02014R0376 — IT — 11.09.2018 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) N. 376/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 122 dell'24.4.2014, pag. 18)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018

  L 212

1

22.8.2018




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 376/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Obiettivi

1)  Il presente regolamento è inteso a migliorare la sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, garantendo che le informazioni in materia di sicurezza relative all'aviazione civile siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate.

Il presente regolamento garantisce:

a) che, se del caso, sulla base dell'analisi delle informazioni raccolte siano adottate tempestivamente misure di sicurezza;

b) la continua disponibilità delle informazioni sulla sicurezza attraverso l'introduzione di norme relative alla riservatezza e all'uso adeguato delle informazioni e tramite una tutela armonizzata e rafforzata dell'informatore e di persone menzionate in segnalazioni di eventi;

c) che i rischi per la sicurezza aerea siano considerati e disciplinati a livello dell'Unione nonché a livello nazionale.

2.  La segnalazione di eventi ha unicamente l'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti e non di attribuire colpe o responsabilità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «informatore», una persona fisica che segnala un evento o altre informazioni in materia di sicurezza a norma del presente regolamento;

2) «aeromobile», ogni macchina che può trarre sostentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo;

3) «inconveniente», un «inconveniente» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

4) «inconveniente grave», un «inconveniente grave» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

5) «incidente», un «incidente» ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;

6) «informazioni prive dei dati personali», informazioni derivanti da segnalazioni di eventi dalle quali sono stati eliminati tutti i dati personali quali nomi e indirizzi delle persone fisiche;

7) «evento», qualsiasi evento relativo alla sicurezza che metta in pericolo o che, se non corretto o risolto, possa mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, tra cui in particolare gli incidenti o gli inconvenienti gravi;

8) «organizzazione», qualsiasi organizzazione che fornisce prodotti nel settore dell'aviazione e/o che si avvale, contratta o utilizza i servizi di persone tenute a segnalare gli eventi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6;

9) «anonimizzazione», l'eliminazione dalle segnalazioni di tutti i dati personali relativi all'informatore e alle persone menzionate in segnalazioni di eventi e degli eventuali dati, compresa la denominazione della o delle organizzazioni coinvolte nell'evento, che possano rivelare l'identità dell'informatore o di terzi o che possano permettere di dedurne l'identità a partire dalla segnalazione dell'evento;

10) «pericolo», una situazione o un oggetto con il potenziale di causare la morte o provocare lesioni a una persona, danni alle attrezzature o a una struttura, perdita di materiale o ridurre la capacità di una persona di eseguire una data funzione;

11) «autorità investigativa per la sicurezza», l'autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell'aviazione civile che conduce o controlla le inchieste in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010;

12) «cultura giusta», cultura nella quale gli operatori in prima linea o altre persone non sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono tuttavia tollerate la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive;

13) «punto di contatto»:

a) quando una domanda di informazioni è presentata da un soggetto interessato stabilito nell'Unione, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;

b) quando una domanda di informazioni è presentata da un soggetto interessato stabilito al di fuori dell'Unione, la Commissione;

14) «parte interessata», qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno una propria personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza aerea avendo accesso alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri e che figura in una delle categorie di soggetti interessati di cui all'allegato II;

15) «programma statale di sicurezza», un complesso integrato di atti giuridici e attività finalizzati alla gestione della sicurezza dell'aviazione civile in uno Stato membro;

16) «piano europeo per la sicurezza aerea», l'analisi delle questioni attinenti alla sicurezza e il relativo piano d'azione a livello europeo;

17) «programma europeo di sicurezza aerea», l'insieme integrato delle disposizioni regolamentari adottate a livello dell'Unione, unitamente alle attività e alle procedure utilizzate per la gestione congiunta della sicurezza dell'aviazione civile a livello europeo;

18) «sistema di gestione della sicurezza», un approccio sistematico alla gestione della sicurezza aerea, comprese le strutture organizzative, le responsabilità, le politiche e le procedure necessarie e include qualsiasi sistema di gestione che, indipendentemente da o integrato con altri sistemi di gestione dell'organizzazione, affronta la gestione della sicurezza.

Articolo 3

Oggetto e ambito d'applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce norme:

a) sulla segnalazione di eventi che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti e qualsiasi altra persona, attrezzatura o istallazione, compromettendo l'operatività dell'aeromobile; e sulla segnalazione di altre informazioni pertinenti in materia di sicurezza;

b) su un'analisi e su un'azione di monitoraggio riguardo agli eventi segnalati e alle altre informazioni in materia di sicurezza;

c) sulla tutela degli operatori del settore aeronautico;

d) sull'utilizzo adeguato delle informazioni sulla sicurezza raccolte;

e) sull'integrazione delle informazioni in un repertorio centrale europeo; e

f) sulla divulgazione di informazioni rese anonime ai soggetti interessati, affinché questi dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza aerea.

▼M1

2.  Il presente regolamento si applica agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili civili ai quali si applica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Il presente regolamento non si applica tuttavia agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili senza equipaggio per i quali non sono richiesti un certificato o una dichiarazione a norma dell'articolo 56, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2018/1139, a meno che gli eventi o le altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono tali aeromobili senza equipaggio abbiano causato lesioni gravi o mortali a una persona o abbiano coinvolto aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento anche agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono gli aeromobili ai quali non si applica il regolamento (UE) 2018/1139.

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Articolo 4

Obbligo di segnalazione

1.  Gli eventi che potrebbero rappresentare un rischio rilevante per la sicurezza aerea e che rientrano nelle seguenti categorie sono segnalati dalle persone elencate nel paragrafo 6 nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria di eventi di cui al presente articolo:

a) eventi collegati alle operazioni dell'aeromobile, quali:

i) eventi relativi a collisioni;

ii) eventi relativi a decollo e atterraggio;

iii) eventi relativi al carburante;

iv) eventi relativi al volo;

v) eventi relativi alle comunicazioni;

vi) eventi relativi alle lesioni, alle emergenze e ad altre situazioni critiche;

vii) eventi relativi all'inabilità fisica dell'equipaggio e ad altri eventi riguardanti l'equipaggio;

viii) eventi relativi alle condizioni meteorologiche o alla sicurezza;

b) eventi relativi alle condizioni tecniche, alla manutenzione e alla riparazione dell'aeromobile, quali:

i) difetti strutturali;

ii) funzionamento difettoso del sistema;

iii) problemi di manutenzione e riparazione;

iv) problemi di propulsione (motori, propulsori e rotori) e problemi relativi a propulsori ausiliari;

c) eventi relativi ai servizi e alle installazioni di navigazione aerea, quali:

i) collisioni, mancate collisioni o collisioni potenziali;

ii) eventi specifici relativi alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea (ATM/ANS);

iii) eventi operativi correlati ad ATM/ANS;

d) eventi relativi agli aeroporti e ai servizi a terra, quali:

i) eventi relativi alle attività e agli impianti aeroportuali;

ii) eventi relativi all'imbarco di passeggeri, bagagli, posta e carico;

iii) eventi relativi alle manovre e ai servizi a terra dell'aeromobile.

2.  Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria, al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi segnalati di cui al paragrafo 1.

3.  Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi raccolte da organizzazioni a norma del paragrafo 2.

4.  L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 da organizzazioni che siano state certificate o autorizzate dall'Agenzia.

5.  Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta un elenco per la classificazione di eventi a cui fare riferimento all'atto di segnalare eventi, a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

La Commissione include in tali atti di esecuzione un elenco separato per la classificazione di eventi applicabile ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi. L'elenco è una versione semplificata dell'elenco di cui al primo comma e deve essere, ove del caso, adeguato alle specificità di tale comparto dell'aviazione.

6.  Le persone fisiche di seguito indicate segnalano gli eventi di cui al paragrafo 1 tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 2 dall'organizzazione che si avvale, contratta o utilizza i servizi dell'informatore o, in alternativa, tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 3 dallo Stato membro ove è stabilita la loro organizzazione o dallo Stato che ha emesso, convalidato o convertito la licenza del pilota, o tramite il sistema istituito a norma del paragrafo 4 dall'Agenzia:

a) il pilota in comando, o, nei casi in cui il pilota in comando non possa segnalare l'evento, qualsiasi altro membro dell'equipaggio successivo nella catena di comando di un aeromobile immatricolato nell'Unione o di un aeromobile immatricolato al di fuori dell'Unione ma utilizzato da un operatore per il quale uno Stato membro assicura il controllo delle operazioni o da un operatore stabilito nell'Unione;

b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, al monitoraggio continuo dell'aeronavigabilità, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia;

c) la persona che firma un certificato di revisione dell'aeronavigabilità o un certificato di riammissione in servizio di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o dell'Agenzia;

d) la persona che svolge una funzione per la quale deve essere autorizzata da uno Stato membro quale membro del personale di un prestatore di servizi del traffico aereo con competenze relative ai servizi di navigazione aerea o quale addetto al servizio di informazione di volo;

e) la persona che svolge una funzione connessa con la gestione della sicurezza di un aeroporto cui si applica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

f) la persona che svolge una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea delle quali uno Stato membro garantisce il controllo;

g) la persona che svolge una funzione connessa con le manovre a terra dell'aeromobile, compresi il rifornimento di combustibile, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

7.  Le persone elencate nel paragrafo 6 segnalano gli eventi entro 72 ore dal momento in cui ne sono venute a conoscenza, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.

8.  In seguito alla comunicazione di un evento, ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro che non è contemplata dal paragrafo 9 presenta all'autorità competente di detto Stato membro, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le informazioni dettagliate relative agli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 del presente articolo il prima possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento.

9.  In seguito alla comunicazione di un evento, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro che è certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette all'Agenzia le informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 2 il prima possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'evento.

Articolo 5

Segnalazioni spontanee

1.  Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione spontanea, allo scopo di facilitare la raccolta di:

a) informazioni dettagliate di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

2.  Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di segnalazione spontanea, allo scopo di facilitare la raccolta di:

a) informazioni dettagliate di eventi che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

Tale sistema include anche, senza esservi limitato, la raccolta di informazioni trasferite dalle organizzazioni ai sensi del paragrafo 6.

3.  L'Agenzia istituisce un sistema di segnalazione spontanea per facilitare la raccolta di:

a) informazioni dettagliate di eventi suscettibili di non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria;

b) altre informazioni in materia di sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.

Tale sistema include anche, ma non si limita alla raccolta di informazioni trasferite da organizzazioni certificate o autorizzate dall'Agenzia a norma del paragrafo 5.

4.  I sistemi di segnalazione spontanea sono usati per agevolare la raccolta di informazioni dettagliate su eventi e altre informazioni in materia di sicurezza:

a) non soggette alla segnalazione obbligatoria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) segnalate da persone non elencate nell'articolo 4, paragrafo 6.

5.  Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro e certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette tempestivamente all'Agenzia le informazioni dettagliate sugli eventi e le altre informazioni in materia di sicurezza che sono state raccolte a norma del paragrafo 1 e che potrebbero implicare un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea.

6.  Ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro non certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette tempestivamente all'autorità competente di detto Stato membro, designata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, le informazioni dettagliate sugli eventi e altre informazioni connesse alla sicurezza raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo e che potrebbero implicare un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea. Gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni aventi sede nel loro territorio di trasmettere le informazioni dettagliate relative a tutti gli eventi raccolte a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

7.  Gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni possono istituire altri sistemi di raccolta e di trattamento dei dati in materia di sicurezza, allo scopo di raccogliere informazioni dettagliate sugli eventi che potrebbero non essere rilevati dai sistemi di segnalazione di cui all'articolo 4 e al presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3. Tali sistemi possono prevedere segnalazioni a enti diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e richiedere la attiva partecipazione:

a) dell'industria dell'aviazione;

b) delle organizzazioni professionali del personale dell'aviazione.

8.  Le informazioni ricevute dalle segnalazioni spontanee e obbligatorie possono essere integrate in un unico sistema.

Articolo 6

Raccolta e registrazione delle informazioni

1.  Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro designa uno o più persone per gestire in modo indipendente la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

2.  Previo accordo con l'autorità competente, le piccole organizzazioni possono istituire un meccanismo semplificato per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione dei particolari degli eventi. Possono ripartire tali compiti con organizzazioni dello stesso tipo, purché rispettino le norme sulla riservatezza e la tutela di cui al presente regolamento.

3.  Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a istituire in modo indipendente un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

Possono essere designate, conformemente al primo comma, congiuntamente o separatamente, le seguenti autorità:

a) l'autorità nazionale dell'aviazione civile, e/o

b) l'autorità investigativa per la sicurezza, e/o

c) qualsiasi altro organismo o ente indipendente stabilito nell'Unione, incaricato di tale funzione.

Qualora designi più di un organismo o ente, uno Stato membro indica uno di essi come punto di contatto per il trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4.  L'Agenzia designa una o più persone competenti a istituire in modo indipendente un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e registrazione delle informazioni dettagliate sugli eventi segnalati a norma degli articoli 4 e 5.

La gestione delle segnalazioni è effettuata allo scopo di impedire l'utilizzo delle informazioni per fini diversi dalla sicurezza ed essa tutela opportunamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate in segnalazioni di eventi al fine di promuovere una «cultura giusta».

5.  Le organizzazioni registrano in una o più banche dati le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

6.  Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 registrano in una banca dati nazionale le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

7.  Anche le informazioni pertinenti su incidenti e inconvenienti gravi raccolte o rilasciate da autorità investigative per la sicurezza sono registrate nella banca dati nazionale.

8.  L'Agenzia registra in una banca dati le segnalazioni di eventi elaborate in base alle informazioni dettagliate sui medesimi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

9.  Per assolvere i loro compiti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 996/2010, le autorità investigative per la sicurezza hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 6.

10.  Ai fini dei loro compiti in materia di sicurezza, le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri hanno pieno accesso alla rispettiva banca dati nazionale di cui al paragrafo 6.

Articolo 7

Qualità e contenuto delle segnalazioni di eventi

1.  Le segnalazioni di eventi di cui all'articolo 6 contengono quanto meno le informazioni elencate all'allegato I.

2.  Le segnalazioni di eventi di cui all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8, includono per l'evento in questione una classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza. Tale classificazione è riesaminata e, se necessario, modificata ed è approvata dall'autorità competente dello Stato membro o dall'Agenzia, conformemente al sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

3.  Le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia istituiscono procedure di controllo della qualità dei dati al fine di migliorarne la coerenza, in particolare tra le informazioni raccolte inizialmente e le segnalazioni registrate nella banca dati.

4.  Le banche dati di cui all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8, utilizzano formati:

a) standardizzati al fine di facilitare lo scambio di informazioni; e

b) compatibili con il software Eccairs e con la tassonomia ADREP.

5.  La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con l'Agenzia tramite la rete di analisti della sicurezza aerea di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sviluppa un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi al fine di consentire alle organizzazioni, agli Stati membri e all'Agenzia di classificare gli eventi in funzione dei rischi per la sicurezza. Nel far ciò, la Commissione tiene conto della necessaria compatibilità con i sistemi di classificazione dei rischi esistenti.

La Commissione sviluppa tale sistema entro il 15 maggio 2017.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di definire il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi.

7.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

8.  La Commissione e l'Agenzia sostengono le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti di integrazione dei dati, come ad esempio nell'ambito:

a) dell'integrazione delle informazioni minime di cui al paragrafo 1;

b) della classificazione degli eventi in funzione dei rischi di cui al paragrafo 2; e

c) dell'introduzione delle procedure per il controllo di qualità dei dati di cui al paragrafo 3.

La Commissione e l'Agenzia concedono tale sostegno per contribuire all'armonizzazione del processo di inserimento dei dati in tutti gli Stati membri e, in particolare, fornendo al personale che opera all'interno degli organismi o entità di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4:

a) materiale orientativo;

b) seminari; e

c) una formazione adeguata.

Articolo 8

Repertorio centrale europeo

1.  La Commissione gestisce un repertorio centrale europeo per registrare tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione.

2.  Ciascuno Stato membro, di concerto con la Commissione, aggiorna il repertorio centrale europeo trasferendovi tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle banche dati nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3.  L'Agenzia concorda con la Commissione i protocolli tecnici per il trasferimento al repertorio centrale europeo di tutte le segnalazioni di eventi raccolte dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme di attuazione, in particolare per gli eventi registrati nel sistema di segnalazione interno [Internal Occurrence Reporting System (IORS)], nonché delle informazioni raccolte conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 5.

4.  Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le modalità di gestione del repertorio centrale europeo di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 9

Scambio di informazioni

1.  Gli Stati membri e l'Agenzia partecipano allo scambio di informazioni mettendo a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri, dell'Agenzia e della Commissione, mediante il repertorio centrale europeo, tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle rispettive banche dati sulle segnalazioni.

Le segnalazioni di eventi sono trasferite al repertorio centrale europeo entro 30 giorni dalla data in cui sono state introdotte nella banca dati nazionale.

Le segnalazioni di eventi sono aggiornate ogni qualvolta sia necessario, aggiungendo ulteriori informazioni in materia di sicurezza.

2.  Gli Stati membri trasferiscono al repertorio centrale europeo anche le informazioni relative a incidenti e inconvenienti gravi come segue:

a) nel corso dell'inchiesta, i dati fattuali preliminari relativi a incidenti e inconvenienti gravi;

b) a inchiesta conclusa;

i) la relazione finale dell'inchiesta; e

ii) se disponibile, una sintesi in inglese della relazione finale dell'inchiesta.

3.  Uno Stato membro o l'Agenzia comunicano quanto prima tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza alle competenti autorità degli Stati membri o all'Agenzia se, mentre raccolgono informazioni dettagliate sugli eventi o quando registrano segnalazioni di eventi o svolgono un'analisi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, individuano questioni di sicurezza che considerano:

a) interessanti per altri Stati membri o l'Agenzia; o

b) che potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure di sicurezza da parte di altri Stati membri o dell'Agenzia.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni registrate nel repertorio centrale europeo

1.  Qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile o autorità investigativa per la sicurezza nell'ambito dell'Unione ha pieno e sicuro accesso in linea a informazioni su eventi contenute nel repertorio centrale europeo.

Le informazioni sono utilizzate conformemente agli articoli 15 e 16.

2.  I soggetti interessati elencati nell'allegato II possono chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo.

I soggetti interessati stabiliti nell'Unione presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno sede.

I soggetti interessati che sono stabiliti al di fuori dell'Unione presentano le richieste alla Commissione.

La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato quando è presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo.

3.  Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, riguardo a inchieste di sicurezza in corso condotte a norma di tale regolamento, non sono comunicate ai soggetti interessati ai sensi del presente articolo.

4.  Per motivi di sicurezza, non è concesso ai soggetti interessati l'accesso diretto al repertorio centrale europeo.

Articolo 11

Trattamento delle richieste e decisioni

1.  Le richieste di informazioni contenute nel repertorio centrale europeo sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato III.

2.  Quando riceve una richiesta, un punto di contatto verifica che:

a) la richiesta sia stata presentata da un soggetto interessato;

b) la propria competenza a trattare tale richiesta.

Se il punto di contatto stabilisce che la competenza a trattare la richiesta spetta a un altro Stato membro o alla Commissione, la trasmette a seconda del caso a tale Stato membro o alla Commissione.

3.  Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se è giustificata e ammissibile.

I punti di contatto possono fornire ai soggetti interessati informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando mezzi di comunicazione elettronici protetti.

4.  Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire. Fatti salvi gli articoli 15 e 16, le informazioni sono limitate a quanto è strettamente necessario per lo scopo della richiesta.

Le informazioni che non si riferiscono alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del soggetto interessato sono fornite soltanto in forma aggregata o anonima. È possibile trasmettere al un soggetto interessato informazioni in forma non aggregata se detta parte presenta una giustificazione scritta dettagliata. Tali informazioni devono essere utilizzate conformemente agli articoli 15 e 16.

5.  Il punto di contatto fornisce ai soggetti interessati elencati nell'allegato II, lettera b), esclusivamente informazioni che si riferiscono alle loro apparecchiature, alle loro operazioni o al loro settore di attività.

6.  Un punto di contatto che riceve una richiesta da un soggetto interessato di cui all'allegato II, lettera a), può prendere una decisione generale di fornire regolarmente informazioni a tale soggetto interessato, a condizione che:

a) le informazioni richieste si riferiscano alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del soggetto interessato;

b) la decisione generale non consenta l'accesso all'intero contenuto della banca dati; e

c) la decisione generale riguardi unicamente l'accesso a informazioni rese anonime.

7.  Il soggetto interessato utilizza le informazioni ricevute a norma del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) il soggetto interessato utilizza le informazioni soltanto per lo scopo specificato nel modulo di richiesta, che dovrebbe essere compatibile con l'obiettivo indicato all'articolo 1 del presente regolamento; e

b) il soggetto interessato non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto di chi ha fornito le informazioni e adotta le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni ricevute.

8.  La decisione di diffondere le informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario per lo scopo del destinatario.

Articolo 12

Registro delle richieste e scambio di informazioni

1  Il punto di contatto registra ciascuna richiesta ricevuta e l'azione intrapresa conformemente a essa.

Queste informazioni sono trasmesse tempestivamente alla Commissione ogni volta che una richiesta è ricevuta e/o un'azione è intrapresa.

2.  La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.

Articolo 13

Analisi e monitoraggio degli eventi a livello nazionale

1.  Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro elabora una procedura per analizzare gli eventi raccolti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati a determinati eventi o gruppi di eventi.

Sulla base di tale analisi ciascuna organizzazione stabilisce le eventuali opportune azioni correttive o preventive richieste, per migliorare la sicurezza aerea.

2.  Quando, in seguito alle analisi di cui al paragrafo 1, un'organizzazione stabilita in uno Stato membro individua le eventuali azioni correttive o preventive opportune necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza aerea:

a) attua tempestivamente tali azioni; e

b) istituisce una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle azioni.

3.  Su base regolare ogni organizzazione stabilita in uno Stato membro comunica ai suoi dipendenti e al personale a contratto le informazioni relative all'analisi e al monitoraggio di eventi che formano oggetto di azioni preventive o correttive.

4.  Se un'organizzazione stabilita in uno Stato membro non contemplato dal paragrafo 5 individua un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea quale risulta dalla sua analisi degli eventi o dei gruppi di eventi segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'articolo 5, paragrafo 6, comunica all'autorità competente di tale Stato membro entro 30 giorni dalla notifica dell'evento da parte dell'informatore:

a) i risultati preliminari, ove esistano, dell'analisi condotta a norma del paragrafo 1; e

b) le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2.

L'organizzazione comunica i risultati finali dell'analisi, se richiesto, non appena disponibili e, in linea di principio, entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'evento.

L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere alle organizzazioni di trasmetterle i risultati preliminari o quelli finali dell'analisi di ogni evento comunicatole, ma in relazione al quale non ha ricevuto un monitoraggio o ha ricevuto solo i risultati preliminari.

5.  Se un'organizzazione stabilita in uno Stato membro e certificata o approvata dall'Agenzia individua un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza aerea quale risulta dalla sua dell'analisi degli eventi o dei gruppi di eventi segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 5, paragrafo 5, comunica all'Agenzia, entro 30 giorni dalla data della notifica dell'evento da parte dell'informatore:

a) gli eventuali risultati preliminari dell'analisi condotta ai sensi del paragrafo 1; e

b) le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2.

L'organizzazione certificata o autorizzata dall'Agenzia trasmette a quest'ultima i risultati finali dell'analisi, se richiesto, non appena disponibili e, in linea di principio, entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'evento.

L'Agenzia può chiedere alle organizzazioni di trasmetterle i risultati preliminari o quelli finali dell'analisi di ogni evento comunicatole, ma in relazione al quale non ha ricevuto alcun monitoraggio o ha ricevuto solo i risultati preliminari.

6.  Ciascuno Stato membro e l'Agenzia elaborano una procedura per l'analisi delle informazioni relative a eventi a essi direttamente segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati a detti eventi. Sulla base di tale analisi sono stabilite le opportune azioni correttive o preventive necessarie per migliorare la sicurezza aerea.

7.  Quando, in seguito all'analisi di cui al paragrafo 6, uno Stato membro o l'Agenzia individua le opportune azioni correttive o preventive necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza aerea:

a) attua tempestivamente tali azioni; e

b) istituisce una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle azioni.

8.  Per ciascun evento o gruppo di eventi monitorato conformemente al paragrafo 4 o 5, ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno accesso all'analisi effettuata e monitorano in modo appropriato le azioni intraprese dalle organizzazioni di cui sono rispettivamente responsabili.

Se uno Stato membro o l'Agenzia conclude che l'attuazione e l'efficacia delle azioni comunicate sono inadeguate al fine di ovviare alle carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza, assicura che l'organizzazione in questione intraprenda e attui ulteriori azioni opportune.

9.  Se disponibili, le informazioni relative all'analisi e al monitoraggio da dare ai singoli eventi o gruppi di eventi ottenute a norma del presente articolo sono tempestivamente registrate nel repertorio centrale europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, entro un periodo di due mesi dalla data in cui sono state registrate nelle banca dati nazionale.

10.  Gli Stati membri utilizzano le informazioni ottenute dall'analisi delle segnalazioni di eventi per individuare le eventuali azioni correttive da intraprendere nell'ambito del programma nazionale di sicurezza.

11.  Per informare il pubblico del livello di sicurezza dell'aviazione civile, ciascuno Stato membro pubblica almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza. La relazione di sicurezza:

a) contiene informazioni aggregate e rese anonime sul tipo di eventi e di altre informazioni in materia di sicurezza raccolti tramite i rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria e spontanea;

b) individua le tendenze;

c) individua le azioni che esso ha adottato.

12.  Gli Stati membri possono inoltre pubblicare segnalazioni di eventi e risultati delle analisi dei rischi resi anonimi.

Articolo 14

Analisi e monitoraggio degli eventi a livello di Unione

1.  La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri collaborano regolarmente allo scambio e all'analisi dei dati contenuti nel repertorio centrale europeo.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal presente regolamento, ove opportuno possono essere invitati osservatori caso per caso.

2.  La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri collaborano attraverso una rete di analisti della sicurezza aerea.

Quest'ultima contribuisce al miglioramento della sicurezza aerea nell'Unione, in particolare procedendo ad analisi della sicurezza a sostegno del programma europeo di sicurezza aerea e del piano europeo per la sicurezza aerea.

3.  L'Agenzia sostiene le attività della rete di analisti della sicurezza aerea, fornendo ad esempio assistenza per la preparazione e l'organizzazione delle riunioni della rete.

4.  L'Agenzia include nel rapporto annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 le informazioni sui risultati dell'analisi dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Riservatezza e uso adeguato delle informazioni

1.  Gli Stati membri e le organizzazioni, conformemente al rispettivo diritto nazionale, e l'Agenzia adottano le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni dettagliate sugli eventi da essi ricevute a norma degli articoli 4, 5 e 10.

Ciascuno Stato membro, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro o l'Agenzia elabora i dati personali soltanto nella misura necessaria ai fini del presente regolamento e fatti salvi gli atti giuridici nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE.

2.  Fatte salve le disposizioni relative alla protezione delle informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 12, 14 e 15 del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni derivate dalle segnalazioni di eventi sono utilizzate soltanto allo scopo per cui sono state raccolte.

Gli Stati membri, l'Agenzia e le organizzazioni non mettono a disposizione, né utilizzano informazioni sugli eventi:

a) per attribuire colpe o responsabilità, o

b) per qualsiasi scopo diverso dal mantenimento o dal miglioramento della sicurezza aerea.

3.  Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14 in relazione alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri:

a) garantiscono la riservatezza delle informazioni;

b) limitano l'uso delle informazioni allo stretto necessario per adempiere ai loro obblighi in materia di sicurezza, senza attribuire colpe o responsabilità. A questo proposito, dette informazioni sono utilizzate in particolare ai fini della gestione del rischio e dell'analisi delle tendenze in materia di sicurezza che possano comportare raccomandazioni o azioni in materia di sicurezza, ovviando a carenze effettive o potenziali in materia.

4.  Gli Stati membri assicurano che la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e le rispettive autorità competenti a livello giudiziario sia condotta nel quadro di accordi amministrativi preliminari. Tali accordi amministrativi preliminari sono intesi ad assicurare il giusto equilibrio tra l'esigenza di una buona amministrazione della giustizia, da un lato, e la necessaria continua disponibilità di informazioni in materia di sicurezza, dall'altro.

Articolo 16

Tutela delle fonti di informazioni

1.  Ai fini del presente articolo, i «dati personali» includono in particolare nome o indirizzo di persone fisiche.

2.  Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro garantisce che tutti i dati personali siano accessibili al personale di tale organizzazione diverso dalle persone designate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, unicamente qualora indispensabili per indagare su eventi al fine di migliorare la sicurezza aerea.

Le informazioni prive dei dati personali sono diffuse, se opportuno, nell'ambito dell'organizzazione.

3.  Ciascuno Stato membro assicura che nessun dato personale sia mai registrato nella banca dati nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, ad esempio per consentire loro di adempiere ai loro obblighi in materia di miglioramento della sicurezza aerea.

4.  L'Agenzia assicura che nessun dato personale sia mai registrato nella banca dati dell'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 8. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, ad esempio per consentire loro di adempiere ai loro obblighi in relazione al miglioramento della sicurezza aerea.

5.  Nulla osta a che gli Stati membri e l'Agenzia intraprendano qualsiasi azione necessaria per mantenere o migliorare la sicurezza aerea.

6.  Fatto salvo il diritto penale nazionale applicabile, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge non premeditate o involontarie, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni a norma degli articoli 4 e 5.

Il primo comma non si applica nei casi contemplati dal paragrafo 10. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure di rafforzamento della tutela degli informatori o delle persone menzionate in segnalazioni di eventi. In particolare, gli Stati membri possono applicare tale norma senza le eccezioni di cui al paragrafo 10.

7.  Se sono avviati procedimenti disciplinari o amministrativi conformemente al diritto nazionale, le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi non possono essere utilizzate contro:

a) gli informatori, o

b) le persone menzionate in segnalazioni di eventi.

Il primo comma non si applica nei casi contemplati dal paragrafo 10.

Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure di rafforzamento della tutela degli informatori o delle persone menzionate in segnalazioni di eventi. Gli Stati membri possono, in particolare, estendere siffatta tutela ai procedimenti civili o penali.

8.  Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative intese a garantire un livello di protezione degli informatori o di persone menzionate in segnalazioni di eventi superiore a quello di cui al presente regolamento.

9.  Salvo nei casi di cui al paragrafo 10, gli addetti e il personale a contratto che segnalano un evento o sono menzionati in segnalazioni di eventi a norma degli articoli 4 e 5 non subiscono da parte dei loro datori di lavoro o dell'organizzazione per cui sono forniti i servizi alcuna punizione basata sulle informazioni fornite dall'informatore.

10.  La protezione di cui ai paragrafi 6, 7 e 9 del presente articolo non si applica in alcuna delle seguenti situazioni:

a) nei casi di comportamento doloso;

b) in cui vi è stata una manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea.

11.  Ciascuna organizzazione avente sede in uno Stato membro, previa consultazione dei rappresentanti del personale, adotta norme interne che illustrano le modalità previste per garantire e attuare i principi della «cultura giusta», in particolare il principio di cui al paragrafo 9, nell'ambito di detta organizzazione.

L'organismo designato a norma del paragrafo 12 può chiedere di esaminare le regole interne delle organizzazioni aventi sede nello Stato membro da cui dipende prima della loro applicazione.

12.  Ciascuno Stato membro designa un organismo competente per l'attuazione dei paragrafi 6, 9 e 11.

I dipendenti e il personale a contratto possono segnalare a tale organismo le presunte violazioni delle norme stabilite dal presente articolo. I dipendenti e il personale a contratto non possono essere oggetto di sanzioni per tale segnalazione. I dipendenti e il personale a contratto possono informare la Commissione riguardo a tali presunte violazioni.

Se del caso, l'organismo designato presta consulenza alle pertinenti autorità del suo Stato membro in merito alle contromisure o alle sanzioni in applicazione dell'articolo 21.

13.  Il 15 maggio 2019, e, successivamente, ogni cinque anni, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo e, in particolare, sulle attività dell'organo designato a norma del paragrafo 12. La relazione non contiene dati personali.

Articolo 17

Aggiornamento degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per:

a) aggiornare l'elenco dei campi obbligatori delle segnalazioni di eventi stabilito nell'allegato I qualora, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento, si rendano necessarie modifiche per migliorare la sicurezza aerea;

b) aggiornare il modulo di richiesta di informazioni al repertorio centrale europeo che figura nell'allegato III per tenere conto dell'esperienza maturata e dei nuovi sviluppi;

c) allineare qualunque allegato al software Eccairs e alla tassonomia ADREP, nonché ad altri atti giuridici adottati dall'Unione e agli accordi internazionali.

Per aggiornare l'elenco dei campi obbligatori, l'Agenzia e la rete di analisti della sicurezza aerea di cui all'articolo 14, paragrafo 2, forniscono alla Commissione pareri appropriati.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

1.  A eccezione degli articoli 10 e 11, che stabiliscono norme più rigorose in materia di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.  Il presente regolamento si applica fatti salvi gli atti giuridici nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE e a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

Articolo 22

Modifica del regolamento (UE) n. 996/2010

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 996/2010 è soppresso.

Tuttavia, tale articolo rimane applicabile fino alla data di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3.

Articolo 23

Abrogazioni

La direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 e il regolamento (CE) n. 1330/2007 sono abrogati. Essi rimangono applicabili fino alla data di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3.

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Entro il 16 novembre 2020, la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull'attuazione del presente regolamento e la invia al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione riguarda in particolare il contributo del presente regolamento alla riduzione del numero di incidenti aerei e delle relative vittime. Se del caso, e sulla base di tale relazione, la Commissione presenta proposte di modifica del presente regolamento.

3.  Il presente regolamento si applica a decorrere dal 15 novembre 2015, e non prima dell'entrata in vigore delle misure di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. L'articolo 7, paragrafo 2, si applica una volta entrati in vigore gli atti delegati e di esecuzione che specificano e sviluppano il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui all'articolo 7, paragrafi 6 e 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ELENCO DEI REQUISITI APPLICABILI AI SISTEMI DI SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA E SPONTANEA

Nota:  I campi devono essere obbligatoriamente compilati con le informazioni richieste. Qualora non sia possibile per le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia inserire tali informazioni perché non sono state fornite dall'organizzazione o dall'informatore, i campi possono essere compilati con la dicitura «ignoto». Tuttavia, al fine di garantire la trasmissione delle opportune informazioni, si dovrebbe evitare, per quanto possibile, di ricorrere alla dicitura «ignoto» e la segnalazione dovrebbe essere compilata con informazioni aggiornate, se possibile, in un momento successivo.

1.   CAMPI COMUNI OBBLIGATORI

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia garantiscono che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1) Titolo

 Titolo

2) Informazioni di classificazione

 Ente responsabile

 Numero di fascicolo

 Status dell'evento

3) Quando

 Data UTC

4) Dove

 Stato/zona dell'evento

 Luogo dell'evento

5) Classificazione

 Classe di evento

 Categoria di evento

6) Descrizione

 Lingua della descrizione

 Descrizione

7) Eventi

 Tipo di evento

8) Classificazione dei rischi

2)   CAMPI SPECIFICI OBBLIGATORI

2.1.    Campi relativi all'aeromobile

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni nel caso in cui un aeromobile sia coinvolto nell'evento:

1) Identificazione dell'aeromobile

 Stato di registrazione

 Marca/modello/serie

 Numero di serie dell'aeromobile

 Registrazione dell'aeromobile

 Indicativo di chiamata

2) Operazione di un aeromobile

 Operatore

 Tipo di operazione

3) Descrizione dell'aeromobile

 Categoria di aeromobile

 Tipo di propulsione

 Gruppo di massa

4) Cronistoria del volo

 Ultimo punto di partenza

 Destinazione prevista

 Fase di volo

5) Condizioni atmosferiche

 Nesso con le condizioni atmosferiche

2.2.    Campi relativi ai servizi di navigazione aerea

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1) Rapporto con l'ATM

 Contributo dell'ATM

 Servizio interessato (incidenza sul servizio di ATM)

2) Denominazione dell'unità di ATS

2.2.1.    Campi relativi all'inosservanza della separazione minima/della perdita di separazione e alla violazione dello spazio aereo

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1) Spazio aereo

 Tipo di spazio aereo

 Classe di spazio aereo

 Denominazione della FIR/UIR

2.3.    Campi relativi all'aerodromo

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente e, per quanto possibile, di ogni evento segnalato spontaneamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1) Indicatore di posizionamento (indicatore dell'ICAO attribuito all'aeroporto)

2) Ubicazione nell'aerodromo

2.4.    Campi relativi ai danni all'aeromobile o alle lesioni alle persone

Al momento dell'inserimento nelle loro rispettive banche dati di informazioni relative a ogni evento segnalato obbligatoriamente, le organizzazioni, gli Stati membri e l'Agenzia devono garantire che le segnalazioni di eventi registrate nelle loro banche dati contengano almeno le seguenti informazioni:

1) Gravità

 Danni più gravi

 Livello di lesione

2) Lesioni a persone

 Numero di lesioni a terra (mortali, gravi, lievi)

 Numero di lesioni a bordo di un aeromobile (mortali, gravi, lievi).




ALLEGATO II

SOGGETTI INTERESSATI

a) Elenco dei soggetti interessati che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, oppure sulla base di una decisione generale a norma dell'articolo 11, paragrafo 6:

1) Costruttori: progettisti e costruttori di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili, nonché le rispettive associazioni; progettisti e costruttori di sistemi di gestione del traffico aereo (ATM) e di loro componenti; progettisti e costruttori di sistemi e componenti per servizi di navigazione aerea (ANS); progettisti e costruttori di apparecchiature e sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.

2) Manutenzione: organismi impegnati nella manutenzione o revisione di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; nell'installazione, nella modifica, nella manutenzione, nella riparazione, nella revisione, nelle prove di volo o nell'ispezione di strutture della navigazione aerea, oppure nella manutenzione o revisione di sistemi, componenti e apparecchiature di sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.

3) Operatori: aviolinee e gestori di aeromobili e associazioni di aviolinee e gestori; gestori di aerodromi e associazioni di gestori di aerodromi.

4) Fornitori di servizi di navigazione aerea e fornitori di funzioni specifiche di ATM.

5) Fornitori di servizi di aerodromo: organismi incaricati dei servizi di assistenza a terra prestati agli aeromobili, che comprendono il rifornimento di combustibile, la preparazione del foglio di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aerodromo, nonché servizi di soccorso e antincendio o altri servizi di emergenza.

6) Organismi per l'addestramento in campo aeronautico.

7) Organizzazioni di paesi terzi: autorità nazionali dell'aviazione e autorità d'indagine sugli incidenti di paesi terzi.

8) Organizzazioni dell'aviazione internazionale.

9) Ricerca: laboratori, centri o organismi di ricerca pubblici o privati, oppure università impegnate in ricerche o studi in materia di sicurezza aerea.

b) Elenco dei soggetti interessati che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5:

1) Piloti (su iniziativa personale).

2) Controllori del traffico aereo (su iniziativa personale) e altro personale degli ATM/ANS che svolgono compiti collegati alla sicurezza.

3) Ingegneri/tecnici/personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo/gestori nel campo dell'aviazione (o degli aerodromi) (su iniziativa personale).

4) Organi di rappresentanza professionale del personale che svolge compiti collegati alla sicurezza.




ALLEGATO III

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL REPERTORIO CENTRALE EUROPEO

1) Nome:

Funzione/posizione:

Impresa:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Data:

Attività dell'impresa:

Categoria del richiedente (cfr. allegato II del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile ( 3 )):

2) Informazioni richieste (si prega di includere, nel modo più preciso possibile, la data/il periodo al quale si è interessati):

3) Motivo della richiesta:

4) Indicare a quale scopo le informazioni saranno utilizzate:

5) Data entro la quale sono richieste le informazioni:

6) Il modulo compilato dovrà essere inviato, tramite e-mail, a: (punto di contatto)

7) Accesso alle informazioni

Il punto di contatto non è tenuto a fornire alcuna informazione richiesta. Può farlo solo se è certo che la richiesta è compatibile con il regolamento (UE) n. 376/2014. Il richiedente si impegna personalmente e impegna l'organizzazione alla quale appartiene a limitare l'utilizzazione delle informazioni al solo scopo indicato al punto 4. Si ricorda inoltre che le informazioni fornite in seguito alla presente richiesta sono rese disponibili esclusivamente ai fini della sicurezza del volo, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 376/2014, e non per altri scopi, come, in particolare, attribuire colpe o responsabilità, o per finalità commerciali.

Al richiedente non è consentito rivelare a terzi le informazioni che ha ricevuto senza il consenso scritto del punto di contatto.

La mancata osservanza delle suddette condizioni, può comportare un rifiuto dell'accesso ad altre informazioni contenute nel repertorio centrale europeo e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni.

8) Data, luogo e firma:



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

( 3 ) GU L 122, del 24.4.2014, pag. 18.