02013R1003 — IT — 26.05.2021 — 001.001


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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1003/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2013

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/822 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2021

  L 183

1

25.5.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1003/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2013

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle commissioni che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) impone ai repertori di dati sulle negoziazioni per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento.

Articolo 2

Recupero totale dei costi di vigilanza

Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono:

a) 

tutti i costi legati alla registrazione e alla vigilanza esercitata dall’AESFEM sui repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni;

b) 

tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 3

Fatturato applicabile

1.  

Il fatturato applicabile di un repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio finanziario (n) è la somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:

a) 

i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati sulla base dei conti certificati dell’esercizio precedente (n-1) divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio precedente (n-1) generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;

b) 

il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nell’esercizio precedente (n-1) a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;

c) 

il numero di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.

Il fatturato applicabile di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni («RDi» nella formula che segue) di cui al primo comma è calcolato come segue:

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2.  
Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l’intero esercizio (n-1), il fatturato applicabile è stimato secondo la formula di cui al paragrafo 1, estrapolando all’intero esercizio (n-1) i valori per il repertorio di dati sulle negoziazioni e per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 calcolati per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell’esercizio (n-1).

Articolo 4

Adeguamento delle commissioni

1.  
Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni sono fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi.

In caso di disavanzi o avanzi significativi ricorrenti, la Commissione rivede il livello delle commissioni.

2.  
Se le commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni nell’esercizio (n) sono insufficienti per coprire il totale delle spese necessarie dell’AESFEM per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni, l’AESFEM nell’esercizio (n + 1) aumenta dell’importo necessario la commissioni di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati durante l’intero esercizio (n) e ancora registrati nell’esercizio (n + 1).
3.  
L’adeguamento delle commissioni a seguito di disavanzo, di cui al paragrafo 2, è calcolato per ciascun repertorio di dati sulle negoziazioni in proporzione al suo fatturato applicabile nell’esercizio (n).



CAPO II

COMMISSIONI

Articolo 5

Tipo di commissioni

1.  

I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:

a) 

la commissione di registrazione ai sensi dell’articolo 6;

b) 

la commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7.

2.  

I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:

a) 

la commissione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;

b) 

la commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 6

Commissione di registrazione

1.  
La commissione di registrazione a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni richiedenti è calcolata tenendo conto del carico di lavoro necessario per la valutazione e l’esame della domanda, nonché del fatturato totale atteso del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai paragrafi da 2 a 6.
2.  

Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di registrazione si tiene contro delle seguenti attività:

a) 

la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi accessori, quali la conferma e il riscontro (matching) delle negoziazioni, l’amministrazione degli eventi creditizi, la conferma o la compressione del portafoglio;

b) 

la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi di registrazione dei dati per tre o più classi di derivati.

3.  

Ai fini del paragrafo 2, si ritiene che il repertorio di dati sulle negoziazioni offra servizi accessori nelle seguenti situazioni:

a) 

quando presta direttamente servizi accessori;

b) 

quando un’entità appartenente allo stesso gruppo del repertorio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori indiretti;

c) 

quando i servizi accessori sono forniti da un’entità con la quale il repertorio di dati sulle negoziazioni ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività di negoziazione o di post-negoziazione per cooperare alla prestazione di servizi.

4.  
Il repertorio di dati sulle negoziazioni che non svolge nessuna delle attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso basso, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 45 000  EUR.
5.  
Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge una delle due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso medio, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 65 000  EUR.
6.  
Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge entrambe le due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso alto, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 100 000  EUR.
7.  
In caso di cambiamento sostanziale dei servizi prestati, in conseguenza del quale il repertorio di dati sulle negoziazioni sia tenuto, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6, al pagamento di una commissione di registrazione più elevata della commissione di registrazione pagata inizialmente, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a pagare la differenza fra la commissione di registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione più elevata applicabile a seguito del cambiamento sostanziale.

Articolo 7

Commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati

1.  
Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza.
2.  

La commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario viene calcolata come segue:

a) 

la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è rappresentata dalla stima della spesa relativa alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni che figura nel bilancio dell’AESFEM per il detto esercizio stabilito e approvato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) 

la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è calcolata sottraendo i seguenti elementi dalla stima della spesa di cui alla lettera a):

i) 

il totale delle commissioni di registrazione pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 6 in un dato esercizio finanziario (n) e le commissioni di registrazione aggiuntive pagate in un dato esercizio finanziario (n) dai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati in caso di cambiamento sostanziale della loro registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7;

ii) 

il totale delle commissioni di riconoscimento pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi ai sensi dell’articolo 8 in un dato esercizio finanziario (n);

iii) 

la commissione di vigilanza iniziale a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni in un dato esercizio finanziario (n), conformemente al paragrafo 4;

c) 

il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento della commissione annuale di vigilanza risultante dalla divisione della commissione annuale di vigilanza totale calcolata ai sensi della lettera b) tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio n-1 in proporzione alla quota del fatturato applicabile del repertorio sul totale dei fatturati applicabili di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati calcolati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e adeguati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3.

3.  
In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000  EUR.
4.  

In deroga ai paragrafi 2 e 3, nell’anno della registrazione il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale pari al valore più basso tra i seguenti:

a) 

la commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 6;

b) 

la commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 6, moltiplicata per il rapporto tra i giorni lavorativi a partire dalla data di registrazione fino alla fine dell’anno e 60 giorni lavorativi.

Questo calcolo è effettuato come segue:

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Articolo 8

Commissione di riconoscimento a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi

1.  

Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di riconoscimento è tenuto al pagamento di una commissione calcolata come la somma dei seguenti elementi:

a) 

20 000  EUR;

b) 

l’importo derivante dalla divisione di 35 000  EUR per il numero totale dei repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo riconosciuti dall’AESFEM o che hanno presentato domanda di riconoscimento ma non sono stati ancora riconosciuti.

2.  
Il repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza di 5 000  EUR.



CAPO III

MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RIMBORSO

Articolo 9

Modalità generali di pagamento

1.  
Le commissioni sono pagate in euro. Le modalità di pagamento sono specificate agli articoli 10, 11 e 12.
2.  
I ritardi di pagamento comportano una penalità giornaliera pari allo 0,1 % dell’importo dovuto.

Articolo 10

Pagamento della commissione di registrazione

1.  
La commissione di registrazione di cui all’articolo 6 è pagata per intero all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni.
2.  
La commissione di registrazione non viene rimborsata se il repertorio di dati sulle negoziazioni ritira la domanda di registrazione prima che l’AESFEM abbia adottato la decisione motivata di registrazione o di rifiuto della registrazione, o in caso di rifiuto della registrazione.

Articolo 11

Pagamento della commissione annuale di vigilanza

1.  
La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7 per un determinato esercizio finanziario è pagata in due rate.

La prima rata scade il 28 febbraio dell’esercizio in questione ed è pari a due terzi della commissione annuale di vigilanza stimata. Se il fatturato applicabile, calcolato conformemente all’articolo 3, non è ancora noto in quel momento, il calcolo si basa sull’ultimo fatturato applicabile ai sensi dell’articolo 3 disponibile.

La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 7 meno l’importo della prima rata.

2.  
L’AESFEM invia ai repertori di dati sulle negoziazioni le fatture relative alle rate almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.

Articolo 12

Pagamento della commissione di riconoscimento

1.  
La commissione di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è pagata per intero all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni. Non è rimborsata.
2.  
Ogni volta che riceve una nuova domanda di riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni di un paese terzo, l’AESFEM ricalcola l’importo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

L’AESFEM rimborsa in parti uguali ai repertori di dati sulle negoziazioni già riconosciuti dello stesso paese terzo la differenza tra l’importo imposto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’importo risultante dal nuovo calcolo. La differenza è rimborsata mediante pagamento diretto o tramite la riduzione delle commissioni da pagare nell’anno successivo.

3.  
I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza entro la fine di febbraio. L’AESFEM invia la fattura al repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuti almeno 30 giorni prima di tale data.

Articolo 13

Rimborso alle autorità competenti

1.  
Soltanto l’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni commissioni di registrazione, di vigilanza e di riconoscimento.
2.  
L’AESFEM rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dei compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e, in particolare a seguito di delega di compiti ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.



CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14

Commissioni per il 2013

1.  
I repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda di registrazione nel 2013 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di registrazione di cui all’articolo 6 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda di registrazione, se successiva.
2.  
I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 sono tenuti nel 2013 al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza iniziale calcolata conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, entro 60 dall’entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dall’adozione della decisione sulla registrazione, se successiva.
3.  
I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nel 2013 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda, se successiva.
4.  
I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi riconosciuti nel 2013 sono tenuti nel 2013 al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dall’adozione della decisione sul riconoscimento, se successiva.

Articolo 15

Commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013

1.  
I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 sono tenuti al pagamento nel 2014 di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 7 sulla base del loro fatturato applicabile durante il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 30 giugno 2014, come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.
2.  

Ai fini del calcolo della commissione di vigilanza di cui all’articolo 7 per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:

a) 

i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;

b) 

il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;

c) 

il numero delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.

3.  
La commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 è pagata in due rate.

La prima rata scade il 28 febbraio 2014 e corrisponde alla commissione di registrazione pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni nel 2013 ai sensi dell’articolo 6.

La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 meno l’importo della prima rata.

Nel caso in cui l’importo della prima rata pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni sia superiore all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2, l’AESFEM rimborsa al repertorio di dati sulle negoziazioni la differenza tra l’importo della prima rata pagata e l’importo della commissione annuale di vigilanza calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4.  
L’AESFEM invia le fatture relative alle rate della commissione annuale di vigilanza per il 2014 ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 almeno 30 giorni prima della data del pagamento.
5.  
Quando sono disponibili i conti 2014 sottoposti a revisione contabile, i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 comunicano all’AESFEM la variazione degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, dovuta alla differenza tra i dati definitivi e i dati provvisori utilizzati per il calcolo.

I repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a pagare la differenza fra la commissione annuale di vigilanza per il 2014 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza per il 2014 da pagare a seguito delle variazioni degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile ai sensi del paragrafo 2.

L’AESFEM invia la fattura relativa a eventuali pagamenti supplementari che il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a effettuare a seguito delle variazioni di uno qualsiasi degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per il calcolo del fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.

▼M1

Articolo 15 bis

Commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a partire dal 31 dicembre 2020

1.  
I repertori di dati sulle negoziazioni già registrati presso l’ESMA al 31 dicembre 2020 pagano una commissione annuale di vigilanza per il 2021 calcolata conformemente all’articolo 7. Tuttavia, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è calcolato conformemente al paragrafo 2.
2.  

Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di un terzo di ciascuno degli elementi seguenti:

a) 

i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;

b) 

il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;

c) 

il numero delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2021 diviso per il numero totale delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2021 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.

3.  
Dall’importo della commissione annuale di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono dedotti gli importi già pagati dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021.

Se l’importo già pagato dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021 è superiore alla commissione annuale di vigilanza calcolata in conformità del paragrafo 1, l’ESMA rimborsa la differenza al repertorio di dati sulle negoziazioni.

4.  
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, la commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 è dovuta il 31 ottobre 2021.
5.  
L’ESMA invia le fatture relative alla commissione annuale di vigilanza per il 2021 ai repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 almeno 30 giorni prima della data del pagamento.
6.  
Quando i bilanci certificati per il 2021 diventano disponibili, i repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 comunicano all’ESMA gli indicatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per il 2021.

L’eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2021 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza che sarebbe stata dovuta per il 2021 se il calcolo del fatturato applicabile fosse stato basato sugli indicatori segnalati a norma del primo comma è a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni.

L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura relativa agli eventuali pagamenti supplementari di cui al secondo comma almeno 30 giorni prima della rispettiva data di pagamento.

▼B

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.