02014O0044 — IT — 29.12.2021 — 002.001
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INDIRIZZO (UE) 2015/280 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 novembre 2014 (GU L 047 del 20.2.2015, pag. 29) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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INDIRIZZO (UE) 2017/2193 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 27 ottobre 2017 |
L 310 |
49 |
25.11.2017 |
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INDIRIZZO (UE) 2021/2322 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 17 dicembre 2021 |
L 467 |
3 |
29.12.2021 |
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INDIRIZZO (UE) 2015/280 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 novembre 2014
sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni.
per «principio di piena concorrenza» si intendono disposizioni interne effettive che assicurino piena separazione tra i conti di una stamperia pubblica e quelli della rispettiva autorità pubblica e il rimborso da parte di una stamperia pubblica dei costi di tutto il sostegno amministrativo e organizzativo che essa riceve dalla rispettiva autorità pubblica.
Per «stamperia interna» si intende qualsiasi stamperia che sia a) giuridicamente e organizzativamente parte di una BCN; o b) una persona giuridica separata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
la BCN o le BCN esercitino sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne;
la persona giuridica controllata svolga più dell'80 % delle proprie attività nell'esecuzione di compiti a essa affidati dalla BCN o dalle BCN controllanti;
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta da parte di privati.
Per determinare la percentuale delle attività di cui alla lettera b), punto ii), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o un'idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica in questione per servizi, forniture e lavori nei tre anni precedenti l'aggiudicazione del contratto.
Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.
Si ritiene che una BCN eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da essa esercitato sulle proprie articolazioni interne, ai sensi del primo comma, lettera b), punto i), quando essa esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.
Si ritiene che le BCN esercitino congiuntamente un controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni cumulative: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le BCN partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare diverse o tutte le BCN partecipanti; b) tali BCN sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; e c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle BCN controllanti·
Il controllo sulle stamperie interne organizzate in forma di persona giuridica distinta può anche essere esercitato, se del caso congiuntamente con una o più BCN, da un'altra persona giuridica congiuntamente controllata dalle BCN nel senso di cui al paragrafo che precede.
Per «autorità pubbliche» si intendono tutte le autorità pubbliche, ivi inclusi lo Stato e le autorità regionali, locali o altre autorità territoriali, e le banche centrali.
Per «stamperia pubblica» si intende qualsiasi stamperia sulla quale le autorità pubbliche possano, direttamente o indirettamente, esercitare un'influenza dominante in virtù della proprietà di essa, della loro partecipazione finanziaria o delle norme che la governano. L'influenza dominante da parte delle autorità pubbliche si presume qualora rispetto a una data stamperia tali autorità, direttamente o indirettamente: a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto: b) controllino la maggioranza dei voti collegati alle azioni emesse dalla stessa; ovvero c) possano nominare oltre la metà dei membri dei suoi organi amministrativi, direzionali o di supervisione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
TITOLO II
BCN DEL GRUPPO APPALTANTE
Articolo 3
Principi generali
Le BCN che non utilizzano le stamperie interne né partecipano alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8 fanno parte del gruppo appaltante (BCN del gruppo appaltante).
Articolo 4
Procedure d'appalto
Le BCN del gruppo appaltante dichiarano nella documentazione di gara dell'appalto che le stamperie pubbliche, per essere idonee a un appalto, devono aver dato attuazione al principio di piena concorrenza, prima di partecipare allo stesso. Al fine di garantire una concorrenza leale quando le stamperie pubbliche partecipano a bandi di gara, tale criterio di idoneità richiede che:
le attività di stampa delle banconote in euro siano completamente separate, dal punto di vista finanziario, dalle altre attività della stamperia pubblica;
non sia concesso alcun aiuto di Stato diretto o indiretto alle stamperie pubbliche che sia in qualunque modo incompatibile con il trattato;
le stamperie pubbliche siano responsabili dell'attuazione di una struttura organizzativa e di un sistema di gestione dei costi adeguati tali da garantire una chiara attribuzione dei costi e la piena separazione dal punto di vista finanziario tra le attività di stampa delle banconote in euro e le altre attività;
tutti i costi di produzione delle banconote in euro, compresi i costi di sostegno amministrativo e organizzativo per la produzione delle banconote in euro, siano imputati alla stamperia pubblica;
l’attribuzione dei costi sostenuti debba essere tracciabile e applicata in maniera coerente e corredata della relativa documentazione giustificativa; e
la separazione dal punto di vista finanziario sia verificata e certificata annualmente da un revisore esterno indipendente e comunicata alla BCN appaltante, che deve fornire alla BCE una copia della dichiarazione del revisore per ogni anno civile.
Articolo 5
Armonizzazione dei requisiti
Al fine di garantire condizioni paritarie, le BCN del gruppo appaltante cercano di allineare i propri requisiti in materia di appalto, inclusi i criteri di idoneità, conformemente ai requisiti della normativa nazionale e dell'Unione sugli appalti.
TITOLO III
BCN DEL GRUPPO CON STAMPERIA INTERNA
Articolo 6
Principi generali
Per un periodo transitorio di cinque anni dalla data in cui la BCN del gruppo con stamperia interna è informata della revoca dell'accreditamento della sua stamperia interna, la BCN che chiude la sua stamperia può scegliere di entrare a far parte del gruppo con stamperia interna o del gruppo appaltante, prima di prendere una decisione definitiva, a condizione che siano soddisfatti i relativi requisiti legali.
Il secondo comma si applica anche nel caso in cui una BCN abbia già chiuso la sua stamperia, a condizione che la BCN sia stata informata della revoca dell'accreditamento della sua stamperia interna dopo il 1o novembre 2019. Il periodo transitorio decorre retroattivamente dalla data di tale notifica.
Articolo 7
Cooperazione tra BCN del gruppo con stamperia interna
Articolo 8
Costituzione di una persona giuridica distinta, o di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata, per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche
Alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni:
qualora una persona giuridica, costituita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si aggiudichi direttamente un contratto per la produzione di banconote in euro, essa deve essere controllata congiuntamente dalle BCN interessate, secondo la definizione di controllo congiunto di cui al punto 2 dell'articolo 1;
gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rispettano le seguenti condizioni cumulative:
l'accordo istituisce o dà attuazione alla cooperazione tra BCN del gruppo con stamperia interna con lo scopo di garantire che i servizi pubblici che esse devono svolgere siano forniti con il fine di raggiungere i comuni obiettivi;
l'attuazione di tale cooperazione è governata esclusivamente da considerazioni riguardanti l'interesse pubblico;
le BCN del gruppo con stamperia interna svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione. Per determinare la percentuale delle attività summenzionate si applicano coerentemente il secondo e il terzo paragrafo del punto 2 dell'articolo 1.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Abrogazione
L'Indirizzo BCE/2004/18 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 10
Efficacia e attuazione
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo dal 1o gennaio 2015.
Articolo 11
Periodo transitorio relativo all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3
In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le procedure d'appalto bandite prima del 1o luglio 2015 possono applicare requisiti diversi circa l'esclusione di partecipanti alla gara d'appalto.
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Articolo 13
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.