02013R1407 — IT — 25.10.2023 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 |
L 215 |
3 |
7.7.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2391 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2023 |
L |
1 |
5.10.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, se l’importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«prodotti agricoli» : i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); |
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b) |
«trasformazione di un prodotto agricolo» : qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; |
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c) |
«commercializzazione di un prodotto agricolo» : la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo; |
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d) |
«prodotti della pesca e dell’acquacoltura»i prodotti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; |
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e) |
“produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura”tutte le operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione; |
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f) |
“trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco – o della raccolta, nel caso dell’acquacoltura – che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione. |
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Articolo 3
Aiuti «de minimis»
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.
Articolo 4
Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
prima dell’attuazione dell’aiuto,
il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Cumulo
Articolo 6
Controllo
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).