 95, paragrafo 2 |
|
Autorità competenti |
Imprese di investimento |
Requisiti per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento |
Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
220 |
|
Articolo 99, paragrafo 3 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie |
Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
230 |
|
Articolo 124, paragrafo 2 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili |
Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
240 |
|
Articolo 129, paragrafo 1 |
|
|
|
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite |
Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
250 |
|
Articolo 164, paragrafo 5 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni garantite da beni immobili |
Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da beni immobili sul loro territorio. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
260 |
|
Articolo 178, paragrafo 1, lettera b) |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Default di un debitore |
Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
270 |
|
Articolo 284, paragrafo 4 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Valore dell'esposizione |
Le autorità competenti possono richiedere un valore di α superiore a 1,4 o consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità all'articolo 284, paragrafo 9. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
280 |
|
Articolo 284, paragrafo 9 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Valore dell'esposizione |
Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le loro stime interne di alfa. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
290 |
|
Articolo 327, paragrafo 2 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante |
Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
300 |
|
Articolo 395, paragrafo 1 |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Limiti delle grandi esposizioni verso enti |
Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR per le grandi esposizioni verso enti. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
310 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera a), e articolo 493, paragrafo 3, lettera a) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
320 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera b), e articolo 493, paragrafo 3, lettera b) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
330 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e articolo 493, paragrafo 3, lettera c) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
340 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e articolo 493, paragrafo 3, lettera d) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
350 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera e), e articolo 493, paragrafo 3, lettera e) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
360 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera f), e articolo 493, paragrafo 3, lettera f) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
370 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera g), e articolo 493, paragrafo 3, lettera g) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
380 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera h), e articolo 493, paragrafo 3, lettera h) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade). |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
390 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera i), e articolo 493, paragrafo 3, lettera i) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
400 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera j), e articolo 493, paragrafo 3, lettera j) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
410 |
|
Articolo 400, paragrafo 2, lettera k), e articolo 493, paragrafo 3, lettera k) |
|
Autorità competenti |
Autorità competenti |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
420 |
|
Articolo 412, paragrafo 5 |
|
Stati membri |
Enti creditizi |
Requisito in materia di copertura della liquidità |
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
430 |
|
Articolo 412, paragrafo 5 |
|
Stati membri o autorità competenti |
Enti creditizi |
Requisito in materia di copertura della liquidità |
Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
440 |
|
Articolo 413, paragrafo 3 |
|
Stati membri |
Enti creditizi |
Requisito di finanziamento stabile |
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
450 |
|
Articolo 415, paragrafo 3 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Obblighi di segnalazione della liquidità |
Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
460 |
|
Articolo 420, paragrafo 2 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Tasso di deflusso della liquidità |
Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
470 |
|
Articolo 467, paragrafo 2 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo |
In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
480 |
|
Articolo 467, paragrafo 3, secondo comma |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo |
Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 467, paragrafo 2, lettere da a) a d). |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
490 |
|
Articolo 468, paragrafo 2 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo |
Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
500 |
|
Articolo 468, paragrafo 3 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo |
Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
510 |
|
Articolo 471, paragrafo 1 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 |
In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
520 |
|
Articolo 473, paragrafo 1 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Introduzioni di modifiche allo IAS 19 |
In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
530 |
|
Articolo 478, paragrafo 3 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 |
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni: a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee; b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48; c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d); d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d). |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
540 |
|
Articolo 479, paragrafo 4 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza |
Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
550 |
|
Articolo 480, paragrafo 3 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati |
Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
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560 |
|
Articolo 481, paragrafo 5 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori |
Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
570 |
|
Articolo 486, paragrafo 6 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2 |
Le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valore di cui all'articolo 486, paragrafo 5. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
580 |
|
Articolo 495, paragrafo 1 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB |
In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
590 |
|
Articolo 496, paragrafo 1 |
|
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite |
Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b). |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
600 |
|
|
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii) |
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide |
La riserva di liquidità detenuta dall'ente creditizio in una banca centrale è ammissibile come attività di livello 1 a condizione che possa essere ritirata in periodi di stress. Gli scopi per cui le riserve della banca centrale possono essere ritirate ai fini del presente articolo devono essere specificati in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
610 |
|
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide |
Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Fatto salvo quanto specificato in relazione alle azioni e alle quote di OIC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), non è applicato alcun coefficiente di scarto sul valore delle attività restanti di livello 1. I casi in cui i coefficienti di scarto più elevati sono stati applicati a un'intera classe di attività (tutte le attività soggette a uno specifico e differenziato coefficiente di scarto nel regolamento delegato LCR) (ad esempio a tutte le obbligazioni garantite di livello 1, ecc.). |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
620 |
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i) |
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B |
Le azioni possono costituire attività di livello 2B a condizione che facciano parte di un indice azionario principale in uno Stato membro o in un paese terzo, identificato come tale dall'AC di uno Stato membro o dall'autorità pubblica pertinente in un paese terzo. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
630 |
|
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B |
Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del presente articolo purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
640 |
|
|
Articolo 24, paragrafo 6 |
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — deflussi dai depositi stabili in un paese terzo che beneficia del tasso del 3 % |
L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo. |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|
(1) «S» (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata. (2) Il testo della disposizione nella legislazione nazionale. (3) Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione. |
PARTE 2
Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013
|
Direttiva 2013/36/UE |
Regolamento (UE) n. 575/2013 |
Destinatari |
Ambito di applicazione |
Denominazione |
Descrizione dell'opzione o facoltà |
Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile) |
Esercitata (S/N/NA) |
Testo nazionale |
Riferimenti |
Disponibile in EN (Sì/No) |
Dettagli/Osservazioni |
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|
|||||||||
011 |
Articolo 160, paragrafo 6 |
|
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale |
Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
012 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera a) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
013 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera b) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
014 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera c) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
015 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera d) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
016 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera e) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
017 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera f) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
018 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera g) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
019 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera h) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade). |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
020 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera i) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
021 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera j) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
022 |
|
Articolo 493, paragrafo 3, lettera k) |
Stati membri |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni |
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
023 |
|
Articolo 412, paragrafo 5 |
Stati membri |
Enti creditizi |
Requisito in materia di copertura della liquidità |
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
024 |
|
Articolo 412, paragrafo 5 |
Stati membri o autorità competenti |
Enti creditizi |
Requisito in materia di copertura della liquidità |
Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
025 |
|
Articolo 413, paragrafo 3 |
Stati membri |
Enti creditizi |
Requisito di finanziamento stabile |
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
026 |
|
Articolo 415, paragrafo 3 |
Autorità competenti |
Enti creditizi |
Obblighi di segnalazione della liquidità |
Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di liquidità. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
027 |
|
Articolo 467, paragrafo 2 |
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo |
In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita» dello IAS 39 approvato dall'UE. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
028 |
|
Articolo 467, paragrafo 3 |
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo |
Percentuale applicabile di perdite non realizzate, a norma dell'articolo 467, paragrafo 1, incluse nel calcolo degli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 2 dello stesso articolo) |
2014 (tra 20 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
029 |
2015 (tra 40 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
030 |
2016 (tra 60 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
031 |
2017 (tra 80 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
032 |
|
Articolo 468, paragrafo 2, secondo comma |
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo |
Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
033 |
|
Articolo 468, paragrafo 3 |
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo |
Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1. |
2015 (tra 60 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
034 |
2016 (tra 40 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
035 |
2017 (tra 20 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
036 |
|
Articolo 471, paragrafo 1 |
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 |
In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
037 |
|
Articolo 473, paragrafo 1 |
Autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Introduzioni di modifiche allo IAS 19 |
In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
038 |
|
Articolo 478, paragrafo 2 |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1o gennaio 2014 |
Percentuale applicabile qualora si applichi la percentuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 2) |
2014 (tra 0 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
039 |
2015 (tra 10 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
040 |
2016 (tra 20 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
041 |
2017 (tra 30 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
042 |
2018 (tra 40 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
043 |
2019 (tra 50 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
044 |
2020 (tra 60 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
045 |
2021 (tra 70 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
046 |
2022 (tra 80 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
047 |
2023 (tra 90 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
048 |
|
Articolo 478, paragrafo 3, lettera a) |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 |
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee; |
2014 (tra 20 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
049 |
2015 (tra 40 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
050 |
2016 (tra 60 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
051 |
2017 (tra 80 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
052 |
|
Articolo 478, paragrafo 3, lettera b) |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 |
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48; |
2014 (tra 20 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
053 |
2015 (tra 40 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
054 |
2016 (tra 60 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
055 |
2017 (tra 80 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
056 |
|
Articolo 478, paragrafo 3, lettera c) |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 |
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d); |
2014 (tra 20 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
057 |
2015 (tra 40 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
058 |
2016 (tra 60 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
059 |
2017 (tra 80 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
060 |
|
Articolo 478, paragrafo 3, lettera d) |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 |
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d). |
2014 (tra 20 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
061 |
2015 (tra 40 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
062 |
2016 (tra 60 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
063 |
2017 (tra 80 % e 100 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
064 |
|
Articolo 479, paragrafo 4 |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza |
Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3. |
2014 (tra 0 % e 80 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
065 |
2015 (tra 0 % e 60 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
066 |
2016 (tra 0 % e 40 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
067 |
2017 (tra 0 % e 20 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
068 |
|
Articolo 480, paragrafo 3 |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati |
Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2. |
2014 (tra 0,2 e 1,0) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
069 |
2015 (tra 0,4 e 1,0) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
070 |
2016 (tra 0,6 e 1,0) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
071 |
2017 (tra 0,8 e 1,0) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
072 |
|
Articolo 481, paragrafo 1 |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
|
Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3) |
2014 (tra 0 % e 80 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
073 |
2015 (tra 0 % e 60 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
074 |
2016 (tra 0 % e 40 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
075 |
2017 (tra 0 % e 20 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
076 |
|
Articolo 481, paragrafo 5 |
|
|
Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori |
Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. |
2014 (tra 0 % e 80 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
077 |
2015 (tra 0 % e 60 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
078 |
2016 (tra 0 % e 40 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
079 |
2017 (tra 0 % e 20 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
080 |
|
Articolo 486, paragrafo 6 |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2 |
Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo) |
2014 (tra 60 % e 80 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
081 |
2015 (tra 40 % e 70 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
082 |
2016 (tra 20 % e 60 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
083 |
2017 (tra 0 % e 50 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
084 |
2018 (tra 0 % e 40 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
085 |
2019 (tra 0 % e 30 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
086 |
2020 (tra 0 % e 20 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
087 |
2021 (tra 0 % e 10 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
088 |
Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo) |
2014 (tra 60 % e 80 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|||||
089 |
2015 (tra 40 % e 70 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
090 |
2016 (tra 20 % e 60 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
091 |
2017 (tra 0 % e 50 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
092 |
2018 (tra 0 % e 40 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
093 |
2019 (tra 0 % e 30 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
094 |
2020 (tra 0 % e 20 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
095 |
2021 (tra 0 % e 10 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
096 |
Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo) |
2014 (tra 60 % e 80 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
|||||
097 |
2015 (tra 40 % e 70 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
098 |
2016 (tra 20 % e 60 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
099 |
2017 (tra 0 % e 50 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
100 |
2018 (tra 0 % e 40 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
101 |
2019 (tra 0 % e 30 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
102 |
2020 (tra 0 % e 20 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
103 |
2021 (tra 0 % e 10 %) |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
||||||
104 |
|
Articolo 495, paragrafo 1 |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB |
In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007. |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
105 |
|
Articolo 496, paragrafo 1 |
|
Enti creditizi e imprese di investimento |
Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite |
Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b). |
[Anno] |
(S/N/NA) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
PARTE 3
Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)
|
Direttiva 2013/36/UE |
Destinatari |
Ambito di applicazione |
Disposizioni |
Informazioni da comunicare |
Esercitata (S/N/NA) |
Riferimenti |
Disponibile in EN (Sì/No) |
Dettagli/Osservazioni |
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|
||||||
020 |
Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i) |
Stati membri o autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione) |
[Valore in %] |
(S/N) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
030 |
Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii) |
Stati membri o autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione) |
[Valore in %] |
(S/N) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
040 |
Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii) |
Stati membri o autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Quota massima della remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva) |
[Valore in %] |
(S/N) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
050 |
Articolo 94, paragrafo 1, lettera l) |
Stati membri o autorità competenti |
Enti creditizi e imprese di investimento |
Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile |
[Testo libero/valore] |
(S/N) |
Obbligatorio se S |
Obbligatorio se S |
|
ALLEGATO III
Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) (1)
010 |
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |
(gg/mm/aaaa) |
|
020 |
Ambito di applicazione dello SREP (Articoli da 108 a 110 della CRD) |
Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui: — quali tipi di enti sono inclusi nello SREP o sono da esso esclusi, in particolare se l'ambito di applicazione è diverso da quelli specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE; — quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP (2). |
[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] |
030 |
Valutazione degli elementi dello SREP (Articoli da 74 a 96 della CRD) |
Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP (come indicato negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP - ABE/GL/2014/13), tra cui: — quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: (1) analisi del modello di business; (2) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di ente; (3) valutazione dei rischi per il capitale; (4) valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento; — quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP, in particolare il modo in cui gli enti sono stati classificati (3). |
[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] |
040 |
Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP (Articoli 73, 86, 97, 98 e 103 della CRD) |
Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione alla revisione e alla valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli del capitale e della liquidità nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP ai fini della determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri e dei requisiti quantitativi in materia di liquidità, tra cui (4): — quadro della metodologia applicata dall'autorità competente per la revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP degli enti; — informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate; — informazioni indicanti se l'ente impone una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP. |
[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] |
050 |
Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza (Articoli 102 e 104 della CRD) |
Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP (5). Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'ente può essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva (6). |
[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] |
(1) Le autorità competenti comunicano i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva. Il tipo di informazioni da comunicare sotto forma di nota esplicativa è descritto nella seconda colonna. (2) L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'ente che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultimo. (3) In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Si raccomanda di fornire collegamenti ipertestuali a eventuali orientamenti sul sito web. (4) Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'ILAAP emessi dalle autorità competenti. (5) Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla agli enti. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'ente che l'autorità competente può ottenere. (6) Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi degli articoli 102 e 104 della CRD) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) ogniqualvolta dalla loro valutazione dell'ente emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singoli enti. |
ALLEGATO IV
DATI STATISTICI AGGREGATI
Elenco dei modelli
Parte 1 |
Dati consolidati per autorità competente |
Parte 2 |
Dati sul rischio di credito |
Parte 3 |
Dati sul rischio di mercato |
Parte 4 |
Dati sul rischio operativo |
Parte 5 |
Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative |
Parte 6 |
Dati sulle deroghe |
Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV
— Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.
— Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.
— Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito «MEUR»).
— Le percentuali sono comunicate con due decimali.
— Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia «n.d.» (non disponibile) o «C» (riservato).
— I dati sono comunicati su base aggregata senza indicazione dei singoli enti creditizi o imprese di investimento.
— I riferimenti ai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione sono forniti nelle parti da 1 a 4, se disponibili.
— Le autorità competenti raccolgono i dati relativi all'anno XXXX e agli anni successivi su base consolidata, assicurando così la coerenza delle informazioni raccolte.
— I modelli del presente allegato vanno letti congiuntamente all'ambito di consolidamento qui definito. Per garantire una raccolta dei dati efficiente, le informazioni relative agli enti creditizi e quelle relative alle imprese di investimento sono segnalate separatamente, ma applicando a entrambe lo stesso livello di consolidamento.
— Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati segnalati, la BCE pubblica unicamente dati statistici aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza per i quali effettua ed esercita la vigilanza diretta alla data di riferimento della comunicazione, mentre le autorità nazionali competenti pubblicano i dati statistici aggregati solo per gli enti creditizi non direttamente vigilati dalla BCE.
— I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla CRD. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime della CRD sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.
PARTE 1
Dati consolidati per autorità competente (anno XXXX)
|
Riferimento al modello COREP |
Dati |
||
|
Numero e dimensioni degli enti creditizi |
|
|
|
010 |
Numero di enti creditizi |
|
[Valore] |
|
020 |
Attività totali della giurisdizione (in MEUR) (1) |
|
[Valore] |
|
030 |
|
[Valore] |
||
|
Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri (3) |
|
|
|
040 |
Paesi terzi |
Numero di succursali (4) |
|
[Valore] |
050 |
Attività complessive delle succursali (in MEUR) |
|
[Valore] |
|
060 |
Numero di filiazioni (5) |
|
[Valore] |
|
070 |
Attività complessive delle filiazioni (in MEUR) |
|
[Valore] |
|
|
Capitale totale e requisiti patrimoniali totali degli enti creditizi |
|
|
|
080 |
Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale (6) |
CA1 (riga 020/riga 010) |
[Valore] |
|
090 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale (7) |
CA1 (riga 530/riga 010) |
[Valore] |
|
100 |
Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale (8) |
CA1 (riga 750/riga 010) |
[Valore] |
|
110 |
Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) (9) |
CA2 (riga 010) * 8 % |
[Valore] |
|
120 |
Coefficiente di capitale totale (in %) (10) |
CA3 (riga 050) |
[Valore] |
|
|
Numero e dimensioni delle imprese di investimento |
|
|
|
130 |
Numero di imprese di investimento |
|
[Valore] |
|
140 |
Attività complessive (in MEUR) (1) |
|
[Valore] |
|
150 |
Attività complessive in % del PIL |
|
[Valore] |
|
|
Capitale totale e requisiti patrimoniali totali delle imprese di investimento |
|
|
|
160 |
Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale (6) |
CA1 (riga 020/riga 010) |
[Valore] |
|
170 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale (7) |
CA1 (riga 530/riga 010) |
[Valore] |
|
180 |
Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale (8) |
CA1 (riga 750/riga 010) |
[Valore] |
|
190 |
Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) (9) |
CA2 (riga 010) * 8 % |
[Valore] |
|
200 |
Coefficiente di capitale totale (in %) (10) |
CA3 (riga 050) |
[Valore] |
|
(1) Per le autorità nazionali competenti il valore delle attività complessive è pari al valore delle attività complessive del paese, unicamente per le righe 020 e 030; per la BCE, è pari al valore delle attività complessive degli enti significativi per l'intero meccanismo di vigilanza unico. (2) PIL a prezzi di mercato; fonte proposta — Eurostat/BCE. (3) I paesi del SEE non sono inclusi. (4) Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica. (5) Numero di filiazioni come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese. (6) Rapporto tra il capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%). (7) Rapporto tra il capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 61 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%). (8) Rapporto tra il capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%). (9) L'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR. (10) Rapporto tra i fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR, espresso in percentuale (%). |
PARTE 2
Dati sul rischio di credito (anno XXXX)
|
Dati sul rischio di credito |
Riferimento al modello COREP |
Dati |
||
|
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito |
|
|
||
010 |
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito |
% dei requisiti di fondi propri totali (1) |
CA2 (riga 040)/(riga 010) |
[Valore] |
|
020 |
Enti creditizi: disaggregazione per metodo |
% in base al numero totale degli enti creditizi (2) |
Metodo standardizzato (SA) |
|
[Valore] |
030 |
Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione |
|
[Valore] |
||
040 |
Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione |
|
[Valore] |
||
050 |
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito |
SA |
CA2 (riga 050)/(riga 040) |
[Valore] |
|
060 |
Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione |
CR IRB, IRB di base (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040) |
[Valore] |
||
070 |
Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione |
CR IRB, IRB avanzato (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040) |
[Valore] |
||
080 |
Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione IRB |
% in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio |
Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione |
CA2 (riga 250/riga 240) |
[Valore] |
090 |
Amministrazioni centrali e banche centrali |
CA2 (riga 260/riga 240) |
[Valore] |
||
100 |
Enti |
CA2 (riga 270/riga 240) |
[Valore] |
||
110 |
Imprese - PMI |
CA2 (riga 280/riga 240) |
[Valore] |
||
120 |
Imprese - Finanziamenti specializzati |
CA2 (riga 290/riga 240) |
[Valore] |
||
130 |
Imprese - Altro |
CA2 (riga 300/riga 240) |
[Valore] |
||
140 |
Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione |
CA2 (riga 310/riga 240) |
[Valore] |
||
150 |
Amministrazioni centrali e banche centrali |
CA2 (riga 320/riga 240) |
[Valore] |
||
160 |
Enti |
CA2 (riga 330/riga 240) |
[Valore] |
||
170 |
Imprese - PMI |
CA2 (riga 340/riga 240) |
[Valore] |
||
180 |
Imprese - Finanziamenti specializzati |
CA2 (riga 350/riga 240) |
[Valore] |
||
190 |
Imprese - Altro |
CA2 (riga 360/riga 240) |
[Valore] |
||
200 |
Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili |
CA2 (riga 370/riga 240) |
[Valore] |
||
210 |
Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili |
CA2 (riga 380/riga 240) |
[Valore] |
||
220 |
Al dettaglio - Rotative qualificate |
CA2 (riga 390/riga 240) |
[Valore] |
||
230 |
Al dettaglio - Altre PMI |
CA2 (riga 400/riga 240) |
[Valore] |
||
240 |
Al dettaglio - Altre non PMI |
CA2 (riga 410/riga 240) |
[Valore] |
||
250 |
Strumenti di capitale IRB |
CA2 (riga 420/riga 240) |
[Valore] |
||
260 |
Posizioni verso la cartolarizzazione IRB |
CA2 (riga 430/riga 240) |
[Valore] |
||
270 |
Altre attività diverse da crediti |
CA2 (riga 450/riga 240) |
[Valore] |
||
|
Dati sul rischio di credito |
Riferimento al modello COREP |
Dati |
||
280 |
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito |
|
|
||
290 |
Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione SA* |
% in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio |
Amministrazioni centrali o banche centrali |
CA2 (riga 070/riga 050) |
[Valore] |
300 |
Amministrazioni regionali o autorità locali |
CA2 (riga 080/riga 050) |
[Valore] |
||
310 |
Organismi del settore pubblico |
CA2 (riga 090/riga 050) |
[Valore] |
||
320 |
Banche multilaterali di sviluppo |
CA2 (riga 100/riga 050) |
[Valore] |
||
330 |
Organizzazioni internazionali |
CA2 (riga 110/riga 050) |
[Valore] |
||
340 |
Enti |
CA2 (riga 120/riga 050) |
[Valore] |
||
350 |
Imprese |
CA2 (riga 130/riga 050) |
[Valore] |
||
360 |
Al dettaglio |
CA2 (riga 140/riga 050) |
[Valore] |
||
370 |
Garantite da ipoteche su beni immobili |
CA2 (riga 150/riga 050) |
[Valore] |
||
380 |
Esposizioni in stato di default |
CA2 (riga 160/riga 050) |
[Valore] |
||
390 |
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato |
CA2 (riga 170/riga 050) |
[Valore] |
||
400 |
Obbligazioni garantite |
CA2 (riga 180/riga 050) |
[Valore] |
||
410 |
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine |
CA2 (riga 190/riga 050) |
[Valore] |
||
420 |
Organismi di investimento collettivo |
CA2 (riga 200/riga 050) |
[Valore] |
||
430 |
Strumenti di capitale |
CA2 (riga 210/riga 050) |
[Valore] |
||
440 |
Altri elementi |
CA2 (riga 211/riga 050) |
[Valore] |
||
450 |
Posizioni verso la cartolarizzazione SA |
CA2 (riga 220/riga 050) |
[Valore] |
||
460 |
Enti creditizi: disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito (metodo CRM) |
% in base al numero totale degli enti creditizi (3) |
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie |
|
[Valore] |
470 |
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie |
|
[Valore] |
||
|
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito |
|
|
||
480 |
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito |
% dei requisiti di fondi propri totali (4) |
CA2 (riga 040)/(riga 010) |
[Valore] |
|
490 |
Imprese di investimento: disaggregazione per metodo |
% in base al numero totale delle imprese di investimento (2) |
SA |
|
[Valore] |
500 |
IRB |
|
[Valore] |
||
510 |
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito (5) |
SA |
CA2 (riga 050)/(riga 040) |
[Valore] |
|
520 |
IRB |
CA2 (riga 240)/(riga 040) |
[Valore] |
||
|
|
|
|
|
|
|
Informazioni supplementari sulla cartolarizzazione (in MEUR) |
Riferimento al modello COREP |
Dati |
||
|
Enti creditizi: cedente |
|
|
||
530 |
Importo totale delle esposizioni da cartolarizzazione create in bilancio o fuori bilancio |
CR SEC SA (riga 030, col. 010) + CR SEC IRB (riga 030, col. 010) |
[Valore] |
||
540 |
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute (posizioni verso la cartolarizzazione - esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione) in bilancio o fuori bilancio |
CR SEC SA (riga 030, col. 050) + CR SEC IRB (riga 030, col. 050) |
[Valore] |
||
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR) (6) |
Riferimento al modello COREP |
Dati |
||
550 |
Uso di immobili residenziali come garanzia reale |
Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali (7) |
CR IP Losses (riga 010, col. 050) |
[Valore] |
|
560 |
Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento (8) |
CR IP Losses (riga 010, col. 010) |
[Valore] |
||
570 |
di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario (9) |
CR IP Losses (riga 010, col. 020) |
[Valore] |
||
580 |
Somma delle perdite complessive (10) |
CR IP Losses (riga 010, col. 030) |
[Valore] |
||
590 |
di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario (9) |
CR IP Losses (riga 010, col. 040) |
[Valore] |
||
600 |
Uso di immobili non residenziali come garanzia reale |
Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali (7) |
CR IP Losses (riga 020, col. 050) |
[Valore] |
|
610 |
Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento (8) |
CR IP Losses (riga 020, col. 010) |
[Valore] |
||
620 |
di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario (9) |
CR IP Losses (riga 020, col. 020) |
[Valore] |
||
630 |
Somma delle perdite complessive (10) |
CR IP Losses (riga 020, col. 030) |
[Valore] |
||
640 |
di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario (9) |
CR IP Losses (riga 020, col. 040) |
[Valore] |
||
(1) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR. (2) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate per i tre metodi può essere superiore a 100 %. (3) In casi eccezionali, se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %. (4) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR. (5) La percentuale dei requisiti di fondi propri delle imprese di investimento che applicano il metodo SA e il metodo IRB rispettivamente in relazione ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR. (6) L'importo delle perdite stimate è segnalato alla data di riferimento per le segnalazioni. (7) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere c) e f), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76; soltanto per la parte dell'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR. (8) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76. (9) Quando il valore della garanzia reale è stato calcolato come valore del credito ipotecario. (10) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere b) ed e), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76. |
PARTE 3
Dati sul rischio di mercato (1) (anno XXXX)
|
Dati sul rischio di mercato |
Riferimento al modello COREP |
Dati |
||
|
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato |
|
|
||
010 |
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato |
% dei requisiti di fondi propri totali (2) |
CA2 (riga 520)/(riga 010) |
[Valore] |
|
020 |
Enti creditizi: disaggregazione per metodo |
% in base al numero totale degli enti creditizi (3) |
Metodo standardizzato |
|
[Valore] |
030 |
Modelli interni |
|
[Valore] |
||
040 |
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato |
Metodo standardizzato |
CA2 (riga 530)/(riga 520) |
[Valore] |
|
050 |
Modelli interni |
CA2 (riga 580)/(riga 520) |
[Valore] |
||
|
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato |
|
|
||
060 |
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato |
% dei requisiti di fondi propri totali (2) |
CA2 (riga 520)/(riga 010) |
[Valore] |
|
070 |
Imprese di investimento: disaggregazione per metodo |
% in base al numero totale delle imprese di investimento (3) |
Metodo standardizzato |
|
[Valore] |
080 |
Modelli interni |
|
[Valore] |
||
090 |
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato |
Metodo standardizzato |
CA2 (riga 530)/(riga 520) |
[Valore] |
|
100 |
Modelli interni |
CA2 (riga 580)/(riga 520) |
[Valore] |
||
(1) Il modello contiene informazioni su tutti gli enti e non solo su quelli con posizioni che presentano un rischio di mercato. (2) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %). (3) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto gli enti con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni non sono obbligati a determinare il rischio di mercato. |
PARTE 4
Dati sul rischio operativo (anno XXXX)
|
Dati sul rischio operativo |
Riferimento al modello COREP |
Dati |
||
|
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo |
|
|
||
010 |
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo |
% dei requisiti di fondi propri totali (1) |
CA2 (riga 590)/(riga 010) |
[Valore] |
|
020 |
Enti creditizi: disaggregazione per metodo |
% in base al numero totale degli enti creditizi (2) |
Metodo base (BIA) |
|
[Valore] |
030 |
Metodo standardizzato (TSA) / Metodo standardizzato alternativo (ASA) |
|
[Valore] |
||
040 |
Metodo avanzato di misurazione (AMA) |
|
[Valore] |
||
050 |
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo |
BIA |
CA2 (riga 600)/(riga 590) |
[Valore] |
|
060 |
TSA/ASA |
CA2 (riga 610)/(riga 590) |
[Valore] |
||
070 |
AMA |
CA2 (riga 620)/(riga 590) |
[Valore] |
||
|
Enti creditizi: perdite dovute al rischio operativo |
|
|
||
080 |
Enti creditizi: perdita lorda totale |
Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale (3) |
OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030) |
[Valore] |
|
|
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo |
|
|
||
090 |
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo |
% dei requisiti di fondi propri totali (1) |
CA2 (riga 590)/(riga 010) |
[Valore] |
|
100 |
Imprese di investimento: disaggregazione per metodo |
% in base al numero totale delle imprese di investimento (2) |
BIA |
|
[Valore] |
110 |
TSA/ASA |
|
[Valore] |
||
120 |
AMA |
|
[Valore] |
||
130 |
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo |
BIA |
CA2 (riga 600)/(riga 590) |
[Valore] |
|
140 |
TSA/ASA |
CA2 (riga 610)/(riga 590) |
[Valore] |
||
150 |
AMA |
CA2 (riga 620)/(riga 590) |
[Valore] |
||
|
Imprese di investimento: perdite dovute al rischio operativo |
|
|
||
160 |
Imprese di investimento: perdita lorda totale |
Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale (3) |
OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030) |
[Valore] |
|
(1) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio operativo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %). (2) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto le imprese di investimento non sono obbligate a contabilizzare il requisito patrimoniale per il rischio operativo. (3) Solo per gli enti che utilizzano il metodo AMA o TSA/ASA; rapporto tra l'importo complessivo delle perdite per tutte le linee di business e la somma dell'indicatore rilevante per le attività bancarie soggette al metodo TSA/ASA e AMA per l'ultimo anno (in %). |
PARTE 5
Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (1) (anno XXXX)
|
Misure di vigilanza |
Dati |
|
|
Enti creditizi |
|
|
010 |
Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a) |
Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: |
[Valore] |
011 |
detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] |
[Valore] |
|
012 |
rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] |
[Valore] |
|
013 |
presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] |
[Valore] |
|
014 |
applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] |
[Valore] |
|
015 |
restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] |
[Valore] |
|
016 |
ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] |
[Valore] |
|
017 |
limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] |
[Valore] |
|
018 |
utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] |
[Valore] |
|
019 |
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] |
[Valore] |
|
020 |
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] |
[Valore] |
|
021 |
imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] |
[Valore] |
|
022 |
richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] |
[Valore] |
|
023 |
Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) |
[Valore] |
|
024 |
Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013 |
Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: |
[Valore] |
025 |
detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] |
[Valore] |
|
026 |
rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] |
[Valore] |
|
027 |
presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] |
[Valore] |
|
028 |
applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] |
[Valore] |
|
029 |
restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] |
[Valore] |
|
030 |
ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] |
[Valore] |
|
031 |
limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] |
[Valore] |
|
032 |
utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] |
[Valore] |
|
033 |
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] |
[Valore] |
|
034 |
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] |
[Valore] |
|
035 |
imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] |
[Valore] |
|
036 |
richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] |
[Valore] |
|
037 |
Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) |
[Valore] |
|
|
|
|
|
|
Misure di vigilanza |
Dati |
|
|
Imprese di investimento |
|
|
037 |
Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a) |
Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: |
[Valore] |
038 |
detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] |
[Valore] |
|
039 |
rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] |
[Valore] |
|
040 |
presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] |
[Valore] |
|
041 |
applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] |
[Valore] |
|
042 |
restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] |
[Valore] |
|
043 |
ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] |
[Valore] |
|
044 |
limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] |
[Valore] |
|
045 |
utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] |
[Valore] |
|
046 |
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] |
[Valore] |
|
047 |
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] |
[Valore] |
|
048 |
imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] |
[Valore] |
|
049 |
richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] |
[Valore] |
|
050 |
Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) |
[Valore] |
|
051 |
Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013 |
Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: |
[Valore] |
052 |
detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] |
[Valore] |
|
053 |
rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] |
[Valore] |
|
054 |
presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] |
[Valore] |
|
055 |
applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] |
[Valore] |
|
056 |
restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] |
[Valore] |
|
057 |
ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] |
[Valore] |
|
058 |
limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] |
[Valore] |
|
059 |
utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] |
[Valore] |
|
060 |
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] |
[Valore] |
|
061 |
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] |
[Valore] |
|
062 |
imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] |
[Valore] |
|
063 |
richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] |
[Valore] |
|
064 |
Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) |
[Valore] |
|
|
|
|
|
|
Sanzioni amministrative (2) |
Dati |
|
|
Enti creditizi |
|
|
065 |
Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate) |
Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: |
[Valore] |
066 |
dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)] |
[Valore] |
|
067 |
ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)] |
[Valore] |
|
068 |
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)] |
[Valore] |
|
069 |
sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)] |
[Valore] |
|
070 |
Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) |
[testo libero] |
|
071 |
Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013) |
Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: |
[Valore] |
072 |
dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)] |
[Valore] |
|
073 |
ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)] |
[Valore] |
|
074 |
revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)] |
[Valore] |
|
075 |
interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)] |
[Valore] |
|
076 |
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)] |
[Valore] |
|
077 |
Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) |
[testo libero] |
|
|
Imprese di investimento |
|
|
078 |
Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate) |
Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: |
[Valore] |
079 |
dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)] |
[Valore] |
|
080 |
ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)] |
[Valore] |
|
081 |
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)] |
[Valore] |
|
082 |
sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)] |
[Valore] |
|
083 |
Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) |
[Valore] |
|
084 |
Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013) |
Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: |
[Valore] |
085 |
dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)] |
[Valore] |
|
086 |
ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)] |
[Valore] |
|
087 |
revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)] |
[Valore] |
|
088 |
interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)] |
[Valore] |
|
089 |
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)] |
[Valore] |
|
090 |
Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) |
[testo libero] |
|
(1) Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione. (2) Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Le autorità competenti degli Stati membri in cui è consentito pubblicare sanzioni amministrative passibili di ricorso segnalano anche tali sanzioni amministrative, tranne nei casi in cui il ricorso per l'annullamento sia stato accolto. Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti. |
PARTE 6
Dati sulle deroghe (1) (anno XXXX)
|
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e sette e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 |
||
|
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (deroghe per le filiazioni) (2) |
Articolo 7, paragrafo 3 (deroghe per gli enti imprese madri) |
010 |
Numero totale di deroghe concesse |
[Valore] |
[Valore] |
011 |
Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni |
N/D |
[Valore] |
012 |
Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR) |
N/D |
[Valore] |
013 |
Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%) |
N/D |
[Valore] |
014 |
Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%) |
N/D |
[Valore] |
|
Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 |
||
|
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 |
Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale) |
|
015 |
Numero totale di autorizzazioni concesse |
[Valore] |
|
016 |
Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito |
[Valore] |
|
017 |
Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR) |
[Valore] |
|
018 |
Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%) |
[Valore] |
|
019 |
Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%) |
[Valore] |
|
|
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 |
||
|
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 |
Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni) |
|
020 |
Numero totale di deroghe concesse |
[Valore] |
|
021 |
Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro |
[Valore] |
|
022 |
Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri |
[Valore] |
|
023 |
Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale |
[Valore] |
|
|
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 |
||
|
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 |
Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale) |
|
024 |
Numero totale di deroghe concesse |
[Valore] |
|
025 |
Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale |
[Valore] |
|
026 |
Numero di deroghe concesse a organismi centrali |
[Valore] |
|
(1) Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di deroghe, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate agli enti che hanno ottenuto una deroga. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come «n.d.». (2) Il numero degli enti che hanno ottenuto la deroga è utilizzato come base per il computo delle deroghe. |