02013R0160 — IT — 02.08.2013 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 160/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 162/2003, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del diclazuril nei mangimi per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 049 dell'22.2.2013, pag. 50)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 667/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2013

  L 192

35

13.7.2013




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 160/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 162/2003, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del diclazuril nei mangimi per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M1 —————

▼B

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 971/2008

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 971/2008, le parole «Janssen Pharmaceutica nv» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 1118/2010

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1118/2010, le parole «Janssen Pharmaceutica NV» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 169/2011

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 169/2011, le parole «Janssen Pharmaceutica NV» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 5

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011, le parole «Janssen Pharmaceutica NV» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 6

Misure transitorie

Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzate e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.