02013R1003 — IT — 26.05.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1003/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4) |
Modificato da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/822 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2021 |
L 183 |
1 |
25.5.2021 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1003/2013 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2013
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative alle commissioni che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) impone ai repertori di dati sulle negoziazioni per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento.
Articolo 2
Recupero totale dei costi di vigilanza
Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono:
tutti i costi legati alla registrazione e alla vigilanza esercitata dall’AESFEM sui repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni;
tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 3
Fatturato applicabile
Il fatturato applicabile di un repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio finanziario (n) è la somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:
i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati sulla base dei conti certificati dell’esercizio precedente (n-1) divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio precedente (n-1) generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;
il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nell’esercizio precedente (n-1) a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;
il numero di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.
Il fatturato applicabile di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni («RDi» nella formula che segue) di cui al primo comma è calcolato come segue:
Articolo 4
Adeguamento delle commissioni
In caso di disavanzi o avanzi significativi ricorrenti, la Commissione rivede il livello delle commissioni.
CAPO II
COMMISSIONI
Articolo 5
Tipo di commissioni
I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:
la commissione di registrazione ai sensi dell’articolo 6;
la commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7.
I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:
la commissione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;
la commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 6
Commissione di registrazione
Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di registrazione si tiene contro delle seguenti attività:
la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi accessori, quali la conferma e il riscontro (matching) delle negoziazioni, l’amministrazione degli eventi creditizi, la conferma o la compressione del portafoglio;
la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni di servizi di registrazione dei dati per tre o più classi di derivati.
Ai fini del paragrafo 2, si ritiene che il repertorio di dati sulle negoziazioni offra servizi accessori nelle seguenti situazioni:
quando presta direttamente servizi accessori;
quando un’entità appartenente allo stesso gruppo del repertorio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori indiretti;
quando i servizi accessori sono forniti da un’entità con la quale il repertorio di dati sulle negoziazioni ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività di negoziazione o di post-negoziazione per cooperare alla prestazione di servizi.
Articolo 7
Commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati
La commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario viene calcolata come segue:
la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è rappresentata dalla stima della spesa relativa alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni che figura nel bilancio dell’AESFEM per il detto esercizio stabilito e approvato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è calcolata sottraendo i seguenti elementi dalla stima della spesa di cui alla lettera a):
il totale delle commissioni di registrazione pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 6 in un dato esercizio finanziario (n) e le commissioni di registrazione aggiuntive pagate in un dato esercizio finanziario (n) dai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati in caso di cambiamento sostanziale della loro registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7;
il totale delle commissioni di riconoscimento pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi ai sensi dell’articolo 8 in un dato esercizio finanziario (n);
la commissione di vigilanza iniziale a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni in un dato esercizio finanziario (n), conformemente al paragrafo 4;
il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento della commissione annuale di vigilanza risultante dalla divisione della commissione annuale di vigilanza totale calcolata ai sensi della lettera b) tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio n-1 in proporzione alla quota del fatturato applicabile del repertorio sul totale dei fatturati applicabili di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati calcolati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e adeguati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3.
In deroga ai paragrafi 2 e 3, nell’anno della registrazione il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale pari al valore più basso tra i seguenti:
la commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 6;
la commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 6, moltiplicata per il rapporto tra i giorni lavorativi a partire dalla data di registrazione fino alla fine dell’anno e 60 giorni lavorativi.
Questo calcolo è effettuato come segue:
Articolo 8
Commissione di riconoscimento a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi
Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di riconoscimento è tenuto al pagamento di una commissione calcolata come la somma dei seguenti elementi:
20 000 EUR;
l’importo derivante dalla divisione di 35 000 EUR per il numero totale dei repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo riconosciuti dall’AESFEM o che hanno presentato domanda di riconoscimento ma non sono stati ancora riconosciuti.
CAPO III
MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RIMBORSO
Articolo 9
Modalità generali di pagamento
Articolo 10
Pagamento della commissione di registrazione
Articolo 11
Pagamento della commissione annuale di vigilanza
La prima rata scade il 28 febbraio dell’esercizio in questione ed è pari a due terzi della commissione annuale di vigilanza stimata. Se il fatturato applicabile, calcolato conformemente all’articolo 3, non è ancora noto in quel momento, il calcolo si basa sull’ultimo fatturato applicabile ai sensi dell’articolo 3 disponibile.
La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 7 meno l’importo della prima rata.
Articolo 12
Pagamento della commissione di riconoscimento
L’AESFEM rimborsa in parti uguali ai repertori di dati sulle negoziazioni già riconosciuti dello stesso paese terzo la differenza tra l’importo imposto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’importo risultante dal nuovo calcolo. La differenza è rimborsata mediante pagamento diretto o tramite la riduzione delle commissioni da pagare nell’anno successivo.
Articolo 13
Rimborso alle autorità competenti
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 14
Commissioni per il 2013
Articolo 15
Commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013
Ai fini del calcolo della commissione di vigilanza di cui all’articolo 7 per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:
i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;
il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;
il numero delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.
La prima rata scade il 28 febbraio 2014 e corrisponde alla commissione di registrazione pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni nel 2013 ai sensi dell’articolo 6.
La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 meno l’importo della prima rata.
Nel caso in cui l’importo della prima rata pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni sia superiore all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2, l’AESFEM rimborsa al repertorio di dati sulle negoziazioni la differenza tra l’importo della prima rata pagata e l’importo della commissione annuale di vigilanza calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2.
I repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a pagare la differenza fra la commissione annuale di vigilanza per il 2014 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza per il 2014 da pagare a seguito delle variazioni degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile ai sensi del paragrafo 2.
L’AESFEM invia la fattura relativa a eventuali pagamenti supplementari che il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a effettuare a seguito delle variazioni di uno qualsiasi degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per il calcolo del fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.
Articolo 15 bis
Commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a partire dal 31 dicembre 2020
Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di un terzo di ciascuno degli elementi seguenti:
i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;
il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;
il numero delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2021 diviso per il numero totale delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2021 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.
Se l’importo già pagato dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021 è superiore alla commissione annuale di vigilanza calcolata in conformità del paragrafo 1, l’ESMA rimborsa la differenza al repertorio di dati sulle negoziazioni.
L’eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2021 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza che sarebbe stata dovuta per il 2021 se il calcolo del fatturato applicabile fosse stato basato sugli indicatori segnalati a norma del primo comma è a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni.
L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura relativa agli eventuali pagamenti supplementari di cui al secondo comma almeno 30 giorni prima della rispettiva data di pagamento.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.