2014D0461 — IT — 01.01.2014 — 001.001


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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2014

recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia

(2014/461/UE)

(GU L 207, 15.7.2014, p.20)

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►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2014

  L 304

102

23.10.2014




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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2014

recante deroga provvisoria alla decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia

(2014/461/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ( 1 ), in particolare l'allegato VI, articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 ottobre 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/776/CE ( 2 ), che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della situazione particolare della Groenlandia con riguardo ai gamberetti della specie Pandalus borealis. Tale deroga è scaduta il 31 dicembre 2013.

(2)

Con lettera del 1o aprile 2014, la Groenlandia ha chiesto una nuova deroga alle norme di origine di cui all'allegato VI, articolo 16, della decisione 2013/755/UE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 2 500 tonnellate di gamberetti preparati e conservati delle specie Pandalus borealis e Pandalus Montagui, da esportare dalla Groenlandia per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

(3)

La Groenlandia ha basato la propria richiesta sul fatto che il totale ammissibile di catture (TAC) riservatole si è ridotto nel corso degli ultimi anni e si ridurrà ulteriormente nel 2015, causando un approvvigionamento insufficiente di gamberetti originari. Essa ha urgente bisogno di gamberetti provenienti dai paesi vicini per mantenere un livello di produzione minimo e garantire occupazione.

(4)

L'articolo 1, paragrafo 16, lettera c), della decisione 2013/755/UE, prevede che si possano concedere deroghe alle norme di origine laddove ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o in un territorio.

(5)

La pesca rappresenta l'industria principale della Groenlandia e fra i vari settori quello delle pesca ai gamberetti è il più importante. È fondamentale per il continuo sviluppo dell'industria groenlandese che l'uso dei gamberetti provenienti da paesi terzi, in particolare dal Canada, rimanga possibile nel futuro, per far progredire l'industria a terra e mantenere la competitività dell'industria della Groenlandia sul mercato mondiale.

(6)

La Groenlandia è un territorio geograficamente isolato dotato di infrastrutture limitate e con una disoccupazione in aumento. Quando gli approvvigionamenti si rivelano insufficienti, le fabbriche sono costrette a chiudere con conseguente disoccupazione per periodi più lunghi. L'impatto socioeconomico di tali chiusure su una piccola comunità dipendente dall'attività economica di tali fabbriche è dunque significativo. La trasformazione di 2 500 tonnellate di gamberetti dà lavoro a circa 10 lavoratori. La Groenlandia ha indicato nella domanda che la deroga è fondamentale per la sopravvivenza di una delle fabbriche.

(7)

La deroga richiesta è giustificata a norma dell'allegato VI, articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2013/755/UE, per quanto riguarda lo sviluppo di un'industria esistente in Groenlandia. Inoltre, la deroga permetterà di garantire l'occupazione nelle comunità vulnerabili ed è fondamentale per la sopravvivenza di una delle fabbriche della Groenlandia.

(8)

Poiché l'uso della deroga concessa nel 2001 era molto limitato, la presente deroga dovrebbe essere concessa solo per 500 tonnellate che corrispondono al livello massimo di utilizzo nel 2002 aumentato di un margine di tolleranza del 25 %.

(9)

Purché siano rispettate alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non arrecherebbe grave pregiudizio ad un settore economico o ad un'industria dell'Unione o ad un'industria di uno o più Stati membri.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ) definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

(11)

La deroga è richiesta per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Data la necessità di garantire la continuità delle esportazioni dalla Groenlandia all'Unione e la prevedibilità per gli operatori economici, è opportuno concedere la deroga con effetto retroattivo.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE, i gamberetti preparati e conservati delle specie Pandalus borealis e Pandalus Montagui di cui ai codici NC ex 1605 21 ed ex 1605 29 , trasformati in Groenlandia a partire da gamberetti non originari di cui al codice NC 0306 16 99 , sono considerati originari della Groenlandia alle condizioni stabilite agli articoli 2 e 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato, importati nell'Unione dalla Groenlandia tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali della Groenlandia adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

A tale fine, su tutti i certificati di circolazione EUR.1 che dette autorità rilasciano in relazione ai suddetti prodotti, figura un riferimento alla presente decisione.

Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti della Groenlandia trasmettono alla Commissione l'elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti indicazioni:

 «Derogation — Commission Implementing Decision 2014/461/EU»

 «Dérogation — Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission»

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.




ALLEGATO



Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodi

Quantitativi

►M1  09.0691 ◄

ex 1605 21

ex 1605 29

Gamberetti preparati e conservati delle specie Pandalus borealis e Pandalus Montagui

dall'1.1.2014 al 31.12.2014

dall'1.1.2015 al 31.12.2015

dall'1.1.2016 al 31.12.2016

dall'1.1.2017 al 31.12.2017

dall'1.1.2018 al 31.12.2018

dall'1.1.2019 al 31.12.2019

dall'1.1.2020 al 31.12.2020

500 tonnellate

500 tonnellate

500 tonnellate

500 tonnellate

500 tonnellate

500 tonnellate

500 tonnellate



( 1 ) GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

( 2 ) Decisione 2009/776/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 51).

( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).