02014R0183 — IT — 11.07.2022 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 183/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 057 del 27.2.2014, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/954 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2022

  L 165

24

21.6.2022




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 183/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Individuazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi degli articoli 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  
Ai fini del presente regolamento, gli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ad opera di un ente sono uguali a tutti gli importi portati in riduzione del capitale primario di classe 1 dell’ente al fine di riflettere le perdite esclusivamente connesse al rischio di credito in conformità alla disciplina contabile applicabile e rilevate in quanto tali nel conto profitti e perdite, indipendentemente dal fatto che derivino da riduzioni di valore, rettifiche di valore o accantonamenti per elementi fuori bilancio.

Gli importi generati a norma del primo comma e rilevati durante l’esercizio possono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche unicamente se i rispettivi importi sono stati dedotti dal capitale primario di classe 1 dell’ente, in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso di utili intermedi o di fine esercizio non approvati ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, di tale regolamento, tramite una corrispondente riduzione immediata del capitale primario di classe 1 per la determinazione dei fondi propri.

2.  

Gli importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi dall’ente nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche (rettifiche di valore su crediti generiche) se soddisfano entrambi i criteri seguenti:

a) 

sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che non si sono ancora concretizzate;

b) 

riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le quali l’ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificato un evento generatore di perdite.

3.  
Tutti gli altri importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche (rettifiche di valore su crediti specifiche).
4.  

Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, l’ente include le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche:

a) 

le perdite rilevate al fine di coprire perdite di portafoglio medie più alte registrate negli ultimi anni sebbene al momento non si disponga di prove attestanti eventi generatori di perdite in grado di giustificare il livello di perdite rilevato in passato;

b) 

le perdite in relazione alle quali l’ente non è a conoscenza di alcun deterioramento creditizio connesso a un gruppo di esposizioni ma per le quali sia statisticamente probabile un certo grado di inadempienza nei pagamenti sulla base di esperienze passate.

5.  

L’ente include sempre le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al paragrafo 3:

a) 

le perdite rilevate nel conto profitti e perdite in relazione a strumenti misurati al valore equo che comportano una riduzione di valore connessa al rischio di credito ai sensi della disciplina contabile applicabile;

b) 

le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un’esposizione individuale significativa o su esposizioni che non sono individualmente significative, valutate singolarmente o collettivamente;

c) 

le perdite per le quali l’esperienza passata, calibrata sui dati attualmente osservabili, indica che esse si sono effettivamente verificate sebbene l’ente non sia ancora in grado di stabilire quale esposizione ha subito tali perdite.

▼M1

6.  

Fatto salvo il paragrafo 1, nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell’attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla parte non garantita di un’esposizione in stato di default, gli enti includono qualsiasi differenza positiva tra l’importo dovuto dal debitore su tale esposizione e la somma degli elementi seguenti:

a) 

la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata;

b) 

eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.

▼B

Articolo 2

Assegnazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche per un gruppo di esposizioni alle esposizioni del gruppo

1.  
Se una rettifica di valore su crediti specifica riflette perdite correlate al rischio di credito di un gruppo di esposizioni, gli enti assegnano tale rettifica di valore su crediti specifica a tutte le singole esposizioni del gruppo in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, i valori delle esposizioni sono determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.
2.  
Ai fini del trattamento delle perdite attese di cui all’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un gruppo di esposizioni non in stato di default, gli enti non sono tenuti ad assegnare una rettifica di valore su crediti specifica alle singole esposizioni del gruppo.
3.  
Se una rettifica di valore su crediti specifica si riferisce a un gruppo di esposizioni i cui requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono calcolati in parte con il metodo standardizzato e in parte con il metodo basato sui rating interni, l’ente assegna tale rettifica di valore su crediti specifica al gruppo di esposizioni trattate in base a ognuno dei metodi, in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del gruppo prima di adottare le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, i valori delle esposizioni sono determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.
4.  
Nell’assegnare le rettifiche di valore su crediti specifiche alle esposizioni, gli enti assicurano che la stessa porzione non venga assegnata due volte, a esposizioni diverse.

Articolo 3

Calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013

Al fine della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti specifiche correlate a un’esposizione come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione oppure come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnati dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’articolo 2.

Articolo 4

Calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  
Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti generiche totali relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese come la somma degli importi identificati come rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell’articolo 1 del presente regolamento, che l’ente ha assegnato conformemente all’articolo 110, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2.  

Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, il totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese è pari alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b), escluse le esposizioni in stato di default:

a) 

gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 1 correlati al rischio di credito di una singola esposizione;

b) 

gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 1 correlati al rischio di credito di un gruppo di esposizioni e che sono stati assegnati ai sensi dell’articolo 2.

3.  
Le rettifiche di valore su crediti specifiche totali correlate a un’esposizione in stato di default sono calcolate come la somma di tutti gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione o come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnate dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’articolo 2.

Articolo 5

Calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche per i requisiti di fondi propri ai fini della determinazione del default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini della determinazione del default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le rettifiche di valore su crediti specifiche sono calcolate come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative al rischio di credito di un’unica esposizione o di un unico debitore.

Articolo 6

Documentazione

Gli enti documentano l’individuazione e il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.