02013R1321 — IT — 21.08.2024 — 003.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1321/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2013 che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54) |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/502 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2022 |
L 102 |
6 |
30.3.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/952 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2023 |
L 128 |
79 |
15.5.2023 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2067 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2024 |
L 2067 |
1 |
1.8.2024 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1321/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2013
che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
L’elenco dei prodotti primari autorizzati aromatizzanti di affumicatura, con l’esclusione di tutti gli altri nell’Unione, destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, come stabilito all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2065/2003, figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’elenco degli aromatizzanti di affumicatura autorizzati si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati
Nota 1: I tenori massimi si riferiscono ai tenori nei o sui prodotti alimentari commercializzati. In deroga a tale principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, i tenori massimi si applicano ai prodotti alimentari ricostituiti secondo le istruzioni indicate sull’etichetta, tenendo conto del fattore minimo di diluizione. Se i prodotti primari sono utilizzati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, i tenori massimi vanno adeguati di conseguenza.
Nota 2: Se si utilizzano combinazioni di aromatizzanti di affumicatura nei o sui prodotti alimentari, i singoli tenori vanno ridotti proporzionalmente.
Nota 3: Nei casi in cui l’impiego di aromatizzanti di affumicatura è consentito nelle carni trasformate (categoria di alimenti 8.2) o nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati (categoria di alimenti 9.2) e tali alimenti sono affumicati in una camera di affumicatura con la rigenerazione di fumo e utilizzando questi aromatizzanti di affumicatura consentiti, l’impiego deve essere conforme alle buone prassi di fabbricazione.
Nota 4: La presenza di aromatizzanti di affumicatura è autorizzata:
in un alimento composto diverso da quelli figuranti nell’allegato, se il prodotto primario è consentito in uno degli ingredienti dell’alimento composto;
in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condizione che l’alimento composto sia conforme al presente regolamento.
Ciò non si applica ad alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia e alimenti dietetici per fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini, di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare ( 1 ).
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( 1 ) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.