02013R0153 — IT — 07.03.2024 — 003.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 153/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 052 del 23.2.2013, pag. 41) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/822 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2016 |
L 137 |
1 |
26.5.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2311 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2022 |
L 307 |
31 |
28.11.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/818 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2023 |
L 818 |
1 |
6.3.2024 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 153/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
INFORMAZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«rischio di base» : il rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra due o più attività o contratti compensati dalla controparte centrale (CCP); |
2) |
«intervallo di confidenza» : la percentuale di movimenti delle esposizioni per ciascuno strumento finanziario compensato in uno specifico periodo di riferimento storico che la CCP è tenuta a coprire lungo un determinato periodo di liquidazione; |
3) |
«rendimento di utilità» : i benefici derivanti dalla proprietà diretta del bene fisico; è influenzato sia dalle condizioni di mercato che da fattori quali i costi per lo stoccaggio fisico; |
4) |
«margini» : margini di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 che possono includere i margini iniziali e i margini di variazione; |
5) |
«margine iniziale» : margine riscosso dalla CCP per coprire la futura esposizione potenziale nei confronti dei partecipanti diretti che lo forniscono e, se pertinente, delle CCP interoperabili nell’intervallo di tempo tra l’ultima riscossione di margini e la liquidazione delle posizioni a seguito di un inadempimento di un partecipante diretto o di una CCP interoperabile; |
6) |
«margine di variazione» : margine riscosso o pagato per riflettere le attuali esposizioni derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato; |
7) |
«rischio di inadempimento imminente e improvviso (jump-to-default risk)» : il rischio che una controparte o un emittente diventi inadempiente improvvisamente, prima che il mercato abbia avuto il tempo di includere nei propri calcoli un incremento del suo rischio di inadempimento; |
8) |
«periodo di liquidazione» : il periodo utilizzato per il calcolo dei margini che la CCP stima necessari al fine di gestire la sua esposizione nei confronti di un partecipante inadempiente e durante il quale la CCP è esposta al rischio di mercato connesso alla gestione delle posizioni di soggetti inadempienti; |
9) |
«periodo di riferimento storico» : il periodo di riferimento per il calcolo della volatilità storica; |
10) |
«eccezione nel risultato di una prova» : risultato di una prova da cui emerge che il modello o il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP non ha determinato il livello di copertura previsto; |
11) |
«rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk)» : il rischio derivante dall’esposizione verso una controparte o un emittente quando le garanzie fornite dalla controparte o emesse dall’emittente sono fortemente correlate con il suo rischio di credito. |
CAPO II
RICONOSCIMENTO DELLE CCP DI PAESI TERZI
[Articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 2
Informazioni da fornire all’Aesfem per il riconoscimento delle CCP
La domanda di riconoscimento presentata da una CCP stabilita in un paese terzo contiene almeno le seguenti informazioni:
la denominazione completa della persona giuridica;
l’identità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata;
l’elenco degli Stati membri nei quali la CCP intende prestare i suoi servizi;
le categorie di strumenti finanziari compensati;
informazioni dettagliate da includere nel sito Internet dell’Aesfem a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;
informazioni dettagliate in merito alle risorse finanziarie, alla forma e ai metodi di detenzione di tali risorse e alle disposizioni per preservarle, comprese le procedure di gestione degli inadempimenti;
informazioni dettagliate sulla metodologia per il calcolo dei margini e del fondo di garanzia in caso di inadempimento;
l’elenco delle garanzie reali ammissibili;
una ripartizione dei valori compensati, in forma prospettica se necessario, per ciascuna valuta dell’Unione compensata;
i risultati delle prove di stress e a posteriori effettuate nel corso dell’anno precedente la data della domanda;
le norme e procedure interne, con le prove della loro piena conformità con i requisiti applicabili in tale paese terzo;
informazioni dettagliate in merito ad eventuali accordi di esternalizzazione;
informazioni dettagliate sul rispetto dei requisiti di segregazione e sulla relativa solidità ed esecutività giuridica;
informazioni dettagliate sui requisiti di accesso alla CCP e sui termini per la sospensione e la cancellazione della qualità di partecipante;
informazioni dettagliate in merito a eventuali accordi di interoperabilità, comprese le informazioni fornite all’autorità competente del paese terzo ai fini della valutazione dell’accordo.
CAPO III
REQUISITI ORGANIZZATIVI
[Articolo 26 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 3
Dispositivi di governo societario
Le componenti chiave dei dispositivi di governo societario della CCP che ne definiscono la struttura organizzativa, e le politiche, le procedure e i processi chiaramente specificati e ben documentati in base ai quali operano il suo consiglio e la sua alta dirigenza includono quanto segue:
la composizione, il ruolo e le responsabilità del consiglio e di eventuali comitati istituiti dal consiglio;
i ruoli e le responsabilità della dirigenza;
la struttura dell’alta dirigenza;
le linee di responsabilità tra l’alta dirigenza e il consiglio;
le procedure per la nomina dei membri del consiglio e dell’alta dirigenza;
l’assetto delle funzioni di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di controllo interno;
i processi per garantire l’obbligo di rendere conto alle parti in causa.
Articolo 4
Meccanismi di gestione dei rischi e di controllo interno
Articolo 5
Politica e procedure per il controllo della conformità
Le regole, le procedure e gli accordi contrattuali della CCP sono registrati per iscritto o su altro supporto durevole. Tali regole, procedure e accordi contrattuali e l’eventuale materiale di accompagnamento sono precisi, aggiornati e prontamente disponibili per l’autorità competente, i partecipanti diretti e, se del caso, i clienti.
La CCP analizza le sue regole, le sue procedure e i suoi accordi contrattuali e ne controlla la solidità. Se necessario, ai fini della presente analisi sono chiesti pareri giuridici indipendenti. La CCP pone in essere una procedura per proporre e attuare modifiche alle sue regole e procedure e, prima dell’attuazione di modifiche sostanziali, consultare tutti i partecipanti diretti interessati e sottoporre le modifiche proposte all’autorità competente.
Le regole e le procedure della CCP indicano chiaramente la legge che si applica a ciascun aspetto delle attività e delle operazioni della CCP.
Articolo 6
Funzione di controllo della conformità
Nello stabilire la funzione di verifica della conformità, la CCP tiene conto della natura, della portata e della complessità della sua attività commerciale nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di tale attività commerciale.
Il responsabile del controllo della conformità svolge quanto meno i seguenti compiti:
controlla e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure messe in atto conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte della CCP;
amministra le politiche e procedure di controllo della conformità stabilite dall’alta dirigenza e dal consiglio;
fornisce consulenza e assistenza alle persone responsabili per lo svolgimento dei servizi e delle attività della CCP ai fini dell’osservanza degli obblighi imposti alla CCP dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 e di altri requisiti regolamentari, se del caso;
riferisce periodicamente al consiglio in merito alla conformità della CCP e dei suoi dipendenti al presente regolamento, al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012;
stabilisce procedure per porre efficacemente rimedio ai casi di mancata conformità;
assicura che i soggetti pertinenti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipino alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare e che eventuali conflitti d’interesse di tali persone siano opportunamente individuati ed eliminati.
Articolo 7
Struttura organizzativa e separazione delle linee di responsabilità
Il consiglio assume almeno le seguenti responsabilità:
definisce obiettivi e strategie chiari per la CCP;
controlla effettivamente l’alta dirigenza;
definisce adeguate politiche retributive;
istituisce e sorveglia la funzione di gestione del rischio;
sorveglia la funzione di controllo della conformità e la funzione di controllo interno;
sorveglia gli accordi di esternalizzazione;
verifica la conformità con tutte le disposizioni del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 e con tutti gli altri requisiti regolamentari e di vigilanza;
risponde della sua condotta agli azionisti o ai titolari e ai dipendenti, ai partecipanti diretti e ai loro clienti e agli altri soggetti interessati.
L’alta dirigenza assume almeno le seguenti responsabilità:
assicura la coerenza delle attività della CCP con gli obiettivi e le strategie stabiliti dal consiglio;
concepisce e stabilisce procedure di controllo della conformità e di controllo interno che promuovono gli obiettivi della CCP;
sottopone periodicamente le procedure di controllo interno a riesame e verifica;
garantisce che siano destinate risorse sufficienti alla gestione dei rischi e al controllo della conformità;
partecipa attivamente al processo di controllo dei rischi;
garantisce che si tenga debitamente conto dei rischi cui è esposta la CCP a causa della sua attività di compensazione e delle attività ad essa connesse.
Articolo 8
Politica retributiva
Articolo 9
Sistemi informatici
L’architettura informatica è ben documentata. I sistemi sono concepiti per gestire le esigenze operative della CCP e i rischi cui la CCP è esposta, sono solidi, anche in condizioni di stress dei mercati, e sono scalabili, se necessario, per il trattamento di informazioni supplementari. La CCP dispone procedure e la programmazione di capacità, comprese capacità ridondanti sufficienti, per consentire al sistema di trattare tutte le restanti operazioni prima della fine della giornata in caso si verifichino interruzioni di grave entità. La CCP prevede procedure per l’introduzione di nuove tecnologie, ivi compresi chiari piani di ripristino.
Il quadro di sicurezza informatica comprende almeno i seguenti elementi:
controlli sull’accesso al sistema;
adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l’uso illecito dei dati;
dispositivi specifici per preservare l’autenticità e l’integrità dei dati, incluse tecniche crittografiche;
reti e procedure affidabili per la trasmissione accurata e tempestiva dei dati senza interruzioni di grave entità;
tracce di audit.
Articolo 10
Informativa
La CCP rende pubbliche le seguenti informazioni a titolo gratuito:
informazioni riguardanti i suoi dispositivi di governo societario, in particolare
la sua struttura organizzativa, nonché gli obiettivi e le strategie principali;
gli elementi chiave della politica retributiva;
le informazioni finanziarie fondamentali, compreso il suo bilancio più recente sottoposto a revisione contabile;
informazioni riguardanti le proprie regole, in particolare:
le procedure di gestione degli inadempimenti, le procedure in generale e i testi supplementari;
le informazioni pertinenti sulla continuità operativa;
le informazioni sui sistemi, sulle tecniche e sulle prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP in conformità al capo XII;
tutte le informazioni pertinenti sul suo assetto e le sue operazioni, nonché sui diritti e gli obblighi dei partecipanti diretti e dei clienti, necessarie a consentire loro di identificare chiaramente e comprendere pienamente i rischi e i costi connessi all’utilizzo dei servizi della CCP;
gli attuali servizi di compensazione della CCP, comprese informazioni dettagliate su quanto essa fornisce nell’ambito di ciascun servizio;
i sistemi, le tecniche e le prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP, in particolare informazioni sulle risorse finanziarie, sulla politica di investimento, sulle fonti dei dati sui prezzi e sui modelli utilizzati nei calcoli dei margini;
la legge e le regole che disciplinano:
l’accesso alla CCP;
i contratti stipulati dalla CCP con i partecipanti diretti e, ove possibile, i clienti;
i contratti che la CCP accetta di compensare;
gli accordi di interoperabilità;
l’uso delle garanzie e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, ivi compresa la liquidazione delle posizioni e delle garanzie e la misura in cui la garanzia è tutelata contro la rivalsa di terzi;
le informazioni sulle garanzie ammissibili e sugli scarti di garanzia applicabili;
l’elenco di tutti gli attuali partecipanti diretti, nonché i criteri relativi alla loro ammissione, sospensione e uscita.
Qualora l’autorità competente concordi con la CCP che le informazioni di cui alle lettere b) o c), del presente paragrafo possono mettere a rischio segreti aziendali o la sicurezza e la solidità della CCP, quest’ultima può decidere di divulgare tali informazioni con modalità tali da prevenire o ridurre tali rischi o di non divulgarle.
Articolo 11
Audit interno
La CCP istituisce e mantiene una funzione di audit interno che è distinta e indipendente dalle altre funzioni e attività della CCP e ha i seguenti compiti:
istituisce, attua e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi di governo societario della CCP;
formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);
verifica l’osservanza di tali raccomandazioni;
riferisce le questioni di audit interno al consiglio.
CAPO IV
CONSERVAZIONE DEI DATI
[Articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 12
Requisiti generali
La CCP conserva i dati su un supporto durevole che consenta di fornire le informazioni alle autorità competenti, all’Aesfem e ai membri pertinenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
ciascuna fase fondamentale dell’elaborazione dati da parte della CCP può essere ricostituita;
il contenuto originario di una registrazione di dati prima di correzioni o altre modifiche può essere registrato, rintracciato e recuperato;
sono state adottate misure per prevenire un’alterazione non autorizzata dei dati;
la sicurezza e la confidenzialità dei dati registrati sono garantite tramite misure appropriate;
nel sistema di conservazione dei dati è integrato un meccanismo per l’identificazione e la correzione degli errori;
nel sistema di conservazione dei dati è garantito il recupero tempestivo dei dati in caso di disfunzione del sistema.
Articolo 13
Dati sulle operazioni
In relazione a ogni operazione ricevuta a fini di compensazione, la CCP, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, registra e tiene aggiornati i seguenti dati:
il prezzo, il tasso o il differenziale e la quantità;
la capacità di compensazione, che indica se l’operazione è consistita in un acquisto o in una vendita dal punto di vista della CCP che registra l’operazione;
l’identificativo dello strumento;
l’identificativo del partecipante diretto;
l’identificativo della sede in cui è stato concluso il contratto;
la data e l’ora di interposizione della CCP;
la data e l’ora di scadenza del contratto;
le condizioni e modalità di regolamento;
la data e l’ora del regolamento o del buy-in dell’operazione e, nella misura in cui sono applicabili, le seguenti informazioni:
il giorno e l’ora in cui è stato originariamente stipulato il contratto;
le condizioni iniziali e le parti del contratto;
l’identificativo della CCP interoperabile che compensa una gamba dell’operazione, se del caso;
l’identità del cliente, compresi eventuali clienti indiretti, se noti alla CCP, e, in caso di cessione del contratto per la compensazione (give-up), l’identificativo della parte che ha trasferito il contratto.
Articolo 14
Dati sulle posizioni
Alla fine di ogni giorno lavorativo, la CCP registra i dati relativi a ciascuna posizione includendovi le seguenti informazioni, nella misura in cui collegate alla posizione in questione:
l’identificativo del partecipante diretto, del cliente, se noto alla CCP, e della CCP interoperabile che detiene tale posizione, se del caso;
il segno della posizione;
il calcolo giornaliero del valore della posizione con le registrazioni dei prezzi ai quali i contratti sono valutati, e di qualsiasi altra informazione pertinente.
Articolo 15
Documenti aziendali
Ogni volta che si verifichi un cambiamento rilevante nei documenti pertinenti, si procede alla registrazione dei dati di cui al paragrafo 1 che comprende quanto meno:
i grafici organizzativi relativi al consiglio e ai comitati pertinenti, all’unità di compensazione, all’unità di gestione dei rischi, e a tutte le altre unità o divisioni pertinenti;
l’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi di tali partecipazioni;
i documenti che attestano le politiche, le procedure e i processi di cui al capo III e all’articolo 29;
i verbali delle riunioni del consiglio e, se del caso, delle riunioni dei sottocomitati del consiglio e dei comitati dell’alta dirigenza;
i verbali delle riunioni del comitato dei rischi;
i verbali dei gruppi di consultazione con i partecipanti diretti e i clienti, se esistenti;
le relazioni degli audit interni ed esterni, le relazioni sulla gestione dei rischi, le relazioni sul controllo di conformità, e le relazioni delle imprese consulenti, comprese le reazioni della dirigenza;
la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro di cui all’articolo 17;
il piano di liquidità e le relazioni giornaliere sulla liquidità di cui all’articolo 32;
i dati che riflettono tutte le attività e le passività e i conti di capitale come previsto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012;
i reclami ricevuti, con l’indicazione del nome, dell’indirizzo e del numero di conto dell’autore; la data in cui il reclamo è stato ricevuto; il nome di tutte le persone identificate nel reclamo; la descrizione della natura del reclamo; il trattamento del reclamo e la data in cui il reclamo è stato risolto;
i dati sulle eventuali interruzioni dei servizi o disfunzioni, compresa una relazione dettagliata sui tempi, sugli effetti e sulle azioni correttive;
i dati sui risultati delle prove di stress e a posteriori eseguite;
le comunicazioni scritte con le autorità competenti, l’Aesfem e i membri pertinenti del SEBC;
i pareri giuridici ricevuti in conformità del capo III;
se del caso, la documentazione riguardante gli accordi di interoperabilità con altre CCP;
le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e lettera d);
i documenti pertinenti che descrivono lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
Articolo 16
Registrazioni dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni
La CCP identifica e conserva tutte le informazioni e i dati da segnalare in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, insieme alla data e all’ora in cui l’operazione è segnalata.
CAPO V
CONTINUITÀ OPERATIVA
[Articolo 34 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 17
Aspetti strategici e politici
Articolo 18
Analisi di impatto sulle attività aziendali
Articolo 19
Ripristino in caso di disastro
Articolo 20
Verifica e controllo
Le verifiche della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro soddisfano le seguenti condizioni:
riguardano scenari di disastri su vasta scala e passaggi tra siti primari e secondari;
prevedono la partecipazione dei partecipanti diretti, dei fornitori esterni e degli istituti rilevanti dell’infrastruttura finanziaria rispetto ai quali sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa.
Articolo 21
Aggiornamento
Articolo 22
Gestione delle crisi
Articolo 23
Comunicazione
CAPO VI
MARGINI
[Articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 24
Percentuale
La CCP calcola i margini iniziali per coprire le esposizioni risultanti dai movimenti del mercato per ciascuno strumento finanziario garantito per prodotto nel periodo di tempo definito all’articolo 25, tenendo inoltre conto di un orizzonte temporale per la liquidazione della posizione quale definito all’articolo 26. Per il calcolo dei margini iniziali la CCP rispetta quanto meno i seguenti intervalli di confidenza:
per i derivati OTC, 99,5 %;
per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC, il 99 %.
Per la determinazione dell’intervallo di confidenza adeguato per ciascuna categoria di strumenti finanziari, la CCP prende inoltre in considerazione almeno i seguenti fattori:
le complessità e il livello delle incertezze dei prezzi della categoria degli strumenti finanziari che possono limitare la convalida del calcolo del margine iniziale e del margine di variazione;
le caratteristiche di rischio della categoria di strumenti finanziari, che possono comprendere tra l’altro la volatilità, la durata, la liquidità, le caratteristiche di non linearità dei prezzi, il rischio di inadempimento imminente e improvviso e il rischio di correlazione sfavorevole;
in che misura gli altri controlli dei rischi non limitano adeguatamente le esposizioni creditizie;
la leva finanziaria intrinseca della categoria di strumenti finanziari, considerando in particolare se essa è significativamente volatile, altamente concentrata tra un numero ridotto di operatori o di difficile close out.
Articolo 25
Orizzonte temporale per il calcolo della volatilità storica
La CCP assicura che i dati utilizzati per il calcolo della volatilità storica ricomprendano la gamma completa delle condizioni di mercato, compresi i periodi di stress.
Articolo 26
Orizzonti temporali per il periodo di liquidazione
Ai fini dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP definisce gli orizzonti temporali adeguati per il periodo di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche dello strumento finanziario compensato, della tipologia di conto in cui lo strumento finanziario è detenuto, del mercato in cui lo strumento finanziario è negoziato e dei seguenti orizzonti temporali minimi per il periodo di liquidazione:
cinque giorni lavorativi per i derivati OTC;
due giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera c);
un giorno lavorativo per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti clienti omnibus o in conti clienti individuali a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la CCP registra separatamente le posizioni di ciascun cliente almeno alla fine di ciascuna giornata, calcola i margini relativi a ciascun cliente e riscuote l'ammontare dei requisiti di margine applicabili a ciascun cliente su base lorda;
l'identità di tutti i clienti è nota alla CCP;
le posizioni detenute nel conto non sono posizioni proprietarie di imprese dello stesso gruppo del partecipante diretto;
la CCP misura le esposizioni e calcola i requisiti in ordine al margine iniziale e di variazione per ciascun conto in tempo quasi reale e almeno con cadenza oraria durante la giornata, facendo ricorso a posizioni e prezzi aggiornati;
laddove la CCP non assegni le nuove negoziazioni a ciascun cliente nel corso della giornata, la CCP riscuote i margini entro un'ora qualora i requisiti di margine calcolati secondo il punto iv) siano superiori al 110 % del collaterale disponibile aggiornato in conformità al capo X, a meno che l'importo dei margini infragiornalieri da versare alla CCP non sia rilevante rispetto all'importo prestabilito fissato dalla CCP e approvato dall'autorità competente e nella misura in cui le negoziazioni precedentemente assegnate ai clienti siano soggette a marginazione separata rispetto a quelle negoziazioni che non sono assegnate nel corso della giornata.
In ogni caso, ai fini della determinazione di adeguati orizzonti temporali per il periodo di liquidazione, la CCP valuta e somma almeno i seguenti elementi:
il periodo più lungo possibile che può intercorrere tra l'ultima riscossione di margini fino alla dichiarazione di inadempimento o l'attivazione del processo di gestione degli inadempimenti da parte della CCP;
il periodo stimato necessario per concepire ed eseguire la strategia per la gestione dell'inadempimento di un partecipante diretto in base alle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari, compreso il suo livello di liquidità e le dimensioni e la concentrazione delle posizioni, e dei mercati che la CCP utilizzerà per chiudere o coprire completamente la posizione di un partecipante diretto;
se del caso, il periodo di tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP.
Se la CCP compensa derivati OTC che presentano le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati nei mercati regolamentati o in un mercato equivalente di un paese terzo, può utilizzare un orizzonte temporale per il periodo di liquidazione diverso da quello di cui al paragrafo 1, a condizione che sia in grado di dimostrare all’autorità competente che:
tale orizzonte temporale è più appropriato di quello specificato al paragrafo 1 alla luce delle caratteristiche specifiche dei pertinenti derivati OTC;
tale orizzonte temporale è pari ad almeno due giorni lavorativi o un giorno lavorativo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).
Articolo 27
Marginazione di portafoglio
Articolo 28
Prociclicità
La CCP assicura che la sua politica di selezione e di revisione dell’intervallo di confidenza, del periodo di liquidazione e del periodo di riferimento storico forniscano requisiti di margine lungimiranti, stabili e prudenti che limitino la prociclicità in misura tale che la solidità e la sicurezza finanziaria della CCP non ne risentano negativamente. Si evitano tra l’altro, quando possibile, sbalzi dannosi dei requisiti di margine e si stabiliscono procedure trasparenti e prevedibili per il loro adeguamento in seguito al mutare delle condizioni del mercato. A tal fine, la CCP ricorre ad almeno una delle seguenti opzioni:
applica una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che può essere temporaneamente esaurita in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;
assegna una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico calcolato in conformità dell’articolo 26;
garantisce che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.
CAPO VII
FONDO DI GARANZIA IN CASO DI INADEMPIMENTO
[Articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 29
Quadro e governance
Articolo 30
Definizione delle condizioni di mercato estreme ma plausibili
Il quadro individua singolarmente tutti i mercati ai quali la CCP è esposta nell’ipotesi di inadempimento di un partecipante diretto. Per ogni mercato individuato la CCP specifica le condizioni estreme ma plausibili basate quanto meno sui seguenti elementi:
una serie di scenari storici che avrebbero esposto la CCP al massimo rischio finanziario, inclusi periodi di movimenti di mercato estremi osservati negli ultimi 30 anni, o da quando sono disponibili dati affidabili. Se la CCP decide che la ricorrenza di un esempio storico di grandi movimenti di prezzo non è plausibile, giustifica tale omissione dal quadro all’autorità competente;
una serie di possibili scenari futuri, fondati su ipotesi coerenti in materia di volatilità del mercato e correlazione dei prezzi dei vari mercati e strumenti finanziari, sulla base di valutazioni di tipo sia qualitativo che quantitativo delle potenziali condizioni di mercato.
Articolo 31
Revisione degli scenari estremi ma plausibili
Le procedure di cui all’articolo 30 sono riesaminate periodicamente dalla CCP, tenendo conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato e della scala e concentrazione delle esposizioni dei partecipanti diretti. La serie di scenari storici e ipotetici utilizzata dalla CCP per individuare condizioni di mercato estreme ma plausibili è rivista dalla CCP, in consultazione con il comitato dei rischi, almeno una volta l’anno e più spesso quando gli sviluppi del mercato o modifiche sostanziali della serie di contratti compensati dalla CCP influiscono sulle ipotesi sottese agli scenari e impongono il loro adeguamento. Modifiche sostanziali del quadro sono comunicate al consiglio.
CAPO VIII
CONTROLLI RELATIVI AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ
[Articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 32
Valutazione del rischio di liquidità
Il quadro per la gestione del rischio di liquidità contiene un piano di liquidità che è documentato e conservato in conformità dell’articolo 12. Il contenuto minimo del piano di liquidità comprende le procedure della CCP per:
gestire e monitorare, almeno su base giornaliera, il suo fabbisogno di liquidità in tutta una serie di scenari di mercato;
mantenere risorse finanziarie liquide sufficienti al fine di coprire il suo fabbisogno di liquidità e distinguere tra l’uso dei diversi tipi di risorse liquide;
valutare giornalmente le attività liquide a disposizione della CCP e il suo fabbisogno di liquidità;
individuare le fonti del rischio di liquidità;
valutare i periodi nel corso dei quali dovrebbero essere disponibili le risorse finanziarie liquide;
considerare le potenziali esigenze di liquidità derivanti dalla capacità dei partecipanti diretti di scambiare contante per garanzie non in contanti;
i processi in caso di carenze di liquidità;
la ricostituzione delle risorse finanziarie liquide che potrebbe utilizzare durante un evento di stress.
Il consiglio della CCP approva il piano previa consultazione del comitato dei rischi.
La CCP valuta il rischio di liquidità cui è esposta anche nel caso in cui essa o i suoi partecipanti diretti non possano adempiere alle loro obbligazioni di pagamento in scadenza nel quadro del processo di compensazione o regolamento, tenendo conto altresì delle attività di investimento della CCP. Il quadro di gestione dei rischi affronta le esigenze di liquidità derivanti dalle relazioni della CCP con qualsiasi entità verso la quale essa ha un’esposizione di liquidità, tra cui:
le banche di regolamento;
i sistemi di pagamento;
i sistemi di regolamento titoli;
gli agenti «nostro»;
le banche depositarie;
i fornitori di liquidità;
le CCP interoperabili;
i fornitori di servizi.
Articolo 33
Accesso alla liquidità
La CCP mantiene, in ciascuna valuta rilevante, risorse liquide commisurate alle sue esigenze di liquidità, definite in conformità all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 e all’articolo 32 del presente regolamento. Tali risorse liquide sono limitate a:
contante depositato presso una banca centrale di emissione;
contante depositato presso enti creditizi autorizzati a norma dell’articolo 47;
linee di credito impegnate o dispositivi equivalenti con partecipanti diretti non inadempienti;
accordi di riacquisto impegnati;
strumenti finanziari altamente negoziabili che soddisfano i requisiti degli articoli 45 e 46, e per i quali la CCP può dimostrare che sono prontamente disponibili e convertibili in contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati.
Articolo 34
Rischio di concentrazione
CAPO IX
LINEE DI DIFESA IN CASO DI INADEMPIMENTO
[Articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 35
Calcolo dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento
La CCP rivede tale importo minimo su base annuale.
Articolo 36
Mantenimento dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento
CAPO X
GARANZIE
[Articolo 46 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 37
Requisiti generali
La CCP stabilisce e attua politiche e procedure trasparenti e prevedibili, al fine di valutare e monitorare in modo continuo la liquidità delle attività riconosciute come garanzie e adottare misure correttive se del caso.
La CCP riesamina le sue politiche e procedure in materia di attività ammissibili almeno una volta l’anno. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.
Articolo 38
Garanzie in contanti
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie altamente liquide in forma di contanti sono denominate in una delle seguenti valute:
una valuta per la quale la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente il rischio;
una valuta nella quale la CCP compensa operazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta.
Articolo 39
Strumenti finanziari
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti finanziari, le garanzie bancarie e l’oro che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerati garanzie altamente liquide.
Fino al 7 settembre 2024, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.
Articolo 40
Valutazione della garanzia
Articolo 41
Scarti di garanzia
Gli scarti di garanzia tengono conto del fatto che la garanzia può dover essere liquidata in condizioni di stress dei mercati e del tempo necessario per la liquidazione. La CCP dimostra all’autorità competente che gli scarti di garanzia sono calcolati in modo prudente per limitare il più possibile gli effetti prociclici. Per ogni attività impiegata come garanzia, lo scarto di garanzia è determinato tenendo in considerazione i criteri pertinenti, tra cui:
il tipo di attività e il livello di rischio di credito connesso allo strumento finanziario sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;
la scadenza dell’attività;
la volatilità storica e l’ipotetica volatilità futura dei prezzi dell’attività in condizioni di stress dei mercati;
la liquidità del mercato sottostante, compresi i differenziali bid/ask;
il rischio di cambio, se esistente;
il rischio di correlazione sfavorevole.
Articolo 42
Limiti di concentrazione
La CCP stabilisce limiti di concentrazione a livello di:
singoli emittenti;
tipo di emittente;
tipo di attività;
ogni partecipante diretto;
tutti i partecipanti diretti.
I limiti di concentrazione sono determinati in modo prudente tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, tra cui:
gli strumenti finanziari emessi da emittenti dello stesso tipo in termini di settore economico, attività, regione geografica;
il livello di rischio di credito dello strumento finanziario o dell’emittente sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;
la liquidità e la volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari.
CAPO XI
POLITICA DI INVESTIMENTO
[Articolo 47 del regolamento (UE) n. 648/2012]
Articolo 43
Strumenti finanziari altamente liquidi
1. Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti di debito possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di credito e di mercato minimi se soddisfano ciascuna delle condizioni di cui all’allegato II.
Articolo 44
Meccanismi altamente sicuri per il deposito di strumenti finanziari
Se la CCP non è in grado di depositare gli strumenti finanziari di cui all’articolo 45 o quelli costituiti come margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento o contributi ad altre risorse finanziarie, sia tramite trasferimento del titolo di proprietà sia tramite costituzione del diritto reale di garanzia, presso l’operatore di un sistema di regolamento di titoli che ne garantisca la protezione totale, tali strumenti finanziari sono depositati presso una delle seguenti entità:
una banca centrale che garantisce la protezione totale di tali strumenti e che consente alla CCP il rapido accesso ad essi, se necessario;
un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) che garantisce la completa segregazione e protezione di tali strumenti, consente alla CCP il rapido accesso ad essi se necessario e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;
un ente finanziario di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti pertinenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che si è dotato di prassi di contabilità, procedure di custodia e controlli interni robusti e che garantisce la completa segregazione e protezione di tali strumenti, che consente alla CCP il rapido accesso ad essi, se necessario, e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.
Articolo 45
Meccanismi altamente sicuri per la detenzione del contante
Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, il deposito di contante presso un’entità diversa dalla banca centrale soddisfa ciascuna delle seguenti condizioni:
è in una delle seguenti valute:
una valuta i cui rischi la CCP può dimostrare, con un livello elevato di affidabilità, di essere in grado di gestire;
una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite delle garanzie ricevute in tale valuta;
è situato presso una delle seguenti entità:
un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.
un ente finanziario di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che si è dotato di prassi di contabilità, procedure di custodia e controlli interni robusti e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.
Articolo 45
Limiti di concentrazione
La CCP stabilisce i limiti di concentrazione e controlla la concentrazione delle sue risorse finanziarie a livello di:
singoli strumenti finanziari;
tipi di strumenti finanziari;
singoli emittenti;
tipi di emittenti;
controparti con le quali sono stabiliti i meccanismi di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettere b) e c) o all’articolo 45, paragrafo 2.
Se si considerano i tipi di emittenti, la CCP tiene conto di quanto segue:
la distribuzione geografica;
le interdipendenze e le relazioni multiple che un’entità può avere con una CCP;
il livello del rischio di credito;
le esposizioni della CCP verso l’emittente mediante i prodotti da essa compensati.
Articolo 46
Garanzie non in contanti
Laddove la garanzia sia costituita da strumenti finanziari in conformità delle disposizioni del capo X, si applicano solo gli articoli 44 e 45.
CAPO XII
ESAME DEI MODELLI, PROVE DI STRESS E PROVE A POSTERIORI
[Articolo 49 del regolamento (UE) n. 648/2012]
SEZIONE 1
Modelli e programmi
Articolo 47
Convalida dei modelli
Una convalida completa include almeno i seguenti elementi:
una valutazione della solidità concettuale dei modelli e del quadro, comprese le evidenze risultanti dalla fase di sviluppo;
un riesame delle procedure di monitoraggio continuativo, compresa la verifica dei processi e dei parametri di riferimento;
una revisione dei parametri e delle ipotesi formulate nello sviluppo dei modelli, delle relative metodologie e del quadro;
un riesame dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei modelli, delle relative metodologie e del quadro adottato rispetto al tipo di contratti cui si applicano;
un riesame dell’adeguatezza degli scenari delle prove di stress in conformità del capo VII e dell’articolo 52;
un’analisi dei risultati delle prove.
Articolo 48
Programmi di prove
SEZIONE 2
Prove a posteriori
Articolo 49
Procedura per le prove a posteriori
SEZIONE 3
Prove e analisi di sensitività
Articolo 50
Procedura per le prove e analisi di sensitività
SEZIONE 4
Prove di stress
Articolo 51
Procedura per le prove di stress
Articolo 52
Fattori di rischio da sottoporre a prove di stress
La CCP individua i fattori di rischio pertinenti specifici per i contratti da essa compensati che potrebbero influenzare le sue perdite e si dota di un metodo adeguato per la loro misurazione. Nelle prove di stress la CCP prende in considerazione almeno i fattori di rischio specificati per i seguenti tipi di strumenti finanziari, se del caso:
contratti su tassi di interesse: i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la CCP compensa strumenti finanziari. La modellizzazione della curva di rendimento va suddivisa in vari segmenti di scadenza al fine di cogliere variazioni della volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il numero dei relativi fattori di rischio dipende dalla complessità dei contratti su tassi di interesse compensati dalla CCP. Il rischio di base derivante da movimenti non perfettamente correlati tra i tassi d’interesse di titoli di Stato e quelli di altri titoli a reddito fisso è rilevato separatamente;
contratti su tassi di cambio: i fattori di rischio relativi a ciascuna valuta estera in cui la CCP compensa strumenti finanziari e al tasso di cambio tra la valuta in cui sono richiesti i margini e la valuta nella quale la CCP compensa gli strumenti finanziari;
contratti su azioni: i fattori di rischio relativi alla volatilità delle singole emissioni azionarie per ciascuno dei mercati compensati dalla CCP e alla volatilità dei vari settori del mercato azionario globale. La complessità e la natura delle tecniche di modellizzazione per un determinato mercato corrispondono all’esposizione della CCP al mercato complessivo, nonché alla sua concentrazione rispetto alle singole emissioni azionarie in tale mercato;
contratti su materie prime: i fattori di rischio che tengono conto delle diverse categorie e sottocategorie dei contratti su materie prime e dei relativi derivati compensati dalla CCP, comprese, se del caso, le variazioni del rendimento di utilità tra le posizioni in derivati e a pronti sulla materia prima;
contratti su crediti: i fattori di rischio che tengono conto del rischio di inadempimento imminente e improvviso, compresi il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, il rischio di base e la volatilità del tasso di recupero.
Nelle sue prove di stress la CCP tiene anche in debito conto quanto meno i seguenti elementi:
le correlazioni, comprese quelle tra i fattori di rischio individuati e i contratti analoghi da essa compensati;
i fattori corrispondenti alla volatilità implicita e storica del contratto in corso di compensazione;
le caratteristiche specifiche dei nuovi contratti che la CCP deve compensare;
il rischio di concentrazione, anche nei confronti di un partecipante diretto e delle entità del gruppo di un partecipante diretto;
le interdipendenze e relazioni multiple;
i rischi pertinenti, compreso il rischio di cambio;
i limiti di esposizione fissati;
il rischio di correlazione sfavorevole.
Articolo 53
Prove di stress riguardanti le risorse finanziarie totali
Articolo 54
Prove di stress riguardanti le risorse finanziarie liquide
La CCP dispone anche di procedure chiare per l’utilizzo dei risultati e dell’analisi delle prove di stress per valutare e aggiustare l’adeguatezza del suo quadro per la gestione del rischio di liquidità e dei suoi fornitori di liquidità.
SEZIONE 5
Copertura e utilizzo dei risultati delle prove
Articolo 55
Mantenimento di una copertura sufficiente
Articolo 56
Riesame dei modelli sulla base dei risultati delle prove
SEZIONE 6
Prove di reverse stress
Articolo 57
Prove di reverse stress
SEZIONE 7
Procedure in caso di inadempimento
Articolo 58
Verifica delle procedure in caso di inadempimento
SEZIONE 8
Frequenza delle convalide e delle prove
Articolo 59
Frequenza
SEZIONE 9
Orizzonti temporali utilizzati nello svolgimento delle prove
Articolo 60
Orizzonti temporali
SEZIONE 10
Informativa al pubblico
Articolo 61
Informazioni da rendere pubbliche
La CCP rende accessibili al pubblico gli aspetti essenziali delle sue procedure in caso di inadempimento, tra cui:
le circostanze in cui possono essere adottate misure;
chi può adottare tali misure;
la portata delle misure che possono essere adottate, compreso il trattamento delle posizioni, dei fondi e delle attività sia proprietarie che dei clienti;
i meccanismi per far fronte agli obblighi della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti;
i meccanismi per contribuire a far rispettare gli obblighi del partecipante diretto inadempiente nei confronti dei suoi clienti.
Articolo 62
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I si applica a decorrere da tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda le transazioni in derivati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettere b), e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). ►M3 Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 7 settembre 2024. ◄
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie bancarie, alle garanzie pubbliche e all’oro considerati garanzie altamente liquide
SEZIONE 1
Strumenti finanziari
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, per garanzie altamente liquide in forma di strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II, punto 1, del presente regolamento o i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:
la CCP può dimostrare all’autorità competente che gli strumenti finanziari sono stati emessi da un emittente che ha un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;
la CCP può dimostrare all’autorità competente che gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di mercato sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni;
sono denominati in una delle seguenti valute:
una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire;
una valuta nella quale la CCP compensa contratti, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;
sono liberamente trasferibili e senza alcun vincolo regolamentare o giuridico o pretese di terzi che ne compromettano la liquidazione;
hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali la CCP può dimostrare di avere un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;
vi sono dati affidabili relativi ai prezzi pubblicati periodicamente;
non sono emessi:
dal partecipante diretto che fornisce la garanzia, o da un’entità che fa parte dello stesso gruppo del partecipante diretto, tranne nel caso di un’obbligazione garantita e solo nel caso in cui le attività che garantiscono tale obbligazione sono adeguatamente separate all’interno di un quadro giuridico solido e soddisfano i requisiti di cui alla presente sezione;
da una CCP o un’entità che fa parte dello stesso gruppo di una CCP;
da un’entità la cui attività comporta la prestazione di servizi essenziali per il funzionamento della CCP, a meno che tale entità sia una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;
non sono altrimenti soggetti a un rischio significativo di correlazione sfavorevole.
SEZIONE 2
Garanzie bancarie
1. La garanzia di una banca commerciale, fatti salvi i limiti concordati con l’autorità competente, soddisfa le seguenti condizioni per essere accettata come garanzia ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:
è emessa per garantire un partecipante diretto non finanziario;
è stata emessa da un emittente per il quale la CCP sia in grado di dimostrare all’autorità competente che ha un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;
è denominata in una delle seguenti valute:
una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;
una valuta nella quale la CCP compensa contratti, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;
è irrevocabile, incondizionata e l’emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;
può essere onorata, su richiesta, all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce senza alcun vincolo regolamentare, giuridico o operativo;
non è emessa:
da un’entità che fa parte dello stesso gruppo del partecipante diretto non finanziario coperto dalla garanzia;
da un’entità la cui attività consiste nel fornire servizi essenziali per il funzionamento della CCP, a meno che tale entità sia una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;
non è altrimenti soggetta a un rischio significativo di correlazione sfavorevole;
è pienamente coperta da garanzie che soddisfano le seguenti condizioni:
non sono soggette al rischio di correlazione sfavorevole sulla base di una correlazione con il merito di credito del garante o del partecipante diretto non finanziario, a meno che tale rischio non sia stato adeguatamente attenuato tramite l’applicazione di scarti di garanzia;
la CCP vi ha prontamente accesso e la garanzia è protetta in caso di simultaneo inadempimento del partecipante diretto e del garante;
l’idoneità del garante è stata sancita dal consiglio della CCP, dopo una valutazione completa dell’emittente e del quadro giuridico, contrattuale e operativo della garanzia al fine di ottenere un livello elevato di sicurezza circa l’efficacia della garanzia, e notificata all’autorità competente.
2. Una garanzia bancaria emessa da una banca centrale soddisfa le seguenti condizioni per essere accettata come garanzia a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:
è emessa da una banca centrale del SEE o da una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;
è denominata in una delle valute seguenti:
una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;
una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;
è irrevocabile, incondizionata e la banca centrale emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;
può essere onorata all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce e non è soggetta ad alcun vincolo regolamentare, giuridico o operativo o pretese di terzi.
SEZIONE 2 bis
Garanzie pubbliche
Fino al 7 settembre 2024 una garanzia pubblica che non soddisfi le condizioni che si applicano a una garanzia emessa da una banca centrale di cui alla sezione 2, punto 2, soddisfa tutte le condizioni seguenti per essere accettata come garanzia a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:
è esplicitamente emessa o garantita da uno dei soggetti seguenti:
un’amministrazione centrale nel SEE;
amministrazioni regionali o autorità locali nel SEE, qualora non vi sia nessuna differenza di rischio tra le esposizioni delle amministrazioni regionali o delle autorità locali e quelle dell’amministrazione centrale di tale Stato membro in ragione degli specifici poteri di imposizione fiscale delle prime e dell’esistenza di un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default;
la European Financial Stability Facility, il meccanismo europeo di stabilità o l’Unione, se applicabile;
una banca multilaterale di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), stabilita nell’Unione;
la CCP può dimostrare di avere un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna condotta dalla CCP stessa;
è denominata in una delle seguenti valute:
una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;
una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;
è irrevocabile, incondizionata e gli enti che la emettono o la garantiscono non possono avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;
può essere onorata all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce e non è soggetta ad alcun vincolo regolamentare, giuridico od operativo o pretese di terzi.
Ai fini della lettera b), la CCP si avvale, nell’eseguire la valutazione di cui a tale lettera, di una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni.
SEZIONE 3
Oro
L'oro è fornito sotto forma di lingotti di oro puro allocati conformi agli standard di buona consegna e soddisfa le seguenti condizioni per essere accettato come garanzia a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:
è direttamente in possesso della CCP;
è depositato presso una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni, che abbia preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e consenta alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario;
è depositato presso un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE che ha preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e consente alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario; la CCP può inoltre dimostrare all’autorità competente che tale ente ha un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna da essa svolta. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’ente creditizio in un determinato paese;
è depositato presso un ente creditizio di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che applica pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni solidi, che ha preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e che consente alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario; la CCP può inoltre dimostrare all’autorità competente che tale ente ha un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’ente creditizio in un determinato paese.
ALLEGATO II
Condizioni applicabili agli strumenti finanziari altamente liquidi
1) Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti finanziari possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di credito e di mercato minimi se sono strumenti di debito che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:
sono emessi o garantiti esplicitamente da:
una pubblica amministrazione:
una banca centrale;
una banca multilaterale di sviluppo di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;
la European Financial Stability Facility o il meccanismo europeo di stabilità, se applicabile;
la CCP può dimostrare che hanno un rischio di credito e di mercato basso sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;
la scadenza residua media del portafoglio della CCP non è superiore a due anni;
sono denominati in una delle seguenti valute:
una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare di essere in grado di gestire; o
una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite delle garanzie ricevute in tale valuta;
sono liberamente trasferibili e senza vincoli regolamentari o pretese di terzi che ne compromettono la liquidazione;
hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali la CCP ha un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;
dati affidabili sui prezzi di tali strumenti sono pubblicati periodicamente.
2) Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, i contratti derivati possono essere considerati investimenti finanziari altamente liquidi con un rischio di credito e di mercato minimi se sono conclusi allo scopo di:
coprire il portafoglio di un partecipante diretto inadempiente nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti della CCP; o
coprire il rischio di cambio derivante dal quadro di gestione della liquidità della CCP stabilito conformemente al capo VIII.
Se i contratti derivati sono utilizzati in tali circostanze, il loro uso è limitato ai contratti derivati sui cui prezzi sono pubblicati periodicamente dati affidabili e al periodo di tempo necessario per ridurre il rischio di credito e di mercato ai quali la CCP è esposta.
La politica della CCP in materia di uso dei contratti derivati è approvata dal consiglio, dopo aver consultato il comitato dei rischi.
( 1 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
( 2 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 3 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
( 4 ) Cfr. pag. della 37 presente Gazzetta ufficiale.
( 5 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
( 6 ) GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.
( 7 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).