02013R0345 — IT — 09.01.2024 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 345/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2013

relativo ai fondi europei per il venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 25 ottobre 2017

  L 293

1

10.11.2017

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/1156 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 giugno 2019

  L 188

55

12.7.2019

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

  L 

1

20.12.2023




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 345/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2013

relativo ai fondi europei per il venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione «EuVECA» in relazione alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.

Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi per il venture capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi per il venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi per il venture capital qualificati in tutta l'Unione.

Articolo 2

1.  

Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 3, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

a) 

le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

b) 

sono stabiliti nell'Unione;

c) 

sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; e

d) 

gestiscono portafogli di fondi per il venture capital qualificati.

▼M1

2.  
Gli articoli da 3 a 6, l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafo 1, lettere c), e i), gli articoli da 14 bis a 19, l’articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi di venture capital qualificati e intendono usare la denominazione «EuSEF» per la commercializzazione di tali fondi nell’Unione.

▼B

3.  
Laddove i gestori di fondi per il venture capital qualificati siano gestori esterni registrati ai sensi dell'articolo 14, essi possono gestire anche organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) su riserva di autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«organismo di investimento collettivo» : un FIA, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

b)

«fondo per il venture capital qualificato» :

un organismo di investimento collettivo che:

i) 

intende investire almeno il 70 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide, entro un periodo di tempo indicato nel suo regolamento o nei suoi atti costitutivi;

ii) 

non utilizza oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide;

iii) 

è stabilito nel territorio di uno Stato membro;

c)

«gestore di un fondo per il venture capital qualificato» : una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per il venture capital;

d)

«impresa di portafoglio ammissibile» :

un'impresa che:

▼M1

i) 

al momento del primo investimento da parte del fondo per il venture capital qualificato in quell’impresa, soddisfa una delle seguenti condizioni:

— 
non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e impiega fino a 499 dipendenti,
— 
è una piccola o media impresa quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE, quotata su un mercato di crescita delle PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, di tale direttiva;

▼B

ii) 

in sé non è un organismo di investimento collettivo;

iii) 

non è uno o più dei seguenti soggetti:

— 
un ente creditizio quale definito dall'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ( 2 ),
— 
un'impresa di investimento quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE,
— 
un'impresa di assicurazione quale definita dall'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 3 ),
— 
una società di partecipazione finanziaria quale definita dall'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE,
— 
una società di partecipazione mista quale definita dall'articolo 4, punto 20, della direttiva 2006/48/CE;
iv) 

è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che il paese terzo:

— 
non sia inserito dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi,
— 
abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del fondo per il venture capital qualificato siano commercializzate, in modo da garantire che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

e)

«investimenti ammissibili» :

gli strumenti indicati di seguito:

i) 

strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano emessi:

— 
da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo per il venture capital qualificato direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile,
— 
da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o
— 
da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo per il venture capital qualificato in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile;
ii) 

prestiti garantiti e non garantiti concessi dal fondo per il venture capital qualificato a un'impresa di portafoglio ammissibile nella quale il fondo per il venture capital qualificato detiene già investimenti ammissibili, a condizione che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo per il venture capital qualificato sia utilizzato per tali prestiti;

iii) 

azioni di un'impresa di portafoglio ammissibile acquisite dagli azionisti esistenti di tale impresa;

iv) 

quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital qualificati, a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta oltre il 10 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi per il venture capital qualificati;

f)

«costi pertinenti» : tutti i diritti, gli oneri e i costi direttamente o indirettamente imputati agli investitori e concordati fra il gestore di un fondo per il venture capital qualificato e gli investitori in quest'ultimo;

g)

«equity» : la partecipazione posseduta in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per i suoi investitori;

h)

«quasi-equity» : qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di equity e debito, il cui rendimento dell'investimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito;

i)

«commercializzazione» : un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato che egli gestisce;

j)

«capitale sottoscritto» : qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il periodo di tempo indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo per il venture capital o a conferire capitali in tale fondo;

▼M1

k)

«Stato membro d’origine» : lo Stato membro in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha la sede legale;

▼B

l)

«Stato membro ospitante» : lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato commercializza i fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento;

▼M1

m)

«autorità competente» :

i) 

per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

ii) 

per i gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;

iii) 

per i fondi per il venture capital qualificati, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il fondo per il venture capital qualificato;

▼M1

n)

«autorità competente dello Stato membro ospitante» : l’autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui è commercializzato il fondo per il venture capital qualificato;

▼M2

o)

«pre-commercializzazione» : la fornitura di informazioni o comunicazioni, dirette o indirette, su strategie o su idee di investimento da parte del gestore del fondo per il venture capital qualificato, o per suo conto, a potenziali investitori domiciliati o aventi la sede legale nell'Unione, per sondarne l'interesse per un fondo per il venture capital qualificato non ancora istituito o per un fondo per il venture capital qualificato istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione a norma dell'articolo 15 nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non equivale a un'offerta o a un collocamento presso il potenziale investitore affinché investa in quote o azioni di tale fondo per il venture capital qualificato.

▼B

Relativamente al punto c) del primo comma, laddove la forma giuridica del fondo per il venture capital qualificato consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo per il venture capital qualificato è registrato come gestore di un fondo per il venture capital qualificato ai sensi dell'articolo 14. Un fondo per il venture capital qualificato registrato in qualità di gestore interno di un fondo per il venture capital qualificato non è registrato quale gestore esterno di un fondo per il venture capital qualificato di altri organismi di investimento collettivo.

CAPO II

CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE «EuVECA»

Articolo 4

I gestori di fondi per il venture capital qualificati che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione «EuVECA» in relazione alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione.

▼M2

Articolo 4 bis

1.  

Un gestore di un fondo per il venture capital qualificato può svolgere attività di pre-commercializzazione nell'Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:

a) 

sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare fondo per il venture capital qualificato;

b) 

equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o

c) 

equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o ai documenti di offerta di un fondo di venture capital qualificato non ancora istituito in versione finale.

Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

a) 

non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato; e

b) 

non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.

2.  
Le autorità competenti non impongono a un gestore di un fondo per il venture capital qualificato di notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione né di soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima di svolgere attività di pre-commercializzazione.
3.  
I gestori di fondi per il venture capital qualificati provvedono affinché gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito di tali attività possano acquisire soltanto quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato attraverso la commercializzazione autorizzata ai sensi dell'articolo 15.

L'eventuale sottoscrizione, da parte di investitori professionisti, entro 18 mesi dalla data in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha avviato attività di pre-commercializzazione, di quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, oppure di un fondo per il venture capital qualificato istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione ed è soggetta alle procedure di notifica applicabili di cui all'articolo 15.

4.  
Entro due settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, un gestore di un fondo per il venture capital qualificato invia alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una lettera informale su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera precisa gli Stati membri e i periodi in cui si svolgono o si sono svolte le attività di pre-commercializzazione, descrive brevemente la pre-commercializzazione, tra cui informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, include l'elenco dei fondi per il venture capital qualificati che sono oggetto o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato informano tempestivamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha svolto pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si è svolta o è stata svolta la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata sul suo territorio.
5.  
Un soggetto terzo svolge pre-commercializzazione per conto di un gestore autorizzato di fondi per il venture capital qualificati soltanto se è autorizzato in qualità di impresa di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), di ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), di società di gestione di OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, di gestore di fondi di investimento alternativi a norma della direttiva 2011/61/UE o se agisce in qualità di agente collegato a norma della direttiva 2014/65/UE. Detti terzi sono soggetti alle condizioni di cui al presente articolo.
6.  
Un gestore di un fondo per il venture capital qualificato garantisce che la pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata.

▼B

Articolo 5

1.  
Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi per il venture capital qualificati garantiscono che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo è utilizzato per l'acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti.
2.  
I gestori di fondi per il venture capital qualificati non applicano, a livello del fondo per il venture capital qualificato, metodi che possono aumentare l'esposizione di tale fondo al di là del livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.
3.  
I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo per il venture capital qualificato, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati.

Articolo 6

1.  

I gestori di fondi per il venture capital qualificati commercializzano le quote e le azioni dei fondi per il venture capital qualificati esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che:

a) 

si impegnino a investire almeno 100 000  EUR; nonché

b) 

dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto.

2.  
Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quando investono nei fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti.

Articolo 7

In relazione ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti, i gestori di fondi per il venture capital qualificati:

a) 

agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle proprie attività;

b) 

applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;

c) 

conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei fondi per il venture capital qualificati che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato;

d) 

applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili;

e) 

possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;

▼M1

f) 

trattano gli investitori in modo corretto. Ciò non osta a un trattamento più favorevole degli investitori privati rispetto a un investitore pubblico, purché tale trattamento sia compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, in particolare con l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ( 6 ) e figuri nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo;

▼B

g) 

garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato.

Articolo 8

1.  
Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori. Il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore del fondo per il venture capital qualificato e da divenire una società fantasma.
2.  
Ogni delega di funzioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'efficacia della vigilanza del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e, in particolare, non impedisce a tale gestore di agire, né al fondo per il venture capital qualificato di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori nel fondo.

Articolo 9

1.  
I gestori di fondi per il venture capital qualificati identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora essi non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, ai sensi del paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi per il venture capital qualificati e dei loro investitori e per assicurare che i fondi per il venture capital qualificati che essi gestiscono siano trattati equamente.
2.  

I gestori di fondi per il venture capital qualificati identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:

a) 

i gestori di fondi per il venture capital qualificati, le persone che svolgono effettivamente l'attività di tali gestori, i dipendenti dei gestori di fondi per il venture capital qualificati o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da questi ultimi, da un lato, e i fondi per il venture capital qualificati gestiti dai suddetti gestori o gli investitori in tali fondi, dall'altro;

b) 

il fondo per il venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo per il venture capital qualificato gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall'altro;

c) 

il fondo per il venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o un OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest'ultimo, dall'altro.

3.  
I gestori di fondi per il venture capital qualificati dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.
4.  
Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo per il venture capital qualificato per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo per il venture capital qualificato indica agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.
5.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, che specifichino:

a) 

i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b) 

le misure che i gestori di fondi per il venture capital qualificati sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.

Articolo 10

1.  
I gestori di fondi per il venture capital qualificati dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei fondi per il venture capital qualificati da essi gestiti.

▼M1

2.  
Sia i fondi per il venture capital qualificati gestiti internamente che i gestori esterni di fondi per il venture capital qualificati dispongono di un capitale iniziale di 50 000  EUR.

▼M1

3.  
I fondi propri corrispondono in ogni momento ad almeno un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore durante l’esercizio precedente. L’autorità competente dello Stato membro d’origine ha la facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un gestore rispetto all’anno precedente. Ove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato non abbia portato a termine un anno di attività, l’obbligo corrisponde a un ottavo delle spese generali fisse previste nel suo piano imprenditoriale, a meno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine non richieda un adeguamento di detto piano.
4.  
Se il valore dei fondi per il venture capital qualificati gestiti dal gestore supera i 250 000 000  EUR, il gestore fornisce un importo aggiuntivo di fondi propri. Tale importo aggiuntivo è pari allo 0,02 % dell’importo di cui il valore totale dei fondi per il venture capital qualificati supera 250 000 000  EUR.
5.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine può autorizzare il gestore di fondi per il venture capital qualificati a non fornire fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 4 se tale gestore beneficia di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che l’autorità competente dello Stato membro d’origine ritiene equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione.
6.  
I fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.

▼B

Articolo 11

1.  
Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente.
2.  
Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l'anno.

Articolo 12

1.  
I gestori di fondi per il venture capital qualificati rendono disponibile all'autorità competente dello Stato membro d'origine una relazione annuale per ciascun fondo per il venture capital qualificato da essi gestito entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo per il venture capital qualificato e le attività condotte nell'esercizio precedente. Essa rende pubbliche anche informazioni sugli utili realizzati dal fondo per il venture capital qualificato alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, sugli utili distribuiti nel corso della sua esistenza. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo per il venture capital qualificato.

La relazione annuale è prodotta conformemente ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra i gestori di fondi per il venture capital qualificati e gli investitori. I gestori di fondi per il venture capital qualificati presentano la relazione agli investitori su richiesta. I gestori di fondi per il venture capital qualificati e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.

2.  
Una revisione contabile del fondo per il venture capital è effettuata almeno una volta all'anno. Essa conferma che il denaro e le attività sono detenuti a nome del fondo per il venture capital qualificato e che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha introdotto e tenuto registri ed effettuato verifiche adeguati in relazione all'uso di ogni mandato o al controllo sul denaro e le attività del fondo per il venture capital qualificato e dei relativi investitori.
3.  
Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 7 ) in relazione al fondo per il venture capital qualificato, le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

▼M1

4.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine mette a disposizione dell’autorità competente di ciascun fondo per il venture capital qualificato interessato, dell’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e dell’ESMA tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in maniera tempestiva e attraverso le procedure di cui all’articolo 22.

▼B

Articolo 13

1.  

I gestori di fondi per il venture capital qualificati comunicano in modo chiaro e comprensibile ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, i seguenti elementi relativi ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti:

a) 

l'identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore ai fini della gestione del fondo qualificato, nonché una descrizione dei loro compiti;

▼M1

b) 

l’importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi per il venture capital qualificati;

▼B

c) 

una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo per il venture capital qualificato, comprendente:

i) 

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire;

ii) 

ogni altro fondo per il venture capital qualificato in cui intende investire;

iii) 

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui ogni altro fondo per il venture capital qualificato di cui al punto ii) intende investire;

iv) 

gli investimenti non ammissibili che intende effettuare;

v) 

le tecniche che intende impiegare; e

vi) 

le restrizioni applicabili agli investimenti;

d) 

una descrizione del profilo di rischio del fondo per il venture capital qualificato e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;

e) 

una descrizione della procedura di valutazione del fondo per il venture capital qualificato e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;

f) 

una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato;

g) 

una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi;

h) 

laddove disponibili, i rendimenti finanziari storici del fondo per il venture capital qualificato;

i) 

i servizi di supporto alle imprese e le altre attività di sostegno fornite dal gestore di un fondo per il venture capital qualificato o disposte tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni correnti delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo per il venture capital qualificato, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;

j) 

una descrizione delle procedure con cui il fondo per il venture capital qualificato può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.

2.  
Tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono aggiornate e, ove opportuno, sottoposte regolarmente a riesame.
3.  
Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo a tale fondo ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ( 8 ), o conformemente alla legislazione nazionale in materia di fondi per il venture capital qualificati, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.

CAPO III

VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 14

1.  

I gestori di fondi per il venture capital qualificati che, per la commercializzazione dei propri fondi per il venture capital qualificati, intendono utilizzare la denominazione «EuVECA», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:

a) 

l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei fondi per il venture capital qualificati;

b) 

l'identità dei fondi per il venture capital qualificati le cui quote o azioni saranno commercializzate e le rispettive strategie di investimento;

c) 

informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;

d) 

un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare ciascun fondo per il venture capital qualificato.

▼M1 —————

▼B

2.  

L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di un fondo per il venture capital qualificato solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

le persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione difondi per il venture capital qualificati possiedono un'onorabilità e un'esperienza sufficienti anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo per il venture capital qualificato;

b) 

le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;

c) 

i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II.

▼M1 —————

▼B

3.  
La registrazione di cui al presente articolo è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di commercializzare in tutta l'Unione i fondi per il venture capital qualificati utilizzando la denominazione «EuUVECA».

▼M1

4.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa i gestori di cui al paragrafo 1 in merito alla loro registrazione quali gestori di un fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui essi hanno fornito tutte le informazioni di cui al predetto paragrafo.
5.  
Una registrazione effettuata conformemente al presente articolo costituisce registrazione ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE in relazione alla gestione di fondi per il venture capital qualificati.
6.  
Il gestore di un fondo per il venture capital qualificato di cui al presente articolo notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la sua registrazione iniziale a norma del presente articolo prima che dette modifiche prendano effetto.

Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa il gestore del fondo per il venture capital qualificato, entro un mese dal ricevimento della notifica, di tali modifiche. L’autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo se lo ritiene necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo per il venture capital qualificato. Le modifiche possono essere attuate se l’autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione.

7.  
Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può definire progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.  
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  
L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 14 bis

1.  
I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi per il venture capital qualificati per cui intendono utilizzare la denominazione «EuVECA».
2.  

La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato e contiene i seguenti elementi:

a) 

il regolamento o gli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato;

b) 

le informazioni sull’identità del depositario;

c) 

le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1;

d) 

un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi per il venture capital qualificati.

Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II devono fare riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5 e 6 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i).

3.  
Qualora l’autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato e l’autorità competente dello Stato membro d’origine siano diverse, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato chiede all’autorità competente dello Stato membro d’origine se il fondo per il venture capital qualificato rientri nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

L’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.

L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato.

4.  
I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.
5.  
Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato registra un fondo come fondo per il venture capital qualificato se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
6.  
L’autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui il gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.
7.  
La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell’intero territorio dell’Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l’Unione con la denominazione «EuVECA».
8.  
Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.  
L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 14 ter

Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare un gestore di cui all’articolo 14 o un fondo di cui all’articolo 14 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore ha fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.

▼B

Articolo 15

I gestori di fondi per il venture capital qualificati informano le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano commercializzare:

a) 

un nuovo fondo per il venture capital qualificato; o

b) 

un fondo per il venture capital qualificato esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 16

▼M1

1.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione di un fondo per il venture capital qualificato e ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso.

Ai fini del primo comma, l’autorità competente di un fondo di venture capital qualificato registrato a norma dell’articolo 14 bis notifica immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo per il venture capital qualificato o ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.

2.  
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non impongono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi per il venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell’inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.

▼B

3.  
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.
4.  
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 febbraio 2014.
5.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M1

Articolo 16 bis

1.  
Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all’articolo 14, paragrafo 9, e all’articolo 14 bis, paragrafo10, l’autorità competente dello Stato membro d’origine o, se diversa, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata concessa la registrazione di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, nonché all’articolo 14 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell’ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso le procedure di cui all’articolo 22.
2.  
Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M1

Articolo 17

1.  
L’ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet, e che contiene l’elenco di tutti i gestori di fondi per il venture capital qualificati che utilizzano la denominazione «EuVECA» e dei fondi per il venture capital qualificati per i quali essi usano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.
2.  
L’ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all’articolo 3, primo comma, lettera d), punto iv).

▼M3

Articolo 17 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'AESFM. L'AESFM trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento ai fini dell'istituzione della banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) 

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

b) 

sono corredate dei metadati seguenti:

i) 

tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) 

se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) 

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv) 

un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

▼B

Articolo 18

1.  
L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

▼M1

1 bis.  
Per un gestore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi per il venture capital qualificati che gestisce.
1 ter.  
Per un fondo per il venture capital qualificato gestito da un gestore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo per il venture capital qualificato, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i). L’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.

▼B

2.  
Ove esistano chiari e dimostrabili motivi che conducano l'autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato viola il presente regolamento nel proprio territorio, essa ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. La competente autorità dello Stato membro d'origine adotta idonei provvedimenti.
3.  
Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo per il venture capital qualificato persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nel vietare al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi per il venture capital qualificati nel territorio dello Stato membro ospitante.

Articolo 19

Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

a) 

chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;

b) 

imporre al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di fornire senza indugio informazioni;

c) 

esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo per il venture capital qualificato o del fondo per il venture capital qualificato;

d) 

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

e) 

adottare le opportune misure per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato continui a ottemperare al presente regolamento;

f) 

emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato adempia al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

▼M1

L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.

▼B

Articolo 20

1.  
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.  
Entro il ►M1  2 marzo 2020 ◄ gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano senza indugio la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.

▼M1

3.  
I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva.

I gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.

▼B

Articolo 21

▼M1

1.  

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato:

▼B

a) 

non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio, in violazione dell'articolo 5;

b) 

commercializzi, in violazione dell'articolo 6, le quote e le azioni di un fondo per il venture capital qualificato a investitori non idonei;

▼M1

c) 

utilizzi la denominazione «EuVECA» senza essere registrato ai sensi dell’articolo 14, o il fondo per il venture capital qualificato non sia registrato ai sensi dell’articolo 14 bis;

▼B

d) 

utilizzi la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), punto iii);

▼M1

e) 

abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell’articolo 14 o dell’articolo 14 bis;

▼B

f) 

non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività in violazione dell'articolo 7, lettera a);

g) 

non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette in violazione dell'articolo 7, lettera b);

h) 

ometta ripetutamente di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 12 relative alla relazione annuale;

i) 

ometta ripetutamente di adempiere all'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'articolo 13.

▼M1

2.  

Nei casi indicati al paragrafo 1, l’autorità competente, ove opportuno:

a) 

adotta misure per garantire che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), nonché agli articoli da 12 a 14 bis, a seconda dei casi;

b) 

proibisce al gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato l’utilizzo della denominazione «EuVECA» e cancella dal registro tale gestore o il fondo per il venture capital qualificato.

3.  
L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa, senza indugio, ogni altra pertinente autorità competente, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l’ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato o di un fondo per il venture capital qualificato.
4.  
Il diritto di commercializzare uno o più fondi per il venture capital qualificati con la denominazione «EuVECA» nell’Unione viene meno con effetto immediato a partire dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).

▼M1

5.  
L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l’ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a i).

L’ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino o le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall’adottare tali misure.

Articolo 21 bis

I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

Articolo 22

1.  
Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2.  
Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

Articolo 23

1.  
Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi per il venture capital qualificati e i singoli fondi per il venture capital qualificati, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
2.  
Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni ai sensi del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi per il venture capital qualificati e ai fondi per il venture capital qualificati.
3.  
Qualora le autorità competenti o l'AESFEM ricevano informazioni riservate ai sensi del paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

Articolo 24

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri su una valutazione, un'azione o un'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono riferire il caso all'AESFEM, che può agire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se il disaccordo non riguarda l'articolo 3, lettera b), punto iii), o l’articolo 3, lettera d), punto iv), del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26

1.  

La Commissione riesamina il presente regolamento conformemente al paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:

a) 

sulla misura in cui la denominazione «EuVECA» è stata utilizzata dai gestori di fondi per il venture capital qualificati in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;

b) 

sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi per il venture capital qualificati;

c) 

sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma dell'articolo 13 e in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate;

d) 

sull'utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei gestori di fondi per il venture capital qualificati e in particolare sull'eventuale necessità di adeguare gli investimenti ammissibili nel presente regolamento;

e) 

sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati agli investitori al dettaglio;

f) 

sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni e di altre misure amministrative previste dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento;

g) 

sull'impatto del presente regolamento sul mercato del venture capital;

h) 

sulla possibilità di consentire ai fondi per il venture capital stabiliti in un paese terzo di utilizzare la denominazione «EuVECA», tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;

i) 

sull'opportunità di completare il presente regolamento con un regime depositario;

j) 

su una valutazione degli ostacoli che possono avere impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuVECA», compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre normative dell'Unione di natura prudenziale.

2.  

Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:

a) 

entro il ►M1  2 marzo 2022 ◄ per quanto attiene le lettere da a) a g), i) e j); e

b) 

entro il 22 luglio 2015 per quanto attiene alla lettera h).

3.  
In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, ove opportuno, di una proposta legislativa.

▼M1

4.  

Parallelamente al riesame ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:

a) 

la gestione dei fondi per il venture capital qualificati e l’opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l’opzione di un passaporto di gestione; e

b) 

l’adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati e l’impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi per il venture capital qualificati e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.

A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

▼B

Articolo 27

1.  
Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Tale riesame riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento e raccoglie dati per valutare l'eventuale necessità di ampliarlo in maniera tale da consentire ai gestori di fondi per il venture capital le cui attività di gestione superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento.
2.  
In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 5, che si applica dal 15 maggio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 2 )  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 3 )  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

( 4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 5 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

( 7 )  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

( 8 )  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

( 9 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).