02014D0450 — IT — 10.12.2024 — 006.001


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►B

DECISIONE 2014/450/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC

(GU L 203 del 11.7.2014, pag. 106)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/413 DEL CONSIGLIO  del 7 marzo 2017

  L 63

105

9.3.2017

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1948 DEL CONSIGLIO  del 25 ottobre 2017

  L 276

60

26.10.2017

►M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/516 DEL CONSIGLIO  del 27 marzo 2018

  L 84

22

28.3.2018

►M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/815 DEL CONSIGLIO  del 20 maggio 2021

  L 180

152

21.5.2021

►M5

DECISIONE (PESC) 2023/726 DEL CONSIGLIO  del 31 marzo 2023

  L 94

48

3.4.2023

►M6

DECISIONE (PESC) 2024/3113 DEL CONSIGLIO  del 9 dicembre 2024

  L 3113

1

10.12.2024




▼B

DECISIONE 2014/450/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC



Articolo 1

1.  
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.
2.  

È inoltre vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c) 

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.  

L'articolo 1 non si applica:

a) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

b) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sudan, del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU o dell'UA;

c) 

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

d) 

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

e) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.  
L'articolo 1 parimenti non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sudan dal personale dell'ONU, dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
3.  
Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 1 ). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

Articolo 3

Conformemente all'UNSCR 1591 (2005), le misure restrittive di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, della presente decisione sono imposte nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o il diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell'UNSCR 1591 (2005) («comitato delle sanzioni»).

L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all'articolo 3.
2.  
Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3.  
Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle UNSCR pertinenti per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.
4.  
Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.  
Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato.
2.  
È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione o a beneficio di tali persone o entità.
3.  

Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a) 

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, delle attività finanziarie e delle risorse economiche di altro tipo congelati,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e) 

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.  

Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M5

5.  

I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a) 

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) 

da organizzazioni internazionali;

c) 

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) 

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e) 

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f) 

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.

▼B

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.  
Qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
2.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

Articolo 8

1.  
L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni.
2.  
L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni.

Articolo 9

Le misure di cui all'articolo 1 sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.

Articolo 10

La decisione 2011/423/PESC è abrogata.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Pseudonimo: Gaffar Mohmed Elhassan

Designazione: Maggiore generale e comandante per la regione militare occidentale delle forze armate sudanesi (SAF)

Numero di identificazione nazionale: Carta di identificazione di ex militare 4302

Data di nascita: 24 giugno 1952

Indirizzo: El Waha, Omdurman, Sudan

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006

Altre informazioni: In pensione dall'esercito sudanese. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il gruppo di esperti ha riferito che il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha dichiarato di avere esercitato il comando operativo diretto (essenzialmente comando tattico) di tutti gli elementi delle SAF nel Darfur mentre era al comando della regione militare occidentale. Ha esercitato questa funzione di comandante della zona militare occidentale dal novembre 2004 (circa) all'inizio 2006. In base alle informazioni in possesso del gruppo di esperti, Elhassan è responsabile di violazioni del punto 7 della risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza in quanto, in virtù della sua posizione, ha disposto (da Khartoum) e autorizzato (a partire dal 29 marzo 2005) il trasferimento di materiale militare nel Darfur senza la preventiva approvazione del comitato istituito a norma della suddetta risoluzione. Elhassan stesso ha dichiarato al gruppo di esperti che tra il 29 marzo e il dicembre 2005 sono stati introdotti nel Darfur da altre parti del Sudan aeromobili, motori di aeromobili e altro materiale militare. Ad esempio, Elhassan ha informato il gruppo di esperti che tra il 18 e il 21 settembre 2005 sono stati trasferiti nel Darfur, senza autorizzazione, due elicotteri da attacco Mi-24. Vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che Elhassan sia stato direttamente responsabile, in qualità di comandante della zona militare occidentale, dell'autorizzazione di attacchi aerei militari nella regione attorno ad Abu Hamra, il 23 e 24 luglio 2005, e nella zona di Jebel Moon del Darfur occidentale, il 19 novembre 2005. In entrambe le operazioni erano coinvolti elicotteri da attacco Mi-24 che, secondo quanto riportato, avrebbero aperto il fuoco in entrambe le occasioni. Il gruppo di esperti ha riferito che Elhassan ha dichiarato di avere egli stesso approvato le richieste di appoggio aereo e di altre operazioni aeree in qualità di comandante della zona militare occidentale (cfr. relazione del gruppo di esperti S/2006/65, punti 266-269). Con queste azioni il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha violato le pertinenti disposizioni della risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e soddisfa quindi i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Designazione: a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha, b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali, c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale.

Data di nascita: a) 1o gennaio 1964; b) 1959.

Luogo di nascita: Kutum.

Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

Cittadinanza: Sudan.

Passaporto: a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015);

b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

Numero di identificazione nazionale: Certificato di cittadinanza A0680623.

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

▼M4 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimi: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) «Tek»; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Designazione: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

Data di nascita: 1o gennaio 1967.

Luogo di nascita: El-Fasher, Darfur settentrionale.

Cittadinanza: Sudanese di nascita.

Indirizzo: Tine, Sudan (risiede a Tine, sul versante sudanese della frontiera con il Ciad).

Numero di identificazione nazionale: a) 192-3238459-9; b) certificato di cittadinanza acquisito alla nascita 302581.

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato la risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

▼M6

5.    JUMA BARKALLA, Abdel Rahman

Designazione: Maggiore generale delle forze di supporto rapido (Rapid Support Forces — RSF) e comandante del Darfur occidentale.

Data di nascita: 1o gennaio 1969.

Luogo di nascita: Bahr Elarab, Darfur orientale, Sudan.

Cittadinanza: Sudan.

Passaporto: Sudan P07834700.

Numero di identificazione nazionale: Sudan 21052659309.

Data di designazione da parte dell'ONU: 8 novembre 2024.

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Abdel Rahman Juma Barkalla è stato inserito nell'elenco l'8 novembre 2024 a norma del punto 3, lettera c), della risoluzione UNSC 1591 (2005).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdel Rahman Juma Barkalla, maggiore generale delle RSF e comandante del Darfur occidentale, è designato per aver partecipato ad azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Darfur, compresi atti di violenza e violazioni dei diritti umani. Gli attacchi delle RSF nel Darfur hanno messo a rischio centinaia di migliaia di civili a causa degli intensi combattimenti, della mancanza di accesso umanitario e della violenza mirata nei confronti dei civili e degli attivisti per i diritti umani.

Nel maggio e giugno 2023 i rappresentanti della società civile a El Geneina, nel Darfur occidentale, hanno dovuto affrontare minacce e uccisioni mirate da parte delle RSF e delle milizie alleate. Il 4 agosto 2023 uomini armati che indossavano uniformi delle RSF hanno rapito e ucciso l'attivista per i diritti umani e avvocato Ahmed Mohammed Abdullah e il suo collega Adam Omer a Nyala, nel Darfur meridionale.

Il governatore del Darfur occidentale, Khamis Abakar, è stato ucciso il 14 giugno 2023 ed è stato visto per l'ultima volta con Barkalla (cfr. S/2024/65, punto 71). Nei video circolati sui social media si vede Abakar che viene costretto da alcuni soldati delle RSF a entrare in un edificio; in un secondo video circolato qualche ora dopo si vede il cadavere di Abakar circondato da truppe con uniformi delle RSF che festeggiano.

Tra maggio e novembre 2023, le RSF e le milizie alleate hanno compiuto almeno 10 attacchi contro civili nelle città di El-Geneina e Ardamata nel Darfur occidentale, uccidendo migliaia di persone che hanno poi sepolto in più di 13 fosse comuni. Durante tali attacchi, inoltre, donne e ragazze sarebbero state stuprate e avrebbero subito abusi sessuali.

6.    HAMID MOHAMED, Osman Mohamed

Designazione: Maggiore generale delle forze di supporto rapido (Rapid Support Forces - RSF) e capo del dipartimento per le operazioni delle RSF.

Data di nascita: 1o gennaio 1966.

Luogo di nascita: Kadiqali, Darfur meridionale, Sudan.

Cittadinanza: Sudan.

Numero di identificazione nazionale: Sudan 11540384888.

Data di designazione da parte dell'ONU: 8 novembre 2024.

Motivi dell'inserimento nell'elenco:

Osman Mohamed Hamid Mohamed è stato inserito nell'elenco l'8 novembre 2024 a norma del punto 3, lettera c), della risoluzione UNSC 1591 (2005).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Osman Mohamed Hamid Mohamed, maggiore generale delle RSF e capo del dipartimento per le operazioni delle RSF, è designato per aver partecipato ad azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Darfur, compresi atti di violenza e violazioni dei diritti umani. Ha rilasciato dichiarazioni a nome delle RSF dopo grandi vittorie ed è una parte importante della pianificazione operativa delle RSF. Gli attacchi delle RSF nel Darfur hanno messo a rischio centinaia di migliaia di civili a causa degli intensi combattimenti, della mancanza di accesso umanitario e della violenza mirata nei confronti dei civili e degli attivisti per i diritti umani.

Nel maggio e giugno 2023 i rappresentanti della società civile a El Geneina, nel Darfur occidentale, hanno dovuto affrontare minacce e uccisioni mirate da parte delle RSF e delle milizie alleate. Il 4 agosto 2023 uomini armati che indossavano uniformi delle RSF hanno rapito e ucciso l'attivista per i diritti umani e avvocato Ahmed Mohammed Abdullah e il suo collega Adam Omer a Nyala, nel Darfur meridionale.

Il 14 giugno 2023 il governatore del Darfur occidentale, Khamis Abakar, è stato ucciso dopo essere stato preso in custodia dai combattenti delle RSF lo stesso giorno. Nei video circolati sui social media si vede Abakar che viene costretto da alcuni soldati delle RSF a entrare in un edificio; in un secondo video circolato qualche ora dopo si vede il cadavere di Abakar circondato da truppe con uniformi delle RSF che festeggiano.

Tra maggio e novembre 2023, le RSF e le milizie alleate hanno compiuto almeno 10 attacchi contro civili nelle città di El-Geneina e Ardamata nel Darfur occidentale, uccidendo migliaia di persone che hanno poi sepolto in più di 13 fosse comuni. Durante tali attacchi, inoltre, donne e ragazze sarebbero state stuprate e avrebbero subito abusi sessuali.



( 1 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).