02013R1308 — IT — 08.12.2023 — 009.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 |
L 347 |
865 |
20.12.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 |
L 135 |
1 |
24.5.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1166 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2016 |
L 193 |
17 |
19.7.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1226 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016 |
L 202 |
5 |
28.7.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 |
L 350 |
15 |
29.12.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 |
L 437 |
1 |
28.12.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 |
L 435 |
262 |
6.12.2021 |
Rettificato da:
C1 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
PARTE I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Ambito di applicazione
I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:
cereali, parte I;
riso, parte II;
zucchero, parte III;
foraggi essiccati, parte IV;
sementi, parte V;
luppolo, parte VI;
olio di oliva e olive da tavola, parte VII;
lino e canapa, parte VIII;
prodotti ortofrutticoli, parte IX;
prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;
banane, parte XI;
settore vitivinicolo, parte XII;
piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;
tabacco, parte XIV;
carni bovine, parte XV;
latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;
carni suine, parte XVII;
carni ovine e caprine, parte XVIII;
uova, parte XIX;
carni di pollame, parte XX;
alcole etilico di origine agricola, parte XXI;
prodotti dell'apicoltura, parte XXII;
bachi da seta, parte XXIII;
altri prodotti, parte XXIV.
Articolo 2
Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)
Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.
Articolo 3
Definizioni
▼M7 —————
Ai fini del presente regolamento:
per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
Articolo 4
Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli
Ove necessario per tenere conto di modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti nel presente regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.
Articolo 5
Tassi di conversione del riso
La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 6
Campagne di commercializzazione
Sono stabilite le campagne di commercializzazione seguenti:
dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;
dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;
dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
nel settore dei cereali;
nel settore delle sementi;
nel settore del lino e della canapa;
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;
dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola;
dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva.
Articolo 7
Soglie di riferimento
Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:
nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:
per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;
per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
246,39 EUR/100 kg per il burro;
169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:
carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.
nel settore dell'olio di oliva:
1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;
1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.
PARTE II
MERCATO INTERNO
TITOLO I
INTERVENTO SUL MERCATO
CAPO I
Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato
Articolo 8
Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:
di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e
di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.
Articolo 9
Origine dei prodotti ammissibili
I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.
Articolo 10
Tabelle unionali di classificazione delle carcasse
Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente, rispettivamente, ai punti A e B dell'allegato IV nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.
Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato IV, parte C.
Articolo 11
Prodotti ammissibili all'intervento pubblico
L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:
frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;
risone;
carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50 ;
burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.
Articolo 12
Periodi d'intervento pubblico
I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:
per il frumento (grano) tenero, dal 1° ottobre al 31 maggio;
per il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco, durante tutto l'anno;
per il risone, durante tutto l'anno;
per le carni bovine, durante tutto l'anno;
per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° febbraio al 30 settembre.
Articolo 13
Apertura e chiusura dell'intervento pubblico
Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico:
è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;
per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 14
Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara
In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.
Articolo 15
Prezzi di intervento pubblico
Per prezzo di intervento pubblico si intende:
il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
Articolo 16
Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico
Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:
evitare qualsiasi turbativa del mercato,
assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.
Articolo 17
Prodotti ammissibili
Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, o dell'articolo 20:
zucchero bianco;
olio di oliva e olive da tavola;
fibre di lino;
carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;
burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;
formaggio;
latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;
carni suine;
carni ovine e caprine.
Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.
Articolo 18
Condizioni di concessione dell'aiuto
Per garantire la trasparenza del mercato, ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto
dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o
della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che:
concedano aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
limitino gli aiuti all'ammasso privato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 19
Delega di potere
Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità sana, leale e mercantile e per tener conto delle specificità dei diversi settori ◄ al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei requisiti e le condizioni che devono rispettare tali prodotti, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, per i prodotti acquistati e immagazzinati:
la qualità in termini di parametri di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, caratteristiche ed età del prodotto;
l'ammissibilità, in termini di quantitativi, condizionamento compresa l'etichettatura, conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento delle imprese e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.
Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:
i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;
le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.
Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 227 intesi a definire:
le norme e condizioni applicabili nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
le condizioni per la concessione di un anticipo di tale aiuto;
le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.
Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a
prevedere il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;
definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;
stabilire l'obbligo per gli operatori di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione dei loro obblighi.
Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 10, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:
adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato IV sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse;
stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie, compresa la classificazione da parte di addetti qualificati, alla classificazione per classi, compresa la classificazione automatizzata, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per i calcolo di tali prezzi;
stabilire nel settore delle carni bovine deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento, nonché, nel settore delle carni ovine, ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri;
autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella.
Articolo 20
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo. Tali misure possono riguardare, in particolare:
i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;
la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;
i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;
la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;
le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;
le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;
l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;
in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;
il conferimento e la detenzione di prodotti all'ammasso privato e il loro svincolo dall'ammasso;
la durata dell'ammasso privato e le disposizioni secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla, o per la concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato;
il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda;
alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e
alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;
l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;
una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato IV, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;
i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;
le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;
l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III;
le esigenze tecniche lo giustificano;
le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.
le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 21
Altre competenze di esecuzione
La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione:
il peso della carcassa,
il colore della carne,
lo stato d'ingrassamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.
CAPO II
Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici
▼M7 —————
Articolo 22
Gruppo bersaglio
Il regime di aiuti inteso a migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini è rivolto ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 23
Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati
Sono concessi aiuti dell'Unione destinati ai bambini che frequentano gli istituti scolastici di cui all'articolo 22:
per la fornitura e la distribuzione di prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;
per le misure educative di accompagnamento; e
per coprire taluni costi correlati inerenti all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione nonché, nella misura in cui tali costi non siano contemplati alla lettera a) del presente comma, alla logistica e alla distribuzione.
Il Consiglio, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, fissa i limiti per la proporzione degli aiuti dell'Unione che copre le misure e i costi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente paragrafo.
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«ortofrutticoli destinati alle scuole» : i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a); |
b) |
«latte destinato alle scuole» : i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), nonché i prodotti di cui all'allegato V. |
Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione danno priorità, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:
ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane;
latte alimentare e le relative versioni senza lattosio.
In deroga al paragrafo 3, al fine di promuovere il consumo di prodotti specifici e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio, gli Stati membri possono effettuare la distribuzione di prodotti appartenenti a uno o a entrambi dei seguenti gruppi:
prodotti ortofrutticoli trasformati, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a);
formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b).
In questi casi gli aiuti dell'Unione sono versati solo per il componente lattiero-caseario del prodotto distribuito. Tale componente lattiero-caseario non deve essere inferiore al 90 % del peso per i prodotti della categoria I dell'allegato V e al 75 % del peso per i prodotti della categoria II dell'allegato V.
Il livello di aiuti dell'Unione per il componente lattiero-caseario è fissato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
I prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole non contengono nessuna delle sostanze seguenti:
zuccheri aggiunti;
sale aggiunto;
grassi aggiunti;
dolcificanti aggiunti;
esaltatori di sapidità artificiali aggiunti da E 620 a E 650 quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro può decidere, dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione da parte delle proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria conformemente alle proprie procedure nazionali, che i prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 4 e 5 possono contenere quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti.
La strategia può contenere elementi specifici relativi all'attuazione del programma destinato alle scuole, compresi quelli volti a semplificarne la gestione.
Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.
Articolo 23 bis
Disposizioni finanziarie
Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico. Entro tale limite complessivo, gli aiuti non devono superare:
per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: 130 608 466 EUR per anno scolastico;
per il latte destinato alle scuole: 90 195 669 EUR per anno scolastico.
Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono assegnati a ciascuno Stato membro tenendo conto di quanto segue:
il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni nello Stato membro interessato;
il grado di sviluppo delle regioni all'interno dello Stato membro interessato, in modo da garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate e alle isole minori dell'Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013; e
per il latte destinato alle scuole, oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), l'uso storico degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini.
Le ripartizioni per gli Stati membri interessati garantiscono che tali maggiori aiuti siano assegnati alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE al fine di tener conto della situazione specifica di tali regioni relativamente al rifornimento di prodotti e di promuoverne il rifornimento tra regioni ultraperiferiche geograficamente vicine tra loro.
Le ripartizioni per il latte destinato alle scuole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al presente paragrafo garantiscono che tutti gli Stati membri abbiano il diritto a ricevere almeno un importo minimo di aiuti dell'Unione per ciascun bambino appartenente alla fascia di età di cui al primo comma, lettera a). ►M7 Tale importo non deve essere inferiore alla media di utilizzo di aiuti dell'Unione per bambino in tutti gli Stati membri nell'ambito del programma del latte destinato alle scuole applicato anteriormente al . ◄
Le misure relative alla fissazione delle ripartizioni indicative e definitive e alla riassegnazione degli aiuti dell'Unione per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole sono adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
Tale percentuale può essere aumentata fino al 25 % per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche elencate all'articolo 349 TFUE e in altri casi debitamente giustificati, quali il caso di uno Stato membro che debba far fronte a una specifica situazione di mercato nel settore interessato dal programma destinato alle scuole, a particolari preoccupazioni relative al basso consumo di uno o dell'altro gruppo di prodotti o ad altri cambiamenti sociali.
I trasferimenti possono essere effettuati:
tra le ripartizioni indicative dello Stato membro, prima che siano stabilite le ripartizioni definitive per l'anno scolastico successivo, oppure
dopo l'inizio dell'anno scolastico, tra le ripartizioni definitive dello Stato membro, laddove tali ripartizioni siano state stabilite per lo Stato membro interessato.
I trasferimenti di cui al terzo comma, lettera a), non possono essere effettuati dalla ripartizione indicativa per il gruppo di prodotti per il quale lo Stato membro interessato richiede un importo superiore alla propria ripartizione indicativa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo di eventuali trasferimenti tra ripartizioni indicative.
Gli Stati membri possono finanziare tali aiuti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.
Conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento la Commissione può elaborare un identificatore comune o elementi grafici che accrescano la visibilità del programma destinato alle scuole.
Articolo 24
Delega di potere
Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire che gli aiuti concessi nell'ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:
i criteri aggiuntivi legati all'ammissibilità del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22;
l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto da parte degli Stati membri;
l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di accompagnamento.
Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione e agevolare l'attuazione del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:
l'individuazione dei costi e delle misure che sono ammissibili agli aiuti dell'Unione;
l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi destinati alle scuole.
Al fine di garantire che i prodotti distribuiti a norma dell'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, soddisfino gli obiettivi del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per definire i livelli massimi di zuccheri, sale, o grassi aggiunti consentiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, e che sono necessari dal punto di vista tecnico per preparare o produrre prodotti trasformati.
Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole e accrescere la visibilità degli aiuti dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole di segnalare chiaramente che stanno ricevendo sostegno dell'Unione ad attuare il programma, anche per quanto riguarda:
se del caso, la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identificatore comune o degli elementi grafici;
i criteri specifici concernenti l'utilizzo di strumenti pubblicitari.
Articolo 25
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, comprendenti quelle riguardanti:
le informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;
le domande di aiuto e i pagamenti, compresa la semplificazione delle procedure risultanti dal quadro comune per il programma destinato alle scuole;
le modalità di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e le correlate attività di messa in rete;
la presentazione, il formato e il contenuto delle richieste annuali di aiuto e delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole;
l'applicazione dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, anche in merito alle scadenze per i trasferimenti e alla presentazione, al formato e al contenuto delle notifiche di trasferimento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
▼M7 —————
CAPO III
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
Articolo 61
Durata
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2045, con due revisioni intermedie da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e nel 2040 ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.
Articolo 62
Autorizzazioni
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere che, se il reimpianto riguarda la stessa parcella o parcelle in cui è stata effettuata l'estirpazione, le autorizzazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, sono valide per sei anni dalla data di concessione. In tali autorizzazioni sono chiaramente identificate la o le parcelle in cui avranno luogo l'estirpazione e il reimpianto.
In deroga al primo comma, la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020 e del 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori titolari di autorizzazioni a norma dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 e del 2021 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al terzo comma del presente paragrafo. Qualora i produttori titolari di autorizzazioni, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il periodo di validità prorogato di cui al terzo comma.
Articolo 63
Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti
Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:
all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o
all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 nonies, dell'articolo 85 decies o dell'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.
Gli Stati membri possono:
applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;
limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.
Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta o per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, a norma del primo comma, lettera b), possono richiedere che le autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.
Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli, risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:
l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;
l'esigenza di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta;
la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardandone nel contempo la qualità.
Articolo 64
Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori a livello nazionale o regionale:
il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;
il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;
la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;
il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.
Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori applicabili a livello nazionale o regionale:
produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);
superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente o alla conservazione delle risorse genetiche delle viti;
superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;
superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;
sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;
superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono all'aumento della produzione di aziende del settore vitivinicolo che mostrano un aumento dell'efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati;
progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;
superfici di nuovo impianto nell'ambito dell'aumento delle dimensioni delle aziende viticole di piccole e medie dimensioni.
Articolo 65
Ruolo delle organizzazioni professionali
Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, tiene conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.
Le raccomandazioni sono valide per un periodo non superiore a tre anni.
Articolo 66
Reimpianti
Articolo 67
Norma de minimis
Articolo 68
Disposizioni transitorie
Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022.
Articolo 69
Poteri delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:
alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 62, paragrafo 4;
alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2;
all'aggiunta di criteri a quelli elencati nell'articolo 64, paragrafi 1 e 2;
alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;
ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.
Articolo 70
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:
le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
i registri che devono essere tenuti dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 71
Impianti non autorizzati
Articolo 72
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obblighi di comunicazione che gli Stati membri devono rispettare, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio stabiliti all'allegato VI in caso di inadempienza.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
TITOLO II
NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
CAPO I
Disposizioni in materia di commercializzazione
Articolo 73
Ambito di applicazione
Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni concernenti le norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.
Articolo 74
Principio generale
I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.
Articolo 75
Fissazione e contenuto
Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:
olio di oliva e olive da tavola;
ortofrutticoli;
prodotti ortofrutticoli trasformati;
banane;
piante vive;
uova;
carni di pollame;
grassi da spalmare destinati al consumo umano;
luppolo.
Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, della necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:
le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;
i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;
criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;
le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;
il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;
il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;
le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;
destinazioni d'uso specifiche;
le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.
Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e l'allegato IX e tengono conto di quanto segue:
delle peculiarità del prodotto considerato;
della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;
dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;
dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;
della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.
Articolo 76
Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli
Articolo 77
Certificazione del luppolo
Nel certificato sono indicati almeno:
il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,
l'anno o gli anni di raccolta e
la varietà o le varietà.
Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 190 è considerato equivalente al certificato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo:
per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o
per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.
Le misure di cui al primo comma:
non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e
sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
Articolo 78
Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti
Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:
carni bovine;
prodotti vitivinicoli;
latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
carni di pollame;
uova;
grassi da spalmare destinati al consumo umano;
olio di oliva e olive da tavola.
Articolo 79
Tolleranza
Articolo 80
Pratiche enologiche e metodi di analisi
Il disposto del primo comma non si applica:
al succo di uve e al succo di uve concentrato e
al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.
Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.
I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII.
I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:
sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello dell'Unione;
sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello nazionale o
non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII.
I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che tali prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre prodotti vinicoli impiegando pratiche enologiche non consentite.
Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), la Commissione:
tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
tiene conto della protezione della salute pubblica;
tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini nella percezione del prodotto e alle corrispondenti aspettative tenuto conto della disponibilità e utilizzabilità di strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VIII.
In attesa dell'adozione di tali atti di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.
Articolo 81
Varietà di uve da vino
Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:
la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;
la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.
L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.
Tuttavia, anche in tali Stati membri possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.
In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:
le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3;
le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.
Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.
L'impianto e il reimpianto delle varietà di viti di cui al primo comma, per fini diversi dalla produzione di vino, non sono soggetti al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III.
Articolo 82
Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II
Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.
Articolo 83
Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.
Articolo 84
Disposizione generale
È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o per prodotto per rendere più semplice ai produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.
La presente sottosezione non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1.
Articolo 85
Menzioni riservate facoltative esistenti
Articolo 86
Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative
Per rispondere alle aspettative dei consumatori, anche in relazione ai metodi di produzione e alla sostenibilità della filiera, e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:
riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;
modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa; oppure
cancellare una menzione riservata facoltativa.
Articolo 87
Menzioni riservate facoltative supplementari
Una menzione è suscettibile di diventare una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:
la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;
l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue peculiarità o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;
al momento della commercializzazione la caratteristica o la proprietà di cui alla lettera a) può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;
le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) o dal regolamento (UE) n. 1169/2011.
Nell'introdurre una menzione riservata facoltativa supplementare, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.
Articolo 88
Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative
Articolo 89
Disposizioni generali
Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:
le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 74 nonché
le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.
Articolo 90
Disposizioni particolari per le importazioni di vino
Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.
Articolo 90 bis
Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione
Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, ad integrazione del presente regolamento, recanti:
norme per la costituzione o il mantenimento di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;
norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:
le procedure riguardanti le banche dati rispettive degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici di cui al paragrafo 5, lettera a);
le procedure riguardanti la cooperazione e l'assistenza tra autorità e organismi di controllo;
in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché le norme relative al contenuto e alla frequenza dei controlli e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 91
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione:
che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, punto 1, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato ◄ in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;
che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;
che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
che fissino le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti;
che stabiliscano le regole per fissare il livello di tolleranza;
che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'articolo 89;
che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 92
Ambito di applicazione
Tuttavia, le norme stabilite nella presente sezione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, 4, 5, 6, 8 e 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E.
Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e
sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.
Articolo 93
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
«denominazione d'origine», un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;
la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
«indicazione geografica», un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:
le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;
ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
▼M7 —————
Articolo 94
Domande di protezione
►M7 Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d'origine o indicazioni geografiche comprendono: ◄
il nome di cui è chiesta la protezione;
il nome e l'indirizzo del richiedente;
un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
Il disciplinare di produzione contiene almeno:
il nome di cui è chiesta la protezione;
una descrizione del vino o dei vini:
per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
la delimitazione della zona geografica interessata;
le rese massime per ettaro;
un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):
per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui al tale punto;
per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);
le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;
il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.
Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.
Articolo 95
Richiedenti
Articolo 96
Procedura nazionale preliminare
Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.
Al momento dell'inoltro di una domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e le disposizioni adottate a norma della stessa e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare.
Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale.
Articolo 97
Esame da parte della Commissione
L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.
La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale esame di cui al paragrafo 2, secondo comma, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva una comunicazione relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, con la quale uno Stato membro:
informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o
chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 2 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.
L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.
Se, sulla base dell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 98
Procedura di opposizione
Qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che trasmette la domanda di protezione e avente un interesse legittimo può presentare la dichiarazione di opposizione tramite le autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare una dichiarazione di opposizione a norma del primo comma.
Articolo 99
Decisione sulla protezione
Articolo 100
Omonimi
Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.
Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consumatore.
Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.
Articolo 101
Ulteriori motivi di rigetto della protezione
Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.
Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;
del pertinente diritto unionale o nazionale.
Articolo 102
Relazione con i marchi commerciali
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.
In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.
Articolo 103
Protezione
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:
per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o
nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:
ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e
ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.
Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.
Articolo 104
Registro
La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.
Articolo 105
Modifiche dei disciplinari
Ai fini del presente regolamento, per «modifica dell'Unione» si intende una modifica di un disciplinare di produzione che:
include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;
rischia di annullare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), per le denominazioni d'origine protette o il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i), per le indicazioni geografiche protette;
comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.
Per «modifica ordinaria» si intende qualsiasi modifica al disciplinare di produzione che non sia una modifica dell'Unione.
Per «modifica temporanea» si intende una modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.
Le domande di approvazione di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato.
Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione riguardano esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione riguarda anche modifiche ordinarie, le parti relative a modifiche ordinarie si considerano non presentate e la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle parti relative a tale modifica dell'Unione.
L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte.
Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato.
Articolo 106
Cancellazione
Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica in una o più delle circostanze seguenti:
la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;
non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d'origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;
un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non desiderare più mantenere la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 106 bis
Etichettatura temporanea e presentazione
Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichetta e nella presentazione del prodotto che una domanda è stata presentata nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.
I simboli dell'Unione che indicano la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le indicazioni dell'Unione «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione d'origine o indicazione geografica in questione.
Ove una domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 107
Denominazioni di vini protette preesistenti
Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 93.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 108
Tasse
Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.
Articolo 109
Poteri delegati
Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano:
i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e
le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:
il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;
le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;
la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;
le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.
Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano norme transitorie riguardanti:
le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1o agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;
i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e
le modifiche del disciplinare.
Articolo 110
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:
le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;
la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 104;
la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;
la presentazione di domande transfrontaliere.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:
i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
i limiti temporali;
la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
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Articolo 112
Definizione
Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per indicare:
che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o
il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
Articolo 113
Protezione
Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.
Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:
qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
Articolo 114
Delega di potere
Per garantire la protezione dei legittimi interessi e degli interessi dei produttorie degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo:
il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;
le condizioni di validità di una domanda di protezione di una menzione tradizionale;
i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;
la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;
i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;
il termine di presentazione di una domanda o di una richiesta di obiezione o di cancellazione;
le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.
Articolo 115
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:
i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
i limiti temporali;
la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;
le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.
Articolo 116
Altre competenze di esecuzione
Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto irricevibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.
Articolo 116 bis
Controlli
La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto concerne:
le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;
le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo;
le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni d'origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;
i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 117
Definizione
Ai fini della presente sezione si intende per:
"etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
"presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.
Articolo 118
Applicabilità delle regole orizzontali
Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 89/396/CEE del Consiglio ( 16 ), la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), la direttiva 2008/95/CE e il regolamento (UE) n. 1169/2011.
L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VII, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Articolo 119
Indicazioni obbligatorie
L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata:
dal termine «dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o
dal termine «parzialmente dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione;
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l'indicazione della provenienza;
l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati; e
nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero;
la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011 e
nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il termine minimo di conservazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:
se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);
in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.
In deroga al paragrafo 1, lettera i), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:
non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e
l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.
L'indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo comprende la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Articolo 120
Indicazioni facoltative
L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:
l'annata;
il nome di una o più varietà di uve da vino;
per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'articolo 112, lettera b);
il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.
Articolo 121
Lingue
Articolo 122
Poteri delegati
Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:
la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;
le indicazioni obbligatorie, in particolare:
i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;
▼M7 —————
le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e
le disposizioni relative all'uso delle lingue;
norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera i);
le indicazioni facoltative, in particolare:
i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;
la presentazione, in particolare:
le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
le disposizioni relative all'uso delle lingue.
Articolo 123
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
CAPO II
Disposizioni specifiche relative a singoli settori
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Articolo 125
Accordi nel settore dello zucchero
Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e dell'evoluzione del settore nel periodo successivo all'abolizione delle quote di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di:
aggiornare i termini di cui all'allegato II, parte II, sezione A;
aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato X;
stabilire ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero delle barbabietole da zucchero consegnate a un'impresa e in materia di polpe di barbabietole.
Articolo 126
Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.
La Commissione provvede affinché i prezzi o le denominazioni specifici dei singoli operatori economici non siano pubblicati.
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Articolo 145
Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo
Articolo 146
Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo
Articolo 147
Documenti di accompagnamento e registro
Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:
le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;
le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;
l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;
l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;
le operazioni da registrare nel registro.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
regole in merito alla costituzione dei registri, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;
misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;
disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;
regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 147 bis
Ritardi di pagamento per le vendite di vino sfuso
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e operante nel settore vitivinicolo, disporre che il divieto di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2019/633 non si applichi ai pagamenti effettuati nell'ambito di accordi di fornitura per le operazioni di vendita di vino sfuso tra i produttori o rivenditori di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che:
clausole specifiche volte a consentire i pagamenti dopo 60 giorni siano incluse nei contratti tipo per le operazioni di vendita di vino sfuso rese vincolanti dallo Stato membro a norma dell'articolo 164 del presente regolamento prima del 30 ottobre 2021 e che tale proroga dei contratti tipo sia rinnovata dallo Stato membro a decorrere da tale data senza modifiche significative dei termini di pagamento che andrebbero a svantaggio dei fornitori di vino sfuso; e
gli accordi di fornitura tra i fornitori di vino sfuso e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o diventino pluriennali.
Articolo 148
Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.
Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.
Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.
Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:
è stipulato/a prima della consegna;
è stipulato/a per iscritto e
comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
il prezzo da pagare alla consegna, che:
il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;
la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e
le norme applicabili in caso di forza maggiore.
In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:
qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:
un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;
una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;
qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.
Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo 149
Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:
indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;
indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;
purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4 % della produzione totale dell'Unione,
il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e
il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;
purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;
purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e
purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.
Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.
Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.
Ai fini del presente articolo:
per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 18 );
per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
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Articolo 151
Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
I primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese nonché il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra latte biologico e non biologico.
Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:
per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le quantità di latte crudo e i prezzi medi di cui al primo comma.
La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
CAPO III
Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali
Articolo 152
Organizzazioni di produttori
Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:
sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;
sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:
trasformazione comune;
distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
condizionamento, etichettatura o promozione comune;
organizzazione comune del controllo di qualità;
uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
appalti comuni dei mezzi di produzione;
qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità;
contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
gestire i fondi di mutualizzazione;
fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.
Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:
purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;
indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;
purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;
purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.
Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.
Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.
Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.
Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)
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Articolo 153
Statuto delle organizzazioni di produttori
Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;
aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare ◄ alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;
fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.
Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);
l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;
le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;
le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.
Articolo 154
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:
soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni su piccola scala;
offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;
abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Gli Stati membri:
decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;
in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
Articolo 155
Esternalizzazione
Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, anche alle filiali, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività.
Articolo 156
Associazioni di organizzazioni di produttori
Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.
Articolo 157
Organizzazioni interprofessionali
Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali a livello nazionale e regionale e a livello delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:
sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:
migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
esplorare potenziali mercati d'esportazione;
fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente, all'azione per il clima e alla salute e al benessere degli animali;
ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;
mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;
realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;
contribuire alla gestione e all'elaborazione di iniziative di valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;
stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;
promuovere e attuare misure volte a prevenire, controllare e gestire i rischi per la salute degli animali, i rischi fitosanitari e i rischi ambientali, anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure;
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Articolo 158
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:
soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
si adoperino per una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni delle fasi della catena di approvvigionamento di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), che costituiscono l'organizzazione interprofessionale;
non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.
Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:
decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;
revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
Articolo 159
Riconoscimento obbligatorio
In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:
le organizzazioni di produttori:
nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,
nel settore della bachicoltura,
nel settore del luppolo;
le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché nel settore del tabacco.
Articolo 160
Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo
Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).
Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.
Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.
Articolo 161
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gli Stati membri, su richiesta, riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, a condizione che:
sia costituita da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sia costituita su loro iniziativa e persegua una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:
assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;
offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;
abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Gli Stati membri:
decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;
in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.
Articolo 162
Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco
Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:
concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.
Articolo 163
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:
soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:
decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
Articolo 164
Estensione delle regole
Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:
in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:
almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure
almeno due terzi negli altri casi e
nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.
Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).
Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.
Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:
conoscenza della produzione e del mercato;
regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;
commercializzazione;
tutela ambientale;
azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;
definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
uso di sementi certificate, salvo quando utilizzate per la produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, e controllo della qualità dei prodotti;
prevenzione e gestione dei rischi fitosanitari o per la salute degli animali, la sicurezza alimentare o l'ambiente;
gestione e valorizzazione dei sottoprodotti.
Tali regole non danneggiano altri operatori, né impediscono l'ingresso di nuovi operatori, nello Stato membro interessato o nell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.
Articolo 165
Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione di una o più delle attività in parola. Ogni organizzazione che riceve contributi da produttori non aderenti a norma del presente articolo mette a disposizione, su richiesta di un produttore aderente o non aderente che contribuisca finanziariamente alle attività dell'organizzazione, le parti del suo bilancio annuale relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 164, paragrafo 4.
Articolo 166
Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato
Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, intese a:
migliorare la qualità;
promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
Articolo 166 bis
Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo da concludere tra almeno due terzi dei produttori del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 o all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iii), del presente regolamento per il vino. Qualora la produzione del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comporti trasformazione e il disciplinare di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o all'articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento limiti la provenienza delle materie prime a una specifica zona geografica, gli Stati membri dispongono, ai fini delle norme da stabilirsi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo:
che i produttori delle materie prime nella specifica zona geografica siano consultati prima della conclusione dell'accordo di cui al presente paragrafo; o
che almeno due terzi dei produttori delle materie prime o i loro rappresentanti, che rappresentano almeno due terzi della produzione delle materie prime utilizzate per la trasformazione nella specifica zona geografica, siano anch'essi parti dell'accordo di cui al presente paragrafo.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, la zona geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare del formaggio deve essere la stessa zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.
Le norme di cui al paragrafo 1:
disciplinano solo la regolazione dell'offerta del prodotto in questione e, ove applicabile, delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prodotto alla domanda;
hanno effetto solo sul prodotto e, ove applicabile, sulle materie prime in questione;
possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni, ma possono essere rinnovate successivamente a detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;
non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;
non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;
non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;
contribuiscono al mantenimento della qualità del prodotto in esame o allo sviluppo del prodotto interessato;
non pregiudicano l'articolo 149 e l'articolo 152, paragrafo 1 bis.
Articolo 167
Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini
Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:
non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.
Articolo 167 bis
Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva
Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva, comprese le olive da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l’offerta.
Tali regole sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:
non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
non rendono indisponibile una percentuale eccessiva della produzione della campagna di commercializzazione che sarebbe altrimenti disponibile.
Articolo 168
Relazioni contrattuali
Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:
che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti;
che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori,
detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.
Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:
è stipulato/a prima della consegna;
è stipulato/a per iscritto; e
comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
il prezzo da pagare alla consegna, che:
la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;
la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e
le norme applicabili in caso di forza maggiore.
In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:
qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;
qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.
Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).
Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
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Articolo 172 bis
Ripartizione del valore
Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.
Articolo 172 ter
Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta
In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 173
Poteri delegati
Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori nonché delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 in merito ai seguenti aspetti per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali per uno o più dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per prodotti specifici di detti settori:
le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, in aggiunta a quelle previste agli articoli da 152 a 163;
lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;
le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, li effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché i requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;
le organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;
le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;
i settori cui si applica l'articolo 155, ◄ le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni;
la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;
l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;
l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e il pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbligatorio della quota associativa;
altri requisiti in materia di rappresentatività delle organizzazioni di cui all'articolo 164, le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.
In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:
le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;
le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire alle organizzazioni di produttori, comprese le associazioni di organizzazioni di produttori, in caso di cooperazione transnazionale;
norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 149, paragrafo 3;
le norme relative all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti.
Articolo 174
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:
le misure per l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli articoli 154 e 158;
le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;
le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;
le procedure relative all'estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui agli articoli 164 e 165, in particolare l'attuazione del concetto di "circoscrizione economica" di cui all'articolo 164, paragrafo 2;
le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;
le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;
le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'articolo 166.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:
l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 161 e 163;
le notifiche previste dall'articolo 149, paragrafo 2, lettera f);
le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 163, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 149, paragrafo 8, e dell'articolo 150, paragrafo 7;
le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 175
Altre competenze di esecuzione
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:
il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, paragrafo 1, lettera d);
l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;
l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 2, lettera d);
l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.
PARTE III
SCAMBI CON I PAESI TERZI
CAPO I
Titoli di importazione e di esportazione
Articolo 176
Norme generali
Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:
cereali;
riso;
zucchero;
sementi;
olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 e 1522 00 39 ;
lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;
ortofrutticoli;
ortofrutticoli trasformati;
banane;
prodotti vitivinicoli;
piante vive;
carni bovine;
latte e prodotti lattiero-caseari;
carni suine;
carni ovine e caprine;
uova;
carni di pollame;
alcole etilico di origine agricola.
Articolo 177
Poteri delegati
Per tenere conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e le importazioni ed esportazioni dei prodotti, della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:
l'elenco dei prodotti dei settori di cui all'articolo 176, paragrafo 1, per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;
i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.
Per prevedere ulteriori elementi del regime dei titoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire regole riguardanti:
i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi nei quali si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo;
la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;
il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;
condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all'articolo 189 e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;
i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.
Articolo 178
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, comprese le norme per:
il formato e il contenuto del titolo;
la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;
il periodo di validità dei titoli;
le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;
la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;
il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo;
il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;
il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 179
Altre competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione:
che limitino i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,
che respingano i quantitativi richiesti e
che sospendano la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.
CAPO II
Dazi all'importazione
Articolo 180
Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o da qualsiasi altro atto pertinente adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 181
Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo
Articolo 182
Dazi addizionali all'importazione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:
se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o
se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello ("volume limite").
Il volume limite è pari rispettivamente al 125 %, al 110 % o al 105 %, a seconda che le opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti, siano rispettivamente inferiori o pari al 10 %, superiori al 10 %, ma inferiori o pari al 30 %, o superiori al 30 %.
Se non si tiene conto del consumo interno, il volume limite è pari al 125 %.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 183
Altre competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione:
che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso a norma del TFUE, della tariffa doganale comune e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 180;
che fissino i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 182, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.
CAPO III
Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi
Articolo 184
Contingenti tariffari
I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").
Il metodo di gestione adottato:
nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso; e
nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.
Articolo 185
Contingenti tariffari specifici
Al fine di applicare i contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smaltimento sul mercato di tali Stati membri.
Articolo 186
Poteri delegati
Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:
determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;
definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni a tali trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari;
subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione;
adottare, se necessario, disposizioni per ogni peculiarità, requisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 184, paragrafo 1.
Articolo 187
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;
procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:
garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);
la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;
la destinazione e l'uso dei prodotti;
il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;
le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;
l'uso di titoli e, se necessario, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;
le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 185;
le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del documento di cui all'articolo 186, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 188
Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari
CAPO IV
Disposizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti
Articolo 189
Importazioni di canapa
I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 , possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
Articolo 190
Importazioni di luppolo
Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
Articolo 191
Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo
In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati.
Nel caso di deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:
i prodotti non hanno beneficiato di deroghe; oppure
se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
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Articolo 193 bis
Sospensione dei dazi all'importazione per i melassi
CAPO V
Salvaguardia e perfezionamento attivo
Articolo 194
Misure di salvaguardia
Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.
Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.
Articolo 195
Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo
Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.
Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.
CAPO VII
Perfezionamento passivo
Articolo 205
Sospensione del regime di perfezionamento passivo
Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.
Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.
PARTE IV
REGOLE DI CONCORRENZA
CAPO I
Norme applicabili alle imprese
Articolo 206
Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 bis del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.
Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione.
Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.
Articolo 207
Mercato rilevante
La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:
il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;
il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.
Articolo 208
Posizione dominante
Ai fini del presente capo, per «posizione dominante» si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei fornitori o dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.
Articolo 209
Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni
L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.
Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.
In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.
Articolo 210
Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
La Commissione, qualora ritenga in qualsiasi momento, dopo aver espresso un parere, che siano venute meno le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza l'organizzazione interprofessionale.
La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, soprattutto se l'organizzazione interprofessionale richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.
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Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
comportano la fissazione di prezzi o di quote;
possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
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Articolo 210 bis
Iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità
Ai fini del paragrafo 1 per «norma di sostenibilità» si intende una norma volta a contribuire a uno o più dei obiettivi seguenti:
obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; e
salute e benessere degli animali.
La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza i produttori.
La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.
Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3.
Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione.
Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.
CAPO II
Norme in materia di aiuti di stato
Articolo 211
Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE
In deroga al paragrafo 1, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:
delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure
degli articoli da 213 a 218 del presente regolamento.
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Articolo 213
Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia
Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, la Finlandia e la Svezia possono concedere pagamenti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (codici NC ex 02 08 ed ex 02 10 ), purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.
Articolo 214
Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia
La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione.
Articolo 214 bis
Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia
Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2023 al 2027, a concedere aiuti nazionali che, in base al presente articolo, ha concesso nel 2022 ai produttori, purché:
l'importo totale dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2027, non sia superiore al 67% dell'importo concesso nel 2022; e
prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.
La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.
Articolo 215
Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura
Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.
Articolo 216
Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi
Tali pagamenti sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.
L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VI per lo stesso anno.
Articolo 217
Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici
Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la fornitura dei gruppi di prodotti ammissibili di cui all'articolo 23 agli allievi degli istituti scolastici, per le misure educative di accompagnamento relative a tali prodotti e per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).
Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.
Articolo 218
Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio
Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti:
mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12 ;
nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22 ;
noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00 ;
pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 e 0802 52 00 ;
carrube di cui al codice NC 1212 92 00 .
I pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere versati per una superficie massima di:
PARTE V
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Misure eccezionali
Articolo 219
Misure per contrastare le turbative del mercato
Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228.
Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.
Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, adeguare o sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi, oppure assumere la forma di un regime temporaneo di riduzione volontaria della produzione, in particolare in caso di offerta eccedentaria.
Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.
Articolo 220
Misure connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:
delle limitazioni agli scambi intra Unione e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la diffusione di organismi nocivi per le piante; e
di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.
La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti specificati nei primi due commi del presente paragrafo.
Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.
Articolo 221
Misure necessarie per risolvere problemi specifici
Articolo 222
Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE
Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:
ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;
trasformazione e trattamento;
ammasso da parte di operatori privati;
misure di promozione comuni;
accordi sui requisiti di qualità;
acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;
pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.
In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
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La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Capo I bis
Trasparenza del mercato
Articolo 222 bis
Osservatori dei mercati dell'Unione
Gli osservatori del mercato dell'Unione mettono a disposizione i dati statistici e le informazioni necessarie per la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbativa del mercato, in particolare:
produzione, approvvigionamento e scorte;
prezzi, costi e, per quanto possibile, margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare;
previsioni di mercato a breve e medio termine;
importazioni e esportazioni di prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nell'Unione.
Gli osservatori del mercato dell'Unione elaborano relazioni contenenti gli elementi di cui al primo comma.
Articolo 222 ter
Relazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato
CAPO II
Comunicazioni e relazioni
Articolo 223
Comunicazioni
Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità dell’Unione e nazionali dei mercati finanziari, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.
La Commissione coopera e scambia informazioni con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per aiutarle nell'adempimento dei compiti di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.
Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:
la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;
i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
le condizioni di pubblicazione delle informazioni.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:
i metodi di comunicazione delle informazioni;
le regole sulle informazioni da comunicare;
le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Articolo 224
Trattamento e protezione dei dati personali
Articolo 225
Relazioni obbligatorie della Commissione
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:
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entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni sette anni, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza stabilite nel presente regolamento al settore agricolo in tutti gli Stati membri;
entro il 31 dicembre 2023, sugli osservatori del mercato dell’Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis;
entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, sul ricorso alle misure di crisi adottate in particolare a norma degli articoli da 219 a 222;
entro il 31 dicembre 2024, sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire una migliore trasparenza del mercato di cui all'articolo 223;
entro il 30 giugno 2024, sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore di carni ovine e caprine;
entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2;
entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole.
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PARTE VI
DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Delega di potere e disposizioni di esecuzione
Articolo 227
Esercizio della delega
Articolo 228
Procedura d'urgenza
Articolo 229
Procedura di comitato
Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 80, paragrafo 5, all'articolo 91, lettere c) e d), all'articolo 97, paragrafo 4, all'articolo 99, all'articolo 106 e all'articolo 107, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 230
Abrogazioni
Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:
per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015;
nel settore vitivinicolo:
gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici e l'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2;
il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;
l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti il 1 luglio 2013;
l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino al 30 giugno 2017;
l’articolo 111 fino al 31 marzo 2015;
l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte A, punto IV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, ◄ fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafi 3 e 4, all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 4, all'articolo 86, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 88, paragrafo 3 e all'articolo 89 del presente regolamento;
l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 125 bis, paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettere b) e i);
l'articolo 133 bis, paragrafo 1, e l'articolo 140 bis fino al 30 settembre 2014;
gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui all'articolo 180 e all'articolo 183, lettera a), o fino al 30 giugno 2014, se precedente;
l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 il 30 settembre 2014;
l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017;
l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;
l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, fino al 31 dicembre 2015;
l'allegato XX fino alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che sostituisce il regolamento (CE) n. 1216/2009 e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 23 ).
Articolo 231
Disposizioni transitorie
Articolo 232
Entrata in vigore e applicazione
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Tuttavia:
l'articolo 181 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014;
l'allegato VII, parte VII, punto II, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
▼M5 —————
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
PARTE I
Cereali
Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
►M7 ◄ |
►M7 — ◄ |
►M7 ◄ |
►M7 — ◄ |
|
1001 91 20 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina |
|
ex 1001 99 00 |
Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |
|
1002 |
Segala |
|
1003 |
Orzo |
|
1004 |
Avena |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
|
1005 90 00 |
Granturco non destinato alla semina |
|
1007 10 90 , 1007 90 00 |
Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina |
|
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
|
b) |
1001 11 00 , 1001 19 00 |
Frumento (grano) duro |
c) |
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
1102 90 70 |
Farina di segala |
|
1103 11 |
Semole e semolini di frumento (grano) |
|
1107 |
Malto, anche torrefatto |
|
d) |
►M7 ex 07 14 |
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, esclusi le patate dolci della sottovoce 0714 20 e i topinambur della sottovoce ex 0714 90 90 ; midollo della palma a sago ◄ |
ex 11 02 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: |
|
1102 20 |
– Farina di granturco |
|
1102 90 |
– altre: |
|
1102 90 10 |
– – Farina di orzo |
|
1102 90 30 |
– – Farina di avena |
|
1102 90 90 |
– – altre: |
|
ex 11 03 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50 |
|
ex 11 04 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
|
1106 20 |
Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 |
|
ex 11 08 |
Amidi e fecole; inulina: |
|
– Amidi e fecole: |
||
1108 11 00 |
– – Amido di frumento (grano) |
|
1108 12 00 |
– – Amido di granturco |
|
1108 13 00 |
– – Fecola di patate |
|
1108 14 00 |
– – Fecola di manioca |
|
ex 1108 19 |
– – Altri amidi e fecole: |
|
1108 19 90 |
– – – altri |
|
1109 00 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
|
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
|
ex 1702 30 |
– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio: |
|
– – altri: |
||
ex 1702 30 50 |
– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio |
|
ex 1702 30 90 |
– – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio |
|
ex 1702 40 |
– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: |
|
1702 40 90 |
– – altri |
|
ex 1702 90 |
– Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: |
|
1702 90 50 |
– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina |
|
– – Zuccheri e melassi caramellati: |
||
– – – altri: |
||
1702 90 75 |
– – – – in polvere, anche agglomerati |
|
1702 90 79 |
– – – – altri |
|
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
ex 2106 90 |
– altre |
|
– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: |
||
– – – altri |
||
2106 90 55 |
– – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina |
|
ex 23 02 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali |
|
ex 23 03 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet: |
|
2303 10 |
– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili |
|
2303 30 00 |
– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli |
|
ex 23 06 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 : |
|
– altri |
||
2306 90 05 |
– – di germi di granturco |
|
ex 2308 00 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: |
|
2308 00 40 |
– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva |
|
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: |
|
ex 2309 10 |
– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: |
|
2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 |
– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
|
ex 2309 90 |
– altri: |
|
2309 90 20 |
– – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata |
|
– – altri, comprese le premiscele: |
||
2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 |
– – – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
|
(1) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00 , 1702 19 00 e 2106 90 51 . |
PARTE II
Riso
Il settore del riso comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
da 1006 10 21 a 1006 10 98 |
Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina |
1006 20 |
Riso semigreggio (bruno) |
|
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
|
b) |
1006 40 00 |
Rotture di riso |
c) |
1102 90 50 |
Farina di riso |
1103 19 50 |
Semole e semolini di riso |
|
1103 20 50 |
Pellet di riso |
|
1104 19 91 |
Fiocchi di riso |
|
ex 1104 19 99 |
Grani di riso schiacciati |
|
1108 19 10 |
Amido di riso |
PARTE III
Zucchero
Il settore dello zucchero comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
1212 91 |
Barbabietole da zucchero |
1212 93 00 |
Canna da zucchero |
|
b) |
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
c) |
1702 20 |
Zucchero e sciroppo d'acero |
1702 60 95 e 1702 90 95 |
Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio |
|
1702 90 71 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio |
|
2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina |
|
d) |
1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 |
Isoglucosio |
e) |
1702 60 80 1702 90 80 |
Sciroppo di inulina |
f) |
1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
g) |
2106 90 30 |
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati |
h) |
2303 20 |
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero |
PARTE IV
Foraggi essiccati
Il settore dei foraggi essiccati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
ex 1214 10 00 |
– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore |
– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata |
||
ex 1214 90 90 |
– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno |
|
– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati |
||
b) |
ex 2309 90 96 |
– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba |
– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati. |
PARTE V
Sementi
Il settore delle sementi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
0712 90 11 |
Granturco dolce ibrido: |
– destinati alla semina |
|
0713 10 10 |
Piselli (Pisum sativum): |
– destinati alla semina |
|
ex 0713 20 00 |
Ceci (garbanzos): |
– destinati alla semina |
|
ex 0713 31 00 |
Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: |
– destinati alla semina |
|
ex 0713 32 00 |
Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): |
– destinati alla semina |
|
0713 33 10 |
Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): |
– destinati alla semina |
|
ex 0713 34 00 |
Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea): |
ex 0713 35 00 |
– destinato alla semina |
ex 0713 39 00 |
Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata): |
– destinato alla semina |
|
altri: |
|
– destinati alla semina |
|
ex 0713 40 00 |
Lenticchie: |
– destinate alla semina |
|
ex 0713 50 00 |
Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): |
ex 0713 60 00 |
– destinate alla semina |
Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan): |
|
– destinato alla semina |
|
ex 0713 90 00 |
Altri legumi da granella secchi: |
– destinati alla semina |
|
1001 91 10 |
Spelta: |
– sementi |
|
1001 91 90 |
Altro |
– sementi |
|
ex 1005 10 |
Granturco ibrido da semina |
1006 10 10 |
Risone (riso "paddy"): |
– destinato alla semina |
|
1007 10 10 |
Sorgo a grani ibrido: |
– sementi |
|
1201 10 00 |
Fave di soia, anche frantumate: |
– sementi |
|
1202 30 00 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: |
– sementi |
|
1204 00 10 |
Semi di lino, anche frantumati: |
– destinati alla semina |
|
1205 10 10 ed |
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: |
ex 1205 90 00 |
– destinati alla semina |
1206 00 10 |
Semi di girasole, anche frantumati: |
– destinati alla semina |
|
ex 12 07 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: |
– destinati alla semina |
|
1209 |
Semi, frutti e spore destinati alla semina |
|
PARTE VI
Luppolo
Il settore del luppolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
1210 |
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina |
1302 13 00 |
Succhi ed estratti vegetali di luppolo |
PARTE VII
Olio di oliva e olive da tavola
Il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
1509 |
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1510 00 |
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
|
b) |
0709 92 10 |
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |
0709 92 90 |
Altre olive, fresche o refrigerate |
|
0710 80 10 |
Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate |
|
0711 20 |
Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate |
|
ex 0712 90 90 |
Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate |
|
2001 90 65 |
Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico |
|
ex 2004 90 30 |
Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate |
|
2005 70 00 |
Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate |
|
c) |
1522 00 31 1522 00 39 |
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva |
2306 90 11 2306 90 19 |
Sanse di olive ed altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva |
PARTE VIII
Lino e canapa
Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
5301 |
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
5302 |
Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
PARTE IX
Prodotti ortofrutticoli
Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
0702 00 00 |
Pomodori freschi o refrigerati |
0703 |
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
0705 |
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate |
0706 |
►M7 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili (1), freschi o refrigerati ◄ |
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
ex 07 09 |
►M7 Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91 , 0709 60 95 , ex 0709 60 99 del genere Pimenta, 0709 92 10 e 0709 92 90 ◄ |
0714 20 |
patate dolci |
ex 0714 90 90 |
topinambur |
ex 08 02 |
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00 , 0802 80 00 |
0803 10 10 |
Banane da cuocere, fresche |
0803 10 90 |
Banane da cuocere, essiccate |
0804 20 10 |
Fichi, freschi |
0804 30 00 |
Ananassi |
0804 40 00 |
Avocadi |
0804 50 00 |
Guaiave, manghi e mangostani |
0805 |
Agrumi, freschi o secchi |
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
0807 |
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi |
0808 |
Mele, pere e cotogne, fresche |
0809 |
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche |
0810 |
Altra frutta fresca |
0813 50 31 0813 50 39 |
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 |
0910 20 |
Zafferano |
ex 0910 99 |
Timo, fresco o refrigerato |
ex 1211 90 86 |
Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (Origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati |
1212 92 00 |
Carrube |
(1)
Compresi i navoni-rutabaga. |
PARTE X
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
ex 07 10 |
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, ►M7 — ◄ , le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59 |
ex 07 11 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20 , i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il ►M7 — ◄ |
|
ex 07 12 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05 , disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il ►M7 granturco dolce delle sottovoci e ◄ e le olive della sottovoce ex 0712 90 90 |
|
0804 20 90 |
Fichi secchi |
|
0806 20 |
Uve secche |
|
ex 08 11 |
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95 |
|
ex 08 12 |
Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98 |
|
ex 08 13 |
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39 |
|
0814 00 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |
|
0904 21 10 |
Peperoni essiccati (Capsicum annuum), non tritati né polverizzati |
|
b) |
ex 08 11 |
Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
ex 1302 20 |
Sostanze pectiche e pectinati |
|
ex 20 01 |
Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: — frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 ◄ — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2001 90 40 — cuori di palma della sottovoce ex 2001 90 92 — olive della sottovoce 2001 90 65 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97 |
|
2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
|
2003 |
Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
|
ex 20 04 |
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , ►M7 esclusi il granturco dolce ( var. ) della sottovoce ◄ , le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91 |
|
ex 20 05 |
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , escluse le olive della sottovoce 2005 70 00 , ►M7 il granturco dolce ( var. ) della sottovoce ◄ e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10 |
|
ex 2006 00 |
Ortofrutticoli, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99 |
|
ex 20 07 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: — preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 — confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39 , ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97 |
|
ex 20 08 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: — burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 — cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 — granturco della sottovoce 2008 99 85 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2008 99 91 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 — miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 97 59 , ex 2008 97 78 , ex 2008 97 93 ed ex 2008 97 98 — banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99 |
|
ex 20 09 |
Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 89 35 , 2009 89 38 , 2009 89 79 , 2009 89 86 , 2009 89 89 e 2009 89 99 . |
PARTE XI
Banane
Il settore delle banane comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
0803 90 10 |
Banane fresche, escluse le banane da cuocere |
0803 90 90 |
Banane essiccate, escluse le banane da cuocere |
ex 0812 90 98 |
Banane temporaneamente conservate |
ex 0813 50 99 |
Miscugli contenenti banane essiccate |
1106 30 10 |
Farine, semolini e polveri di banane |
ex 2006 00 99 |
Banane cotte negli zuccheri o candite |
ex 2007 10 99 |
Preparazioni omogeneizzate di banane |
ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane |
ex 2008 97 59 ex 2008 97 78 ex 2008 97 93 ex 2008 97 96 ex 2008 97 98 |
Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole |
ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99 |
Banane altrimenti preparate o conservate |
ex 2009 89 35 ex 2009 89 38 ex 2009 89 79 ex 2009 89 86 ex 2009 89 89 ex 2009 89 99 |
Succhi di banane |
PARTE XII
Vino
Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
2009 61 2009 69 |
Succhi di uve (compresi i mosti di uva) |
2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 |
Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole |
|
b) |
ex 22 04 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 , esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 e 2204 30 98 |
c) |
0806 10 90 |
Uve fresche diverse da quelle da tavola |
2209 00 11 2209 00 19 |
Aceto di vino |
|
d) |
2206 00 10 |
Vinello |
2307 00 11 2307 00 19 |
Fecce di vino |
|
2308 00 11 2308 00 19 |
Vinaccia |
|
e) |
ex 2202 99 19 |
- - - altri, vini dealcolizzati con un titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol. |
PARTE XIII
Piante vive e prodotti della floricoltura
Il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capo 6 della nomenclatura combinata.
PARTE XIV
Tabacco
Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.
PARTE XV
Bovini
Il settore delle carni bovine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
da 0102 29 05 a 0102 29 99 , 0102 39 10 e 0102 90 91 |
Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
|
0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
|
0206 10 95 |
«lombatello» e «lombatello sottile» freschi o refrigerati |
|
0206 29 91 |
«lombatello» e «lombatello sottile» congelati |
|
0210 20 |
Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|
0210 99 51 |
«lombatello» e «lombatello sottile», salati o in salamoia, secchi o affumicati |
|
0210 99 90 |
Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie |
|
1602 50 10 |
Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte |
|
1602 90 61 |
Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte |
|
b) |
0102 21 , 0102 31 00 e 0102 90 20 |
Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura |
0206 10 98 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici |
|
0206 21 00 0206 22 00 0206 29 99 |
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
|
0210 99 59 |
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes" |
|
ex 1502 10 90 |
Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 |
|
1602 50 31 e 1602 50 95 |
Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte |
|
1602 90 69 |
Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte |
PARTE XVI
Latte e prodotti lattiero-caseari
Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
b) |
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
c) |
da 0403 10 11 a 0403 10 39 0403 9011 11 a 0403 90 69 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao |
d) |
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
e) |
ex 04 05 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % |
f) |
0406 |
Formaggi e latticini |
g) |
1702 19 00 |
Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |
h) |
2106 90 51 |
Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato |
i) |
ex 23 09 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: |
ex 2309 10 |
– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: |
|
2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 |
– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
|
ex 2309 90 |
– altri: |
|
2309 90 35 |
– – altri, comprese le premiscele: |
|
2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 |
– – – contenenti amido o fecola, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
PARTE XVII
Carni suine
Il settore delle carni suine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
ex 01 03 |
Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura |
b) |
ex 02 03 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |
ex 02 06 |
Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate |
|
0209 10 |
Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati |
|
ex 02 10 |
Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|
1501 10 1501 20 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) |
|
c) |
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
1602 10 00 |
Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue |
|
1602 20 90 |
Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra |
|
1602 41 10 1602 42 10 da 1602 49 11 a 1602 49 50 |
Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica |
|
1602 90 10 |
Preparazioni di sangue di qualsiasi animale |
|
1602 90 51 |
Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica |
|
1902 20 30 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
PARTE XVIII
Ovini e caprini
Il settore delle carni ovine e caprine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
0104 10 30 |
Agnelli (non ancora usciti dall'anno) |
0104 10 80 |
Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli |
|
0104 20 90 |
Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura |
|
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
|
0210 99 21 |
Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|
0210 99 29 |
Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|
b) |
0104 10 10 |
Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura |
0104 20 10 |
Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura |
|
0206 80 99 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
|
0206 90 99 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
|
0210 99 85 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|
ex 1502 90 90 |
Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503 |
|
c) |
1602 90 91 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini; |
1602 90 95 |
|
PARTE XIX
Uova
Il settore delle uova comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
0407 11 00 0407 19 11 0407 19 19 0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte |
b) |
0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 |
Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
PARTE XX
Carni di pollame
Il settore delle carni di pollame comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
|
a) |
0105 |
Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone |
b) |
ex 02 07 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 , esclusi i fegati di cui alla lettera c) |
c) |
0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 43 00 0207 44 91 0207 45 93 0207 45 95 |
Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati |
0210 99 71 0210 99 79 |
Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati |
|
d) |
0209 90 00 |
Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato |
e) |
1501 90 00 |
Grasso di volatili |
f) |
1602 20 10 |
Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra |
1602 31 1602 32 1602 39 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105 |
PARTE XXI
Alcole etilico di origine agricola
1. Il settore dell'alcole etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
ex 2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati |
ex 2207 20 00 |
Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati |
ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati |
2. Il settore dell'alcole etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208 , presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.
PARTE XXII
Prodotti dell'apicoltura
Il settore dell'apicoltura comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC |
Designazione |
0409 00 00 |
Miele naturale |
ex 0410 00 00 |
Pappa reale e propoli, commestibili |
ex 0511 99 85 |
Pappa reale e propoli, non commestibili |
ex 1212 99 95 |
Polline |
ex 1521 90 |
Cera d'api |
PARTE XXIII
Bachi da seta
Il settore della bachicoltura comprende i bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché le uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85 .
PARTE XXIV
Altri prodotti
Per "altri prodotti" si intendono i prodotti agricoli diversi da quelli elencati nelle parti da I a XXIII, compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2 della presente parte.
Sezione 1
Codice NC |
Designazione |
ex 01 01 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: |
– Cavalli |
|
0101 21 00 |
– – Riproduttori di razza pura (): |
0101 29 |
– – altri: |
0101 29 90 |
– – – diversi da quelli destinati alla macellazione |
0101 30 00 |
– – Asini |
0101 90 00 |
Altri |
ex 01 02 |
Animali vivi della specie bovina: |
– – diversi dai riproduttori di razza pura: |
|
– – – diversi da quelli delle specie domestiche |
|
0102 39 90 , 0102 90 99 e |
|
ex 01 03 |
Animali vivi della specie suina: |
0103 10 00 |
– Riproduttori di razza pura () |
– altri: |
|
ex 0103 91 |
– – di peso inferiore a 50 kg: |
0103 91 90 |
– – – diversi da quelli delle specie domestiche |
ex 0103 92 |
– – di peso uguale o superiore a 50 kg: |
0103 92 90 |
– – diversi da quelli delle specie domestiche |
0106 |
Altri animali vivi |
ex 02 03 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: |
– fresche o refrigerate: |
|
ex 0203 11 |
– – in carcasse o mezzene: |
0203 11 90 |
– – – diverse da quelle della specie suina domestica |
ex 0203 12 |
– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: |
0203 12 90 |
– – – diversi da quelli della specie suina domestica |
ex 0203 19 |
– – altre: |
0203 19 90 |
– – – diverse da quelli della specie suina domestica |
– Congelate: |
|
ex 0203 21 |
– – in carcasse o mezzene: |
0203 21 90 |
– – – diverse da quelle della specie suina domestica |
ex 0203 22 |
– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: |
0203 22 90 |
– – – diversi da quelli della specie suina domestica |
ex 0203 29 |
– – altre |
0203 29 90 |
– – – diverse da quelle della specie suina domestica |
ex 0205 00 |
Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate |
ex 02 06 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: |
ex 0206 10 |
– della specie bovina, fresche o refrigerate |
0206 10 10 |
– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici () |
– della specie bovina, congelate: |
|
ex 0206 22 00 |
– – Fegati: |
– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici () |
|
ex 0206 29 |
– – altre |
0206 29 10 |
– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici () |
ex 0206 30 00 |
– della specie suina, fresche o refrigerate: |
– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici () |
|
– – altre: |
|
– – – diverse da quelle della specie suina domestica |
|
– della specie suina, congelate: |
|
ex 0206 41 00 |
– – Fegati: |
– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici () |
|
– – – altre: |
|
– – – – diverse da quelle della specie suina domestica |
|
ex 0206 49 00 |
– – altre: |
– – – della specie suina domestica: |
|
– – – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici () |
|
– – – altre |
|
ex 0206 80 |
– altre, fresche o refrigerate: |
0206 80 10 |
– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici () |
– – altre: |
|
0206 80 91 |
– – – delle specie equina, asinina o mulesca |
ex 0206 90 |
– altre, congelate: |
0206 90 10 |
– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici () |
– – altre: |
|
0206 90 91 |
– – – delle specie equina, asinina o mulesca |
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |
ex 02 10 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: |
– Carni della specie suina: |
|
ex 0210 11 |
– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: |
0210 11 90 |
– – – diversi da quelli della specie suina domestica |
ex 0210 12 |
– – Pancette (ventresche) e loro pezzi: |
0210 12 90 |
– – – diversi da quelli della specie suina domestica |
ex 0210 19 |
– – altre: |
0210 19 90 |
– – – diverse da quelli della specie suina domestica |
– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie: |
|
0210 91 00 |
– – di primati |
0210 92 |
– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) |
0210 93 00 |
– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) |
ex 0210 99 |
– – altre: |
– – – Carni: |
|
0210 99 31 |
– – – – di renna |
0210 99 39 |
– – – – altre |
– – – Frattaglie: |
|
– – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina |
|
0210 99 85 |
– – – – – diverse dai fegati di volatili |
ex 04 07 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
0407 19 90 0407 29 90 e 0407 90 90 |
– diverse da quelle di volatili da cortile |
ex 04 08 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
– Tuorli: |
|
ex 0408 11 |
– – essiccati: |
0408 11 20 |
– – – non atti ad uso alimentare () |
ex 0408 19 |
– – altri: |
0408 19 20 |
– – – non atti ad uso alimentare () |
– altri: |
|
ex 0408 91 |
– – essiccati: |
0408 91 20 |
– – – non atti ad uso alimentare () |
ex 0408 99 |
– – altri: |
0408 99 20 |
– – – non atti ad uso alimentare () |
0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
0504 00 00 |
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |
ex 05 11 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: |
0511 10 00 |
– Sperma bovino |
– altri: |
|
ex 0511 99 |
– – altri: |
0511 99 85 |
– – – altri |
ex 07 09 |
Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: |
ex 0709 60 |
– Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: |
– – altri: |
|
0709 60 91 |
– – – – del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum () |
0709 60 95 |
– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi () |
ex 0709 60 99 |
- - - altri, del genere Pimenta |
ex 07 10 |
Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati: |
ex 0710 80 |
– altri ortaggi o legumi: |
– – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: |
|
0710 80 59 |
– – – diversi dai peperoni |
ex 07 11 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
ex 0711 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
– – Ortaggi o legumi: |
|
0711 90 10 |
– – – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni |
ex 07 13 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: |
ex 0713 10 |
– Piselli (Pisum sativum): |
0713 10 90 |
– – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 20 00 |
– Ceci (garbanzos): |
– – diversi da quelli destinati alla semina |
|
– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
ex 0713 31 00 |
– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek: |
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
|
ex 0713 32 00 |
– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): |
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
|
ex 0713 33 |
– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): |
0713 33 90 |
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 34 00 |
– – Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea) |
ex 0713 35 00 |
– – – diverso da quelli destinati alla semina |
ex 0713 39 00 |
– – Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata) |
– – – diverso da quelli destinati alla semina |
|
– – altri: |
|
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
|
ex 0713 40 00 |
– Lenticchie: |
– – diverse da quelle destinate alla semina |
|
ex 0713 50 00 |
– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): |
– – diverse da quelle destinate alla semina |
|
ex 0713 60 00 |
– Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan): |
|
– – diverso da quelli destinati alla semina |
ex 0713 90 00 |
– altri: |
– – diversi da quelli destinati alla semina |
|
0801 |
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
ex 08 02 |
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
0802 70 00 |
– Noci di cola (Cola spp.) |
0802 80 00 |
– Noci di arec |
ex 08 04 |
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: |
0804 10 00 |
– Datteri |
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
ex 09 04 |
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 21 10 |
0905 |
Vaniglia |
0906 |
Cannella e fiori di cinnamomo |
0907 |
Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
0908 |
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi |
0909 |
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro |
ex 09 10 |
Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano |
ex 11 06 |
Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capo 8: |
1106 10 00 |
– dei legumi da granella secchi della voce 0713 |
ex 1106 30 |
– dei prodotti del capo 8: |
1106 30 90 |
– – diversi dalle banane |
ex 11 08 |
Amidi e fecole; inulina: |
1108 20 00 |
– Inulina |
1201 90 00 |
Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi […] |
1202 41 00 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi […] |
1202 42 00 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle sementi |
1203 00 00 |
Copra |
1204 00 90 |
Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1205 10 90 ed ex 1205 90 00 |
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1206 00 91 |
Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1206 00 99 |
|
1207 29 00 |
Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 40 90 |
Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 50 90 |
Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 91 90 |
Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 99 91 |
Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
ex 1207 99 96 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1208 |
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa |
ex 12 11 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nella parte IX |
ex 12 12 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte di Cichorium intybus var: sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
ex 1212 99 |
– – diversi dalle canne da zucchero: |
1212 99 41 e 1212 99 49 |
– – – Semi di carrube |
ex 1212 99 95 |
– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria |
1213 00 00 |
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet |
ex 12 14 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: |
ex 1214 10 00 |
– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata |
ex 1214 90 |
– altri: |
1214 90 10 |
– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio |
ex 1214 90 90 |
– – altri, esclusi: |
– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno |
|
– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati |
|
ex 15 02 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503 : |
ex 1502 10 10 ex 1502 90 10 |
– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui () |
1503 00 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
ex 15 04 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui alle voci 1504 10 e grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, diversi dagli oli di fegato della voce 1504 20 |
1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
ex 15 15 |
Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11 ) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
ex 15 16 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10 ) |
ex 15 17 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 , escluse le sottovoci 1517 10 10 , 1517 90 10 e 1517 90 93 |
1518 00 31 e 1518 00 39 |
Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana () |
1522 00 91 |
Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva |
1522 00 99 |
Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva |
ex 16 02 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: |
– della specie suina: |
|
ex 1602 41 |
– – Prosciutti e loro pezzi: |
1602 41 90 |
– – – diversi da quelli della specie suina domestica |
ex 1602 42 |
– – Spalle e loro pezzi: |
1602 42 90 |
– – – diverse da quelle della specie suina domestica |
ex 1602 49 |
– – altre, compresi i miscugli: |
1602 49 90 |
– – – diverse da quelle della specie suina domestica |
ex 1602 90 |
– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: |
– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale: |
|
1602 90 31 |
– – – di selvaggina o di coniglio |
– – – altre: |
|
– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica: |
|
– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina: |
|
1602 90 99 |
– – – – – – diverse da quelle di ovini o caprini |
ex 1603 00 |
Estratti e sughi di carne |
1801 00 00 |
Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto |
1802 00 00 |
Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao |
ex 20 01 |
Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
ex 2001 90 |
– altri: |
2001 90 20 |
– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni |
ex 20 05 |
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 : |
ex 2005 99 |
– Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
2005 99 10 |
– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni |
ex 22 06 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove: |
da 2206 31 91 a 2206 00 89 |
– diverse dal vinello |
ex 23 01 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: |
2301 10 00 |
– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli |
ex 23 02 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: |
2302 50 00 |
– di legumi |
2304 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia |
2305 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide |
ex 23 06 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva) |
ex 2307 00 |
Fecce di vino; tartaro greggio |
2307 00 90 |
– Tartaro greggio |
ex 2308 00 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: |
2308 00 90 |
– diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva |
ex 23 09 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: |
ex 2309 10 |
– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: |
2309 10 90 |
– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari |
ex 2309 90 |
– altri: |
ex 2309 90 10 |
– – altri, comprese le premiscele: |
– – Prodotti detti "solubili" di mammiferi marini |
|
ex 2309 90 91 a 2309 90 96 |
– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi: |
– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba |
|
– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino |
|
(1)
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (2); regolamento della Commissione (CE) n. 504/2008 (3)].
(2)
Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).
(3)
Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).
(4)
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (5); direttiva 94/28/CE e decisione 96/510/CE della Commissione (6)).
(5)
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).
(6)
Decisione 96/510/CE della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53).
(7)
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93).
(8)
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata. |
Sezione 2
Codice NC |
Designazione |
0101 29 10 |
Cavalli vivi destinati alla macellazione () |
ex 0205 00 |
Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate |
0210 99 10 |
Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche |
0511 99 10 |
Tendini e nervi; Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate |
1212 94 00 |
Radici di cicoria |
2209 00 91 and 2209 00 99 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, diversi dall'aceto di vino |
4501 |
Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
(1)
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo (cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93)). |
ALLEGATO II
DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
PARTE I
Definizioni per il settore del riso
I. Per "risone", "riso semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A o B" e "rotture di riso" si intende:
a) |
"risone" : riso provvisto della lolla dopo trebbiatura; |
b) |
"riso semigreggio" : il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato"; |
c) |
"riso semilavorato" : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni; |
d) |
"riso lavorato" : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo; |
a) |
"riso a grani tondi" : riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2; |
b) |
"riso a grani medi" : riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3; |
c) |
"riso a grani lunghi" :
i)
categoria A, vale a dire riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
ii)
categoria B, vale a dire riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3; |
d) |
"misurazione dei grani" : la misurazione dei grani effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
i)
prelevare un campione rappresentativo della partita;
ii)
selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
iii)
effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
iv)
determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale; |
"rotture di riso": frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:
1. |
"Grani interi" : grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente. |
2. |
"Grani spuntati" : grani ai quali è stato tolto tutto il dente. |
3. |
"Grani rotti o rotture" : grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:
i)
le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);
ii)
le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);
iii)
le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);
iv)
i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano). |
4. |
"Grani verdi" : grani a maturazione incompleta. |
5. |
"Grani che presentano deformità naturali" : grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà. |
6. |
"Grani gessati" : grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. |
7. |
"Grani striati rossi" : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo. |
8. |
"Grani vaiolati" : grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro. |
9. |
"Grani maculati" : grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli. |
10. |
"Grani gialli" : grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio. |
11. |
"Grani ambrati" : grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro. |
PARTE II
Definizioni tecniche per il settore dello zucchero
Sezione A
Definizioni generali
1. |
"zuccheri bianchi" : gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; |
2. |
"zuccheri greggi" : gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; |
3. |
"isoglucosio" : il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio; |
4. |
"sciroppo di inulina" : il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. ►M7 Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a); ◄ |
5. |
"Contratto di fornitura" : il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero. |
6. |
"Accordo interprofessionale" :
a)
l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciuta dallo Stato membro interessato, o da un gruppo di tali organizzazioni di imprese, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un gruppo di tali organizzazioni di venditori;
b)
in assenza di accordi interprofessionali ai sensi della lettera a), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero. |
▼M7 —————
PARTE III
Definizioni per il settore del luppolo
1. |
"Luppolo" : le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm; |
2. |
"luppolo in polvere" : il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali; |
3. |
"luppolo in polvere arricchito di luppolina" : il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi; |
4. |
"estratto di luppolo" : i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente; |
5. |
"prodotti miscelati di luppolo" : la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4. |
PARTE IV
Definizioni per il settore vitivinicolo
Definizioni riguardanti la vite
1. |
"Estirpazione" : l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata. |
2. |
"Impianto" : la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze. |
3. |
"Sovrainnesto" : l'innesto di una vite già precedentemente innestata. |
Definizioni riguardanti i prodotti
4. |
"Uve fresche" : il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea. |
5. |
"Mosto di uve fresche mutizzato con alcole" : il prodotto:
a)
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol e non superiore a 15 % vol;
b)
ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 81, paragrafo 2:
i)
di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol;
ii)
o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol. |
6. |
"Succo di uve" : il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:
a)
ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;
b)
ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato. Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. |
7. |
"Succo di uve concentrato" : il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %. Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. |
8. |
"Fecce di vino" : il residuo:
a)
che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
b)
ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);
c)
che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; o
d)
ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c). |
9. |
"Vinaccia" : il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no. |
10. |
"Vinello" : il prodotto ottenuto:
a)
dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; o
b)
mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate. |
11. |
"Vino alcolizzato" : il prodotto:
a)
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol;
b)
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo; o
c)
avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l. |
12. |
"Partita" (cuvée) :
a)
il mosto di uve;
b)
il vino; o
c)
il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante. |
Titolo alcolometrico
13. |
"Titolo alcolometrico volumico effettivo" : il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura. |
14. |
"Titolo alcolometrico volumico potenziale" : il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura. |
15. |
"Titolo alcolometrico volumico totale" : la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale. |
16. |
"Titolo alcolometrico volumico naturale" : il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento. |
17. |
"Titolo alcolometrico massico effettivo" : il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto. |
18. |
"Titolo alcolometrico massico potenziale" : il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto. |
19. |
"Titolo alcolometrico massico totale" : la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale. |
PARTE V
Definizioni per il settore delle carni bovine
"Bovini" : gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC 0102 21 , ex 0102 31 00 , 0102 90 20 , da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99 , 0102 39 10 , 0102 90 91 .
PARTE VI
Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.
PARTE VII
Definizioni per il settore delle uova
1. |
"Uova in guscio" : le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2; |
2. |
"uova da cova" : le uova di volatili da cortile destinate alla cova; |
3. |
"prodotti sgusciati interi" : le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti; |
4. |
"prodotti sgusciati separati" : i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti. |
PARTE VIII
Definizioni per il settore delle carni di pollame
1. |
"Pollame vivo" : i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi; |
2. |
"pulcini" : i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi; |
3. |
"pollame macellato" : i volatili morti della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone, interi, anche senza frattaglie; |
4. |
"prodotti derivati" : i prodotti seguenti:
a)
prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera a);
b)
prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati "parti di volatili";
c)
frattaglie commestibili di cui all'allegato I, parte XX, lettera b);
d)
prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera c);
e)
prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettere d) ed e);
f)
prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti di cui al codice NC 1602 20 10 . |
PARTE IX
Definizioni per il settore dell'apicoltura
1. Per "miele" si intende il miele ai sensi della direttiva 2001/110 CE del Consiglio ( 24 ) anche per quanto riguarda le principali varietà di miele.
2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.
ALLEGATO III
QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013 ( 25 )
A. Qualità tipo del risone
Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:
è di qualità sana, leale e mercantile ed è privo di odore;
ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;
ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:
grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98 : |
1,5 % |
grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98 : |
2,0 % |
grani striati rossi |
1,0 % |
grani vaiolati |
0,50 % |
grani maculati |
0,25 % |
grani gialli |
0,02 % |
grani ambrati |
0,05 % |
B. Qualità tipo dello zucchero
▼M7 —————
II. Qualità tipo dello zucchero bianco
1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:
risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità; asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;
polarizzazione minima: 99,7;
umidità massima: 0,06 %;
tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;
il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:
2. Si ha un punto:
per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il metodo ICUMSA a 28o Brix;
per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;
per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo ICUMSA.
3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.
III. Qualità tipo dello zucchero greggio
1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:
la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;
la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;
un'unità.
3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.
ALLEGATO IV
TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10
A. Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a otto mesi
I. Definizioni
Si applicano le seguenti definizioni:
"carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;
"mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.
II. Categorie
Le carcasse bovine sono ripartite nelle seguenti categorie:
Z : carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi;
A : carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi;
B : carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi;
C : carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi;
D : carcasse di animali femmine che hanno già figliato;
E : carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.
III. Classificazione
La classificazione delle carcasse di bovini si effettua valutando successivamente:
la conformazione, definita quale:
sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)
Classe di conformazione |
Designazione |
S Superiore |
Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo) |
E Eccellente |
Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale |
U Ottima |
Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante |
R Buona |
Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono |
O Abbastanza buona |
Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio |
P Mediocre |
Tutti profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto |
lo stato d'ingrassamento, definito quale:
Classe di stato d'ingrassamento |
Designazione |
1 molto scarso |
Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa |
2 scarso |
Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti |
3 medio |
Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica |
4 abbondante |
Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica |
5 molto abbondante |
Il grasso ricopre tutta la carcassa, rilevanti masse all'interno della cassa toracica |
Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.
IV. Presentazione
Le carcasse e le mezzene sono presentate:
senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino;
senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.
V. Classificazione e identificazione
I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ) adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non inferiore a otto mesi da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ) siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.
Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.
B. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino
I. Definizione
Per "carcassa" si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.
II. Classificazione
Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:
Classi |
Carne magra in percentuale del peso della carcassa |
S |
60 o più |
E |
55 fino a meno di 60 |
U |
50 fino a meno di 55 |
R |
45 fino a meno di 50 |
O |
40 fino a meno di 45 |
P |
meno di 40 |
III. Presentazione
Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
IV. Tenore di carne magra
1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.
2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.
V. Identificazione delle carcasse
Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.
C. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini
I. Definizione
Si applicano le definizioni di "carcassa" e "mezzena" di cui al punto A.I.
II. Categorie
Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:
A : carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,
B : carcasse di altri ovini.
III. Classificazione
Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".
IV. Presentazione
Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.
Gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata.
V. Identificazione delle carcasse
Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.
ALLEGATO V
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5
Categoria I
Categoria II
Prodotti lattiero-caseari fermentati o non fermentati addizionati di frutta, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati
▼M7 —————
ALLEGATO VII
DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 78
Ai fini del presente allegato, si intende per "denominazione di vendita" il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, o il nome del prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
PARTE I
Carni di bovini di età inferiore a dodici mesi
I. Definizione
Ai fini della presente parte, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.
II. Classificazione dei bovini di età inferiore a 12 mesi alla macellazione
Al momento della macellazione tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:
Categoria V: bovini di età inferiore a otto mesi
Lettera di identificazione della categoria: V;
Categoria Z: bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi
Lettera di identificazione della categoria: Z.
Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 28 ).
Su richiesta di un gruppo di cui all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo Stato membro interessato può decidere che le condizioni di cui al presente punto non si applicano alle carni ottenute da bovini aventi una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 registrate prima del 29 giugno 2007.
III. Denominazioni di vendita
1. Le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:
Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V):
Paese di commercializzazione |
Denominazioni di vendita da utilizzare |
Belgio |
veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch |
Bulgaria |
месо от малки телета |
Repubblica ceca |
Telecí |
Danimarca |
Lyst kalvekød |
Germania |
Kalbfleisch |
Estonia |
Vasikaliha |
Irlanda |
Veal |
Grecia |
μοσχάρι γάλακτος |
Spagna |
Ternera blanca, carne de ternera blanca |
Francia |
veau, viande de veau |
Croazia |
teletina |
Italia |
vitello, carne di vitello |
Cipro |
μοσχάρι γάλακτος |
Lettonia |
Teļa gaļa |
Lituania |
Veršiena |
Lussemburgo |
veau, viande de veau/Kalbfleisch |
Ungheria |
Borjúhús |
Malta |
Vitella |
Paesi Bassi |
Kalfsvlees |
Austria |
Kalbfleisch |
Polonia |
Cielęcina |
Portogallo |
Vitela |
Romania |
carne de vițel |
Slovenia |
Teletina |
Slovacchia |
Teľacie mäso |
Finlandia |
vaalea vasikanliha/ljust kalvkött |
Svezia |
ljust kalvkött |
▼M7 ————— |
|
Per le carni ottenute da bovini di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):
Paese di commercializzazione |
Denominazioni di vendita da utilizzare |
Belgio |
jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch |
Bulgaria |
Телешко месо |
Repubblica ceca |
hovězí maso z mladého skotu |
Danimarca |
Kalvekød |
Germania |
Jungrindfleisch |
Estonia |
Noorloomaliha |
Irlanda |
rosé veal |
Grecia |
νεαρό μοσχάρι |
Spagna |
Ternera, carne de ternera |
Francia |
jeune bovin, viande de jeune bovin |
Croazia |
mlada junetina |
Italia |
vitellone, carne di vitellone |
Cipro |
νεαρό μοσχάρι |
Lettonia |
jaunlopa gaļa |
Lituania |
Jautiena |
Lussemburgo |
jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch |
Ungheria |
Növendék marha húsa |
Malta |
Vitellun |
Paesi Bassi |
rosé kalfsvlees |
Austria |
Jungrindfleisch |
Polonia |
młoda wołowina |
Portogallo |
Vitelão |
Romania |
carne de tineret bovin |
Slovenia |
meso težjih telet |
Slovacchia |
mäso z mladého dobytka |
Finlandia |
vasikanliha/kalvkött |
Svezia |
Kalvkött |
▼M7 ————— |
|
2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.
3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.
In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini aventi una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, registrata anteriormente al 29 giugno 2007.
IV. Indicazioni obbligatorie sull'etichetta
1. Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (UE) n. 1169/2011 e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, un'etichetta recante le informazioni seguenti:
la denominazione di vendita conformemente al punto III della presente parte;
l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la dicitura:
In deroga al primo comma, lettera b), gli operatori possono sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con l'indicazione della categoria, rispettivamente: "categoria V" o "categoria Z", nelle fasi che precedono la distribuzione al consumatore finale.
2. Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui vengono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.
V. Registrazione
In ogni fase della distribuzione e della commercializzazione gli operatori registrano le seguenti informazioni:
il numero di identificazione e la data di nascita degli animali, solo a livello di macello;
un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni;
la data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento.
VI. Controlli ufficiali
1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione della presente parte e ne informano la Commissione.
2. I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 29 ).
3. Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione del presente allegato.
4. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.
5. Per le carni importate da paesi terzi, un'autorità competente designata dal paese terzo o, se del caso, un organismo terzo indipendente garantisce il rispetto dei requisiti della presente parte. L'organismo indipendente offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65.
PARTE II
Categorie di prodotti vitivinicoli
Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.
(1) Vino
Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.
Il vino:
dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato VIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice I del presente allegato, e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole;
se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato VIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol;
ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.
La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.
In deroga al secondo comma, lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská esencia" sono considerati vino.
Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:
è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure
è parte di una denominazione composta.
Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.
(2) Vino nuovo ancora in fermentazione
Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.
(3) Vino liquoroso
Il vino liquoroso è il prodotto:
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol. In via eccezionale, e per i vini a invecchiamento prolungato, tali limiti possono differire per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o indicazione geografica figuranti nell'elenco stabilito dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, a condizione che:
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;
ottenuto da:
avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;
e mediante aggiunta:
da soli o miscelati:
nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, ottenuto mediante aggiunta:
di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure
di uno o più dei prodotti seguenti:
eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
(4) Vino spumante
Il vino spumante è il prodotto:
ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e
il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5 % vol.
(5) Vino spumante di qualità
Il vino spumante di qualità è il prodotto:
ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e
il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9 % vol.
(6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico
Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:
che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2.
Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;
il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol. e
il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol.
(7) Vino spumante gassificato
Il vino spumante gassificato è il prodotto:
ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.
(8) Vino frizzante
Il vino frizzante è il prodotto:
ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol;
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
presentato in recipienti di 60 litri o meno.
(9) Vino frizzante gassificato
Il vino frizzante gassificato è il prodotto:
ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;
che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
presentato in recipienti di 60 litri o meno.
(10) Mosto di uve
Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
(11) Mosto di uve parzialmente fermentato
Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
(12) Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite
Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.
(13) Mosto di uve concentrato
Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 80, paragrafo 5, primo comma e dell'articolo 91, primo comma, lettera d), non sia inferiore a 50,9 %.
Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
(14) Mosto di uve concentrato rettificato
Il "mosto di uve concentrato rettificato" è:
il prodotto liquido non caramellizzato:
ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 80, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 91, primo comma, lettera d), non sia inferiore a 61,7 %;
che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
che presenta le seguenti caratteristiche:
il prodotto solido non caramellizzato:
ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente;
che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 °Brix:
Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
(15) Vino ottenuto da uve appassite
Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:
ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;
avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol e
avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16 % vol (o 272 g di zucchero/l).
(16) Vino di uve stramature
Il vino di uve stramature è il prodotto:
ottenuto senza alcun arricchimento;
avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol e
avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol.
Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.
(17) Aceto di vino
L'aceto di vino è l'aceto:
ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e
avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.
PARTE III
Latte e prodotti lattiero-caseari
1. Il "latte" è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.
La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:
per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV;
congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.
Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:
le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
siero di latte,
crema di latte o panna,
burro,
latticello,
butteroil,
caseina,
grasso del latte anidro (MGLA),
formaggio,
iogurt,
kefir,
kumiss,
viili/fil,
smetana,
fil,
rjaženka,
rūgušpiens;
le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.
3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.
4. Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all'origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina.
5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.
La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.
6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio ( 30 ), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.
Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.
PARTE IV
Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401
I. Definizioni
Ai fini della presente parte si intende per:
"latte", il prodotto della mungitura di una o più vacche;
"latte alimentare", i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;
"tenore di materia grassa", il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
"tenore di materia proteica", il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.
II. Fornitura o cessione al consumatore finale
1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.
2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.
3. Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.
III. Latte alimentare
1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:
latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;
latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:
latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);
latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);
latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50 % (m/m) ed un massimo dell'1,80 % (m/m);
latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).
Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "…% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:
al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;
l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31 );
la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.
Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).
Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).
3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:
avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;
avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;
contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.
PARTE V
Prodotti del settore delle carni di pollame
I. |
La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:
—
Gallus domesticus,
—
anatre,
—
oche,
—
tacchini,
—
faraone.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39 . |
II. |
Definizioni
|
III. |
Le carni di pollame nonché le preparazioni a base di carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:
—
fresche,
—
congelate,
—
surgelate.
|
PARTE VI
Uova di gallina della specie Gallus gallus
I. Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'articolo 75 concernente le norme di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno dell'Unione delle uova prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate ad essere esportate fuori dell'Unione.
2. Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:
nel luogo di produzione, o
in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.
Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.
Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al loro diritto nazionale, la definizione dei termini "mercato pubblico locale", "vendita porta a porta" e "regione di produzione".
II. Classificazione in base alla qualità e al peso
1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:
categoria A o "uova fresche",
categoria B.
2. Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.
3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.
III. Stampigliatura delle uova
1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.
Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.
Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.
2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.
3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.
Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.
PARTE VII
Grassi da spalmare
I. Denominazioni di vendita
Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), conformi ai requisiti indicati nell'appendice II.
Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nell'appendice II fatto salvo il punto II, paragrafi 2, 3 e 4.
Le denominazioni di vendita di cui all'appendice II sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 90 %:
grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 21 06 ;
grassi di cui al codice NC ex 15 17 ;
grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 15 17 ed ex 21 06 .
Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.
Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.
Tali definizioni non si applicano:
alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.
II. Terminologia
1. La dicitura "tradizionale" può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione "burro" prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice II quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.
Ai fini del presente punto il termine "crema di latte o panna" designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.
2. Per i prodotti menzionati nell'appendice II sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.
3. In deroga al paragrafo 2 e in aggiunta, la dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può essere utilizzata per i prodotti di cui all'appendice II aventi un tenore di grassi non superiore al 62 %.
La dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può, tuttavia, sostituire i termini "tre quarti" e "metà" di cui all'appendice II.
4. Per i prodotti di cui alla parte B, punto 3, dell'appendice II possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture "minarina" e "halvarina".
5. Il termine "vegetale" può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita di cui alla parte B dell'appendice II, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.
PARTE VIII
Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva
L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.
Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.
(1) OLI DI OLIVA VERGINI
"Oli di oliva vergini" sono gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:
Olio extra vergine di oliva:
"Olio di oliva extra vergine" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2;
Olio di oliva vergine:
"Olio di oliva vergine" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2;
Olio di oliva lampante:
"Olio di oliva lampante" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2.
(2) OLIO DI OLIVA RAFFINATO
"Olio di oliva raffinato" è l'olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.
(3) OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI
"Oli di oliva composti di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini" è l'olio di oliva ottenuti dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.
(4) OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
"Olio di sansa di oliva greggio" è l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, per questa categoria.
(5) OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
"Olio di sansa di oliva raffinato" è l'olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.
(6) OLIO DI SANSA DI OLIVA
"Olio di sansa di oliva" è l'olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, per questa categoria.
Appendice I
Zone viticole
Le zone viticole sono quelle definite di seguito.
La zona viticola A comprende:
in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);
in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
in Belgio, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Svezia: le superfici vitate di questi Stati membri;
nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.
La zona viticola B comprende:
in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;
in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:
in Austria, la superficie vitata austriaca;
nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);
in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblast', Južnoslovenská vinohradnícka oblast', Nitrianska vinohradnícka oblast', Stredoslovenská vinohradnícka oblast', Východoslovenská vinohradnícka oblast' e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);
in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
in Romania, la ►M7 regione viticola ◄ di Podișul Transilvaniei;
in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje-Međimurje.
La zona viticola C I comprende:
in Francia, le superfici vitate:
in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;
in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;
in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";
in Ungheria, tutte le superfici vitate;
in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblast;
in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f),
in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.
La zona viticola C II comprende:
in Francia, le superfici vitate:
in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;
in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:
in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;
in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
in Romania, le superfici vitate nelle regioni viticole seguenti: Dealurile Munteniei și Olteniei con i vigneti Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate;
in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje e Dalmatinska zagora;
La zona viticola C III a) comprende:
in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini);
a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine superiore a 600 metri;
in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).
La zona viticola C III b) comprende:
in Francia, le superfici vitate:
in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;
in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);
in Spagna, in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);
in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);
a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;
a Malta, tutte le superfici vitate;
in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.
La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1998.
Appendice II
Grassi spalmabili
Gruppo di grassi |
Denominazioni di vendita |
Categoria(e) di prodotti |
Definizioni |
Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi |
|
A. Grassi lattieri I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte. |
1. Burro |
Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %. |
2. Burro tre quarti (*1) |
Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %. |
|
3. Burro metà (*2) |
Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %. |
|
4. Grasso lattiero da spalmare X% |
Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri: — inferiori al 39 %, — superiori al 41 % ed inferiori al 60 %, — superiori al 62 % ed inferiori all'80 %. |
|
B. Grassi I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi. |
1. Margarina |
Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80 %, ma inferiore al 90 %. |
2. Margarina tre quarti (*3) |
Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %. |
|
3. Margarina metà (*4) |
Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %. |
|
4. Grasso da spalmare X% |
Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: — inferiori al 39 %, — superiori al 41 % ed inferiori al 60 %, — superiori al 62 % ed inferiori all'80 %. |
|
C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi. |
1. Mélange |
Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80 % e inferiore al 90 %. |
2. Tre quarti mélange (*5) |
Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %. |
|
3. Metà mélange (*6) |
Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %. |
|
4. Miscela di grassi da spalmare X% |
Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: — inferiori al 39 %, — superiori al 41 % ed inferiori al 60 %, — superiori al 62 % ed inferiori all'80 %. |
|
(*1)
Corrispondente in lingua danese a 'smør 60'.
(*2)
Corrispondente in lingua danese a 'smør 40'.
(*3)
Corrispondente in lingua danese a 'margarine 60'.
(*4)
Corrispondente in lingua danese a 'margarine 40'.
(*5)
Corrispondente in lingua danese a 'blandingsprodukt 60'.
(*6)
Corrispondente in lingua danese a 'blandingsprodukt 40'. |
Il tenore di grassi lattieri dei prodotti elencati nell'appendice può essere modificata solo mediante procedimenti fisici.
ALLEGATO VIII
PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 80
PARTE I
Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione
A. Limiti di arricchimento
1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:
3 % vol nella zona viticola A;
2 % vol nella zona viticola B;
1,5 % vol nella zona viticola C.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, per le regioni interessate gli Stati membri possono, a titolo di eccezione, innalzare dello 0,5 % il limite o i limiti di cui al punto 2. Gli Stati membri notificano tale aumento alla Commissione.
B. Operazioni di arricchimento
1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:
nella zona viticola A;
nella zona viticola B;
nella zona viticola C,
salvo i vigneti situati in Grecia, in Spagna, in Italia, a Cipro in Portogallo e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:
Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.
4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11 % nella zona viticola A, l'8 % nella zona viticola B e il 6,5 % nella zona viticola C.
5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:
non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale di tali prodotti;
nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2 % vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.
6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:
a oltre 11,5 % vol. nella zona viticola A;
a oltre 12 % vol. nella zona viticola B;
a oltre 12,5 % vol. nella zona viticola C I;
a oltre 13 % vol. nella zona viticola C II e
a oltre 13,5 % vol. nella zona viticola C III.
7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:
con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12 % vol nella zona viticola A e a 12,5 % vol nella zona viticola B;
portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.
C. Acidificazione e disacidificazione
1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.
2. L'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.
3. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.
4. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
5. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.
D. Trattamenti
1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.
4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 147, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.
6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le operazioni di cui alle sezioni B e C possono essere effettuate soltanto:
posteriormente al 1o gennaio nella zona viticola C,
posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.
7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.
E. Processi di dealcolizzazione
È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):
parziale evaporazione sotto vuoto;
tecniche a membrana;
distillazione.
I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.
PARTE II
Restrizioni
A. Disposizioni generali
1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.
2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.
3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.
B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve
1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10 , 2204 21 e 2204 29 . Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10 , 2204 21 e 2204 29 .
2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.
3. I punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita «vino».
4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.
5. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all'allegato VII, parte II o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.
C. Taglio dei vini
Nell'Unione è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.
D. Sottoprodotti
1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.
Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský forditáš" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.
3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.
4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.
5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2.
ALLEGATO IX
MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE
Categoria di prodotto (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata) |
Menzioni riservate facoltative |
Carni di pollame (codici NC 0207 , NC 0210 ) |
alimentato con il … % di … oche alimentate con avena estensivo al coperto all'aperto rurale all'aperto rurale in libertà età alla macellazione durata del periodo d'ingrasso |
Uova (codice NC 0407 ) |
fresche extra o extra fresche indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole |
Olio di oliva (codice NC 1509 ) |
prima spremitura a freddo estratto a freddo acidità piccante fruttato: maturo o verde amaro intenso medio leggero ben equilibrato olio dolce |
ALLEGATO X
CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLA BARBABIETOLANEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 3
PUNTO I
1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole.
2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale.
3. Il contratto di fornitura può precisare se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.
PUNTO II
1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui al punto I.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità sana, leale e mercantile, avente un tenore di zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.
Il prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni, concordate previamente dalle parti, corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità di cui al primo comma.
3. Il contratto di fornitura precisa il modo in cui deve essere ripartita tra le parti l'evoluzione dei prezzi di mercato.
4. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.
La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.
PUNTO III
Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.
PUNTO IV
1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole e le condizioni relative alla fornitura e al trasporto.
2. Il contratto di fornitura prevede che la responsabilità delle spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta sia stabilita chiaramente. Quanto il contratto di fornitura prevede una partecipazione dell’impresa produttrice di zucchero alle spese di carico e di trasporto, ne indica chiaramente la percentuale o gli importi.
3. Il contratto di fornitura prevede che siano chiaramente indicate le spese a carico di ciascuna parte.
PUNTO V
1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.
2. Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l’impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.
PUNTO VI
1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico o, per tener conto del progresso tecnologico, secondo un altro metodo concordato dalle parti. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.
2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto di fornitura prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.
PUNTO VII
Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata secondo procedure stabilite:
congiuntamente dall’impresa produttrice di zucchero e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;
dall’impresa produttice di zucchero, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;
dall’impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore di barbabietole assume a proprio carico le spese di controllo.
PUNTO VIII
1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per l’impresa produttrice di zucchero, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:
la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;
la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;
la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso l’impresa produttrice di zucchero può esigere dal venditore di barbabietole il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;
il pagamento al venditore di barbabietole di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.
2. Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è soggetta a trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al paragrafo 1.
3. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
PUNTO IX
I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.
PUNTO X
Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.
PUNTO XI
1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede meccanismi di conciliazione o di mediazione e una clausola di arbitraggio.
2. Gli accordi interprofessionali possono stabilire un modello standard per il contratto di fornitura, compatibile con il presente regolamento e la normativa dell'Unione.
3. Quando un accordo interprofessionale a livello comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.
4. Gli accordi di cui al paragrafo 3 stabiliscono in particolare:
la scala di conversione di cui al punto II, paragrafo 4;
norme attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;
un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;
la consultazione dei rappresentanti dei venditori di barbabietole da parte dell’impresa produttrice di zucchero, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;
il pagamento di premi ai venditori di barbabietole per le consegne anticipate o tardive;
i dettagli delle condizioni e delle spese relative alle polpe di cui al punto VIII;
il ritiro delle polpe da parte del venditore di barbabietole;
le norme sull'adeguamento dei prezzi nei casi in cui sono stipulati contratti pluriennali;
le norme sul campionamento e sui metodi per determinare il peso lordo, la tara e il tenore di zucchero.
5. L'impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole interessati possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.
▼M7 —————
ALLEGATO XIV
TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 230
Regolamento (CE) n. 1234/2007 |
Presente regolamento |
Regolamento (UE) n. 1306/2013 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 15, paragrafo 1(a) |
— |
Articolo 3 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 4 |
— |
— |
Articolo 5, primo comma |
— |
— |
Articolo 5, secondo comma, prima parte |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5, secondo comma, seconda parte |
— |
— |
Articolo 5, terzo comma |
Articolo 5, lettera a) |
— |
Articolo 6 |
— |
— |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 9 |
Articolo 126 |
— |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 14 (1) |
— |
Articolo 14 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 15 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 16 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 17 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 18, dal paragrafo 1 al paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 2 (1) |
— |
Articolo 18, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 19 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 20 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 21 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 22 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 23 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 24 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 25 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
— |
Articolo 26 |
— |
— |
Articolo 27 |
— |
— |
Articolo 28 |
— |
— |
Articolo 29 |
— |
— |
Articolo 30 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 31 |
Articolo 17 |
— |
Articolo 32 |
— |
— |
Articolo 33 |
[Articolo 18] |
— |
Articolo 34 |
[Articolo 18] |
— |
Articolo 35 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 36 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 37 |
[Articolo 18] |
— |
Articolo 38 |
[Articolo 18] |
— |
Articolo 39 |
[Articolo 19, paragrafo 3] |
— |
Articolo 40 |
[Articolo 19, paragrafo 5 lettera a) e Articolo 20, lettera o), punto iii) |
— |
Articolo 41 |
— |
— |
Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 20, lettera u) |
— |
Articolo 43, lettere da a) a f), e lettere i), j) e l) |
Articoli 19 e 20 |
— |
Articolo 43, lettere g), h) e k) |
— |
— |
Articolo 44 |
Articolo 220, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2 and, paragrafo 3 |
— |
Articolo 45 |
Articolo 220, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2 e paragrafo 3 |
— |
Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 220, paragrafo 5 |
— |
Articolo 46, paragrafo 2 |
Articolo 220, paragrafo 6 |
— |
Articolo 47 |
Articolo 219 |
— |
Articolo 48 |
Articolo 219 |
— |
Articolo 49 |
Articolo 135 (1) |
— |
Articolo 50 |
Articoli 125 e 127 |
— |
Articolo 51 |
Articolo 128 (1) |
— |
Articolo 52 |
Articolo 130 |
— |
Articolo 52 bis |
— |
— |
Articolo 53, lettera a) |
Articolo 132, lettera c) |
— |
Articolo 53, lettera b) |
Articolo 130, paragrafo 2 |
— |
Articolo 53, lettera c) |
Articolo 130, paragrafo 6 |
— |
Articolo 54 |
Articolo 166 |
— |
Articolo 55 |
— (2) |
— |
Articolo 56 |
Articolo 136 |
— |
Articolo 57 |
Articolo 137 |
— |
Articolo 58 |
— |
— |
Articolo 59 |
— |
— |
Articolo 60 |
Articolo 138 |
— |
Articolo 61 |
Articolo 139 |
— |
Articolo 62 |
Articolo 140 |
— |
Articolo 63 |
Articolo 141 |
— |
Articolo 64, paragrafo 1 |
Articolo 142, paragrafo 1 |
— |
Articolo 64, paragrafo 2 e paragrafo 3 |
Articolo 142, paragrafo 2 (1) |
— |
Articolo 65 |
— (2) |
— |
Articolo 66 |
— (2) |
— |
Articolo 67 |
— (2) |
— |
Articolo 68 |
— (2) |
— |
Articolo 69 |
— (2) |
— |
Articolo 70 |
— (2) |
— |
Articolo 71 |
— (2) |
— |
Articolo 72 |
— (2) |
— |
Articolo 73 |
— (2) |
— |
Articolo 74 |
— (2) |
— |
Articolo 75 |
— (2) |
— |
Articolo 76 |
— (2) |
— |
Articolo 77 |
— (2) |
— |
Articolo 78 |
— (2) |
— |
Articolo 79 |
— (2) |
— |
Articolo 80 |
— (2) |
— |
Articolo 81 |
— (2) |
— |
Articolo 82 |
— (2) |
— |
Articolo 83 |
— (2) |
— |
Articolo 84 |
— (2) |
— |
Articolo 85 |
Per quanto riguarda il latte: — (2) Per quanto riguarda altri settori: |
— |
— Articolo 85, lettera a) |
Articolo 143, paragrafo 1, e articolo 144, lettera a) |
|
— Articolo 85, lettera b) |
Articolo 144, lettera j) |
— |
— Articolo 85, lettera c |
Articolo 144, lettera i) |
— |
— Articolo 85 quinquies |
— |
|
Articolo 85 sexies |
— (1) |
— |
Articolo 85 septies |
— (1) |
— |
Articolo 85 octies |
— (1) |
— |
Articolo 85 nonies |
— (1) |
— |
Articolo 85 decies |
— (1) |
— |
Articolo 85 undecies |
— (1) |
— |
Articolo 85 duodecies |
— (1) |
— |
Articolo 85 terdecies |
— (1) |
— |
Articolo 85 quaterdecies |
— (1) |
— |
Articolo 85 quindecies |
— (1) |
— |
Articolo 85 sexdecies |
— |
— |
Articolo 85 septdecies |
— |
— |
Articolo 85 octodecies |
— |
— |
Articolo 85 novodecies |
— |
— |
Articolo 85 vicies |
— |
— |
Articolo 85 unvicies |
— |
— |
Articolo 85 duovicies |
— |
— |
Articolo 85 tervicies |
— |
— |
Articolo 85 quatervicies |
— |
— |
Articolo 85 quinvicies |
— |
— |
Articolo 86 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 87 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 88 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 89 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 90 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 91 |
— |
— |
Articolo 92 |
— |
— |
Articolo 93 |
— |
— |
Articolo 94 |
— |
— |
Articolo 94a |
— |
— |
Articolo 95 |
— |
— |
Articolo 95a |
— |
— |
Articolo 96 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 97 |
Articolo 129 (1) |
— |
Articolo 98 |
— (1) |
— |
Articolo 99 |
— |
— |
Articolo 100 |
— |
— |
Articolo 101 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 102 |
Articolo 26 (1) |
— |
Articolo 102, paragrafo 2 |
Articolo 217 |
— |
Articolo 102 bis |
Articolo 58 |
— |
Articolo 103 |
Articoli 29, 30 e 31 |
— |
Articolo 103 bis |
— |
— |
Articolo 103 ter |
Articolo 32 |
— |
Articolo 103 quater |
Articolo 33 |
— |
Articolo 103 quinquies |
Articolo 34 |
— |
Articolo 103 sexies |
Articolo 35 |
— |
Articolo 103 septies |
Articolo 36 |
— |
Articolo 103 octies |
Articolo 33, paragrafo 1, Articolo 37, lettera a), e articolo 38, lettera b) |
— |
Articolo 103 octies bis |
Articolo 23 |
— |
Articolo 103 octies bis, paragrafo 7 |
Articolo 217 |
— |
Articolo 103 nonies, lettere da a) a e) |
Articoli 37 e 38 |
— |
Articolo 103 nonies, lettera f) |
Articoli 24 e 25 |
— |
Articolo 103 decies |
Articolo 39 |
— |
Articolo 103 undecies |
Articolo 40 |
— |
Articolo 103 duodecies |
Articolo 41 |
— |
Articolo 103 terdecies |
Articolo 42 |
— |
Articolo 103 quaterdecies |
Articolo 43 |
— |
Articolo 103 quindecies |
Articolo 44 |
— |
Articolo 103 quindecies, paragrafo 4 |
Articolo 212 |
— |
Articolo 103 sexdecies |
— |
— |
Articolo 103 septdecies |
Articolo 45 |
— |
Articolo 103 octodecies |
Articolo 46 |
— |
Articolo 103 novodecies |
Articolo 47 |
— |
Articolo 103 vicies |
Articolo 48 |
— |
Articolo 103 unvicies |
Articolo 49 |
— |
Articolo 103 duovicies, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 50 |
— |
Articolo 103 duovicies, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 51 |
— |
Articolo 103 duovicies, paragrafi da 2 a paragrafo 5 |
Articolo 52 |
— |
Articolo 103 tervicies |
Articolo 50 |
— |
Articolo 103 quatervicies |
— |
— |
Articolo 103quinvicies |
— |
— |
Articolo 103sexvicies |
— |
— |
Articolo 103 septvicies |
— |
— |
Articolo 103 septvicies bis |
Articoli 53 e 54 |
— |
Articolo 104 |
— |
— |
Articolo 105, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 1 |
— |
Articolo 105, paragrafo 2 |
Articolo 215 |
— |
Articolo 106 |
Articolo 55, paragrafo 4 |
— |
Articolo 107 |
Articolo 55, paragrafo 3 |
— |
Articolo 108, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 2 |
— |
Articolo 108, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 109, prima frase |
Articolo 55, paragrafo 1, ultima frase |
— |
Articolo 110 |
Articolos 56 and 57 |
— |
Articolo 111 |
— |
— |
Articolo 112 |
— |
— |
Articolo 113, paragrafo 1 |
Articolo 75, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 113, paragrafo 2 |
Articolo 75, paragrafo 5 |
— |
Articolo 113, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 74 |
— |
Articolo 113, paragrafo 3secondo comma |
— |
Articolo 89 |
Articolo 113 bis, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 76 |
— |
Articolo 113 bis, paragrafo 4 |
— (2) |
— |
Articolo 113 ter |
Articolo 78 |
— |
Articolo 113 quater |
Articolo 167 |
— |
Articolo 113 quinquies, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 78, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 113 quinquies, paragrafo 1, secondo comma |
Allegato VII, Parte II, paragrafo 1 |
— |
Articolo 113 quinquies, paragrafo 2 |
Articolo 78, paragrafo 3 |
— |
Articolo 113 quinquies, paragrafo 3 |
Articolo 82 |
— |
Articolo 114 |
Articolo 78, paragrafo 1 (2) |
— |
Articolo 115 |
Articolo 78, paragrafo 1, articolo 75, paragrafo 1, lettera h) (2) |
— |
Articolo 116 |
Articolo 78, paragrafo 1, articolo 75, paragrafo 1, lettere f) e g) (2) |
|
Articolo 117 |
Articolo 77 |
— |
Articolo 118 |
Articolo 78, paragrafo 1 |
— |
Articolo 118 bis |
Articolo 92 |
— |
Articolo 118 ter |
Articolo 93 |
— |
Articolo 118 quater |
Articolo 94 |
— |
Articolo 118 quinquies, paragrafo 1 |
Articolo 94, paragrafo 3 |
— |
Articolo 118 quinquies, paragrafo 2 e paragrafo 3 |
[Articolo 109, paragrafo 3] |
— |
Articolo 118 sexies |
Articolo 95 |
— |
Articolo 118 septies |
Articolo 96 |
— |
Articolo 118 octies |
Articolo 97 |
— |
Articolo 118 nonies |
Articolo 98 |
— |
Articolo 118 decies |
Articolo 99 |
— |
Articolo 118 undecies |
Articolo 100 |
— |
Articolo 118 duodecies |
Articolo 101 |
— |
Articolo 118 terdecies |
Articolo 102 |
— |
Articolo 118 quaterdecies |
Articolo 103 |
— |
Articolo 118 quindecies |
Articolo 104 |
— |
Articolo 118 sexdecies |
— |
Articolo 90, paragrafo 2 |
Articolo 118 sepdecies |
|
Articolo 90, paragrafo 3 |
Articolo 118 octodecies |
Articolo 105 |
— |
Articolo 118 novodecies |
Articolo 106 |
— |
Articolo 118 vicies |
Articolo 107 |
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Articolo 118 unvicies |
Articolo 108 |
— |
Articolo 118 duovicies |
Articolo 112 |
— |
Articolo 118 tervicies |
Articolo 113 |
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Articolo 118 quatervicies |
Articolo 117 |
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Articolo 118 quinvicies |
Articolo 118 |
— |
Articolo 118 sexvicies |
Articolo 119 |
— |
Articolo 118 septvicies |
Articolo 120 |
— |
Articolo 118 septvicies bis |
Articolo 121 |
— |
Articolo 118 septvicies ter |
— |
— |
Articolo 119 |
— |
— |
Articolo 120 |
— |
— |
Articolo 120 bis |
Articolo 81 |
— |
Articolo 120 ter |
— |
— |
Articolo 120 quater |
Articolo 80 |
— |
Articolo 120 quinquies, primo comma |
Articolo 83, paragrafo 2 |
— |
Articolo 120 quinquies, secondo comma |
[Articolo 223] |
— |
Articolo 120 sexies, paragrafo 1 |
Articolo 75, paragrafo 3 e paragrafo 4 |
— |
Articolo 120 sexies, paragrafo 2 |
Articolo 83, paragrafo 3 e paragrafo 4 |
— |
Articolo 120 septies |
Articolo 80, paragrafo 3 |
— |
Articolo 120 octies |
Articolo 80, paragrafo 5 e Articolo 91 lettera c) |
— |
Articolo 121, lettera a), punto i) |
Articolo 75, paragrafo 2 |
— |
Articolo 121, lettera a), punto ii) |
Articolo 75, paragrafo 3 |
— |
Articolo 121, lettera a), punto iii) |
Articolo 89 |
— |
Articolo 121, lettera a), punto iv) |
Articolo 75, paragrafo 2 e Articolo 91, lettera b) |
— |
Articolo 121, lettera b) |
Articolo 91 lettera a) |
— |
Articolo 121 lettera c), punto i) |
Articolo 91, lettera a) |
— |
Articolo 121 lettera c), punto ii) e punto iii) |
Articolo 91, lettera d) |
— |
Articolo 121 lettera c), punto iv) |
[Articolo 223] |
— |
Articolo 121, lettera d), punto i) |
Articolo 78, paragrafo 1 |
— |
Articolo 121 lettera d), punti da ii) a v) e vii) |
Articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3 |
— |
Articolo 121, lettera d), punto vi) |
Articolo 89 |
— |
Articolo 121, lettera e), punto i) |
Articolo 78, paragrafo 1 |
— |
Articolo 121, lettera e), punti da ii) a v), e punto vii) |
Articolo 75, paragrafo 3 |
— |
Articolo 121, lettera e), punto vi) |
Articolo 75, paragrafo 2 |
— |
Articolo 121, lettera f), punto i) |
Articolo 78, paragrafo 1 |
— |
Articolo 121, lettera f), punti ii), iii) e v) |
Articolo 75, paragrafo 3 |
— |
Articolo 121, lettera f), punti iv) e vii) |
Articolo 91, lettera g) |
— |
Articolo 121, lettera f), punto vi) |
[Articolo 223] |
— |
Articolo 121, lettera g) |
Articolo 75, paragrafo 3 |
— |
Articolo 121, lettera h) |
Articolo 91, lettera d) |
— |
Articolo 121, lettera i) |
— |
— |
Articolo 121, lettera j), punto i) |
Articolo 75, paragrafo 3 |
— |
Articolo 121, lettera j), punto ii) |
Articolo 91, lettera d) |
— |
Articolo 121, lettera k) |
Articolo 122 |
— |
Articolo 121, lettera l) |
Articoli 114, 115 e 116 |
— |
Articolo 121, lettera m) |
Articolo 122 |
— |
Articolo 121, secondo comma |
Articolo 78, paragrafo 3 |
— |
Articolo 121, terzo comma |
Articolo 75, paragrafo 3 e paragrafo 4 |
— |
Articolo 121, quarto comma, lettere da a) a f) |
Articolo 75, paragrafo 3 |
— |
Articolo 121, quarto comma, lettera g) |
Articolo 75, paragrafo 3, lettera m) |
— |
Articolo 121,quarto comma, lettera h) |
Articolo 80, paragrafo 4 |
— |
Articolo 122 |
Articoli 152 e 160 |
— |
Articolo 123 |
Articolo 157 |
— |
Articolo 124 |
— |
— |
Articolo 125 |
— |
— |
Articolo 125 bis |
Articoli 153 e 160 |
— |
Articolo 125 ter |
Articolo 154 |
— |
Articolo 125 quater |
Articolo 156 |
— |
Articolo 125 quinquies |
Articolo 155 |
— |
Articolo 125 sexies |
— |
— |
Articolo 125 septies |
Articolo 164 |
— |
Articolo 125 octies |
Articolo 164, paragrafo 6 |
— |
Articolo 125 nonies |
Articolo 175, lettera d) |
— |
Articolo 125 decies |
Articolo 165 |
— |
Articolo 125 undecies |
Articolo 164 |
— |
Articolo 125 duodecies |
Articolo 158 |
— |
Articolo 125 terdecies |
Articolo 164 |
— |
Articolo 125 quaterdecies |
Articolo 164, paragrafo 6 [e Articolo 175, lettera d)] |
— |
Articolo 125 quindecies |
Articolo 165 |
— |
Articolo 125 sexdecies |
Articoli 154 e 158 |
— |
Articolo 126 |
Articolo 165 |
— |
Articolo 126 bis |
Articolo 154, paragrafo 3 |
— |
Articolo 126 ter |
Articolo 163 |
— |
Articolo 126 quater |
Articolo 149 |
— |
Articolo 126 quinquies |
Articolo 150 |
— |
Articolo 126 sexies |
Articolo 173, paragrafo 2 e Articolo 174, paragrafo 2 |
— |
Articolo 127 |
Articolo 173 |
— |
Articolo 128 |
— |
— |
Articolo 129 |
— |
— |
Articolo 130 |
Articolo 176, paragrafo 1 |
— |
Articolo 131 |
Articolo 176, paragrafo 2 |
— |
Articolo 132 |
Articolo 176, paragrafo 3 |
— |
Articolo 133 |
[Articolo 177, paragrafo 2, lettera e)] |
— |
Articolo 133 bis, paragrafo 1 |
Articolo 181 |
— |
Articolo 133 bis, paragrafo 2 |
Articolo 191 |
— |
Articolo 134 |
Articoli 177 e 178 |
— |
Articolo 135 |
— |
— |
Articolo 136 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 137 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 138 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 139 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 140 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 140 bis |
Articolo 181 |
— |
Articolo 141 |
Articolo 182 |
— |
Articolo 142 |
Articolo 193 |
— |
Articolo 143 |
Articolo 180 |
— |
Articolo 144 |
Articolo 184 |
— |
Articolo 145 |
Articolo 187, lettera a) |
— |
Articolo 146, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 146, paragrafo 2 |
Articolo 185 |
— |
Articolo 147 |
— |
— |
Articolo 148 |
Articolo 187 |
— |
Articolo 149 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 150 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 151 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 152 |
[Articolo 180] |
— |
Articolo 153 |
Articolo 192 |
— |
Articolo 154 |
— |
— |
Articolo 155 |
— |
— |
Articolo 156 |
Articolo 192, paragrafo 5 |
— |
Articolo 157 |
Articolo 189 |
— |
Articolo 158 |
Articolo 190 |
— |
Articolo 158 bis |
Articolo 90 |
— |
Articolo 159 |
Articolo 194 |
— |
Articolo 160 |
Articolo 195 |
— |
Articolo 161 |
Articoli 176, 177, 178 e 179 |
— |
Articolo 162 |
Articolo 196 |
— |
Articolo 163 |
Articolo 197 |
— |
Articolo 164, paragrafo 1 |
Articolo 198, paragrafo 1 |
— |
Articolo 164, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 198, paragrafo 2 (1) |
— |
Articolo 165 |
— (1) |
— |
Articolo 166 |
— (1) |
— |
Articolo 167 |
Articolo 199 |
— |
Articolo 168 |
Articolo 200 |
— |
Articolo 169 |
Articolo 201 |
— |
Articolo 170 |
Articoli 202 e 203 |
— |
Articolo 171 |
Articolo 184 |
— |
Articolo 172 |
[Articolo 186, paragrafo 2] |
— |
Articolo 173 |
— |
— |
Articolo 174 |
Articolo 205 |
— |
Articolo 175 |
Articolo 206 |
— |
Articolo 176 |
Articolo 209 |
— |
Articolo 176 bis |
Articolo 210 |
— |
Articolo 177 |
Articolo 210 |
— |
Articolo 177 bis |
Articolo 210 |
— |
Articolo 178 |
Articolo 164 |
— |
Articolo 179 |
Articolo 210, paragrafo 7 |
— |
Articolo 180 |
Articolo 211 |
— |
Articolo 181 |
Articolo 211 |
— |
Articolo 182, paragrafo 1 |
Articolo 213 |
— |
Articolo 182, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 182, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 214 |
— |
Articolo 182, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma |
— |
— |
Articolo 182, paragrafi da 4 a 7 |
— |
— |
Articolo 182 bis |
Articolo 216 |
— |
Articolo 183 |
— |
— |
Articolo 184, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 184, paragrafo 2 |
Articolo 225, lettera a) |
— |
Articolo 184, paragrafi da 3 a 8 |
— |
— |
Articolo 184, paragrafo 9 |
Articolo 225, lettera b) |
— |
Articolo 185 |
— |
— |
Articolo 185 bis |
Articolo 145 |
— |
Articolo 185 ter |
Articolo 223 |
— |
Articolo 185 quater |
Articolo 147 |
— |
Articolo 185 quinquies |
Articolo 146 |
— |
Articolo 185 sexies |
Articolo 151 |
— |
Articolo 185 septies |
Articolo 148 |
— |
Articolo 186 |
Articolo 219 |
— |
Articolo 187 |
Articolo 219 |
— |
Articolo 188 |
Articolo 219 |
— |
Articolo 188 bis, paragrafo 1 e, paragrafo 2 |
— (1) |
— |
Articolo 188 bis, paragrafo 3 e paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 188 bis, paragrafi da 5 a 7 |
[Articolo 223] |
— |
Articolo 189 |
[Articolo 223] |
— |
Articolo 190 |
— |
— |
Articolo 190 bis |
— |
— |
Articolo 191 |
Articolo 221 |
— |
Articolo 192 |
Articolo 223 |
— |
Articolo 193 |
— |
— |
Articolo 194 |
— |
Articoli 62 e 64 |
Articolo 194 bis |
— |
Articolo 61 |
Articolo 195 |
Articolo 229 |
— |
Articolo 196 |
— |
— |
Articolo 196 bis |
Articolo 227 |
— |
Articolo 196b |
Articolo 229 |
— |
Articolo 197 |
— |
— |
Articolo 198 |
— |
— |
Articolo 199 |
— |
— |
Articolo 200 |
— |
— |
Articolo 201 |
230, paragrafo 1 e paragrafo 3 |
— |
Articolo 202 |
230, paragrafo 2 |
— |
Articolo 203 |
— |
— |
Articolo 203 bis |
Articolo 231 |
— |
Articolo 203 ter |
Articolo 231 |
— |
Articolo 204 |
Articolo 232 |
— |
Allegato I |
Allegato I (Parti da I a XX, XXIV/1) |
— |
Allegato II |
Allegato I (Parti da XXI a XXIII) |
— |
Allegato III |
Allegato II |
— |
Allegato IV |
Allegato III |
— |
Allegato V |
Allegato IV |
— |
Allegato VI |
Allegato XII |
— |
Allegato VII |
— |
— |
Allegato VII bis |
— |
— |
Allegato VII ter |
— |
— |
Allegato VII quater |
— |
— |
Allegato VIII |
Allegato XIII |
— |
Allegato IX |
— (1) |
— |
Allegato X |
— (1) |
— |
Allegato X bis |
— |
— |
Allegato X ter |
Allegato VI |
— |
Allegato X quater |
— |
— |
Allegato X quinquies |
— |
— |
Allegato X sexies |
— |
— |
Allegato XI |
— |
— |
Allegato XI bis |
Allegato VII, Parte I |
— |
Allegato XI ter |
Allegato VII, Parte II |
— |
Allegato XII |
Allegato VII, Parte III |
— |
Allegato XIII |
Allegato VII, Parte IV |
— |
Allegato XIV.A, punti I, II e III |
Allegato VII, Parte VI |
— |
Allegato XIV.A, punto IV |
Articolo 89 |
— |
Allegato XIV.B |
Allegato VII, Parte V |
— |
Allegato XIV.C |
Articolo 75, paragrafi 2 e 3 (1) |
— |
Allegato XV |
Allegato VII, Parte VII |
— |
Allegato XV bis |
Allegato VIII, Parte I |
— |
Allegato XV ter |
Allegato VIII, Parte II |
— |
Allegato XVI |
Allegato VII, Parte VIII |
— |
Allegato XVI bis |
[Articolo 173, paragrafo 1, lettera i)] |
— |
Allegato XVII |
[Articolo 180] |
— |
Allegato XVIII |
[Articolo 180] |
— |
Allegato XIX |
— |
— |
Allegato XX |
— |
— |
Allegato XXI |
— |
— |
Allegato XXII |
Allegato XIV |
— |
(1)
►C2 Cfr. anche regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12). ◄
(2)
Tuttavia, cfr. articolo 230. |
( 1 ) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
( 2 ) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
( 7 ) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
( 8 ) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
( 10 ) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1)
( 12 ) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).
( 14 ) GU C 116 del 14.4.2011, pag. 12.
( 15 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
( 16 ) Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
( 17 ) Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
( 18 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
( 19 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
( 20 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
( 21 ) Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).
( 22 ) Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).
( 23 ) Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).
( 24 ) Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).
( 25 ) Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).
( 26 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)
( 27 ) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag 206).
( 28 ) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1).
( 29 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
( 30 ) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
( 31 ) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
( 32 ) Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1999, pag. 34.)