02013R0168 — IT — 14.11.2020 — 003.004
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REGOLAMENTO (UE) N. 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2013 relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 060 del 2.3.2013, pag. 52) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 134/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2013 |
L 53 |
1 |
21.2.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/129 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 2019 |
L 30 |
106 |
31.1.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 novembre 2020 |
L 381 |
4 |
13.11.2020 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2013
relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento non si applica all’omologazione individuale di veicoli. Tuttavia, gli Stati membri che rilasciano tali omologazioni individuali accettano tutte le omologazioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate in virtù del presente regolamento anziché delle disposizioni nazionali in materia.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica anche ai motocicli enduro [L3e-AxE (x = 1, 2 o 3)], ai motocicli trial [L3e-AxT (x = 1, 2 o 3)] e ai quad entro/fuori strada pesanti (L7e-B) quali elencati all’articolo 4 e nell’allegato I.
Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da portatori di handicap fisici;
veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti da pedoni;
veicoli destinati esclusivamente per l’uso in competizioni;
veicoli progettati e fabbricati per essere utilizzati da forze armate, difesa civile, servizi antincendio, forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e servizi medici di emergenza;
veicoli agricoli o forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ( 1 ), macchinari che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali ( 2 ), e della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine ( 3 ), e veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE;
i veicoli destinati principalmente all’uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate;
cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h;
veicoli autobilanciati;
veicoli non dotati di almeno un posto a sedere;
veicoli con posto a sedere per il conducente in cui l’altezza del punto R è di ≤ 540 mm per le categorie L1e, L3e e L4e o ≤ 400 mm per le categorie L2e, L5e, L6e e L7e.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e degli atti elencati nell’allegato II, salvo disposizioni contrarie, si intende per:
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1) |
«omologazione» : la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
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2) |
«certificato di omologazione» : il documento con cui l’autorità di omologazione certifica ufficialmente l’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente; |
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3) |
«omologazione di un veicolo completo» : un’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
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4) |
«omologazione UE» : la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche del presente regolamento; |
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5) |
«certificato di omologazione» : il certificato basato sul modello previsto dall’atto di esecuzione adottato ai sensi del presente regolamento o sulla scheda di notifica riprodotta nei pertinenti regolamenti UNECE di cui al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma dello stesso; |
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6) |
«omologazione di un sistema» : l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un sistema montato su un veicolo di tipo specifico è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
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7) |
«omologazione di un’entità tecnica indipendente» : l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un’entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, in relazione a uno o più tipi di veicoli specifici; |
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8) |
«omologazione di un componente» : l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un componente indipendente di un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
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9) |
«omologazione nazionale» : l’omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità si limita al territorio di tale Stato membro; |
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10) |
«certificato di conformità» : il documento rilasciato dal costruttore in cui si attesta che il veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato; |
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11) |
«veicolo base» : qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di una procedura di omologazione in più fasi; |
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12) |
«veicolo incompleto» : un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento, deve essere completato in almeno una fase successiva; |
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13) |
«veicolo completato» : il veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento; |
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14) |
«veicolo completo» : un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento; |
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15) |
«sistema» : un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso; |
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16) |
«componente» : un dispositivo soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso che è destinato a far parte di un veicolo e può essere omologato indipendentemente dal veicolo in conformità del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso, se tali atti lo prevedono espressamente; |
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17) |
«entità tecnica indipendente» : un dispositivo soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso e destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli, se tali atti lo prevedono espressamente; |
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18) |
«parti» : i prodotti usati per l’assemblaggio di un veicolo nonché i pezzi di ricambio; |
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19) |
«equipaggiamenti» : tutti i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso; |
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20) |
«parti o equipaggiamenti originali» : parti o equipaggiamenti, fabbricati secondo specifiche e norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o equipaggiamenti destinati all’assemblaggio del veicolo in questione; ciò include le parti o gli equipaggiamenti fabbricati sulla stessa linea di produzione delle parti o degli equipaggiamenti suddetti; si presume, fino a prova contraria, che le parti o gli equipaggiamenti costituiscono parti o equipaggiamenti originali se il costruttore certifica che corrispondono alla qualità dei componenti usati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono stati fabbricati secondo specifiche e norme di produzione del costruttore del veicolo; |
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21) |
«pezzi di ricambio» : i prodotti destinati a essere montati in o su un veicolo per sostituirne delle parti originali, compresi prodotti, quali i lubrificanti, che sono necessari per l’utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante; |
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22) |
«sicurezza funzionale» : assenza di rischi inaccettabili per l’incolumità fisica o la salute delle persone o per i beni, dovuti al malfunzionamento di componenti o sistemi meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici o elettronici o di entità tecniche indipendenti; |
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23) |
«sistema di frenatura avanzato» : un sistema di frenatura antibloccaggio, un sistema di frenatura combinato o entrambi; |
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24) |
«sistema di frenatura antibloccaggio» : un sistema che individua lo slittamento delle ruote e modula automaticamente la pressione che produce la forza frenante sulle ruote in modo da limitare il livello di slittamento; |
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25) |
«sistema di frenatura combinato» :
a)
per i veicoli delle categorie L1e e L3e: un sistema di frenatura di servizio in cui almeno due freni su ruote diverse sono azionati mediante un comando unico;
b)
per i veicoli della categoria L4e: un sistema di frenatura di servizio in cui i freni su almeno le ruote anteriori e posteriori sono azionati mediante un comando unico (se la ruota posteriore e la ruota del sidecar sono frenati dallo stesso sistema di frenatura, questo è considerato freno posteriore);
c)
per i veicoli delle categorie L2e, L5e, L6e e L7e: un sistema di frenatura di servizio in cui i freni su tutte le ruote sono azionati mediante un comando unico; |
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26) |
«accensione automatica delle luci» : un sistema di illuminazione che è attivato quando l’interruttore di avviamento o di on/off del motore è nella posizione «on»; |
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27) |
«dispositivo di controllo dell’inquinamento» : componenti di un veicolo che controllano o riducono le emissioni dallo scarico o per evaporazione; |
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28) |
«dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento» : un dispositivo di controllo dell’inquinamento, o un insieme di tali dispositivi, destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica indipendente; |
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29) |
«posto a sedere» :
a)
sella per il conducente o il passeggero, utilizzato sedendovi a cavalcioni; o
b)
posto a sedere in grado di accogliere almeno una persona delle dimensioni, nel caso del conducente, di un manichino antropomorfo corrispondente al 50esimo percentile di un adulto di sesso maschile; |
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30) |
«motore ad accensione spontanea» o «motore AS» : motore a combustione che funziona in base ai principi del ciclo «Diesel»; |
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31) |
«motore ad accensione comandata» o «motore AC» : motore a combustione che funziona in base ai principi del ciclo «Otto»; |
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32) |
«veicolo ibrido» : un veicolo a motore munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di accumulo (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione; |
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33) |
«veicolo elettrico ibrido» : veicolo che, per la propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di energia/potenza accumulata presenti a bordo:
a)
carburante di consumo;
b)
batteria, condensatore, volano/generatore o altro dispositivo di accumulo dell’energia o potenza elettrica. Tale definizione comprende i veicoli che traggono energia da un carburante di consumo al solo fine di ricaricare il dispositivo di accumulo dell’energia/potenza elettrica; |
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34) |
«propulsione» : motore a combustione, motore elettrico, qualsiasi applicazione ibrida o una combinazione di tali tipi di motore o di qualsiasi altro tipo di motore; |
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35) |
«potenza nominale continua massima» : potenza massima su trenta minuti all’albero di uscita di un motore elettrico, come da regolamento UNECE n. 85; |
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36) |
«potenza massima netta» : potenza massima di un motore a combustione ottenuta sul banco di prova all’estremità dell’albero a gomiti o componente equivalente; |
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37) |
«dispositivo di neutralizzazione» : ogni elemento di progetto che rileva temperatura, velocità del veicolo, velocità e/o carico del motore, marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni e di post-trattamento dei gas di scarico e che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni normali di funzionamento e uso del veicolo; |
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38) |
«durata» : capacità di resistenza di componenti e sistemi tale da rispettare ►C1 le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali ◄ di cui all’articolo 23 e all’allegato V anche dopo il chilometraggio definito nell’allegato VII e da garantire la sicurezza funzionale del veicolo quando il veicolo sia usato in condizioni normali o per lo scopo previsto e sia sottoposto a interventi di manutenzione conformemente alle raccomandazioni del costruttore; |
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39) |
«cilindrata» :
a)
il volume nominale del motore a cilindri nel caso dei motori a pistone alternativo;
b)
il doppio del volume nominale della camera di combustione per ogni pistone nel caso di motori a pistone rotativo (Wankel); |
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40) |
«emissioni per evaporazione» : vapori di idrocarburi emessi dal sistema di stoccaggio del carburante e di alimentazione di un veicolo a motore, diversi dalle emissioni di scarico; |
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41) |
«SHED test» : test di un veicolo in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione, durante il quale viene effettuato un test speciale delle emissioni per evaporazione; |
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42) |
«sistema a carburante gassoso» : sistema composto di stoccaggio di carburante gassoso, alimentazione, dosatura e componenti di controllo montati in un motore in modo da consentire il funzionamento del motore a GPL, GNC o idrogeno in quanto sistema a monocarburante, bicarburante o policarburante; |
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43) |
«gas inquinante» : indica emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi d’azoto (NOx) espressi in equivalente di biossido d’azoto (NO2) e di idrocarburi (HC) presenti nei gas di scarico; |
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44) |
«emissioni di gas di scarico» : emissione di gas inquinanti e particolato dallo scarico del veicolo; |
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45) |
«particolato» : componenti dei gas di scarico eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 K (52 °C) mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico; |
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46) |
«Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» o «WMTC» : ciclo di prova in laboratorio delle emissioni armonizzato a livello mondiale WMTC definito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 2; |
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47) |
«costruttore» : la persona fisica o giuridica che, dinanzi all’autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione o di autorizzazione, per assicurare la conformità della produzione ed è inoltre responsabile per le problematiche di vigilanza del mercato per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti prodotti, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e di fabbricazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente oggetto della procedura di omologazione; |
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48) |
«rappresentante del costruttore» : la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all’autorità di omologazione o all’autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal presente regolamento; |
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49) |
«importatore» : qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento provenienti da un paese terzo; |
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50) |
«distributore» : qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento; |
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51) |
«operatore economico» : il costruttore, il rappresentante del costruttore, l’importatore o il distributore; |
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52) |
«immatricolazione» : l’autorizzazione amministrativa per l’entrata in circolazione di un veicolo anche nel traffico stradale, che comporta l’identificazione del veicolo mediante un numero di serie, noto come numero di immatricolazione, rilasciato in modo permanente, temporaneo o per un breve periodo; |
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53) |
«entrata in circolazione» : il primo uso nell’Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento; |
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54) |
«immissione sul mercato» : la messa a disposizione per la prima volta nell’Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento; |
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55) |
«messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un’attività commerciale; |
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56) |
«autorità di omologazione» : l’autorità di uno Stato membro, istituita o designata dallo Stato membro e da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente, per la procedura di autorizzazione, per il rilascio e l’eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, per la funzione di referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri, per la designazione dei servizi tecnici e per la garanzia che il costruttore rispetti i propri obblighi di conformità della produzione; |
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57) |
«autorità di vigilanza del mercato» : l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; |
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58) |
«vigilanza del mercato» : le attività svolte e le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate dalla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse; |
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59) |
«autorità nazionale» : un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa ed è responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti; |
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60) |
«servizio tecnico» : un organismo o un ente che l’autorità di omologazione di uno Stato membro designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove oppure come ente per la valutazione di conformità presso il quale effettuare valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni, a nome dell’autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di omologazione; |
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61) |
«prove interne» : le prove, la registrazione dei relativi risultati e la presentazione di una relazione comprendente delle conclusioni all’autorità di omologazione, realizzate negli stabilimenti di un costruttore designato come servizio tecnico per la valutazione della conformità a una serie di prescrizioni; |
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62) |
«metodo di prova virtuale» : simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare se un veicolo, un sistema, una componente o un’entità tecnica indipendente soddisfi le prescrizioni tecniche di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, senza ricorrere all’uso di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente fisici; |
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63) |
«sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD» : un sistema in grado di identificare la zona di probabile malfunzionamento per mezzo di codici di guasto inseriti nella memoria di un computer; |
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64) |
«informazioni sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo» : ogni informazione relativa a diagnosi, manutenzione, ispezione, controllo periodico, riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione del veicolo fornita dai costruttori ai loro concessionari e riparatori autorizzati, compresi tutti i relativi emendamenti e supplementi successivi; tali informazioni comprendono tutte le informazioni necessarie per l’installazione di parti e equipaggiamenti sui veicoli; |
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65) |
«operatori indipendenti» : imprese diverse dai concessionari e riparatori autorizzati coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli, in particolare riparatori, costruttori o distributori di utensili, equipaggiamenti per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d’ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi; |
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66) |
«riparatore autorizzato» : un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di veicoli che opera nell’ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di veicoli; |
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67) |
«veicolo di fine serie» : un veicolo facente parte di uno stock che non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, essere immatricolato o entrare in circolazione a causa dell’entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato; |
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68) |
«due ruote a motore» o «PTW» : un veicolo a motore a due ruote, inclusi i ciclomotori, i cicli a propulsione e le motociclette; |
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69) |
«triciclo a motore» : veicolo a motore a tre ruote che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della categoria L5e; |
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70) |
«quadriciclo» : veicolo a quattro ruote che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della categoria L6e o L7e; |
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71) |
«veicolo autobilanciato» : un veicolo che per concezione si basa su un equilibrio intrinsecamente instabile e che per mantenersi in equilibrio ha bisogno di un sistema ausiliario di controllo; include i veicoli a motore a una ruota o i veicoli a motore a due ruote parallele;; |
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72) |
«ruote gemellate» : due ruote montate su uno stesso asse che sono considerate come un’unica ruota, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia pari o inferiore a 460 mm; |
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73) |
«tipo di veicolo» : un gruppo di veicoli, incluse le varianti e le versioni di una particolare categoria, che non si differenziano fra loro per quanto riguarda, almeno, i seguenti aspetti essenziali:
a)
categoria e sottocategoria;
b)
costruttore;
c)
telaio portante, principale e ausiliario e la parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti;
d)
designazione del tipo stabilita dal costruttore; |
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74) |
«variante» : un veicolo dello stesso tipo a condizione che:
a)
la forma della carrozzeria presenti le stesse caratteristiche fondamentali;
b)
la propulsione la configurazione della propulsione siano le medesime;
c)
se un motore a combustione fa parte del sistema di propulsione, il ciclo operativo del motore sia il medesimo;
d)
il numero e la disposizione dei cilindri siano i medesimi;
e)
il tipo di cambio sia il medesimo;
f)
la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non sia superiore al 20 % del valore minimo;
g)
la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non sia superiore al 20 % del valore minimo;
h)
la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione) non sia superiore al 30 % del valore minimo; e
i)
la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non sia superiore al 30 % del valore minimo; |
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75) |
«versione di una variante» : un veicolo che consiste in una combinazione di elementi riportati nel fascicolo di omologazione di cui all’articolo 29, paragrafo 10; |
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76) |
«motore a combustione esterna» : motore termico in cui la camera di combustione e la camera di espansione sono fisicamente separate e dove un fluido interno di lavoro viene riscaldato per combustione da una fonte esterna; il calore della combustione esterna espande il fluido di lavoro interno che poi, espandendosi e agendo sul meccanismo del motore, produce movimento e lavoro utile; |
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77) |
«gruppo propulsore» : i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altro modulo di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti a fini di protezione ambientale, compresi i sistemi di riduzione delle emissioni inquinanti e dei rumori, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio); |
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78) |
«veicolo monocarburante» : veicolo concepito per funzionare principalmente con un unico tipo di carburante; |
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79) |
«veicolo monocarburante a gas» : veicolo monocarburante che funziona principalmente con GPL, GN/biometano o idrogeno, ma che può anche essere munito di un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l’avviamento, con un serbatoio per la benzina della capacità massima di 5 litri; |
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80) |
«E5» : miscela di carburante composta per il 5 % di etanolo anidro e per il 95 % da benzina; |
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81) |
«GPL» : gas di petrolio liquefatto composto di propano e butano che viene liquefatto sotto pressione a fini di stoccaggio; |
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82) |
«GN» : gas naturale ad elevatissimo contenuto di metano; |
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83) |
«biometano» : gas naturale rinnovabile ottenuto da fonti organiche, inizialmente sotto forma di «biogas» poi raffinato con un processo detto detto «upgrading a biometano» per rimuovere impurità del biogas quali biossido di carbonio, silossani e idrogeno solforato (H2S); |
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84) |
«veicolo bicarburante» : veicolo munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante che può funzionare alternativamente con due diversi carburanti ed è concepito per utilizzare un solo carburante per volta; |
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85) |
«veicolo bi-carburante a gas» : veicolo che può funzionare con benzina e anche con GPL, GN/biometano o idrogeno; |
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86) |
«veicolo policarburante» : veicolo munito di un unico sistema di stoccaggio del carburante che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti; |
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87) |
«E85» : miscela di carburante composta per il 85 % di etanolo anidro e per il 15 % da benzina; |
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88) |
«veicolo policarburante a etanolo» : veicolo policarburante che può funzionare con benzina o con una miscela di benzina ed etanolo composta fino all’85 % da miscela di etanolo; |
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89) |
«H2GN» : miscela di carburante composta di idrogeno e gas naturale; |
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90) |
«veicolo policarburante a H2GN» : veicolo policarburante che può funzionare con diverse miscele di idrogeno e GN/biometano; |
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91) |
«veicolo policarburante a biodiesel» : veicolo policarburante che può funzionare con carburante diesel minerale o con una miscela di carburante diesel minerale e biodiesel; |
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92) |
«B5» : miscela di carburante contenente fino al 5 % di biodisel e 95 % di gasolio; |
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93) |
«biodiesel» : carburante analogo al gasolio ottenuto da oli vegetali o grassi animali e composto da esteri alchilici a catena lunga prodotti in modo sostenibile; |
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94) |
«veicolo elettrico puro» : un veicolo azionato da:
a)
un sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell’energia elettrica, uno o più dispositivi per la trasformazione della potenza elettrica e una o più macchine elettriche che convertono l’energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo;
b)
un motore elettrico ausiliario installato in un veicolo progettato per pedalare; |
|
95) |
«veicolo a idrogeno con pile a combustibile» : veicolo azionato da una pila a combustibile che trasforma l’energia chimica dell’idrogeno in energia elettrica per la propulsione del veicolo; |
|
96) |
«punto R» o «punto di riferimento di seduta» : un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e fissato in base al sistema di riferimento tridimensionale. |
I riferimenti fatti nel presente regolamento a prescrizioni, procedure o modalità stabilite nel presente regolamento si intendono fatti a prescrizioni, procedure o modalità stabilite nel presente regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
Articolo 4
Categorie di veicoli
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie e sottocategorie di veicoli, conformemente all’allegato I:
veicoli della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L1e-A (cicli a propulsione);
veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote);
veicoli della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri);
veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali);
veicoli della categoria L3e (motocicli a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
le prestazioni del motociclo ( 4 ), come segue:
uso speciale:
veicoli della categoria L4e (motocicli a due ruote con sidecar);
veicoli della categoria L5e (tricicli a motore), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L5e-A (tricicli): veicoli progettati principalmente per il trasporto passeggeri;
veicoli L5e-B (tricicli commerciali): tricicli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci;
veicoli della categoria L6e (quadricicli leggeri), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L6e-A (quad da strada leggeri);
veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli della categoria L7e (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L7e-A (quad da strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L7e-B (quad entro/fuori strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L7e-C (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
I veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente suddivisi in base al sistema di propulsione del veicolo:
motore a combustione interna:
motore a combustione esterna, motore a turbina o motore rotativo a pistone; ai fini delle ►C1 prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di sicurezza funzionale ◄ il veicolo è assimilato ai veicoli a motore a combustione interna di tipo AC;
motore ad aria precompressa che non emette livelli di inquinanti e/o di gas inerti superiori ai livelli presenti nell’aria ambiente; ai fini delle prescrizioni in materia di sicurezza funzionale e di stoccaggio e alimentazione del carburante il veicolo è assimilato ai veicoli con alimentazione a carburante gassoso;
motore elettrico;
veicoli ibridi dotati di una combinazione dei sistemi di propulsione di cui alle lettere a), b), c) o d) del presente paragrafo o di una combinazione multipla di tali configurazioni di propulsione, inclusi i motori elettrici e/o a combustione multipla.
Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2, un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria seguente di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie:
categoria L1e con le sottocategorie L1e-A e L1e-B e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3;
categoria L2e e categoria L5e con le sottocategorie L5e-A e L5e-B;
categoria L6e con le sottocategorie L6e-A e L6e-B e categoria L7e con le sottocategorie L7e-A, L7e-B ed L7e-C;
qualsiasi altra sequenza logica di categorie e/o sottocategorie proposta dal costruttore e approvata dall’autorità d’omologazione.
Articolo 5
Determinazione della massa in ordine di marcia
La massa in ordine di marcia di un veicolo della categoria L è determinata misurando la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, e comprende la massa:
dei liquidi;
delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore;
del «carburante» nei serbatoi riempiti almeno per il 90 % della loro capacità.
Ai fini della presente lettera:
se il veicolo è alimentato con un «carburante liquido», quest’ultimo è considerato un «carburante»,
se il veicolo è alimentato con una «miscela di carburante e olio» liquida:
se il veicolo è alimentato a carburante gassoso o a gas liquefatto oppure funziona ad aria compressa, fissando a 0 kg la massa del «carburante» gassoso contenuto negli appositi serbatoi;
della carrozzeria, dell’abitacolo, delle portiere; e
di vetri, attacchi, ruote di scorta e strumentazioni.
La massa in ordine di marcia di un veicolo della categoria L non comprende la massa:
del conducente (75 kg) e del passeggero (65 kg);
dei macchinari o delle attrezzature installate sulla superficie della piattaforma di carico;
delle batterie, nel caso di un veicolo ibrido o elettrico puro;
del sistema di alimentazione a gas nonché dei serbatoi per lo stoccaggio del carburante gassoso, nel caso dei veicoli monocarburante, bicarburante o policarburante;
dei serbatoi per lo stoccaggio dell’aria compressa, nel caso della propulsione ad aria precompressa.
CAPO II
OBBLIGHI GENERALI
Articolo 6
Obblighi degli Stati membri
La notifica delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato comprende nome, indirizzo, anche elettronico, e settore di competenza. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione.
Articolo 7
Obblighi delle autorità di omologazione
Articolo 8
Misure di vigilanza del mercato
Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.
Qualora un operatore economico presenti un certificato di conformità, le autorità di vigilanza del mercato ne tengono debitamente conto.
Articolo 9
Obblighi dei costruttori
Articolo 10
Obblighi dei costruttori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio
Il costruttore ne informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione, indicando i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e le eventuali misure correttive adottate.
Articolo 11
Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato
Il rappresentante del costruttore incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato consente al rappresentante di svolgere almeno i seguenti compiti:
avere accesso alla documentazione informativa di cui all’articolo 27 e ai certificati di conformità di cui all’articolo 38, in modo che possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti;
fornire a un’autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente;
cooperare con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i gravi rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche indipendenti, dalle parti o dagli equipaggiamenti che rientrano nel loro mandato.
Articolo 12
Obblighi degli importatori
Articolo 13
Obblighi degli importatori in relazione ai loro prodotti non conformi o che presentano un grave rischio
Articolo 14
Obblighi dei distributori
Articolo 15
Obblighi dei distributori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio
Articolo 16
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori
L’importatore o il distributore è considerato costruttore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del costruttore a norma degli articoli da 9 a 11 qualora metta a disposizione sul mercato, immatricoli o sia responsabile dell’entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente con il proprio nome o marchio oppure qualora modifichi un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente in modo da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili.
Articolo 17
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni nel caso dei veicoli e per cinque anni nel caso dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche indipendenti, delle parti o degli equipaggiamenti:
ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento;
ogni operatore economico a cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento.
CAPO III
PRESCRIZIONI FONDAMENTALI
Articolo 18
Prescrizioni fondamentali generali
Articolo 19
Divieto d’impiego di dispositivi di manipolazione
È vietato l’uso di dispositivi di manipolazione che riducano la sicurezza, la compatibilità elettromagnetica, l’efficacia dei sistemi di diagnosi di bordo, dei sistemi di riduzione dei rumori o delle emissioni inquinanti. Un elemento della progettazione non è considerato un dispositivo di neutralizzazione se rispetta una delle seguenti condizioni:
il dispositivo si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e per il funzionamento sicuro del veicolo;
il dispositivo non funziona dopo l’avvio del motore;
le condizioni operative sono incluse sostanzialmente nelle procedure di prova per verificare la conformità del veicolo al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
Articolo 20
Misure applicabili ai costruttori riguardanti le modifiche del gruppo propulsore dei veicoli
I costruttori dotano i veicoli della categoria L, ad eccezione di quelli delle sottocategorie L3e-A3 e L4e-A3, di apposite caratteristiche atte a impedire la manipolazione del gruppo propulsore del veicolo, mediante una serie di prescrizioni e specifiche tecniche volte a:
impedire le modifiche che potrebbero pregiudicare la sicurezza, in particolare l’aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo debitamente stabilite nel corso della procedura di omologazione seguita dal costruttore del veicolo; e/o
evitare danni all’ambiente.
I costruttori che progettano il gruppo propulsore di un determinato tipo di veicolo in maniera tale da consentire modifiche dello stesso in grado di renderlo non conforme al tipo approvato, ma corrispondente a un’ulteriore variante o versione, inseriscono nella domanda le pertinenti informazioni relative alle singole varianti o versioni così ottenute, ognuna delle quali è espressamente omologata. Per i veicoli che, una volta modificati, rientrano in una nuova categoria o sottocategoria è presentata una nuova domanda di omologazione.
Articolo 21
Prescrizioni generali applicabili ai sistemi diagnostici di bordo
Articolo 22
Prescrizioni in materia di sicurezza funzionale dei veicoli
Articolo 23
Prescrizioni in materia di compatibilità ambientale
I costruttori garantiscono che siano rispettate le prescrizioni di omologazione relative alla verifica della durata. A scelta del costruttore, è impiegata una delle seguenti procedure di prova della durata per dimostrare all’autorità di omologazione la durata delle prestazioni ambientali di un veicolo omologato per tipo:
prova di durata effettiva con accumulo di chilometraggio totale:
i veicoli di prova accumulano fisicamente la distanza totale di cui all’allegato VII, parte A, e sono testati secondo la procedura del tipo di prova V stabilita dall’atto delegato adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo. Il risultato della prova delle emissioni fino alla distanza totale di cui all’allegato VII, parte A, inclusa è inferiore ai ►C1 valori limite della prova delle prestazioni ambientali ◄ stabiliti dall’allegato VI, parte A;
prova di durata effettiva con accumulo di chilometraggio parziale:
i veicoli di prova accumulano fisicamente almeno il 50 % della distanza totale di cui all’allegato VII, parte A, e sono testati secondo la procedura del tipo di prova V stabilita dall’atto delegato adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo. Come specificato in tale atto, i risultati delle prove sono estrapolati sulla base della distanza totale di cui all’allegato VII, parte A. I risultati delle prove e quelli estrapolati sono inferiori ai ►C1 valori limite della prova delle prestazioni ambientali ◄ stabiliti dall’allegato VI, parte A;
procedura di durata matematica:
Fino al 31 dicembre 2024, per ogni costituente delle emissioni, il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all'allegato VII, parte B, e i risultati della prova ambientale di un veicolo che ha accumulato oltre 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione deve essere inferiore al valore limite ambientale stabilito dall'allegato VI, parte A.
In deroga alle disposizioni del primo comma, per i nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per i tipi esistenti di veicoli a partire dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024, per ogni costituente delle emissioni il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all'allegato VII, parte B, e i risultati della prova delle prestazioni ambientali di un veicolo che ha accumulato oltre 2 500 km per un veicolo con una velocità massima per costruzione di < 130 km/h e 3 500 km per un veicolo con una velocità massima per costruzione ≥ 130 km/h da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione deve essere inferiore al limite di emissioni dallo scarico di cui all'allegato VI, parte A.
Raccoglie e valuta gli ultimi dati scientifici, i risultati di ricerche scientifiche, i dati di modellazione e il rapporto costi/efficacia al fine di istituire misure definitive, confermando e fissando definitivamente l’applicazione del livello Euro 5 di cui all’allegato IV, le ►C1 prescrizioni in materia di prestazioni ambientali ◄ Euro 5 di cui all’allegato V, all’allegato VI, parti A3, B2 e C2, e all’allegato VII riguardanti i chilometraggi di durata e i fattori di deterioramento per il livello Euro 5.
In base ai risultati di cui al paragrafo 4 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2016, una relazione sui seguenti aspetti:
le date di applicazione del livello Euro 5 di cui all’allegato IV;
i valori limite d’emissione per il livello Euro 5 di cui all’allegato VI, parte A2, e i valori limite OBD di cui all’allegato VI, parte B2;
la presenza su tutti i nuovi tipi di veicoli delle (sotto)categorie L3e, L5e, L6e-A ed L7e-A, oltre alla fase I OBD, anche della fase II OBD al livello Euro 5;
i chilometraggi di durata per il livello Euro 5 di cui all’allegato VII, parte A, e i fattori di deterioramento per il livello Euro 5 di cui all’allegato VII, parte B.
Sulla scorta di tale relazione la Commissione presenta le proposte legislative eventualmente opportune.
Articolo 24
Ulteriori ►C1 prescrizioni in materia di prestazioni ambientali ◄ relative alle emissioni di gas serra, al consumo di carburante, al consumo di energia elettrica e all’autonomia elettrica
Oltre all’indicazione sul certificato di conformità, il costruttore garantisce che i dati relativi all’emissione di CO2, al consumo di carburante e di energia elettrica nonché all’autonomia elettrica siano forniti all’acquirente del veicolo al momento dell’acquisto di un veicolo nuovo in un formato considerato appropriato.
CAPO IV
PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE
Articolo 25
Procedura di omologazione UE
Per richiedere l’omologazione di un veicolo completo, il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:
omologazione in fasi successive;
omologazione in un’unica fase;
omologazione mista.
Inoltre, il costruttore delle categorie di veicoli di cui al paragrafo 5 può scegliere l’omologazione in più fasi.
Per l’omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti la sola procedura applicabile è quella in un’unica fase.
L’omologazione in più fasi è rilasciata a un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme a quanto contenuto nella documentazione informativa prevista all’articolo 25 e alle prescrizioni tecniche stabilite nei pertinenti atti elencati nell’allegato II, a seconda dello stadio di completamento del veicolo.
L’omologazione in più fasi di cui al paragrafo 1, secondo comma, si applica solo ai veicoli delle sottocategorie L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU e L7e-CU.
Articolo 26
Domanda di omologazione
Articolo 27
Documentazione informativa
La documentazione informativa comprende:
una scheda tecnica;
tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni;
per i veicoli, l’indicazione della procedura o delle procedure scelte conformemente all’articolo 25, paragrafo 1;
ogni ulteriore informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura relativa alla domanda.
Articolo 28
Prescrizioni specifiche relative alle informazioni da indicare a seconda della procedura scelta nella domanda di omologazione
Nel caso dell’omologazione di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente ai sensi degli atti applicabili di cui all’allegato II, l’autorità di omologazione accede alla relativa documentazione informativa fino alla data in cui l’omologazione è rilasciata o rifiutata.
Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, nel caso di un’omologazione in più fasi sono fornite le seguenti informazioni:
nella prima fase, le parti della documentazione informativa e dei certificati di omologazione UE riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;
nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti della documentazione informativa e dei certificati di omologazione UE relative allo stadio di costruzione in corso unitamente a una copia del certificato di omologazione UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.
Le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), possono essere comunicate in conformità del paragrafo 3.
CAPO V
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE
Articolo 29
Disposizioni generali
Articolo 30
Disposizioni particolari riguardanti il certificato di omologazione UE
Il certificato di omologazione UE contiene i seguenti allegati:
fascicolo di omologazione di cui all’articolo 29, paragrafo 10;
scheda dei risultati di prova;
nome/i e campione/i della/e firma/e della/e persona/e autorizzata/e a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle sue/loro mansioni nella società;
in caso di omologazione UE di un veicolo completo, facsimile compilato del certificato di conformità.
Per ogni tipo di veicolo l’autorità di omologazione:
completa tutte le rubriche pertinenti del certificato di omologazione UE, compresa la scheda dei risultati di prova ad esso allegata;
compila l’indice del fascicolo di omologazione;
rilascia immediatamente al richiedente il certificato compilato e completo degli allegati.
La Commissione adotta il modello della scheda dei risultati di prova di cui alla lettera a) mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 73, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
Articolo 31
Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti
Il certificato di omologazione UE specifica in tal caso eventuali restrizioni d’uso del componente o dell’entità tecnica indipendente e le condizioni particolari del suo montaggio.
Se tale componente o entità tecnica indipendente sono montati dal costruttore del veicolo, il rispetto delle restrizioni d’uso o delle condizioni di montaggio è verificato al momento dell’omologazione del veicolo.
Articolo 32
Prove prescritte per l’omologazione UE
Le procedure di prova di cui al primo comma e gli equipaggiamenti e gli strumenti specifici prescritti per eseguire le prove sono definiti negli atti pertinenti elencati nell’allegato II.
Il formato dei verbali di prova rispetta le prescrizioni generali stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 73, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
Tuttavia, il costruttore può selezionare, d’accordo con l’autorità di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione si possono usare metodi di prova virtuali.
Articolo 33
Conformità delle modalità di produzione
CAPO VI
MODIFICHE DELLE OMOLOGAZIONI UE
Articolo 34
Disposizioni generali
Tale autorità di omologazione decide quale tra le procedure stabilite dall’articolo 35 è opportuno seguire.
Se necessario l’autorità di omologazione può decidere, previa consultazione del costruttore, che occorre rilasciare una nuova omologazione UE.
Le procedure di cui all’articolo 35 si applicano solo se, in seguito a tali ispezioni o prove, l’autorità di omologazione conclude che le prescrizioni relative all’omologazione UE continuano a essere rispettate.
Articolo 35
Revisioni ed estensioni delle omologazioni UE
In tal caso, l’autorità di omologazione rilascia le pagine del fascicolo di omologazione debitamente modificate, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. Una versione consolidata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche, è considerata conforme a tale prescrizione.
La modifica è considerata un’«estensione» se i dati registrati nel fascicolo di omologazione sono cambiati e si verifica uno dei casi seguenti:
sono necessarie ulteriori ispezioni o prove;
una delle informazioni contenute nel certificato di omologazione UE, ad eccezione dei suoi allegati, è cambiata;
diventano applicabili nuove prescrizioni previste da uno degli atti elencati nell’allegato II applicabili al tipo di veicolo o al sistema, al componente o all’entità tecnica indipendente omologati.
In caso di estensione, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione UE aggiornato, contrassegnato da un numero di estensione progressivo a seconda del numero di estensioni successive già rilasciate. Tale certificato di omologazione riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio.
Articolo 36
Rilascio e comunicazione di modifiche
CAPO VII
VALIDITÀ DELL’OMOLOGAZIONE UE
Articolo 37
Cessazione della validità
L’omologazione UE di un veicolo diviene invalida nei casi seguenti:
nuove prescrizioni applicabili al tipo di veicolo omologato diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione di veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l’omologazione;
la produzione del veicolo omologato cessa in modo definitivo e volontario;
la validità dell’omologazione scade a causa di una restrizione in conformità dell’articolo 40, paragrafo 6;
l’omologazione è stata revocata in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 5, dell’articolo 49, paragrafo 1, o dell’articolo 52, paragrafo 4.
Entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE del veicolo ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri.
L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE comunica immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per consentire l’eventuale applicazione dell’articolo 44.
La comunicazione di cui al secondo comma precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell’ultimo veicolo prodotto.
CAPO VIII
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA
Articolo 38
Certificato di conformità
Tale certificato è rilasciato gratuitamente all’acquirente insieme al veicolo. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore.
Per un periodo di dieci anni dalla data di produzione del veicolo, il costruttore del veicolo rilascia, su richiesta del proprietario del veicolo, un duplicato del certificato di conformità a fronte di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine «duplicato».
Articolo 39
Targa regolamentare con opportuna marcatura dei veicoli e marchio di omologazione di componenti o entità tecniche indipendenti
Se tale marchio di omologazione non è richiesto, il costruttore appone almeno il nome o il marchio commerciale del costruttore, il numero del tipo o un numero di identificazione.
CAPO IX
DEROGHE PER NUOVE TECNOLOGIE O NUOVE CONCEZIONI
Articolo 40
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
L’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
la domanda indica i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente incompatibili con uno o più atti elencati nell’allegato II;
la domanda descrive le implicazioni per la sicurezza e l’ambiente della nuova tecnologia e le misure adottate per garantire un livello di sicurezza e di tutela dell’ambiente almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare;
sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta.
La natura provvisoria e la limitata validità territoriale risultano evidenti dall’intestazione del certificato di omologazione e da quella del certificato di conformità. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire modelli armonizzati per i certificati di omologazione e i certificati di conformità ai fini del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 73, paragrafo 2.
Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell’omologazione provvisoria prima della cessazione della validità possono essere immessi sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione negli Stati membri che hanno accettato l’omologazione provvisoria.
Articolo 41
Successivi adeguamenti degli atti delegati e di esecuzione
Se la deroga ai sensi dell’articolo 40 riguarda un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE seguendo la procedura applicabile in base all’accordo del 1958 riveduto.
Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adeguare gli atti delegati o di esecuzione, la Commissione può autorizzare, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, mediante una decisione sotto forma di atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lo Stato membro a prorogare l’omologazione.
CAPO X
VEICOLI PRODOTTI IN PICCOLE SERIE
Articolo 42
Omologazione nazionale di piccole serie
Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza funzionale, di tutela dell’ambiente e di sicurezza sul lavoro il più possibile equivalente a quello previsto in uno o più degli atti delegati di cui all’allegato II.
Per il tipo di veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono derogare a una o più disposizioni amministrative del presente regolamento o degli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.
Uno Stato membro deroga alle disposizioni di cui al presente paragrafo solo se ha fondati motivi per farlo.
CAPO XI
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO, IMMATRICOLAZIONE O ENTRATA IN CIRCOLAZIONE
Articolo 43
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli
Fatti salvi gli articoli 46 e 47, i veicoli per i quali è obbligatoria l’omologazione UE di un veicolo completo o per i quali il costruttore ha ottenuto tale omologazione ai sensi del presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o possono entrare in circolazione solo se accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato in conformità dell’articolo 38.
La messa a disposizione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli incompleti è permessa, ma le autorità degli Stati membri responsabili dell’immatricolazione dei veicoli possono rifiutare di consentire l’immatricolazione e l’uso su strada di tali veicoli
Articolo 44
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie
Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell'Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza di tale omologazione UE.
Entro tre mesi dal ricevimento di tale richiesta, l’autorità nazionale interessata decide se e quanti di questi veicoli possono essere immatricolati nel proprio territorio.
Articolo 44 bis
Misure specifiche per i veicoli di fine serie in risposta alla pandemia di COVID-19
Entro un mese dal ricevimento della richiesta, l’autorità nazionale interessata decide se e quanti di questi veicoli di fine serie possono essere immatricolati nel proprio territorio.
Articolo 45
Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti
CAPO XII
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Articolo 46
Procedura applicabile a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi a livello nazionale
Se, nel corso di tale valutazione, l’autorità che ha rilasciato l’omologazione rileva che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente non rispettano le prescrizioni del presente regolamento, intima tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso per rendere il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente conformi a dette prescrizioni, oppure di ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente ovvero di richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio.
Alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo si applica l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, con particolare riferimento ai dati necessari per l’identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente non conformi, all’origine degli stessi, alla natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, alla natura e alla durata delle misure nazionali adottate nonché alle argomentazioni addotte dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di omologazione indicano se la non conformità è dovuta:
al mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell’ambiente o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse di cui al presente regolamento; o
a carenze nei pertinenti atti elencati nell’allegato II.
Articolo 47
Procedura di salvaguardia dell’Unione
La Commissione comunica la propria decisione a tutti gli Stati membri e all’operatore o agli operatori economici interessati.
Se la misura nazionale è ritenuta giustificata ed è imputata a carenze del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, la Commissione propone gli opportuni provvedimenti come segue:
se si tratta di atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, la Commissione propone le modifiche necessarie dell’atto interessato;
se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile in base all’accordo del 1958 riveduto.
Articolo 48
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi che presentano gravi rischi
Articolo 49
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi al tipo omologato
Nei casi che seguono, l’autorità di omologazione chiede all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE al sistema, al componente, all’entità tecnica indipendente o al veicolo incompleto di adottare i provvedimenti necessari affinché i veicoli in produzione tornino a essere conformi al tipo omologato:
nel caso di un’omologazione UE di un veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente;
nel caso di un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente facente parte del veicolo incompleto o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.
Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un’omologazione UE e dei relativi motivi.
Articolo 50
Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire un elenco di tali parti o equipaggiamenti sulla base delle informazioni disponibili, in particolare delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per quanto riguarda:
la gravità dei rischi per la sicurezza o per la compatibilità ambientale di veicoli muniti delle parti o degli equipaggiamenti in questione;
il possibile effetto su consumatori e costruttori nel mercato post-vendita dell’eventuale imposizione, a norma del presente articolo, di un’eventuale prescrizione di autorizzazione su parti o equipaggiamenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 73, paragrafo 2.
Il paragrafo 1 non si applica alle parti o agli equipaggiamenti prodotti esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora parti o equipaggiamenti inclusi in un elenco stabilito mediante un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 abbiano un duplice uso e siano destinati sia alla corsa che alla circolazione su strada, non possono essere messi a disposizione del pubblico per i veicoli destinati all’uso su strada a meno che non siano conformi alle prescrizioni del presente articolo. Se del caso, la Commissione adotta disposizioni per l’identificazione delle parti o degli equipaggiamenti di cui al presente paragrafo.
Tali prescrizioni possono essere basate sugli atti elencati nell’allegato II o possono consistere in un confronto tra le parti o gli equipaggiamenti con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti. In ogni caso le prescrizioni garantiscono che le parti o gli equipaggiamenti non compromettano il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale.
Articolo 51
Parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali — relative prescrizioni
Su richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’autorità di omologazione che ha concesso l’autorizzazione invia a tale autorità, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia del certificato di omologazione richiesto, completo degli allegati, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. La copia può altresì presentarsi come copia elettronica sicura.
Una volta accertato, anche in base al verbale di prova e ad altri elementi probanti, che le parti o gli equipaggiamenti in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 50, paragrafo 4, l’autorità di omologazione autorizza l’immissione sul mercato e l’entrata in circolazione delle parti o degli equipaggiamenti, fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.
L’autorità di omologazione rilascia immediatamente un certificato al costruttore.
Al costruttore spetta garantire che le parti o gli equipaggiamenti siano prodotti e continuino a essere prodotti alle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
Se constata che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non sono più soddisfatte, l’autorità di omologazione chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari a garantire il ripristino della conformità delle parti o degli equipaggiamenti. Se necessario, revoca l’autorizzazione.
Articolo 52
Richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti
Le autorità di omologazione garantiscono l’effettiva applicazione dei rimedi nei rispettivi Stati membri.
L’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE informa a sua volta il costruttore. Se il costruttore non propone e non attua efficaci interventi correttivi, l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE prende tutti i provvedimenti di tutela necessari, compresa la revoca dell’omologazione UE. In caso di revoca dell’omologazione UE, l’autorità di omologazione, entro un mese dalla revoca, ne informa il costruttore, le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione per posta raccomandata o mezzi elettronici equivalenti.
Articolo 53
Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili
CAPO XIII
REGOLAMENTI INTERNAZIONALI
Articolo 54
Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione UE
Tale atto delegato precisa le date dell’applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie.
La Commissione adotta atti delegati separati che indicano l’applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE.
CAPO XIV
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE
Articolo 55
Informazioni destinate agli utenti
Articolo 56
Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche indipendenti
Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o di entità tecniche indipendenti una serie di vincoli tesi a proteggere la riservatezza di informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.
Qualora un atto delegato adottato a norma del presente regolamento lo preveda, il costruttore di componenti o di entità tecniche indipendenti fornisce, insieme ai componenti o alle entità tecniche indipendenti prodotte, istruzioni sulle restrizioni d’uso o sulle condizioni speciali di montaggio, o su entrambe.
CAPO XV
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE
Articolo 57
Obblighi dei costruttori
I costruttori mettono materiale per la formazione a disposizione degli operatori indipendenti, nonché dei concessionari e dei riparatori autorizzati.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno tutti i seguenti elementi:
numero di identificazione inequivocabile del veicolo;
manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione nonché i programmi di servizio;
manuali tecnici e bollettini del servizio tecnico;
informazioni su componenti e diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);
schemi elettrici;
codici diagnostici di guasto, compresi i codici specifici del costruttore;
numero di identificazione e numeri di verifica della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;
informazioni su strumenti e equipaggiamenti di proprietà riservata, che vanno fornite per mezzo di tali strumenti e equipaggiamenti;
informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova;
unità di lavoro.
Qualora le informazioni non siano disponibili o conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili al momento della domanda di omologazione UE, il costruttore le fornisce entro sei mesi dalla data di omologazione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di elaborare il modello di un certificato in materia di accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo che fornisce tale prova di conformità all’autorità di omologazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 73, paragrafo 2.
Articolo 58
Obblighi in presenza di più titolari di un’omologazione
Articolo 59
Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli
Articolo 60
Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli
L’ambito di applicazione delle attività svolte dal Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli, istituito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EURO 5 ed EURO 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo ( 7 ), è esteso ai veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Sulla base di prove di abuso deliberato o non intenzionale delle informazioni OBD dei veicoli e sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, il Forum di cui al primo comma fornisce indicazioni alla Commissione sulle misure volte a prevenire tale abuso delle informazioni.
CAPO XVI
DESIGNAZIONE E NOTIFICA DEI SERVIZI TECNICI
Articolo 61
Prescrizioni relative ai servizi tecnici
Un ente appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto di valutazioni, prove o ispezioni da parte dell’ente stesso può essere ritenuto conforme alle prescrizioni di cui al primo comma a condizione che ne siano dimostrate l’indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
Il servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle categorie di attività per le quali è stato designato.
Il servizio tecnico deve essere in grado di svolgere tutte le categorie di attività per le quali è stato designato ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, dando all’autorità di omologazione che lo designa prova sufficiente di possedere:
personale con competenze, conoscenze tecniche specifiche e formazione professionale opportune e un’adeguata esperienza sufficiente per lo svolgimento delle sue funzioni;
descrizioni delle procedure pertinenti alle categorie di attività per le quali intende essere designato, garantendo che le procedure stesse siano trasparenti e riproducibili;
procedure per svolgere le categorie di attività per le quali intende essere designato che tengano debitamente conto del grado di complessità della tecnologia del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo; e
i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni connesse alle categorie di attività per le quali intende essere designato e l’accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Inoltre, deve dimostrare all’autorità di omologazione che lo designa la sua conformità alle norme stabilite negli atti delegati adottati conformemente all’articolo 65 che sono rilevanti per le categorie di attività per le quali è stato designato.
Articolo 62
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
Articolo 63
Designazione dei servizi tecnici
A seconda della loro sfera di competenza, i servizi tecnici sono designati per una o più delle seguenti categorie di attività:
categoria A: servizi tecnici che effettuano, presso laboratori propri, le prove previste dal presente regolamento e dagli atti elencati nell’allegato II;
categoria B: servizi tecnici che effettuano la supervisione di prove previste dal presente regolamento e dagli atti elencati nell’allegato II, qualora tali prove siano eseguite in laboratori del costruttore o di terzi;
categoria C: servizi tecnici che valutano e verificano a scadenze regolari le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;
categoria D: servizi tecnici che effettuano la supervisione o eseguono prove o ispezioni destinate alla sorveglianza della conformità della produzione.
Articolo 64
Servizi tecnici interni accreditati del costruttore
I servizi tecnici interni accreditati soddisfano le seguenti prescrizioni:
oltre ad essere designati dall’autorità di omologazione di uno Stato membro, sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 e in conformità con le norme e la procedura di cui all’articolo 65 del presente regolamento;
sono identificabili, al pari del relativo personale, per quanto concerne l’organizzazione e dispongono, all’interno dell’impresa di cui fanno parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l’imparzialità al competente organismo nazionale di accreditamento;
né il servizio tecnico interno accreditato né il suo personale intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono designati;
forniscono i loro servizi esclusivamente alle imprese di cui fanno parte.
Articolo 65
Procedure relative agli standard di qualità e alla valutazione dei servizi tecnici
Al fine di garantire che i servizi tecnici soddisfino lo stesso elevato standard di qualità in tutti gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 75 riguardo agli standard che i servizi tecnici devono soddisfare e alla procedura di valutazione dei servizi tecnici ai sensi dell’articolo 66 e al loro accreditamento ai sensi dell’articolo 64.
Articolo 66
Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
L’autorità di omologazione che intenda essere designata quale servizio tecnico ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, documenta la conformità attraverso una valutazione effettuata da controllori indipendenti dell’attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l’attività oggetto della valutazione.
Articolo 67
Procedure di notifica
Articolo 68
Modifiche delle designazioni
Articolo 69
Contestazione della competenza dei servizi tecnici
Articolo 70
Obblighi operativi dei servizi tecnici
Salvo il caso in cui sono permesse procedure alternative, i servizi tecnici stessi sottopongono a monitoraggio o effettuano essi stessi le prove richieste per un’omologazione o le ispezioni indicate nel presente regolamento o in uno degli atti elencati nell’allegato II. I servizi tecnici non effettuano prove, valutazioni o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati dalla rispettiva autorità di omologazione.
In ogni momento, i servizi tecnici:
autorizzano la propria autorità di omologazione designante ad assistere il servizio tecnico all’atto della valutazione della conformità, se del caso; e
fatti salvi l’articolo 61, paragrafo 9, e l’articolo 71, forniscono alla propria autorità di omologazione designante le informazioni sulle categorie di attività rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che possano essere richieste.
Articolo 71
Obblighi di informazione dei servizi tecnici
I servizi tecnici informano la propria autorità di omologazione designante in merito:
ad ogni caso di non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o il ritiro di un certificato di omologazione;
ad ogni circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione;
ad eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.
CAPO XVII
ATTI DI ESECUZIONE E ATTI DELEGATI
Articolo 72
Atti di esecuzione
Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 73, paragrafo 2, atti di esecuzione che specifichino le seguenti misure di esecuzione:
il modello di dichiarazione del costruttore concernente la resistenza di sistemi, parti e equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza funzionale di cui all’articolo 22, paragrafo 7;
i modelli della scheda tecnica e della documentazione informativa di cui all’articolo 27, paragrafo 4;
il sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE di cui all’articolo 29, paragrafo 4;
il modello di certificato di omologazione UE di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
il modello per il verbale di prova allegato al certificato di omologazione UE di cui all’articolo 30, paragrafo 3;
il modello per l’elenco delle prescrizioni o degli atti applicabili di cui all’articolo 30, paragrafo 6;
le prescrizioni generali per il formato del verbale di prova di cui all’articolo 32, paragrafo 1;
il modello per il certificato di conformità di cui all’articolo 38, paragrafo 2;
il modello per il marchio di omologazione UE di cui all’articolo 39, paragrafo 3;
le autorizzazioni per il rilascio delle omologazioni UE con deroghe per nuove tecnologie o concezioni di cui all’articolo 40, paragrafo 3;
i modelli per il certificato di omologazione e del certificato di conformità per quanto riguarda le nuove tecnologie o concezioni di cui all’articolo 40, paragrafo 4;
le autorizzazioni che permettono agli Stati membri di prorogare l’omologazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2;
l’elenco delle parti ed equipaggiamenti di cui all’articolo 50, paragrafo 2;
il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui all’articolo 51, paragrafo 3, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura di autorizzazione di cui allo stesso articolo;
il modello per il certificato che dia prova della conformità all’autorità di omologazione di cui all’articolo 57, paragrafo 8.
Articolo 73
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 74
Modifica degli allegati
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento relative alla modifica degli allegati, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 75 riguardo alle modifiche di quanto segue:
allegato II, parti B e C1, per quanto concerne ◄ l’introduzione di prescrizioni supplementari sulla sicurezza funzionale e sulla costruzione del veicolo per la sottocategoria L7e-A quad da strada pesanti;
allegati II e V al fine di introdurre riferimenti agli atti normativi e alle rettifiche;
allegato V, parte B, al fine di modificare i carburanti di riferimento applicabili;
allegato VI, parti C e D, al fine di tenere conto dei risultati dello studio di cui all’articolo 23, paragrafo 4, e dell’adozione dei regolamenti UNECE.
Articolo 75
Esercizio della delega
CAPO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 76
Sanzioni
Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:
il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo;
la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;
la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione;
l’uso di dispositivi di manipolazione;
il rifiuto di dare accesso alle informazioni;
la messa a disposizione sul mercato, da parte degli operatori economici, di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione dei documenti o delle marcature a tale scopo.
Articolo 77
Disposizioni transitorie
In tal caso, le autorità nazionali non proibiscono, limitano o impediscono l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di veicoli conformi al tipo omologato.
Articolo 78
Relazione
Articolo 79
Revisione in merito ai sistemi di frenatura avanzati
Articolo 80
Revisione in merito all’omologazione individuale dei veicoli
Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
il numero di omologazioni individuali rilasciate ogni anno ai veicoli di categoria L prima della loro prima immatricolazione da parte delle rispettive autorità nazionali a partire dal 1o gennaio 2016;
i criteri nazionali su cui si basano tali omologazioni nella misura in cui si discostino dalle prescrizioni obbligatorie per l’omologazione UE.
Articolo 81
Abrogazione
Articolo 82
Entrata in vigore e applicazione
Dal 22 marzo 2013, le autorità nazionali non rifiutano l’omologazione UE o l’omologazione nazionale per un nuovo tipo di veicolo né vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di un nuovo veicolo qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un costruttore lo richiede.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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ALLEGATO I — |
Classificazione dei veicoli |
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ALLEGATO II — |
Elenco completo delle prescrizioni per l’omologazione UE dei veicoli |
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ALLEGATO III — |
Limiti per le piccole serie |
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ALLEGATO IV — |
Calendario per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda l’omologazione |
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ALLEGATO V, parte A — |
►C1 Prove e prescrizioni in materia di prestazioni ambientali ◄ |
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ALLEGATO V, parte B — |
Applicazione delle prescrizioni relative alla compatibilità ambientale ai fini dell’omologazione e delle estensioni |
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ALLEGATO VI — |
Valori limite di emissione di inquinanti, tetti OBD e valori limite per il livello sonoro ai fini dell’omologazione e della conformità della produzione
A)
Valori limiti di emissione di scarico dopo l’avvio a freddo
B)
Valori limite di emissione per la diagnosi di bordo
C)
Valori limite di emissione per evaporazione
D)
Valori limite del livello sonoro — Euro 4 e Euro 5 |
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ALLEGATO VII — |
Durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento |
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ALLEGATO VIII — |
Prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale |
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ALLEGATO IX — |
Tavola di concordanza |
ALLEGATO I
Classificazione dei veicoli
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Categoria |
Nome della categoria |
Criteri comuni di classificazione |
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L1e-L7e |
Tutti i veicoli della categoria L |
(1) lunghezza ≤ 4 000 mm o ≤ 3 000 mm per i veicoli L6e-B o ≤ 3 700 mm per i veicoli L7e-C; (2) larghezza ≤ 2 000 mm, o ≤ 1 000 mm per i veicoli L1e, o ≤ 1 500 mm per i veicoli L6e-B e L7e-C; (3) altezza ≤ 2 500 mm. |
|
Categoria |
Nome della categoria |
Criteri comuni di classificazione |
|
L1e |
Veicolo a motore leggero a due ruote |
(4) due ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3; (5) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore a combustione interna AC fa parte del sistema di propulsione del veicolo; (6) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 45 km/h; (7) potenza nominale continua o netta massima (1) ≤ 4 000 W; (8)massa massima = massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore. |
|
Sottocategorie |
Nome della sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
|
L1e-A |
Cicli a propulsione |
(9) veicoli a pedali dotati di una propulsione ausiliaria destinata primariamente ad assistere la pedalata; (10) la potenza della propulsione ausiliaria è interrotta a una velocità del veicolo ≤ 25 km/h; (11) potenza nominale continua o netta massima (1) ≤ 1 000 W; (12) i tricicli o quadricicli a pedalata assistita conformi ai criteri specifici supplementari della sottocategoria da (9) a (11) sono classificati come tecnicamente equivalenti ai veicoli L1e-A. |
|
L1e-B |
Ciclomotore a due ruote |
(9) ogni altro veicolo della categoria L1e che non può essere classificato secondo i criteri da (9) a (12) come veicolo L1e-A. |
|
Categoria |
Nome della categoria |
Criteri comuni di classificazione |
|
L2e |
Ciclomotore a tre ruote |
(4) tre ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3; (5) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore a combustione interna AC, o cilindrata ≤ 500 cm3 se un motore a combustione AS fa parte del sistema di propulsione del veicolo; (6) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 45 km; (7) potenza nominale continua o netta massima (1) ≤ 4 000 W; (8) massa in ordine di marcia ≤ 270 kg; (9) dotato di un massimo di due posti a sedere, incluso il sedile del conducente. |
|
Sottocategorie |
Nome della sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
|
L2e-P |
Ciclomotore a tre ruote per il trasporto di passeggeri |
(10) veicolo L2e diverso da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione per i veicoli L2e-U. |
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L2e-U |
Ciclomotore a tre ruote per scopi commerciali |
(10) progettato esclusivamente per il trasporto di beni con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) |
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Categoria |
Nome della categoria |
Criteri comuni di classificazione |
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L3e (2) |
Motociclo a due ruote |
(4) due ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3; (5)massa massima = massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore; (6) veicolo a due ruote che non può essere classificato come della categoria L1e. |
|
Sottocategorie |
Nome della sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
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L3e-A1 |
Motociclo a basse prestazioni |
(7) cilindrata ≤ 125 cm3; (8) potenza nominale continua o netta massima (1) ≤ 11 kW; (9) rapporto potenza (1) /peso ≤ 0,1 kW/kg. |
|
L3e-A2 |
Motociclo a medie prestazioni |
(7) potenza nominale continua o netta massima (1) ≤ 35 kW; (8) rapporto potenza (1) /peso ≤ 0,2 kW/kg; (9) non derivato da un veicolo dotato di un motore con il doppio della sua potenza (1); (10) veicolo L3e che non può essere classificato in base ai criteri supplementari della sottocategoria da (7) a (9) come veicolo L3e-A1. |
|
L3e-A3 |
Motociclo ad alte prestazioni |
(7) qualsiasi altro veicolo della categoria L3e che non può essere classificato in base ai criteri di classificazione di un veicolo L3e-A1 o L3e-A2. |
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Sotto-sottocategorie |
Nome della sotto-sottocategoria |
Criteri della sotto-sottocategoria aggiuntivi rispetto ai criteri della sottocategoria dei veicoli L3e-A1, L3e-A2 o L3e-A3 |
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L3e-AxE (x = 1, 2 o 3) |
Motocicli enduro |
a) altezza sella ≥ 900 mm; b) luce da terra ≥ 310 mm; c) rapporto di trasmissione totale nella marcia più alta (rapporto primario × rapporto secondario nella marcia più alta × rapporto finale di trasmissione) ≥ 6,0 e; d) massa in ordine di marcia più la massa della batteria in caso di propulsione elettrica o ibrida ≤ 140 kg; e) senza posto passeggero. |
|
L3e-AxT (x = 1, 2 o 3) |
Motocicli trial |
a) altezza sella ≤ 700 mm; b) luce da terra ≥ 280 mm; c) capacità del serbatoio ≤ 4 litri; d) rapporto di trasmissione totale nella marcia più alta (rapporto primario × rapporto secondario nella marcia più alta × rapporto finale di trasmissione) ≥ 7,5; e) massa in ordine di marcia ≤ 100 kg; f) senza posto passeggero. |
|
Categoria |
Nome della categoria |
Criteri comuni di classificazione |
|
L4e |
Motociclo a due ruote con sidecar |
(4) veicolo base a motore conforme ai criteri di classificazione e sottoclassificazione per i veicoli L3e; (5) veicolo base dotato di un sidecar; (6) con un massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente sul motociclo con sidecar; (7) con un massimo di due posti a sedere per passeggeri nel sidecar; (8)massa massima = massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore. |
|
Categoria |
Nome della categoria |
Criteri comuni di classificazione |
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L5e |
Triciclo a motore |
(4) tre ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3; (5) massa in ordine di marcia ≤ 1 000 kg; (6) veicolo a tre ruote che non può essere classificato come categoria L2e. |
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Sottocategorie |
Nome della sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria: |
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L5e-A |
Triciclo |
(7) veicoli L5e diversi da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione dei veicoli L5e-B; (8) con un massimo di cinque posti a sedere, incluso il sedile del conducente. |
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L5e-B |
Triciclo commerciale |
(7) progettato come veicolo commerciale e caratterizzato da un abitacolo chiuso per conducente e passeggero accessibile al massimo da tre lati; (8) dotato di un massimo di due posti a sedere, incluso il sedile del conducente; (9) progettato esclusivamente per il trasporto di beni con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) |
|
Categoria |
Nome della categoria |
Criteri comuni di classificazione |
|
L6e |
Quadriciclo leggero |
(4) quattro ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3; (5) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 45 km/h; (6) massa in ordine di marcia ≤ 425 kg; e (7) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore AC, o cilindrata ≤ 500 cm3 se un motore AS fa parte del sistema di propulsione del veicolo; (8) dotato di un massimo di due posti a sedere, incluso il sedile del conducente. |
|
Sottocategorie |
Nome della sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
|
L6e-A |
Quad da strada leggero |
(9) veicoli della categoria L6e non conformi ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L6e-B; (10) potenza nominale continua o netta massima (1) ≤ 4 000 W. |
|
L6e-B |
Quadriciclo leggero |
(9) abitacolo chiuso per conducente e passeggero accessibile al massimo da tre lati; (10) potenza nominale continua o netta massima (1) ≤ 6 000 W. |
|
Sotto-sottocategorie |
Nome della sotto-sottocategoria |
Criteri della sotto-sottocategoria aggiuntivi rispetto ai criteri della sottocategoria per un veicolo L6e-B |
|
L6e-BP |
Quadriciclo leggero per il trasporto di passeggeri |
(11) veicolo L6e-B progettato principalmente per il trasporto di passeggeri; (12) veicolo L6e-B diverso da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L6e-BU. |
|
L6e-BU |
Quadriciclo leggero per scopi commerciali |
(11) progettato esclusivamente per il trasporto di merci con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) |
|
Categoria |
Nome della categoria |
Criteri comuni di classificazione |
|
L7e |
Quadriciclo pesante |
(4) quattro ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3; (5) massa in ordine di marcia: a) ≤ 450 kg per il trasporto di passeggeri; b) ≤ 600 kg per il trasporto di merci; (6) veicolo L7e che non può essere classificato come veicolo L6e. |
|
Sottocategorie |
Nome della sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
|
L7e-A |
Quad da strada pesante |
(7) veicoli L7e non conformi ai criteri specifici di classificazione per i veicoli L7e-B o L7e-C; e (8) veicolo progettato solamente per il trasporto di passeggeri; (9) potenza nominale continua o netta massima (1) ≤ 15 kW. |
|
Sotto-sotto categorie |
Nome della sotto-sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
|
L7e-A1 |
Quad da strada pesante A1 |
(10) massimo due posti, con sella, incluso il posto del conducente; (11) manubrio per il comando dello sterzo. |
|
L7e-A2 |
Quad da strada pesante A2 |
(10) veicolo L7e-A non conforme ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L7e-A1; (11) massimo due posti, con sedile, incluso il posto del conducente. |
|
Sottocategorie |
Nome della sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
|
L7e-B |
Quad entro/fuori strada pesante |
(7) veicolo L7e non conforme ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L7e-C; (8) luce da terra ≥ 180 mm. |
|
Sotto-sottocategorie |
Nome della sotto-sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
|
L7e-B1 |
Quad entro/fuori strada |
(9) massimo due posti, con sella, incluso il posto del conducente; (10) dotato di un manubrio per il comando dello sterzo; (11) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 90 km/h; (12) rapporto interasse/luce da terra ≤ 6. |
|
L7e-B2 |
Buggy con sedili affiancati |
(9) veicolo L7e-B diverso da un veicolo L7e-B1; (10) massimo tre posti, con sedile, due dei quali affiancati, incluso il posto del conducente; (11) potenza nominale continua o netta massima ≤ 15 kW; (12) rapporto interasse/luce da terra ≤ 8. |
|
Sottocategoria |
Nome della sottocategoria |
Criteri supplementari della sottocategoria |
|
L7e-C |
Quadriciclo pesante |
(7) veicolo L7e non conforme ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L7e-B; (8) potenza nominale continua o netta massima ≤ 15 kW; (9) velocità massima per costruzione del veicolo ≤ 90 km/h; (10) abitacolo chiuso per conducente e passeggero, accessibile al massimo da tre lati. |
|
Sotto-sottocategorie |
Nome della sotto-sottocategoria |
Criteri della sotto-sottocategoria aggiuntivi rispetto ai criteri della sottocategoria dei veicoli L7e-Ce: |
|
L7e-CP |
Quadriciclo pesante per il trasporto di passeggeri |
(11) veicolo L7e-C non conforme ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L7e-CU; (12) massimo quattro posti, con sedile, incluso il posto del conducente. |
|
L7e-CU |
Quadriciclo pesante per scopi commerciali |
(11) progettato esclusivamente per il trasporto di beni con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) (12) massimo due posti, con sedile, incluso il posto del conducente. |
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell’allegato VIII.
ALLEGATO II
Elenco completo delle prescrizioni per l’omologazione UE dei veicoli (3)
|
N. |
Articolo |
Oggetto |
Atto normativo |
Categorie dei veicoli |
|||||||||||
|
|
|
|
|
L1e-A |
L1e-B |
L2e |
L3e |
L4e |
L5e-A |
L5e-B |
L6e-A |
L6e-B |
L7e-A |
L7e-B |
L7e-C |
|
A |
PRESCRIZIONI PER LE PRESTAZIONI AMBIENTALI E DI PROPULSIONE |
||||||||||||||
|
1 |
23 e 24 |
procedure di prova ambientali per le emissioni di scarico, le evaporazioni, le emissioni di gas serra e il consumo di carburante e carburanti di riferimento |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
velocità massima per costruzione del veicolo, coppia massima del motore e potenza di propulsione totale continua massima del motore |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
3 |
procedure di prova relative al rumore |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
N. |
Articolo |
|
Atto normativo |
Categorie dei veicoli |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
L1e-A |
L1e-B |
L2e |
L3e |
L4e |
L5e-A |
L5e-B |
L6e-A |
L6e-B |
L7e-A1 |
L7e-A2 |
L7e-B1 |
L7e-B2 |
L7e-C |
|
B |
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA FUNZIONALE DEL VEICOLO |
||||||||||||||||
|
1 |
22 |
segnalatori acustici |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
freni, inclusi i sistemi di antibloccaggio e i sistemi di frenatura combinata |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
3 |
sicurezza elettrica |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
4 |
prescrizioni per la dichiarazione del costruttore in merito alla prova di resistenza di sistemi, parti e equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza funzionale |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
5 |
strutture protettive anteriori e posteriori |
|
|
SE |
|
|
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
||
|
6 |
vetri, tergicristalli e lavacristalli, dispositivi di sbrinamento e di disappannamento |
|
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
X |
SE |
X |
SE |
SE |
SE |
SE |
X |
||
|
7 |
comandi azionati dal conducente, inclusa l’identificazione di comandi, spie e indicatori |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
8 |
installazione di dispositivi di luce e di segnalazione luminosa, inclusa l’accensione automatica delle luci |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
9 |
visibilità posteriore |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
10 |
strutture di protezione contro il rischio di ribaltamento (ROPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
||
|
11 |
ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza |
|
|
SE |
|
|
|
X |
SE |
SE |
SE |
X |
|
X |
X |
||
|
12 |
posti a sedere (sedili e selle) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
13 |
capacità, caratteristiche e idoneità alla sterzata |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
14 |
montaggio di pneumatici |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
15 |
targhetta della velocità massima del veicolo e sua ubicazione sul veicolo |
|
|
SE |
|
|
|
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
X |
X |
SE |
||
|
16 |
protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne, poggiatesta, porte del veicolo |
|
|
SE |
|
|
SE |
SE |
SE |
SE |
|
SE |
|
SE |
SE |
||
|
17 |
potenza nominale continua o netta massima e/o limitazione della velocità del veicolo come da progettazione |
X |
X |
X |
SE |
SE |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
18 |
integrità della struttura del veicolo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
N. |
Articolo |
Oggetto |
Atto normativo |
Categorie dei veicoli |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
L1e-A |
L1e-B |
L2e |
L3e |
L4e |
L5e-A |
L5e-B |
L6e-A |
L6e-B |
L7e-A1 |
L7e-A2 |
L7e-B1 |
L7e-B2 |
L7e-C |
|
C1 |
PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI DI OMOLOGAZIONE |
||||||||||||||||
|
1 |
20 |
misure contro la manomissione |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
25 |
modalità delle procedure di omologazione |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
3 |
33 |
prescrizioni relative alla conformità della produzione |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
4 |
18 |
dispositivi di attacco e di agganciamento |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
|
|
5 |
18 |
dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
6 |
18 |
compatibilità elettromagnetica (CEM) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
7 |
18 |
sporgenze esterne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
8 |
18 |
stoccaggio del carburante |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
|
|
9 |
18 |
piattaforma di carico |
|
|
SE |
|
|
|
X |
|
SE |
|
|
SE |
SE |
SE |
|
|
10 |
18 |
masse e dimensioni |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
11 |
21 |
sistema di diagnosi di bordo |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
►M2 — ◄ |
►M2 — ◄ |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
12 |
18 |
maniglie e poggiapiedi per i passeggeri |
|
X |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
X |
|
SE |
SE |
SE |
SE |
|
|
|
13 |
18 |
alloggiamento della targa d’immatricolazione |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
14 |
18 |
informazioni sulla riparazione e la manutenzione |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
15 |
18 |
cavalletti |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2 |
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI TECNICI |
||||||||||||||||
|
16 |
65 |
prestazioni e valutazione dei servizi tecnici |
|
|
|||||||||||||
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell’allegato VIII.
ALLEGATO III
Limiti per le piccole serie
|
(Sotto)categoria del veicolo |
Nome della (sotto)categoria del veicolo |
Piccole serie (unità per ogni tipo reso disponibile sul mercato, immatricolato e immesso sul mercato all’anno) |
|
L1e-A |
Ciclo a propulsione |
50 |
|
L1e-B |
Ciclomotore a due ruote |
|
|
L2e |
Ciclomotore a tre ruote |
|
|
L3e |
Motociclo a due ruote |
75 |
|
L4e |
Motociclo a due ruote con sidecar |
150 |
|
L5e-A |
Triciclo |
75 |
|
L5e-B |
Triciclo commerciale |
150 |
|
L6e-A |
Quad da strada leggero |
30 |
|
L6e-B |
Quadrimobile leggera |
150 |
|
L7e-A |
Quad da strada pesante |
30 |
|
L7e-B |
Quad entro/fuori strada pesante |
50 |
|
L7e-C |
Quadrimobile pesante |
150 |
ALLEGATO IV
Calendario per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda l’omologazione
|
Punto |
Descrizione |
(Sotto)categoria |
Nuovi tipi di veicoli Obbligatoria |
Tipi di veicoli esistenti Obbligatoria |
Ultima data di immatricolazione di veicoli conformi |
|
1. |
Applicazione dell’atto delegato per le prescrizioni relative alla compatibilità ambientale e alle prestazioni di propulsione, punti elencati nell’allegato II (A) |
|
|
|
|
|
1.1. |
Prova di tipo I, prove di emissione di gas di scarico dopo l’avvio a freddo |
— |
— |
— |
— |
|
1.1.1. |
Ciclo di prova |
— |
— |
— |
— |
|
1.1.1.1. |
Prova di tipo I: ciclo di prova ECE R 47 |
L1e, L2e, L6e, |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
31.12.2020 |
|
1.1.1.2. |
Prova di tipo I ECE R 40 (con ciclo di guida extraurbano, ove opportuno) |
L5e-B, L7e-B, L7e-C |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
|
1.1.1.3. |
Prova di tipo I, WMTC, fase 2 |
L3e, L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
|
1.1.1.4. |
Prova di tipo I, ciclo di prova basato su WMTC modificato |
L1e — L7e, |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
|
|
1.1.2. |
Prova di tipo I, limiti di emissione di gas di scarico |
|
— |
— |
— |
|
1.1.2.1. |
Euro 4: allegato VI A1 |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
31.12.2020; per L2e-U e L6e-B: 31.12.2024 |
|
1.1.2.2. |
Euro 4: allegato VI A1 |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020; per L3e-AxE e L3e-AxT 31.12.2024 |
|
1.1.2.3. |
Euro 5: allegato VI A2 |
L1e-L7e |
1.1.2020; per L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT e L6e-B: 1.1.2024 |
1.1.2021; per L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT e L6e-B: 1.1.2025 |
|
|
1.2. |
Prova di tipo II, prove di emissione a regime minimo (accelerato)/in accelerazione libera |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Prova di tipo II, prove di emissione a regime minimo (accelerato)/in accelerazione libera |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
1.2.2. |
Prova di tipo II, prove di emissione a regime minimo (accelerato)/in accelerazione libera |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
1.3. |
Prova di tipo III, zero emissioni di gas dal basamento |
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Prova di tipo III, zero emissioni di gas dal basamento |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
1.3.2. |
Prova di tipo III, zero emissioni di gas dal basamento |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
1.4. |
Prova di tipo IV, emissioni per evaporazione |
|
— |
— |
— |
|
1.4.1. |
Prova di permeabilità del serbatoio di carburante |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2017 |
|
|
1.4.2. |
Prova di permeabilità del serbatoio di carburante |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2016 |
|
|
1.4.3. |
Procedura di prova SHED |
L3e, L4e, L5e-A L7e-A |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
1.4.4. |
Procedura di SHED |
L6e-A |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
1.4.5. |
Valori limite della prova SHED, allegato VI C1 |
L3e, L4e, L5e-A L7e-A |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
|
1.4.6. |
Valori limite della prova SHED, allegato VI C1 |
L6e-A |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
31.12.2020 |
|
1.4.7. |
Prova SHED o prova di permeazione del carburante, in attesa dei risultati dello studio di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5 |
L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B, L7e-C |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
|
|
1.4.8. |
Valori limite della prova SHED, allegato VI C2, in attesa dei risultati dello studio di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5 |
L1e — L7e |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
|
|
1.5. |
Prova di tipo V, prova di durata (3) |
|
|
|
|
|
1.5.1. |
Euro 4 chilometraggio di durata, allegato VII, A e B |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
31.12.2020 |
|
1.5.2. |
Euro 4 chilometraggio di durata, allegato VII, A e B |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
|
1.5.3. |
Euro 5, chilometraggio di durata, allegato VII, A e B |
L1e — L7e |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
|
|
1.6. |
Non è stata attribuita alcuna prova di tipo VI |
— |
— |
— |
— |
|
1.7. |
Prova di tipo VII, misurazione e dichiarazione delle emissioni di gas serra/del consumo di carburante o energia |
|
|
— |
|
|
1.7.1. |
Prova di tipo VII, misurazione e dichiarazione delle emissioni di gas serra/del consumo di carburante o energia |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
1.7.2. |
Prova di tipo VII, misurazione e dichiarazione delle emissioni di gas serra/del consumo di carburante o energia |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
1.8. |
Prova di tipo VIII, prove ambientali OBD |
|
— |
— |
|
|
1.8.1. |
Prescrizioni funzionali OBD fase I |
L3e, L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
31.12.2020 |
|
Procedura di prova ambientale OBD fase I (prova di tipo VIII) |
|||||
|
Valori limite della prova ambientale OBD fase I, allegato VI B1 |
|||||
|
1.8.2. |
Prescrizioni funzionali OBD fase I, compresa ogni modalità operativa che riduce significativamente la coppia del motore |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
31.12.2024 |
|
Procedura di prova ambientale OBD fase I (prova di tipo VIII) |
|||||
|
Valori limite della prova ambientale OBD fase I, allegato VI B1 |
|||||
|
1.8.3. |
Prescrizioni funzionali OBD fase I, compresa ogni modalità operativa che riduce significativamente la coppia del motore |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2024 |
1.1.2025 |
|
|
Procedura di prova ambientale OBD fase I (prova di tipo VIII) |
|||||
|
Valori limite della prova ambientale OBD fase I, allegato VI B2 |
|||||
|
1.8.4. |
Prescrizioni funzionali OBD fase II ad eccezione del controllo del catalizzatore |
L3e (esclusi L3e-AxE e L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2020 |
1.1.2021 |
31.12.2024 |
|
Procedura di prova ambientale OBD fase II (prova di tipo VIII) |
|||||
|
Valori limite della prova ambientale OBD fase II, allegato VI (B1) |
|||||
|
1.8.5. |
Prescrizioni funzionali OBD fase II, |
L3e (esclusi L3e-AxE e L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A |
1.1.2024 |
1.1.2025 |
|
|
Procedura di prova ambientale OBD fase II (prova di tipo VIII), |
|||||
|
Valori limite della prova ambientale OBD fase II, allegato VI B2 |
|||||
|
1.9. |
Prova di tipo IX, livello sonoro (3) |
|
|
|
|
|
1.9.1. |
Procedura di prova del livello sonoro e valori limite, allegato VI D |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
1.9.2. |
Procedura di prova del livello sonoro e valori limite (3), allegato VI D |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
1.9.3. |
Regolamenti UNECE n. 9, 41, 63, 92 e valori limite dell’allegato VI D |
L1e — L7e |
|
|
|
|
1.9.4. |
Regolamenti UNECE n. 9, 41, 63, 92 e nuovi valori limite associati proposti dalla Commissione |
L1e-L7e |
|
|
|
|
1.10. |
Prove di prestazioni di propulsione e prescrizioni concernenti la velocità massima per costruzione del veicolo, la coppia massima, la potenza nominale continua o netta massima e la potenza di picco massima |
|
|
|
|
|
1.10.1. |
Prove di prestazioni di propulsione e prescrizioni |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
1.10.2. |
Prove di prestazioni di propulsione e prescrizioni |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
2. |
Applicazione dell’atto delegato relativo alle prescrizioni relative alla sicurezza funzionale del veicolo, punti elencati nell’allegato II B (3) |
|
|
|
|
|
2.1. |
Applicazione dell’atto delegato relativo alle prescrizioni relative alla sicurezza funzionale del veicolo, punti elencati nell’allegato II B (3) |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
2.2. |
Applicazione dell’atto delegato relativo alle prescrizioni relative alla sicurezza funzionale del veicolo, punti elencati nell’allegato II (B) (3) |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
2.3. |
Allegato VIII del presente regolamento, dispositivi di sicurezza supplementari (3) |
|
— |
— |
|
|
2.3.1. |
Accensione automatica dei fari |
L1e — L7e |
1.1.2016 |
1.1.2016 |
|
|
2.3.2. |
Dispositivo di sicurezza della sterzata (differenziale o equivalente) |
L1e — L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
2.3.3. |
Sistemi di frenatura avanzati, montaggio obbligatorio |
L3e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
— |
|
3. |
Applicazione dell’atto delegato relativo alle prescrizioni di costruzione del veicolo, punti elencati nell’ ►C1 allegato II (C1) (3) ◄ |
|
|
|
|
|
3.1. |
Applicazione dell’atto delegato relativo alle prescrizioni di costruzione del veicolo, punti elencati nell’ ►C1 allegato II (C1) (3) ◄ |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
3.2. |
Applicazione dell’atto delegato relativo alle prescrizioni di costruzione del veicolo, punti elencati nell’ ►C1 allegato II (C1) (3) ◄ |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
|
4. |
Applicazione dell’atto di esecuzione relativo alle prescrizioni amministrative |
|
|
|
|
|
4.1. |
Applicazione dell’atto di esecuzione relativo alle prescrizioni amministrative |
L1e, L2e, L6e |
1.1.2017 |
1.1.2018 |
|
|
4.2. |
Applicazione dell’atto di esecuzione relativo alle prescrizioni amministrative |
L3e, L4e, L5e, L7e |
1.1.2016 |
1.1.2017 |
|
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell’allegato VIII.
ALLEGATO V
A ►C1 Prove e prescrizioni in materia di prestazioni ambientali ◄
I veicoli della categoria L possono essere omologati solo se adempiono alle seguenti ►C1 prescrizioni in materia di prestazioni ambientali ◄ :
|
Tipo di prova |
Descrizione |
Prescrizioni: valori limite |
Criteri di sottoclassificazione in aggiunta all'articolo 2 e all'allegato I |
Prescrizioni: procedure di prova |
|
I |
Emissioni allo scarico dopo l'avviamento a freddo |
Allegato VI A |
Allegato II, punto 4.3., del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
Allegato II del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
|
II |
— AC o ibrido(5) dotato di AC: emissioni al minimo e a regime minimo accelerato — AS o ibrido con motore AS: prova in accelerazione libera |
Direttiva 2009/40/CE(6) |
Allegato II, punto 4.3., del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
Allegato III del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
|
III |
Emissioni di gas dal basamento |
Zero emissioni, basamento chiuso. Le emissioni di gas del basamento non devono essere scaricate direttamente nell'atmosfera da nessun veicolo per tutto il ciclo di vita utile |
Allegato XI, punto 3.2., del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
Allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
|
IV |
Emissioni per evaporazione |
Allegato VI C |
Allegato XI, punto 3.2., del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
Allegato V del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
|
V |
Durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento |
Allegati VI e VII |
SRC-LeCV: allegato VI, appendice 1, punto 2, del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione USA EPA AMA: allegato VI, appendice 2, punto 2.1., del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
Allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
|
VI |
Non è stata attribuita alcuna prova di tipo VI |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
|
VII |
Emissioni di CO2, consumo di carburante e/o di energia elettrica e autonomia elettrica |
Misurazione e dichiarazione, nessun valore limite ai fini dell'omologazione |
Allegato II, punto 4.3., del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissioneå |
Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
|
VIII |
Prove ambientali OBD |
Allegato VI B |
Allegato II, punto 4.3., del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
Allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione |
|
IX |
Livello sonoro |
Allegato VI D |
Quando i regolamenti UNECE n. 9, 41, 63 o 92 sostituiranno le prescrizioni dell'UE stabilite negli atti delegati per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e di propulsione, i criteri di (sotto)classificazione di cui a detti regolamenti UNECE (allegato 6) saranno selezionati con riferimento alle prove del livello sonoro di tipo IX |
Allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione. |
B Applicazione delle prescrizioni relative alla compatibilità ambientale ai fini dell'omologazione e delle estensioni
|
|
Veicolo con motore AC, anche ibrido |
Veicolo con motore ad accensione spontanea (AS), anche ibrido |
Veicolo esclusivamente elettrico o veicolo con propulsione ad aria compressa (CA) |
Veicolo a idrogeno con pile a carburante |
|||||||||
|
►C1 Monocarburante ◄ |
Bicarburante |
Policarburante |
Policarburante |
Monocarburante |
|||||||||
|
►C1 Benzina (E5) ◄ |
GPL |
GN/biometano |
H2 |
Benzina (E5) |
Benzina (E5) |
Benzina (E5) |
Benzina (E5) |
GN/biometano |
Diesel (B5) |
Diesel (B5) |
|||
|
GPL |
GN/biometano |
H2 |
Etanolo (E85) |
H2GN |
Biodiesel |
||||||||
|
Prova di tipo I (19) |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (solo B5) |
Sì |
No |
No |
|
►M2 Prova di tipo I (19) Massa di particolati (solo Euro 5) ◄ |
Sì |
No |
No |
No |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
No |
Sì (solo B5) |
Sì |
No/ sì per CA |
No |
|
Prova di tipo II (19) compresa opacità del fumo solo per AS |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (solo benzina) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (solo GN/biometano) |
Sì (solo B5) |
Sì |
No |
No |
|
Prova di tipo III (19) |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
Prova di tipo IV (19) |
Sì |
No |
No |
No |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
No |
No |
No |
No |
No |
|
Prova di tipo V (19) |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo GN/biometano) |
Sì (solo B5) |
Sì |
No |
No |
|
Prova di tipo VII (19) |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì (entrambi i carburanti) |
Sì |
Sì (solo consumo |
di energia) Sì (solo consumo di carburante) |
|
Prova di tipo VIII (19) |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo benzina) |
Sì (solo GN/biometano) |
Sì (solo B5) |
Sì |
No |
No |
|
Prova di tipo IX (19) |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
►C1
|
►C1 No (20) ◄ |
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell'allegato VIII.
ALLEGATO VI
Valori limite di emissione di inquinanti, tetti OBD e valori limite per il livello sonoro ai fini dell’omologazione e della conformità della produzione
A Valori limiti di emissione di scarico dopo l’avvio a freddo
A1 Euro 4
|
Categoriadel veicolo |
Nome della categoria del veicolo |
Classe di propulsione |
Livello Euro |
Massa del monossido di carbonio (CO) |
Massa degli idrocarburi totali (THC) |
Massa degli ossidi di azoto (NOx) |
Massa del particolato (PM) |
Ciclo di prova |
|
|
|
|
|
L1 (mg/km) |
L2 (mg/km) |
L3 (mg/km) |
L4 (mg/km) |
|
|
L1e-A |
Ciclo a propulsione |
AC/AS/ibrido |
Euro 4 |
560 |
100 |
70 |
|
ECE R47 |
|
L1e-B |
Ciclomotore a due ruote |
AC/AS/ibrido |
Euro 4 |
1 000 |
630 |
170 |
— |
ECE R47 |
|
L2e |
Ciclomotore a tre ruote |
AC/AS/ibrido |
Euro 4 |
1 900 |
730 |
170 |
— |
ECE R47 |
|
L3e L4e (7) L5e-A L7e-A |
— Motociclo a due ruote con e senza sidecar — Triciclo — Quad da strada pesante |
AC/AC ibrido, vmax < 130 km/h |
Euro 4 |
1 140 |
380 |
70 |
— |
WMTC, fase 2 |
|
AC/AC ibrido, vmax ≥ 130 km/h |
Euro 4 |
1 140 |
170 |
90 |
— |
WMTC, fase 2 |
||
|
AS/AS ibrido |
Euro 4 |
1 000 |
100 |
300 |
80 (8) |
WMTC, fase 2 |
||
|
L5e-B |
Triciclo commerciale |
AC/AC ibrido |
Euro 4 |
2 000 |
550 |
250 |
— |
ECE R40 |
|
AS/AS ibrido |
Euro 4 |
1 000 |
100 |
550 |
80 (8) |
ECE R40 |
||
|
L6e-A L6e-B |
Quad da strada leggero Quadrimobile leggera |
AC/AC ibrido |
Euro 4 |
1 900 |
730 |
170 |
|
ECE R47 |
|
AS/AS ibrido |
Euro 4 |
1 000 |
100 |
550 |
80 (8) |
ECE R47 |
||
|
L7e-B L7e-C |
Quad entro/fuori strada pesante Quadrimobile pesante |
AC/AC ibrido |
Euro 4 |
2 000 |
550 |
250 |
— |
ECE R40 |
|
AS/AS ibrido |
Euro 4 |
1 000 |
100 |
550 |
80 (8) |
ECE R40 |
A2 Euro 5
|
Categoria veicolo |
Nome della categoria del veicolo |
Classe di propulsione |
Livello Euro (4) |
Massa del monossido di carbonio (CO) |
Massa degli idrocarburi totali (THC) |
Massa di idrocarburi non metanici (NMHC) |
Massa degli ossidi di azoto (NOx) |
Massa del particolato (PM) |
Ciclo di prova |
|
|
|
|
|
L1 (mg/km) |
L2A (mg/km) |
L2B (mg/km) |
L3 (mg/km) |
L4 (mg/km) |
|
|
L1e-A |
Ciclo a propulsione |
AC/AS/ibrido |
Euro 5 |
500 |
100 |
68 |
60 |
4,5 (9) |
WMTC modificato (10) |
|
L1e-B — L7e |
Tutti gli altri veicoli della categoria L |
AC/AC ibrido |
Euro 5 |
1 000 |
100 |
68 |
60 |
4,5 (9) |
WMTC modificato |
|
AS/AS ibrido |
500 |
100 |
68 |
90 |
4,5 |
WMTC modificato |
B Valori limite di emissione per la diagnosi di bordo
B1 Euro 4, OBD fase I
|
Categoria veicolo |
Nome della categoria del veicolo |
Classe di propulsione |
Livello Euro |
Massa del monossido di carbonio (CO) |
Massa degli idrocarburi totali (THC) |
Massa degli ossidi di azoto (NOx) |
Ciclo di prova |
|
|
|
|
|
OT1 (mg/km) |
OT2 (mg/km) |
OT3 (mg/km) |
|
|
▼M2 ————— |
|||||||
|
L3e (5) L4e (7) L5e-A L7e-A |
— Motociclo a due ruote con e senza sidecar — Triciclo — Quad da strada pesante |
AC/AC ibrido vmax < 130 km/h |
Euro 4 |
2 170 |
1 400 |
350 |
WMTC, fase 2 |
|
ACAC ibrido vmax ≥ 130 km/h |
2 170 |
630 |
450 |
WMTC, fase 2 |
|||
|
AS/AS ibrido |
2 170 |
630 |
900 |
WMTC, fase 2 |
|||
B2 Euro 5, OBD fase I e OBD fase II (4)
|
Categoria veicolo |
Nome della categoria del veicolo |
Classe di propulsione |
Livello Euro |
Massa del monossido di carbonio (CO) |
Massa di idrocarburi non metanici (NMHC) |
Massa degli ossidi di azoto (NOx) |
Massa del particolato (PM) |
Ciclo di prova |
|
|
|
|
|
OT1 (mg/km) |
OT2 (mg/km) |
OT3 (mg/km) |
OT4 (mg/km) |
|
|
►M2 L3e, L4e, L5e, L7e ◄ |
►M2 Tutti i veicoli della categoria L ad eccezione della categoria L1e, L2e e L6e ◄ |
AC/AC ibrido |
Euro 5 |
1 900 |
250 |
300 |
50 |
WMTC modificato |
|
AS/AS ibrido |
Euro 5 |
1 900 |
320 |
540 |
50 |
WMTC modificato |
C Valori limite di emissione per evaporazione
C1 Euro 4
|
Categoria veicolo |
Nome della categoria del veicolo |
Classe di propulsione |
Livello Euro |
Massa degli idrocarburi totali (THC) (mg/test) |
Ciclo di prova |
|
L3e L4e (7) |
Motociclo a due ruote (13) con e senza sidecar |
AC (11) |
Euro 4 |
2 000 |
SHED |
|
L5e-A |
Triciclo |
AC (11) |
Euro 4 |
||
|
L6e-A |
Quad da strada leggero |
AC (11) |
Euro 4 |
||
|
L7e-A |
Quad da strada pesante |
AC (11) |
Euro 4 |
C2 Euro 5
|
Categoria del veicolo (12) |
Nome della categoria del veicolo |
Classe di propulsione |
Livello Euro |
Prova di permeazione (mg/m2/giorno) |
Massa degli idrocarburi totali (THC) nella prova SHED (mg/test) |
|
|
|
|
|
|
Serbatoio del carburante |
Circuito di alimentazione |
Veicolo |
|
L1e-A |
Ciclo a propulsione |
AC (11) |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
L1e-B |
Ciclomotore a due ruote |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
|
L2e |
Ciclomotore a tre ruote |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
|
L3e L4e (7) |
Motociclo a due ruote con e senza sidecar |
Euro 5 |
|
|
1 500 |
|
|
5e-A |
Triciclo |
Euro 5 |
|
|
1 500 |
|
|
L5e-B |
Triciclo commerciale |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
|
L6e-A |
Quad da strada leggero |
Euro 5 |
|
|
1 500 |
|
|
L6e-B |
Quadrimobile leggero |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
|
L7e-A |
Quad da strada pesante |
Euro 5 |
|
|
1 500 |
|
|
L7e-B |
Quad entro/fuori strada |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
|
L7e-C |
Quadrimobile pesante |
Euro 5 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
|
D Valori limite del livello sonoro — Euro 4 e Euro 5
|
Categoria del veicolo |
Nome della categoria del veicolo |
Livello sonoro Euro 4 (14) [dB(A)] |
Procedura di prova Euro 4 (16) |
Livello sonoro Euro 5 (15) (dB(A)) |
Procedura di prova Euro 5 |
|
L1e-A |
Ciclo a propulsione |
►C1 63 ◄ |
Atto delegato/Regolamento UNECE n. 63 |
|
Regolamento UNECE n. 63 |
|
L1e-B |
Ciclomotore a due ruote vmax ≤ 25 km/h |
66 |
|||
|
Ciclomotore a due ruote vmax ≤ 45 km/h |
71 |
||||
|
L2e |
Ciclomotore a tre ruote |
76 |
Atto delegato/Regolamento UNECE n. 9 |
|
Regolamento UNECE n. 9 |
|
L3e |
Motociclo a due ruote Cilindrata ≤ 80 cm3 |
75 |
Atto delegato/Regolamento UNECE n. 41 |
|
Regolamento UNECE n. 41 |
|
Motociclo a due ruote 80 cm3 < Cilindrata ≤ 175 cm3 |
77 |
||||
|
Motociclo a due ruote Cilindrata > 175 cm3 |
80 |
||||
|
L4e |
Motociclo a due ruote con sidecar |
80 |
►C1 Atto delegato/regolamento UN/ECE n. 9 ◄ |
►C1 Regolamento UN/ECE n. 9 ◄ |
|
|
L5e-A |
Triciclo |
80 |
Atto delegato/Regolamento UNECE n. 9 |
|
Regolamento UNECE n. 9 |
|
L5e-B |
Triciclo commerciale |
80 |
|||
|
L6e-A |
Quad da strada leggero |
80 |
Atto delegato/ ►C1 Regolamento UN/ECE n. 9 ◄ |
|
►C1 Regolamento UN/ECE n. 9 ◄ |
|
L6e-B |
Quadriciclo leggero |
80 |
Atto delegato/Regolamento UNECE n. 9 |
|
Regolamento UNECE n. 9 |
|
L7e-A |
Quad da strada pesante |
80 |
|||
|
L7e-B |
Quad entro/fuori strada pesante |
80 |
|||
|
L7e-C |
Quadriciclo pesante |
80 |
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell’allegato VIII.
ALLEGATO VII
Durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento
A Chilometraggio della durata dei veicoli della categoria L
|
Categoria del veicolo |
Nome della categoria del veicolo |
Chilometraggio (km) di durata Euro 4 e chilometraggio (km) di durata Euro 5(4) |
|
L1e-A |
— Ciclo a propulsione |
5 500 |
|
L3e-AxT (x = 1, 2 o 3) |
— Motociclo trial a due ruote |
|
|
L1e-B |
— Ciclomotore a due ruote |
11 000 |
|
L2e |
— Ciclomotore a tre ruote |
|
|
L3e-AxE (x = 1, 2 o 3) |
— Motociclo enduro a due ruote |
|
|
L6e-A |
— Quad da strada leggero |
|
|
L7e-B |
— Quad entro/fuori strada pesante |
|
|
L3e |
— Motociclo a due ruote, con e senza sidecar |
20 000 |
|
L4e (7) |
(vmax < 130 km/h) |
|
|
L5e |
— Triciclo |
|
|
L6e-B |
— Quadriciclo leggero |
|
|
L7e-C |
— Quadriciclo pesante |
|
|
L3e |
Motociclo a due ruote, con e senza sidecar |
35 000 |
|
L4e (7) |
(vmax ≥ 130 km/h) |
|
|
L7e-A |
Quad da strada pesante |
B Fattori di deterioramento (DF)
|
Categoria del veicolo |
Nome della categoria del veicolo |
Euro 4 DF (—) DF (—) |
Euro 5 (4) DF (—) |
||||||||||
|
|
|
CO |
HC |
NOx |
PM |
CO |
THC |
NMHC |
NOx |
PM (17) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
AC |
AS (18) |
AC |
AS |
AC |
AS |
AS |
|
L1e — L7e |
Tutti |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,3 |
1,3 |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1,0 |
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell’allegato VIII.
ALLEGATO VIII
Prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale (21)
|
Tema |
Prescrizioni |
|
Montaggio obbligatorio di sistemi di frenatura avanzati |
a) i motocicli nuovi (22) della sottocategoria L3e-A1 messi a disposizione, immatricolati e immessi sul mercato devono essere muniti di un sistema antibloccaggio oppure di un sistema di frenatura combinato oppure entrambi i sistemi di frenatura avanzati, a scelta del costruttore del veicolo; b) i motocicli nuovi delle sottocategorie L3e-A2 e L3e-A3 messi a disposizione, immatricolati e immessi sul mercato devono essere muniti di un sistema di frenatura antibloccaggio dei freni. Esenzione: L3e-AxE (x = 1, 2 o 3, motocicli enduro a due ruote) e L3e-AxT (x = 1, 2 o 3, motocicli trial a due ruote) sono esenti dal montaggio obbligatorio di sistemi di frenatura avanzati |
|
Sicurezza della sterzata su strade con pavimentazione dura |
I veicoli della categoria L devono essere fabbricati in modo che ognuna delle ruote possa ruotare a velocità diversa in qualsiasi momento in modo da garantire la sicurezza delle sterzate su strade con pavimentazione dura. Nel caso dei veicoli muniti di un differenziale bloccabile, esso deve essere progettato in modo da non essere bloccato allo stato normale. |
|
Miglioramento della visibilità del veicolo e del conducente mediante l’accensione automatica delle luci |
Per garantire una migliore visibilità i veicoli della categoria L devono essere muniti dei seguenti dispositivi: a) per i veicoli della categoria L1e: dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa conformemente al regolamento UNECE n. 74 Rev. 2, che prescrive l’accensione automatica delle luci; b) per i veicoli della categoria L3e: a scelta del costruttore del veicolo, dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa conformi al regolamento UNECE n. 53 Rev. 2 e le sue modifiche 1 e 2 oppure luci diurne specifiche (DRL) conformi al regolamento UNECE n. 87 Rev. 2 e le sue modifiche 1 e 2; c) per i veicoli di tutte le altre sottocategorie della categoria L: un sistema di illuminazione ad accensione automatica oppure, a scelta del costruttore, luci diurne specifiche che si accendono automaticamente (23). |
|
(Allegato II B.3) Sicurezza elettrica |
I veicoli della categoria L, per quanto riguarda i motopropulsori elettrici, quando muniti di uno o più motori elettrici di trazione collegati alla rete in modo non permanente, nonché i componenti e sistemi ad alta tensione loro propri collegati galvanicamente al bus ad alta tensione del motopropulsore elettrico sono progettati in modo tale da evitare qualsiasi rischio per la sicurezza elettrica, applicando le pertinenti prescrizioni del regolamento UNECE n. 100 e la norma ISO 13063. |
|
(Allegato II B.4) Prescrizioni relative alla dichiarazione del costruttore, prescrizioni concernenti la prova di resistenza di sistemi, parti e equipaggiamenti critici relativi alla sicurezza funzionale |
Il costruttore dichiara che i veicoli fabbricati in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), sono in grado di resistere al normale uso previsto per almeno la distanza specificata di seguito, nei cinque anni successivi alla prima immatricolazione. La distanza è pari a 1,5 volte la distanza specificata nell’allegato VII in diretta relazione alla categoria del veicolo in questione e alla fase di emissione (ovvero il livello Euro) conformemente alla quale il veicolo deve essere omologato. La distanza richiesta non supera tuttavia i 60 000 km per nessuna categoria di veicoli. |
|
(Allegato II B.5) Prescrizioni relative alle strutture protettive anteriori e posteriori |
I veicoli della categoria L, per quanto riguarda le strutture anteriori e posteriori, sono progettati in modo tale da evitare parti spigolose o taglienti o sporgenze orientate verso l’esterno che, in caso di scontro, potrebbero agganciare utenti della strada vulnerabili o aumentare considerevolmente la gravità delle lesioni o la possibilità di lacerazioni. La prescrizione si applica alle strutture anteriori e posteriori del veicolo. |
|
(Allegato II B.10) Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza |
Prescrizioni obbligatorie per gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e l’installazione delle cinture di sicurezza su veicoli delle categorie L2e, L5e, L6e e L7e muniti di carrozzeria. |
|
(Allegato II B.15) Prescrizioni concernenti la protezione degli occupanti del veicolo, incluse le finiture interne e le porte del veicolo |
I veicoli delle categorie L2e, L5e, L6e e L7e muniti di carrozzeria sono progettati in modo tale da evitare parti spigolose o taglienti o sporgenze esterne che possano aumentare considerevolmente la gravità delle lesioni per il conducente e i passeggeri. I veicoli muniti di porte sono progettati in modo tale da assicurare che queste siano fabbricate con le opportune serrature e cerniere. |
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(Allegato II B.17) Prescrizioni relative all’integrità della struttura del veicolo |
Il costruttore dichiara che in caso di richiamo dovuto a un grave rischio per la sicurezza saranno messe immediatamente a disposizione dell’autorità di omologazione e della Commissione, su loro richiesta, analisi specifiche delle strutture, dei componenti e/o delle parti del veicolo per mezzo di calcoli ingegneristici, metodi di prova virtuali e/o prove strutturali. L’omologazione del veicolo non è rilasciata se vi è motivo di dubitare della capacità del costruttore di fornire tali analisi. |
NB: le note degli allegati figurano alla fine dell’allegato VIII.
Note esplicative per gli allegati da I a VIII
(1) I limiti di potenza di cui all’allegato I sono basati sulla potenza nominale continua massima per i veicoli a propulsione elettrica e sulla potenza massima netta per i veicoli con motore a combustione. Il peso di un veicolo è considerato uguale alla sua massa in ordine di marcia.
(2) La sottoclassificazione di un veicolo L3e in base alla velocità massima di costruzione pari o inferiore a 130 km/h oppure superiore a 130 km/h è indipendente dalla sua sottoclassificazione nelle classi di prestazione della propulsione L3e-A1 (anche se sia improbabile il raggiungimento di 130 km/h), L3e-A2 o L3e-A3.
(3) «X» significa che il presente regolamento stabilisce prescrizioni obbligatorie per quanto riguarda l’oggetto e la categoria in questione; le prescrizioni dettagliate sono definite negli articoli e nei documenti di riferimento indicati nella tabella.
«SE» significa «se montato». Se il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente indicati nella tabella sono montati sul veicolo perché è obbligatorio solo per alcuni veicoli che rientrano in questa categoria dovrà rispettare le prescrizioni stabilite negli atti delegati e di esecuzione. Allo stesso modo, se il costruttore sceglie volontariamente di dotare il veicolo del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, questo dovrà rispettare le prescrizioni stabilite negli atti delegati e di esecuzione.
Laddove un campo della tabella resti vuoto, significa che il presente regolamento non stabilisce prescrizioni per quanto riguarda l’oggetto e la categoria in questione.
(4) Cfr. articolo 23, paragrafi 4 e 5.
(5) Se i motori ibridi sono dotati di un sistema stop/start, il costruttore garantisce che il motore a combustione giri al minimo e a regime minimo accelerato. Deve essere possibile sottoporre il veicolo alla prova di accelerazione libera se il sistema di propulsione comprende un motore AS.
(6) Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).
(7) Solo il motociclo a due ruote di base a cui è fissato il sidecar deve rispettare gli appropriati valori limiti di emissione.
(8) Solo AS, anche se ad es. un sistema ibrido include un motore AS.
(9) Applicabile solo ai motore a benzina ad iniezione diretta (ID).
(10) Lo studio sull’impatto ambientale di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, informerà anche in merito alla fattibilità di sottoporre al ciclo di prova WMTC modificato i veicoli della categoria L diversi da L3e, L5e-A e L7e-A.
(11) Motori AC a benzina, miscela di benzina o etanolo.
(12) Lo studio dell’impatto ambientale che sarà eseguito per la Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafi 4 e 5, esaminerà anche il rapporto costi/efficacia del controllo delle emissioni per evaporazione. Esso esaminerà inoltre la possibilità e il rapporto costi/efficacia di sostituire la prova SHED con una prova di permeazione del serbatoio e del circuito per le categorie di veicoli non ancora sottoposti a prove di emissione per evaporazione (cfr. articolo 23, paragrafi 4 e 5).
(13) vmax ≥ 130 km/h.
(14) Fino a quando l’Unione non aderisce ai regolamenti UNECE n. 9, 41 63 e 92 e adotta tali regolamenti nell’UNECE WP29 e nell’Unione, inclusi gli associati limiti equivalenti del livello sonoro per la fase Euro 4 (ad esempio, come stabilito nell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 41 per i motocicli L3e e L4e), i veicoli della categoria L rispettano i limiti stabiliti nell’allegato VI, parte D. Una volta che l’Unione avrà adottato i regolamenti UNECE n. 9, 41, 63 e 92, essi diventeranno obbligatori, inclusi i limiti del livello sonoro che sono equivalenti a quelli fissati nell’allegato VI, parte D, e sostituiranno le procedure di prova nell’atto delegato per quanto riguarda le prescrizioni relative alla compatibilità ambientale e alle prestazioni di propulsione.
(15) I limiti del livello sonoro TBD Euro 5 devono essere modificati in un atto adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 294 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(16) Un atto delegato adottato a norma del presente regolamento comprende le procedure di prova del livello sonoro; esso sarà sostituito dai regolamenti UNECE n. 9, 41, 63 e 92.
(17) Applicabile solo ai motori AC, ID e AS.
(18) Applicabile anche ai veicoli ibridi.
(19) La descrizione del tipo di prova, i riferimenti ai valori limite e le procedure di prova per le prove di tipo da I a IX figurano nell’allegato V.
(20) Per i veicoli elettrici o ibridi solo le prescrizioni relative al livello sonoro per veicoli silenziosi.
(21) Le date di applicazione delle prescrizioni supplementari di sicurezza figurano nell’allegato IV.
(22) I veicoli della categoria L4e (motocicli con sidecar) sono esclusi dalle prescrizioni a) e b) relative al montaggio obbligatorio di sistemi di frenatura avanzati.
(23) Per consentire a un motore a combustione di avviarsi, il sistema di illuminazione può essere spento nella fase di avvio del motore per un periodo consecutivo pari o inferiore a 10 secondi.
ALLEGATO IX
Tavola di concordanza
(di cui all’articolo 81)
|
Direttiva 2002/24/CE |
Il presente regolamento |
|
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4 e allegato I |
|
Articolo 2 |
Articolo 3 |
|
Articolo 3 |
Articoli 26 e 27 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafi 1 e 2, e articolo 18 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 1, e articolo 33 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 33, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 33, paragrafi 1 e 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 10, e articolo 30, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 10 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 29, paragrafo 7 |
|
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 29, paragrafo 8 |
|
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 38, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 38, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 56, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 56, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 56, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 39, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9 e articolo 37, paragrafo 4 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafi 1 e 3 |
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articoli 35 e 36 |
|
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 37, paragrafo 4 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 49, paragrafo 1 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 49, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 49, paragrafo 6 |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 49, paragrafo 7 |
|
Articolo 11 |
— |
|
Articolo 12 |
Articolo 48 |
|
Articolo 13 |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
Articolo 67, paragrafo 1, e articolo 64 |
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 63, paragrafo 3 |
|
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto i) |
Articolo 42 |
|
Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) |
|
Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma |
— |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b) |
— |
|
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 44 |
|
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 40 |
|
Articolo 17 |
Articoli 72, 74 e 75 |
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 73, paragrafo 1 |
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 73, paragrafo 2 |
|
Articolo 19 |
— |
|
Articolo 20 |
— |
|
Articolo 21 |
Articolo 77, paragrafo 1 |
|
Articolo 22 |
— |
|
Articolo 23 |
— |
|
Articolo 24 |
— |
( 1 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
( 2 ) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
( 3 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
( 4 ) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18); cfr. definizioni delle prestazioni, categorie A1 e A2, all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b).
( 5 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.
( 6 ) GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.
( 7 ) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.