02014R0183 — IT — 11.07.2022 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 183/2014 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 057 del 27.2.2014, pag. 3) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/954 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2022 |
L 165 |
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21.6.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 183/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Individuazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi degli articoli 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli importi generati a norma del primo comma e rilevati durante l’esercizio possono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche unicamente se i rispettivi importi sono stati dedotti dal capitale primario di classe 1 dell’ente, in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso di utili intermedi o di fine esercizio non approvati ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, di tale regolamento, tramite una corrispondente riduzione immediata del capitale primario di classe 1 per la determinazione dei fondi propri.
Gli importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi dall’ente nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche (rettifiche di valore su crediti generiche) se soddisfano entrambi i criteri seguenti:
sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che non si sono ancora concretizzate;
riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le quali l’ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificato un evento generatore di perdite.
Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, l’ente include le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche:
le perdite rilevate al fine di coprire perdite di portafoglio medie più alte registrate negli ultimi anni sebbene al momento non si disponga di prove attestanti eventi generatori di perdite in grado di giustificare il livello di perdite rilevato in passato;
le perdite in relazione alle quali l’ente non è a conoscenza di alcun deterioramento creditizio connesso a un gruppo di esposizioni ma per le quali sia statisticamente probabile un certo grado di inadempienza nei pagamenti sulla base di esperienze passate.
L’ente include sempre le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al paragrafo 3:
le perdite rilevate nel conto profitti e perdite in relazione a strumenti misurati al valore equo che comportano una riduzione di valore connessa al rischio di credito ai sensi della disciplina contabile applicabile;
le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un’esposizione individuale significativa o su esposizioni che non sono individualmente significative, valutate singolarmente o collettivamente;
le perdite per le quali l’esperienza passata, calibrata sui dati attualmente osservabili, indica che esse si sono effettivamente verificate sebbene l’ente non sia ancora in grado di stabilire quale esposizione ha subito tali perdite.
Fatto salvo il paragrafo 1, nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell’attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla parte non garantita di un’esposizione in stato di default, gli enti includono qualsiasi differenza positiva tra l’importo dovuto dal debitore su tale esposizione e la somma degli elementi seguenti:
la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata;
eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.
Articolo 2
Assegnazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche per un gruppo di esposizioni alle esposizioni del gruppo
Articolo 3
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013
Al fine della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti specifiche correlate a un’esposizione come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione oppure come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnati dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’articolo 2.
Articolo 4
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, il totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese è pari alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b), escluse le esposizioni in stato di default:
gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 1 correlati al rischio di credito di una singola esposizione;
gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 1 correlati al rischio di credito di un gruppo di esposizioni e che sono stati assegnati ai sensi dell’articolo 2.
Articolo 5
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche per i requisiti di fondi propri ai fini della determinazione del default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini della determinazione del default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le rettifiche di valore su crediti specifiche sono calcolate come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative al rischio di credito di un’unica esposizione o di un unico debitore.
Articolo 6
Documentazione
Gli enti documentano l’individuazione e il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.