02013R0151 — IT — 11.04.2019 — 002.002


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 151/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 052 dell'23.2.2013, pag. 33)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1800 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2017

  L 259

14

7.10.2017

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/361 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018

  L 81

69

22.3.2019


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 118, 6.5.2019, pag.  10 (2017/1800)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 151/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Pubblicazione di informazioni aggregate

1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica le informazioni previste dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, che comprendono almeno:

a) la seguente ripartizione dell’aggregato delle posizioni aperte per categoria di derivati:

i) merci;

ii) crediti;

iii) valute;

iv) azioni;

v) tassi d’interesse;

vi) altro;

b) la seguente ripartizione dell’aggregato dei volumi delle operazioni per categoria di derivati:

i) merci;

ii) crediti;

iii) valute;

iv) azioni;

v) tassi d’interesse;

vi) altro;

c) la seguente ripartizione dell’aggregato dei valori per categoria di derivati:

i) merci;

ii) crediti;

iii) valute;

iv) azioni;

v) tassi d’interesse;

vi) altro.

2.  I dati sono pubblicati su un sito web o un portale online facilmente accessibile per il pubblico e sono aggiornati a cadenza almeno settimanale.

▼M2

Articolo 2

Accesso ai dati sui derivati conformemente alle responsabilità e al mandato di ciascuna autorità interessata

1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché i dati sulle operazioni in derivati messi a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a norma dei paragrafi da 3 a 17 del presente articolo comprendano i dati seguenti:

a) le segnalazioni relative ai derivati segnalati in conformità delle tabelle 1 e 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione ( 1 ), compresi i dati più recenti sulle operazioni in derivati non ancora scaduti o che non sono stati oggetto di segnalazioni con tipo di azione «errore», «cessazione anticipata», «compressione» e «componente di posizione», di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato dello stesso regolamento delegato;

b) i dati pertinenti relativi alle segnalazioni di derivati respinte dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprese le segnalazioni sui derivati respinte durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto;

c) lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati per i quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha effettuato il processo di riconciliazione a norma dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione.

2.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno diverse responsabilità o diversi mandati un punto di accesso unico ai derivati che ricadono nell'ambito delle loro responsabilità e mandati.

3.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Aesfem l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati per permetterle di esercitare le sue competenze conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati.

4.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati.

5.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è l'energia.

6.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati eseguite in tali sedi.

7.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'autorità di vigilanza designata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è un titolo emesso da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a) la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell'autorità;

b) la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società ricadono nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell'autorità;

c) la società è un offerente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) e b), e il corrispettivo da essa offerto include titoli.

8.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati riguardanti mercati, contratti, sottostante, parametri di riferimento e controparti che ricadono nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di tali autorità.

9.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro abbia come valuta l'euro l'accesso:

a) a tutti i dati sulle operazioni in derivati in cui il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC o in uno Stato membro la cui moneta è l'euro e rientra nell'ambito di competenza del membro conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati di vigilanza, o in cui l'obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC o di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b) ai dati sulle posizioni per i contratti derivati in euro.

10.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità, di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro ha come valuta l'euro l'accesso a tutti i dati su operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tale autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro.

11.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l'euro l'accesso:

a) a tutti i dati sulle operazioni in derivati in cui il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC e rientra nell'ambito di competenza di detto membro conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati di vigilanza, o in cui l'obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC;

b) ai dati sulle posizioni in derivati nella valuta emessa dal membro del SEBC.

12.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità, di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l'euro l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro.

13.  Il repertorio di dati dà alla BCE, per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti che, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 2 ).

14.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità competenti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da tutte le controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

15.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera m), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

16.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al Comitato di risoluzione unico l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014.

17.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'autorità di vigilanza di una controparte centrale (CCP) e, ove applicabile, al pertinente membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che esercita la vigilanza sulla CCP, l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati compensate dalla CCP.

▼B

Articolo 3

Autorità dei paesi terzi

1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente del paese terzo che ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo e in conformità alle disposizioni del pertinente accordo internazionale.

2.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente del paese terzo che ha concluso con l’Aesfem un accordo di cooperazione di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo e in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di cooperazione.

Articolo 4

Standard operativi per l’aggregazione e il raffronto delle informazioni

▼M1

1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso immediato e diretto ai dati sui contratti derivati conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, anche nei casi di delega ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il formato XML e un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022. Il repertorio di dati sulle negoziazioni può inoltre, previo accordo del soggetto competente, concedere l'accesso alle informazioni relative ai contratti derivati in altro formato convenuto reciprocamente.

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

Standard operativi per l’accesso ai dati

1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra le informazioni relative all’accesso dato ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) portata dei dati interessati dall’accesso;

b) riferimento alle disposizioni giuridiche che permettono l’accesso ai dati in questione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento.

▼M1

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di connettersi utilizzando un'interfaccia tra macchine sicura per la trasmissione delle richieste e il ricevimento dei dati.

Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il protocollo di trasferimento di file SSH. Per comunicare mediante la predetta interfaccia, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza messaggi XML standardizzati secondo la metodologia ISO 20022. In aggiunta, il repertorio di dati sulle negoziazioni può, previo accordo del soggetto competente, effettuare la connessione utilizzando un altro protocollo concordato reciprocamente.

4.  Ai sensi degli articoli 2 e 3, i repertori di dati sulle negoziazioni danno ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso alle seguenti informazioni:

a) tutte le segnalazioni sui contratti derivati;

b) la situazione più recente delle operazioni sui contratti derivati non ancora scaduti o che non sono stati ancora segnalati con tipo di azione «E», «C», «P» o «Z» di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione ( 3 ).

5.  I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di predisporre richieste periodiche predefinite di accesso ai dati sui contratti derivati, come stabilito al paragrafo 4, necessari a detti soggetti per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.

6.  Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni sui contratti derivati secondo una qualsiasi delle combinazioni possibili dei seguenti dati di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012:

a) data e ora della segnalazione;

b) identificativo della controparte segnalante;

c) identificativo dell'altra controparte;

d) settore di attività della controparte segnalante;

e) natura della controparte segnalante;

f) identificativo dell'intermediario;

g)  ►C1  identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione; ◄

h) identificativo del beneficiario;

i) classe di attività;

j) classificazione del prodotto;

k) identificazione del prodotto;

l) identificazione del sottostante;

m) sede di esecuzione;

n) data e ora di esecuzione;

o) data di scadenza;

p) data di cessazione;

q) controparte centrale (CCP); e

r) tipo di azione.

7.  I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni relative ai contratti derivati ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L'accesso viene dato secondo le seguenti modalità:

a) quando i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l'accesso alle informazioni sui contratti derivati in essere o sui contratti derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione «E», «C», «Z» o «P» di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è stata effettuata meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro le ore 12:00 UCT del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

b) quando i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l'accesso alle informazioni sui contratti derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione «E», «C», «Z» o «P» di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è stata effettuata più di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

c) quando la richiesta di accesso ai dati da parte dei soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 si riferisce a contratti derivati rientranti in entrambi le lettere a) e b), il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce le informazioni su tali contratti derivati entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata.

8.  I repertori di dati sulle negoziazioni confermano e verificano l'esattezza e la completezza delle richieste di accesso ai dati presentate dai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Essi comunicano ai predetti soggetti il risultato della verifica entro e non oltre sessanta minuti dalla presentazione della richiesta.

9.  I repertori di dati sulle negoziazioni usano la firma elettronica e protocolli di cifratura dei dati per garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione dei dati messi a disposizione dei soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

▼B

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17).