02014A1023(01) — IT — 18.11.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL

(GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

PROTOCOLLO di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra L’unione europea e la Repubblica del Senegal

  L 299

13

20.11.2019




▼B

ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL



L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione», e

LA REPUBBLICA DEL SENEGAL, in appresso «il Senegal»,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e il Senegal, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e l'accordo sugli stock ittici transzonali del 1995,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla FAO nel 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la loro conservazione a lungo termine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca del Senegal coinvolgendo gli attori della società civile, e in particolare gli operatori della pesca,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi e per il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) 

«autorità senegalesi», il ministero della pesca della Repubblica del Senegal;

b) 

«autorità dell'Unione», la Commissione europea;

c) 

«attività di pesca», attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

d) 

«peschereccio», qualsiasi nave o altra imbarcazione utilizzata, attrezzata o di tipo normalmente utilizzato per attività di pesca conformemente alla legislazione senegalese;

e) 

«peschereccio dell'Unione», qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

f) 

«acque senegalesi», le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal;

g) 

«accordo», l'accordo e il protocollo, con l'allegato e le appendici;

h) 

«forza maggiore», eventi improvvisi, imprevedibili e inevitabili che possano pregiudicare o impedire il normale svolgimento delle attività di pesca nelle acque senegalesi.

Articolo 2

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

a) 

le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca sulle risorse eccedentarie disponibili nelle acque senegalesi;

b) 

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica in materia di pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile nelle acque senegalesi e lo sviluppo del settore alieutico senegalese;

c) 

la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque senegalesi, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 3

Principi

1.  Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque senegalesi in conformità al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

2.  Il Senegal si impegna a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ai segmenti di altre flotte straniere presenti nelle proprie acque le cui navi presentino le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo.

3.  Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, secondo la procedura stabilita agli articoli 8 e 96 dello stesso.

4.  Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5.  La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

6.  Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Accesso alle acque senegalesi

1.  I pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque senegalesi soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù del presente accordo; nessuna attività di pesca può essere esercitata dai pescherecci dell'Unione al di fuori di tale contesto.

2.  Le autorità senegalesi rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione unicamente in virtù del presente accordo; nessuna autorizzazione, segnatamente nella forma di licenze private, può essere rilasciata ai suddetti pescherecci al di fuori di tale contesto.

Articolo 5

Diritto applicabile e attuazione

1.  Fatte salve le disposizioni del presente accordo, le attività di pesca da esso disciplinate sono soggette alla legislazione senegalese.

2.  Le autorità senegalesi notificano alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle attività dei pescherecci dell'Unione. La legislazione senegalese sarà applicabile ai suddetti pescherecci a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte delle autorità dell'Unione.

3.  Il Senegal si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle misure di controllo delle attività di pesca previste dal presente accordo. I pescherecci dell'Unione cooperano con le autorità senegalesi preposte al controllo della pesca.

4.  L'Unione si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie a garantire il rispetto, da parte delle sue navi, delle disposizioni del presente accordo e della legislazione senegalese pertinente.

5.  Le autorità dell'Unione notificano alle autorità senegalesi qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle attività dei pescherecci dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 6

Contropartita finanziaria

1.  Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede al Senegal una contropartita finanziaria destinata a:

a) 

finanziare parte dei costi per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle risorse alieutiche senegalesi, a prescindere dalla quota dei costi di accesso a carico degli armatori;

b) 

rafforzare la capacità del Senegal di elaborare e attuare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.

2.  Il contributo finanziario destinato al sostegno settoriale è dissociato dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Tale contributo è subordinato alla realizzazione degli obiettivi della politica settoriale senegalese in materia di pesca secondo le modalità previste nel protocollo del presente accordo al termine di una programmazione annuale e pluriennale.

3.  La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno secondo le modalità stabilite nel protocollo. L'ammontare di tale contropartita può essere modificato nei casi seguenti:

a) 

forza maggiore;

b) 

riduzione delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c) 

aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d) 

revisione delle condizioni per la concessione del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e) 

sospensione dell'applicazione del presente accordo in virtù dell'articolo 13 dello stesso;

f) 

denuncia del presente accordo in virtù dell'articolo 14 dello stesso.

Articolo 7

Commissione mista

1.  È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e del Senegal, alla quale compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Tale commissione può inoltre adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.

2.  Nel sorvegliare l'attuazione dell'accordo, la commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) 

controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo, e segnatamente la definizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 6, paragrafo 2;

b) 

assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

c) 

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo.

3.  La funzione decisionale della commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici del presente accordo per quanto riguarda:

a) 

la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;

b) 

le modalità del sostegno settoriale;

c) 

le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione.

Le decisioni sono adottate per consenso e figurano nell'allegato del verbale della riunione.

4.  La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti adottate delle organizzazioni regionali per la pesca.

5.  La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Senegal e nell'Unione, o in un altro luogo stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 8

Cooperazione in materia di sorveglianza e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Le parti si impegnano a collaborare strettamente per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile.

Articolo 9

Cooperazione in campo scientifico

1.  Le parti promuovono la cooperazione scientifica ai fini di un più efficace monitoraggio dello stato delle risorse biologiche marine nelle acque senegalesi.

2.  Le parti si consultano, in particolare, nell'ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 10

Cooperazione tra organizzazioni professionali della pesca, settore privato e società civile

1.  Le parti promuovono la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. In particolare, esse possono consultarsi per facilitare e coordinare le azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.  Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.  Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. Ove opportuno, esse incoraggiano la costituzione di società miste.

Articolo 11

Ambito di applicazione geografico

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, al Senegal.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.

Articolo 13

Sospensione

1.  L'attuazione del presente accordo può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi seguenti:

a) 

forza maggiore;

b) 

controversia tra le parti relativa all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo;

c) 

violazione, ad opera di una delle parti, delle disposizioni del presente accordo, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 3, concernente il rispetto dei diritti umani.

2.  La sospensione dell'accordo è notificata per iscritto all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Non appena ricevuta la notifica della sospensione, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di tre (3) mesi. La consultazione può protrarsi dopo che la sospensione è divenuta effettiva. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 14

Denuncia

1.  Il presente accordo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi seguenti:

a) 

forza maggiore;

b) 

degrado degli stock interessati in base al migliore parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone;

c) 

sottoutilizzo delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione;

d) 

violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.  La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto all'altra parte e diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Non appena ricevuta la notifica della denuncia, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di sei (6) mesi. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Abrogazione

L'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, entrato in vigore il 1o giugno 1981, è abrogato.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 17

Applicazione provvisoria

La firma del presente accordo da parte delle parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal



Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione sono stabilite come segue:

— 
specie altamente migratorie (specie di cui all'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT):
a) 

28 tonniere congelatrici con reti a circuizione

b) 

8 tonniere con lenze e canne

— 
pesci demersali di profondità:
c) 

2 pescherecci da traino.

Il presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

2.  Le possibilità di pesca previste al primo comma riguardano unicamente le zone di pesca senegalesi le cui coordinate geografiche figurano in allegato.

Articolo 2

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria.

Articolo 3

Contropartita finanziaria

1.  Il valore totale stimato del protocollo per il periodo di cui all'articolo 2 ammonta a 13 930 000  EUR. Tale importo è ripartito come segue:

1.1. 

8 690 000  EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo, che comprende:

1) 

un importo annuo a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse, pari a 1 058 000  EUR per il primo anno, 988 000  EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 918 000  EUR per il quinto anno, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate all'anno di specie altamente migratorie;

2) 

un importo specifico annuo di 750 000  EUR per un periodo di cinque (5) anni, destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Senegal;

1.2. 

5 240 000  EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, punto 3.

2.  Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo e gli articoli 13 e 14 dell'accordo.

3.  Il Senegal sorveglia l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca senegalesi al fine di garantire una gestione adeguata del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1.1, punto 1, per le specie altamente migratorie e del totale ammissibile di cattura per le specie demersali, quale indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo, tenendo conto dello stato degli stock e di eventuali eccedenze disponibili. Nell'ambito di tale sorveglianza, il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena il livello delle catture dei pescherecci dell'Unione presenti nelle zone di pesca senegalesi abbia raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento o l'80 % del totale ammissibile di cattura di specie demersali. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa senza indugio gli Stati membri.

4.  Una volta raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento o l'80 % del totale ammissibile di cattura fissato per le specie demersali, il Senegal assicura una sorveglianza, su base mensile, delle catture praticate dai pescherecci dell'Unione. Tale sorveglianza è effettuata su base giornaliera dopo l'entrata in funzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati (ERS) di cui al capo IV, sezione 1, dell'allegato del presente protocollo. Il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena sia stato raggiunto il quantitativo di riferimento o il totale ammissibile di cattura di cui sopra. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa a sua volta gli Stati membri.

5.  Se il quantitativo annuo delle catture di specie altamente migratorie praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 1.1, punto 1, l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per il primo anno, 50 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 45 EUR per il quinto anno per ogni tonnellata supplementare catturata.

6.  Il totale ammissibile di cattura di specie demersali indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo corrisponde al quantitativo massimo delle catture autorizzate di tali specie. Se il quantitativo annuo delle catture di tali specie supera il totale ammissibile, il canone indicato nella suddetta scheda, unicamente a carico degli armatori, è maggiorato del 50 % per le catture eccedenti.

7.  Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.1, punto 1. Se i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione superano i quantitativi corrispondenti al doppio del suddetto importo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

8.  Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.1, punto 1, relativa all'accesso delle navi unionali alle risorse alieutiche senegalesi, è effettuato al massimo entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della firma del protocollo per gli anni successivi.

9.  La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto 1, è versata sul conto del Tesoro pubblico del Senegal. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto (2), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione della Pesca marittima su un conto di deposito presso il Tesoro pubblico. Le autorità senegalesi comunicano ogni anno le coordinate dei conti alla Commissione europea.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1.  Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, e in particolare:

1) 

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2;

2) 

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Senegal nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché delle priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche del Senegal nel settore alieutico;

3) 

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.  La commissione mista identifica gli obiettivi e procede a una stima dell'impatto previsto dei progetti al fine di approvare l'assegnazione degli importi del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale da parte del Senegal.

3.  Ogni anno il Senegal presenta uno stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminato dalla commissione mista sotto forma di una relazione annuale sui progressi compiuti. Il Senegal provvede inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo.

4.  Il pagamento del contributo finanziario specifico destinato al sostegno settoriale viene frazionato sulla base di una strategia fondata sull'analisi dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione. L'Unione può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2, del presente protocollo:

4.1. 

se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

4.2. 

se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende previi consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 4 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 2, non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.

5.  Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.

Articolo 5

Cooperazione scientifica

1.  Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell'Africa occidentale. Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e a tener conto dei pareri scientifici formulati da altre organizzazioni regionali competenti quali il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace).

2.  Le parti si impegnano a convocare con frequenza regolare, e ogniqualvolta necessario, il gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all'attuazione del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.

3.  Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del Copace, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione.

Articolo 6

Revisione delle possibilità di pesca

1.  Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute dalla commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT e i pareri formulati dal Copace confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo, previa convalida da parte del gruppo di lavoro scientifico.

2.  In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 1, è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto 1.

Articolo 7

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.  Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per concedere un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.  L'autorizzazione a esercitare nuove attività di pesca è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidate dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

3.  A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la commissione mista può autorizzare, nelle zone di pesca senegalesi, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta del Senegal, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni stabilite dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

Articolo 8

Sospensione

L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 9

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1.  Il Senegal e l'Unione si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2.  I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3.  Il Senegal e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

1.  Il Senegal e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.  Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca senegalesi, in conformità alle pertinenti disposizioni dell'ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma da parte delle parti.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.    Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o alla Repubblica del Senegal (Senegal) in relazione a un'autorità competente designa:

— 
per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Senegal;
— 
per la Repubblica del Senegal: il ministero della pesca e degli affari marittimi.

2.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine «licenza» quale definito nella legislazione senegalese.

3.

Zone di pesca

Sono definite come zone di pesca senegalesi le parti delle acque senegalesi in cui il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo.

3.1. Le coordinate geografiche delle zone di pesca senegalesi e delle linee di base sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente protocollo.

3.2. Analogamente, le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente protocollo.

3.3. Il Senegal comunica agli armatori le delimitazioni delle zone di pesca e delle zone vietate al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.

3.4. Eventuali modifiche di tali zone sono comunicate dal Senegal per informazione alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione.

4.

Riposo biologico

I pescherecci dell'Unione autorizzati a esercitare attività di pesca nell'ambito del presente protocollo osservano i periodi di riposo biologico stabiliti in virtù della legislazione senegalese.

5.

Designazione di un agente raccomandatario

Le navi dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Senegal devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Senegal.

6.

Domiciliazione dei pagamenti degli armatori

Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il Senegal comunica all'UE le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui vanno versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

7.

Contatti

Le informazioni di contatto del ministero della pesca e degli affari marittimi e quelle della Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) del Senegal sono riportate nell'appendice 7.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1.    Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Senegal nel quadro dell'accordo.

2.    Domanda di autorizzazione di pesca

1. Le autorità competenti dell'UE presentano per via elettronica al ministero della pesca e degli affari marittimi del Senegal, con copia alla delegazione dell'UE in Senegal, almeno venti (20) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Gli originali sono inviati direttamente dalle autorità competenti dell'UE alla Direzione della pesca marittima per il tramite della delegazione dell'UE.

2. Le domande sono presentate alla Direzione della pesca marittima su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1.

3. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

— 
la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
— 
una fotografia a colori della nave, presa di profilo.

4. La domanda di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata unicamente della prova di pagamento del canone.

3.    Canone forfettario/anticipi

1. L'importo del canone per le specie demersali è indicato nella scheda tecnica riportata nell'appendice 2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dell'anticipo indicato nella suddetta scheda tecnica.

2. Il canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca del Senegal, è fissato nel modo seguente:

55 EUR per il primo anno di applicazione;
60 EUR per il secondo e il terzo anno di applicazione;
65 EUR per il quarto anno di applicazione;
70 EUR per il quinto anno di applicazione.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

— 
Per le tonniere con reti a circuizione:
— 
13 750  EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo;
— 
15 000  EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo;
— 
16 250  EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo;
— 
17 500  EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.
— 
Per le tonniere con lenze e canne:
— 
8 250  EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo;
— 
9 000  EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo;
— 
9 750  EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo;
— 
10 500  EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.

3. L'importo del canone forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4. Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità richiesta.

4.    Rilascio dell'autorizzazione di pesca e elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

1. Entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca in conformità ai punti 2.2 e 2.3, il Senegal stabilisce, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare.

2. Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

3. L'Unione europea trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Senegal può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo rappresentante, e ne trasmette copia all'UE.

4. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione di pesca.

5. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dalla Direzione della pesca marittima agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell'UE in Senegal entro venti (20) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2.3.

6. Una copia dell'autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta (60) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all'originale.

7. L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 della presente sezione.

5.    Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

1. L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

2. Tuttavia, su richiesta dell'UE e in caso di dimostrata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

3. In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

4. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata alla Direzione della pesca marittima tramite la delegazione dell'UE in Senegal.

5. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene consegnata alla Direzione della pesca marittima. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE in Senegal.

6.    Durata di validità dell'autorizzazione di pesca

1. Le autorizzazioni di pesca per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne sono rilasciate per un periodo annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono rilasciate per un periodo trimestrale.

2. Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili.

3. Per determinare l'inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca, si intende per

periodo annuale : nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile completo; nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.

periodo trimestrale : all'entrata in applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1o gennaio, 1o aprile, 1o luglio o 1o ottobre; in seguito, ogni trimestre completo; al termine dell'applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la fine dell'ultimo trimestre completo e la data di scadenza del protocollo.

7.    Navi ausiliarie

1. Su domanda dell'UE, il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie.

2. Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

3. Le navi ausiliarie devono battere bandiera di uno Stato membro dell'UE e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce.

4. Le navi ausiliarie sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta al capo II, nella misura in cui è applicabile.

5. Il Senegal redige l'elenco delle navi ausiliarie autorizzate e lo comunica nel più breve termine all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili ai pescherecci da traino per la pesca demersale profonda titolari di una licenza di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite nella scheda tecnica di cui all'appendice 2.

Le navi tonniere rispettano tutte le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT.

CAPO IV

CONTROLLO, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

Regime di dichiarazione delle catture

1.    Giornale di pesca

1. Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura nelle appendici 3a e 3b del presente allegato.

2. Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca senegalese.

3. Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero.

4. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

5. Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

6. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.    Dichiarazione delle catture

1. Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Senegal i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle zone di pesca senegalesi.

2. Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, i giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i. 

in caso di passaggio in un porto del Senegal, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Senegal, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

ii. 

in caso di uscita dalla zona di pesca senegalese senza passare preliminarmente per un porto del Senegal, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato

a) 

mediante scansione per posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Senegal. Il Senegal conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica

o, eccezionalmente

b) 

via fax, al numero comunicato dal Senegal, o

c) 

entro 14 giorni dall'arrivo in porto, e comunque entro 45 giorni dall'uscita della zona senegalese, mediante plico postale inviato al Senegal.

3. Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'UE. Nel caso delle navi tonniere, il comandante trasmette inoltre copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

i) 

IRD (Institut de recherche pour le développement),

ii. 

IEO (Instituto Español de Oceanografía) o

iii) 

INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) nonché al

iv) 

CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye).

4. Se la nave torna nella zona di pesca del Senegal nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Senegal può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Senegal può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.

6. Il Senegal informa senza indugio l'UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.

3.    Dichiarazione trimestrale delle catture per i pescherecci da traino

Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, la Commissione europea notifica alla Direzione della pesca marittima, entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, i quantitativi catturati dai pescherecci da traino nel corso del trimestre precedente, conformemente al modello che figura nell'appendice 3c del presente allegato.

4.    Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca (ERS)

Le due parti convengono di effettuare la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 6. Le parti convengono di definire modalità comuni affinché la transizione possa avvenire quanto prima possibile. Il Senegal informa l'UE non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo.

5.    Computo dei canoni per le navi tonniere

1.    Dichiarazione annuale

1.1. Una dichiarazione annuale delle catture basata sui giornali di pesca e sulle informazioni trasmesse dal comandante è inviata per convalida agli istituti scientifici summenzionati.

1.2. Una volta convalidata, la dichiarazione è trasmessa a fini di verifica alla Direzione della pesca, alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca e al Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT).

1.3. Il Senegal comunica rapidamente all'UE il risultato di tale verifica.

1.4. Qualora siano necessari chiarimenti, l'UE consulta i propri istituti scientifici e comunica al Senegal i risultati di tale consulenza. Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica.

1.5. Se necessario è organizzata una riunione del gruppo di lavoro scientifico.

1.6. Se necessario vengono avviate ulteriori discussioni sul processo di verifica, se del caso nell'ambito di una riunione con la partecipazione di tutti gli istituti scientifici.

2.    Computo definitivo

2.1. L'UE stabilisce per ciascuna nave tonniera, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dal centro e dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente.

2.2. L'UE comunica questo computo finale al Senegal e all'armatore entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.

2.3. Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Senegal entro il 30 agosto dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

SEZIONE 2

Entrate e uscite dalle acque senegalesi

1. I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo notificano con almeno sei (6) ore di anticipo alle autorità competenti del Senegal la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque senegalesi.

2. Fatte salve le disposizioni della sezione 2 dell'appendice 6, nel notificare l'entrata o l'uscita dalle acque senegalesi le navi comunicano altresì la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a bordo, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per posta elettronica o fax agli indirizzi che figurano nell'appendice 7.

3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l'autorità competente del Senegal è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle sanzioni previste dalla legge nazionale.

4. L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio delle autorità competenti del Senegal sono allegati all'autorizzazione di pesca.

SEZIONE 3

Trasbordi e sbarchi

1. Le tonniere con lenze e canne sbarcano nel porto di Dakar le catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi; esse possono vendere tali catture alle imprese locali al prezzo del mercato internazionale definito sulla base di una contrattazione tra operatori.

2. I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque senegalesi svolgono tale operazione nella rada del porto di Dakar, previa autorizzazione dalla competente autorità senegalese.

3. Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità senegalesi competenti, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

3.1. 

il nome dei pescherecci che intendono effettuare il trasbordo o lo sbarco;

3.2. 

il nome del cargo vettore o del porto di sbarco;

3.3. 

il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

3.4. 

la data del trasbordo o dello sbarco;

3.5. 

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

4. Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un'uscita dalle acque senegalesi. Le navi sono tenute a trasmettere alle competenti autorità del Senegal le dichiarazioni di cattura e a notificare la loro intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque senegalesi.

5. Nelle acque senegalesi è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa senegalese in vigore.

SEZIONE 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.    Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

1. Le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni due ore, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

2. Ciascun messaggio di posizione

i. 

contiene le seguenti informazioni:

a) 

l'identificazione della nave,

b) 

l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99 %,

c) 

la data e l'ora di registrazione della posizione,

d) 

la velocità e la rotta della nave;

ii. 

è configurato secondo il formato di cui all'appendice 5 del presente allegato.

3. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Senegal è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Senegal, che viene identificata con il codice «EXI».

4. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.

2.    Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

1. Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

2. In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle zone di pesca del Senegal.

3. Le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro (4) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al punto 1.2, punto i), della presente sezione.

3.    Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Senegal

1. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Senegal. I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.

2. La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Senegal avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

3. Il CCP del Senegal informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e dell'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle zone di pesca senegalesi.

4.    Malfunzionamento del sistema di comunicazione

1. Il Senegal verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine.

2. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

3. Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione è soggetta alle sanzioni previste dalla vigente legislazione senegalese.

5.    Modifica della frequenza dei messaggi di posizione

1. Sulla base di elementi fondati che inducano ad ipotizzare un'infrazione, il Senegal può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a un'ora l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave.

2. Detti elementi di prova sono trasmessi dal Senegal al CCP dello Stato di bandiera e all'UE.

3. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Senegal i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta.

4. Al termine del periodo di indagine determinato, il Senegal informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle eventuali misure.

6.    Validità del messaggio VMS in caso di controversia

In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.

SEZIONE 5

Osservatori

1.    Osservazione delle attività di pesca

1.1. Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

1.2. Per le navi tonniere, il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico).

2.    Navi e osservatori designati

2.1. Al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Senegal informa l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi che devono imbarcare un osservatore, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave.

2.2. Almeno 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco il Senegal comunica all'UE e all'armatore della nave che deve imbarcare un osservatore, o al suo raccomandatario, il nome dell'osservatore ad essa assegnato. Il Senegal informa senza indugio l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

2.3. Il Senegal procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Senegal.

2.4. Nel caso dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda il tempo di presenza a bordo non può superare due mesi. La presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3.    Contropartita finanziaria forfettaria

3.1. All'atto del pagamento del canone annuo, gli armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e delle tonniere con lenze e canne versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 400 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

3.2. All'atto del pagamento del canone trimestrale, gli armatori dei pescherecci da traino versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 100 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

4.    Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Senegal.

5.    Condizioni di imbarco

5.1. Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Senegal.

5.2. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3. Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

5.4. Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

5.5. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6.    Obblighi dell'osservatore

6.1. Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

6.2. prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

6.3. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

6.4. rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.    Imbarco e sbarco dell'osservatore

7.1. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

7.2. L'armatore o il suo rappresentante comunica al Senegal, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

7.3. Se l'osservatore non si presenta nelle dodici (12) ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

7.4. Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Senegal, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Senegal nel più breve termine.

8.    Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

8.1. 

osserva l'attività di pesca della nave;

8.2. 

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

8.3. 

procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

8.4. 

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5. 

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi riportati nel giornale di bordo;

8.6. 

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.7. 

comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.    Rapporto dell'osservatore

9.1. Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

9.2. L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Senegal, che ne trasmette copia all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

SEZIONE 6

Ispezione in mare e in porto

1.    Ispezione in mare

1.1. L'ispezione in mare, nelle zone di pesca senegalesi, dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Senegal chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

1.2. Prima di salire a bordo, gli ispettori del Senegal comunicano alla nave dell'UE la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

1.3. Gli ispettori del Senegal restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

1.4. Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

1.5. Il comandante del peschereccio dell'UE facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Senegal.

1.6. Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Senegal redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

1.7. Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori senegalesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione.

2.    Ispezione in porto

2.1. L'ispezione in porto dei pescherecci dell'UE che sbarcano o trasbordano nelle acque di un porto del Senegal catture effettuate nella zona del Senegal è condotta da ispettori abilitati.

2.2. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Senegal restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione e svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

2.3. Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.

2.4. Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita il lavoro degli ispettori del Senegal.

2.5. Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Senegal redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

2.6. Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Senegal consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante del peschereccio dell'Unione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione.

SEZIONE 7

Infrazioni

1.    Trattamento delle infrazioni

1.1. Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all'UE e allo Stato di bandiera.

1.2. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata.

2.    Fermo della nave — Riunione di informazione

2.1. Se la vigente legislazione del Senegal lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni peschereccio dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare nel porto di Dakar.

2.2. Il Senegal notifica all'UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

2.3. Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Senegal organizza su richiesta dell'UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3.    Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva

3.1. La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Senegal secondo la legislazione nazionale in vigore.

3.2. Se la risoluzione dell'infrazione richiede una procedura giudiziaria, prima dell'avvio di quest'ultima, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Senegal e l'UE viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. La procedura transattiva si conclude entro tre (3) giorni dalla notifica del fermo della nave.

3.3. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'UE.

4.    Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

4.1. Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Senegal il cui importo, fissato dal Senegal, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2. La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a) 

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b) 

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

4.3. Il Senegal comunica i risultati del procedimento giudiziario all'UE entro otto (8) giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.    Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

SEZIONE 8

Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

1.    Obiettivo

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nelle zone di pesca del Senegal, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell'elenco, trasmesso dal Senegal, delle navi straniere autorizzate a pescare in tale paese.

2.    Procedura

2.1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione.

2.2. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio e contemporaneamente alle autorità senegalesi e all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all'organismo da essa designato.

2.3. La Commissione europea trasmette questa informazione al Senegal.

3.    Reciprocità

Il Senegal trasmette quanto prima all'UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle zone di pesca del Senegal.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Gli armatori dei pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del presente protocollo assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

— 
per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;
— 
per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;
— 
per la flotta dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi originari del Senegal.

3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4. I contratti di lavoro dei marittimi del Senegal e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia all'Agenzia nazionale degli affari marittimi e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6. I marittimi ingaggiati dai pescherecci dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

Appendici

1 — 

Domanda di autorizzazione di pesca

2 — 

Scheda tecnica

3 — 

Modelli di giornali di pesca e di dichiarazione delle catture

4 — 

Coordinate geografiche delle zone di pesca

5 — 

Comunicazione dei messaggi VMS al Senegal — formato dei dati VMS — rapporto di posizione

6 — 

Linee direttrici per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

7 — 

Informazioni di contatto del Senegal

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA SENEGAL — UNIONE EUROPEA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

image

Appendice 2

SCHEDA TECNICA PER LE SPECIE DEMERSALI DI PROFONDITÀ



(1)  Specie bersaglio

Le specie bersaglio sono i naselli (Merluccius senegalensis e Merluccius polli)

(2)  Zona di pesca

La zona di pesca autorizzata è definita dai seguenti elementi (1):

a)  ad ovest di 016° 53′ 42″ O tra la frontiera fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 15° 40′ 00″ N;

b)  al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la latitudine 15° 40′ 00″ N e la latitudine 15° 15′ 00″ N;

c)  al di là di 12 miglia marine dalla linea di riferimento, dalla latitudine 15° 15′ 00″ N alla latitudine 15° 00′ 00″ N;

d)  al di là di 8 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine 15° 00′ 00″ N alla latitudine 14° 32′ 30″ N;

e)  ad ovest di 017° 30′ 00″ O nella zona compresa tra la latitudine 14° 32′ 30″ N e la latitudine 14° 04′ 00″ N;

f)  ad ovest di 017° 22′ 00″ O nella zona compresa tra la latitudine 14° 04′ 00″ N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e il Gambia;

g)  ad ovest di 017° 35′ 00″ O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia e la latitudine 12° 33′ 00″ N;

h)  a sud de l'azimut di 137° tracciato a partire dal punto P9 (12° 33′ 00″ N; 017° 35′ 00″ O) fino all'intersezione con l'azimut di 220° tracciato a partire dal Cabo Roxo per tener conto dell'accordo di gestione e di cooperazione tra il Senegal e la Guinea-Bissau.

(3)  Attrezzo autorizzato

Rete a strascico classica o rete a strascico per la pesca del nasello, apertura di maglia minima 70 mm. È vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

(4)  Catture accessorie (2)

7 % di cefalopodi,7 % di crostacei e 15 % di altri pesci demersali di profondità.

Le percentuali di catture accessorie di cui sopra sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa senegalese.

Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca — in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina squatina), della manta (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrnidae).

Gli esemplari di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente.

(5)  Totale ammissibile di catture/Canoni

Quantitativo di catture autorizzato

2 000 tonnellate all'anno

Canone

90 EUR/tonnellata

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre (3) mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre (3) mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

—  Numero di navi autorizzate a pescare

2 unità

—  Tipo di navi autorizzate a pescare

Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda

—  Imbarco di marittimi senegalesi o di altri Stati ACP

20 % dell'equipaggio

—  Riposo biologico annuo

Dal 1o maggio al 30 giugno (3)

(1)   Se del caso, la zona di pesca potrà essere definita da coordinate che delimitano il poligono in cui la pesca è autorizzata. Tali coordinate saranno trasmesse alla Commissione europea dalle autorità senegalesi prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.

(2)   Questa disposizione sarà riesaminata al termine di un anno di applicazione.

(3)   Il periodo di riposo biologico, come altre misure tecniche di conservazione, formerà oggetto di valutazione al termine di un anno di applicazione del protocollo e, previa raccomandazione del gruppo scientifico congiunto, potrà subire eventuali adeguamenti in funzione dello stato degli stock.

Appendice 3a

image

Appendice 3b

image

image

Appendice 3c

image

Appendice 4

COORDINATE GEOGRAFICHE

Zone di pesca e zone vietate alla pesca in Senegal

Le coordinate delle zone di pesca e delle zone vietate alla pesca e alla navigazione in Senegal saranno comunicate dalla parte senegalese prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 5

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL SENEGAL FORMATO DEI DATI VMS — RAPPORTO DI POSIZIONE



Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.
Una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione.
Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).
Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.
Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.
I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

Appendice 6

LINEE DIRETTRICI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)

1.    Disposizioni generali

(1) Ogni nave da pesca dell'Unione deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nelle acque senegalesi.

(2) Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate a entrare nelle acque del Senegal per svolgervi attività di pesca.

(3) I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca del Senegal.

(4) Lo Stato membro di bandiera e il Senegal si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno tre (3) anni.

(5) La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

(6) Lo Stato di bandiera e il Senegal designano ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto.

a) 

I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei (6) mesi.

b) 

I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

c) 

Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

2.    Compilazione e comunicazione dei dati ERS

(1) Il peschereccio dell'Unione:

a) 

comunica quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque senegalesi;

b) 

registra per ogni operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

c) 

per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Senegal, dichiara anche le catture pari a zero;

d) 

identifica ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3;

e) 

esprime i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui,

f) 

registra nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

g) 

registra nei dati ERS, ad ogni entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) nelle acque senegalesi, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Senegal, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

h) 

trasmette quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al precedente paragrafo 1, punto 4, al massimo entro le 23:59 UTC.

2) Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

3) Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Senegal.

4) Il CCP del Senegal conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

3.    Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

1) Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

2) Lo Stato di bandiera informa il Senegal in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

3) In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci (10) giorni. Nel caso in cui effettui uno scalo entro tale termine di 10 giorni, la nave potrà riprendere le attività di pesca nelle acque senegalesi solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Senegal.

a) 

Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Senegal, oppure

b) 

non venga a ciò autorizzato dallo Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Senegal della sua decisione prima della partenza della nave.

4) Le navi dell'UE che operano nelle acque del Senegal con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Senegal.

5) I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Senegal tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Senegal con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che è possibile che i termini di trasmissione normalmente applicabili non vengano rispettati.

6) Se il CCP del Senegal non riceve i dati ERS di una nave per tre (3) giorni consecutivi, il Senegal può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

4.    Problemi operativi dei CCP — mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Senegal

1) Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

2) Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Senegal stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

3) Quando il CCP del Senegal segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Senegal e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

4) Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Senegal ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto 5.

5) Il Senegal informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Senegal in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

5.    Manutenzione di un CCP

1) Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

2) Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

3) Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto 5.

4) Il Senegal informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

Appendice 7

INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL SENEGAL

1.   DPM — Direzione della pesca marittima

Indirizzo: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail: infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Telefono: + 221 338230137

Fax + 221 338214758

2.   Per le domande di autorizzazione di pesca

Indirizzo: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail: infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Telefono: + 221 338230137

Fax + 221 338214758

3.   Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) e notifica di entrata e uscita

Nome del CCP (codice di chiamata): Papa Sierra

Radio:

VHF: F1 canale 16; F2 canale 71;
HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ;

Indirizzo:

E-mail: crrsdpsp@gmail.com

E-mail: (alternativo): surpeche@hotmail.com

Telefono: + 221 338602465

Fax + 221 338603119

4.   CRODT — Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye

Indirizzo: Polo di ricerca di Hann presso il Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-mail: massal.fall@gmail.com

Telefono: + 221 773339289/776483936

Fax + 221 338328265

▼M1

PROTOCOLLO

di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra L’unione europea e la Repubblica del Senegal



Articolo 1

Oggetto

Il presente protocollo ha per oggetto l’attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal («accordo»). Esso comprende un allegato e alcune appendici che ne formano parte integrante.

Articolo 2

Aspetti generali

1.  Le due parti confermano il loro impegno a promuovere una pesca sostenibile e a proteggere la biodiversità marina nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e buona governance.

2.  A norma dell’articolo 4 dell’accordo, le navi dell’Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Senegal solo se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.  Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione sono stabilite come segue:

— 
specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), a esclusione delle specie protette da convenzioni internazionali e
— 
specie vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT):
a) 

28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;

b) 

10 tonniere con lenze e canne;

c) 

5 pescherecci con palangari;

— 
pesci demersali di profondità:
d) 

2 pescherecci da traino.

Il presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 8 e 10 del presente protocollo.

2.  Le possibilità di pesca previste al paragrafo 1 riguardano unicamente le zone di pesca senegalesi le cui coordinate geografiche sono comunicate all’Unione prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria conformemente alla legislazione senegalese in vigore.

3.  Le navi dell’Unione non possono esercitare attività in zone vietate o durante i periodi di fermo biologico, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato e alla legislazione nazionale.

4.  L’accesso a esche vive è autorizzato per le tonniere con lenze e canne europee conformemente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 4

Contropartita finanziaria

1.  Il valore totale stimato del presente protocollo per il periodo di cui all’articolo 15 ammonta a 15 253 750  EUR, vale a dire 3 050 750  EUR all’anno. L’importo annuale è ripartito come segue:

— 
1 700 000  EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 6 dell’accordo, che comprende:
a) 

un importo specifico annuo di 800 000  EUR a titolo di compensazione finanziaria per l’accesso alle risorse, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate all’anno per le specie altamente migratorie;

b) 

un importo specifico annuo di 900 000  EUR per un periodo di cinque anni, destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca del Senegal;

— 
1 350 750  EUR annui corrispondenti all’importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell’articolo 4 dell’accordo, secondo le modalità previste dall’allegato del capo II, punto 3.

2.  Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5, 7 e 9 del presente protocollo e gli articoli 13 e 14 dell’accordo.

3.  Sulla base dei dati di cattura giornalieri ricevuti dallo Stato membro di bandiera, il Senegal e l’Unione sorvegliano, se del caso, l’attività dei pescherecci dell’Unione nelle zone di pesca senegalesi al fine di garantire una gestione adeguata:

— 
del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), per le specie altamente migratorie e
— 
del quantitativo di catture autorizzato per le specie demersali quale indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata nell’allegato, appendice 2.

4.  L’Unione, gli Stati membri di bandiera e il Senegal controllano le catture segnatamente attraverso il sistema ERS (Electronic Reporting System). Essi adottano le misure opportune di loro competenza per evitare che venga superato il quantitativo di catture autorizzato e ne informano la controparte.

5.  Una volta raggiunto l’80 % del quantitativo di catture autorizzato per le specie demersali di profondità si procede a un controllo settimanale delle catture praticate dai pescherecci dell’Unione. Dopo l’entrata in funzione del sistema ERS il controllo viene effettuato su base giornaliera. Il Senegal informa le autorità dell’Unione non appena viene raggiunto il quantitativo di catture autorizzato. Ricevuta tale notifica, l’Unione ne informa a sua volta gli Stati membri, che si ritirano dalla zona di pesca.

6.  Se il quantitativo annuo delle catture di specie altamente migratorie praticate dai pescherecci dell’Unione nelle acque senegalesi supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), l’importo totale della contropartita finanziaria annua è aumentato di 45 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata.

7.  Il quantitativo di catture autorizzato di specie demersali di profondità indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata nell’allegato, appendice 2 corrisponde al quantitativo massimo delle catture autorizzate di tali specie. Se il quantitativo annuo delle catture di tali specie supera il quantitativo autorizzato, si applica una penale di 95 EUR/t alle catture eccedenti, in aggiunta al canone.

8.  Il pagamento, da parte dell’Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera a), relativa all’accesso delle navi unionali alle risorse alieutiche senegalesi, è effettuato al massimo entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della firma del presente protocollo per gli anni successivi.

9.  La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1, primo trattino, lettere a) e b), è versata sul conto della Tesoreria di Stato del Senegal. Il sostegno settoriale di cui al paragrafo 1, primo trattino, lettera b), è messo a disposizione della direzione della Pesca marittima ai fini dell’attuazione. La parte senegalese verifica che i fondi del sostegno settoriali siano inclusi nella programmazione di bilancio (legge finanziaria annuale). Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione europea le coordinate del conto della Tesoreria di Stato prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo e in seguito ogni anno.

Articolo 5

Sostegno settoriale

1.  Il sostegno settoriale previsto nell’ambito del presente protocollo contribuisce in particolare all’attuazione della lettera di politica settoriale di sviluppo della pesca e dell’acquacoltura del Senegal (2016-2023) e allo sviluppo dell’economia marittima. Esso è finalizzato ai seguenti obiettivi:

— 
la gestione sostenibile delle risorse,
— 
il miglioramento della sorveglianza, del controllo e del monitoraggio delle attività di pesca,
— 
lo sviluppo di capacità scientifiche, la ricerca sulle risorse della pesca e la raccolta di dati,
— 
il sostegno alla pesca artigianale,
— 
lo sviluppo dell’acquacoltura,
— 
la valorizzazione, il controllo e la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca,
— 
il potenziamento delle capacità degli attori del settore.

2.  Entro tre mesi dall’entrata in vigore o, se del caso, dall’applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, e in particolare:

— 
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera b);
— 
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Senegal nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte a incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché delle priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche del Senegal nel settore alieutico;
— 
i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annuale.

3.  Il versamento della prima rata del sostegno settoriale avviene a seguito della convalida della programmazione pluriennale da parte della commissione mista.

4.  La commissione mista stabilisce gli obiettivi e procede a una stima dell’impatto previsto dei progetti al fine di approvare l’assegnazione degli importi del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale da parte del Senegal. Essa può, se del caso, rivedere le modalità di attuazione del sostegno settoriale.

5.  Ogni anno il Senegal presenta una relazione annuale di attuazione indicante lo stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. Il Senegal redige inoltre una relazione finale alla scadenza del presente protocollo.

6.  Il pagamento del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale viene frazionato sulla base dell’analisi dei risultati dell’attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione pluriannuale. La sospensione del sostegno settoriale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), può avere luogo nei casi seguenti: se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione o se l’utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

7.  Il versamento del sostegno settoriale riprende previa consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell’attuazione finanziaria di cui al paragrafo 4 lo giustifichino. Tuttavia, esso non può essere effettuato oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

8.  Qualsiasi proposta di modifica del programma pluriennale di sostegno settoriale è approvata dalla commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.

9.  Le parti garantiscono la visibilità dei risultati del sostegno settoriale.

Articolo 6

Cooperazione scientifica

1.  Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell’Africa occidentale. Esse si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni dell’ICCAT e a tener conto dei pareri scientifici formulati da altre organizzazioni regionali competenti quali il Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE).

2.  Le parti si impegnano a convocare con frequenza regolare, e ogniqualvolta necessario, il gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all’attuazione del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.

3.  Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a scambiare tutte le informazioni pertinenti alle attività di pesca relative al presente protocollo.

4.  Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del Copace, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell’ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure relative alle attività dei pescherecci dell’Unione al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo.

Articolo 7

Cooperazione economica e valorizzazione

1.  Le parti incoraggiano la cooperazione economica e tecnica tra gli operatori del settore della pesca e della trasformazione al fine di creare condizioni favorevoli agli investimenti e alla valorizzazione economica della risorsa.

2.  Le parti sfruttano il potenziale derivante dagli strumenti finanziari e tecnici a loro disposizione al fine di migliorare la coerenza delle azioni nel settore della pesca e dell’economia blu. A tale scopo verrà posto l’accento in particolare sulla valorizzazione dei prodotti, sull’approvvigionamento delle unità di trasformazione e del mercato locale e sulla promozione degli scambi commerciali.

Articolo 8

Revisione delle possibilità di pesca e delle condizioni per l’esercizio della pesca

1.  Le possibilità di pesca di cui all’articolo 3 possono essere rivedute dalla commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall’ICCAT e i pareri formulati dal Copace confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo, previa convalida da parte del gruppo di lavoro scientifico.

2.  In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera a), viene riveduta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.  La commissione mista può esaminare e, se necessario, adattare o modificare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le misure tecniche di applicazione del presente protocollo.

Articolo 9

Catture accidentali

Conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT le parti si impegnano a cooperare per ridurre le catture accidentali di specie protette di uccelli marini, tartarughe marine, squali e mammiferi marini. A tal fine le navi dell’Unione garantiscono l’applicazione di misure tecniche di cui sia scientificamente comprovata la capacità di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e di ridurre la cattura accidentale di specie non bersaglio.

Articolo 10

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.  Nel caso in cui le navi dell’Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista per concedere un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.  L’autorizzazione a esercitare nuove attività di pesca è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidate dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

3.  A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la commissione mista può approvare, nelle zone di pesca senegalesi, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta del Senegal, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni stabilite dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

Articolo 11

Informatizzazione degli scambi

1.  Il Senegal e l’Unione si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.  I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3.  Il Senegal e l’Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 12

Riservatezza dei dati

1.  Il Senegal e l’Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell’Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell’ambito dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.  Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca senegalesi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

3.  Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dalle parti, la commissione mista può stabilire opportune clausole di salvaguardia e mezzi di ricorso in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) (regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione) e delle norme applicabili del Senegal.

Articolo 13

Sospensione

L’attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 14

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato unilateralmente da una delle parti nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 15

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria.

Articolo 16

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

signatory

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA SENEGALESI DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

1. 

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione (UE) o alla Repubblica del Senegal (Senegal) quale autorità competente designa:

a) 

per l’Unione: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Senegal;

b) 

per la Repubblica del Senegal: il ministero della pesca e dell’economia marittima.

2. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine «licenza» quale definito nella legislazione senegalese.

3. 

Ogni riferimento ai diritti e agli obblighi delle «navi» è da intendersi ai diritti e agli obblighi degli operatori delle navi, dei loro agenti raccomandatari e dei comandanti responsabili delle operazioni.

2.   Zone di pesca

Sono definite come «zone di pesca senegalesi» le parti delle acque senegalesi in cui il Senegal autorizza i pescherecci dell’Unione a esercitare attività di pesca in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo.

2.1. 

Le coordinate geografiche delle zone di pesca senegalesi e delle linee di base sono comunicate all’Unione prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo conformemente alla legislazione senegalese.

2.2. 

Analogamente, le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione, sono comunicate all’Unione prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo conformemente alla legislazione senegalese.

2.3. 

Il Senegal comunica agli armatori le delimitazioni delle zone di pesca e delle zone vietate al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

2.4. 

Eventuali modifiche di tali zone sono comunicate per informazione dal Senegal alla Commissione europea almeno due mesi prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo.

3.   Riposo biologico

I pescherecci dell’Unione autorizzati a esercitare attività di pesca nell’ambito del presente protocollo osservano i periodi di riposo biologico stabiliti in virtù della legislazione senegalese. Ogni anno il decreto che stabilisce il periodo di riposo biologico è notificato con sufficiente anticipo all’UE per consentire l’adeguamento delle domande di autorizzazione.

4.   Designazione di un agente raccomandatario

Tutti i pescherecci dell’Unione che esercitano un’attività nelle zone di pesca senegalesi sono rappresentati da un agente raccomandatario residente in Senegal.

5.   Domiciliazione dei pagamenti degli armatori

Prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, il Senegal comunica all’Unione le coordinate del conto della Tesoreria di Stato su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell’Unione ai sensi dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

6.   Contatti

Le due parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto:

— 
per le procedure relative alle autorizzazioni di pesca,
— 
per gli obblighi di dichiarazione degli operatori dell’Unione,
— 
per altri scambi di informazioni relativi all’attuazione del presente protocollo e al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla legislazione senegalese.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1.   Condizioni preliminari all’ottenimento di un’autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 4 dell’accordo sono rilasciate a condizione che:

— 
la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell’Unione,
— 
siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente protocollo e dalle norme europee in materia di gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ( 2 ),
— 
siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Senegal nell’ambito dell’accordo.

2.   Domande di autorizzazione di pesca

2.1. 

Le autorità competenti dell’Unione presentano, per ogni nave, una domanda per via elettronica indirizzata al ministero della pesca e dell’economia marittima del Senegal, con copia alla delegazione dell’Unione europea in Senegal, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta.

2.2. 

Le domande sono presentate all’autorità competente del Senegal mediante modulo redatto secondo il modello riportato nell’appendice 1.

2.3. 

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

— 
la prova del pagamento dell’anticipo forfettario indicato nella scheda tecnica riportata nell’appendice 2 o 3 secondo la categoria in questione,
— 
una fotografia a colori della nave, presa di profilo.
2.4. 

A norma del presente protocollo, le domande di rinnovo di un’autorizzazione di pesca per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate saranno accompagnate soltanto dalla prova del pagamento dell’anticipo forfettario.

3.   Canoni e anticipi forfettari

3.1. 

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dell’anticipo forfettario presso le autorità nazionali competenti, come indicato di seguito.

3.2. 

Gli anticipi forfettari e i canoni espressi in euro per tonnellata pescata nelle zone di pesca del Senegal sono fissati nel modo seguente:

per le tonniere con reti a circuizione:
— 
per i primi tre anni del protocollo, un anticipo forfettario annuo di 18 500  EUR per nave equivalente a 231,25 tonnellate all’anno, sulla base di un canone di 80 EUR per tonnellata;
— 
per gli ultimi due anni del protocollo, un anticipo forfettario annuo di 18 500  EUR per nave, pari a 217,65 tonnellate all’anno, sulla base di un canone di 85 EUR per tonnellata.
Per le tonniere con lenze e canne:
— 
un anticipo forfettario annuo di 13 000  EUR per nave, equivalente a 173,33 tonnellate all’anno, sulla base di un canone di 75 EUR per tonnellata.
Per i pescherecci con palangari:
— 
un anticipo forfettario annuo di 3 525  EUR per nave, equivalente a 47 tonnellate all’anno, sulla base di un canone di 75 EUR per tonnellata.
Per i pescherecci da traino:
— 
un anticipo forfettario di 500 EUR per nave a trimestre per un canone di 95 EUR per tonnellata.

L’importo del canone e dell’anticipo forfettario e le condizioni tecniche sono indicati nelle schede tecniche riportate nelle appendici 2 e 3.

3.3. 

L’importo del canone e dell’anticipo forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

3.4. 

Quando la durata di validità dell’autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l’importo dell’anticipo forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità secondo le disposizioni precisate nelle appendici 2 e 3.

4.   Rilascio dell’autorizzazione di pesca e elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

4.1. 

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca in conformità dei punti 2.2 e 2.3, il Senegal stabilisce, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare.

4.2. 

Questo elenco viene comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’Unione. Il Senegal può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al raccomandatario.

4.3. 

Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell’elenco provvisorio fino al rilascio dell’autorizzazione di pesca.

4.4. 

Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dall’autorità competente agli armatori o ai loro rappresentanti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tutta la documentazione prevista al precedente punto 2.3. Una copia di tali autorizzazioni è trasmessa anche alla delegazione dell’Unione europea in Senegal.

4.5. 

Una copia dell’autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l’esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione di pesca, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all’originale.

4.6. 

L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto ai punti 4.3 e 4.5.

5.   Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

5.1. 

L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

5.2. 

Tuttavia, su richiesta dell’Unione e in caso di forza maggiore comprovata da una relazione tecnica, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

5.3. 

In tal caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

5.4. 

L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante restituisce l’autorizzazione di pesca annullata all’autorità competente e ne informa per iscritto la delegazione dell’Unione europea in Senegal.

5.5. 

Una nuova autorizzazione di pesca è rilasciata nel più breve termine una volta restituita l’autorizzazione annullata. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell’Unione europea in Senegal.

6.   Durata di validità dell’autorizzazione di pesca

6.1. 

Le autorizzazioni di pesca per le tonniere sono rilasciate per un periodo annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono rilasciate per un periodo trimestrale.

6.2. 

Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili.

6.3. 

Per determinare l’inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca, si intende per:

— 
periodo annuale: il periodo decorrente dall’applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile completo; nel corso dell’ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra il 1o gennaio e la data di scadenza del presente protocollo;
— 
periodo trimestrale: a decorrere dall’applicazione provvisoria del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1o gennaio, 1o aprile, 1o luglio o 1o ottobre; in seguito, ogni trimestre completo; al termine dell’applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la fine dell’ultimo trimestre completo e la data di scadenza del presente protocollo.

7.   Navi d’appoggio

7.1. 

Su domanda dell’Unione, il Senegal autorizza i pescherecci dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d’appoggio.

7.2. 

Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

7.3. 

Le navi d’appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell’Unione e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce.

7.4. 

Per quanto a esse applicabile, le navi d’appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta nel presente capo. La domanda di autorizzazione è accompagnata dall’elenco dei pescherecci per i quali sono svolte le attività di sostegno.

7.5. 

Il Senegal redige l’elenco delle navi d’appoggio autorizzate e lo comunica nel più breve termine all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’Unione.

7.6. 

Il canone applicabile a ciascuna nave d’appoggio ammonta a 3 500  EUR per nave all’anno.

7.7. 

L’autorizzazione della nave d’appoggio non è trasferibile e il canone non è ridotto pro rata temporis.

CAPO III

MISURE TECNICHE

1. 

Le misure tecniche relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie applicabili ai pescherecci da traino per la pesca demersale profonda titolari di un’autorizzazione di pesca sono definite nella scheda tecnica riportata nell’appendice 2.

2. 

Le misure tecniche applicabili alle navi tonniere titolari di un’autorizzazione di pesca sono definite nella scheda tecnica riportata nell’appendice 3. Le navi tonniere assicurano il rispetto delle raccomandazioni e delle risoluzioni dell’ICCAT e tengono conto dei pareri scientifici delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione 1

Dichiarazione e monitoraggio delle catture

1.   Giornale di pesca elettronico

1.1. 

Il comandante di una nave dell’Unione che pesca nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca elettronico integrato in un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).

1.2. 

Le navi non dotate di ERS non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Senegal per svolgervi attività di pesca.

1.3. 

Se necessario, il giornale di pesca per la pesca tonniera è adattato al fine di ottemperare alle risoluzioni e raccomandazioni applicabili dell’ICCAT o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca per le altre attività di pesca.

1.4. 

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca senegalese.

1.5. 

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo stimato di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo per ciascuna operazione di pesca. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca. I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente per via elettronica al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera e all’autorità competente del Senegal. Fra i dati trasmessi figurano almeno:

a) 

i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

b) 

il codice FAO alfa-3 di ogni specie;

c) 

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;

d) 

la data e, se del caso, l’ora della cattura;

e) 

la data e l’ora di partenza e di arrivo in porto e la durata della bordata;

f) 

il tipo di attrezzo, le specifiche tecniche e le dimensioni;

g) 

le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;

h) 

le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

1.6. 

Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

1.7. 

Lo Stato di bandiera e il Senegal si accertano di disporre dell’hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS. La trasmissione dei dati ERS si avvale dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono apportate entro un termine di sei mesi.

1.8. 

Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP del Senegal tramite ERS.

1.9. 

Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 4.

1.10. 

Le autorità del Senegal trattano i dati relativi alle attività di pesca delle singole navi in modo riservato e sicuro.

1.11. 

I punti da 1.6 a 1.9 si applicano a decorrere dalla notifica della disponibilità dell’attrezzatura ERS da parte del Senegal e dell’attivazione del ricevimento automatico da parte del suo CCP, se del caso dopo un periodo di prova. In attesa dell’attivazione del ricevimento automatico, le informazioni di cui al punto 1.5, lettere da a) a h), sono trasmesse dalle navi mediante posta elettronica, in un formato elettronico utilizzabile, al momento dell’uscita dalla zona; a tale scopo la nave trasmette un estratto del giornale di pesca elettronico contestualmente alla notifica di uscita o, al più tardi, 48 ore dopo l’arrivo in un porto del Senegal. In tal caso i dati sono trasmessi anche al Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). Una volta attivato il ricevimento ERS da parte del Senegal, la trasmissione dei giornali di pesca al CRODT è effettuata dal CCP del Senegal.

1.12. 

Il controllo dell’utilizzo del quantitativo di catture autorizzato è effettuato dallo Stato membro di bandiera e dal Senegal sulla base delle dichiarazioni giornaliere. Lo Stato membro di bandiera dispone la cessazione anticipata delle operazioni di pesca alla data in cui è raggiunto il quantitativo di catture autorizzato per le sue navi, in modo da evitare qualsiasi superamento del quantitativo autorizzato.

2.   Dati aggregati relativi alle catture

2.1. 

Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla banca dati gestita dalla Commissione europea i quantitativi, aggregati su base mensile, delle catture e dei rigetti di ogni nave. Per le specie soggette a un quantitativo di cattura autorizzato in virtù del presente protocollo o delle raccomandazioni dell’ICCAT, i quantitativi sono trasmessi ogni mese per il mese precedente.

2.2. 

Lo Stato di bandiera verifica i dati mediante controlli incrociati con i dati relativi agli sbarchi, alle vendite, alle ispezioni o alle osservazioni e con qualunque informazione pertinente nota alle autorità. Gli aggiornamenti della banca dati necessari in seguito a tali verifiche sono effettuati il più rapidamente possibile. Per le verifiche si utilizzano le coordinate geografiche della zona di pesca definite nel presente protocollo. I fattori di conversione utilizzati per determinare il peso vivo equivalente saranno convalidati dalla commissione mista.

2.3. 

Prima della fine di ogni trimestre, l’Unione trasmette alle autorità del Senegal i dati aggregati estrapolati dalla banca dati relativi ai trimestri precedenti dell’anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie. I dati sono provvisori e in evoluzione.

2.4. 

Il Senegal li esamina e segnala eventuali discrepanze significative con i dati dei giornali di pesca elettronici trasmessi tramite ERS. Gli Stati di bandiera effettuano le indagini del caso e aggiornano i dati se necessario.

2.5. 

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Senegal può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l’armatore conformemente alle disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Senegal può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca.

2.6. 

Il Senegal informa senza indugio l’Unione di ogni sanzione applicata in tale contesto.

3.   Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca (ERS)

Le due parti convengono di effettuare la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell’appendice 4. Le parti convengono di definire modalità comuni affinché la transizione possa avvenire quanto prima possibile. Il Senegal informa l’Unione non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema perfettamente operativo.

4.   Computo dei canoni

4.1. 

Verifiche dei dati trimestrali

4.1.1. 

Il Senegal comunica tempestivamente all’Unione i risultati delle verifiche di cui al punto 2.3.

4.1.2. 

L’Unione fornisce al Senegal i chiarimenti necessari forniti, se del caso, dall’istituto scientifico dello Stato membro di bandiera. Se necessario è organizzata una riunione del gruppo di lavoro scientifico congiunto o degli istituti scientifici.

4.2. 

Computo definitivo e pagamento

4.2.1. 

L’Unione stabilisce per ciascuna nave, sulla base delle dichiarazioni dei dati aggregati, un computo delle catture e un computo dei canoni a carico della nave per la campagna annuale dell’anno civile precedente.

4.2.2. 

Essa invia tali computi finali alle autorità del Senegal e, tramite gli Stati membri, all’armatore anteriormente al 30 aprile dell’anno in corso. La verifica e la convalida da parte del Senegal dei computi definitivi sono effettuate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se il Senegal non presenta obiezioni entro il suddetto termine di 30 giorni, i computi definitivi si considerano adottati. In caso di disaccordo, le parti si consultano, se del caso nell’ambito della commissione mista.

4.3. 

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo al Senegal entro il 31 luglio dell’anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore. Gli armatori trasmettono al Senegal copia della prova di pagamento.

Sezione 2

Entrate e uscite dalle acque senegalesi

1. 

I pescherecci dell’Unione operanti nelle acque senegalesi nell’ambito del presente protocollo notificano alle autorità competenti del Senegal la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque senegalesi con almeno quattro ore di anticipo.

2. 

Fatte salve le disposizioni dell’appendice 4, sezione 2, nel notificare l’entrata o l’uscita dalle acque senegalesi le navi comunicano altresì la propria posizione nonché le catture detenute a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate tramite posta elettronica o per fax entro la data concordata dalle parti affinché la ricezione automatica dei messaggi ERS sia considerata effettiva.

3. 

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l’autorità competente del Senegal commette un’infrazione ed è soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

4. 

L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio delle autorità competenti del Senegal sono allegati all’appendice 6.

Sezione 3

Ingresso in porto, trasbordi e sbarchi

1.   La nave comunica il suo ingresso in porto all’autorità competente con almeno 72 ore di anticipo.

2.   Le tonniere con lenze e canne sbarcano nel porto di Dakar le catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi.

2.1. 

Le tonniere con lenze e canne propongono le loro catture in via prioritaria alle imprese di trasformazione industriale o artigianale e al mercato locale, al prezzo definito sulla base di una contrattazione con riferimento al mercato internazionale.

2.2. 

Conformemente alle disposizioni dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Unione al Senegal, le catture sbarcate a Dakar a norma del presente protocollo sono soggette a un obbligo di ispezione e certificazione da parte dell’autorità competente del Senegal.

3.   I pescherecci dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque senegalesi svolgono tale operazione conformemente alla legislazione senegalese.

4.   Le domande di trasbordo recano le informazioni seguenti:

4.1. 

il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

4.2. 

la data del trasbordo o dello sbarco;

4.3. 

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

5.   Nelle acque senegalesi è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti da 1 a 4. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa senegalese in vigore.

Sezione 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

1.1. 

Le navi dell’Unione autorizzate ai sensi del presente protocollo devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS).

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

Le navi dell’Unione comunicano la loro posizione automaticamente e in modo permanente al CCP del loro Stato di bandiera, ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e ogni due ore per le altre navi. Tale frequenza può essere aumentata nell’ambito di misure di indagine concernenti le attività di una nave.

1.2. 

Ciascun messaggio di posizione contiene le seguenti informazioni:

a) 

l’identificazione della nave;

b) 

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c) 

la data e l’ora di registrazione della posizione;

d) 

la velocità e la rotta della nave.

Esso è configurato secondo il formato di cui all’appendice 5.

1.3. 

Le modalità di comunicazione delle posizioni delle navi tramite VMS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 5.

1.4. 

I CCP comunicano tra loro nell’ambito della sorveglianza delle attività delle navi.

2.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Senegal

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Senegal. I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Senegal avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Senegal informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

3.   Validità del messaggio VMS in caso di controversia

In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.

Sezione 5

Osservatori

1.   Osservazione delle attività di pesca

1.1. 

Le navi titolari di un’autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell’ambito dell’accordo.

1.2. 

Per le navi tonniere, il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall’ICCAT e, se del caso, ai programmi di osservazione regionali elaborati nell’ambito di quest’ultima.

2.   Navi e osservatori designati

2.1. 

Al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Senegal informa l’Unione e l’armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi che devono imbarcare un osservatore, nonché al tempo di presenza dell’osservatore a bordo di ciascuna nave.

2.2. 

Almeno 15 giorni prima della data prevista per l’imbarco il Senegal comunica all’Unione e all’armatore della nave che deve imbarcare un osservatore, o al suo raccomandatario, il nome dell’osservatore a essa assegnato. Il Senegal informa senza indugio l’Unione e l’armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica relativa alle navi e agli osservatori designati.

2.3. 

Il Senegal procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l’obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nell’ambito delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Senegal.

2.4. 

Nel caso dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda il tempo di presenza a bordo non può superare due mesi. La presenza dell’osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3.   Contropartita finanziaria forfettaria

3.1. 

All’atto del pagamento del canone annuo, gli armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) un importo forfettario di 600 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

3.2. 

All’atto del pagamento del canone trimestrale, gli armatori dei pescherecci da traino versano inoltre alla DPSP un importo forfettario di 150 EUR per ogni nave come contributo al corretto funzionamento del programma di osservazione.

4.   Retribuzione dell’osservatore

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Senegal.

5.   Condizioni di imbarco

5.1. 

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal Senegal.

5.2. 

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3. 

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

5.4. 

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

5.5. 

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. L’osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6.   Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

6.1. 

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

6.2. 

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

6.3. 

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.   Imbarco e sbarco dell’osservatore

7.1. 

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

7.2. 

L’armatore o il suo rappresentante comunica al Senegal, 10 giorni prima della data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

7.3. 

Se l’osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

7.4. 

Se l’osservatore non è sbarcato in un porto del Senegal, l’armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell’osservatore nel Senegal nel più breve termine.

8.   Compiti dell’osservatore

Agli osservatori scientifici sono assegnati i compiti seguenti:

— 
registrare correttamente le bordate inserendo le principali informazioni relative alla pesca (posizioni geografiche della nave, orari di inizio e fine delle operazioni di pesca, numero di recuperi delle reti, se del caso, numero di palangari e di dispositivi di concentrazione del pesce (DCP), ecc.);
— 
raccogliere informazioni sulle catture specifiche (quantitativi e dimensioni) e sulle catture accessorie, in particolare cefalopodi, crostacei e pesci demersali, nonché squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini;
— 
prelevare campioni biologici per studi scientifici sulla riproduzione, la crescita e l’identità degli stock; i prelievi saranno effettuati secondo un protocollo scientifico stabilito dall’istituto nazionale responsabile della ricerca sulla pesca;
— 
per le navi tonniere, osservare e riferire in merito ai DCP conformemente al programma di osservazione dell’ICCAT adottato nell’ambito del programma pluriennale per la conservazione e la gestione dei tonnidi tropicali;
— 
svolgere qualsiasi altro compito di carattere scientifico raccomandato dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

9.   Rapporto dell’osservatore

9.1. 

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell’osservatore.

9.2. 

L’osservatore fa pervenire il suo rapporto al Senegal, che ne trasmette copia all’Unione entro un termine di 8 giorni a decorrere dallo sbarco dell’osservatore.

Sezione 6

Ispezione in mare o in porto

1.   Ispezione in mare

1.1. 

L’ispezione in mare, nelle zone di pesca senegalesi, dei pescherecci dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Senegal chiaramente identificabili come ispettori incaricati del controllo della pesca.

1.2. 

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Senegal comunicano alla nave dell’Unione la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

1.3. 

Gli ispettori del Senegal restano a bordo del peschereccio dell’Unione solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione. Essi svolgeranno l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

1.4. 

Il Senegal può autorizzare l’Unione a partecipare all’ispezione in mare in qualità di osservatore.

1.5. 

Il comandante del peschereccio dell’Unione facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Senegal.

1.6. 

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Senegal redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell’Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell’Unione.

1.7. 

Prima di lasciare il peschereccio dell’Unione, gli ispettori senegalesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso d’infrazione il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all’Unione entro un termine di 8 giorni a decorrere dall’ispezione.

2.   Ispezione in porto

2.1. 

L’ispezione in porto dei pescherecci dell’Unione che sbarcano o trasbordano nelle acque di un porto del Senegal catture effettuate nella zona del Senegal è condotta da ispettori abilitati.

2.2. 

L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori del Senegal restano a bordo della nave dell’Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione e svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

2.3. 

Il Senegal può autorizzare l’Unione a partecipare all’ispezione in porto in qualità di osservatore.

2.4. 

Il comandante del peschereccio dell’Unione facilita il lavoro degli ispettori del Senegal.

2.5. 

Al termine di ciascuna ispezione, l’ispettore del Senegal redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell’Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell’Unione.

2.6. 

Non appena conclusa l’ispezione, l’ispettore del Senegal consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante del peschereccio dell’Unione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all’Unione entro un termine di 8 giorni a decorrere dall’ispezione.

Sezione 7

Infrazioni

1.   Trattamento delle infrazioni

1.1. 

Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all’Unione e allo Stato di bandiera.

1.2. 

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore rispetto all’infrazione denunciata.

2.   Fermo della nave — Riunione di informazione

2.1. 

Se la vigente legislazione del Senegal lo prevede per l’infrazione denunciata, ogni peschereccio dell’Unione in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare nel porto di Dakar.

2.2. 

Il Senegal notifica all’Unione, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

2.3. 

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, a eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Senegal organizza su richiesta dell’Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3.   Sanzione dell’infrazione — Procedura transattiva

3.1. 

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata dal Senegal secondo la legislazione nazionale in vigore.

3.2. 

Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato, fra il Senegal e l’Unione viene avviato un procedimento transattivo volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Il procedimento transattivo si conclude entro 3 giorni dalla notifica del fermo della nave.

3.3. 

Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’Unione.

4.   Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

4.1. 

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Senegal il cui importo, fissato dal Senegal, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2. 

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a) 

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b) 

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

4.3. 

Il Senegal comunica i risultati del procedimento giudiziario all’Unione entro 8 giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista nell’ambito del procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.

Sezione 8

Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

1.   Obiettivo

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell’Unione segnalano la presenza, nelle zone di pesca del Senegal, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell’elenco, trasmesso dal Senegal, delle navi straniere autorizzate a pescare in tale paese.

2.   Procedura

2.1. 

Il comandante di un peschereccio dell’Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione.

2.2. 

I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio e contemporaneamente alle autorità senegalesi e all’autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha effettuato l’osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all’organismo da essa designato.

2.3. 

La Commissione europea comunica questa informazione al Senegal.

3.   Reciprocità

Il Senegal trasmette quanto prima all’Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN nelle zone di pesca del Senegal.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Gli armatori dei pescherecci dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo assumono cittadini dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) alle condizioni e nei limiti seguenti:

— 
per la flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari, almeno il 25 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;
— 
per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 30 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;
— 
per la flotta dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, almeno il 25 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi originari del Senegal.

3.   Ai marittimi imbarcati su pescherecci dell’Unione si applicano i principi e i diritti delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4.   I contratti di lavoro dei marittimi del Senegal, di cui è consegnata copia all’autorità marittima e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo e l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alla legge applicabile e alle norme dell’OIL, il quale comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.   Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marittimi dei paesi ACP non possono essere inferiori a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6.   I marittimi ingaggiati dai pescherecci dell’Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

7.   Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:

a) 

dell’Unione;

b) 

di un paese ACP, facendo distinzione tra il Senegal e gli altri paesi ACP;

c) 

di paesi non ACP e non UE.

Appendici dell’allegato

Appendice 1

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2

Scheda tecnica per le specie demersali profonde

Appendice 3

Scheda tecnica per le tonniere congelatrici con reti a circuizione, tonniere con lenze e pescherecci con palangari di superficie

Appendice 4

Giornale di pesca elettronico (ERS)

Appendice 5

Sistema di controllo via satellite (VMS)

Appendice 6

Recapiti delle autorità del Senegal e degli Stati membri di bandiera

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA SENEGAL — UNIONE EUROPEA

image

Appendice 2

SCHEDA TECNICA PER LE SPECIE DEMERSALI DI PROFONDITÀ



1)  Specie bersaglio:

Le specie bersaglio sono i naselli (Merluccius senegalensis e Merluccius polli)

2)  Zone di pesca:

La zona di pesca autorizzata è definita dai seguenti elementi (1):

a)  a ovest di 016 ° 53’ 42” O tra la frontiera meridionale fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 15° 40’ 00” N;

b)  al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la latitudine 15o 40’ 00” N e la latitudine 15o 15’ 00” N;

c)  al di là di 12 miglia marine dalla linea di riferimento, dalla latitudine 15o 15’ 00” N alla latitudine 15o 00’ 00” N;

d)  al di là di 8 miglia marine dalle linee di base, dalla latitudine 15o 00’ 00” N alla latitudine 14o 32’ 30” N;

e)  a ovest di 017° 30’ 00” O nella zona compresa tra la latitudine 14° 32’ 30” N e la latitudine 14° 04’ 00” N;

f)  a ovest di 017° 22’ 00” O nella zona compresa tra la latitudine 14° 04’ 00” N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e la Gambia;

g)  a ovest di 017° 35’ 00” O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia e la latitudine 12° 33’ 00” N;

h)  a sud dell’azimut di 137° tracciato a partire dal punto P9 (12° 33’ 00” N; 017° 35’ 00’’ O) fino all’intersezione con l’azimut di 220° tracciato a partire dal Capo Roxo per tener conto dell’accordo di gestione e di cooperazione tra il Senegal e la Guinea-Bissau.

3)  Attrezzi autorizzati:

Rete a strascico classica o rete a strascico per la pesca del nasello, dimensione di maglia minima 70 mm. È vietato l’utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo atto a ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

4)  Catture accessorie (2)

15 % di cefalopodi, 5 % di crostacei e 20 % di altri pesci demersali di profondità.

Le percentuali di catture accessorie di cui al primo comma sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa senegalese.

Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell’ambito del piano d’azione dell’Unione per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell’ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca, in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina), della manta gigante (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrna zygaena).

Gli esemplari di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente.

Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita di specie pelagiche, tra cui Trachurus spp., Sardina pilchardus, Scomber spps. e Sardinella spp.

5)  Quantitativo di catture autorizzato e canoni:

Quantitativo di catture autorizzato:

1 750 tonnellate all’anno

Canone:

95 EUR/tonnellata

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall’importo totale del canone; tale anticipo è versato all’inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

6)  Altro

 

— Numero di navi autorizzate a pescare

2 unità

— Tipo di navi autorizzate a pescare

Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda

— Imbarco di marittimi senegalesi o di altri Stati ACP

25 % dell’equipaggio

— Riposo biologico annuo

Dal 1o maggio al 30 giugno (3)

È obbligatorio l’imbarco di un osservatore scientifico su ciascun peschereccio da traino.

(1)   Se del caso, la zona di pesca potrà essere definita da coordinate che delimitano il poligono in cui la pesca è autorizzata. Tali coordinate saranno trasmesse alla Commissione europea dalle autorità senegalesi prima dell’entrata in vigore del presente protocollo.

(2)   Questa disposizione sarà riesaminata ove necessario al termine di un anno di applicazione.

(3)   Il periodo di riposo biologico, come altre misure tecniche di conservazione, formerà oggetto di valutazione al termine di un anno di applicazione del protocollo e, previa raccomandazione del gruppo di lavoro scientifico, potrà subire eventuali adeguamenti in funzione dello stato degli stock.

Appendice 3

SCHEDA TECNICA PER TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE, TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1.   Zone di pesca

La licenza di pesca pelagica di altura conferisce:

1.1. 

alle tonniere con lenze e canne, alle tonniere con reti a circuizione per il pesce fresco e alle tonniere congelatrici con reti a circuizione, il diritto di pescare il tonno in tutte le acque soggette alla giurisdizione del Senegal;

1.2. 

ai pescherecci con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada, il diritto di calare i propri attrezzi da pesca:

— 
al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la frontiera fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 14o 25’ 00” N;
— 
a ovest di 17° 15’ 00” O nella zona compresa tra la latitudine 14° 25’ 00” N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e la Gambia;
— 
a ovest di 17° 15’ 00” O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia e la frontiera fra il Senegal e la Guinea-Bissau.

2.   Specie vietate

Conformemente alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell’ICCAT, sono vietate la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). nonché dello squalo balena (Rhincodon typus).

Conformemente al regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio ( 3 ), è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

Conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT, le parti si adoperano per ridurre l’impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari prelevati accidentalmente come catture accessorie.

3.   Attrezzi e specie

TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

Attrezzo autorizzato: rete a circuizione.

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

TONNIERE CON LENZE E CANNE

Attrezzo autorizzato: canna.

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.

Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

4.   Canoni a carico degli armatori — numero di navi:



Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

— pescherecci con reti a circuizione:

— 80 EUR per i primi tre anni

— 85 EUR per gli ultimi due anni

— pescherecci con lenze e canne: 75 EUR per l’intera durata del protocollo

— pescherecci con palangari di superficie: 75 EUR per l’intera durata del protocollo

Anticipo forfettario annuo

Per le tonniere con reti a circuizione: 18 500  EUR

Per le tonniere con lenze e canne: 13 000  EUR

Per i pescherecci con palangari di superficie: 3 525  EUR

Canone forfettario per gli osservatori

600 EUR per nave all’anno

Canone per le navi d’appoggio

3 500  EUR per nave all’anno

Numero di navi autorizzate a pescare

28 tonniere con reti a circuizione

5 pescherecci con palangari di superficie

10 tonniere con lenze e canne

Appendice 4

Giornale di pesca elettronico (ERS)

1.   Comunicazioni ERS

1) 

Lo Stato di bandiera e il Senegal designano ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto per le questioni relative all’attuazione dell’ERS. Lo Stato di bandiera e il Senegal si comunicano reciprocamente le coordinate del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all’aggiornamento di tali informazioni.

2) 

I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica al Senegal.

3) 

I dati sono in formato UN/CEFACT e sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.

4) 

Le parti possono tuttavia concordare un periodo di transizione durante il quale i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

5) 

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP del Senegal. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN/CEFACT o, fino a tale data, sono messi senza indugio a disposizione del CCP del Senegal, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall’introduzione effettiva del nuovo formato, quest’altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

6) 

Il CCP del Senegal conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, a esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che contestualmente attesti la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che il Senegal riceve in risposta a una sua richiesta. Il Senegal tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

2.   Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione

1) 

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Senegal si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.

2) 

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP del Senegal ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest’ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP del Senegal dell’esito delle sue ricerche.

3) 

In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest’ultimo ne informa senza indugio il comandante o l’operatore della nave o, eventualmente, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro le ore 00:00.

4) 

In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l’operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro dieci giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto del Senegal entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

5) 

Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte del Senegal è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall’Unione o dal Senegal, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

6) 

Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP del Senegal ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall’ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta del Senegal nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall’Unione. Il Senegal informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’Unione non siano considerate inadempienti quanto all’obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell’introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 1 dell’appendice 5.

3.   Mezzi di comunicazione alternativi

L’indirizzo di posta elettronica del CCP del Senegal da utilizzare in caso di guasto nelle comunicazioni ERS/VMS è reso noto prima dell’applicazione del presente protocollo.

Tale indirizzo deve essere utilizzato per:

— 
le notifiche di entrata e di uscita e le notifiche concernenti le catture a bordo in entrata e in uscita;
— 
le notifiche concernenti lo sbarco e il trasbordo e le notifiche concernenti le catture trasbordate, sbarcate o rimaste a bordo;
— 
le trasmissioni ERS e VMS sostitutive, temporaneamente previste in caso di guasto.

Appendice 5

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona del Senegal è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona del Senegal, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 30 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Senegal.

Le navi che pescano nella zona del Senegal con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Senegal verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Senegal.

4.   Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi fondati che inducano a ipotizzare un’infrazione, il Senegal può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta (30) minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Senegal al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Senegal i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Senegal informa il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito alle eventuali misure.

5.   Comunicazione dei messaggi VMS al Senegal

Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.



Dato

Codice

Obbligatorio (O)/

Facoltativo (F)

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa—3 del paese (ISO—3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa—3 del paese (ISO—3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio — Codice alfa—3 dello Stato di bandiera (ISO—3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

O

Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa—3 (ISO—3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

In formato NAF, la trasmissione dei dati è strutturata nel modo seguente:

— i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1. Una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l’inizio della trasmissione;

— ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//);

— un’unica barra (/) separa il codice dal dato.

Prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, il Senegal notifica se i dati VMS vanno trasmessi tramite FLUX TL, in formato UN/CEFACT.

Appendice 6

INFORMAZIONI DI CONTATTO DELLE AUTORITÀ DEL SENEGAL E DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA

SENEGAL:

1.   Direzione della pesca marittima

Indirizzo: LOT 1 SPHÈRE MINISTÉRIELLE DE DIAMNIADIO, 2e ÉTAGE, BÂTIMENT D

E-mail: magoudiaby@yahoo.fr

Telefono: 00221 33 849 84 40

2.   Per le domande di autorizzazione di pesca

Indirizzo: LOT 1 SPHÈRE MINISTÉRIELLE DE DIAMNIADIO, 2e ÉTAGE, BÂTIMENT D

E-mail: layee78@yahoo.fr

E-mail (alternativo): magoudiaby@yahoo.fr

Telefono: 00221 33 849 84 40

3.   Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) e notifica di entrata e di uscita

Nome del CCP (codice di chiamata): PAPA SIERA

Radio: canale 16 VHF

Mattina (8.00 - 10.00): [da controllare] Hz

Pomeriggio (14.00 - 17.00): [da controllare] Hz

Indirizzo: FENETRE MERMOZ, CORNICHE OUEST DAKAR

E-mail: surpeche@hotmail.com

E-mail (alternativo): crrsdpsp@gmail.com

Telefono: +221 338602465

4.   Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT)

Indirizzo: POLO DI RICERCA DI ISRA/HANN, BP 2241 DAKAR

E-mail: hamet.diadhiou@isra.sn

E-mail (alternativo): hamet_diadhiou@yahoo.fr

Telefono: 00221 33 832 82 62

STATI MEMBRI DI BANDIERA

L’Unione trasmette al Senegal le rispettive informazioni di contatto degli Stati membri di bandiera prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo.



( 1 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU UE L 167 del 4.7.2003, pag. 1).