02014O0031 — IT — 18.05.2020 — 006.001


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INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 luglio 2014

relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9

(rifusione)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)

(GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 novembre 2014

  L 348

27

4.12.2014

►M2

INDIRIZZO (UE) 2016/2300 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 novembre 2016

  L 344

123

17.12.2016

►M3

INDIRIZZO (UE) 2018/572 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 febbraio 2018

  L 95

49

13.4.2018

►M4

INDIRIZZO (UE) 2019/1034 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 maggio 2019

  L 167

79

24.6.2019

►M5

INDIRIZZO (UE) 2020/515 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2020

  L 110I

26

8.4.2020

►M6

INDIRIZZO (UE) 2020/634 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 maggio 2020

  L 148

10

11.5.2020


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 025, 31.1.2017, pag.  38  (2014/31)




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INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 luglio 2014

relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9

(rifusione)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)



Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull'idoneità delle garanzie

1.  Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nel presente indirizzo si applicano congiuntamente all'Indirizzo BCE/2011/14.

2.  Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l'Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il presente indirizzo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell'Indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente indirizzo.

▼M4 —————

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Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

1.  L'Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l'ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell'ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L'annuncio d'asta specifica se è prevista la facoltà di ridurre l'ammontare o terminare le operazioni in questione prima della scadenza, nonché la data a partire dalla quale tale facoltà può essere esercitata. Tale informazione può alternativamente essere fornita in un altro formato ritenuto idoneo dall'Eurosistema

2.  Le controparti possono esercitare la facoltà di ridurre l'ammontare o porre fine a operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza notificando alla BCN pertinente l'ammontare che intendono rimborsare mediante la procedura di rimborso anticipato, nonché la data in cui intendono effettuare tale rimborso, almeno una settimana prima della data di rimborso anticipato. Salvo diversa disposizione dell'Eurosistema, un rimborso anticipato può essere effettuato in qualsiasi giorno coincidente con quello del regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, a condizione che la controparte effettui la notifica di cui al presene paragrafo almeno una settimana prima di tale data.

3.  La notifica di cui al paragrafo 2 diventa vincolante per la controparte una settimana prima della data per il rimborso anticipato cui essa si riferisce. Il mancato regolamento della controparte, in tutto o in parte, dell'ammontare dovuto ai fini della procedura di rimborso anticipato entro la data fissata può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sezione I dell'appendice 6 all'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di cui alla sezione 1 dell'appendice 6 che si applicano alle violazioni delle norme relative alle operazioni d'asta trovano applicazione laddove una controparte non regoli, in tutto o in parte, l'ammontare dovuto alla data del rimborso anticipato di cui al paragrafo 2. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste per il verificarsi di una situazione di inadempimento di cui all'allegato II all'indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 3

Ammissione di alcuni ulteriori titoli garantiti da attività

1.  Oltre ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, anche gli ABS che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, purché, all'emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano ricevuto due rating pari almeno alla tripla B ( 1 ) da un'agenzia esterna specializzata nella valutazione del merito di credito. Essi devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a) 

le attività che producono flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività devono appartenere ad una delle seguenti classi di attività: i) mutui ipotecari su immobili residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); ►M3  ————— ◄ iv) prestiti per l'acquisto di auto; v) crediti da leasing; e vi) prestiti al consumo; vii) crediti da carte di credito;

b) 

non devono essere mischiate classi di attività diverse all'interno delle attività che producono flussi di cassa;

c) 

le attività che producono flussi di cassa sottostanti gli ABS non comprendono alcun prestito che sia:

i) 

deteriorato al momento dell'emissione dei titoli garantiti da attività;

ii) 

deteriorato quando l'inclusione in un ABS avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii) 

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d) 

i documenti dell'operazione in ABS contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

▼M2

2.  Gli ABS di cui al paragrafo 1, che non hanno due rating di credito pubblici almeno al livello 2 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 2 ) sono soggetti a uno scarto di garanzia che dipende dalla loro vita media ponderata come specificato nell'allegato II bis.

▼M2

2 bis.  La vita media ponderata della tranche senior di un ABS è stimata come la media ponderata attesa del periodo rimanente fino al rimborso di tale tranche. Per gli ABS retained conferiti in garanzia, ai fini del calcolo della vita media ponderata si presume che l'opzione call dell'emittente non sarà esercitata.

▼M2 —————

▼B

4.  Una controparte non può presentare ABS che siano idonei quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o un terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività in questione.

▼M2

5.  Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ABS le cui attività sottostanti comprendono solo mutui ipotecari su immobili residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla parte quarta, titolo II, capitolo 2, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfano comunque tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e hanno due rating del credito pubblici almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema. Tali ABS sono limitati a quelli emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia che dipende dalla loro vita media ponderaa come precisato nell'allegato II bis.

▼M2 —————

▼B

7.  Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:

a) 

i «mutui ipotecari su immobili residenziali», oltre ai mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale, includono i mutui per immobili a carattere residenziale garantiti (non da ipoteca), se la garanzia è prontamente escutibile in caso di inadempienza. Tale garanzia può essere prestata in diverse forme contrattuali, ivi inclusi i contratti di assicurazione, a condizione che provengano da un ente pubblico o da un'istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. La valutazione della qualità creditizia del garante, ai fini di tali garanzie, deve soddisfare il grado 3 della scala di rating armonizzato dell'Eurosistema lungo la vita dell'operazione;

b) 

i termini «piccole imprese» e «medie imprese» si riferiscono ad entità che svolgono un'attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica, con un fatturato individuale, o consolidato se l'entità fa parte di un gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR;

c) 

i «prestiti deteriorati» (non-performing loans) includono i prestiti per i quali il pagamento degli interessi o del capitale è in arretrato da oltre 90 giorni e il debitore è in stato di default, come definito all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), o quando ci sono buone ragioni per dubitare che il pagamento venga effettuato per intero;

d) 

per «prestiti strutturati» si intendono delle strutture di prestito che implicano crediti subordinati;

e) 

per «prestiti sindacati» si intendono prestiti concessi da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate);

f) 

per «prestiti a leva» (leveraged loan) si intendono i prestiti concessi a un'impresa che vanta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui i prestiti sono utilizzati per l'acquisizione di strumenti di capitale di un'impresa che è anche il debitore del prestito;

▼M2

g) 

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relative a un gestore di riserva (back-up servicer) ovvero a un soggetto incaricato dell'individuazione del back-up servicer (back-up servicer facilitator) (se non vi sono disposizioni in merito a unback-up servicer). Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer facilitator, dovrebbe essere nominato un back-up servicer facilitator al quale dovrebbe essere conferito l'incarico di individuare un idoneo back-up servicer entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento determinante, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli garantiti da attività. Tali disposizioni comprendono anche gli eventi determinanti la sostituzione del gestore (servicer) per la nomina di un back-up servicer che possono essere fondati o meno sui rating come nel caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale servicer. Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer, il back-up servicer non deve avere stretti legami con il servicer. Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer facilitator, non devono esserci contemporaneamente stretti legami tra ciascun servicer, back-up servicer facilitator e banca che gestisce i conti dell'emittente (issuer account bank);

▼M2

h) 

per «stretti legami» si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50;

i) 

per «ABS retained conferiti in garanzia» si intendono ABS utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da una controparte che ne è l'originator o da soggetti che con essa hanno stretti legami.

▼B

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.  Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri d'idoneità dell'Eurosistema.

2.  Le BCN che decidono di accettare crediti ai sensi del paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14. Tali criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio includono il criterio che i crediti siano regolati dalle leggi dello Stato membro della BCN che stabilisce i criteri d'idoneità e le misure di controllo del rischio. Tali criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3.  In circostanze eccezionali, le BCN possono, previa approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti:

a) 

in applicazione dei criteri d'idoneità e delle misure di controllo del rischio stabiliti da un'altra BCN ai sensi dei paragrafi 1 e 2; ovvero

b) 

regolati dalle leggi di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la BCN accettante; ovvero

c) 

inclusi in un insieme di crediti o garantiti da attività immobiliari, se la disciplina concernente il credito o il relativo debitore (o garante, se del caso) è quella di uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui ha sede la BCN accettante.

4.  Un'altra BCN può fornire assistenza alla BCN che accetta i crediti ai sensi del paragrafo 1 se ciò viene concordato bilateralmente tra le due BCN e previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Accettazione di taluni strumenti di debito a breve termine non negoziabili

1.  Un BCN può accettare in garanzia per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema taluni strumenti di debito a breve termine che non soddisfano i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili previsti dall'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

2.  Le BCN che decidono di accettare strumenti di debito a breve termine ai sensi del paragrafo 1, fissano a tal fine i criteri di idoneità e le misure per il controllo del rischio purché questi ultimi soddisfino i requisiti minimi fissati dal Consiglio direttivo. Tali criteri di idoneità e misure per il controllo del rischio includono i seguenti criteri applicabili agli strumenti di debito a breve termine:

a) 

Gli strumenti sono emessi da società non finanziarie ( 4 ) aventi sede nell'area dell'euro. Il garante degli strumenti di debito a breve termine (se del caso) deve essere anch'esso una società non finanziaria situata nell'area dell'euro salvo che, ai fini dell'adempimento delle disposizioni che stabiliscono elevati standard di credito di cui alla lettera d), non sia richiesta alcuna garanzia.

b) 

Gli strumenti non sono ammessi alla negoziazione né negoziati su mercati ammessi dall'Eurosistema di cui alla sezione 6.2.1.5 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

c) 

Gli strumenti sono denominati in euro.

d) 

Gli strumenti soddisfano i requisiti relativi agli elevati standard di credito dettati dalla relativa BCN che trovano applicazione in vece dei requisiti di cui alle sezioni 6.3.2 e 6.3.3 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

e) 

Al di fuori dei casi di cui alle lettere da a) a d), soddisfano i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

3.  Una BCN non può, se non in forza di un accordo bilaterale con un'altra BCN, accettare strumenti di debito a breve termine ai sensi dei paragrafi 1 e 2 emessi nell'area dell'euro:

a) 

presso l'altra BCN; ovvero

b) 

presso un sistema di deposito accentrato di titoli che i) sia stato valutato positivamente da parte dell'Eurosistema rispetto alle norme e le procedure di valutazione descritte nel quadro di riferimento per la valutazione dei sistemi di regolamento titoli e dei loro collegamenti a fini della determinazione delle loro idoneità per l'uso in operazioni di credito dell'Eurosistema [«Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations» ( 5 ), di seguito «Eurosystem User Assessment Framework»] e ii) abbia sede un Paese membro dell'area dell'euro diverso da quello cui ha sede la BCN accettante, ma nel quale ha sede l'altra BCN.

4.  Ai fini del presente articolo per «strumenti di debito a breve termine» si intendono strumenti di debito con scadenza non superiore a 365 giorni.

▼M4 —————

▼B

Articolo 7

Ammissione di talune attività denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee

1.  Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella sezione 6.2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, qualora denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a condizione che: a) siano emessi e detenuti/regolati nell'area dell'euro; b) l'emittente abbia sede nello Spazio economico europeo; e c) soddisfino tutti gli altri criteri d'idoneità di cui alla sezione 6.2.1 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14.

2.  L'Eurosistema applica le seguenti diminuzioni della valutazione a tali strumenti di debito negoziabili: a) una diminuzione del 16 per cento sulle attività denominate in lire sterline o dollari statunitensi; e b) una diminuzione del 26 per cento sulle attività denominate in yen.

3.  Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1, che hanno cedole collegate a un unico tasso del mercato monetario nella rispettiva valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

4.  La BCE ha la facoltà di pubblicare sul proprio sito Internet, all'indirizzo www.ecb.europa.eu, un elenco di altri tassi d'interesse di riferimento in valuta estera ammissibili in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 3, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo.

5.  Alle attività negoziabili denominate in valuta estera si applicano solo gli articoli 1, 3, 6, 7 e 9 del presente indirizzo.

Articolo 8

Sospensione dei requisiti per la soglia di qualità creditizia per alcuni strumenti negoziabili

1.  I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi in conformità con il paragrafo 2.

▼M4

2.  Sulla base di una specifica decisione del Consiglio direttivo a tal fine, la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti da parte del governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, fintanto che il Consiglio direttivo ritenga che lo Stato membro interessato soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.

▼M4 —————

▼M5

Articolo 8 bis

Accettazione di titoli di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica

1.  Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema strumenti di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili di cui agli articoli 59 e 71 e al capitolo 2 del titolo II della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), a condizione che tali strumenti siano conformi a tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili e stabiliti nell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

2.  I titoli di cui al paragrafo 1 che sono accettati dalle BCN come garanzia sono soggetti agli scarti di garanzia di cui all'allegato II ter del presente indirizzo.

▼M6

Articolo 8 ter

Ammissione di talune attività negoziabili idonee e di taluni emittenti idonei alla data del 7 aprile 2020

1.  I termini utilizzati nel presente articolo hanno lo stesso significato di cui all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

2.  In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, all’articolo 71 e all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili, diverse dai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS), emesse il 7 aprile 2020 o prima di tale data, che il 7 aprile 2020 avevano un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, conforme ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:

a) 

abbiano un rating di credito pubblico attribuito da almeno un sistema ECAI accettato che soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e

b) 

continuino a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Al fine di evitare dubbi, si precisa che il rating di credito pubblico al 7 aprile 2020 di cui al presente paragrafo è determinato dall’Eurosistema sulla base delle regole stabilite all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 82, paragrafo 2, all’articolo 83, all’articolo 84, lettere a) e b), all’articolo 85 e all’articolo 86 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014(60).

3.  Ove la conformità di una attività negoziabile ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema alla data del 7 aprile 2020 sia determinata sulla base di un rating attribuito da ECAI all’emittente o di un rating attribuito da ECAI al garante, attribuito da un sistema ECAI accettato, tale attività negoziabile costituisce una garanzia idonea per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:

a) 

il rating attribuito da ECAI all’emittente o il rating attribuito da ECAI al garante, secondo i casi, per tale attività negoziabile soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e

b) 

tale attività negoziabile continui a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità ad essa applicabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

4.  Le attività negoziabili diverse dagli ABS emesse dopo il 7 aprile 2020 il cui emittente o garante, secondo i casi, alla data del 7 aprile 2020 aveva un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, conforme ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:

a) 

tali attività negoziabili abbiano un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, che soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e

b) 

tali attività negoziabili soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Al fine di evitare dubbi, si precisa che il rating di credito pubblico di cui alla lettera a) del presente paragrafo è determinato dall’Eurosistema sulla base delle regole stabilite all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 82, paragrafo 2, all’articolo 83, all’articolo 84, lettere a) e b), all’articolo 85 e all’articolo 86 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014(60).

5.  Le obbligazioni garantite emesse dopo la data del 7 aprile 2020 nell’ambito di un programma per obbligazioni garantite che di per sé al 7 aprile 2020 era dotato di una valutazione creditizia, attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, conforme ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema a condizione che:

a) 

costantemente dopo il 7 aprile 2020, il programma per obbligazioni garantite sia dotato di un rating di credito pubblico, attribuito da almeno un sistema ECAI accettato, che soddisfi come minimo il livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e

b) 

tali obbligazioni garantite soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità ad esse applicabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

6.  Le attività negoziabili di cui all’articolo 87, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE2014/60) che alla data del 7 aprile 2020 non avevano un rating di credito pubblico attribuito da un sistema ECAI accettato ma che, alla stessa data del 7 aprile 2020, avevano una valutazione implicita del credito derivante dall’Eurosistema in conformità alle regole stabilite all’articolo 87, paragrafi 1 e 2, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE2014/60) che era conforme ai requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema indipendentemente dalla data della loro emissione, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile:

a) 

l’emittente o il garante, secondo i casi, di tali attività negoziabili soddisfi come minimo un requisito di qualità creditizia corrispondente al livello 5 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e

b) 

tali attività negoziabili soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità ad esse applicabili stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

7.  In deroga alle disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 3, dell’articolo 71 e dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) i titoli garantiti da attività (ABS) emessi il 7 aprile 2020 o prima di tale data, che alla stessa data del 7 aprile 2020 avessero almeno due rating di credito pubblici, ciascuno dei quali attribuito da un diverso sistema ECAI accettato, che erano conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:

a) 

abbiano almeno due rating di credito pubblici, ciascuno dei quali attribuito da un diverso sistema ECAI accettato, che soddisfino come minimo il livello 4 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema; e

b) 

continuino a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità applicabili agli ABS stabiliti nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Al fine di evitare dubbi, si precisa che i requisiti stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) e all’articolo 3, paragrafo 4, del presente indirizzo non si applicano agli ABS di cui al presente paragrafo.

8.  Gli ABS che alla data del 7 aprile 2020 erano ammessi dall’Eurosistema come garanzie idonee ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente indirizzo, rimangono idonei, a condizione che, costantemente dopo il 7 aprile 2020:

a) 

abbiano almeno due rating di credito pubblici corrispondenti almeno al livello 4 di qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema, attribuiti da due sistemi ECAI accettati; e

b) 

continuino a soddisfare tutti gli altri criteri di idoneità ad essi applicabili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, (eccetto il livello di rating), dell’articolo 3, paragrafo 2 bis, e dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente indirizzo.

Al fine di evitare dubbi, l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 3, paragrafo 5, del presente indirizzo non si applicano agli ABS di cui al presente paragrafo.

9.  Fintanto che continuano a essere ammesse come garanzie idonee dall’Eurosistema in conformità al presente articolo, le attività negoziabili, comprese le obbligazioni garantite, di cui ai paragrafi da 2 a 6, sono soggette agli scarti di garanzia indicati nell’allegato II ter del presente indirizzo. Gli ABS di cui ai paragrafi 7 e 8 sono soggetti agli scarti di garanzia di cui all’allegato II bis del presente indirizzo. Gli scarti di garanzia sono calcolati sulla base del rating corrente applicabile in qualsiasi dato giorno dopo la data del 7 aprile 2020 in conformità alle regole relative all’ordine di priorità delle valutazioni di qualità creditizia attribuite da ECAI stabilite agli articoli da 83 a 88 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

10.  Oltre agli scarti di garanzia di cui al paragrafo 9, si applicano i seguenti scarti di garanzia supplementari:

a) 

gli ABS, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all’articolo 134 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4 %;

b) 

le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del i) 6,4 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e del ii) 9,6 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 3, 4 e 5;

c) 

ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l’utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell’articolo 138 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d) 

se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l’auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell’intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.

11.  Al fine di evitare dubbi, si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo sono indipendenti e non sono prese in considerazione ai fini della valutazione dell’idoneità per gli acquisti definitivi nell’ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP) ( 6 ), il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3) ( 7 ) il programma di acquisto di titoli garantiti da attività (ABSPP) ( 8 ), il programma di acquisto per il settore societario (CSPP) ( 9 ) e il programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) ( 10 ).

▼B

Articolo 9

Efficacia, attuazione e applicazione

1.  Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal 9 luglio 2014.

2.  Le BCN adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, all'articolo 3, paragrafo 7, lettera g), all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) e all'articolo 8, paragrafo 3, e applicano il presente indirizzo a partire dal 20 agosto 2014. Esse notificano alla BCE i testi e modalità di attuazione relativi alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, all'articolo 3, paragrafo 7 lettera g), all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 8, paragrafo 3, entro il entro e non oltre il 6 agosto 2014 ed ogni misura relativa all'articolo 5 in conformità alle procedure precisate dal Consiglio direttivo.

▼M4 —————

▼B

Articolo 10

Modifiche all'Indirizzo ECB/2007/9

Nella parte 5 dell'allegato III il paragrafo che segue la tabella 2 è sostituito da quanto segue:

«Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):

Detrazione forfettaria: la detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva]. Se [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva] dovesse essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Gli enti autorizzati a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva su base aggregata come gruppo [come definito dal Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), all'allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) ( *1 ), in quest'ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le riserve minime (o “obbligatorie”) sono calcolate come segue:

Riserve minime (o “obbligatorie”) = aggregato soggetto a riserva × aliquota di riserva — detrazione forfettaria

L'aliquota di riserva si applica ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 11

Abrogazione

1.  L'Indirizzo BCE/2013/4 è abrogato dal 20 agosto 2014.

2.  I riferimenti all'Indirizzo BCE/2013/4 sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di correlazione di cui all'allegato IV.

Articolo 12

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

▼M4 —————

▼M6




ALLEGATO II bis

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati ai titoli garantiti da attività (ABS) idonei ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 8 ter del presente indirizzo



Qualità del credito

Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*1)

Scarto di garanzia

Livello 3

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

Livello 4

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

(*1)   ossia [0,1) vita media ponderata (weighted average life, WAL) inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.




ALLEGATO II ter

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili, diverse dagli ABS, di cui agli articoli 8 bis e 8 ter



 

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Cedola a tasso fisso e variabile

zero coupon

Cedola a tasso fisso e variabile

zero coupon

Cedola a tasso fisso e variabile

zero coupon

Cedola a tasso fisso e variabile

zero coupon

Livello 4

[0,1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1,3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3,5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5,7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7,10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Livello 5

[0,1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1,3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3,5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5,7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7,10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

(*1)   ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.

▼B




ALLEGATO III

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

Indirizzo BCE/2013/4 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23).

Indirizzo BCE/2014/12 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 42.




ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA



Indirizzo BCE/2013/4

Presente indirizzo

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 4 e 5

Articolo 3paragrafi 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 6, numero 1)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 2)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 3)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 4)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 5)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 6)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera f)

-

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

-

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Indirizzo BCE/2014/12

Presente indirizzo

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Decisione BCE/2013/22

Presente indirizzo

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Allegato

Allegato II

Decisione BCE/2013/36

Presente indirizzo

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 7, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c)



( 1 ) Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody's, a «BBB–» di Fitch o Standard &Poor's, ovvero ad un rating «BBB» di DBRS.

( 2 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 4 ) La definizione di società non finanziarie si rinviene nel Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 1995).

( 5 ) Disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www-ecb.europa.it.

( 6 ) Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (rifusione) (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12).

( 7 ) Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (GU L 39 del 12.02.2020, pag. 6).

( 8 ) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull’attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).

( 9 ) Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2016, sull’attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).

( 10 ) Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91 del 25.3.2020, pag. 1)

( *1 ) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.»