02014D0386 — IT — 23.06.2021 — 009.001
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DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 226 |
20 |
30.7.2014 |
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L 365 |
152 |
19.12.2014 |
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L 156 |
25 |
20.6.2015 |
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L 161 |
40 |
18.6.2016 |
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L 156 |
24 |
20.6.2017 |
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L 155 |
5 |
19.6.2018 |
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L 165 |
69 |
21.6.2019 |
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L 196 |
12 |
19.6.2020 |
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L 222 |
20 |
22.6.2021 |
DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
Articolo 1
Articolo 2
I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.
Articolo 3
I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 26 settembre 2014 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 26 settembre 2014.
Articolo 4
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.
Articolo 4 bis
Sono vietati:
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili in Crimea o a Sebastopoli;
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;
la concessione di finanziamenti a entità in Crimea o a Sebastopoli o per il fine documentato di finanziare entità in Crimea o a Sebastopoli;
la creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli;
la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).
I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli.
I divieti di cui al paragrafo 1:
si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014;
non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014.
Articolo 4 ter
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,
a entità in Crimea o a Sebastopoli, o
per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli,
nei seguenti settori:
trasporti;
telecomunicazioni;
energia;
esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
La fornitura di:
assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;
finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate
è vietata.
Articolo 4 quater
Articolo 4 quinquies
Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché:
sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate in Crimea o a Sebastopoli; o
sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati in Crimea o a Sebastopoli.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.
Articolo 4 sexies
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo.
▼M2 —————
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2022.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti. ►M1 Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014. ◄