02013R0231 — IT — 01.08.2022 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 231/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 083 del 22.3.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1618 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018

  L 271

1

30.10.2018

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1255 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021

  L 277

11

2.8.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 231/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/61/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«impegno di capitale» : impegno contrattuale di un investitore a fornire ad un fondo di investimento alternativo (FIA) un determinato importo di capitale di investimento su richiesta del gestore del fondo di investimento alternativo (GEFIA);

2)

«soggetto rilevante» in relazione al GEFIA :

uno dei seguenti soggetti:

a) 

amministratore, socio o equivalente, o dirigente del GEFIA;

b) 

dipendente del GEFIA, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione del GEFIA e sotto il suo controllo, e che partecipa all’esercizio, da parte del GEFIA, dell’attività di gestione collettiva di portafogli;

c) 

persona fisica o giuridica partecipante direttamente alla fornitura di servizi al GEFIA, nel quadro di un accordo di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte del GEFIA dell’attività di gestione collettiva di portafogli;

3)

«alta dirigenza» : la persona o le persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/61/UE e, a seconda del caso, il membro esecutivo o i membri esecutivi dell’organo di gestione;

4)

«organo di gestione» : l’organo con il potere decisionale finale del GEFIA, che comprende le funzioni di vigilanza e di gestione, o soltanto la funzione di gestione se le due funzioni sono separate;

5)

«meccanismo speciale» : meccanismo, applicato in conseguenza diretta della natura illiquida delle attività del FIA, che influisce sui diritti di rimborso specifici degli investitori in un tipo di quote o azioni del FIA; si tratta di un meccanismo ad hoc o separato dai diritti di rimborso generali degli investitori;

▼M2

6)

«rischio di sostenibilità» : il rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

7)

«fattori di sostenibilità» : fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

▼B



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI



SEZIONE 1

Calcolo delle attività gestite

(articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 2

Calcolo del valore totale delle attività gestite

1.  

Per godere della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA:

a) 

comunica tutti i FIA per i quali è nominato gestore esterno o i FIA per i quali è il gestore, laddove la forma giuridica del FIA consenta la gestione interna, come previsto all’articolo 5 della direttiva 2011/61/UE;

b) 

comunica il portafoglio di attività di ciascun FIA gestito e determina, conformemente alle regole di valutazione previste dalla legge del paese in cui il FIA è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, il valore corrispondente delle attività gestite, incluse tutte le attività acquisite mediante la leva finanziaria;

c) 

somma i valori così determinati delle attività gestite di tutti i FIA gestiti e raffronta il valore totale delle attività gestite che ne risulta con la soglia rilevante di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.

2.  
Ai fini del paragrafo 1, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per i quali il GEFIA è la società di gestione designata a norma della direttiva 2009/65/CE non sono inclusi nel calcolo.

Ai fini del paragrafo 1, i FIA gestiti dal GEFIA per i quali il GEFIA ha delegato funzioni conformemente all’articolo 20 della direttiva 2011/61/UE sono inclusi nel calcolo. I portafogli di FIA che il GEFIA gestisce nel quadro di una delega sono tuttavia esclusi dal calcolo.

3.  
Ai fini del calcolo del valore totale delle attività gestite, ciascuna posizione in strumenti derivati, compresi i derivati incorporati in valori mobiliari, è convertita nella sua posizione equivalente nelle attività sottostanti dello strumento derivato tramite i metodi di conversione di cui all’articolo 10. Il valore assoluto di tale posizione equivalente è poi utilizzato per il calcolo del valore totale delle attività gestite.
4.  
Quando il FIA investe in altri FIA gestiti dallo stesso GEFIA esterno, tale investimento può essere escluso dal calcolo delle attività gestite del GEFIA.
5.  
Quando un comparto del FIA gestito internamente o esternamente investe in un altro comparto di tale FIA, detto investimento può essere escluso dal calcolo delle attività gestite del GEFIA.
6.  
Il valore totale delle attività gestite è calcolato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 almeno una volta all’anno sulla base dei dati disponibili più recenti sul valore delle attività. Il valore disponibile più recente delle attività di ciascun FIA di cui alla prima frase del presente paragrafo risale a non oltre dodici mesi prima della data del calcolo della soglia. Il GEFIA determina la data per il calcolo della soglia e la applica in modo conseguente. Qualsiasi variazione successiva della data scelta deve essere giustificata all’autorità competente. Ai fini della scelta della data di calcolo della soglia, il GEFIA tiene conto della data e della frequenza della valutazione delle attività gestite.

Articolo 3

Monitoraggio costante delle attività gestite

Il GEFIA istituisce, attua e applica procedure per il monitoraggio costante del valore totale delle attività gestite. Il monitoraggio fornisce un quadro aggiornato delle attività gestite e include l’osservazione dell’attività di sottoscrizione e rimborso o, laddove applicabile, dei richiami di capitale, delle distribuzioni di capitale e del valore delle attività investite di ciascun FIA.

Per valutare la necessità di calcoli più frequenti del valore totale delle attività gestite, sono prese in considerazione la prossimità del valore totale delle attività gestite alla soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE e l’attività prevista di sottoscrizione e rimborso.

Articolo 4

Superamento occasionale della soglia

1.  
Il GEFIA valuta le situazioni in cui il valore totale delle attività gestite supera la soglia, al fine di determinare se il superamento sia di natura temporanea.
2.  
Quando il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente e il GEFIA ritiene che la situazione non sia temporanea, il GEFIA informa senza indugio l’autorità competente che la situazione non è considerata di natura temporanea e chiede l’autorizzazione entro 30 giorni di calendario conformemente all’articolo 7 della direttiva 2011/61/UE.
3.  
Quando il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente e il GEFIA ritiene che la situazione sia temporanea, il GEFIA informa senza indugio l’autorità competente che la situazione è considerata di natura temporanea. La comunicazione include informazioni che giustifichino la valutazione del GEFIA circa la temporaneità della situazione; contiene tra l’altro la descrizione della situazione e la spiegazione delle ragioni per le quali è considerata temporanea.
4.  
Una situazione non è considerata temporanea se è probabile che continui per un periodo superiore a tre mesi.
5.  
Tre mesi dopo la data alla quale il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente, il GEFIA ricalcola tale valore per dimostrare che esso è al di sotto della soglia pertinente o per dimostrare all’autorità competente che la situazione che ha determinato il superamento della soglia è stata risolta e pertanto non è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione.

Articolo 5

Informazioni da fornire nel quadro della registrazione

1.  
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA comunica alle autorità competenti il valore totale delle attività gestite calcolato conformemente alla procedura di cui all’articolo 2.
2.  

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA fornisce per ciascun FIA la documentazione promozionale o un estratto pertinente di tale documentazione o una descrizione generale della strategia di investimento. L’estratto pertinente della documentazione promozionale e la descrizione della strategia di investimento includono almeno le seguenti informazioni:

a) 

le principali categorie di attività in cui il FIA può investire;

b) 

i settori industriali, geografici o altri comparti di mercato o classi specifiche di attività che sono al centro della strategia di investimento;

c) 

la descrizione della politica del FIA in materia di assunzione prestiti o di leva finanziaria.

3.  
Le informazioni che il GEFIA deve fornire a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE sono elencate all’articolo 110, paragrafo 1, del presente regolamento. Per la comunicazione delle informazioni il GEFIA utilizza il modulo per la segnalazione di cui all’allegato IV.
4.  
Le informazioni raccolte dalle autorità competenti nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE sono condivise tra dette autorità e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), se necessario ai fini dell’adempimento delle loro funzioni.
5.  
Le informazioni richieste a fini di registrazione sono aggiornate e fornite ogni anno. Per ragioni inerenti all’esercizio dei loro poteri di cui all’articolo 46 della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti possono prescrivere al GEFIA di fornire le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/61/UE più frequentemente.



SEZIONE 2

Calcolo della leva finanziaria

(articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 6

Disposizioni generali sul calcolo della leva finanziaria

1.  
La leva finanziaria del FIA è espressa dal rapporto tra l’esposizione e il valore patrimoniale netto del FIA.
2.  
Il GEFIA calcola, conformemente al metodo lordo di cui all’articolo 7 e al metodo degli impegni di cui all’articolo 8, l’esposizione dei FIA che gestisce.

La Commissione rivede entro il 21 luglio 2015 i metodi di calcolo di cui al primo comma alla luce degli sviluppi del mercato, per decidere se tali metodi siano sufficienti e appropriati per tutti i tipi di FIA o se occorra elaborare un metodo aggiuntivo opzionale per il calcolo della leva finanziaria.

3.  
L’esposizione derivante da strutture finanziarie o giuridiche controllate dal FIA cui partecipano terzi è inclusa nel calcolo dell’esposizione qualora le strutture di cui trattasi siano create specificamente per aumentare direttamente o indirettamente l’esposizione a livello del FIA. Per i FIA la cui politica di investimento fondamentale consista nell’acquisire il controllo di società o emittenti non quotati, il GEFIA non include nel calcolo della leva finanziaria le esposizioni esistenti a livello di tali società ed emittenti non quotati, a condizione che il FIA o il GEFIA che opera per conto del FIA non debba sostenere perdite potenziali superiori al suo investimento nella società o nell’emittente in questione.
4.  
Il GEFIA esclude le operazioni di assunzione in prestito concluse se sono di natura temporanea e pienamente coperte dagli impegni contrattuali di capitale degli investitori del FIA.
5.  
Il GEFIA dispone di procedure adeguatamente documentate per calcolare conformemente al metodo lordo e al metodo degli impegni l’esposizione di ciascun FIA che gestisce. Il calcolo è eseguito in modo costante nel tempo.

Articolo 7

Metodo lordo per il calcolo dell’esposizione del FIA

L’esposizione del FIA calcolata conformemente al metodo lordo è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate conformemente all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e a tutti gli atti delegati adottati in esecuzione di tale direttiva.

Per il calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo lordo, il GEFIA:

a) 

esclude il valore del contante e dei mezzi equivalenti che siano investimenti altamente liquidi detenuti nella valuta di base del FIA, che siano prontamente convertibili in contante pari ad un importo conosciuto, che siano soggetti ad un rischio insignificante di variazione di valore e che forniscano un rendimento non superiore al tasso di un titolo di Stato a tre mesi di elevata qualità;

b) 

converte gli strumenti derivati nella posizione equivalente nelle loro attività sottostanti usando i metodi di conversione di cui all’articolo 10 e all’allegato I, punti da 4 a 9 e 14;

c) 

esclude i prestiti di contante che restano in contante o mezzi equivalenti di cui alla lettera a), quando gli importi da pagare sono conosciuti;

d) 

include l’esposizione derivante dal reinvestimento dei prestiti di contante, espressa dal valore di mercato dell’investimento realizzato o dall’importo totale del contante preso a prestito di cui all’allegato I, punti 1 e 2, se più elevato;

e) 

include le posizioni in operazioni di vendita con patto di riacquisto o in operazioni di acquisto con patto di rivendita e in operazioni di concessione o assunzione in prestito di titoli o in altre operazioni di cui all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13.

Articolo 8

Metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione del FIA

1.  
L’esposizione del FIA calcolata conformemente al metodo degli impegni è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate conformemente all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e ai relativi atti delegati, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 9.
2.  

Per il calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo degli impegni, il GEFIA:

a) 

converte ciascuna posizione in strumenti derivati nella posizione equivalente nelle attività sottostanti usando i metodi di conversione di cui all’articolo 10 e all’allegato II, punti da 4 a 9 e 14;

b) 

effettua le pertinenti operazioni di compensazione e di copertura;

c) 

calcola l’esposizione creata tramite il reinvestimento dei prestiti laddove tale reinvestimento aumenti l’esposizione del FIA ai sensi dell’allegato I, punti 1 e 2;

d) 

include nel calcolo altre operazioni conformemente all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13.

3.  

Ai fini del calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo degli impegni:

a) 

le operazioni di compensazione includono le combinazioni di operazioni su strumenti derivati o posizioni in titoli che si riferiscono alla stessa attività sottostante, indipendentemente, nel caso degli strumenti derivati, dalla loro data di scadenza, laddove tali operazioni siano concluse con l’unica finalità di eliminare i rischi connessi alle posizioni assunte tramite gli altri strumenti derivati o posizioni in titoli;

b) 

le operazioni di copertura includono le combinazioni di operazioni su strumenti derivati o posizioni in titoli che non si riferiscono necessariamente alla stessa attività sottostante, laddove tali operazioni siano concluse con l’unica finalità di compensare i rischi connessi alle posizioni assunte tramite gli altri strumenti derivati o posizioni in titoli.

4.  

In deroga al paragrafo 2, uno strumento derivato non è convertito in una posizione equivalente nell’attività sottostante se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) 

scambia il rendimento di attività finanziarie detenute nel portafoglio del FIA con il rendimento di altre attività finanziarie di riferimento;

b) 

compensa totalmente i rischi delle attività scambiate detenute nel portafoglio del FIA in modo tale che il rendimento del FIA non dipenda dal rendimento delle attività scambiate;

c) 

non include né caratteristiche opzionali aggiuntive, né clausole di leva finanziaria, né altri rischi aggiuntivi rispetto alla detenzione diretta delle attività finanziarie di riferimento.

5.  

In deroga al paragrafo 2, uno strumento derivato non è convertito in una posizione equivalente nell’attività sottostante in sede di calcolo dell’esposizione conformemente al metodo degli impegni se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a) 

la detenzione combinata da parte del FIA di uno strumento derivato relativo ad un’attività finanziaria e di contante investito in mezzi equivalenti ai sensi dell’articolo 7, lettera a), è equivalente alla detenzione di una posizione lunga in quella data attività finanziaria;

b) 

lo strumento derivato non provoca alcun incremento dell’esposizione, della leva finanziaria o del rischio.

6.  

Le operazioni di copertura sono prese in considerazione in sede di calcolo dell’esposizione del FIA solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le posizioni inerenti alla relazione di copertura non mirano a produrre un rendimento e i rischi generali e specifici sono compensati;

b) 

vi è una riduzione verificabile del rischio di mercato a livello del FIA;

c) 

gli eventuali rischi generali e specifici connessi agli strumenti derivati sono compensati;

d) 

le operazioni di copertura si riferiscono alla stessa classe di attività;

e) 

le operazioni di copertura sono efficienti in mercati sotto stress.

7.  
Fatto salvo il paragrafo 6, gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura valutaria che non determinano alcun incremento dell’esposizione, della leva finanziaria o di altri rischi non sono inclusi nel calcolo.
8.  

Il GEFIA compensa le posizioni nei seguenti casi:

a) 

tra strumenti derivati, a condizione che si riferiscano alla stessa attività sottostante, anche se la data di scadenza degli strumenti derivati è diversa;

b) 

tra uno strumento derivato la cui attività sottostante è un valore mobiliare, uno strumento del mercato monetario o quote di un organismo di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punti da 1 a 3 della direttiva 2004/39/CE, e la corrispondente attività sottostante.

9.  
Il GEFIA che gestisce FIA che, conformemente alla loro politica di investimento fondamentale, investono principalmente in strumenti derivati su tassi di interesse applica regole specifiche di compensazione in base alla durata finanziaria per tenere conto della correlazione tra i segmenti di scadenza della curva dei tassi di interesse di cui all’articolo 11.

Articolo 9

Metodi di incremento dell’esposizione del FIA

Ai fini del calcolo dell’esposizione il GEFIA utilizza i metodi di cui all’allegato I per le situazioni ivi indicate.

Articolo 10

Metodi di conversione per gli strumenti derivati

Il GEFIA utilizza i metodi di conversione di cui all’allegato II per gli strumenti derivati ivi indicati.

Articolo 11

Regole di compensazione in base alla durata finanziaria

1.  
Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria sono applicate dal GEFIA in sede di calcolo dell’esposizione dei FIA conformemente all’articolo 8, paragrafo 9.
2.  
Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria non sono applicate se portano ad un’erronea rappresentazione del profilo di rischio del FIA. Il GEFIA che si avvale di tali regole di compensazione non include nella sua strategia di tassi di interesse altre fonti di rischio quali la volatilità. Di conseguenza le strategie di arbitraggio sui tassi di interesse non applicano tali regole di compensazione.
3.  
L’applicazione delle regole di compensazione in base alla durata finanziaria non determina un livello ingiustificato di leva finanziaria tramite investimenti in posizioni a breve termine. Gli strumenti derivati su tassi di interesse a breve non sono la fonte principale di rendimento per il FIA con durata finanziaria media che applica le regole di compensazione in base alla durata finanziaria.
4.  
Gli strumenti derivati su tassi di interesse sono convertiti nella posizione equivalente nelle attività sottostanti e compensati conformemente all’allegato III.
5.  
Il FIA che applica le regole di compensazione in base alla durata finanziaria può comunque avvalersi del quadro di copertura. Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria possono essere applicate solo agli strumenti derivati su tassi di interesse che non sono inclusi nelle operazioni di copertura.



SEZIONE 3

Fondi propri aggiuntivi e assicurazione della responsabilità civile professionale

(articoli 9, paragrafo 7 e 15 della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 12

Rischi connessi alla responsabilità professionale

1.  
I rischi di responsabilità professionale che devono essere coperti a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE sono i rischi di perdite o danni causati da un soggetto rilevante a seguito di negligenza nell’esecuzione di attività di cui il GEFIA è legalmente responsabile.
2.  

I rischi di responsabilità professionale ai sensi del paragrafo 1 includono tra l’altro i rischi di:

a) 

perdita di documenti attestanti la titolarità delle attività del FIA;

b) 

dichiarazioni false o fuorvianti fatte al FIA o ai suoi investitori;

c) 

atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

i) 

di obblighi legali e regolamentari;

ii) 

dei doveri di competenza e cura nei confronti del FIA e dei suoi investitori;

iii) 

dei doveri del fiduciario;

iv) 

degli obblighi di riservatezza;

v) 

del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA;

vi) 

del mandato dato al GEFIA dal FIA;

d) 

omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire atti disonesti, fraudolenti o dolosi;

e) 

valutazione di attività o calcolo dei prezzi delle quote/azioni effettuati in modo non corretto;

f) 

perdite derivanti da perturbazioni dell’attività, disfunzioni del sistema, disfunzioni dell’elaborazione delle operazioni o della gestione dei processi.

3.  
I rischi di responsabilità professionale sono coperti costantemente tramite fondi propri aggiuntivi appropriati determinati conformemente all’articolo 14 o tramite l’adeguata copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale determinata conformemente all’articolo 15.

Articolo 13

Requisiti qualitativi intesi a far fronte ai rischi di responsabilità professionale

1.  
Il GEFIA attua politiche e procedure efficaci per la gestione del rischio operativo interno al fine di identificare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente i rischi operativi, compresi i rischi di responsabilità professionale, ai quali il GEFIA è o potrebbe essere ragionevolmente esposto. Le attività di gestione del rischio operativo sono eseguite in modo indipendente nel quadro della politica di gestione del rischio.
2.  
Il GEFIA istituisce una banca dati sulle perdite storiche, nella quale sono registrati le disfunzioni operative, le perdite e i danni subiti. Nella banca dati sono registrati, tra l’altro, i rischi di responsabilità professionale, di cui all’articolo 12, paragrafo 2, che si sono materializzati.
3.  
Nell’ambito del quadro di gestione del rischio il GEFIA si avvale dei propri dati interni sulle perdite storiche e, laddove appropriato, di dati esterni, analisi di scenari e fattori che rispecchiano il quadro operativo e i sistemi di controllo interni.
4.  
Le esposizioni al rischio operativo e le perdite subite sono monitorate su base continuativa e sono soggette periodicamente a informativa interna.
5.  
Le politiche e procedure di gestione del rischio operativo del GEFIA sono ben documentate. Il GEFIA prende disposizioni per garantire l’osservanza delle sue politiche di gestione del rischio operativo e misure efficaci per contrastarne il mancato rispetto. Il GEFIA si dota di procedure per adottare misure correttive appropriate.
6.  
Le politiche e procedure per la gestione del rischio operativo e i sistemi di misurazione sono oggetto di revisione periodica, quanto meno su base annuale.
7.  
Il GEFIA mantiene risorse finanziarie adeguate in funzione della valutazione del suo profilo di rischio.

Articolo 14

Fondi propri aggiuntivi

1.  
Il presente articolo si applica al GEFIA che sceglie di coprire i rischi di responsabilità professionale tramite fondi propri aggiuntivi.
2.  
Per la copertura dei rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale, il GEFIA si dota di fondi propri aggiuntivi pari ad almeno lo 0,01 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti.

Il valore dei portafogli dei FIA gestiti è pari alla somma del valore assoluto di tutte le attività di tutti i FIA gestiti dal GEFIA, comprese le attività acquisite mediante la leva finanziaria; gli strumenti derivati sono valutati al loro valore di mercato.

3.  
I fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del paragrafo 2 sono ricalcolati alla fine di ciascun esercizio finanziario e l’importo dei fondi propri aggiuntivi è adeguato di conseguenza.

Il GEFIA istituisce, attua ed applica procedure per monitorare su base continuativa il valore dei portafogli dei FIA gestiti, calcolato conformemente al paragrafo 2, secondo comma. Qualora, prima del ricalcolo annuale di cui al primo comma, il valore dei portafogli dei FIA gestiti aumenti significativamente, il GEFIA ricalcola i fondi propri aggiuntivi richiesti senza indebito ritardo e adegua i fondi propri aggiuntivi di conseguenza.

4.  
L’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può autorizzare il GEFIA a dotarsi di fondi propri aggiuntivi inferiori all’importo di cui al paragrafo 2 solo se è certa, sulla base dei dati sulle perdite storiche del GEFIA registrati lungo un periodo di osservazione di almeno tre anni precedente alla valutazione, che il GEFIA disponga di fondi propri aggiuntivi sufficienti ai fini di un’adeguata copertura dei rischi di responsabilità professionale. L’importo inferiore di fondi propri aggiuntivi autorizzato è almeno pari allo 0,008 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA.
5.  
L’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può chiedergli di dotarsi di fondi propri aggiuntivi superiori all’importo di cui al paragrafo 2 se non è certa che il GEFIA disponga di fondi propri aggiuntivi sufficienti ai fini dell’adeguata copertura dei rischi di responsabilità professionale. L’autorità competente indica le ragioni per le quali ritiene che i fondi propri aggiuntivi del GEFIA siano insufficienti.

Articolo 15

Assicurazione della responsabilità civile professionale

1.  
Il presente articolo si applica al GEFIA che sceglie di coprire i rischi di responsabilità professionale tramite l’assicurazione della responsabilità civile professionale.
2.  

Il GEFIA stipula e mantiene costantemente un’assicurazione della responsabilità civile professionale che:

a) 

abbia una durata iniziale di almeno un anno;

b) 

preveda un periodo di preavviso per la disdetta di almeno 90 giorni;

c) 

copra i rischi di responsabilità professionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2;

d) 

sia stipulata presso un’impresa UE o non UE autorizzata ad assicurare la responsabilità civile professionale a norma della normativa dell’Unione o nazionale;

e) 

sia fornita da un terzo.

L’eventuale franchigia concordata è coperta pienamente con fondi propri che si aggiungono a quelli previsti all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE.

3.  
La copertura assicurativa per singola richiesta di risarcimento è pari ad almeno lo 0,7 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA calcolato conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.
4.  
La copertura assicurativa per richieste di risarcimento in aggregato annuo è pari ad almeno lo 0,9 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA calcolato conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.
5.  
Il GEFIA riesamina la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale e la sua conformità ai requisiti di cui al presente articolo almeno una volta all’anno e in caso di modifiche che influiscano sulla conformità della polizza ai requisiti del presente articolo.



CAPO III

CONDIZIONI OPERATIVE DEL GEFIA



SEZIONE 1

Principi generali

(articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 16

Obblighi generali delle autorità competenti

In sede di valutazione dell’osservanza dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE da parte del GEFIA, le autorità competenti utilizzano almeno i criteri stabiliti nella presente sezione.

Articolo 17

Dovere di agire nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA e di preservare l’integrità del mercato

1.  
Il GEFIA applica politiche e procedure per prevenire gli abusi, in particolare quelli che secondo ragionevoli previsioni potrebbero mettere in pericolo la stabilità e l’integrità del mercato.
2.  
Il GEFIA assicura che non vengano imputati costi indebiti ai FIA da esso gestiti o agli investitori di tali FIA.

Articolo 18

Diligenza dovuta

1.  
Il GEFIA applica un grado di diligenza elevato nella selezione e nel monitoraggio continuativo degli investimenti.
2.  
Il GEFIA assicura di possedere una conoscenza ed una comprensione adeguate delle attività in cui il FIA è investito.
3.  
Il GEFIA istituisce, attua e applica politiche e procedure scritte in materia di diligenza dovuta e mette in atto disposizioni efficaci per assicurare che le decisioni di investimento prese per conto dei FIA siano attuate conformemente agli obiettivi, alla strategia di investimento e, laddove applicabile, ai limiti di rischio dei FIA.
4.  
Le politiche e procedure in materia di diligenza dovuta di cui al paragrafo 3 sono riesaminate e aggiornate periodicamente.

▼M2

5.  
Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.
6.  
Nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il GEFIA tiene conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088.

▼B

Articolo 19

Diligenza dovuta in caso di investimento in attività di liquidità limitata

1.  

Quando il GEFIA investe in attività di liquidità limitata e tali investimenti sono preceduti da una fase di negoziazione, oltre a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 18 il GEFIA provvede a quanto segue in relazione a tale fase:

a) 

elabora e aggiorna periodicamente un piano di attività coerente con la durata del FIA e le condizioni di mercato;

b) 

ricerca e seleziona possibili operazioni coerenti con il piano di attività di cui alla lettera a);

c) 

valuta le operazioni selezionate tenendo conto delle eventuali opportunità e dei rischi globali connessi, di tutti i fattori giuridici, fiscali, finanziari o di altro tipo che influiscono sul valore, delle risorse umane e materiali e delle strategie, comprese quelle di uscita;

d) 

esegue le attività di diligenza dovuta relative alle operazioni prima di provvedere alla loro esecuzione;

e) 

monitora il rendimento del FIA a fronte del piano di attività di cui alla lettera a).

2.  
Il GEFIA conserva le registrazioni inerenti alle attività svolte a norma del paragrafo 1 per almeno cinque anni.

Articolo 20

Diligenza dovuta nella selezione e designazione delle controparti e degli intermediari principali

1.  
In sede di selezione e designazione delle controparti e degli intermediari principali, il GEFIA dà prova della competenza, della prudenza e della diligenza dovute prima di concludere accordi e, in seguito, su base continuativa, tenendo conto dell’intera gamma e della qualità dei loro servizi.
2.  

In sede di selezione degli intermediari principali o delle controparti del GEFIA o del FIA in operazioni su strumenti derivati OTC, in operazioni di concessione in prestito di titoli o in operazioni di vendita con patto di riacquisto, il GEFIA assicura che tali intermediari o controparti soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a) 

devono essere soggetti a vigilanza costante da parte di un’autorità pubblica;

b) 

devono essere solidi sotto il profilo finanziario;

c) 

devono avere la struttura organizzativa e le risorse necessarie per l’esecuzione dei servizi che devono prestare al GEFIA o al FIA.

3.  
Ai fini della valutazione della solidità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), il GEFIA tiene conto del fatto che l’intermediario principale o la controparte siano o no soggetti a regolamentazione prudenziale, compresi adeguati requisiti patrimoniali, e ad una vigilanza efficace.
4.  
L’elenco degli intermediari principali selezionati è approvato dall’alta dirigenza del GEFIA. In casi eccezionali possono essere designati intermediari principali non inclusi nell’elenco, a condizione che rispettino i requisiti di cui al paragrafo 2 e previa approvazione dell’alta dirigenza. Il GEFIA è in grado di motivare le ragioni di tale scelta e di dimostrare di avere esercitato la diligenza dovuta nella selezione e nel monitoraggio degli intermediari principali non iscritti nell’elenco.

Articolo 21

Agire in modo onesto ed equo e con la competenza dovuta

Per stabilire se il GEFIA svolge le proprie attività in modo onesto ed equo e con la dovuta competenza, le autorità competenti valutano quanto meno se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

l’organo di gestione del GEFIA deve disporre di conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate per poter capire le attività del GEFIA, in particolare i rischi principali inerenti a tali attività e agli attivi in cui il FIA è investito;

b) 

i membri dell’organo di gestione devono dedicare il tempo necessario per svolgere adeguatamente le proprie funzioni nell’ambito del GEFIA;

c) 

ogni membro dell’organo di gestione deve agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;

d) 

il GEFIA deve dedicare le risorse necessarie all’addestramento e alla formazione dei membri dell’organo di gestione.

Articolo 22

Risorse

1.  
Il GEFIA dispone di personale sufficiente provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per assolvere le responsabilità che gli sono attribuite.
2.  
Ai fini del paragrafo 1, il GEFIA tiene conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di detta attività commerciale.

▼M2

3.  
Ai fini del paragrafo 1 il GEFIA si dota delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.

▼B

Articolo 23

Equità di trattamento degli investitori del FIA

1.  
Il GEFIA assicura che le sue procedure decisionali e la sua struttura organizzativa di cui all’articolo 57 garantiscano l’equità di trattamento degli investitori.
2.  
Il trattamento preferenziale eventualmente accordato dal GEFIA ad uno o più investitori non può provocare un danno significativo generale ad altri investitori.

Articolo 24

Incentivi

1.  

Si ritiene che il GEFIA non agisca in modo onesto, equo e nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA se, in relazione alle attività svolte ai fini dell’esecuzione delle funzioni di cui all’allegato I della direttiva 2011/61/UE, versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di:

a) 

competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite al FIA o da esso oppure ad una persona per conto del FIA o da essa;

b) 

competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite a o da un terzo o una persona che operi per conto di un terzo, qualora il GEFIA possa dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i) 

l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente agli investitori del FIA, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del relativo servizio;

ii) 

il pagamento di competenze o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie devono essere volti ad accrescere la qualità del servizio e non devono ostacolare l’adempimento da parte del GEFIA dell’obbligo di agire nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA;

c) 

competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere del GEFIA di agire in modo onesto ed equo e nel miglior interesse dei FIA da esso gestiti o degli investitori di tali FIA.

2.  
La comunicazione in forma sintetica delle condizioni essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie è considerata soddisfacente ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), purché il GEFIA si impegni a rendere noti altri dettagli su richiesta degli investitori del FIA da esso gestito e rispetti tale impegno.

Articolo 25

Uso efficace di risorse e procedure — gestione degli ordini

1.  
Il GEFIA istituisce, attua e applica procedure e disposizioni che consentano un’esecuzione pronta, equa e rapida degli ordini per conto dei FIA.
2.  

Le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

devono assicurare che gli ordini eseguiti per conto dei FIA siano prontamente ed accuratamente registrati e allocati;

b) 

devono assicurare l’esecuzione degli ordini dei FIA per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei FIA o degli investitori dei FIA richiedano di procedere diversamente.

3.  
Gli strumenti finanziari, le somme di denaro o altre attività ricevuti per il regolamento degli ordini eseguiti sono prontamente e correttamente trasferiti al FIA interessato o registrati sul suo conto.
4.  
Il GEFIA non fa un uso scorretto delle informazioni relative a ordini pendenti dei FIA e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti.

Articolo 26

Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

1.  
Qualora il GEFIA abbia eseguito un ordine di sottoscrizione o, se del caso, di rimborso impartito da un investitore, esso trasmette a quest’ultimo prontamente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione di tale ordine o l’accettazione dell’offerta di sottoscrizione, a seconda del caso.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica qualora un terzo sia tenuto a fornire all’investitore la conferma dell’esecuzione dell’ordine e detta conferma contenga le informazioni essenziali.

Il GEFIA garantisce che il terzo rispetti tale obbligo.

3.  

Le informazioni essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono quanto segue:

a) 

l’identificativo del GEFIA;

b) 

l’identificativo dell’investitore;

c) 

la data e l’ora di ricevimento dell’ordine;

d) 

la data di esecuzione;

e) 

l’identificativo del FIA;

f) 

il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione, o l’importo netto dedotte le spese di rimborso.

4.  
Il GEFIA fornisce all’investitore, dietro sua richiesta, le informazioni sullo stato dell’ordine o sull’accettazione dell’offerta di sottoscrizione o entrambe, a seconda del caso.

Articolo 27

Esecuzione delle decisioni di negoziazione per conto del FIA gestito

1.  
Il GEFIA agisce nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA che gestisce quando esegue decisioni di negoziazione per conto dei FIA gestiti nel quadro della gestione dei loro portafogli.
2.  

Quando il GEFIA acquista o vende strumenti finanziari o altre attività per i quali sia pertinente l’esecuzione alle condizioni migliori, e ai fini del paragrafo 1, esso adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti o per gli investitori di tali FIA, tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell’esecuzione e del regolamento, della dimensione e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per l’esecuzione dell’ordine. L’importanza relativa dei predetti fattori è determinata facendo riferimento ai criteri seguenti:

a) 

gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici del FIA, come indicati nel regolamento, nell’atto costitutivo, nel prospetto o nella documentazione promozionale del FIA;

b) 

le caratteristiche dell’ordine;

c) 

le caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto dell’ordine;

d) 

le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

3.  
Il GEFIA stabilisce e attua disposizioni efficaci per conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. In particolare, il GEFIA stabilisce per iscritto e attua una politica di esecuzione che consenta ai FIA e ai loro investitori di ottenere, per gli ordini dei FIA, il migliore risultato possibile conformemente al paragrafo 2.
4.  
Il GEFIA controlla periodicamente l’efficacia delle sue disposizioni e della sua politica in materia di esecuzione degli ordini per individuarne le carenze e rimediarvi, laddove appropriato.
5.  
Il GEFIA riesamina ogni anno la sua politica di esecuzione. Un riesame viene anche effettuato ogni volta che si verifica una modifica significativa che influisca sulla capacità del GEFIA di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti.
6.  
Il GEFIA è in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto del FIA conformemente alla sua politica di esecuzione.
7.  
Quando non è possibile una scelta tra diverse sedi di esecuzione, i paragrafi da 2 a 5 non si applicano. Il GEFIA è tuttavia in grado di dimostrare che non vi è possibilità di scelta tra diverse sedi di esecuzione.

Articolo 28

Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto del FIA

1.  
In caso di acquisto o vendita di strumenti finanziari o altre attività per i quali è pertinente l’esecuzione alle migliori condizioni, il GEFIA agisce nel miglior interesse dei FIA gestiti o dei loro investitori quando colloca ordini di negoziazione per conto dei FIA gestiti ad altri soggetti ai fini della loro esecuzione, nel quadro della gestione dei loro portafogli.
2.  
Il GEFIA adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per il FIA o gli investitori del FIA tenuto conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità di esecuzione e del regolamento, della dimensione, della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per la sua esecuzione. L’importanza relativa di tali fattori è determinata facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Il GEFIA istituisce, attua e applica una politica che gli consenta di rispettare l’obbligo di cui al primo comma. La politica identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti presso i quali gli ordini possono essere collocati. Il GEFIA conclude accordi di esecuzione solo se questi sono conformi agli obblighi fissati nel presente articolo. Il GEFIA mette a disposizione degli investitori dei FIA gestiti informazioni adeguate sulla politica stabilita conformemente al presente paragrafo e su ogni modifica significativa.

3.  
Il GEFIA monitora periodicamente l’efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 2 e in particolare la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti individuati in detta politica e, laddove appropriato, pone rimedio a eventuali carenze.

Il GEFIA riesamina inoltre la politica ogni anno. Tale riesame è altresì effettuato ogni volta che si verifica una modifica significativa che influisce sulla capacità del GEFIA di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti.

4.  
Il GEFIA è in grado di dimostrare di aver collocato gli ordini per conto del FIA conformemente alla politica stabilita in applicazione del paragrafo 2.
5.  
Quando non è possibile una scelta tra diverse sedi di esecuzione, i paragrafi da 2 a 5 non si applicano. Il GEFIA è tuttavia in grado di dimostrare che non vi è possibilità di scelta tra diverse sedi di esecuzione.

Articolo 29

Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione

1.  

Il GEFIA non può eseguire gli ordini di un FIA aggregandoli a ordini di un altro FIA, di un OICVM, di un cliente o a ordini relativi all’investimento dei propri fondi, a meno che non siano rispettate le seguenti condizioni:

a) 

deve essere ragionevole attendersi che l’aggregazione degli ordini non vada nel complesso a discapito di uno dei FIA, degli OICVM o dei clienti i cui ordini sono aggregati;

b) 

deve essere stabilita e applicata una strategia di allocazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi un’allocazione equa degli ordini aggregati, compreso il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determina le allocazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2.  
Quando aggrega un ordine di un FIA con uno o più ordini di altri FIA, OICVM o clienti e l’ordine aggregato è eseguito parzialmente, il GEFIA alloca le operazioni connesse conformemente alla sua strategia di allocazione degli ordini.
3.  
Il GEFIA che aggrega operazioni per conto proprio con uno o più ordini di FIA, OICVM o altri clienti non effettua allocazioni delle operazioni connesse secondo modalità pregiudizievoli per il FIA, l’OICVM o il cliente.
4.  
Quando il GEFIA aggrega un ordine di un FIA, OICVM o altro cliente con un’operazione per conto proprio e l’ordine aggregato è eseguito parzialmente, esegue l’allocazione delle operazioni corrispondenti al FIA, all’OICVM o ad altro cliente in via prioritaria rispetto all’allocazione delle operazioni in conto proprio.

Tuttavia, se il GEFIA è in grado di dimostrare al FIA o al cliente con argomentazioni ragionevoli che senza l’aggregazione non sarebbe stato in grado di eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato in grado di eseguirlo affatto, può eseguire l’allocazione dell’operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera b).



SEZIONE 2

Conflitti di interesse

(articolo 14 della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 30

Tipi di conflitti di interesse

Per individuare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nel corso della gestione del FIA, il GEFIA considera se il GEFIA stesso, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con il GEFIA si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) 

è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi investitori;

b) 

ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell’operazione realizzata per conto del FIA o di un cliente;

c) 

ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:

— 
gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA,
— 
gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;
d) 

esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o

e) 

riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

▼M2

Quando individua i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi del FIA, il GEFIA include i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.

▼B

Articolo 31

Politica di gestione dei conflitti di interesse

1.  
Il GEFIA istituisce, attua e applica un’efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Tale politica è formulata per iscritto ed è adeguata alla dimensione e all’organizzazione del GEFIA e alla natura, alla scala e alla complessità della sua attività.

Qualora il GEFIA appartenga ad un gruppo, tale politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il GEFIA è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

2.  

La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 include quanto segue:

a) 

l’individuazione, in riferimento alle attività svolte dal GEFIA o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno o una controparte, delle circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti il rischio significativo di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori;

b) 

le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

Articolo 32

Conflitti di interesse riguardanti il rimborso degli investimenti

Il GEFIA che gestisce un FAI di tipo aperto individua, gestisce e monitora i conflitti di interesse che insorgono tra gli investitori che desiderano ottenere il rimborso dei loro investimenti e gli investitori che desiderano mantenere i loro investimenti nel FIA, nonché i conflitti tra l’incentivo del GEFIA ad investire in attività illiquide e la politica di rimborso del FIA conformemente agli obblighi previsti all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 33

Procedure e misure per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse

1.  
Le procedure e le misure previste per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività del GEFIA e del gruppo cui esso appartiene e alla significatività del rischio di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori.
2.  

Laddove necessario e appropriato affinché il GEFIA possa assicurare il grado di indipendenza richiesto, tra le procedure da seguire e le misure da adottare conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), rientrano:

a) 

procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività di gestione collettiva di portafogli o altre attività di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio delle informazioni possa ledere gli interessi di uno o più FIA o dei loro investitori;

b) 

la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività di gestione collettiva di portafogli per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi a clienti o investitori i cui interessi possano entrare in conflitto o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del GEFIA;

c) 

l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d) 

misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le attività di gestione collettiva di portafogli;

e) 

misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività distinte di gestione collettiva di portafogli o ad altre attività di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Se l’adozione o l’applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, il GEFIA adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e appropriate a tali fini.

Articolo 34

Gestione dei conflitti di interesse

Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dal GEFIA non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi del FIA o degli investitori del FIA, l’alta dirigenza o un altro organo interno competente del GEFIA è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che il GEFIA agisca nel miglior interesse del FIA o degli investitori del FIA.

Articolo 35

Monitoraggio dei conflitti di interesse

1.  
Il GEFIA tiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti da esso o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più FIA o dei suoi investitori.
2.  
L’alta dirigenza riceve frequentemente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte sulle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 36

Comunicazione dei conflitti di interesse

1.  
Le informazioni da comunicare agli investitori a norma dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE sono fornite su un supporto durevole o tramite sito Internet.
2.  

Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite tramite sito Internet e non siano indirizzate personalmente all’investitore, sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

l’investitore deve essere stato informato dell’indirizzo del sito Internet e della pagina sul sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni e aver acconsentito alla fornitura delle informazioni con tali modalità;

b) 

le informazioni devono essere aggiornate;

c) 

le informazioni devono essere continuamente accessibili tramite tale sito per il periodo di tempo ragionevolmente necessario all’investitore per consultarle.

Articolo 37

Strategie per l’esercizio dei diritti di voto

1.  
Il GEFIA elabora strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto detenuti nel portafoglio del FIA gestito, a esclusivo beneficio del FIA e dei suoi investitori.
2.  

La strategia di cui al paragrafo 1 definisce misure e procedure per:

a) 

monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (corporate action);

b) 

assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento del FIA interessato;

c) 

prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall’esercizio dei diritti di voto.

3.  
Una sintesi delle strategie e i dettagli delle misure adottate sulla base di dette strategie sono messi a disposizione degli investitori su loro richiesta.



SEZIONE 3

Gestione del rischio

(articolo 15 della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 38

Sistemi di gestione del rischio

Ai fini della presente sezione, per sistemi di gestione del rischio si intendono sistemi comprendenti elementi rilevanti della struttura organizzativa del GEFIA aventi un ruolo centrale per la funzione permanente di gestione del rischio; politiche e procedure per la gestione del rischio rilevante per la strategia di investimento di ciascun FIA; disposizioni, procedure e tecniche riguardanti la misurazione e la gestione del rischio impiegati dal GEFIA in relazione a ciascun FIA gestito.

Articolo 39

Funzione permanente di gestione del rischio

1.  

Il GEFIA istituisce e mantiene una funzione permanente di gestione del rischio che:

a) 

attui politiche e procedure efficaci per individuare, misurare, gestire e monitorare su base continuativa tutti i rischi inerenti alla strategia di investimento di ogni FIA e ai quali ogni FIA è esposto o può essere esposto;

b) 

assicuri che il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, sia conforme ai limiti di rischio fissati conformemente all’articolo 44 del presente regolamento;

c) 

monitori l’osservanza dei limiti di rischio fissati conformemente all’articolo 44 e informi tempestivamente l’organo di gestione e, se esistente, la funzione di sorveglianza del GEFIA quando ritiene che il profilo di rischio del FIA superi tali limiti o vi sia un rischio significativo che li superi in futuro;

d) 

aggiorni periodicamente l’organo di gestione e, se esistente, la funzione di sorveglianza del GEFIA, con una frequenza adeguata alla natura, alla scala e alla complessità delle attività del FIA o del GEFIA, in merito a quanto segue:

i) 

la coerenza e la conformità dei limiti di rischio fissati conformemente all’articolo 44 con il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE;

ii) 

l’adeguatezza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, indicando in particolare se sono state o saranno adottate adeguate misure correttive in caso di carenze riscontrate o previste;

e) 

aggiorni periodicamente l’alta dirigenza in merito al livello attuale di rischio sostenuto da ogni FIA gestito e ogni violazione effettiva o prevedibile dei limiti di rischio fissati conformemente all’articolo 44, in modo da consentire la pronta adozione di azioni opportune.

2.  
La funzione di gestione del rischio è dotata dell’autorità necessaria e ha accesso a tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 40

Politica di gestione del rischio

1.  
Il GEFIA istituisce, attua e mantiene una politica di gestione del rischio adeguata e documentata che consenta di individuare tutti i pertinenti rischi ai quali i FIA gestiti sono esposti o potrebbero essere esposti.

▼M2

2.  
La politica di gestione del rischio include tutte le procedure necessarie per permettere al GEFIA di valutare, per ogni FIA che gestisce, l’esposizione al rischio di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l’esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni FIA gestito.

▼B

3.  

Il GEFIA include almeno i seguenti elementi nella politica di gestione del rischio:

a) 

le tecniche, gli strumenti e le disposizioni che gli consentono di rispettare l’articolo 45;

b) 

le tecniche, gli strumenti e le disposizioni che gli consentono di valutare e controllare il rischio di liquidità del FIA in condizioni di liquidità normali e in condizioni eccezionali, anche tramite prove di stress effettuate periodicamente conformemente all’articolo 48;

c) 

la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione del rischio in seno al GEFIA;

d) 

i limiti di rischio fissati conformemente all’articolo 44 del presente regolamento e la spiegazione della loro corrispondenza con il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE;

e) 

i termini, il contenuto, la frequenza e i destinatari degli aggiornamenti periodici da parte della funzione permanente di gestione del rischio di cui all’articolo 39.

4.  

La politica di gestione del rischio include una descrizione delle garanzie di cui all’articolo 43, riguardante in particolare

a) 

la natura dei potenziali conflitti di interesse;

b) 

le misure correttive poste in atto;

c) 

le ragioni per cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure garantiscano l’indipendenza nell’esercizio della funzione di gestione del rischio;

d) 

le modalità con le quali il GEFIA prevede di assicurare che le garanzie siano costantemente efficaci.

5.  
La politica di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è adeguata alla natura, alla scala e alla complessità dell’attività del GEFIA e del FIA gestito.

Articolo 41

Valutazione, sorveglianza e riesame dei sistemi di gestione del rischio

1.  

Il GEFIA valuta, sorveglia e riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, quanto segue:

a) 

l’adeguatezza e l’efficacia della politica di gestione del rischio e delle disposizioni, delle procedure e delle tecniche di cui all’articolo 45;

b) 

in che misura il GEFIA rispetta la politica di gestione del rischio e le disposizioni, le procedure e le tecniche di cui all’articolo 45;

c) 

l’adeguatezza e l’efficacia delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze del funzionamento della procedura di gestione del rischio;

d) 

le prestazioni della funzione di gestione del rischio;

e) 

l’adeguatezza e l’efficacia delle misure volte a garantire la separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio conformemente all’articolo 42.

La frequenza del riesame periodico di cui al primo comma è decisa dall’alta dirigenza conformemente al principio di proporzionalità in funzione della natura, della scala e della complessità dell’attività del GEFIA e del FIA gestito.

2.  

Oltre al riesame periodico di cui al paragrafo 1, i sistemi di gestione del rischio sono rivisti ogniqualvolta:

a) 

siano apportate modifiche significative alle politiche e procedure di gestione del rischio e alle disposizioni, alle procedure e alle tecniche di cui all’articolo 45;

b) 

eventi interni o esterni indichino che è necessario un riesame aggiuntivo;

c) 

siano apportate modifiche significative alla strategia e agli obiettivi di investimento del FIA che il GEFIA gestisce.

3.  
Il GEFIA aggiorna i sistemi di gestione del rischio sulla base del risultato del riesame di cui ai paragrafi 1 e 2.
4.  
Il GEFIA informa l’autorità competente del suo Stato membro di origine di qualsiasi modifica significativa della politica di gestione del rischio e delle disposizioni, delle procedure e delle tecniche di cui all’articolo 45.

Articolo 42

Separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio

1.  

La funzione di gestione del rischio è considerata funzionalmente e gerarchicamente separata dalle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

le persone partecipanti all’esercizio della funzione di gestione del rischio non sono soggette alla sorveglianza delle persone responsabili delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio, del GEFIA;

b) 

le persone partecipanti all’esercizio della funzione di gestione del rischio non partecipano all’esecuzione di attività all’interno delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;

c) 

le persone partecipanti all’esercizio della funzione di gestione del rischio sono retribuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi connessi a tale funzione, indipendentemente dai risultati delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;

d) 

la retribuzione dei responsabili di alto livello della funzione di gestione del rischio è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni, se tale comitato è stato istituito.

2.  
La separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è assicurata rispetto a tutta la struttura gerarchica del GEFIA, compreso l’organo di gestione. Essa è soggetta al controllo dell’organo di gestione e, se esistente, della funzione di sorveglianza del GEFIA.
3.  
Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA riesaminano le modalità con le quali il GEFIA ha applicato i paragrafi 1 e 2, sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 43

Garanzie contro i conflitti di interesse

1.  

Le garanzie contro i conflitti di interesse di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE assicurano quanto meno che:

a) 

le decisioni adottate dalla funzione di gestione del rischio siano basate su dati affidabili, soggetti ad un grado appropriato di controllo da parte di tale funzione;

b) 

la retribuzione di coloro che partecipano all’esercizio della funzione di gestione del rischio rifletta il raggiungimento degli obiettivi connessi a tale funzione, indipendentemente dai risultati conseguiti dai settori dell’impresa in cui operano;

c) 

la funzione di gestione del rischio sia soggetta ad un controllo appropriato e indipendente, volto a garantire che le decisioni siano prese in modo indipendente;

d) 

la funzione di gestione del rischio sia rappresentata nell’organo di gestione o nella funzione di sorveglianza, se istituita, almeno con la stessa autorità della funzione di gestione del portafoglio;

e) 

le funzioni in conflitto siano adeguatamente separate.

2.  

Laddove proporzionato, considerate la natura, la scala e la complessità del GEFIA, le garanzie di cui al paragrafo 1 assicurano altresì che:

a) 

l’esercizio della funzione di gestione del rischio sia controllato periodicamente dalla funzione di audit interno o, se quest’ultima non è stata istituita, da una parte esterna nominata dall’organo di gestione;

b) 

il comitato per il rischio, se istituito, sia dotato di risorse adeguate e i suoi membri non indipendenti non abbiano un’influenza indebita sull’esercizio della funzione di gestione del rischio.

3.  
L’organo di gestione del GEFIA e, se esistente, la funzione di sorveglianza istituiscono le garanzie contro i conflitti di interesse di cui ai paragrafi 1 e 2, ne controllano periodicamente l’efficacia e adottano tempestivamente misure correttive per rimediare a eventuali carenze.

Articolo 44

Limiti di rischio

1.  
Il GEFIA stabilisce e attua limiti di rischio quantitativi o qualitativi o entrambi per ciascun FIA gestito, tenendo conto di tutti i rischi pertinenti. Se sono stabiliti solo limiti qualitativi, il GEFIA è in grado di giustificare questa impostazione all’autorità competente.
2.  

I limiti di rischio qualitativi e quantitativi per ciascun FIA riguardano almeno i seguenti rischi:

a) 

il rischio di mercato;

b) 

il rischio di credito;

c) 

il rischio di liquidità;

d) 

il rischio di controparte;

e) 

il rischio operativo.

3.  
Quando stabilisce i limiti di rischio, il GEFIA tiene conto delle strategie e delle attività impiegate per ciascun FIA gestito e delle regole nazionali applicabili a ciascuno di tali FIA. Tali limiti di rischio sono in linea con il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE e approvati dall’organo di gestione.

Articolo 45

Misurazione e gestione del rischio

1.  

Il GEFIA adotta disposizioni, procedure e tecniche adeguate ed efficaci per:

a) 

individuare, misurare e gestire in qualsiasi momento i rischi ai quali sono esposti o potrebbero essere esposti i FIA da esso gestiti;

b) 

assicurare il rispetto dei limiti stabiliti conformemente all’articolo 44.

2.  
Le disposizioni, procedure e tecniche di cui al paragrafo 1 sono proporzionate alla natura, alla scala e alla complessità dell’attività del GEFIA e di ciascun FIA gestito e sono conformi al profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE.
3.  

Ai fini del paragrafo 1, il GEFIA adotta le misure seguenti per ogni FIA gestito:

a) 

mette in atto le disposizioni, le procedure e le tecniche di misurazione del rischio necessarie per garantire che i rischi delle posizioni assunte e il loro contributo al profilo di rischio complessivo siano misurati accuratamente sulla base di dati solidi e affidabili e che le disposizioni, procedure e tecniche di misurazione del rischio siano adeguatamente documentate;

b) 

effettua periodicamente verifiche a posteriori al fine di valutare la validità delle disposizioni in materia di misurazione dei rischi che comprendono previsioni e stime basate su modelli;

c) 

effettua periodicamente prove di stress e analisi di scenari appropriati per tenere conto dei rischi derivanti da possibili variazioni delle condizioni di mercato che potrebbero avere conseguenze negative per il FIA;

d) 

assicura che il livello attuale di rischio sia conforme ai limiti di rischio fissati conformemente all’articolo 44;

e) 

istituisce, attua e mantiene procedure adeguate che, in caso di violazione effettiva o prevista dei limiti di rischio del FIA, consentano l’adozione tempestiva di misure correttive nel miglior interesse degli investitori;

f) 

garantisce che vi siano sistemi e procedure appropriati per la gestione della liquidità nel caso di ciascun FIA, conformemente agli obblighi di cui all’articolo 46.



SEZIONE 4

Gestione della liquidità

(articolo 16 della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 46

Sistemi e procedure per la gestione della liquidità

Il GEFIA è in grado di dimostrare alle autorità competenti del suo Stato membro di origine di essersi dotato di un sistema adeguato per la gestione della liquidità e di procedure efficaci, come previsto all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, tenuto conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso di ciascun FIA.

Articolo 47

Monitoraggio e gestione del rischio di liquidità

1.  

Il sistema e le procedure per la gestione della liquidità di cui all’articolo 46 garantiscono almeno che:

a) 

il GEFIA mantenga nel FIA un livello di liquidità adeguato alle obbligazioni sottostanti, basandosi sulla valutazione della liquidità relativa delle attività del FIA nel mercato, tenuto conto del tempo necessario per la liquidazione e del prezzo o del valore al quale tali attività possono essere liquidate, e della loro sensibilità ad altri rischi o fattori di mercato;

b) 

il GEFIA monitori il profilo di liquidità del portafoglio di attività del FIA, tenendo conto del contributo marginale di singole attività che potrebbero avere un impatto significativo sulla liquidità e di passività e impegni significativi, potenziali o non, che il FIA potrebbe avere in relazione alle obbligazioni sottostanti. Per queste finalità il GEFIA tiene conto del profilo della base di investitori del FIA, in particolare della tipologia di investitori, della dimensione relativa degli investimenti e delle condizioni di rimborso cui tali investimenti sono soggetti;

c) 

qualora il FIA investa in altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, il GEFIA monitori l’impostazione adottata dai gestori di tali organismi in materia di gestione della liquidità, anche tramite verifiche periodiche per controllare eventuali modifiche delle disposizioni di rimborso degli organismi di investimento collettivo in cui il FIA investe. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, l’obbligo non si applica se gli altri organismi di investimento collettivo in cui il FIA investe sono negoziati attivamente in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE o in un mercato equivalente di un paese terzo;

d) 

il GEFIA attui e mantenga disposizioni e procedure appropriate per la misurazione della liquidità al fine di valutare i rischi quantitativi e qualitativi delle posizioni e degli investimenti previsti aventi un impatto significativo sul profilo di liquidità del portafoglio delle attività del FIA, in modo da poter misurare adeguatamente i loro effetti sul profilo di liquidità globale. Le procedure impiegate assicurano che il GEFIA abbia conoscenze appropriate e un’adeguata comprensione della liquidità delle attività in cui il FIA ha investito o intende investire, incluso, se applicabile, del volume delle negoziazioni e della sensibilità dei prezzi e/o dei differenziali lettera-denaro delle singole attività in condizioni di liquidità normali e in condizioni eccezionali;

e) 

il GEFIA consideri e metta in atto gli strumenti e i meccanismi, compresi i meccanismi speciali, necessari per gestire il rischio di liquidità di ciascun FIA gestito. Il GEFIA individua i tipi di circostanze, sia normali che eccezionali, in cui tali strumenti e meccanismi possono essere utilizzati, tenendo conto dell’equità di trattamento di tutti gli investitori del FIA con riferimento a ciascun FIA gestito. Il GEFIA può utilizzare detti strumenti e meccanismi solo in tali circostanze e se sono state fatte comunicazioni appropriate a norma dell’articolo 108.

2.  
Il GEFIA documenta le sue politiche e procedure di gestione della liquidità di cui al paragrafo 1, le riesamina almeno su base annuale e le aggiorna in caso di modifiche o nuove disposizioni.
3.  
Il GEFIA include nel suo sistema e nelle sue procedure di gestione della liquidità di cui al paragrafo 1 misure appropriate di attivazione di livelli successivi di intervento, per rimediare a carenze di liquidità previste o reali o ad altre situazioni di stress del FIA.
4.  
Quando il GEFIA gestisce un FIA di tipo chiuso che ricorre alla leva finanziaria, non si applica la lettera e) del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 48

Limiti per la gestione della liquidità e prove di stress

1.  
Laddove appropriato, considerate la natura, la scala e la complessità di ciascun FIA gestito, il GEFIA attua e mantiene limiti adeguati per la liquidità o l’illiquidità del FIA, che siano conformi alle sue obbligazioni sottostanti e alla sua politica di rimborso e agli obblighi stabiliti all’articolo 44 in materia di limiti di rischio quantitativi e qualitativi.

Il GEFIA controlla il rispetto di tali limiti e, in caso di loro superamento effettivo o probabile, determina la linea di condotta richiesta (o necessaria). Nel determinare tale linea, il GEFIA tiene conto dell’adeguatezza delle politiche e procedure per la gestione della liquidità, dell’appropriatezza del profilo di liquidità delle attività del FIA e dell’effetto di livelli atipici di richieste di rimborso.

2.  

Il GEFIA effettua periodicamente prove di stress, in condizioni di liquidità normali e in condizioni eccezionali, che gli consentano di valutare il rischio di liquidità di ciascun FIA da esso gestito. Le prove di stress:

a) 

sono svolte sulla base di informazioni affidabili e aggiornate in termini quantitativi o, laddove ciò non sia appropriato, in termini qualitativi;

b) 

simulano una carenza di liquidità delle attività del FIA e richieste di rimborso atipiche, laddove appropriato;

c) 

coprono il rischio di mercato e gli effetti che ne derivano, in particolare sui richiami di margine, i requisiti in materia di garanzie reali o le linee di credito;

d) 

tengono conto delle sensibilità della valutazione in condizioni di stress;

e) 

sono svolte con una frequenza adeguata alla natura del FIA, tenuto conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità, del tipo di investitori e della politica di rimborso del FIA, e almeno una volta all’anno.

3.  
Il GEFIA agisce nel miglior interesse degli investitori con riferimento al risultato delle prove di stress.

Articolo 49

Allineamento della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso

1.  
Ai fini dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, la strategia di investimento, il profilo di liquidità e la politica di rimborso di ciascun FIA gestito dal GEFIA sono considerati allineati quando gli investitori possono ottenere il rimborso degli investimenti con modalità che rispettino l’equità di trattamento di tutti gli investitori del FIA e conformemente alla politica di rimborso del FIA e alle sue obbligazioni.
2.  
Nel valutare l’allineamento della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso, il GEFIA tiene conto anche dell’impatto che i rimborsi possono avere sui prezzi sottostanti o sui differenziali lettera-denaro delle singole attività del FIA.



SEZIONE 5

Investimento in posizioni inerenti a cartolarizzazione

(articolo 17 della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 50

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) 

«cartolarizzazione», una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 36, della direttiva 2006/48/CE;

b) 

«posizione inerente a cartolarizzazione», una posizione inerente a cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 40, della direttiva 2006/48/CE;

c) 

«promotore», un promotore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 42, della direttiva 2006/48/CE;

d) 

«segmento», un segmento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 39, della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 51

Obblighi in materia di interessi da mantenere

1.  
Il GEFIA assume l’esposizione al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA da esso gestiti solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario gli ha esplicitamente comunicato che manterrà continuativamente un interesse economico netto rilevante, che in ogni caso non è inferiore al 5 %.

Soltanto ciascuna delle seguenti situazioni è considerata come mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 %:

a) 

il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;

b) 

in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

c) 

il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti ad una percentuale non inferiore al 5 % dell’importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all’origine;

d) 

il mantenimento del segmento first loss e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente ad una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

e) 

il mantenimento di un’esposizione first loss non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione.

L’interesse economico netto si misura all’avvio dell’operazione ed è mantenuto su base continuativa. L’interesse economico netto, tra cui le posizioni, le esposizioni o gli interessi mantenuti, non può essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura e non può essere ceduto. L’interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio.

I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.

2.  
Il paragrafo 1 non si applica alle esposizioni cartolarizzate costituite da crediti o crediti potenziali verso le entità elencate all’articolo 122 bis, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/48/CE o da esse garantiti integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente, e non si applica alle operazioni elencate all’articolo 122 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 52

Requisiti qualitativi riguardanti i promotori e i cedenti

Prima di assumere un’esposizione al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA, il GEFIA si assicura che il promotore e il cedente:

a) 

concedano crediti in base a criteri solidi e ben definiti e stabiliscano chiaramente la procedura per l’approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti relativi a esposizioni da cartolarizzare così come accade per le esposizioni da loro detenute;

b) 

dispongano e attivino sistemi efficaci per gestire l’amministrazione e il monitoraggio continuativi delle loro esposizioni e dei loro portafogli soggetti a rischio di credito, anche per identificare e gestire prestiti problematici e per procedere a rettifiche di valore e accantonamenti adeguati;

c) 

diversifichino adeguatamente ciascun portafoglio di crediti in base al mercato-obiettivo e alla strategia di credito globale;

d) 

dispongano di una politica scritta in materia di rischio di credito che includa i loro limiti di tolleranza del rischio e la loro politica in materia di accantonamenti e descriva come misura, monitora e controlla tale rischio;

e) 

concedano prontamente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione nonché alle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, laddove appropriato in base alla natura della cartolarizzazione;

f) 

concedano prontamente accesso a tutti gli altri dati pertinenti di cui il GEFIA necessita per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 53;

g) 

comunichino il livello dell’interesse economico netto mantenuto di cui all’articolo 51, nonché eventuali elementi che potrebbero pregiudicare il mantenimento dell’interesse economico netto minimo richiesto di cui al predetto articolo.

Articolo 53

Requisiti qualitativi riguardanti il GEFIA esposto a cartolarizzazioni

1.  

Prima di esporsi al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA, e laddove appropriato in seguito, il GEFIA è in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che ne ha conoscenza ampia e approfondita e ha attuato politiche e procedure formali, adeguate al profilo di rischio degli investimenti del FIA interessato in posizioni inerenti a cartolarizzazione, per analizzare e registrare:

a) 

le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 51 dai cedenti o dai promotori per precisare l’interesse economico netto che essi mantengono, su base continuativa, nella cartolarizzazione;

b) 

le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;

c) 

le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti alla posizione inerente a cartolarizzazione;

d) 

la reputazione dei cedenti o dei promotori in occasione di cartolarizzazioni precedenti nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti alla posizione inerente a cartolarizzazione e le perdite subite in occasione di tali cartolarizzazioni;

e) 

le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla dovuta diligenza da essi esercitata relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, alla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate;

f) 

laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l’indipendenza del valutatore;

g) 

tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto significativo sulle prestazioni della posizione inerente a cartolarizzazione quali sequenze (waterfall) contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all’operazione.

2.  
Il GEFIA che ha assunto un’esposizione ad un importo rilevante del rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA esegue periodicamente prove di stress adeguate a tali posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. La prova di stress è commisurata alla natura, alla scala e alla complessità del rischio relativo alle posizioni inerenti a cartolarizzazione.

Il GEFIA stabilisce procedure formali di monitoraggio, conformi ai principi stabiliti all’articolo 15 della direttiva 2011/61/UE e commisurate al profilo di rischio del FIA interessato, in relazione al rischio di credito delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, per controllare in modo continuativo e tempestivo le informazioni sulle prestazioni delle esposizioni sottostanti a tali posizioni inerenti a cartolarizzazione. Tali informazioni includono il tipo di esposizione, la percentuale dei prestiti scaduti da più di 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo di garanzia reale e il tasso di occupazione, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure dell’affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica e la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività; tali informazioni includono altre informazioni oltre a quelle predette se sono pertinenti per il tipo specifico di cartolarizzazione. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, il GEFIA possiede le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell’emittente e la qualità creditizia, ma anche per le caratteristiche e le prestazioni dei panieri sottostanti ai segmenti inerenti a cartolarizzazione.

Il GEFIA applica gli stessi standard di analisi per le partecipazioni o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi.

3.  
Ai fini di una gestione appropriata del rischio e della liquidità, il GEFIA che assume un’esposizione al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA identifica, misura, monitora, gestisce, controlla e comunica i rischi che derivano da disallineamenti tra le attività e le passività del FIA interessato, il rischio di concentrazione o il rischio di investimento derivanti da tali strumenti. Il GEFIA assicura che il profilo di rischio di tali posizioni inerenti a cartolarizzazione corrisponda alla dimensione, alla struttura di portafoglio globale e alle strategie e agli obiettivi di investimento del FIA interessato definiti nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto e nella documentazione promozionale del FIA.
4.  
Il GEFIA assicura, in linea con gli obblighi di cui all’articolo 18 della direttiva 2011/61/UE, che l’alta dirigenza benefici di un grado adeguato di informativa interna in modo che sia pienamente a conoscenza dell’eventuale assunzione di esposizioni significative inerenti a cartolarizzazione e che i rischi derivanti da tali esposizioni siano adeguatamente gestiti.
5.  
Il GEFIA include informazioni appropriate sulle sue esposizioni al rischio di credito di cartolarizzazioni e sulle sue procedure di gestione del rischio in questo settore nelle relazioni e nelle informazioni da presentare conformemente agli articoli 22, 23 e 24 della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 54

Misure correttive

1.  
Il GEFIA adotta le misure correttive che sono nel miglior interesse degli investitori del FIA interessato quando scopre, dopo l’assunzione di un’esposizione inerente a cartolarizzazione, che la determinazione e comunicazione dell’interesse mantenuto non soddisfaceva i requisiti previsti dal presente regolamento.
2.  
Il GEFIA adotta le misure correttive che sono nel miglior interesse degli investitori del FIA interessato quando l’interesse mantenuto scende al di sotto del 5 % in un determinato momento successivo all’assunzione dell’esposizione e ciò non è dovuto al meccanismo naturale di pagamento dell’operazione.

Articolo 55

Salvaguardia dei diritti acquisiti

Gli articoli da 51 a 54 si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse il 1o gennaio 2011 o in data successiva. Dopo il 31 dicembre 2014 gli articoli da 51 a 54 si applicano alle cartolarizzazioni esistenti se dopo tale data le esposizioni sottostanti sono sostituite o completate da nuove esposizioni.

Articolo 56

Interpretazione

In assenza di un’interpretazione specifica data dall’Aesfem o dal comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee, le disposizioni della presente sezione sono interpretate in modo coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/48/CE e con gli orientamenti sull’articolo 122 bis della direttiva sui requisiti patrimoniali del 31 dicembre 2010 ( 2 ) emanati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e successive modificazioni.



SEZIONE 6

Requisiti organizzativi — principi generali

(articoli 12 e 18 della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 57

Requisiti generali

1.  

Il GEFIA:

a) 

istituisce, attua e mantiene procedure decisionali ed una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

b) 

assicura che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;

c) 

istituisce, attua e mantiene idonei meccanismi di controllo interno concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli del GEFIA;

d) 

istituisce, attua e mantiene un sistema efficace per quanto riguarda l’informativa interna e la comunicazione delle informazioni a tutti i livelli pertinenti del GEFIA nonché il flusso di informazioni con eventuali terze parti;

e) 

conserva registrazioni adeguate e ordinate della sua attività commerciale e della sua organizzazione interna.

Il GEFIA tiene conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di detta attività commerciale.

▼M2

Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

▼B

2.  
Il GEFIA istituisce, attua e mantiene procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto.
3.  
Il GEFIA istituisce, attua e mantiene una politica adeguata di continuità operativa, che gli consenta di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività in caso di interruzione dei suoi sistemi e delle sue procedure o, qualora ciò non sia possibile, che gli permetta di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività.
4.  
Il GEFIA istituisce, attua e mantiene politiche e procedure contabili e regole di valutazione che gli consentano di fornire tempestivamente, in caso di richiesta da parte dell’autorità competente, relazioni finanziarie che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili.
5.  
Il GEFIA attua politiche e procedure appropriate per garantire che le politiche di rimborso del FIA siano comunicate agli investitori in modo sufficientemente dettagliato sia prima dell’investimento nel FIA che in caso di modifiche significative.
6.  
Il GEFIA controlla e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da esso istituite conformemente ai paragrafi da 1 a 5 e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

Articolo 58

Elaborazione elettronica dei dati

1.  
Il GEFIA prende disposizioni opportune e adeguate per dotarsi di sistemi elettronici idonei che consentano una registrazione corretta e tempestiva di ogni operazione di portafoglio o di ogni ordine di sottoscrizione o di rimborso, se del caso.
2.  
IL GEFIA assicura un elevato livello di sicurezza durante il processo di elaborazione elettronica dei dati, nonché, laddove appropriato, l’integrità e la riservatezza delle informazioni registrate.

Articolo 59

Procedure contabili

1.  
Il GEFIA applica le politiche e procedure contabili di cui all’articolo 57, paragrafo 4, per assicurare la tutela degli investitori. La contabilità è tenuta in modo che sia possibile individuare direttamente in ogni momento tutte le attività e le passività del FIA. Il FIA che ha vari comparti di investimento tiene conti separati per ogni comparto.
2.  
Il GEFIA istituisce, attua e mantiene politiche e procedure contabili e di valutazione per assicurare che il valore patrimoniale netto di ogni FIA venga calcolato accuratamente sulla base delle regole e dei principi contabili applicabili.

Articolo 60

Controllo esercitato dall’organo di gestione, dall’alta dirigenza e dalla funzione di sorveglianza

1.  
Nell’attribuzione interna delle funzioni, il GEFIA garantisce che spetti all’organo di gestione, all’alta dirigenza e, se esistente, alla funzione di sorveglianza la responsabilità di assicurare il rispetto da parte del GEFIA degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/61/UE.
2.  

Il GEFIA assicura che l’alta dirigenza:

a) 

sia responsabile dell’attuazione della politica generale di investimento per ogni FIA gestito, quale definita, laddove appropriato, nel regolamento, nei documenti costituitivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale;

b) 

sorvegli l’approvazione delle strategie di investimento per ogni FIA gestito;

c) 

sia responsabile di garantire che siano stabilite e attuate le politiche e procedure di valutazione di cui all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE;

d) 

sia responsabile di assicurare che il GEFIA sia dotato di una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità, anche se tale funzione è esercitata da terzi;

e) 

assicuri e verifichi periodicamente che la politica generale di investimento, le strategie di investimento e i limiti di rischio di ogni FIA gestito siano applicati correttamente ed effettivamente e siano rispettati, anche se la funzione di gestione del rischio è esercitata da terzi;

f) 

approvi e riesamini periodicamente l’adeguatezza delle procedure interne per l’adozione delle decisioni di investimento per ogni FIA gestito, in modo da assicurare che tali decisioni siano in linea con le strategie di investimento approvate;

g) 

approvi e riesamini periodicamente la politica di gestione del rischio e le disposizioni, le procedure e le tecniche per l’attuazione di detta politica, tra cui il sistema di limiti di rischio per ciascun FIA gestito;

h) 

abbia la responsabilità di stabilire e applicare una politica di retribuzione in linea con l’allegato II della direttiva 2011/61/UE;

▼M2

i) 

sia responsabile dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a h).

▼B

3.  

Il GEFIA assicura che l’alta dirigenza e, laddove appropriato, l’organo di gestione o la funzione di sorveglianza:

a) 

valutino e riesaminino periodicamente l’efficacia delle politiche, delle disposizioni e delle procedure messe in atto per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 2011/61/UE;

b) 

adottino opportune misure per rimediare alle carenze.

4.  
Il GEFIA assicura che l’alta dirigenza riceva frequentemente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte su questioni attinenti all’osservanza della normativa, all’audit interno e alla gestione del rischio, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
5.  
Il GEFIA assicura che l’alta dirigenza riceva periodicamente relazioni sull’attuazione delle strategie di investimento e sulle procedure interne di adozione delle decisioni di investimento di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e).
6.  
Il GEFIA assicura che l’organo di gestione o la funzione di sorveglianza, qualora esista, ricevano periodicamente relazioni scritte sulle materie di cui al paragrafo 4.

Articolo 61

Funzione permanente di controllo della conformità

1.  
Il GEFIA istituisce, attua e mantiene politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 2011/61/UE da parte del GEFIA, nonché i rischi che ne derivano, e mette in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla suddetta direttiva.

Il GEFIA tiene conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di detta attività commerciale.

2.  

Il GEFIA istituisce e mantiene una funzione permanente di controllo della conformità efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:

a) 

controllare e valutare periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte del GEFIA;

b) 

fornire consulenza ai soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi e nell’esercizio delle attività e assisterli ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono al GEFIA in virtù della direttiva 2011/61/UE.

3.  

Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di assolvere le sue responsabilità con correttezza e indipendenza, il GEFIA assicura quanto segue:

a) 

la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti;

b) 

è nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, il quale è responsabile dell’adempimento degli obblighi e della trasmissione frequente, almeno una volta all’anno, all’alta dirigenza di relazioni su questioni attinenti all’osservanza della normativa, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze;

c) 

i soggetti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipano alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare;

d) 

il metodo per la determinazione della remunerazione del responsabile della funzione di controllo della conformità e delle altre persone che partecipano a tale funzione non compromette la loro obiettività e non è tale per cui sia probabile che comprometta la loro obiettività.

Il GEFIA è tuttavia esentato dagli obblighi di cui al primo comma, lettera c) o d) qualora dimostri che, tenuto conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale e della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate, l’obbligo non è proporzionato e che la funzione di controllo della conformità continua a essere efficace.

Articolo 62

Funzione permanente di audit interno

1.  
Il GEFIA istituisce e mantiene una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività del GEFIA, se ciò è appropriato e proporzionato viste la natura, la scala e la complessità della sua attività commerciale, nonché la natura e la gamma delle attività di gestione collettiva di portafogli esercitate nel quadro di detta attività commerciale.
2.  

La funzione di audit interno di cui al paragrafo 1

a) 

istituisce, attua e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle disposizioni del GEFIA;

b) 

formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);

c) 

verifica l’osservanza delle raccomandazioni di cui alla lettera b);

d) 

presenta relazioni sulle questioni relative all’audit interno.

Articolo 63

Operazioni personali

1.  

Il GEFIA istituisce, attua e mantiene disposizioni adeguate per impedire le attività elencate di seguito ai soggetti rilevanti partecipanti ad attività che potrebbero generare conflitti di interessi o che abbiano accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ( 3 ) o ad altre informazioni riservate riguardanti un FIA o operazioni con o per un FIA:

a) 

realizzare un’operazione personale in strumenti finanziari o altre attività corrispondente ad almeno una delle seguenti condizioni:

i) 

l’operazione è soggetta all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE;

ii) 

l’operazione comporta l’abuso o la non corretta divulgazione di informazioni riservate;

iii) 

l’operazione è in conflitto, o vi è la probabilità che entri in conflitto, con gli obblighi che incombono al GEFIA in virtù della direttiva 2011/61/UE;

b) 

consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, a realizzare un’operazione personale di cui alla lettera a), punti i) e ii), o che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni in relazione a ordini in essere;

c) 

fatto salvo l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, qualora il soggetto rilevante sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che in conseguenza di detta comunicazione l’altra persona compierà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

i) 

realizzare un’operazione personale di cui alla lettera a), punti i) e ii), in strumenti finanziari o altre attività o che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni in relazione a ordini in essere;

ii) 

consigliare o indurre un’altra persona a effettuare detta operazione personale.

2.  

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo da assicurare in particolare che:

a) 

tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali di cui al paragrafo 1 e delle misure adottate dal GEFIA in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente al paragrafo 1;

b) 

il GEFIA venga informato prontamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante di cui al paragrafo 1, o mediante la comunicazione di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano al GEFIA di individuare tali operazioni;

c) 

le operazioni personali comunicate al GEFIA o da esso individuate vengano registrate, con l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), qualora determinate attività del GEFIA siano svolte da terzi, il GEFIA assicura che il terzo che svolge l’attività conservi la registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni al GEFIA.

3.  

I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni personali:

a) 

eseguite nel quadro di un servizio di gestione discrezionale del portafoglio che non preveda una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale è eseguita l’operazione;

b) 

su OICVM o FIA che siano soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello equivalente di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale sono realizzate le operazioni non partecipino alla gestione dell’organismo interessato.

4.  

Ai fini del paragrafo 1, rientrano tra le operazioni personali anche le operazioni in strumenti finanziari o altre attività realizzate a nome o per conto di:

a) 

un soggetto rilevante;

b) 

una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;

c) 

una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione.

Articolo 64

Registrazione delle operazioni di portafoglio

1.  
Il GEFIA effettua senza indugio, per ogni operazione di portafoglio relativa a FIA da esso gestiti, la registrazione di informazioni sufficienti per ricostruire i dettagli dell’ordine e dell’operazione eseguita o dell’accordo.
2.  

Per quanto riguarda le operazioni di portafoglio realizzate in una sede di esecuzione, la registrazione di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:

a) 

il nome o altro elemento di designazione del FIA e della persona che agisce per conto del FIA;

b) 

l’attività;

c) 

ove rilevante, il quantitativo;

d) 

la tipologia dell’ordine o dell’operazione;

e) 

il prezzo;

f) 

per gli ordini, la data e l’ora esatta della trasmissione dell’ordine e il nome o altro elemento di designazione della persona a cui l’ordine è stato trasmesso o, per le operazioni, la data e l’ora esatta della decisione di negoziazione e dell’esecuzione dell’operazione;

g) 

ove applicabile, il nome della persona che ha trasmesso l’ordine o eseguito l’operazione;

h) 

ove applicabile, le ragioni della revoca dell’ordine;

i) 

per le operazioni eseguite, l’identificativo della controparte e della sede di esecuzione.

3.  

Per quanto riguarda le operazioni di portafoglio realizzate dal FIA al di fuori di una sede di esecuzione, la registrazione di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:

a) 

il nome o altro elemento di designazione del FIA;

b) 

la documentazione giuridica e di altro tipo che costituisce la base dell’operazione di portafoglio, in particolare l’accordo cui è stata data esecuzione;

c) 

il prezzo.

4.  
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, per sede di esecuzione si intende un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2004/39/CE, un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della predetta direttiva, un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della predetta direttiva, un market maker ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della predetta direttiva o altro fornitore di liquidità o un soggetto che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da uno qualsiasi dei predetti soggetti.

Articolo 65

Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

1.  
Il GEFIA adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli ordini ricevuti di sottoscrizione e, ove rilevante, di rimborso di FIA siano registrati senza indebito ritardo dopo il ricevimento.
2.  

La registrazione include informazioni sui seguenti elementi:

a) 

il FIA in questione;

b) 

la persona che impartisce o trasmette l’ordine;

c) 

la persona che riceve l’ordine;

d) 

la data e l’ora dell’ordine;

e) 

le condizioni e gli strumenti di pagamento;

f) 

il tipo di ordine;

g) 

la data di esecuzione dell’ordine;

h) 

il numero di quote o azioni o gli importi equivalenti sottoscritti o rimborsati;

i) 

il prezzo di sottoscrizione o, ove rilevante, di rimborso di ogni quota o azione o, ove rilevante, l’importo di capitale impegnato e pagato;

j) 

il valore di sottoscrizione o di rimborso complessivo delle quote o azioni;

k) 

il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione, o l’importo netto dedotte le spese di rimborso.

Le informazioni di cui alle lettere i), j) e k) sono registrate non appena disponibili.

Articolo 66

Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni

1.  
Il GEFIA garantisce che tutte le registrazioni previste agli articoli 64 e 65 siano conservate per un periodo di almeno cinque anni.

Tuttavia le autorità competenti possono imporre al GEFIA di conservare la totalità o talune delle suddette registrazioni per un periodo più lungo, tenuto conto della natura dell’attività o dell’operazione di portafoglio, se ciò è necessario per consentire alle autorità di esercitare la propria funzione di vigilanza a norma della direttiva 2011/61/UE.

2.  
In caso di scadenza dell’autorizzazione del GEFIA, le registrazioni sono conservate almeno fino alla fine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti possono imporre un periodo di conservazione più lungo.

Qualora il GEFIA trasferisca le sue responsabilità in relazione al FIA ad un altro GEFIA, garantisce che le registrazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tale GEFIA.

3.  

Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità competenti e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a) 

le autorità competenti devono potervi accedere prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale dell’elaborazione di ciascuna operazione di portafoglio;

b) 

deve essere possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) 

non deve essere possibile alcun altro tipo di manipolazione o alterazione.



SEZIONE 7

Valutazione

(articolo 19 della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 67

Politiche e procedure di valutazione delle attività del FIA

1.  
Il GEFIA istituisce, mantiene, attua e rivede, per ciascun FIA da esso gestito, politiche e procedure scritte che garantiscono un processo di valutazione solido, trasparente, completo e adeguatamente documentato. La politica e le procedure di valutazione riguardano tutti gli aspetti rilevanti del processo di valutazione, le procedure di valutazione e i controlli con riferimento al FIA interessato.

Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto nazionale, dal regolamento e dai documenti costitutivi del FIA, il GEFIA assicura che per i FIA da esso gestiti siano applicate metodologie di valutazione eque, appropriate e trasparenti. Le politiche di valutazione stabiliscono, e le procedure attuano, le metodologie di valutazione utilizzate per ciascun tipo di attività in cui il FIA può investire conformemente al diritto nazionale applicabile, al regolamento e ai documenti costitutivi del fondo. Il GEFIA non investe in un determinato tipo di attività per la prima volta a meno che non sia stata stabilita una metodologia o metodologie appropriate di valutazione per tale tipo specifico di attività.

Le politiche e procedure che stabiliscono le metodologie di valutazione includono gli input, i modelli e i criteri di selezione per le fonti dei prezzi e dei dati di mercato. Esse prevedono che i prezzi siano ottenuti da fonti indipendenti ogniqualvolta ciò sia possibile e appropriato. Il processo di selezione di una particolare metodologia include la valutazione delle metodologie rilevanti disponibili, tenuto conto della loro sensibilità ai cambiamenti delle variabili e del modo in cui strategie specifiche determinano il valore relativo delle attività del portafoglio.

2.  
Le politiche di valutazione stabiliscono gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione, compresa l’alta dirigenza del GEFIA. Le procedure riflettono la struttura organizzativa indicata nelle politiche di valutazione.

Le politiche e procedure di valutazione hanno per oggetto quanto meno:

a) 

la competenza e l’indipendenza del personale che esegue effettivamente la valutazione delle attività;

b) 

le strategie di investimento specifiche del FIA e le attività in cui il FIA potrebbe investire;

c) 

i controlli sulla selezione degli input, delle fonti e delle metodologie di valutazione;

d) 

i canali di attivazione di livelli successivi di intervento per risolvere le differenze tra i valori delle attività;

e) 

la valutazione di eventuali aggiustamenti relativi alla dimensione e alla liquidità delle posizioni o a cambiamenti delle condizioni di mercato, a seconda del caso;

f) 

il momento appropriato per chiudere i libri contabili a fini di valutazione;

g) 

la frequenza appropriata per la valutazione delle attività.

3.  
In caso di nomina di un valutatore esterno, le politiche e procedure di valutazione stabiliscono un processo per lo scambio di informazioni tra il GEFIA e il valutatore esterno per garantire che siano fornite tutte le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento della valutazione.

Le politiche e procedure di valutazione garantiscono che il GEFIA eserciti inizialmente e periodicamente la diligenza dovuta verso terzi nominati per svolgere servizi di valutazione.

4.  
Quando la valutazione è eseguita dal GEFIA stesso, le politiche includono la descrizione delle misure che garantiscono l’esecuzione funzionalmente indipendente della valutazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Tali garanzie includono misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto svolge le attività di valutazione.

Articolo 68

Uso dei modelli per la valutazione delle attività

1.  
In caso di uso di un modello per la valutazione delle attività del FIA, il modello e le sue caratteristiche principali sono spiegati e giustificati nelle politiche e procedure di valutazione. Le ragioni per la scelta del modello, i dati sottostanti, le ipotesi utilizzate nel modello e la motivazione del loro uso nonché i limiti della valutazione basata sul modello sono adeguatamente documentati.
2.  
Le politiche e procedure di valutazione garantiscono che prima dell’uso il modello sia convalidato da una persona con conoscenze sufficienti che non abbia partecipato al processo di costruzione del modello stesso. Il processo di convalida è documentato adeguatamente.
3.  
Il modello è soggetto alla previa approvazione dell’alta dirigenza del GEFIA. Quando il modello è utilizzato da un GEFIA che esegue direttamente la funzione di valutazione, l’approvazione dell’alta dirigenza lascia impregiudicato il diritto dell’autorità competente, a norma dell’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva 2011/61/UE di imporre che il modello sia verificato da un valutatore esterno o da un revisore.

Articolo 69

Applicazione uniforme delle politiche e procedure di valutazione

1.  
Il GEFIA garantisce che le politiche e procedure di valutazione e le metodologie di valutazione stabilite siano applicate in modo uniforme.
2.  
Le politiche e procedure di valutazione e le metodologie stabilite sono applicate a tutte le attività del FIA tenendo conto della strategia di investimento, del tipo di attività e, se applicabile, dell’esistenza di diversi valutatori esterni.
3.  
Quando non è richiesto alcun aggiornamento, le politiche e procedure sono applicate uniformemente nel tempo e le fonti e regole di valutazione restano coerenti nel tempo.
4.  
Le procedure di valutazione e le metodologie di valutazione stabilite sono applicate in modo uniforme a tutti i FIA gestiti dallo stesso GEFIA, tenendo conto delle strategie di investimento, dei tipi di attività detenuti dai FIA e, se applicabile, dell’esistenza di diversi valutatori esterni.

Articolo 70

Riesame periodico delle politiche e procedure di valutazione

1.  
Le politiche di valutazione prevedono il riesame periodico delle politiche e procedure, comprese le metodologie di valutazione. Il riesame ha luogo almeno una volta all’anno e prima che il FIA si impegni in una nuova strategia di investimento o in un nuovo tipo di attività non coperti dalla politica di valutazione in vigore.
2.  
Le politiche e procedure di valutazione prevedono come possa essere modificata la politica di valutazione, metodologie incluse, e in quali circostanze la modifica sia appropriata. Le modifiche delle politiche e delle procedure raccomandate sono sottoposte all’alta dirigenza, che le esamina e le approva.
3.  
La funzione di gestione del rischio di cui all’articolo 38 riesamina le politiche e procedure adottate per la valutazione delle attività e, se necessario, fornisce un supporto adeguato in materia.

Articolo 71

Riesame dei valori individuali delle attività

1.  
Il GEFIA assicura che tutte le attività detenute dal FIA siano valutate correttamente e adeguatamente. Il GEFIA documenta per tipo di attività in che modo è valutata l’adeguatezza e la correttezza dei singoli valori. Il GEFIA è in grado di dimostrare costantemente che i portafogli dei FIA da esso gestiti sono valutati in modo appropriato.
2.  

Le politiche e procedure di valutazione prevedono un processo di riesame dei singoli valori delle attività qualora esista un rischio significativo di valutazione inappropriata, ad esempio nei seguenti casi:

a) 

la valutazione è basata su prezzi provenienti da un’unica controparte o un unico intermediario;

b) 

la valutazione è basata su prezzi di borsa illiquidi;

c) 

la valutazione è influenzata da parti collegate al GEFIA;

d) 

la valutazione è influenzata da altri soggetti che possono avere un interesse finanziario nei risultati del FIA;

e) 

la valutazione è basata su prezzi forniti dalla controparte che è all’origine dello strumento, in particolare quando tale controparte finanzia altresì la posizione del FIA nello strumento;

f) 

la valutazione è influenzata da uno o più individui all’interno del GEFIA.

3.  

Le politiche e procedure di valutazione prevedono il processo di riesame, incluso controlli sufficienti e appropriati sulla ragionevolezza dei singoli valori. La ragionevolezza è valutata in termini di esistenza di un grado appropriato di obiettività. Tali controlli includono almeno le seguenti operazioni:

a) 

verificare i valori tramite il raffronto dei prezzi forniti dalle controparti e nel tempo;

b) 

convalidare i valori tramite il raffronto tra i prezzi di realizzo e i valori contabili recenti;

c) 

considerare la reputazione, la costanza nel tempo e la qualità della fonte di valutazione;

d) 

raffrontare con i valori generati da un terzo;

e) 

esaminare e documentare le esenzioni;

f) 

illustrare e ricercare eventuali differenze che sembrano insolite o variano in funzione del parametro di valutazione stabilito per il tipo di attività;

g) 

fare un test alla ricerca di prezzi fermi e parametri impliciti;

h) 

raffrontare con i prezzi delle eventuali attività collegate o delle loro coperture;

i) 

riesaminare gli input utilizzati per la determinazione dei prezzi in base ad un modello, in particolare quelli rispetto ai quali il prezzo del modello presenta una sensibilità significativa.

4.  
Le politiche e procedure di valutazione includono misure appropriate di attivazione di livelli successivi di intervento per far fronte alle differenze o ad altri problemi nella valutazione delle attività.

Articolo 72

Calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione

1.  
Il GEFIA garantisce che, per ciascun FIA da esso gestito, il valore patrimoniale netto per quota o azione sia calcolato in occasione di ciascuna emissione o sottoscrizione o rimborso o annullamento di quote o azioni, ma almeno una volta all’anno.
2.  
Il GEFIA garantisce che le procedure e la metodologia per calcolare il valore patrimoniale netto per quota o azione siano pienamente documentate. Le procedure e metodologie di calcolo e la loro applicazione sono soggette a verifica periodica da parte del GEFIA e la documentazione è modificata di conseguenza.
3.  
Il GEFIA garantisce che vi siano procedure correttive in caso di calcolo errato del valore patrimoniale netto.
4.  
Il GEFIA garantisce che il numero di quote o azioni emesse sia soggetto periodicamente a verifica, almeno in occasione di ogni calcolo del prezzo della quota o dell’azione.

Articolo 73

Garanzie professionali

1.  
I valutatori esterni forniscono su richiesta garanzie professionali a dimostrazione della loro capacità di esercitare la funzione di valutazione. I valutatori esterni forniscono le garanzie professionali in forma scritta.
2.  

Le garanzie professionali attestano che il valutatore esterno è qualificato e in grado di esercitare una valutazione corretta e indipendente e dimostrano quanto meno che:

a) 

dispone di personale e risorse tecniche sufficienti;

b) 

è dotato di procedure adeguate a salvaguardia di una valutazione corretta e indipendente;

c) 

conosce e comprende adeguatamente la strategia di investimento del FIA e le attività che è chiamato a valutare;

d) 

possiede onorabilità ed esperienze sufficienti in materia di valutazione.

3.  
Quando il valutatore esterno è soggetto all’obbligo di registrazione professionale presso l’autorità competente o un’altra entità dello Stato in cui è stabilito, la garanzia professionale contiene il nome di tale autorità o entità, compresi i relativi dati di contatto. La garanzia professionale indica chiaramente le disposizioni legislative o regolamentari o le regole di condotta professionale cui il valutatore esterno è soggetto.

Articolo 74

Frequenza di valutazione delle attività detenute da FIA di tipo aperto

1.  
La valutazione degli strumenti finanziari detenuti dai FIA di tipo aperto ha luogo ogni volta che il valore patrimoniale netto per quota o azione è calcolato a norma dell’articolo 72, paragrafo 1.
2.  
La valutazione delle altre attività detenute dai FIA di tipo aperto ha luogo almeno una volta all’anno e ogni volta sia dimostrato che l’ultimo valore determinato non è più corretto o appropriato.



SEZIONE 8

Delega di funzioni di GEFIA

(articolo 20, paragrafi 1, 2, 4 e 5 della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 75

Principi generali

Quando delega il compito di esercitare una o più funzioni per suo conto, il GEFIA si attiene in particolare ai seguenti principi generali:

a) 

la struttura della delega non consente al GEFIA di eludere le sue responsabilità;

b) 

gli obblighi del GEFIA nei confronti del FIA e dei suoi investitori non subiscono modifiche per effetto della delega;

c) 

le condizioni che il GEFIA deve soddisfare per essere autorizzato ed esercitare le attività a norma della direttiva 2011/61/UE non sono messe a repentaglio;

d) 

la delega assume la forma di un accordo scritto concluso tra il GEFIA e il delegato;

e) 

il GEFIA assicura che il delegato eserciti le funzioni delegate in modo efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili e deve stabilire i metodi e le procedure per controllare su base continuativa i servizi forniti dal delegato. Il GEFIA adotta misure appropriate se risulta che il delegato non può esercitare le funzioni in modo efficace o nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;

f) 

il GEFIA sorveglia efficacemente le funzioni delegate e gestisce i rischi connessi con la delega. A tal fine il GEFIA dispone costantemente delle conoscenze e delle risorse necessarie per sorvegliare le funzioni delegate. L’accordo riconosce al GEFIA il diritto di informazione, ispezione, ammissione e accesso, nonché i suoi diritti di istruzione e monitoraggio nei confronti del delegato. Il GEFIA assicura altresì che il delegato sorvegli adeguatamente l’esecuzione delle funzioni delegate e gestisca adeguatamente i rischi connessi con la delega;

g) 

il GEFIA assicura che la continuità e la qualità delle funzioni delegate o del compito delegato di esercitare le funzioni siano mantenute anche in caso di cessazione della delega a seguito del trasferimento delle funzioni delegate o del compito delegato di esercitare le funzioni ad un terzo o dell’esercizio diretto di tali funzioni;

h) 

i diritti e gli obblighi rispettivi del GEFIA e del delegato sono chiaramente stabiliti e fissati nell’accordo. In particolare il GEFIA assicura contrattualmente i suoi diritti di istruzione e di risoluzione, i suoi diritti di informazione e di ispezione e accesso ai libri contabili e ai locali. L’accordo garantisce che la subdelega possa avere luogo solo con il consenso del GEFIA;

i) 

quando riguarda la gestione del portafoglio, la delega è conforme alla politica di investimento del FIA. Il GEFIA istruisce il delegato su come attuare la politica di investimento e controlla se il delegato la rispetti su base continuativa;

j) 

il GEFIA si assicura che il delegato gli comunichi eventuali sviluppi che potrebbero avere un impatto significativo sulla capacità del delegato di esercitare le funzioni delegate in modo efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;

k) 

il GEFIA assicura che il delegato protegga le informazioni confidenziali relative al GEFIA, al FIA interessato dalla delega e agli investitori di tale FIA;

l) 

il GEFIA garantisce che il delegato adotti, applichi e mantenga un piano di emergenza per il ripristino dell’operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, tenendo conto dei tipi di funzioni delegate.

Articolo 76

Ragioni obiettive per la delega

1.  

Il GEFIA fornisce alle autorità competenti una descrizione, spiegazione e dimostrazione dettagliata delle ragioni obiettive della delega. Per valutare se l’intera struttura della delega sia basata su ragioni obiettive ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, sono presi in considerazione i seguenti criteri:

a) 

ottimizzazione delle funzioni e dei processi di impresa;

b) 

risparmi di costi;

c) 

conoscenze del delegato relative all’amministrazione o a mercati o investimenti specifici;

d) 

accesso del delegato a capacità di trading mondiali.

2.  
Su richiesta delle autorità competenti, il GEFIA fornisce maggiori informazioni e presenta i documenti attestanti che l’intera struttura della delega è basata su ragioni obiettive.

Articolo 77

Caratteristiche del delegato

1.  
Il delegato dispone di risorse adeguate e personale sufficiente, provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per il corretto esercizio dei compiti a lui delegati e ha una struttura organizzativa appropriata per sostenere l’esecuzione dei compiti delegati.
2.  
Le persone che eseguono di fatto le attività delegate dal GEFIA hanno conoscenze teoriche ed esperienze pratiche appropriate nelle funzioni rilevanti. La loro formazione professionale e la natura delle funzioni da loro esercitate in passato sono adeguate all’esecuzione dell’attività.
3.  
È considerato che le persone che conducono di fatto l’attività del delegato non possiedono l’onorabilità necessaria se vi sono a loro carico precedenti che siano rilevanti per valutare sia il criterio dell’onorabilità sia la capacità di esercitare correttamente i compiti delegati o se vi sono altre informazioni pertinenti che riguardano la loro onorabilità. Tali precedenti includono tra l’altro reati, procedimenti giudiziari e sanzioni amministrative rilevanti per lo svolgimento dei compiti delegati. Particolare attenzione è riservata agli illeciti finanziari, compresi gli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio di proventi di attività illecite, disonestà, frodi o reati finanziari, bancarotta o insolvenza. Tra le altre informazioni pertinenti rientrano ad esempio quelle che indicano che la persona non è affidabile od onesta.

Qualora i servizi professionali svolti dal delegato siano soggetti a regolamentazione all’interno dell’Unione, i fattori di cui al primo comma sono considerati soddisfatti quando l’autorità di vigilanza competente ha esaminato il rispetto del criterio dell’onorabilità nell’ambito della procedura di autorizzazione, a meno che non vi siano prove del contrario.

Articolo 78

Delega della gestione del portafoglio o del rischio

1.  
Il presente articolo si applica in caso di delega della gestione del portafoglio o del rischio.
2.  

I seguenti soggetti sono considerati autorizzati o registrati ai fini della gestione delle attività e sottoposti a vigilanza conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/61/UE:

a) 

le società di gestione autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE;

b) 

le imprese di investimento autorizzate ad esercitare l’attività di gestione dei portafogli a norma della direttiva 2004/39/CE;

c) 

gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2006/48/CE aventi l’autorizzazione a esercitare l’attività di gestione dei portafogli a norma della direttiva 2004/39/CE;

d) 

i GEFIA esterni autorizzati a norma della direttiva 2011/61/UE;

e) 

i soggetti di paesi terzi autorizzati o registrati ai fini della gestione delle attività ed effettivamente soggetti alla vigilanza di un’autorità competente in tali paesi.

3.  

In caso di conferimento della delega a imprese di paesi terzi, sono soddisfatte le seguenti condizioni conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/61/UE:

a) 

deve esistere un accordo scritto tra le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA e le autorità di vigilanza dell’impresa alla quale è conferita la delega;

b) 

con riferimento all’impresa alla quale è conferita la delega, l’accordo di cui alla lettera a), consente alle autorità competenti di:

i) 

ottenere su richiesta le informazioni pertinenti necessarie per esercitare i compiti di vigilanza di cui alla direttiva 2011/61/UE;

ii) 

ottenere accesso ai documenti detenuti nel paese terzo che siano pertinenti per l’assolvimento delle loro funzioni di vigilanza;

iii) 

eseguire ispezioni sul posto nei locali dell’impresa alla quale sono state delegate funzioni. Le procedure pratiche per le ispezioni sul posto sono specificate nel dettaglio nell’accordo scritto;

iv) 

ricevere appena possibile informazioni dall’autorità di vigilanza del paese terzo ai fini dell’indagine su presunte violazioni dei requisiti della direttiva 2011/61/UE e delle sue misure di esecuzione;

v) 

cooperare, conformemente al diritto nazionale e internazionale applicabile all’autorità di vigilanza del paese terzo e alle autorità competenti dell’UE, nell’attività di contrasto delle violazioni degli obblighi della direttiva 2011/61/UE e delle sue misure di esecuzione e della pertinente normativa nazionale.

Articolo 79

Vigilanza efficace

La delega è considerata tale da rendere impossibile una vigilanza efficace del GEFIA quando:

a) 

il GEFIA, i suoi revisori e le autorità competenti non hanno un accesso effettivo ai dati connessi alle funzioni delegate e ai locali commerciali del delegato o quando le autorità competenti non sono in grado di esercitare tali diritti di accesso;

b) 

il delegato non collabora con le autorità competenti del GEFIA in relazione alle funzioni delegate;

c) 

il GEFIA non mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per consentire loro di controllare che le funzioni delegate siano esercitate nel rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/61/UE e dalle sue misure di esecuzione.

Articolo 80

Conflitti di interesse

1.  

Conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, per valutare se una delega sia in conflitto con gli interessi del GEFIA o degli investitori del FIA si considera almeno quanto segue:

a) 

quando il GEFIA e il delegato sono membri dello stesso gruppo o hanno qualsiasi altra relazione contrattuale, la misura in cui il delegato controlli il GEFIA o abbia la capacità di influenzarne le azioni;

b) 

quando il delegato e un investitore del FIA interessato sono membri dello stesso gruppo o hanno qualsiasi altra relazione contrattuale, la misura in cui tale investitore controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni;

c) 

la probabilità che il delegato realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o dei suoi investitori;

d) 

la probabilità che il delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di un’attività eseguita a favore del GEFIA o del FIA;

e) 

la probabilità che il delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente rispetto agli interessi del FIA o degli investitori del FIA;

f) 

la probabilità che il delegato riceva o riceverà da una persona diversa dal GEFIA un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al GEFIA e ai FIA da esso gestiti, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

2.  

La funzione di gestione del portafoglio o del rischio può essere considerata funzionalmente e gerarchicamente separata da altri compiti potenzialmente in conflitto solo quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

le persone partecipanti alle attività di gestione del portafoglio non partecipano all’esecuzione di attività potenzialmente in conflitto, come le attività di controllo;

b) 

le persone partecipanti alle attività di gestione del rischio non partecipano all’esecuzione di attività potenzialmente in conflitto, come le attività operative;

c) 

le persone partecipanti alle funzioni di gestione del rischio non sono controllate dalle persone responsabili dell’esecuzione di attività operative;

d) 

la separazione è garantita rispetto a tutta la struttura gerarchica del delegato, compreso l’organo di gestione, ed è soggetta al controllo dell’organo di gestione e, se esistente, della funzione di sorveglianza del delegato.

3.  

I potenziali conflitti di interesse sono considerati identificati, gestiti, monitorati e comunicati in modo adeguato agli investitori del FIA solo se:

a) 

il GEFIA garantisce che il delegato adotti tutte le misure ragionevoli per identificare, gestire e monitorare potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra lui stesso e il GEFIA, il FIA o gli investitori del FIA. Il GEFIA garantisce che il delegato disponga di procedure corrispondenti a quelle richieste a norma degli articoli da 31 a 34;

b) 

il GEFIA garantisce che il delegato comunichi potenziali conflitti di interesse, nonché le procedure e misure che deve adottare per gestire tali conflitti, al GEFIA, il quale li comunica al FIA e agli investitori del FIA conformemente all’articolo 36.

Articolo 81

Consenso a subdeleghe e loro notifica

1.  
La subdelega acquista efficacia quando il GEFIA esprime il proprio consenso per iscritto.

Un consenso generico dato in anticipo dal GEFIA non è considerato valido ai fini dell’articolo 20, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.

2.  
A norma dell’articolo 20, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, la comunicazione contiene i dati del delegato, il nome dell’autorità competente presso la quale il subdelegato è autorizzato o registrato, le funzioni delegate, i FIA interessati dalla subdelega, una copia del consenso scritto dato dal GEFIA e la data prevista di decorrenza della subdelega.

Articolo 82

Società fantasma e GEFIA non più considerati gestori di FIA

1.  

Il GEFIA è ritenuto una società fantasma e cessa di essere considerato gestore del FIA almeno nelle situazioni seguenti:

a) 

il GEFIA non dispone più delle risorse e competenze necessarie per controllare efficacemente i compiti delegati e gestire i rischi connessi con la delega;

b) 

il GEFIA non ha più il potere di prendere decisioni in settori chiave soggetti alla responsabilità dell’alta dirigenza o di esercitare le funzioni dell’alta dirigenza in particolare in relazione all’attuazione della politica generale di investimento e delle strategie di investimento;

c) 

il GEFIA perde i propri diritti contrattuali di indagare, ispezionare, avere accesso o dare istruzioni ai suoi delegati o l’esercizio di tali diritti diventa impossibile in pratica;

d) 

le funzioni di gestione degli investimenti delegate dal GEFIA superano in misura sostanziale le funzioni di gestione degli investimenti esercitate dal GEFIA stesso. In sede di valutazione della portata della delega, le autorità competenti valutano la struttura della delega nel suo complesso, tenendo conto non solo delle attività gestite nel quadro della delega ma anche dei seguenti criteri qualitativi:

i) 

dei tipi di attività in cui ha investito il FIA o il GEFIA per conto del FIA e dell’importanza delle attività gestite nel quadro della delega per il profilo di rischio e di rendimento del FIA;

ii) 

dell’importanza delle attività oggetto della delega per il raggiungimento degli obiettivi di investimento del FIA;

iii) 

della diversificazione geografica e settoriale degli investimenti del FIA;

iv) 

del profilo di rischio del FIA;

v) 

del tipo di strategia di investimento perseguito dal FIA o dal GEFIA per conto del FIA;

vi) 

dei tipi di compiti delegati rispetto a quelli mantenuti, e

vii) 

dell’assetto dei delegati e dei loro subdelegati, dell’area geografica in cui operano e della loro struttura societaria, compreso se la delega sia conferita ad un soggetto appartenente allo stesso gruppo societario del GEFIA.

2.  
La Commissione sorveglia l’applicazione del presente articolo alla luce degli sviluppi del mercato. Essa riesamina la situazione dopo due anni e, se necessario, adotta misure appropriate per precisare ulteriormente le condizioni alle quali è considerato che il GEFIA ha delegato le proprie funzioni in misura tale da diventare una società fantasma cessando di essere il gestore del FIA.
3.  
L’AESFEM può emanare orientamenti per garantire un’applicazione uniforme delle strutture delle deleghe in tutta l’Unione.



CAPO IV

DEPOSITARIO



SEZIONE 1

Elementi del contratto scritto

(articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 83

Elementi contrattuali

1.  

Il depositario, da un lato, e il GEFIA e/o il FIA, dall’altro, concludono un contratto relativo alla nomina del depositario in conformità all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, includendovi almeno gli elementi seguenti:

a) 

descrizione dei servizi prestati dal depositario e delle procedure adottate per ogni tipologia di attività nelle quali il FIA può investire e che sono poi affidate al depositario;

b) 

descrizione delle modalità di esercizio della funzione di custodia e di sorveglianza, secondo le tipologie di attività e le aree geografiche in cui il FIA intende investire. Relativamente alle funzioni di custodia la descrizione include gli elenchi dei paesi e le procedure per aggiungervi un paese o, secondo i casi, per depennarlo. È assicurata la conformità alle informazioni comunicate nel regolamento, nei documenti costitutivi e nella documentazione promozionale del FIA per quanto attiene alle attività in cui questo può investire;

c) 

dichiarazione secondo cui ogni eventuale delega di funzioni di custodia lascia impregiudicata la responsabilità del depositario, a meno che questo non se ne sia esonerato in conformità dell’articolo 21, paragrafo 13 o 14, della direttiva 2011/61/UE;

d) 

periodo di validità del contratto e condizioni applicabili alla sua modifica e risoluzione, compresa la descrizione delle situazioni che possono determinarne la risoluzione e della procedura di risoluzione, così come, ove applicabili, le procedure cui il depositario deve attenersi per trasmettere tutte le informazioni pertinenti al successore;

e) 

obblighi di riservatezza applicabili alle parti in conformità alle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari. Detti obblighi non ostano alla facoltà delle autorità competenti di accedere alla documentazione e alle informazioni pertinenti;

f) 

mezzi e procedure con cui il depositario trasmette al GEFIA o al FIA tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per l’esecuzione delle sue funzioni, compreso l’esercizio dei diritti connessi alle attività, e per permettere al GEFIA e al FIA di disporre tempestivamente di un quadro generale accurato dei conti del FIA;

g) 

mezzi e procedure con cui il GEFIA o il FIA trasmettono al depositario tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per l’esercizio delle sue funzioni, ovvero provvedono a che esso vi abbia accesso, comprese procedure atte ad assicurare che il depositario riceva informazioni dalle altre parti nominate dal FIA o dal GEFIA;

h) 

indicazione dell’eventuale facoltà del depositario, o del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, di riutilizzare le attività affidategli, e delle eventuali condizioni cui tale riutilizzo è subordinato;

i) 

procedure da seguire quando è ipotizzata una modifica del regolamento, dei documenti costitutivi o della documentazione promozionale del FIA, con illustrazione delle situazioni in cui il depositario deve essere informato ovvero in cui la modifica è subordinata al suo accordo preliminare;

j) 

tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra, da un lato, il FIA, il GEFIA o il terzo che opera per conto del FIA o del GEFIA e, dall’altro, il depositario in relazione alla vendita, alla sottoscrizione, al rimborso, all’emissione, all’annullamento e al riacquisto di quote o azioni del FIA;

k) 

tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra il FIA, il GEFIA, il terzo che opera per conto del FIA o del GEFIA e il depositario in relazione all’esercizio della funzione di sorveglianza e controllo da parte del depositario;

l) 

qualora le parti del contratto prevedano di affidare a terzi parte delle rispettive funzioni, l’impegno a comunicare periodicamente gli estremi dei terzi nominati e, a richiesta, le informazioni sui criteri applicati alla loro selezione e le azioni previste per monitorarne le attività;

m) 

informazioni sui compiti e sulle responsabilità delle parti del contratto per quanto riguarda gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo;

n) 

informazioni su tutti i conti in contante aperti a nome del FIA, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, e procedure atte ad assicurare l’informazione del depositario in caso di apertura di un nuovo conto a nome del FIA o a nome del GEFIA per conto del FIA;

o) 

particolari delle procedure di attivazione di livelli successivi di intervento predisposte dal depositario, compresa l’indicazione delle persone nel FIA e/o nel GEFIA che esso deve contattare all’avvio di una tale procedura;

p) 

impegno del depositario a informare il GEFIA quando constata che la separazione delle attività non è, o non è più, sufficiente a tutelare dall’insolvenza di un terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE in una data giurisdizione;

q) 

procedure atte a permettere al depositario di indagare, per quanto rientra nelle sue funzioni, sulla condotta del GEFIA e/o del FIA e di valutare la qualità delle informazioni trasmesse, anche mediante l’accesso ai libri contabili del FIA e/o del GEFIA ovvero mediante visite sul posto;

r) 

procedure atte a permettere al GEFIA e/o al FIA di esaminare le prestazioni del depositario per quanto riguarda le sue obbligazioni contrattuali.

2.  
I mezzi e le procedure di cui alle lettere da a) a r) sono illustrati dettagliatamente nel contratto di nomina del depositario o nell’eventuale sua successiva modifica.
3.  
Il contratto di nomina del depositario o l’eventuale sua successiva modifica di cui al paragrafo 2 sono redatti per iscritto.
4.  
Le parti possono convenire di trasmettersi tutte le informazioni, o parte di esse, per via elettronica, purché ne sia garantita l’adeguata registrazione.
5.  
Salvo disposizione contraria nel diritto nazionale, non vige alcun obbligo di concludere un accordo scritto specifico per ciascun FIA; il GEFIA e il depositario possono concludere un accordo quadro nel quale sono elencati i FIA gestiti dal GEFIA ai quali esso si applica.
6.  
È specificato il diritto nazionale applicabile al contratto di nomina del depositario e a qualsiasi accordo successivo.



SEZIONE 2

Criteri generali di valutazione della regolamentazione e della vigilanza prudenziali applicabili ai depositari dei paesi terzi

[articolo 21, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2011/61/UE]

Articolo 84

Criteri di valutazione della regolamentazione e della vigilanza prudenziali applicabili al depositario di un paese terzo

Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, la valutazione dell’efficacia della regolamentazione e della vigilanza prudenziali applicabili al depositario di un paese terzo per verificare che abbia lo stesso effetto di quella prevista dal diritto dell’Unione e che sia effettivamente applicata si basa sui criteri seguenti:

a) 

il depositario è soggetto all’autorizzazione e alla vigilanza costante di un’autorità competente pubblica che dispone di risorse adeguate per l’assolvimento dei suoi compiti;

b) 

il diritto del paese terzo prevede per l’autorizzazione dei depositari criteri che hanno lo stesso effetto di quelli previsti nell’Unione per l’accesso all’attività di ente creditizio o di impresa di investimento;

c) 

i requisiti patrimoniali imposti al depositario nel paese terzo hanno lo stesso effetto di quelli applicabili nell’Unione, in funzione del fatto che il depositario abbia la stessa natura di un ente creditizio o di un’impresa di investimento dell’Unione;

d) 

le condizioni di esercizio applicabili al depositario nel paese terzo hanno lo stesso effetto di quelle stabilite nell’Unione per gli enti creditizi o le imprese di investimento, in funzione della natura del depositario;

e) 

gli obblighi che il diritto del paese terzo impone circa l’esercizio delle funzioni specifiche di depositario di FIA hanno lo stesso effetto di quelli previsti nell’articolo 21, paragrafi da 7 a 15, della direttiva 2011/61/UE, nelle relative misure di esecuzione e nella pertinente normativa nazionale;

f) 

la normativa del paese terzo prevede l’applicazione di misure sufficientemente dissuasive qualora il depositario violi gli obblighi e le condizioni di cui alle lettere da a) ad e).



SEZIONE 3

Funzioni del depositario, doveri di diligenza dovuta e obbligo di separazione

(articolo 21, paragrafi da 7 a 9 e paragrafo 11, lettera c) e lettera d), punto iii), della direttiva 2011/61/UE]

Articolo 85

Monitoraggio del contante — obblighi generali

1.  
Laddove è tenuto o aperto un conto in contante a nome del FIA, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA ovvero a nome del depositario che opera per conto del FIA, presso un soggetto di cui all’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA assicura che il depositario disponga, al momento dell’assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, di tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per assolvere i suoi obblighi.
2.  

Per poter accedere a tutte le informazioni inerenti ai conti in contante del FIA e disporre di un quadro chiaro di tutti i flussi di cassa del FIA, il depositario è come minimo:

a) 

informato, all’atto della nomina, di tutti i preesistenti conti in contante aperti a nome del FIA o a nome del GEFIA che opera per suo conto;

b) 

informato dell’apertura di qualsiasi nuovo conto in contante del FIA o del GEFIA che opera per suo conto;

c) 

informato esaurientemente riguardo ai conti in contante aperti presso un soggetto terzo direttamente da tali soggetti terzi.

Articolo 86

Monitoraggio dei flussi di cassa del FIA

Il depositario assicura il monitoraggio effettivo e adeguato dei flussi di cassa del FIA, in particolare provvedendo almeno a:

a) 

garantire che il contante del FIA sia registrato integralmente in conti aperti presso i soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE, nei pertinenti mercati in cui sono richiesti conti in contante ai fini delle operazioni del FIA e che sono sottoposti ad una regolamentazione e ad una vigilanza prudenziali che hanno lo stesso effetto della normativa dell’Unione e che sono effettivamente applicate e conformi ai principi stabiliti all’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE;

b) 

applicare procedure efficaci e adeguate per la riconciliazione di tutti i movimenti di cassa ed effettuare tali riconciliazioni quotidianamente o, per i movimenti di cassa infrequenti, quando il movimento di cassa si verifica;

c) 

applicare procedure atte a individuare, alla chiusura della giornata, i flussi di cassa significativi, in particolare quelli potenzialmente non in linea con le operazioni del FIA;

d) 

riesaminare periodicamente l’adeguatezza di dette procedure, anche riesaminando, almeno una volta l’anno, l’intero processo di riconciliazione e provvedendo a che esso includa i conti in contante aperti a nome del FIA, a nome del GEFIA che opera per conto del FIA o a nome del depositario che opera per conto del FIA;

e) 

monitorare su base continuativa i risultati delle riconciliazioni e gli interventi attuati in risposta alle discrepanze rilevate nelle procedure di riconciliazione e informare il GEFIA, qualora un’irregolarità non sia stata sanata senza indebito ritardo, nonché le autorità competenti, qualora la situazione non possa essere chiarita e/o sanata;

f) 

verificare che le posizioni per cassa da esso registrate siano in linea con quelle del GEFIA. Il GEFIA provvede a che il depositario riceva tutte le istruzioni e informazioni concernenti un conto in contante aperto presso un terzo in modo da poter procedere alla propria procedura di riconciliazione.

Articolo 87

Funzioni relative alle sottoscrizioni

Il GEFIA assicura che il depositario sia informato dei pagamenti effettuati dagli investitori, o per loro conto, all’atto della sottoscrizione delle quote o azioni del FIA, alla chiusura di ciascuna giornata nella quale il GEFIA, il FIA o la parte che opera per suo conto, quale un agente di trasferimento, riceve tali pagamenti oppure un ordine dall’investitore. Il GEFIA assicura che il depositario riceva tutte le altre informazioni pertinenti di cui necessita per garantire, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE, che i pagamenti siano quindi registrati in conti in contante aperti a nome del FIA, a nome del GEFIA che opera per conto del FIA o a nome del depositario.

Articolo 88

Strumenti finanziari da tenere in custodia

1.  

Gli strumenti finanziari di proprietà del FIA, o del GEFIA che opera per suo conto, che non possono essere fisicamente consegnati al depositario sono inclusi nel novero delle funzioni di custodia del depositario quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

si tratta di valori mobiliari, compresi quelli che incorporano strumenti derivati di cui all’articolo 51, paragrafo 3, ultimo comma, della direttiva 2009/65/CE e all’articolo 10 della direttiva 2007/16/CE della Commissione ( 4 ), di strumenti del mercato monetario o di quote di organismi di investimento collettivo;

b) 

si tratta di strumenti che possono essere registrati o tenuti su un conto a nome, direttamente o indirettamente, del depositario.

2.  
Non sono tenuti in custodia gli strumenti finanziari che, a norma del diritto nazionale applicabile, sono registrati soltanto a nome direttamente del FIA presso l’emittente stesso o il suo agente, quale il conservatore o l’agente di trasferimento.
3.  
Gli strumenti finanziari di proprietà del FIA, o del GEFIA che opera per suo conto, che possono essere fisicamente consegnati al depositario sono sempre inclusi nel novero delle funzioni di custodia del depositario.

Articolo 89

Funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite

1.  

Al fine di assolvere gli obblighi stabiliti nell’articolo 21, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda gli strumenti finanziari da tenere in custodia, il depositario provvede almeno a quanto segue:

a) 

registrazione adeguata degli strumenti finanziari in conformità all’articolo 21, paragrafo 8, lettera a), punto ii), della direttiva 2011/61/UE;

b) 

conservazione delle registrazioni e mantenimento dei conti separati secondo modalità che ne garantiscano l’esattezza e in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e il contante detenuti per conto dei FIA;

▼M1

c) 

riconciliazioni operate con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE;

▼B

d) 

esercizio della dovuta cura riguardo agli strumenti finanziari tenuti in custodia, al fine di assicurare un livello elevato di tutela degli investitori;

e) 

valutazione e monitoraggio di tutti i rischi di custodia pertinenti nell’intera catena di custodia e comunicazione al GEFIA degli eventuali rischi significativi individuati;

f) 

introduzione di idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti ad essi collegati, in seguito a frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;

g) 

verifica del diritto di proprietà del FIA, o del GEFIA che opera per suo conto, sulle attività in questione.

▼M1

In relazione al primo comma, lettera c), la frequenza delle riconciliazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) 

la normale attività di negoziazione del FIA;

b) 

le operazioni che avvengono al di fuori della normale attività di negoziazione;

c) 

le operazioni che avvengono per conto degli altri clienti le cui attività sono tenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari delle attività del FIA.

▼M1

2.  
Il depositario che ha delegato le funzioni di custodia ad un terzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), e l'obbligo di separazione previsto all'articolo 99.

▼B

3.  
Il depositario adempie le funzioni di custodia di cui ai paragrafi 1 e 2 considerando le attività sottostanti detenute dalle strutture finanziarie e/o giuridiche controllate direttamente o indirettamente dal FIA o dal GEFIA che opera per conto del FIA.

L’obbligo di cui al primo comma non si applica ai fondi di fondi o alle strutture master-feeder nei casi in cui i fondi sottostanti dispongono di un depositario che ne custodisce le attività.

Articolo 90

Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione

1.  
Il GEFIA trasmette al depositario, al momento dell’assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui quest’ultimo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell’articolo 21, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e assicurare che esso riceva tutte le informazioni pertinenti dai terzi.
2.  

Al fine di assolvere gli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il depositario deve almeno:

a) 

avere accesso, senza indebito ritardo, a tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per esercitare le funzioni di verifica della proprietà e di registrazione, comprese le informazioni pertinenti che gli devono comunicare i terzi;

b) 

disporre di informazioni sufficienti e attendibili che gli consentano di appurare che il FIA, o il GEFIA che opera per suo conto, ha il diritto di proprietà sulle attività in questione;

c) 

conservare un registro delle attività per le quali ha appurato che il FIA, o il GEFIA che opera per suo conto, ha la proprietà. Per assolvere tale obbligo il depositario:

i) 

registra, a nome del FIA, le attività per le quali ha appurato che il FIA, o il GEFIA che opera per conto del FIA, ha la proprietà, indicandone il rispettivo importo nozionale;

ii) 

è in grado di produrre, in ogni momento, un inventario completo e aggiornato delle attività del FIA, indicandone il rispettivo importo nozionale.

Ai fini del punto ii), il depositario assicura che vigano procedure atte a impedire l’attribuzione, la cessione, lo scambio o la consegna di attività registrate senza che esso, o il suo delegato, sia informato dell’operazione; il depositario ha inoltre accesso, senza indebito ritardo, alle prove documentali fornite dal pertinente terzo di ciascuna operazione. Il GEFIA assicura che il pertinente terzo fornisca al depositario, senza indebito ritardo, i certificati o le altre prove documentali in occasione di ogni vendita o acquisto di attività ovvero di operazioni sul capitale che determinino l’emissione di strumenti finanziari, e, comunque, almeno una volta l’anno.

3.  
In ogni caso, il depositario assicura che il GEFIA predisponga e applichi procedure adeguate per appurare se le attività acquistate dal FIA che gestisce siano correttamente registrate a nome del FIA, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, e per verificare la corrispondenza tra le posizioni riportate nei registri del GEFIA e le attività per le quali il depositario ha appurato che il FIA, o il GEFIA che opera per conto del FIA, ha la proprietà. Il GEFIA provvede a che il depositario riceva tutte le istruzioni e le pertinenti informazioni concernenti le attività del FIA in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione.
4.  
Il depositario predispone e applica una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento nelle situazioni in cui è riscontrata un’anomalia, provvedendo anche all’informazione del GEFIA e, se la situazione non può essere chiarita e/o sanata, delle autorità competenti.
5.  
Il depositario adempie le funzioni di custodia di cui ai paragrafi da 1 a 4 considerando le attività sottostanti detenute dalle strutture finanziarie e/o giuridiche costituite dal FIA, o dal GEFIA che opera per conto del FIA, al fine di investire nelle attività sottostanti e controllate direttamente o indirettamente dal FIA o dal GEFIA che opera per conto del FIA.

L’obbligo di cui al primo comma non si applica ai fondi di fondi o alle strutture master-feeder nei casi in cui i fondi sottostanti dispongono di un depositario che esercita le funzioni di verifica della proprietà e registrazione contabile per le loro attività.

Articolo 91

Obblighi di informativa dell’intermediario principale

1.  

Laddove è nominato un intermediario principale, il GEFIA assicura che sia in vigore, a decorrere dalla data della nomina, un accordo che impone all’intermediario principale di mettere a disposizione del depositario, in particolare, una dichiarazione su supporto durevole contenente le informazioni seguenti:

a) 

valore delle voci elencate nel paragrafo 3 ad ogni chiusura di giornata operativa;

b) 

altri particolari necessari affinché il depositario del FIA possa disporre di informazioni attendibili e aggiornate circa il valore delle attività di cui ha delegato la custodia a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE.

2.  
La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione del depositario del FIA entro la chiusura della giornata operativa successiva a quella cui si riferisce.
3.  

Le voci di cui al paragrafo 1, lettera a), includono le seguenti:

a) 

valore totale delle attività che l’intermediario principale detiene per il FIA, laddove le funzioni di custodia sono delegate a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE. Il valore di ciascuno dei seguenti elementi:

i) 

prestiti in contante al FIA e interessi maturati;

ii) 

titoli che il FIA deve riconsegnare in base a posizioni corte assunte per suo conto;

iii) 

importi per regolamenti correnti che il FIA deve pagare in virtù di future;

iv) 

proventi in contante derivanti da vendite allo scoperto detenuti dall’intermediario principale per posizioni corte assunte per conto del FIA;

v) 

margini di tesoreria detenuti dall’intermediario principale per future aperti stipulati per conto del FIA. Tale obbligo si aggiunge a quelli imposti dagli articoli 87 e 88;

vi) 

esposizioni alla chiusura ai prezzi di mercato per ciascuna operazione effettuata fuori dai mercati regolamentati per conto del FIA;

vii) 

totale delle obbligazioni garantite del FIA nei confronti dell’intermediario principale;

viii) 

tutte le altre attività relative al FIA;

b) 

valore delle altre attività di cui all’articolo 21, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2011/61/UE che l’intermediario principale detiene come garanzia reale per operazioni garantite realizzate in virtù di un accordo di intermediazione principale;

c) 

valore delle attività per le quali l’intermediario principale ha esercitato il diritto di utilizzazione delle attività del FIA;

d) 

elenco di tutti gli enti presso cui l’intermediario principale detiene o può detenere liquidità del FIA su un conto aperto a nome del FIA, o del GEFIA che opera per conto del FIA, a norma dell’articolo 21, paragrafo 7 della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 92

Funzioni di sorveglianza — obblighi generali

1.  
All’atto della nomina il depositario valuta i rischi insiti nella natura, scala e complessità della strategia del FIA e dell’organizzazione del GEFIA al fine di definire le procedure di sorveglianza adeguate al FIA e alle attività in cui investe, che sono poi attuate e applicate. Tali procedure sono aggiornate a cadenza periodica.
2.  
Nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza a norma dell’articolo 21, paragrafo 9, della direttiva 2011/61/UE, il depositario effettua controlli ex post e verifiche dei processi e delle procedure di competenza del GEFIA, del FIA o del terzo nominato. Assicura in ogni circostanza che viga una procedura adeguata di verifica e riconciliazione, la quale sia attuata e applicata, nonché frequentemente riesaminata. Il GEFIA assicura che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni del FIA in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione.
3.  
Per affrontare le situazioni in cui, nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza, sono individuate potenziali irregolarità, il depositario predispone una procedura chiara e completa di attivazione di livelli successivi di intervento, le cui modalità particolareggiate sono messe a disposizione, a richiesta, delle autorità competenti del GEFIA.
4.  
Il GEFIA trasmette al depositario, al momento dell’assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui quest’ultimo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell’articolo 21, paragrafo 9, della direttiva 2011/61/UE, comprese le informazioni che deve ricevere da terzi. Il GEFIA assicura in particolare che il depositario, per accertarsi dell’adeguatezza e della pertinenza delle procedure predisposte, possa accedere ai libri contabili ed effettuare visite sul posto, sia nei locali del GEFIA sia in quelli dei prestatori di servizi nominati dal FIA o dal GEFIA, quali amministratori o valutatori esterni, e/o possa controllare le relazioni e i documenti inerenti a certificazioni esterne riconosciute, effettuate da revisori indipendenti qualificati o da altri esperti.

Articolo 93

Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi

Per assicurare la conformità all’articolo 21, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, il depositario adempie gli obblighi seguenti:

1) 

assicura che il FIA, il GEFIA o il soggetto designato abbiano predisposto, attuino e applichino una procedura adeguata e uniforme per:

i) 

la riconciliazione tra gli ordini di sottoscrizione e i proventi da sottoscrizione e tra il numero di quote o azioni emesse e i proventi da sottoscrizioni ricevuti dal FIA;

ii) 

la riconciliazione tra gli ordini di rimborso e i rimborsi pagati e tra il numero di quote o azioni annullate e i rimborsi pagati dal FIA;

iii) 

la verifica periodica dell’adeguatezza della procedura di riconciliazione.

Ai fini dei punti i), ii) e iii), il depositario verifica in particolare, periodicamente, che il numero totale di quote o azioni nei conti del FIA corrisponda al numero totale di quote o azioni in essere nel registro del FIA;

2) 

assicurare e verificare periodicamente che le procedure di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote o azioni del FIA siano conformi alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA, e appurare che esse siano effettivamente attuate;

3) 

stabilire per le verifiche una frequenza in linea con la frequenza delle sottoscrizioni e dei rimborsi.

Articolo 94

Funzioni relative alla valutazione delle quote/azioni

1.  

Per assicurare la conformità all’articolo 21, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il depositario:

a) 

verifica su base continuativa che siano predisposte e applicate procedure adeguate e uniformi per la valutazione delle attività del FIA in conformità all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e relative misure di esecuzione e al regolamento e documenti costitutivi del FIA;

b) 

assicura che le politiche e procedure di valutazione siano effettivamente attuate e riesaminate a cadenza periodica.

2.  
Le procedure del depositario sono effettuate con una frequenza corrispondente alla frequenza prevista per la politica di valutazione del FIA nell’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e nelle relative misure di esecuzione.
3.  
Il depositario che ritiene che il valore delle quote o azioni del FIA non sia stato calcolato a norma del diritto applicabile o del regolamento del FIA, ovvero dell’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE, ne informa il GEFIA e/o il FIA e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori del FIA.
4.  
Laddove è nominato un valutatore esterno, il depositario verifica che la nomina sia stata effettuata a norma dell’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e relative misure di esecuzione.

Articolo 95

Funzioni relative all’esecuzione delle istruzioni del GEFIA

Per assicurare la conformità all’articolo 21, paragrafo 9, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il depositario provvede almeno a:

a) 

predisporre e attuare procedure adeguate per verificare se il FIA e il GEFIA osservino le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e il regolamento e i documenti costitutivi del FIA. Il depositario controlla in particolare se il FIA rispetta le restrizioni all’investimento e i limiti della leva finanziaria fissati nella documentazione promozionale. Dette procedure sono proporzionate alla natura, scala e complessità del FIA;

b) 

predisporre e attuare una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento qualora il FIA abbia violato uno dei limiti o una delle restrizioni di cui alla lettera a).

Articolo 96

Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni

1.  
Per assicurare la conformità all’articolo 21, paragrafo 9, lettera d), della direttiva 2011/61/UE, il depositario predispone una procedura atta a rilevare le situazioni in cui il controvalore collegato a operazioni riguardanti attività del FIA, o del GEFIA che opera per conto del FIA, non è rimesso al FIA nei termini d’uso, ne informa il GEFIA e, se la situazione non è sanata, chiede alla controparte la restituzione degli strumenti finanziari, laddove possibile.
2.  
Per le operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati, i termini d’uso sono valutati in funzione delle condizioni che corredano le operazioni (contratti derivati OTC oppure investimenti in attività immobiliari o in società non quotate).

Articolo 97

Funzioni relative alla distribuzione dei redditi del FIA

1.  

Per assicurare la conformità all’articolo 21, paragrafo 9, lettera e), della direttiva 2011/61/UE, il depositario:

a) 

accerta che, una volta dichiarato dal GEFIA, il reddito netto calcolato riceva una destinazione conforme al regolamento e ai documenti costitutivi del FIA e alla legislazione nazionale applicabile;

b) 

assicurano che siano adottate misure appropriate qualora i revisori del FIA abbiano espresso riserve sul bilancio d’esercizio. Il FIA, o il GEFIA che opera per suo conto, comunica al depositario tutte le informazioni circa le riserve espresse sul bilancio;

c) 

verifica la completezza e accuratezza dei pagamenti di dividendi, una volta dichiarati dal GEFIA, ed eventualmente della commissione di gestione.

2.  
Il depositario che ritiene che il reddito non sia stato calcolato a norma del diritto applicabile ovvero del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA ne informa il GEFIA e/o il FIA e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori del FIA.

Articolo 98

Diligenza dovuta

1.  
Per assicurare la conformità all’articolo 21, paragrafo 11, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il depositario attua e applica una procedura adeguata e documentata di diligenza dovuta per la selezione e il monitoraggio costante del delegato. Detta procedura è riesaminata periodicamente, almeno a cadenza annuale, ed è messa, a richiesta, a disposizione delle autorità competenti.
2.  

Nella selezione e nella nomina del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute al fine di assicurare che l’affidamento a tale terzo offra un livello adeguato di tutela degli strumenti finanziari. Provvede almeno a:

a) 

valutare il quadro regolamentare e giuridico, compresi il rischio paese, il rischio di custodia e l’esecutività dei contratti del terzo. La valutazione permette al depositario, in particolare, di determinare le potenziali ripercussioni dell’insolvenza del terzo sulle attività e sui diritti del FIA. Il depositario informa immediatamente il GEFIA se constata che la separazione delle attività non è sufficiente a tutelare dall’insolvenza a causa della normativa vigente nel paese in cui il terzo è ubicato;

b) 

valutare se le pratiche, le procedure e i controlli interni del terzo sono atti ad assicurare un livello elevato di cura e tutela degli strumenti finanziari del FIA o del GEFIA che opera per suo conto;

c) 

valutare se la solidità finanziaria e la reputazione del terzo sono consone ai compiti delegati. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal potenziale terzo sia su altri dati e informazioni, se disponibili;

d) 

accertare che il terzo abbia le capacità operative e tecnologiche che gli consentono di esercitare i compiti di custodia ad esso delegati garantendo un livello soddisfacente di tutela e sicurezza.

▼M1

bis.  

Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di FIA clienti del depositario contiene almeno quanto segue:

a) 

la garanzia del diritto di informazione, ispezione e accesso, da parte del depositario, ai registri e conti rilevanti del terzo che tiene in custodia le attività in modo che il depositario possa adempiere i suoi obblighi di sorveglianza e diligenza dovuta e in particolare:

i) 

possa identificare tutti i soggetti della catena di custodia;

ii) 

possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome del FIA, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati tenuti in custodia dal terzo per tale FIA registrati nel conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del terzo;

iii) 

possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati che sono registrati e tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto presso il depositario centrale di titoli (CSD) dell'emittente, o il suo agente, a nome del terzo per conto dei suoi clienti corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome di ciascun FIA suo cliente, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA;

b) 

l'esposizione dettagliata dei diritti e degli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e un altro soggetto terzo, in caso di ulteriore delega delle funzioni di custodia.

▼B

3.  

Il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel monitoraggio costante, al fine di assicurare che il terzo continui a soddisfare i criteri stabiliti nel paragrafo 1 e le condizioni previste nell’articolo 21, paragrafo 11, lettera d), della direttiva 2011/61/UE. A tal fine il depositario provvede almeno a:

a) 

monitorare le prestazioni del terzo e la relativa conformità ai criteri stabiliti dal depositario stesso;

b) 

assicurare che il terzo mantenga un livello elevato di cura, prudenza e diligenza nell’esercizio dei compiti di custodia e, in particolare, che separi efficacemente gli strumenti finanziari conformemente agli obblighi di cui all’articolo 99;

c) 

riesaminare i rischi di custodia insiti nella decisione di affidare le attività al terzo e comunicare senza indebito ritardo qualsiasi loro variazione al FIA o al GEFIA. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal terzo sia su altri dati e informazioni, se disponibili. In periodo di turbolenze sui mercati o quando è stato individuato un rischio, la frequenza e l’ampiezza del riesame aumentano. Il depositario informa immediatamente il GEFIA se constata che la separazione delle attività non è più sufficiente a tutelare dall’insolvenza a causa della normativa vigente nel paese in cui il terzo è ubicato.

4.  
Qualora il delegato terzo deleghi a sua volta una delle funzioni delegategli, si applicano mutatis mutandis le condizioni e i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5.  
Il depositario monitora l’osservanza dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE.
6.  
Il depositario predispone piani di emergenza per ciascun mercato in cui affida a un terzo l’esercizio di funzioni di custodia a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE. Il piano include l’indicazione dell’eventuale prestatore alternativo.
7.  
Qualora il delegato non soddisfi più i requisiti, il depositario adotta le misure, risoluzione del contratto compresa, che rispondono al miglior interesse del FIA e dei relativi investitori.

Articolo 99

Obbligo di separazione

▼M1

1.  

Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dall'articolo 21, paragrafo 11, lettera d), punto iii), della predetta direttiva, assicurando e verificando che il terzo:

a) 

registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari che è aperto nei libri contabili del terzo al fine di tenere in custodia gli strumenti finanziari dei clienti del depositario e dal quale sono esclusi gli strumenti finanziari di proprietà del depositario e del terzo e degli altri clienti del terzo, in modo che il depositario possa raffrontare il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti aperti nei suoi libri contabili a nome di ciascuno dei FIA suoi clienti o a nome del GEFIA che agisce per conto del FIA;

b) 

tenga i registri e i conti di strumenti finanziari necessari per permettere al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei clienti del depositario dalle attività di proprietà del terzo, dalle attività degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute per il depositario che agisce per conto proprio;

c) 

tenga i registri e i conti di strumenti finanziari secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per i FIA clienti del depositario, e sulla base dei quali il depositario possa stabilire in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà di tali attività;

d) 

fornisca al depositario, a cadenza periodica e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle circostanze, una dichiarazione che indica nei particolari le attività dei FIA clienti del depositario;

e) 

riconcili con la necessaria frequenza i suoi conti di strumenti finanziari e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato le funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE.

La frequenza della riconciliazione è determinata conformemente all'articolo 89, paragrafo 1;

f) 

introduca idonee modalità organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito ad abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;

g) 

laddove il terzo sia uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE, sottoposto ad una regolamentazione ed una vigilanza prudenziali efficaci che hanno lo stesso effetto del diritto dell'Unione e che sono effettivamente applicate, tenga il contante del FIA su uno o più conti in conformità dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE.

▼B

2.  
Laddove il depositario ha delegato le funzioni di custodia ad un terzo a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, il monitoraggio dell’adempimento degli obblighi di separazione da parte del terzo assicura che gli strumenti finanziari di proprietà dei clienti del depositario siano tutelati dall’insolvenza del terzo. Se, in forza della normativa applicabile, fra cui, in particolare, la normativa in materia di proprietà o di fallimento, gli obblighi di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a conseguire detto obiettivo, il depositario vaglia le disposizioni supplementari da adottare per minimizzare il rischio di perdite e per mantenere un livello di tutela adeguato.

▼M1

bis.  

Nei casi in cui il depositario delega le funzioni di custodia ad un terzo ubicato in un paese terzo in conformità all'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, oltre a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo il depositario adempie a quanto segue:

a) 

riceve la consulenza legale di una persona fisica o giuridica indipendente che conferma che il diritto fallimentare applicabile riconosce quanto segue:

i) 

la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute dal terzo per il depositario che agisce per conto proprio;

ii) 

le attività dei FIA clienti del depositario non fanno parte del patrimonio del terzo in caso di insolvenza;

iii) 

le attività dei FIA clienti del depositario sono indisponibili alla distribuzione, o alla vendita per la ripartizione dei proventi, a beneficio dei creditori del terzo cui sono state delegate le funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE;

b) 

garantisce che il terzo

i) 

assicuri che le condizioni di cui alla lettera a) siano soddisfatte al momento di concludere l'accordo di delega con il depositario e su base continuativa per tutta la durata della delega;

ii) 

informi immediatamente il depositario qualora non sia più soddisfatta una delle condizioni di cui al punto i);

iii) 

informi il depositario circa le modifiche del diritto fallimentare applicabile e della relativa applicazione concreta.

▼M1

3.  
I paragrafi 1, 2 e 2 bis si applicano mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE decida di delegare a sua volta le funzioni di custodia, totalmente o in parte, ad un altro terzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 11, terzo comma, della direttiva 2011/61/UE.

▼B



SEZIONE 4

Perdita di strumenti finanziari, esonero dalla responsabilità e ragioni oggettive

(articolo 21, paragrafi 12 e 13, della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 100

Perdita di uno strumento finanziario custodito

1.  

Uno strumento finanziario custodito dal depositario o dal terzo cui la custodia è stata delegata è considerato perduto ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE quando si verifica una delle circostanze seguenti:

a) 

l’asserito diritto di proprietà del FIA è dimostrato non valido, perché ha cessato di esistere ovvero non è mai esistito;

b) 

il FIA è stato privato definitivamente del diritto di proprietà sullo strumento finanziario;

c) 

il FIA non può disporre, direttamente o indirettamente, dello strumento finanziario.

2.  
Il GEFIA appura la perdita dello strumento finanziario a seguito di un processo documentato cui le autorità competenti hanno facile accesso. Una volta appurata, la perdita è notificata immediatamente agli investitori su supporto durevole.
3.  
Lo strumento finanziario custodito non è considerato perduto ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE quando il FIA è privato in via definitiva del diritto di proprietà su di esso, ma lo strumento è sostituito da uno o più altri strumenti finanziari ovvero convertito in essi.
4.  
In caso di insolvenza del terzo cui è stata delegata la custodia dello strumento finanziario, il GEFIA appura la perdita dello strumento finanziario custodito non appena si verifica in modo incontrovertibile una delle circostanze previste al paragrafo 1.

Una delle circostanze previste al paragrafo 1 si verifica in modo incontrovertibile al più tardi a conclusione della procedura di insolvenza. Il GEFIA e il depositario seguono attentamente l’andamento della procedura di insolvenza al fine di stabilire se tutti gli strumenti finanziari affidati al terzo cui è stata delegata la loro custodia, o alcuni di essi, siano effettivamente perduti.

5.  
La perdita di uno strumento finanziario custodito è appurata a prescindere dal fatto che le circostanze previste al paragrafo 1 si siano verificate a seguito di frode, negligenza o altra condotta intenzionale o involontaria.

Articolo 101

Esonero dalla responsabilità a norma dell’articolo 21, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE

1.  

La responsabilità del depositario a norma dell’articolo 21, paragrafo 12, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE non scatta se il depositario è in grado di dimostrare il soddisfacimento di tutte le condizioni seguenti:

a) 

l’evento che ha determinato la perdita non è imputabile ad atti o omissioni del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari in questione a norma dell’articolo 21, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

b) 

il depositato non sarebbe stato ragionevolmente in grado di impedire il verificarsi dell’evento che ha determinato la perdita pur adottando tutte le precauzioni del depositario diligente risultanti dalla pratica comune nel settore;

c) 

il depositario non sarebbe stato in grado di impedire la perdita pur esercitando una diligenza dovuta rigorosa e completa.

Tale condizione è considerata soddisfatta quando il depositario ha provveduto a che esso stesso e il terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari in questione a norma dell’articolo 21, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2011/61/UE abbiano attuato tutti gli interventi seguenti:

i) 

predisposizione, attuazione, applicazione e mantenimento di strutture e procedure, nonché attivazione di competenze, adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività del FIA, al fine di individuare tempestivamente e di monitorare costantemente gli eventi esterni che possono determinare la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia;

ii) 

valutazione su base continuativa dell’eventualità che gli eventi individuati a norma del punto i) comportino un rischio significativo di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia;

iii) 

comunicazione al GEFIA dei rischi significativi individuati e attuazione degli eventuali interventi atti a impedire o contenere la perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia laddove siano stati individuati eventi esterni, reali o potenziali, che si ritiene comportino un rischio significativo di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia.

2.  

Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere considerate soddisfatte nelle circostanze seguenti:

a) 

evento naturale che sfugge al controllo o all’influenza dell’uomo;

b) 

adozione di leggi, decreti, regolamenti, decisioni o ordinanze da parte di un’amministrazione statale o di un ente pubblico, compresi gli organi giudiziari, che si ripercuotano sugli strumenti finanziari tenuti in custodia;

c) 

guerra, sommossa o altri disordini di rilievo.

3.  
Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono considerate soddisfatte in circostanze quali errore contabile, disfunzione operativa, frode, inadempimento degli obblighi di separazione a livello del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari in questione a norma dell’articolo 21, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.
4.  
Il presente articolo si applica mutatis mutandis al delegato laddove il depositario gli ha trasferito per contratto la responsabilità a norma dell’articolo 21, paragrafi 13 e 14, della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 102

Ragioni oggettive per cui il depositario stipula l’esonero dalla responsabilità

1.  

Le ragioni oggettive per stipulare l’esonero a norma dell’articolo 21, paragrafo 13, della direttiva 2011/61/UE sono:

a) 

limitate alle circostanze precise e concrete che caratterizzano una data attività;

b) 

coerenti con le politiche e decisioni del depositario.

2.  
Le ragioni oggettive sono stabilite ogni volta che il depositario intende esonerarsi dalla responsabilità.
3.  

Si ritiene che il depositario abbia ragioni oggettive per stipulare l’esonero dalla responsabilità a norma dell’articolo 21, paragrafo 13, della direttiva 2011/61/UE se esso può dimostrare di non aver avuto altra scelta che delegare le funzioni di custodia ad un terzo. La situazione si verifica in particolare quando:

a) 

la legislazione di un paese terzo prevede l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e vi sono soggetti locali che soddisfano i criteri per la delega di cui all’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE; oppure

b) 

il GEFIA insiste per mantenere un investimento in una data giurisdizione nonostante gli avvertimenti del depositario riguardo al rischio maggiorato che esso comporta.



CAPO V

OBBLIGHI DI TRASPARENZA, LEVA FINANZIARIA, NORME RELATIVE AI PAESI TERZI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE POTENZIALI CONSEGUENZE DELL’ATTIVITÀ DEI GEFIA



SEZIONE 1

Relazione annuale, informazioni agli investitori e segnalazione alle autorità competenti

[articolo 22, paragrafo 2, lettere da a) ad e), articolo 23, paragrafo 4, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE]

Articolo 103

Relazione annuale — principi generali

Tutte le informazioni riportate nella relazione annuale, comprese quelle specificate nella presente sezione, sono presentate in modo da assicurarne la pertinenza, attendibilità, comparabilità e chiarezza. La relazione annuale riporta le informazioni di cui gli investitori necessitano riguardo a determinate strutture di FIA.

Articolo 104

Contenuto e formato del bilancio o stato patrimoniale e del conto dei redditi e delle spese

1.  

Il bilancio o stato patrimoniale ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/61/UE comprende almeno i seguenti elementi e voci sottostanti:

a) 

«attività», ossia le risorse controllate dal FIA come risultato di eventi passati e dalle quali sono attesi in futuro flussi di benefici economici. Le attività sono classificate nelle linee seguenti:

i) 

«investimenti», ossia, ma non esclusivamente, titoli di debito e titoli azionari, beni immobili e strumenti derivati;

ii) 

«contante e mezzi equivalenti», ossia, ma non esclusivamente, cassa, depositi a vista e investimenti a breve termine ammissibili;

iii) 

«crediti», ossia, ma non esclusivamente, importi esigibili per dividendi e interessi, investimenti venduti, importi dovuti da intermediari e anticipi, compresi, ma non esclusivamente, gli anticipi pagati per spese del FIA;

b) 

«passività», ossia le obbligazioni attuali del FIA derivanti da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in un’uscita dal FIA di risorse che incorporano benefici economici. Le passività sono classificate nelle linee seguenti:

i) 

«debiti», ossia, ma non esclusivamente, importi dovuti per l’acquisto di investimenti o il rimborso di quote o azioni del FIA e importi dovuti a intermediari e ratei passivi, comprese, ma non esclusivamente, le passività per spese di gestione, spese di consulenza, commissioni legate al rendimento, interessi e altre spese sostenute nell’attività del FIA;

ii) 

«prestiti», ossia, ma non esclusivamente, le somme dovute a banche e altre controparti;

iii) 

«altre passività», ossia, ma non esclusivamente, le somme dovute a controparti per garanzie sul rendimento di titoli prestati, risconti passivi e dividendi e distribuzioni dovuti;

c) 

«attività nette», ossia l’interesse residuo nelle attività del FIA previa deduzione di tutte le passività.

2.  

Il conto dei redditi e delle spese comprende almeno i seguenti elementi e voci sottostanti:

a) 

«redditi», ossia gli incrementi dei benefici economici che si manifestano nell’esercizio sotto forma di flussi finanziari in entrata o accrescimenti di attività o diminuzioni di passività e che determinano incrementi di patrimonio netto, diversi dalle contribuzioni degli investitori. I redditi sono classificati nelle linee seguenti:

i) 

«redditi da investimento», suddivisi a loro volta in:

— 
«redditi da dividendi», ossia i dividendi risultanti da investimenti azionari cui il FIA ha diritto,
— 
«redditi da interessi», ossia gli interessi su investimenti in titoli di debito e su contante cui il FIA ha diritto,
— 
«redditi locativi», ossia i redditi locativi risultanti da investimenti in beni immobiliari cui il FIA ha diritto;
ii) 

«profitti realizzati su investimenti», ossia i profitti risultanti da disinvestimenti;

iii) 

«profitti non realizzati su investimenti», ossia i profitti risultanti dalla rivalutazione di investimenti;

iv) 

«altri redditi», ossia, ma non esclusivamente, i redditi da commissioni risultanti da prestiti di titoli e altre fonti varie;

b) 

«costi», ossia i decrementi dei benefici economici che si manifestano nell’esercizio sotto forma di flussi finanziari in uscita o svalutazione di attività o incremento di passività e che determinano decrementi di patrimonio netto, diversi dalle distribuzioni agli investitori. I costi sono classificati nelle linee seguenti:

— 
«spese di consulenza o di gestione degli investimenti», ossia le somme dovute per contratto al consulente o al GEFIA,
— 
«altri costi», ossia, ma non esclusivamente, diritti amministrativi, onorari, commissioni di custodia e interessi. Se di per sé pertinenti, le singole voci sono pubblicate separatamente,
— 
«perdite realizzate su investimenti», ossia le perdite risultanti da disinvestimenti,
— 
«perdite non realizzate su investimenti», ossia le perdite risultanti dalla rivalutazione di investimenti;
c) 

«reddito netto» o «spesa netta», ossia, rispettivamente, l’eccedenza di reddito rispetto alla spesa ovvero l’eccedenza di spesa rispetto al reddito.

3.  
La presentazione, la nomenclatura e la terminologia delle voci sono conformi ai principi contabili applicabili e al regolamento del FIA e rispettano il diritto vigente nel luogo di stabilimento del FIA. Tali voci possono essere modificate o ampliate per assicurare il rispetto della disposizione precedente.
4.  
Sono inseriti altri totali parziali, linee e rubriche quando la loro presentazione serve per illustrare la posizione finanziaria del FIA nel bilancio o stato patrimoniale oppure per illustrare il rendimento finanziario del FIA nel contenuto e nel formato del conto dei redditi e delle spese. Laddove pertinente, informazioni supplementari sono presentate nelle note al bilancio. Scopo delle note è illustrare o disaggregare le voci presentate nei principali documenti di bilancio e ragguagliare sulle voci che non soddisfano i requisiti per esservi inserite.
5.  
Ciascuna classe pertinente di voci analoghe è presentata separatamente. Se pertinenti, sono pubblicate singole voci. La pertinenza è valutata in base ai requisiti del quadro contabile adottato.
6.  
La presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio o stato patrimoniale restano invariate da un periodo di segnalazione o esercizio all’altro, a meno che non emerga che sarebbe più consona una presentazione o classificazione diversa, ad esempio perché una variazione della strategia di investimento determina modelli commerciali diversi oppure perché un principio contabile impone una presentazione differente.
7.  
Relativamente al contenuto e al formato del conto dei redditi e delle spese di cui all’allegato IV, sono rilevate tutte le voci di reddito e di costo relative ad un dato periodo, a meno che un principio contabile adottato dal FIA non disponga altrimenti.

Articolo 105

Relazione sulle attività svolte nell’esercizio

1.  

La relazione sulle attività svolte nell’esercizio comprende almeno:

a) 

un quadro delle attività di investimento nell’esercizio o periodo e un quadro del portafoglio del FIA a chiusura dell’esercizio o periodo;

b) 

un quadro del rendimento del FIA nell’esercizio o periodo;

c) 

le modifiche significative, definite infra, delle informazioni elencate all’articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, se non sono già presentate nel bilancio.

2.  
La relazione include un’analisi equa ed equilibrata delle attività e del rendimento del FIA, comprensiva della descrizione dei principali rischi e investimenti ovvero delle incertezze economiche cui il FIA potrebbe essere esposto.
3.  
Per quanto necessario alla comprensione delle attività di investimento o del rendimento del FIA, l’analisi include gli indicatori fondamentali di rendimento, finanziari ed extrafinanziari, pertinenti per il FIA in questione. Le informazioni riportate nella relazione sono conformi alle disposizioni nazionali vigenti nel luogo di stabilimento del FIA.
4.  
Le informazioni riportate nella relazione sulle attività svolte nell’esercizio fanno parte della relazione degli amministratori o dei gestori degli investimenti, se è prassi presentarla contestualmente al bilancio del FIA.

Articolo 106

Modifiche significative

1.  
Una modifica delle informazioni è considerata significativa ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2011/61/UE se sussiste una probabilità concreta che un investitore ragionevole, venendone a conoscenza, riconsideri il suo investimento nel FIA, tra l’altro perché la modifica potrebbe incidere sulla sua capacità di esercitare i suoi diritti in relazione all’investimento ovvero altrimenti ledere gli interessi di uno o più investitori del FIA.
2.  
Per assicurare la conformità all’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA valuta le modifiche delle informazioni di cui all’articolo 23 della stessa direttiva nel corso dell’esercizio, a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Le informazioni sono divulgate nel rispetto dei requisiti imposti dai principi e dalle norme contabili adottati dal FIA e sono corredate di una descrizione dei loro effetti potenziali o previsti sul FIA e/o sui suoi investitori. La divulgazione è integrata da informazioni supplementari quando il rispetto dei requisiti specifici imposti dai principi e dalle norme contabili può risultare insufficiente a spiegare agli investitori gli effetti della modifica.
4.  
Laddove le informazioni da divulgare a norma del paragrafo 1 non sono contemplate dai principi o dalle norme contabili applicabili al FIA, è fornita una descrizione della modifica significativa, corredata di una descrizione dei suoi effetti potenziali o previsti sul FIA e/o sui suoi investitori.

Articolo 107

Divulgazione delle retribuzioni

1.  

Le informazioni previste all’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/61/UE specificano a quale delle alternative seguenti la retribuzione complessiva si riferisce:

a) 

retribuzione complessiva di tutto il personale del GEFIA, con indicazione del numero di beneficiari;

b) 

retribuzione complessiva del personale del GEFIA occupato, in tutto o in parte, nelle attività del FIA, con indicazione del numero di beneficiari;

c) 

parte della retribuzione complessiva del personale del GEFIA riconducibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari.

2.  
Se pertinente, la retribuzione complessiva per l’esercizio indica anche la commissione di gestione versata dal FIA.
3.  
Laddove le informazioni sono divulgate a livello di GEFIA, è specificata la parte o suddivisione dell’importo riconducibile a ciascun FIA, nella misura in cui il dato è disponibile o facilmente accessibile. In tale ambito è divulgata una descrizione delle modalità con cui la parte o suddivisione è stata definita.
4.  
Il GEFIA fornisce informazioni generali circa i criteri finanziari ed extrafinanziari delle politiche e pratiche retributive applicate alle pertinenti categorie di personale, in modo che gli investitori possano valutare gli incentivi previsti. In linea con i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA divulga almeno le informazioni necessarie per specificare il profilo di rischio del FIA e le misure adottate per evitare o gestire i conflitti di interesse.

Articolo 108

Comunicazioni periodiche agli investitori

1.  
Le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE sono presentate in modo chiaro e comprensibile.
2.  

Nel comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni o meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, il GEFIA:

a) 

presenta un quadro dei meccanismi speciali applicati, specificando se si configurano come fondi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide (side pockets), soglie per la dilazione del rimborso (gates) o altro meccanismo analogo, e indicando la metodologia di valutazione applicata alle attività che ne sono oggetto e le modalità con cui le spese di gestione e le commissioni legate al rendimento si applicano loro;

b) 

comunica tali informazioni nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.

La percentuale delle attività del FIA soggette ai meccanismi speciali definiti all’articolo 1, paragrafo 5, è calcolata dividendo il loro valore netto per il valore patrimoniale netto del FIA.

3.  

Per quanto riguarda qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA:

a) 

comunica agli investitori, per ogni FIA gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, le modifiche dei sistemi e procedure di gestione della liquidità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE considerate significative ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1;

b) 

comunica immediatamente agli investitori se decide di attivare soglie per la dilazione del rimborso, fondi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide o analoghi meccanismi speciali ovvero se decide la sospensione dei rimborsi;

c) 

fornisce un quadro delle modifiche delle disposizioni inerenti alla liquidità, siano esse meccanismi speciali o no. Se pertinenti, sono incluse nelle informazioni le condizioni a cui il rimborso è permesso e le circostanze nelle quali si applica la discrezionalità del gestore. Sono altresì incluse le restrizioni di voto o di altro tipo che possono essere esercitate, la durata dei periodi di lock-up ovvero le disposizioni sull’ordine di precedenza nei rimborsi o sul calcolo proporzionale relativamente alle soglie per la dilazione del rimborso e alle sospensioni.

4.  

La comunicazione del profilo di rischio del FIA a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, specifica:

a) 

le misure per appurare la sensibilità del portafoglio del FIA ai principali rischi sostanziali cui il FIA è o potrebbe essere esposto;

b) 

se i limiti di rischio fissati dal GEFIA sono stati superati o rischino di esserlo e, se il superamento è avvenuto, la descrizione delle circostanze e le misure correttive adottate.

Le informazioni sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.

5.  
I sistemi di gestione del rischio utilizzati dal GEFIA a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE illustrano le caratteristiche principali dei sistemi di gestione del rischio utilizzati dal GEFIA riguardo ai rischi cui ciascun FIA gestito è o può essere esposto. In caso di modifica sono comunicate anche le informazioni relative ad essa e al previsto effetto sul FIA e i suoi investitori.

Le informazioni sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione o pubblicata la relazione annuale a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 109

Divulgazioni periodiche agli investitori

1.  
Le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE sono presentate in modo chiaro e comprensibile.
2.  

Le informazioni sulle modifiche del livello massimo di leva finanziaria, calcolato con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, e l’eventuale diritto di riutilizzare le garanzie, reali o di altro tipo, nel quadro di accordi di leva finanziaria sono comunicate senza indebito ritardo e riportano:

a) 

il livello massimo di leva finanziaria originario e quello riveduto, calcolati a norma degli articoli 7 e 8, laddove il livello di leva finanziaria è calcolato dividendo la pertinente esposizione per il valore patrimoniale netto del FIA;

b) 

la natura dei diritti di riutilizzo della garanzia reale concessi;

c) 

la natura delle garanzie concesse;

d) 

informazioni sugli eventuali cambiamenti di prestatori di servizi relativi ad una delle precedenti voci.

3.  
Le informazioni sull’importo totale di leva finanziaria utilizzato dal FIA, calcolato con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 110

Segnalazione alle autorità competenti

1.  

Per assolvere gli obblighi di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA comunica, nella segnalazione alle autorità competenti, le informazioni seguenti:

a) 

i principali strumenti in cui negozia, compresa la suddivisione fra strumenti finanziari e altre attività, e strategie di investimento del FIA con la relativa concentrazione geografica e settoriale;

b) 

i mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente;

c) 

la diversificazione del portafoglio del FIA, comprese, ma non esclusivamente, le esposizioni principali e le concentrazioni più importanti.

Le informazioni sono comunicate al più presto, e comunque trascorso non oltre un mese dalla fine del periodo di cui al paragrafo 3. Laddove il FIA è un fondo di fondi, il GEFIA può prorogare detto periodo di quindici giorni.

2.  

A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA fornisce alle autorità competenti del suo Stato membro di origine, per ogni FIA UE che gestisce e per ogni FIA che commercializza nell’Unione, le informazioni seguenti:

a) 

la percentuale delle attività del FIA soggette alle disposizioni o ai meccanismi speciali definiti all’articolo 1, paragrafo 5, a causa della loro natura illiquida, di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

b) 

qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA;

c) 

i sistemi di gestione del rischio utilizzati dal GEFIA per gestire il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e altri rischi, incluso il rischio operativo;

d) 

il profilo di rischio attuale del FIA, fra cui:

i) 

il profilo del rischio di mercato degli investimenti del FIA, compresi gli utili previsti e la volatilità del FIA in condizioni normali di mercato;

ii) 

il profilo di liquidità degli investimenti del FIA, compreso quello delle sue attività, il profilo delle condizioni di rimborso e le condizioni del finanziamento fornito al FIA dalle controparti;

e) 

informazioni sulle principali categorie di attività in cui il FIA ha investito, compresi il corrispondente valore di mercato delle posizioni corte e lunghe, il volume degli scambi e il rendimento nel periodo di segnalazione;

f) 

i risultati delle prove di stress in condizioni normali e in condizioni eccezionali, eseguite in conformità all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE.

3.  

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate:

a) 

a cadenza semestrale dai GEFIA che gestiscono portafogli di FIA per un totale di attività gestite, calcolato a norma dell’articolo 2, superiore alle soglie di 100 milioni di EUR o di 500 milioni di EUR previste all’articolo 3, paragrafo 2, rispettivamente lettere a) e b), della direttiva 2011/61/UE, ma non superiore a 1 miliardo di EUR, per ciascun FIA UE gestito e per ciascun FIA commercializzato nell’Unione;

b) 

a cadenza trimestrale dai GEFIA che gestiscono portafogli di FIA per un totale di attività gestite, calcolato a norma dell’articolo 2, superiore a 1 miliardo di EUR, per ciascun FIA UE gestito e per ciascun FIA commercializzato nell’Unione;

c) 

a cadenza trimestrale dai GEFIA soggetti agli obblighi di cui alla lettera a), del presente paragrafo, relativamente a ciascun FIA il cui totale delle attività gestite, comprese quelle acquisite mediante leva finanziaria, è superiore a 500 milioni di EUR, per detto FIA;

d) 

a cadenza annuale dai GEFIA, per ciascun FIA gestito che non ricorre alla leva finanziaria e che, in base alla propria politica di investimento fondamentale, investe in società ed emittenti non quotati per acquisirne il controllo.

4.  
In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può considerare opportuno e necessario, ai fini dell’esercizio della sua funzione, prevedere che tutte o parte delle informazioni siano segnalate a cadenza più ravvicinata.
5.  
Il GEFIA che gestisce uno o più FIA che, a suo giudizio, utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale ai sensi dell’articolo 111 del presente regolamento comunica le informazioni previste dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE contestualmente a quelle previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
6.  
Per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 5, il GEFIA utilizza il modulo per la segnalazione di cui all’allegato IV.
7.  
In conformità all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, per i GEFIA non UE qualsiasi rimando alle autorità competenti dello Stato membro di origine è inteso all’autorità competente dello Stato membro di riferimento.

Articolo 111

Utilizzo della leva finanziaria «su base sostanziale»

1.  
L’utilizzo della leva finanziaria è considerato considerevole ossia su base sostanziale ai fini dell’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE quando l’esposizione del FIA, calcolata con il metodo degli impegni a norma dell’articolo 8, è superiore al triplo del valore patrimoniale netto.
2.  
In presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il GEFIA comunica alle autorità competenti del suo Stato membro di origine le informazioni previste dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE, in conformità ai principi stabiliti all’articolo 110, paragrafo 3, del presente regolamento.



SEZIONE 2

GEFIA che gestiscono FIA utilizzando la leva finanziaria

(articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 112

Restrizioni alla gestione dei FIA

1.  
I principi stabiliti nel presente articolo si applicano per precisare le situazioni in cui le autorità competenti esercitano il potere di imporre ai GEFIA limiti di leva finanziaria o altre restrizioni.
2.  
Nel valutare le informazioni ricevute a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 4, o dell’articolo 24, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE, l’autorità competente tiene conto della misura in cui l’utilizzo della leva finanziaria da parte del GEFIA ovvero la sua interazione con un gruppo di GEFIA o con altri enti finanziari possono contribuire ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati.
3.  

Nella valutazione le autorità competenti tengono conto almeno degli aspetti seguenti:

a) 

situazioni in cui l’esposizione di uno o più FIA, comprese le esposizioni determinate da posizioni finanziarie o di investimento stipulate dal GEFIA per proprio conto o per conto dei FIA, potrebbe costituire, per un ente finanziario, una fonte importante di rischio di mercato, di rischio di liquidità o di rischio di controparte;

b) 

situazioni in cui le attività di un GEFIA o la sua interazione con, ad esempio, un gruppo di GEFIA o altri enti finanziari, in particolare relativamente alle tipologie di attività in cui il FIA investe e alle tecniche impiegate dal GEFIA mediante il ricorso alla leva finanziaria, contribuiscono o potrebbero contribuire ad una spirale al ribasso dei prezzi degli strumenti finanziari o di altre attività minacciandone la sostenibilità economica;

c) 

criteri quali: tipologia di FIA, strategia di investimento del GEFIA riguardo ai FIA in questione, condizioni di mercato in cui il GEFIA e il FIA operano e probabili effetti prociclici derivanti dal fatto che le autorità competenti impongono al GEFIA limiti o altre restrizioni all’utilizzo della leva finanziaria;

d) 

criteri quali: dimensione di uno o più FIA e relativo impatto in un dato comparto di mercato, concentrazione dei rischi in determinati mercati in cui uno o più FIA investono, rischio di propagazione del contagio dal mercato in cui i rischi sono stati individuati ad altri mercati, problemi di liquidità presenti su determinati mercati in un dato momento, entità del disallineamento tra attività e passività nella strategia di investimento di un dato GEFIA ovvero fluttuazioni irregolari dei prezzi delle attività in cui un FIA investe.



SEZIONE 3

Norme specifiche relative ai paesi terzi

[articolo 34, paragrafo 1, articolo 35, paragrafo 2, articolo 36, paragrafo 1, articolo 37, paragrafo 7, lettera d), articolo 40, paragrafo 2, lettera a) e articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE]

Articolo 113

Requisiti generali

1.  
I meccanismi di cooperazione contemplano tutte le possibili situazioni e gli operatori di cui al capo VII della direttiva 2011/61/UE in considerazione dell’ubicazione del GEFIA, dell’ubicazione del FIA e dell’attività del GEFIA.
2.  
I meccanismi di cooperazione sono stabiliti per iscritto.
3.  
I meccanismi di cooperazione stabiliscono, a fini di vigilanza e di controllo dell’osservanza della normativa, il quadro specifico di consultazione, cooperazione e scambio di informazioni fra le autorità competenti dell’UE e le autorità di vigilanza dei paesi terzi.
4.  
I meccanismi di cooperazione comprendono una clausola specifica che permette ad un’autorità competente dell’Unione di trasmettere le informazioni ricevute da un’autorità di vigilanza di un paese terzo ad un’altra autorità competente dell’Unione, all’Aesfem o al CERS, secondo quanto disposto dalla direttiva 2011/61/UE.

Articolo 114

Dispositivi, strumenti e procedure

1.  
I meccanismi di cooperazione stabiliscono i dispositivi, gli strumenti e le procedure atti a permettere alle autorità competenti dell’Unione di accedere a tutte le informazioni di cui necessitano per l’esercizio delle loro funzioni a norma della direttiva 2011/61/UE.
2.  
I meccanismi di cooperazione stabiliscono i dispositivi, gli strumenti e le procedure atti a permettere lo svolgimento delle ispezioni sul posto di cui l’autorità competente dell’Unione necessita per l’esercizio delle sue funzioni a norma della direttiva 2011/61/UE. Le ispezioni sul posto sono effettuate direttamente dall’autorità competente dell’Unione oppure dall’autorità competente del paese terzo coadiuvata dall’autorità competente dell’Unione.
3.  
I meccanismi di cooperazione stabiliscono i dispositivi, gli strumenti e le procedure atti a permettere all’autorità competente del paese terzo, in conformità della normativa nazionale e internazionale ad essa applicabile, di assistere le autorità competenti dell’Unione laddove ciò risulti necessario, in caso di violazione da parte di un soggetto stabilito nel paese terzo, per assicurare il rispetto della normativa dell’Unione e della legislazione nazionale di esecuzione.

Articolo 115

Protezione dei dati

I meccanismi di cooperazione assicurano che i dati e la loro analisi siano trasferiti a paesi terzi soltanto in conformità dell’articolo 52 della direttiva 2011/61/UE.



SEZIONE 4

Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche dell’attività dei GEFIA

(articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE)

Articolo 116

Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche dell’attività dei GEFIA

Ai fini dell’articolo 53 della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti degli Stati membri responsabili del rilascio dell’autorizzazione o della vigilanza dei GEFIA ai sensi di tale direttiva scambiano con le autorità competenti degli altri Stati membri e con l’Aesfem e il CERS almeno:

a) 

le informazioni ricevute a norma dell’articolo 110, se possono essere utili per il monitoraggio e la reazione alle potenziali implicazioni delle attività di singoli GEFIA, o collettivamente di vari GEFIA, per la stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e per il corretto funzionamento dei mercati sui quali i GEFIA operano;

b) 

le informazioni ricevute da autorità di paesi terzi, se necessarie per il monitoraggio dei rischi sistemici;

c) 

l’analisi delle informazioni di cui alle lettere a) e b) e la valutazione delle situazioni in cui si ritiene che le attività di uno o più GEFIA soggetti a vigilanza, o di uno o più FIA da essi gestiti, contribuiscano ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario, i rischi di disordini sui mercati o i rischi per la crescita a lungo termine dell’economia;

d) 

le misure adottate laddove l’attività di uno o più GEFIA soggetti a vigilanza, o di uno o più FIA da essi gestiti, comporta un rischio sistemico ovvero mette a repentaglio il corretto funzionamento dei mercati sui quali essi operano.



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 117

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Metodi di incremento dell’esposizione del FIA

1. Prestiti di contante non garantiti: i prestiti di contante che vengono investiti possono accrescere l’esposizione del FIA per l’importo complessivo dei prestiti stessi. Pertanto, l’esposizione minima è sempre pari all’importo del prestito assunto. Potrebbe essere più elevata se il valore dell’investimento realizzato grazie al prestito fosse superiore all’importo preso in prestito. Per evitare il doppio computo, non sono inclusi nel calcolo i prestiti di contante che vengono utilizzati per finanziare l’esposizione. I prestiti di contante che invece di essere investiti sono mantenuti in contante o mezzi equivalenti, quali definiti all’articolo 7, lettera a), non aumentano l’esposizione del FIA.

2. Prestiti di contante garantiti: i prestiti di contante garantiti sono simili ai prestiti di contante non garantiti con la differenza che il prestito può essere garantito da un paniere di attività o da una singola attività. I prestiti di contante che invece di essere investiti sono mantenuti in contante o mezzi equivalenti, quali definiti all’articolo 7, lettera a), non aumentano l’esposizione del FIA.

3. Prestiti convertibili: i prestiti convertibili sono debiti acquistati che, a talune condizioni, consentono al detentore o all’emittente di convertire il debito in un’altra attività. L’esposizione del FIA è pari al valore di mercato dei prestiti.

4.  Swap su tassi di interesse: lo swap su tassi di interesse è un accordo per lo scambio di flussi finanziari da tassi di interessi, calcolati su un importo di capitale nozionale a intervalli predefiniti (date di pagamento) durante la durata dell’accordo. Le obbligazioni di pagamento di ogni controparte sono calcolate utilizzando un tasso di interesse differenziato basato sulle esposizioni nozionali.

5. Contratti per differenza: un contratto per differenza è un contratto con cui le parti, ossia l’investitore e il fornitore del contratto per differenza, si obbligano a pagare alla controparte la differenza di prezzo di un’attività sottostante. A seconda del senso della variazione del prezzo, una parte paga alla controparte la differenza tra il valore alla data in cui il contratto è stato concluso e quello al momento della scadenza. L’esposizione è pari al valore di mercato dell’attività sottostante. Nello stesso modo sono trattate le scommesse sul differenziale (spread bets).

6. I contratti future: un contratto future è un accordo di acquisto o di vendita di un determinato importo di titoli, monete, materie prime, indici o altra attività ad una data futura e ad un prezzo convenuti. L’esposizione è pari al valore di mercato dell’attività sottostante equivalente.

7.  Total return swap: un total return swap è un accordo con il quale una parte (total return payer) trasferisce alla controparte (total return receiver) il rendimento economico complessivo di un’obbligazione di riferimento. Il rendimento economico complessivo include redditi da interessi e canoni, utili o perdite dovute a movimenti di mercato e perdite creditizie. L’esposizione del FIA è pari al valore di mercato delle attività di riferimento equivalenti che influiscono sul rendimento economico dello swap.

8. Accordi forward: un accordo forward è un accordo bilaterale su misura che prevede lo scambio di un’attività o di flussi di cassa ad una data di regolamento futura e ad un prezzo a termine concordati alla data dell’accordo. La parte acquirente (posizione lunga) si impegna a pagare il prezzo alla data di regolamento; la parte venditrice (posizione corta) accetta di ricevere il prezzo a termine. Normalmente la conclusione di un contratto forward non richiede il pagamento di una commissione. L’esposizione del FIA è pari al valore di mercato dell’attività sottostante equivalente. Se più prudente, è possibile prendere come riferimento il valore nozionale del contratto.

9. Contratti di opzione: un’opzione è un accordo che conferisce all’acquirente, che paga un corrispettivo (premio), il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o di vendere una determinata quantità di un’attività sottostante ad un prezzo convenuto (strike o prezzo di esercizio) entro o alla scadenza del contratto. L’opzione call è l’opzione di acquisto e l’opzione put è l’opzione di vendita. I limiti dell’esposizione del fondo sono rappresentati, da un lato, da un’esposizione potenzialmente illimitata e, dall’altro, da un’esposizione limitata al premio pagato o al valore di mercato dell’opzione, se più elevato. Tra questi due limiti l’esposizione corrisponde all’equivalente adeguato per il delta della posizione sottostante (il delta di un’opzione misura unicamente la sensibilità del prezzo dell’opzione alla variazione del prezzo dell’attività sottostante). Lo stesso metodo deve essere adottato per i derivati incorporati, ad esempio, nei prodotti strutturati. La struttura deve essere suddivisa nelle sue componenti e deve tenersi adeguatamente conto dell’effetto cumulato delle esposizioni derivate.

10. Operazioni di vendita con patto di riacquisto: di norma con un’operazione di vendita con patto di riacquisto il FIA «vende» titoli ad una controparte e si impegna a riacquistarli in futuro ad un prezzo concordato. Questa operazione comporta un costo di finanziamento per il FIA, che dovrà pertanto reinvestire i proventi liquidi ricavati (che sono di fatto una garanzia reale in contante) per ottenere un rendimento superiore al costo di finanziamento sostenuto. Nel calcolo dell’esposizione complessiva si dovrà tener conto del rischio supplementare di mercato cui il FIA va incontro con il reinvestimento della «garanzia reale in contante». I rischi economici e i proventi dei titoli «venduti» competono al FIA. Inoltre, un’operazione di vendita con patto di riacquisto genera quasi sempre una leva finanziaria in quanto la garanzia reale in contante viene reinvestita. Qualora nel quadro dell’operazione si ricevano garanzie reali diverse dal contante e dette garanzie siano utilizzate nell’ambito di un’altra operazione di vendita con patto di riacquisto o di un’operazione di prestito titoli, il valore di mercato totale della garanzia reale deve essere incluso nell’importo complessivo dell’esposizione. L’esposizione del FIA è maggiorata della parte reinvestita della garanzia reale in contante.

11. Operazioni di acquisto con patto di rivendita: in questo tipo di operazioni il FIA «acquista» titoli da una controparte e si impegna a rivenderli in futuro ad un prezzo concordato. I FIA ricorrono di norma a queste operazioni per ottenere a basso rischio rendimenti equiparabili a quelli del mercato monetario, e i titoli «acquistati» fungono da garanzia reale. Pertanto, questa operazione non influisce sull’esposizione complessiva, né determina un trasferimento al FIA dei rischi e dei proventi derivanti dai titoli «acquistati», per cui non comporta un rischio di mercato supplementare. Tuttavia, è possibile utilizzare i titoli «acquistati» nel quadro di un’operazione di vendita con patto di riacquisto o di un’operazione di concessione in prestito di titoli, come descritto sopra, nel qual caso nell’importo complessivo dell’esposizione deve essere incluso il valore di mercato totale dei titoli. Dato che i rischi economici e i proventi dei titoli acquistati competono alla controparte l’esposizione del FIA non aumenta.

12. Operazioni di concessione in prestito di titoli: con un’operazione di concessione in prestito di titoli il FIA concede in prestito un titolo ad una controparte che lo prende in prestito (di norma per coprire un’operazione fisica di vendita allo scoperto) dietro versamento di un corrispettivo concordato. Il soggetto che riceve il titolo in prestito consegnerà al FIA contante o altri mezzi a titolo di garanzia reale. Si avrà creazione di un’esposizione complessiva solo se il contante consegnato a titolo di garanzia reale sarà reinvestito in strumenti diversi da quelli definiti all’articolo 7, lettera a). Se gli altri mezzi consegnati a titolo di garanzia reale sono utilizzati nel quadro di un’operazione di vendita con patto di riacquisto o di un’altra operazione di concessione in prestito di titoli, nell’importo complessivo dell’esposizione deve essere incluso il valore di mercato totale dei titoli, come descritto sopra. L’esposizione si crea se la garanzia in contante è reinvestita.

13. Operazioni di assunzione in prestito di titoli: con queste operazioni il FIA prende in prestito titoli da una controparte, la quale dietro versamento di un corrispettivo concordato concede in prestito i titoli, che il FIA venderà poi sul mercato. Il FIA assume pertanto una posizione corta su detti titoli. L’esposizione del FIA aumenterà nella misura in cui il ricavato in contante della vendita sarà reinvestito. L’esposizione è pari al valore di mercato dei titoli sui quali è stata assunta una posizione corta; ad essa si aggiunge l’ulteriore esposizione derivante dal fatto che il ricavato in contante è stato reinvestito.

14.  Credit default swap: un credit default swap (CDS) è un contratto derivato su crediti che fornisce una copertura all’acquirente garantendogli di solito il recupero integrale del dovuto in caso di inadempimento del soggetto di riferimento o qualora quest’ultimo sia vittima di un evento creditizio. In cambio il venditore del CDS riceve dall’acquirente un premio periodico, chiamato spread. Per il venditore della copertura, l’esposizione è pari al valore di mercato delle attività di riferimento sottostanti o, se superiore, al valore nozionale del credit default swap. Per l’acquirente della copertura l’esposizione è pari al valore di mercato delle attività di riferimento sottostanti.




ALLEGATO II

Metodologie di conversione degli strumenti derivati

1. Si riportano di seguito le metodologie di conversione da applicare al seguente elenco non esaustivo di strumenti derivati standard:

a) 

future:

future su titoli di debito : numero di contratti * valore nozionale del contratto * prezzo di mercato del titolo di debito di riferimento meno caro da fornire,

future su tassi di interesse : numero di contratti * valore nozionale del contratto,

future su valute : numero di contratti * valore nozionale del contratto,

future su azioni : numero di contratti * valore nozionale del contratto * prezzo di mercato dell’azione sottostante,

future su indici : numero di contratti * valore nozionale del contratto * valore dell’indice;

b) 

opzioni classiche (put e call comprate/vendute):

opzioni classiche su titoli di debito : valore nozionale del contratto * valore di mercato del titolo di debito di riferimento sottostante * delta,

opzioni classiche su azioni : numero di contratti * valore nozionale del contratto * prezzo di mercato dell’azione sottostante * delta,

opzioni classiche su tassi di interesse : valore nozionale del contratto * delta,

opzioni classiche su valute : valore nozionale del contratto della sottostante posizione in valuta * delta,

opzioni classiche su indici : numero di contratti * valore nozionale del contratto * livello dell’indice * delta,

opzioni classiche su future : numero di contratti * valore nozionale del contratto * valore di mercato dell’attività sottostante * delta,

opzioni classiche su swap (swaption) : importo dopo conversione (metodo degli impegni) dello swap di riferimento * delta,

warrant e diritti di opzione : numero di azioni/titoli di debito* valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante * delta;

c) 

swap:

swap classici su tassi di interesse (tasso fisso/variabile) e sul tasso di inflazione : valore nozionale del contratto,

swap su valute : valore nozionale della sottostante posizione in valuta,

swap su tassi di interesse in valute diverse (cross currency interest rate swaps) : valore nozionale della posizione in valuta,

total return swap (TRS) base : valore di mercato delle attività di riferimento sottostanti,

total return swap (TRS) non base : valore di mercato sottostante cumulato di entrambe le componenti del TRS,

credit default swap su singolo nome :
venditore della copertura : valore di mercato dell’attività di riferimento sottostante o, se superiore, valore nozionale del credit default swap,
acquirente della copertura : valore di mercato dell’attività di riferimento sottostante,

contratto differenziale : numero di azioni/titoli di debito* valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante;

d) 

forward:

forward su valute : valore nozionale della posizione in valuta,

contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement : valore nozionale;

e) 

esposizione con effetto leva su indici con leva finanziaria incorporata:

per i derivati che generano un’esposizione con effetto leva ad un indice sottostante e indici che incorporano un’esposizione con effetto leva al loro portafoglio si applica il metodo standard degli impegni applicabile alle attività in questione.

2. Si riportano di seguito le metodologie di conversione da applicare al seguente elenco non esaustivo di strumenti finanziari che incorporano derivati:

obbligazioni convertibili : numero di azioni di riferimento* valore di mercato delle azioni di riferimento sottostanti * delta,

credit linked note : valore di mercato delle attività di riferimento sottostanti,

titoli pagati parzialmente : numero di azioni/obbligazioni * valore di mercato degli strumenti di riferimento sottostanti,

warrant e diritti di opzione : numero di azioni/obbligazioni * valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante * delta.

3. Si riportano di seguito esempi di derivati non standard con il relativo metodo degli impegni da utilizzare:

— 
variance swap: i variance swap sono contratti che consentono agli investitori di assumere posizioni sulla varianza (quadrato della volatilità) di un’attività sottostante. In particolare consentono di scambiare la volatilità futura realizzata (o storica) con quella corrente implicita. Secondo la prassi del mercato, il prezzo di esercizio (strike) e il valore nozionale della varianza (variance notional) sono espressi in termini di volatilità. Il valore nozionale della varianza è definito come:

image

Il valore nozionale del vega (vega notional) fornisce una misura teorica del profitto/perdita risultante da una variazione dell’1 % della volatilità.
Dato che la volatilità realizzata non può essere negativa, la perdita massima di una posizione lunga sullo swap è nota. Per quanto riguarda la posizione corta, la perdita è spesso contenuta mediante l’inclusione di un tetto alla volatilità. Senza il tetto, tuttavia, la perdita potenziale è illimitata.
La metodologia di conversione per un dato contratto al tempo t è:
nozionale della varianza * varianza t (corrente) (se non è previsto un tetto alla volatilità)
nozionale della varianza * min [varianza t (corrente), tetto alla volatilità2] (se è previsto un tetto alla volatilità)
dove: la varianza t (corrente) è funzione del quadrato sia della volatilità realizzata sia di quella implicita, più precisamente:

image

— 
volatility swap
In analogia a quanto previsto per il variance swap, nel caso del volatility swap si applicano le seguenti formule di conversione:
— 
nozionale del vega * volatilità t (corrente) (se non è previsto un tetto alla volatilità),
— 
nozionale del vega * min [volatilità t (corrente), tetto alla volatilità] (se è previsto un tetto alla volatilità)
dove la volatilitàt (corrente) è funzione sia della volatilità realizzata che di quella implicita.

4. Opzioni barriera (knock-in knock-out):

 numero di contratti * valore nozionale del contratto * valore di mercato dell’azione sottostante * delta.




ALLEGATO III

Regole di compensazione in base alla durata finanziaria

1. Lo strumento derivato su tassi di interesse è convertito nella posizione equivalente nell’attività sottostante in base alla seguente metodologia:

la posizione equivalente nell’attività sottostante di ogni strumento derivato su tassi di interesse è calcolata come il rapporto tra la sua durata finanziaria e la durata finanziaria obiettivo del FIA moltiplicato per la posizione equivalente nell’attività sottostante:

image

dove:

— 
durata finanziaria SFD è la durata finanziaria (sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse del valore di mercato dello strumento finanziario derivato) dello strumento derivato su tassi di interesse,
— 
durata finanziaria obiettivo è in linea con la strategia di investimento, le posizioni direzionali e il livello di rischio atteso in ogni momento, e sarà altrimenti regolarizzata. È anche in linea con la durata finanziaria del portafoglio in condizioni normali di mercato,
— 
CVderivato è il valore convertito della posizione su derivati calcolata conformemente all’allegato II.

2. La posizione equivalente nell’attività sottostante calcolata in conformità al paragrafo 1 è compensata come segue:

a) 

ogni strumento derivato su tassi di interesse è classificato, in base alla scadenza, in una delle fasce temporali riportate nella seguente tabella:

fasce temporali

1. 

0-2 anni

2. 

2-7 anni

3. 

7-15 anni

4. 

> 15 anni;

b) 

le posizioni equivalenti nell’attività sottostante lunghe e corte sono compensate all’interno di ciascuna fascia temporale. L’importo delle posizioni lunghe compensate con le posizioni corte dà l’importo compensato per la fascia temporale;

c) 

partendo dalla fascia temporale più breve, gli importi compensati tra due fasce temporali adiacenti sono calcolati compensando l’importo della posizione non compensata residua lunga (o corta) nella fascia temporale (i) con l’importo della posizione non compensata residua corta (o lunga) nella fascia temporale (i + 1);

d) 

partendo dalla fascia temporale più breve, gli importi compensati tra due fasce temporali distanti separate da un’altra fascia sono calcolati compensando l’importo della posizione non compensata residua lunga (o corta) nella fascia temporale (i) con l’importo della posizione non compensata residua corta (o lunga) nella fascia temporale (i + 2);

e) 

si calcola quindi l’importo compensato tra le posizioni non compensate residue lunghe e corte delle due fasce temporali più distanti.

3. Il FIA calcola le sue esposizioni come la somma di valori assoluti:

— 
0 % dell’importo compensato di ciascuna fascia temporale,
— 
40 % degli importi compensati tra due fasce temporali adiacenti (i) e (i + 1),
— 
75 % degli importi compensati tra due fasce temporali distanti separate da un’altra fascia temporale, ossia le fasce (i) e (i + 2),
— 
100 % degli importi compensati tra le due fasce temporali più distanti, e
— 
100 % delle posizioni non compensate residue.




ALLEGATO IV

Moduli per la segnalazione: gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA)

[articoli 3, paragrafo 3, lettera d) e 24 della direttiva 2011/61/UE]



Informazioni da fornire sul GEFIA

[articoli 3, paragrafo 3, lettera d) e 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE]

 

 

Mercato/strumento più importante

Secondo mercato/strumento più importante

Terzo mercato/strumento più importante

Quarto mercato/strumento più importante

Quinto mercato/strumento più importante

1

Principali mercati in cui negozia per conto dei FIA che gestisce

 

 

 

 

 

2

Principali strumenti negoziati per conto dei FIA che gestisce

 

 

 

 

 

3

Valore delle attività gestite per tutti i FIA che gestisce, calcolate conformemente all’articolo 2

Nella valuta di base (se uguale per tutti i FIA)

In EUR

 

Indicare la denominazione ufficiale di ogni mercato, la sede e la giurisdizione.



Elenco dettagliato di tutti i fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti dal GEFIA

da fornire su richiesta alla fine di ogni trimestre

(articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE)

Denominazione del FIA

Codice identificativo del fondo

Data di creazione

Tipo di FIA

[fondo speculativo, fondo di private equity, fondo immobiliare, fondo di fondi, altro (*1)]

Valore patrimoniale netto (NAV)

FIA UE: Sì/No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Per «altro» indicare la strategia che descrive meglio il tipo di FIA.

I valori monetari vanno indicati nella valuta di base del FIA.

Moduli per la segnalazione: fondo di investimento alternativo (FIA)

[articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e articolo 24 della direttiva 2011/61/UE]



Informazioni da fornire sul FIA

[articoli 3, paragrafo 3, lettera d) e 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE]

Tipo di dati

Dati

Identificazione del FIA

1

Denominazione del FIA

 

FIA UE: Sì/No

2

Gestore del fondo

(denominazione legale e codice standard, se disponibile)

 

GEFIA UE: Sì/No

3

Codici identificativi del fondo,

se applicabili

 

 

4

Data di creazione del FIA

 

 

5

Domicilio del FIA

 

 

6

Identificativo degli intermediari principali del FIA

(denominazione legale e codice standard, se disponibile)

 

 

7

Valuta di base del FIA secondo il formato ISO 4217 e attività gestite calcolate conformemente all’articolo 2

Valuta

Totale attività gestite

8

Giurisdizioni delle prime tre principali fonti di finanziamento (a esclusione di quote o azioni del FIA acquistate dagli investitori)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tipo predominante di FIA (indicare un solo tipo)

Fondo speculativo

Fondo di private equity

Fondo immobiliare

Fondo di fondi

Altro

Nessuno

 

10

Strategie di investimento

(indicare le strategie di investimento del FIA in funzione del tipo predominante di FIA indicato. Per maggiori informazioni sulla compilazione di questo campo, cfr. le istruzioni fornite).

 

 

Indicare la strategia che descrive al meglio la strategia del FIA

Quota del NAV

(%)

a)  Strategie di fondo speculativo

(da completare se è stato indicato fondo speculativo come tipo predominante di FIA)

 

Indicare le strategie di fondo speculativo che meglio descrivono le strategie del FIA

Equity: Long Bias

Equity: Long/Short

Equity: Market Neutral

Equity: Short Bias

Relative Value: Fixed Income Arbitrage

Relative Value: Convertible Bond Arbitrage

Relative Value: Volatility Arbitrage

Event Driven: Distressed/Restructuring

Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage

Event Driven: Equity Special Situations

Credit Long/Short

Credit Asset Based Lending

Macro

Managed Futures/CTA: Fundamental

Managed Futures/CTA: Quantitative

Fondo speculativo multistrategia

Altre strategie di fondo speculativo

 

 

b)  Strategie di fondo di private equity

(da completare se è stato indicato fondo di private equity come tipo predominante di FIA)

 

Indicare le strategie di fondo di private equity che meglio descrivono le strategie del FIA

Venture Capital

Growth Capital

Mezzanine Capital

Fondo di private equity multistrategia

Altre strategie di fondo di private equity

 

 

c)  Strategie di fondo immobiliare

(da completare se è stato indicato fondo immobiliare come tipo predominante di FIA)

 

Indicare le strategie di fondo immobiliare che meglio descrivono le strategie del FIA

Immobili residenziali

Immobili commerciali

Immobili industriali

Fondo immobiliare multistrategia

Altre strategie di fondo immobiliare

 

 

d)  Strategie di fondo di fondi

(da completare se è stato indicato fondo di fondi come tipo predominante di FIA)

 

Indicare la strategia di fondo di fondi che meglio descrive le strategie del FIA

Fondo di fondi speculativi

Fondo di fondi di private equity

Altri fondi di fondi

 

 

e)  altre strategie

(da completare se è stato indicato Altro come tipo predominante di FIA)

 

Indicare le altre strategie che meglio descrivono le strategie del FIA

Fondo di materie prime

Fondo di equity

Fondo a reddito fisso

Fondo di infrastrutture

Altro fondo

 

 

Principali esposizioni e concentrazione più importante

11

Principali strumenti negoziati dal FIA

 

 

 

 

Tipo di strumento/codice dello strumento

Valore (calcolato secondo l’articolo 3 della direttiva sui GEFIA)

Posizione lunga/corta

 

Lo strumento più importante

 

 

 

 

Il secondo strumento più importante

 

 

 

 

Il terzo strumento più importante

 

 

 

 

Il quarto strumento più importante

 

 

 

 

Il quinto strumento più importante

 

 

 

12

Ripartizione geografica

 

 

 

Fornire la ripartizione geografica degli investimenti detenuti dal FIA in percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) totale del FIA

% del NAV

 

 

Africa

 

 

 

Asia e Pacifico (tranne Medio Oriente)

 

 

 

Europa (SEE)

 

 

 

Europa (extra SEE)

 

 

 

Medio Oriente

 

 

 

Nord America

 

 

 

Sud America

 

 

 

Aree sovranazionali/multiregionali

 

 

13

Le 10 principali esposizioni del FIA alla data della segnalazione (aventi il valore più elevato in termini assoluti):

 

 

Tipo di attività/passività

Nome/descrizione dell’attività/passività

Valore (calcolato secondo l’articolo 3)

% del valore lordo di mercato

Posizione lunga/corta

Controparte (se pertinente)

 

1o

 

 

 

 

 

 

 

2o

 

 

 

 

 

 

 

3o

 

 

 

 

 

 

 

4o

 

 

 

 

 

 

 

5o

 

 

 

 

 

 

 

6o

 

 

 

 

 

 

 

7o

 

 

 

 

 

 

 

8o

 

 

 

 

 

 

 

9o

 

 

 

 

 

 

 

10o

 

 

 

 

 

 

14

Le 5 più importanti concentrazioni di portafoglio:

 

 

Tipo di attività/passività

Denominazione e descrizione del mercato

Valore aggregato dell’esposizione (calcolato secondo l’articolo 3)

% del valore lordo di mercato

Posizione lunga/corta

Controparte (se pertinente)

 

1o

 

 

 

 

 

 

 

2o

 

 

 

 

 

 

 

3o

 

 

 

 

 

 

 

4o

 

 

 

 

 

 

 

5o

 

 

 

 

 

 

15

Dimensione tipica dell’operazione/della posizione

(da completare se è stato indicato fondo di private equity come tipo predominante di FIA)

[Indicare una sola opzione]

Molto piccola

Piccola

Fascia medio-bassa del mercato

Fascia medio — alta del mercato

Grande

Molto grande

 

16

Principali mercati in cui il FIA negozia

 

 

 

Indicare la denominazione e, se disponibile, l’identificativo (ad es., codice MIC) del mercato dell’esposizione più grande

 

 

 

Indicare la denominazione e, se disponibile, l’identificativo (ad es., codice MIC) del mercato della seconda esposizione più grande

 

 

 

Indicare la denominazione e, se disponibile, l’identificativo (ad es., codice MIC) del mercato della terza esposizione più grande

 

 

17

Concentrazione degli investitori

 

 

 

Specificare la percentuale approssimativa del capitale del FIA di proprietà dei cinque proprietari effettivi che detengono la più grande quota di capitale del FIA (in percentuale delle quote/azioni in essere del FIA; indicare i proprietari effettivi se conosciuti e identificabili)

 

 

 

Concentrazione per categorie di investitori (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima)

%

 

 

— Clienti professionali [secondo la definizione della direttiva 2004/39/CE (MiFID)]:

— Investitori al dettaglio:

 

 

I valori monetari vanno indicati nella valuta di base del FIA.



Informazioni relative al FIA da fornire alle autorità competenti

(articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE)

 

Tipo di dati

Dati

Identificazione del FIA

1

Denominazione del FIA

 

FIA UE: Sì/No

2

Gestore del fondo

 

GEFIA UE: Sì/No

1

Denominazione del FIA

 

 

 

2

Gestore del fondo

 

 

 

3

Codici identificati del fondo, se applicabili

 

 

 

4

Data di creazione del FIA

 

 

 

5

Moneta di base del FIA nel formato ISO 4217 e attività gestite calcolate conformemente all’articolo 2

Moneta

Totale attività gestite

6

Identificativo degli intermediari principali del FIA

 

 

 

7

Giurisdizioni delle prime tre principali fonti di finanziamento

 

 

 

Strumenti negoziati e tipi di esposizioni

8

Esposizioni in cui negozia e principali categorie di attività in cui il FIA ha investito fino alla data della segnalazione:

 

a)  Titoli

 

Valore lungo

Valore corto

 

Contante e mezzi equivalenti

 

 

 

Di cui:

Certificati di deposito

 

 

 

 

Carte commerciali (commercial paper)

 

 

 

 

Altri depositi

 

 

 

 

Altro contante e mezzi equivalenti (esclusi i titoli di Stato)

 

 

 

Strumenti di capitale quotati

 

 

 

Di cui:

Emessi da istituti finanziari

 

 

 

 

Altri strumenti di capitale quotati

 

 

 

Strumenti di capitale non quotati

 

 

 

Obbligazioni societarie non emesse da istituti finanziari

 

 

 

Di cui:

Investment grade

 

 

 

 

Non-investment grade

 

 

 

Obbligazioni societarie emesse da istituti finanziari

 

 

 

Di cui:

Investment grade

 

 

 

 

Non-investment grade

 

 

 

Obbligazioni sovrane

 

 

 

Di cui:

Obbligazioni UE con durata residua di 0-1 anno

 

 

 

 

Obbligazioni UE con durata residua di 1 + anni

 

 

 

 

Obbligazioni non G10 con durata residua di 0-1 anno

 

 

 

 

Obbligazioni non G10 con durata residua di 1 + anni

 

 

 

Obbligazioni convertibili non emesse da istituti finanziari

 

 

 

Di cui:

Investment grade

 

 

 

 

Non-investment grade

 

 

 

Obbligazioni convertibili emesse da istituti finanziari

 

 

 

Di cui:

Investment grade

 

 

 

 

Non-investment grade

 

 

 

Prestiti

 

 

 

Di cui:

Prestiti con leva finanziaria

 

 

 

 

Altri prestiti

 

 

 

Prodotti strutturati/cartolarizzati

 

 

 

Di cui:

ABS

 

 

 

 

RMBS

 

 

 

 

CMBS

 

 

 

 

Agency MBS

 

 

 

 

ABCP

 

 

 

 

CDO/CLO

 

 

 

 

Certificati strutturati

 

 

 

 

ETP

 

 

 

 

Altro

 

 

 

b)  Derivati

Valore lungo

Valore corto

 

Derivati su strumenti di capitale

 

 

 

Di cui:

Relativi a istituti finanziari

 

 

 

 

Altri derivati su strumenti di capitale

 

 

 

Derivati a reddito fisso

 

 

 

CDS

 

 

 

Di cui:

CDS finanziari a singolo nome

 

 

 

 

CDS sovrani a singolo nome

 

 

 

 

altri CDS a singolo nome

 

 

 

 

CDS su indici

 

 

 

 

Esotici (compresi CDT)

 

 

 

 

Valore lordo

 

 

Derivati su tassi di cambio (per scopi di investimento)

 

 

 

Derivati su tassi di interesse

 

 

 

 

Valore lungo

Valore corto

 

Derivati su materie prime

 

 

 

Di cui:

Energia

 

 

 

 

Di cui:

 

 

 

 

—  petrolio greggio

 

 

 

 

—  gas naturale:

 

 

 

 

—  elettricità

 

 

 

 

Metalli preziosi

 

 

 

 

Di cui: — oro

 

 

 

 

Altre materie prime

 

 

 

 

Di cui:

 

 

 

 

—  metalli per usi industriali

 

 

 

 

—  bestiame

 

 

 

 

—  prodotti agricoli

 

 

 

Altri derivati

 

 

 

c)  Attività fisiche (reali/materiali)

Valore lungo

 

 

Fisiche: immobili

 

 

 

Di cui:

Immobili residenziali

 

 

 

 

Immobili commerciali

 

 

 

Fisiche: materie prime

 

 

 

Fisiche: legname da costruzione

 

 

 

Fisiche: oggetti d’arte e da collezione

 

 

 

Fisiche: mezzi di trasporto

 

 

 

Fisiche: altro

 

 

 

d)  Organismi di investimento collettivo

Valore lungo

 

 

Investimenti in organismi di investimento collettivo gestiti dal GEFIA

 

 

 

Di cui:

Fondi del mercato monetario e organismi di investimento collettivo per la gestione della liquidità

 

 

 

 

ETF

 

 

 

 

Altri organismi di investimento collettivo

 

 

 

Investimenti in organismi di investimento collettivi non gestiti dal GEFIA

 

 

 

Di cui:

Fondi del mercato monetario e organismi di investimento collettivo per la gestione della liquidità

 

 

 

 

ETF

 

 

 

 

Altri organismi di investimento collettivo

 

 

 

e)  Investimenti in altre classi di attività

 

Valore lungo

Valore corto

 

Totale altre

 

 

 

9

Valore del volume degli scambi per ogni classe di attività nei mesi oggetto della segnalazione

 

 

 

 

a)  Titoli

 

Valore di mercato

 

 

Contante e mezzi equivalenti

 

 

 

 

Strumenti di capitale quotati

 

 

 

 

Strumenti di capitale non quotati

 

 

 

 

Obbligazioni societarie non emesse da istituti finanziari

 

 

 

 

Di cui:

Investment grade

 

 

 

 

Non-investment grade

 

 

 

Obbligazioni societarie emesse da istituti finanziari

 

 

 

 

Obbligazioni sovrane

 

 

 

 

Di cui:

Obbligazioni degli Stati membri dell’UE

 

 

 

 

Obbligazioni di Stati extra UE

 

 

 

Obbligazioni convertibili

 

 

 

 

Prestiti

 

 

 

 

Prodotti strutturati/cartolarizzati

 

 

 

 

b)  Derivati

 

Valore nozionale

Valore di mercato

 

Derivati su strumenti di capitale

 

 

 

 

Derivati a reddito fisso

 

 

 

 

CDS

 

 

 

 

Derivati su tassi di cambio (per scopi di investimento)

 

 

 

 

Derivati su tassi di interesse

 

 

 

 

Derivati su materie prime

 

 

 

 

Altri derivati

 

 

 

 

c)  Attività fisiche (reali/materiali)

 

Valore di mercato

 

 

Fisiche: materie prime

 

 

 

 

Fisiche: immobili

 

 

 

 

Fisiche: legname da costruzione

 

 

 

 

Fisiche: oggetti d’arte e da collezione

 

 

 

 

Fisiche: mezzi di trasporto

 

 

 

 

Fisiche: altro

 

 

 

 

d)  Organismi di investimento collettivo

 

 

 

 

e)  Altre classi di attività

 

 

 

 

Valuta delle esposizioni

 

 

 

10

Valore lungo e corto complessivo delle esposizioni (prima della copertura valutaria) per le seguenti valute:

Valore lungo

Valore corto

 

AUD

 

 

 

 

CAD

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

HKD

 

 

 

 

JPY

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

Altro

 

 

 

11

Dimensione tipica dell’operazione/della posizione

(Da completare se è stato indicato fondo di private equity come tipo predominante di FIA)

[Indicare un’opzione]

Molto piccola

(< 5 Mio EUR)

Piccola

(5 Mio EUR a < 25 Mio EUR)

Fascia medio-bassa del mercato

(25 Mio EUR a < 150 Mio EUR)

Fascia medio-alta del mercato (150 Mio EUR a 500 Mio EUR)

Grande

(500 Mio EUR a 1 Mrd EUR)

Molto grande

(1 Mrd EUR e oltre)

 

12

Influenza dominante [cfr. articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1)]

(Da completare se è stato indicato fondo di private equity come tipo predominante di FIA. Da completare per ogni società su cui il FIA esercita un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE. Lasciare in bianco in caso contrario.)

Nome

% dei diritti di voto

Tipo di operazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo di rischio del FIA

1.  Profilo del rischio di mercato

13

Rendimento annuo atteso dell’investimento/TIR in condizioni normali di mercato (in %)

 

 

 

Equity Delta netto

 

 

 

 

DV01 netto:

 

 

 

 

CS01 netto:

 

 

 

2.  Profilo del rischio di controparte

14

Meccanismi di negoziazione e di compensazione

 

 

 

 

a)  Stima della percentuale (in termini di valore di mercato) dei titoli negoziati:

(lasciare in bianco se non vengono negoziati titoli)

%

 

 

Sui mercati regolamentati

 

 

 

 

Fuori dai mercati regolamentati (OTC)

 

 

 

 

b)  Stima della percentuale (in termini di volume degli scambi) dei derivati negoziati:

(lasciare in bianco se non vengono negoziati derivati)

%

 

 

Sui mercati regolamentati

 

 

 

 

Fuori dai mercati regolamentati (OTC)

 

 

 

 

c)  Stima della percentuale (in termini di volume degli scambi) delle operazioni in derivati compensate:

(lasciare in bianco se non vengono negoziati derivati)

%

 

 

Da una controparte centrale

 

 

 

 

Bilateralmente

 

 

 

 

d)  Stima della percentuale (in termini di valore di mercato) delle operazioni di vendita con patto di riacquisto compensate:

(lasciare in bianco se non vengono effettuate operazioni di vendita con patto di riacquisto)

%

 

 

Da una controparte centrale

 

 

 

 

Bilateralmente

 

 

 

 

Trilateralmente

 

 

 

15

Valore delle garanzie reali e di altri supporti del credito che il FIA ha fornito a tutte le controparti

 

 

 

a)  Valore delle garanzie reali in contante e mezzi equivalenti

 

 

 

b)  Valore delle garanzie reali fornite mediante altri titoli (tranne contante e mezzi equivalenti)

 

 

 

c)  Valore di altre garanzie reali e supporti del credito forniti (compreso l’importo nominale di lettere di credito e di analoghi supporti del credito a terze parti)

 

 

16

Quale percentuale dell’importo delle garanzie reali e di altri supporti del credito che il fondo segnalante ha fornito alle controparti è stata reipotecata dalle controparti?

 

 

17

Cinque principali esposizioni verso controparti (escluse le controparti centrali)

 

 

 

a)  Indicare le cinque principali controparti verso le quali il FIA detiene la più grande esposizione netta al rischio di controparte in valore di mercato, misurata in percentuale del valore patrimoniale netto del FIA

Nome

Esposizione complessiva

 

Controparte 1

 

 

 

 

Controparte 2

 

 

 

 

Controparte 3

 

 

 

 

Controparte 4

 

 

 

 

Controparte 5

 

 

 

 

b)  Indicare le cinque principali controparti che detengono la più grande esposizione netta al rischio di controparte in valore di mercato nei confronti del FIA, misurata in percentuale del valore patrimoniale netto del FIA

Nome

Esposizione totale

 

Controparte 1

 

 

 

 

Controparte 2

 

 

 

 

Controparte 3

 

 

 

 

Controparte 4

 

 

 

 

Controparte 5

 

 

 

18

Compensazione diretta tramite controparti centrali

 

 

 

a)  Nel periodo di segnalazione il FIA ha effettuato compensazioni dirette delle operazioni tramite controparte centrale?

No (in questo caso, passare direttamente alla domanda 21)

 

 

b)  In caso di risposta affermativa alla domanda 18 a), indicare le tre principali controparti centrali in termini di esposizione netta al rischio di credito

Nome

Valore detenuto

 

Controparte centrale 1 (lasciare in bianco se non applicabile)

 

 

 

 

Controparte centrale 2 (lasciare in bianco se non applicabile)

 

 

 

 

Controparte centrale 3 (lasciare in bianco se non applicabile)

 

 

 

3.  Profilo di liquidità

Profilo di liquidità del portafoglio

19

Profilo di liquidità degli investitori

Percentuale del portafoglio liquidabile in:

 

≤ 1 giorno

2-7 giorni

8-30 giorni

31-90 giorni

91-180 giorni

181-365 giorni

> 365 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Valore del contante non gravato da vincoli

 

 

Profilo della liquidità degli investitori

21

Profilo della liquidità degli investitori

Percentuale delle quote degli investitori che possono essere rimborsate in (in % del valore patrimoniale netto del FIA)

 

 

 

≤ 1 giorno

2-7 giorni

8-30 giorni

31-90 giorni

91-180 giorni

181-365 giorni

> 365 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Rimborsi degli investitori

 

 

 

 

a)  Il FIA accorda di norma agli investitori il diritto di ritiro/rimborso?

No

 

 

 

 

 

b)  Con che frequenza gli investitori sono rimborsati (in caso di più classi di azioni o quote, indicare la classe più importante in valore patrimoniale netto)?

[Indicare una sola opzione]

Giornalmente

Settimanalmente

Ogni 15 giorni

Mensilmente

Trimestralmente

Semestralmente

Annualmente

Altro

N/D

 

 

c)  Quanti giorni di preavviso gli investitori sono tenuti a rispettare?

(indicare il periodo di preavviso ponderato per le attività in caso di più classi di azioni o quote)

 

 

 

d)  Di quanti giorni consta il periodo di lock-up (indicare il periodo di preavviso ponderato per le attività in caso di più classi di azioni o di quote)

 

 

23

Meccanismi speciali e trattamento preferenziale

 

 

 

a)  Alla data della segnalazione quale percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del FIA è soggetta ai seguenti meccanismi?

% NAV

 

 

Fondi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide (side pocket)

 

 

 

 

Soglie per la dilazione del rimborso (gate)

 

 

 

 

Sospensione delle contrattazioni

 

 

 

 

Altri meccanismi per gestire le attività illiquide (specificare)

 

[Tipo]

[%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Indicare la percentuale del valore patrimoniale netto delle attività del FIA attualmente soggette ai meccanismi speciali a causa dalla loro natura illiquida, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), della direttiva sui GEFIA, compresi quelli di cui alla domanda 25 a)

 

 

 

Meccanismi speciali in % del valore patrimoniale netto

 

 

 

 

c)  Vi sono investitori che ricevono un trattamento preferenziale o che hanno il diritto ad un trattamento preferenziale [ad es., attraverso accordi particolari (side letters)] e che pertanto sono soggetti all’obbligo di comunicazione agli investitori del FIA conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), della direttiva sui GEFIA?

(Sì o No)

 

 

d)  In caso di risposta affermativa alla domanda della lettera c), indicare tutti i trattamenti preferenziali:

 

 

 

Riguardanti le informazioni fornite agli investitori

 

 

 

 

Riguardanti le condizioni di liquidità degli investitori

 

 

 

 

Riguardanti le condizioni tariffarie per gli investitori

 

 

 

 

Riguardanti altri aspetti

 

 

 

24

Fornire la ripartizione delle quote del FIA di proprietà di gruppi (in % del valore patrimoniale netto delle attività del FIA; indicare i proprietari effettivi se conosciuti e identificabili)

 

 

25

Liquidità di finanziamento

 

 

 

a)  Indicare l’importo aggregato dei prestiti assunti dal FIA e dei finanziamenti liquidi di cui il FIA dispone (comprese tutte le linee di credito utilizzate e non utilizzate, impegnate e non impegnate, nonché tutti i finanziamenti a termine)

 

 

 

b)  Ripartire l’importo indicato alla lettera a) nei periodi specificati di seguito in funzione del periodo più lungo per il quale il creditore è tenuto contrattualmente a fornire il finanziamento:

 

 

 

≤ 1 giorno

2-7 giorni

8-30 giorni

31-90 giorni

91-180 giorni

181-365 giorni

> 365 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Rischio di prestito e rischio di esposizione

26

Valore dei prestiti di contante o di titoli rappresentati da:

 

 

 

Prestiti di contante non garantiti

 

 

 

 

Prestiti di contante coperti da garanzia reale — Via l’intermediario principale:

 

 

 

 

Prestiti di contante coperti da garanzia reale — Via operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita):

 

 

 

 

Prestiti di contante coperti da garanzia reale — Via altro:

 

 

 

27

Valore del prestito incorporato in strumenti finanziari

 

 

 

Derivati negoziati sui mercati regolamentati: esposizione lorda al netto del margine fornito

 

 

 

 

Derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC): esposizione lorda al netto del margine fornito

 

 

 

28

Valore dei titoli presi in prestito per le posizioni corte:

 

 

 

29

Esposizione lorda di strutture finanziarie e/o giuridiche controllate dal FIA secondo la definizione del considerando (78) della direttiva sui GEFIA

 

 

 

Struttura finanziaria e/o giuridica

 

 

 

 

Struttura finanziaria e/o giuridica

 

 

 

 

Struttura finanziaria e/o giuridica

 

 

 

 

 

 

 

30

Leva finanziaria del FIA

 

 

 

 

a)  calcolata secondo il metodo lordo

 

 

 

 

b)  calcolata secondo il metodo degli impegni

 

 

 

5.  Rischio operativo e altri aspetti relativi al rischio

31

Numero totale delle posizioni aperte

 

 

 

32

Profilo del rischio storico

 

a)  Rendimento lordo degli investimenti o TIR del FIA nel periodo di segnalazione (in %, al lordo dei costi di gestione e delle commissioni legate al rendimento)

 

 

 

1o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

2o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

b)  Rendimento netto degli investimenti o TIR del FIA nel periodo di segnalazione (in %, al netto dei costi di gestione e delle commissioni legate al rendimento)

 

 

 

1o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

2o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

c)  Variazione del valore patrimoniale netto del FIA nel corso del periodo di segnalazione (in %, compreso l’impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi)

 

 

 

1o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

2o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

d)  Sottoscrizioni nel periodo di segnalazione

 

 

 

1o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

2o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

e)  Rimborsi nel periodo di segnalazione

 

 

 

1o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

2o mese del periodo di segnalazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo mese del periodo di segnalazione

 

 

 

I valori monetari vanno indicati nella valuta di base del FIA.

Risultati delle prove di stress

Fornire i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE [I GEFIA assicurano che i rischi associati a ogni posizione di investimento del FIA e il loro effetto complessivo sul portafoglio del FIA possano essere correttamente individuati, misurati, gestiti e monitorati su base continuativa, anche mediante l’uso di opportune procedure di prove di stress] (testo libero)

I valori monetari vanno indicati nella valuta di base del FIA.

Fornire i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE. [I GEFIA effettuano regolarmente prove di stress, in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, che consentano loro di valutare il rischio di liquidità dei FIA e di controllare di conseguenza il rischio di liquidità dei FIA] (testo libero)

I valori monetari vanno indicati nella valuta di base del FIA.



Informazioni relative al FIA da mettere a disposizione delle autorità competenti

(articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE)

 

Tipo di dati

Dati

1

Quale percentuale dell’importo delle garanzie reali e di altri supporti del credito che il FIA segnalante ha fornito alle controparti è stata reipotecata dalle controparti?

 

 

Rischio di prestito e rischio di esposizione

2

Valore dei prestiti di contante o di titoli rappresentati da:

 

 

 

Prestiti di contante non garantiti

 

 

 

Prestiti di contante coperti da garanzia reale — Via l’intermediario principale:

 

 

 

Prestiti di contante coperti da garanzia reale — Via operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita):

 

 

 

Prestiti di contante coperti da garanzia reale — Via altro:

 

 

3

Valore del prestito incorporato in strumenti finanziari

 

 

 

Derivati negoziati sui mercati regolamentati: esposizione lorda al netto del margine fornito

 

 

 

Derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC): esposizione lorda al netto del margine fornito

 

 

4

Cinque principali fonti di prestito di contante o di titoli (posizioni corte):

 

 

 

Fonte più importante:

 

 

 

Seconda fonte più importante:

 

 

 

Terza fonte più importante:

 

 

 

Quarta fonte più importante:

 

 

 

Quinta fonte più importante.

 

 

5

Valore dei titoli presi in prestito per le posizioni corte:

 

 

6

Esposizione lorda di strutture finanziarie e/o giuridiche controllate dal FIA secondo la definizione del considerando 78 della direttiva sui GEFIA

 

 

 

Struttura finanziaria e/o giuridica

 

 

 

Struttura finanziaria e/o giuridica

 

 

 

Struttura finanziaria e/o giuridica

 

 

 

 

 

7

Leva finanziaria del FIA:

 

 

 

a)  Metodo lordo

 

 

 

b)  Metodo degli impegni

 

 

I valori monetari vanno indicati nella valuta di base del FIA.



( 1 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

( 2 ) Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, «Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive», 31 dicembre 2010 — http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Application%20of%20Art.%20122a%20of%20the%20CRD/Guidelines.pdf

( 3 ) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

( 4 ) GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11.