02014D0006(01) — IT — 01.06.2016 — 001.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 24 febbraio 2014 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2014/6) (GU L 104 del 8.4.2014, pag. 72) |
Modificata da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
DECISIONE (UE) 2016/868 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 maggio 2016 |
L 144 |
99 |
1.6.2016 |
|
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 24 febbraio 2014
relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali
(BCE/2014/6)
(2014/192/UE)
Articolo 1
Ambito di applicazione e obiettivi
La presente decisione definisce le misure preparatorie necessarie a istituire, in maniera graduale, un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito fondato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. ►M1 Tale quadro a lungo termine, entro l'inizio della prima trasmissione effettiva di dati granulari sul credito da parte delle BCN alla BCE in conformità al Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) ( 1 ) comprende: a) banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema; e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprendente dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. ◄
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
per «centrale dei rischi» si intende un registro dei crediti gestito da una BCN del SEBC;
per «registro dei crediti» si intende un registro che raccoglie dati granulari sul credito provenienti da istituzioni segnalanti;
per «dati granulari sul credito» si intendono informazioni relative all'esposizione creditizia di enti creditizi o altre istituzioni finanziarie che erogano credito nei confronti dei mutuatari, fornite mutuatario per mutuatario o prestito per prestito.
Articolo 3
Organizzazione delle misure preparatorie
1. Le misure preparatorie da adottare al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, comprendono:
l'identificazione delle esigenze degli utenti pertinenti e la stima dei costi legati alle proposte per la raccolta, la garanzia di qualità e le procedure per la condivisione dei dati da applicare nel lungo termine;
la definizione e il miglioramento delle serie di dati granulari sul credito da raccogliere ai sensi del quadro a lungo termine, in particolare per quanto concerne il campo di applicazione, i limiti delle fasce o strati all'interno della popolazione dei mutuatari e le altre possibili disaggregazioni, il livello di dettaglio degli attributi dei dati e della qualità dei dati granulari sul credito raccolti;
l'organizzazione della trasmissione di dati granulari sul credito nella fase preparatoria, in conformità all'articolo 4, e la definizione di requisiti di qualità ai quali i dati granulari sul credito ottenuti dalle centrali dei rischi o da altri registri dei crediti devono uniformarsi prima dell'avvio di tale trasmissione;
lo sviluppo di misure operative dettagliate specificanti le modalità di trasmissione, compilazione, conservazione e utilizzo dei dati granulari sul credito da testare e modulare nella fase preparatoria al fine della loro successiva incorporazione nel quadro a lungo termine;
la fissazione di un calendario per specifiche iniziative e risultati che le singole BCN e la BCE sono tenute a completare, incluse le iniziative che devono essere intraprese dalle BCN ancora prive di accesso a banche dati complete relative ai dati granulari sul credito, al fine di ottenere tale accesso attraverso lo sviluppo di una propria centrale dei rischi o mediante altri mezzi;
il monitoraggio dei progressi realizzati in riferimento alle misure elencate alle lettere da a) a e) e l'identificazione, ove necessario, delle necessarie rettifiche.
2. Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN, incluse le BCN cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.
3. In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.
Articolo 4
Trasmissione di dati granulari sul credito nella fase preparatoria e garanzie di riservatezza
1. Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione dalle BCN alla BCE, alla fine del mese di marzo di ogni anno, dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al 30 giugno e al 31dicembre 2013 e si fonda sullo schema di segnalazione di riferimento contenuto nell'allegato. Ogni trasmissione ad hoc successiva è organizzata dal CST su base volontaria e sulla base dello schema di segnalazione che terrà in considerazione l'esistenza di dati granulari sul credito immediatamente disponibili e delle loro caratteristiche e assicurerà che i dati raccolti siano proporzionati allo stato dei lavori preparatori completati al momento della trasmissione. Nella fase preparatoria, i dati relativi ai mutuatari che appartengono a settori istituzionali diversi dalle società non finanziarie possono essere segnalati su base aggregata, purché la BCN trasmetta le relative informazioni metodologiche.
2. Le singole BCN trasmettono i dati granulari sul credito richiesti sulla base delle centrali di rischio o di altre banche dati disponibili relative a dati granulari sul credito. Le BCN che beneficiano di una deroga, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, relativa alle misure preparatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) in riferimento alla trasmissione di dati specifici includono nelle loro segnalazioni al CST informazioni in ordine ai progressi compiuti nell'uniformarsi alle trasmissioni di dati richieste nella fase preparatoria.
3. I dati forniti alla BCE ai sensi del primo paragrafo sono trasmessi in forma elettronica attraverso un accesso remoto sicuro e sono conservate in un'area sicura. L'accesso a tali dati è limitato agli esperti in materia di statistica inclusi nella lista comunicata dal CST al Consiglio direttivo prima dell'avvio della trasmissione. Nel rapporto annuale sulla riservatezza, la BCE include informazioni concernenti le misure di sicurezza adottate.
Articolo 5
Uso delle informazioni statistiche derivanti da dati granulari sul credito nella fase preparatoria
1. I dati forniti alla BCE ai sensi dell'articolo 4 sono utilizzati per a) definire e migliorare i dati granulari sul credito da raccogliere nell'ambito del quadro a lungo termine e i relativi attributi e b) definire e produrre informazioni statistiche aggregate ai fini di soddisfare le esigenze statistiche degli utenti del SEBC nella fase preparatoria.
2. In aggiunta all'accesso e all'uso delle informazioni statistiche aggregate, gli utenti interni al SEBC che non beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 possono richiedere il permesso di accedere e utilizzare informazioni statistiche riservate disaggregate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi ai sensi dell'articolo 4, purché tale accesso a informazioni statistiche riservate: a) soddisfi l'obiettivo di definire e migliorare i dati granulari sul credito da raccogliere nell'ambito del quadro a lungo termine e i relativi attributi e b) non implichi un accesso diretto a dati granulari sul credito originali raccolti dalle BCN o dalla BCE. Ogni richiesta degli utenti deve essere corredata di un elenco delle persone che avranno accesso alle informazioni in questione.
3. Le richieste degli utenti avanzate ai sensi del paragrafo 2 sono sottoposte a valutazione e approvazione da parte del Consiglio direttivo, in conformità alla procedura adottata dalla BCE. Il CST assiste il Consiglio direttivo nella valutazione di tali richieste.
Articolo 6
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del CST, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica all'allegato alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da modificare il quadro concettuale sottostante o incidere sugli oneri di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere.
Articolo 7
Disposizioni finali
1. La presente decisione ha effetto a partire dal giorno della sua notificazione.
2. Entro il 31 dicembre 2014 il Consiglio direttivo riceve, a fini di valutazione, una relazione che analizza: a) lo stato delle misure preparatorie stabilite dalla presente decisione e b) l'opportunità di sostituire la presente decisione con uno strumento giuridico della BCE che istituisca obblighi di segnalazione statistica armonizzati e che assicuri l'istituzione di una banca dati relativa ai dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e include una valutazione dell'opportunità di stabilire un cronoprogramma per l'adozione di tali misure, come specificato all'articolo 1, in considerazione dei progressi realizzati.
Articolo 8
Destinatari
Destinatarie della presente decisione sono le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
ALLEGATO
SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI RIFERIMENTO
Dati granulari sul credito segnalati su base individuale, come nella tabella di seguito e comprensivi delle seguenti informazioni:
|
Tipo |
Attributi |
Aspetti generali |
Grado di anonimizzazione |
|
Attributi del prestatore |
Identificativo del prestatore |
Identificazione dei prestatori in conformità ai codici impiegati nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) del SEBC (1). |
Non anonimizzato |
|
Attributi del mutuatario |
Identificativo del mutuatario |
Identificazione alfanumerica dei mutuatari, al fine di garantire che i singoli mutuatari non siano identificabili |
Anonimizzato |
|
Paese di residenza |
Paese di residenza del mutuatario, in conformità alla norma ISO 3166 (2) |
||
|
Settore istituzionale |
Settore (o sottosettore) istituzionale del mutuatario, in conformità alla classificazione SEC 2010. Si richiede l'indicazione dei seguenti (sotto)settori: — Società non finanziarie (S.11) — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Amministrazioni pubbliche (S.13) — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) |
||
|
Settore di attività economica |
Classificazione dei mutuatari (finanziari e non finanziari) in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 (3). I codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per «divisione»). |
||
|
Dimensioni |
Classificazione dei mutuatari secondo la dimensione: micro, piccoli, medi, grandi |
||
|
Variabili dei dati del credito |
Identificativo del prestito |
Identificazione alfanumerica dei prestiti, come d'uso presso le istituzioni segnalanti a livello nazionale. |
— |
|
Valuta |
Valuta di denominazione del prestito, in conformità alla norma ISO 4217 (2). |
||
|
Tipo di prestito |
Classificazione dei prestiti in base alla rispettiva tipologia: — prestito a vista e con preavviso breve (conti correnti) — Debito da carta di credito — Crediti commerciali — Leasing finanziari — Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita — Altri prestiti a termine |
||
|
Tipo di garanzia |
Tipo di garanzia del prestito concesso; garanzia immobiliare, altra garanzia (inclusi titoli e oro), nessuna garanzia |
||
|
Scadenza originaria |
Scadenza del prestito pattuita in origine o in occasione di una successiva rinegoziazione; minore o uguale a un anno; superiore a un anno. |
||
|
Durata residua |
Scadenza in riferimento alla data pattuita per il rimborso del prestito; inferiore o uguale a un anno, superiore a un anno. |
||
|
Deterioramento |
Prestiti in relazione ai quali il mutuatario è inadempiente. |
||
|
Prestiti sindacati |
Singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori. |
||
|
Debiti subordinati |
Gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere dopo che tutti i crediti di rango superiore, ad esempio depositi/prestiti, sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni. |
||
|
Misure dei dati del credito |
Credito utilizzato |
Consistenze totali di un prestito (valore del capitale, senza dedurre le cancellazioni parziali), segnalato al lordo delle rettifiche da rischio di credito, ad eccezione delle perdite registrate come cancellazioni totali. |
— |
|
Linee di credito |
Importo del credito accordato, ma non utilizzato. |
||
|
Arretrati |
Qualsiasi pagamento (importo) relativo a un prestito che è dovuto da oltre 90 giorni. |
||
|
Valore delle garanzie |
Valore delle garanzie al momento della segnalazione. |
||
|
Rettifiche specifiche per il rischio di credito |
Specifici accantonamenti per perdite dovute ai rischi di credito, in conformità al quadro contabile applicabile. Tali misure devono essere segnalate esclusivamente in relazione ai prestiti deteriorati. |
||
|
Attività ponderate per il rischio |
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in conformità alla Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o atti successivi. |
||
|
Probabilità di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni) |
Probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume. |
||
|
Perdita in caso di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni) |
Il rapporto fra il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume. |
||
|
Tasso di interesse |
Il rapporto, in percentuale annua, tra l'importo che un debitore è tenuto a pagare al creditore nell'arco di un dato periodo di tempo e l'importo del capitale del prestito, deposito o titolo di debito, in conformità al regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea (5) o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume. |
||
|
(1) Per le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si veda l'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu (2) Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org (3) Come pubblicata dalla Commissione europea (Eurostat) nel suo sito Internet all'indirizzo www.ec.europa.eu/eurostat (4) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1). (5) Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24). |
|||
( 1 ) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).