2013R1388 — IT — 01.07.2015 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010

(GU L 354 dell'28.12.2013, pag. 319)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

 M1

REGOLAMENTO (UE) N. 713/2014 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2014

  L 190

2

28.6.2014

►M2

REGOLAMENTO (UE) n. 1340/2014 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2014

  L 363

1

18.12.2014

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2015/981 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2015

  L 159

1

25.6.2015




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione dell'Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. L'approvvigionamento dell'Unione per i prodotti in questione dipende pertanto in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio alle necessità di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno pertanto aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non perturbare i mercati di tali prodotti né impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.

(2)

Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 1 ) prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(4)

I volumi dei contingenti sono di solito espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un'altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell'allegato del presente regolamento.

(5)

Il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ( 3 ) è stato modificato più volte. A fini di trasparenza e per aiutare gli operatori economici a reperire le merci soggette a contingenti tariffari autonomi, è opportuno sostituire integralmente il regolamento (UE) n. 7/2010.

(6)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire regole intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell'Unione senza modificare l'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativo all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

(7)

Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applicchi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M3

Articolo 1

1.  Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

2.  Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.

▼B

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 7/2010 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO



Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0

09.2663

ex 1104 29 17

10

Chicchi di sorgo lavorati secondo una tecnica mugnaia, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio (1)

1.1.-31.12.

1 500 tonnellate

0

▼M3

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliegie dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10 (3)

▼M2

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnellate

0

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0

09.2929

2903 22 00

 

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnellate

0

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnellate

0

▼M3

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1)

1.7.-31.12.

50 tonnellate

0

▼M2

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0

▼M3

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0

▼M2

 (4) 09.2679

2915 32 00

 

Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

200 000 tonnellate

0

▼M3

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnellate

0

▼M3

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.7.-31.12.

125 tonnellate

0

▼M2

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0

 (4) 09.2680

ex 2917 19 90

25

Anidride n-dodecenilsuccinica (CAS RN 19780-11-1) con:

— un livello sulla scala colorimetrica Gardner non superiore a 1,

— una trasmissione a 500 nm di almeno il 98 % per una soluzione contenente il 10 % in peso di toluene

destinata alla fabbricazione di rivestimenti per veicoli (1)

1.1.-31.12.

80 tonnellate

0

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnellate

0

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3′,4,4′-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0

▼M3

09.2688

ex 2920 90 85

70

Tris (2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.7.-31.12.

3 000 tonnellate

0

▼M2

 (4) 09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 62-53-3)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0

▼M3

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.7.-31.12.

250 tonnellate

0

▼M2

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C′-Azodi(formammide) (CAS RN 123-77-3) con:

— un pH compreso tra 6,5 e 7,5, e

— un contenuto di semicarbazide (CAS RN 57-56-7) non superiore a 1 500 mg/kg, determinato mediante cromatografia liquida spettrometria di massa (LC-MS),

— intervallo di temperature di decomposizione: da 195 °C a 205 °C,

— gravità specifica compresa tra 1,64 e 1,66, e

— calore di combustione 215 - 220 Kcal/mol

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0

▼M3

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.7.-31.12.

3 250 tonnellate

0

▼M2

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0

09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0

 (4) 09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0

 (4) 09.2674

ex 2933 39 99

44

Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0

 (4) 09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

200 tonnellate

0

 (4) 09.2675

ex 2935 00 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

542 tonnellate

0

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0

▼M3

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.7.-31.12.

1 250 kg

0

▼M2

 (4) 09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più di tale colorante

1.1.-31.12.

50 tonnellate

0

▼M3 —————

▼M2

 (4) 09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 169

1.1.-31.12.

40 tonnellate

0

▼M3 —————

▼M2

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12.

30 000 tonnellate

0

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0

 (4) 09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0

 (4) 09.2681

ex 3824 90 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0

 (4) 09.2644

ex 3824 90 92

77

Preparazione contenente en peso:

— il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile

— il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e

— non più del 35 % di succinato di dimetile

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0

 (4) 09.2140

ex 3824 90 92

79

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

— 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

— 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

— 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnellate

0

 (4) 09.2829

ex 3824 90 93

43

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

— tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

— numero di acidità non superiore a 110, e

— punto di fusione non inferiore a 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0

 (4) 09.2907

ex 3824 90 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

— 75 % o più di steroli,

— non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0

 (4) 09.2660

ex 3902 30 00

98

Adesivo di olefina polialfa amorfa destinato alla fabbricazione di prodotti igienici (1)

1.1.–31.12.

500 tonnellate

0

 (4) 09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

1.1.–31.12.2015

15 000 tonnellate

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

— contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

— con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

11 000 tonnellate

0

▼M3

09.2687

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari o superiore a 98,5 GHT, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari o superiore all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.7.-31.12.

200 tonnellate

0

▼M2

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

— peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

— livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

— un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso

— un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

200 kg

0

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

— EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure

— EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0

▼M3

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0

▼M2

09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

— che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

— che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all'1 % e

— che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

— che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C

1.1.-31.12.

225 tonnellate

0

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0

▼M3

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0

▼M2

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

— 'di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %;

— con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0

▼M3

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

1 000 000 pezzi

0

▼M2

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Unità costituita da

— motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

— un ventilatore a induzione

destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

120 000 pezzi

0

▼M3

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0

▼M2

09.2633

ex 8504 40 82

20

Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510  (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 pezzi

0

09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528  (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 pezzi

0

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g

1.1.-31.12.

3 000 000 pezzi

0

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

— anche dotato di prismi/lenti e

— anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528  (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pezzi

0

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1)

1.1.-31.12.

125 000 pezzi

0

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1)

1.1.-31.12.

97 000 pezzi

0

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002 , 9005 , 9013 10 e 9015  (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 pezzi

0

 (4) 09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (1)

1.1.-31.12.

5 800 000 pezzi

0

(1)   La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(2)   Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3)   È applicabile il dazio specifico.

(4)   Posizione nuova o modificata.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 7/2010 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96 (GU L 3, del 7.1.2010, pag. 1).