02014R0208 — IT — 04.03.2023 — 016.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2014

concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

(GU L 066 del 6.3.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 381/2014 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2014

  L 111

33

15.4.2014

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2015/138 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 2015

  L 24

1

30.1.2015

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/357 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2015

  L 62

1

6.3.2015

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/869 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2015

  L 142

1

6.6.2015

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1777 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2015

  L 259

3

6.10.2015

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/311 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2016

  L 60

1

5.3.2016

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/374 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2017

  L 58

1

4.3.2017

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/326 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2018

  L 63

5

6.3.2018

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/352 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2019

  L 64

1

5.3.2019

 M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/370 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2020

  L 71

1

6.3.2020

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/391 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2021

  L 77

2

5.3.2021

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2152 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2021

  L 436

7

7.12.2021

 M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/375 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2022

  L 70

1

4.3.2022

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1501 DEL CONSIGLIO del 9 settembre 2022

  L 235

1

12.9.2022

►M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/449 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2023

  L 67

1

3.3.2023


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 070, 11.3.2014, pag.  36 (208/2014)

 C2

Rettifica, GU L 294, 10.10.2014, pag.  63 (208/2014)

 C3

Rettifica, GU L 086, 28.3.2019, pag.  118 (2019/352)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2014

concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«richiesta» :

qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 6 marzo 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, comprese in particolare:

i) 

una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii) 

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)

«contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o indennità finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

c)

«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II;

d)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi» :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) 

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) 

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni di debito;

iii) 

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, compresi le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) 

gli interessi, i dividendi o altri redditi o di valore provenienti o generati dalle attività;

v) 

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e

vii) 

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)

«territorio dell’Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I.
2.  
È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

Articolo 3

1.  
Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 1 della decisione 2014/119/PESC, come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini, e le persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associati.

▼M2

1 bis.  

Ai fini del paragrafo 1, tra le persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini sono comprese le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a) 

per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o

b) 

per abuso d'ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso.

▼B

2.  
L’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.
3.  
L’allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1.  

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell’allegato I, e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.  

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento nell’allegato I della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencato all’allegato I; e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.  

In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso dalla persona fisica o giuridica, dall’entità o dall’organismo in questione o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento nell’allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche sono usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e

b) 

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

1.  
L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, entità od organismo che figura nell’elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente in merito a tali transazioni.
2.  

L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica all’accredito sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stato inserito nell’allegato I; o

c) 

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1

Articolo 8

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti:

a) 

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b) 

a collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
4.  
Il paragrafo 3 non impedisce agli Stati membri di condividere tali informazioni, conformemente al loro diritto nazionale, con le autorità competenti dell’Ucraina e di altri Stati membri, ove necessario, al fine di assistere il recupero dei fondi di appropriazione indebita.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.

Articolo 10

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.
2.  
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 11

1.  

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.  
In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che intende esercitare tale diritto.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.  

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, a intervalli trimestrali, in particolare le informazioni:

a) 

per quanto riguarda i fondi congelati di cui all’articolo 2 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;

b) 

per quanto riguarda le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

2.  
Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi altra informazione a loro disposizione che possa influire sull’efficace applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

1.  
Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I
2.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica, [all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni
3.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4.  
L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 15

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo il 6 marzo 2014, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 16

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.
2.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) 

a qualsiasi persona fisica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituito conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona fisica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I

▼M9

A.    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

▼M3



 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

▼M16 —————

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

nato il 20 gennaio 1963 a Kostiantynivka (provincia di Donetsk), ex ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini.

6.3.2014

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.

6.3.2014

▼M16 —————

▼M4 —————

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M11 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d'affari

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d'ufficio per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini.

6.3.2014

▼M12 —————

▼M6 —————

▼M12 —————

▼M7 —————

▼M13 —————

▼M11 —————

▼M17

B.    Diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell’Ucraina

L’articolo 42 del codice di procedura penale dell’Ucraina («codice di procedura penale») stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L’articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L’articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell’inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L’articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l’indagine preliminare da parte dell’inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l’articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d’indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

▼M16 —————

▼M17

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Zakharchenko, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un’indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Zakharchenko e sottolineano che l’indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l’organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell’inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l’11 maggio 2021 l’Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l’ubicazione del sig. Zakharchenko, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l’indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000002929 si è conclusa il 9 febbraio e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell’Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l’esame del merito della causa.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Zakharchenko non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

▼M16 —————

▼M17

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Ratushniak, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un’indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Ratushniak e sottolineano che l’indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l’organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell’inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l’11 maggio 2021 l’Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l’ubicazione del sig. Ratushniak, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l’indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000002929 si è conclusa il 9 febbraio 2022 e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell’Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l’esame del merito della causa.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Ratushniak non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

▼M16 —————

▼M17

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che la difesa è stata informata del completamento dell’indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000003393 il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. L’11 ottobre 2021 anche l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina ha informato gli avvocati difensori del sig. Kurchenko del completamento dell’indagine preliminare e della concessione dell’accesso alla documentazione dell’indagine preliminare per familiarizzarvisi. Il Consiglio è stato informato del fatto che l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina ha presentato una mozione per stabilire un termine per il riesame da parte della difesa visto il ritardo della stessa nel riesame della documentazione dell’indagine preliminare. Il Consiglio è stato informato del fatto che l’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina, nella sua decisione del 27 giugno 2022, ha fissato al 1o dicembre 2022 il termine per la conclusione, da parte della difesa, del processo di familiarizzazione, in seguito al quale si ritiene che essa abbia esercitato il proprio diritto di accesso ai documenti. Il 7 dicembre 2022 la procura specializzata anticorruzione ha trasmesso l’atto di accusa all’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina per l’esame del merito della causa.

In relazione al procedimento penale n. 12014160020000076, nella decisione del 18 settembre 2020, la Corte d’appello di Odessa ha accolto il ricorso del procuratore e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l’Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale. Il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha autorizzato lo svolgimento di un’indagine preliminare speciale in contumacia. Inoltre, il 20 ottobre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione del procuratore del 27 luglio 2021 sulla sospensione dell’indagine preliminare.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Kurchenko. Il 13 maggio 2021 il dipartimento principale della Polizia nazionale della regione di Odessa ha trasmesso all’ufficio ucraino di Interpol e a Europol la richiesta di pubblicare un «avviso rosso» relativo al sig. Kurchenko, che è in corso d’esame. Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l’indagine preliminare nel procedimento penale n. 12014160020000076 si è conclusa il 6 maggio 2022 e che il 1o agosto 2022 la procura della regione di Odessa ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Prymorskyi della città di Odessa per l’esame del merito della causa.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d’appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

▼B




ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

▼M15

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu