02013L0032 — IT — 29.06.2013 — 000.010
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DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60) |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) |
«convenzione di Ginevra» : la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967; |
b) |
«domanda di protezione internazionale» o «domanda» : una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che possa essere richiesto con domanda separata; |
c) |
«richiedente» : il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; |
d) |
«richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari» : il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali; |
e) |
«decisione definitiva» : una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95/UE e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l’impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito; |
f) |
«autorità accertante» : qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo; |
g) |
«rifugiato» : il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE; |
h) |
«persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» : il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE; |
i) |
«protezione internazionale» : lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k); |
j) |
«status di rifugiato» : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato; |
k) |
«status di protezione sussidiaria» : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; |
l) |
«minore» : il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto; |
m) |
«minore non accompagnato» : il minore non accompagnato quale definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE; |
n) |
«rappresentante» : la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva; |
o) |
«revoca della protezione internazionale» : la decisione di un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2011/95/UE; |
p) |
«rimanere nello Stato membro» : il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d’esame; |
q) |
«domanda reiterata» : un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
Articolo 4
Autorità responsabili
Gli Stati membri possono prevedere che sia competente un’autorità diversa da quella di cui al paragrafo 1 al fine di:
trattare i casi a norma del regolamento (UE) n. 604/2013; e
accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 43, secondo le condizioni di cui a detto articolo e in base al parere motivato dell’autorità accertante.
Articolo 5
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.
CAPO II
PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE
Articolo 6
Accesso alla procedura
Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l’immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.
Articolo 7
Domande presentate per conto di persone a carico o minori
Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali della presentazione della domanda per proprio conto e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.
Gli Stati membri possono determinare nel diritto nazionale:
i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;
i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a);
i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori non coniugati.
Articolo 8
Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera
Articolo 9
Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda
Articolo 10
Criteri applicabili all’esame delle domande
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:
che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;
che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l’EASO e l’UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;
che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito conosca i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;
che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.
Articolo 11
Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante
Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.
Articolo 12
Garanzie per i richiedenti
In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:
il richiedente è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, nonché delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell’articolo 13;
il richiedente riceve, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;
non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti a norma del diritto dello Stato membro interessato;
il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), se l’autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda;
la decisione dell’autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente;
il richiedente è informato dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 13
Obblighi dei richiedenti
In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:
i richiedenti abbiano l’obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica;
i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell’esame della domanda, quali i passaporti;
i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;
le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi della presente direttiva provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica;
le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e
le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.
Articolo 14
Colloquio personale
Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano impossibile all’atto pratico all’autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli Stati membri possono disporre che il personale di un’altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui. In questi casi, il personale di detta altra autorità riceve in anticipo la formazione pertinente, comprendente gli elementi elencati all’articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Le persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.
Quando un richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, a ciascun adulto a carico è data la possibilità di sostenere un colloquio personale.
Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.
Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:
l’autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure
l’autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l’autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.
Quando non viene sostenuto il colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.
Articolo 15
Criteri applicabili al colloquio personale
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente;
se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l’autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un’altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l’autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un’uniforme militare o di polizia;
provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.
Articolo 16
Contenuto del colloquio personale
Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l’opportunità di spiegare l’eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
Articolo 17
Verbale e registrazione del colloquio personale
Gli Stati membri non devono necessariamente chiedere al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale se il colloquio personale è registrato ai sensi del paragrafo 2 e la registrazione è ammissibile come prova nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Fatto salvo l’articolo 16, qualora gli Stati membri prevedano sia la trascrizione che la registrazione del colloquio personale, essi possono derogare al diritto del richiedente di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sulla trascrizione.
Tale rifiuto non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.
Qualora gli Stati membri prevedano sia una trascrizione sia una registrazione del colloquio personale, essi non possono fornire l’accesso alla registrazione nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In questi casi, essi forniscono nondimeno l’accesso alla registrazione nelle procedure di impugnazione di cui al capo V.
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora la domanda sia esaminata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono prevedere che sia concesso l’accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alla registrazione contemporaneamente alla decisione.
Articolo 18
Visita medica
La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati e l’esito è sottoposto quanto prima all’autorità accertante. Gli Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
La visita medica effettuata conformemente a tale paragrafo è pagata con fondi pubblici.
Articolo 19
Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado
Articolo 20
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione
Se una decisione di non concedere l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un’autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione.
In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l’assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l’accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
Articolo 21
Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite
L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20 sono concesse da tali persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale.
Gli Stati membri possono prevedere che siano fornite le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’articolo 19 e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20:
soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
soltanto tramite i servizi di avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti.
Gli Stati membri possono prevedere che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20 siano fornite soltanto nelle procedure di impugnazione a norma del capo V dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d’appello.
Gli Stati membri possono altresì disporre che non siano concesse l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20 ai richiedenti che non sono più presenti nel loro territorio in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c).
Gli Stati membri possono altresì:
imporre limiti monetari e/o temporali alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all’articolo 19 e alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all’articolo 20, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all’accesso alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali e all’assistenza e rappresentanza legali;
prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale.
Articolo 22
Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura
Articolo 23
Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali
Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:
aprono l’accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e
stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.
Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all’avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.
Gli Stati membri possono disporre che l’avvocato o altro consulente legale possano intervenire solo alla fine del colloquio personale.
Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.
Fatto salvo il presente articolo o l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), l’assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l’autorità competente svolga un colloquio personale con il richiedente.
Articolo 24
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
Qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 31, paragrafo 8, e all’articolo 43, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non applicano o cessano di applicare l’articolo 31, paragrafo 8, e l’articolo 43. Qualora gli Stati membri applichino l’articolo 46, paragrafo 6, ai richiedenti ai quali non possono essere applicati l’articolo 31, paragrafo 8, e l’articolo 43 a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall’articolo 46, paragrafo 7.
Articolo 25
Garanzie per i minori non accompagnati
In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli da 14 a 17, gli Stati membri:
non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell’interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. La persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva 2013/33/UE;
provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.
Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.
Gli Stati membri provvedono affinché:
qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli da 14 a 17 e 34, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;
la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.
Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l’esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.
Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:
il minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;
i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l’età dei minori interessati; e
la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.
Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
Qualora gli Stati membri individuino, durante la procedura di asilo, una persona come un minore non accompagnato, essi possono:
applicare o continuare ad applicare l’articolo 31, paragrafo 8, solo se:
il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d’origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o
il richiedente ha introdotto una domanda reiterata di protezione internazionale ammissibile a norma dell’articolo 40, paragrafo 5; o
il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
applicare o continuare ad applicare l’articolo 43, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva 2013/33/UE, solo se:
il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d’origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o
il richiedente ha introdotto una domanda reiterata; o
il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; o
sussistono fondati motivi per ritenere un paese che non è uno Stato membro paese terzo sicuro per il richiedente, a norma dell’articolo 38; o
il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi; o
in malafede, il richiedente ha distrutto o fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza.
Gli Stati membri possono applicare i punti v) e vi) solo in singoli casi qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione negativa e purché al richiedente sia data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le azioni di cui ai punti v) e vi), compreso consultando il rappresentante;
considerare la domanda inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), se un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore;
applicare la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, quando il rappresentante del minore possiede le qualifiche giuridiche a norma del diritto nazionale.
Fatto salvo l’articolo 41, applicando l’articolo 46, paragrafo 6, ai minori non accompagnati, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall’articolo 46, paragrafo 7, in tutti i casi.
Articolo 26
Trattenimento
Articolo 27
Procedura in caso di ritiro della domanda
Articolo 28
Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
Gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionle o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che:
il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;
è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che il richiedente dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo.
Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.
Gli Stati membri possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41. Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta.
Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non-refoulement».
Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.
Articolo 29
Ruolo dell’UNHCR
Gli Stati membri consentono che l’UNHCR:
abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;
abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.
Articolo 30
Raccolta di informazioni su singoli casi
Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri:
non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;
non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine.
CAPO III
PROCEDURE DI PRIMO GRADO
SEZIONE I
Articolo 31
Procedura di esame
Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) n. 604/2013, il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l’esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall’autorità competente.
Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se:
il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto;
un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;
il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 13 da parte del richiedente.
In casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.
Fatti salvi gli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura di esame se non si può ragionevolmente attendere che l’autorità accertante decida entro i termini previsti al paragrafo 3 a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri:
riesaminano la situazione del paese di origine almeno ogni sei mesi;
comunicano ai richiedenti interessati, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio;
comunicano alla Commissione, entro un termine ragionevole, il rinvio della procedura per il paese di origine in questione.
Gli Stati membri provvedono affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato:
sia informato del ritardo; e
sia informato, su sua richiesta dei motivi del ritardo e del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.
Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:
qualora la domanda sia verosimilmente fondata;
qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato.
Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie del capo II, sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:
nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE; oppure
il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; o
il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o
è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; o
il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o
il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5; o
il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l’allontanamento; o
il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o
il richiedente rifiuta di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto ( 3 ); o
il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.
Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono superare i termini laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.
Articolo 32
Domande infondate
SEZIONE II
Articolo 33
Domande inammissibili
Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:
un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35;
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38;
la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o
una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.
Articolo 34
Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibiltà
Il presente paragrafo non pregiudica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013.
SEZIONE III
Articolo 35
Concetto di paese di primo asilo
Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:
quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione; ovvero
goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement»,
purché sia riammesso nel paese stesso.
Nell’applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente gli Stati membri possono tener conto dell’articolo 38, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l’applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.
Articolo 36
Concetto di paese di origine sicuro
Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:
questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero
è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,
e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
Articolo 37
Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri
Articolo 38
Concetto di paese terzo sicuro
Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:
non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE;
è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e
esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.
L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese:
norme che richiedono un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;
norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;
norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l’esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).
Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:
ne informano il richiedente; e
gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.
Articolo 39
Concetto di paese terzo europeo sicuro
Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:
ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;
dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e
ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi effettivi.
Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:
ne informano il richiedente; e
gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.
SEZIONE IV
Articolo 40
Domande reiterate
La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di:
una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo; e/o
un minore non coniugato che presenti una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera c).
In questi casi l’esame preliminare di cui al paragrafo 2 consiste nell’esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico o del minore non coniugato giustifichino una domanda separata.
Articolo 41
Deroghe al diritto di rimanere in caso di di domanda reiterata
Gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona:
abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; o
manifesti la volontà di presentare un’altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.
Gli Stati membri possono ammettere tale deroga solo se l’autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell’Unione.
Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono altresì:
derogare ai termini di norma applicabili alle procedure accelerate, conformemente al diritto nazionale qualora la procedura d’esame sia accelerata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera g);
derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli articoli 33 e 34, conformemente al diritto nazionale; e/o
derogare all’articolo 46, paragrafo 8.
Articolo 42
Norme procedurali
Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’articolo 40. Queste disposizioni possono, in particolare:
obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;
fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, a esclusione dei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 6.
Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.
SEZIONE V
Articolo 43
Procedure di frontiera
Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:
sull’ammissibilità di una domanda, ai sensi dell’articolo 33, ivi presentata; e/o
sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 8.
CAPO IV
PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 44
Revoca della protezione internazionale
Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.
Articolo 45
Norme procedurali
Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l’interessato goda delle seguenti garanzie:
sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.
Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1:
l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall’EASO e dall’UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e
se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.
CAPO V
PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE
Articolo 46
Diritto a un ricorso effettivo
Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
di considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 33, paragrafo 2;
presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 43, paragrafo 1;
di non procedere a un esame a norma dell’articolo 39;
il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 45.
Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un’impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.
Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d’ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 43.
Qualora sia stata adottata una decisione:
di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l’esame conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all’articolo 31, paragrafo 8, lettera h);
di ritenere inammissibile una domanda a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d);
di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell’articolo 28; o
di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell’articolo 39,
un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell’esito del ricorso.
Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all’articolo 43 a condizione che:
il richiedente disponga dell’interpretazione e dell’assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell’esito del ricorso; e
nel quadro dell’esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell’autorità accertante in termini di fatto e di diritto.
Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 47
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
Articolo 48
Riservatezza
Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.
Articolo 49
Cooperazione
Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l’indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.
Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Allorché ricorrono alle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri informano la Commissione non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali e almeno annualmente. Quest’informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.
Articolo 50
Relazioni
Entro il 20 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.
Nel contesto della prima relazione la Commissione riferisce altresì in particolare sull’applicazione dell’articolo 17 e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.
Articolo 51
Recepimento
Articolo 52
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva 2005/85/CE.
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il 20 luglio 2018 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della direttiva 2005/85/CE.
Articolo 53
Abrogazione
La direttiva 2005/85/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 54
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 47 e 48 si applicano dal 21 luglio 2015.
Articolo 55
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.
ALLEGATO I
Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell’articolo 37, paragrafo 1
Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;
il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata
(cfr. articolo 53)
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio |
(GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13). |
PARTE B
Termine di recepimento nel diritto interno
(cfr. articolo 51)
Direttiva |
Termine del recepimento |
2005/85/CE |
Primo termine: 1o dicembre 2007 Secondo termine: 1o dicembre 2008 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 2005/85/CE |
La presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, lettere da a) a c) |
Articolo 2, lettere da a) a c) |
— |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, lettere da d) a f) |
Articolo 2, lettere da e) a g) |
— |
Articolo 2, lettere h) e i) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, lettera j) |
— |
Articolo 2, lettere k) e l) |
Articolo 2, lettere da h) a k) |
Articolo 2, lettere da m) a p) |
— |
Articolo 2, lettera q) |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d) |
— |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera f) |
— |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
Articolo 6, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 8 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a c) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c) |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 8, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 10, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c) |
— |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere e) ed f) |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) |
— |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) |
— |
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 12, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 14, paragrafi da 3 a 5 |
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 13, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) |
— |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c) |
— |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d) |
— |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera e) |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 16 |
Articolo 14 |
— |
— |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18 |
— |
Articolo 19 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
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Articolo 20, paragrafi da 2 a 4 |
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Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) |
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Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c) |
Articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d) |
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Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma |
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Articolo 15, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 21, paragrafi da 3 a 5 |
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Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 23, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, prima frase |
Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma frase introduttiva |
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Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase |
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase |
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Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 4, primo comma |
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Articolo 16, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
Articolo 23,paragrafo 4, secondo e terzo comma |
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Articolo 24 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c) |
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Articolo 17, paragrafo 3 |
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Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
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Articolo 25, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
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Articolo 25, paragrafo 6 |
Articolo 17, paragrafo 6 |
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Articolo 28, paragrafo 3 |
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Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 31, paragrafo 7 |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera a) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera c) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera e) |
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Articolo 31, paragrafo 8, lettera d) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettera g) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera e) |
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Articolo 31, paragrafo 8, lettera f) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettere h) e i) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera j) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera g) |
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Articolo 31, paragrafo 8, lettere h) e i) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettere k) e l) |
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Articolo 23, paragrafo 4, lettera m) |
Articolo 31, paragrafo 8, lettera j) |
Articolo 23, paragrafo 4, lettere n) e o) |
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Articolo 31, paragrafo 9 |
Articolo 24 |
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Articolo 25 |
Articolo 33 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 33, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c) |
Articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a c) |
Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e) |
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Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g) |
Articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e) |
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Articolo 40, paragrafo 2 |
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Articolo 40, paragrafo 3, prima frase |
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Articolo 40, paragrafo 4 |
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Articolo 40, paragrafo 5 |
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Articolo 40, paragrafo 6, secondo comma |
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Articolo 40, paragrafo 7 |
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Articolo 41 |
Articolo 33 |
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Articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 34, paragrafo 2, lettera b) |
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Articolo 34, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 42, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 34, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 42, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafo 3, lettera b) |
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Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 43, paragrafo 1, lettera a) |
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Articolo 43, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a f) |
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Articolo 43, paragrafo 3 |
Articolo 36, paragrafi da 1 a 2, lettera c) |
Articolo 39, paragrafi da 1 a 2, lettera c) |
Articolo 36, paragrafo 2, lettera d) |
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Articolo 36, paragrafo 3 |
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Articolo 39, paragrafo 3 |
Articolo 36, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 39, paragrafi da 4 a 6 |
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Articolo 39, paragrafo 7 |
Articolo 36, paragrafo 7 |
— |
Articolo 37 |
Articolo 44 |
Articolo 38 |
Articolo 45 |
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Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) |
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Articolo 39, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 46, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d) |
— |
Articolo 39, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 46, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 46, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 4, primo comma |
— |
Articolo 46, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
Articolo 39, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 46, paragrafi da 5 a 9 |
Articolo 39, paragrafo 4 |
Articolo 46, paragrafo 10 |
Articolo 39, paragrafo 5 |
— |
Articolo 39, paragrafo 6 |
Articolo 41, paragrafo 11 |
Articolo 40 |
Articolo 47 |
Articolo 41 |
Articolo 48 |
— |
Articolo 49 |
Articolo 42 |
Articolo 50 |
Articolo 43, primo comma |
Articolo 51, paragrafo 1 |
— |
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 43, secondo e terzo comma |
Articolo 51, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 44 |
Articolo 52, primo comma |
— |
Articolo 52, secondo comma |
— |
Articolo 53 |
Articolo 45 |
Articolo 54 |
Articolo 46 |
Articolo 55 |
Allegato I |
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Allegato II |
Allegato I |
Allegato III |
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— |
Allegato II |
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Allegato III |
( 1 ) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
( 2 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
( 3 ) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.