02013R1321 — IT — 21.08.2024 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1321/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2013

che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/502 DELLA COMMISSIONE  del 29 marzo 2022

  L 102

6

30.3.2022

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/952 DELLA COMMISSIONE  del 12 maggio 2023

  L 128

79

15.5.2023

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2067 DELLA COMMISSIONE  del 31 luglio 2024

  L 2067

1

1.8.2024




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1321/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2013

che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L’elenco dei prodotti primari autorizzati aromatizzanti di affumicatura, con l’esclusione di tutti gli altri nell’Unione, destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, come stabilito all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2065/2003, figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’elenco degli aromatizzanti di affumicatura autorizzati si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati

Nota 1:  I tenori massimi si riferiscono ai tenori nei o sui prodotti alimentari commercializzati. In deroga a tale principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, i tenori massimi si applicano ai prodotti alimentari ricostituiti secondo le istruzioni indicate sull’etichetta, tenendo conto del fattore minimo di diluizione. Se i prodotti primari sono utilizzati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, i tenori massimi vanno adeguati di conseguenza.

Nota 2:  Se si utilizzano combinazioni di aromatizzanti di affumicatura nei o sui prodotti alimentari, i singoli tenori vanno ridotti proporzionalmente.

Nota 3:  Nei casi in cui l’impiego di aromatizzanti di affumicatura è consentito nelle carni trasformate (categoria di alimenti 8.2) o nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati (categoria di alimenti 9.2) e tali alimenti sono affumicati in una camera di affumicatura con la rigenerazione di fumo e utilizzando questi aromatizzanti di affumicatura consentiti, l’impiego deve essere conforme alle buone prassi di fabbricazione.

Nota 4:  La presenza di aromatizzanti di affumicatura è autorizzata:

a) 

in un alimento composto diverso da quelli figuranti nell’allegato, se il prodotto primario è consentito in uno degli ingredienti dell’alimento composto;

b) 

in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condizione che l’alimento composto sia conforme al presente regolamento.

Ciò non si applica ad alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia e alimenti dietetici per fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini, di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare ( 1 ).

▼M3 —————



( 1 )  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.