2013D0798 — IT — 09.05.2015 — 005.001
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DECISIONE 2013/798/PESC DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2013 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 dell'24.12.2013, pag. 51) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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L 70 |
22 |
11.3.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/382/PESC DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014 |
L 183 |
57 |
24.6.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/863/PESC DEL CONSIGLIO del 1o dicembre 2014 |
L 346 |
52 |
2.12.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/336 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2015 |
L 58 |
79 |
3.3.2015 |
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L 117 |
49 |
8.5.2015 |
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DECISIONE 2013/798/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 2013
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:|
(1) |
Il 16 dicembre 2013, il Consiglio ha espresso profonda preoccupazione per la situazione nella Repubblica Centrafricana (CAR). |
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(2) |
Il 5 dicembre 2013, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2127 (2013) che impone un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica Centrafricana (CAR). |
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(3) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di fornire, trasferire, vendere o esportare alla Repubblica Centrafricana ("CAR") armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.
2. Sono vietati:
a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella CAR o destinati ad essere utilizzati nella CAR;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella CAR o destinati ad essere utilizzati nella CAR;
c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).
Articolo 1 bis
Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano, registrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1.
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla relativa prestazione di assistenza tecnica, al relativo finanziamento o alla relativa prestazione di assistenza finanziaria destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella CAR (MINUSCA), della task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF) e delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR;
b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi leggere e materiale connesso destinati unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR.
2. L'articolo 1 non si applica:
a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica;
b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi ed altre attrezzature letali connesse alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR;
c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale connesso e relativa assistenza tecnica o finanziaria, compreso il personale;
autorizzate preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 57 della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Articolo 2 bis
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) («comitato») quali persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone:
a) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;
b) che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati;
c) che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;
d) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR;
e) che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;
f) che sono implicate nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;
g) che sono leader di un'entità designata dal Comitato o hanno fornito sostegno, o hanno agito per conto o a nome o sotto la direzione di una persona o di entità designata dal Comitato o un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal Comitato;
elencate nell'allegato della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato stabilisca caso per caso che:
a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nella CAR e di stabilità nella regione.
5. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio di una persona elencata nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa.
Articolo 2 ter
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, compresa una transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone ed entità:
a) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;
b) che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati;
c) che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;
d) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR;
e) che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;
f) che sono implicate nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;
g) che sono leader di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal Comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal Comitato.
L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, di persone o entità di cui al paragrafo 1.
3. Uno Stato membro può consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati;
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il Comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Uno Stato membro può consentire altresì deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato e questo abbia dato la sua approvazione;
b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore al 28 gennaio 2014 e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al presente articolo, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e abbia notificato al Comitato l’intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati soggetti alle misure restrittive in virtù della presente decisione,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 2 quater
Il Consiglio redige l’elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato.
Articolo 2 quinquies
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Comitato designino una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Articolo 2 sexies
1. L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato.
2. L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 bis E DELLE PERSONE E ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 ter
A. Persone
1. François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda )
Data di nascita: 14 ottobre 1946
Luogo di nascita: Mouila, Gabon
Cittadinanza: Repubblica centrafricana
Indirizzo: Uganda
Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio
Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR».
Informazioni supplementari
Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla CAR il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamici. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.
Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della CAR. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.
2. Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)
Designazione: a) generale; b) ministro della sicurezza; c) direttore generale del «comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici»
Data di nascita: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1o gennaio 1970.
Luogo di nascita: Ndele, Repubblica centrafricana
Cittadinanza: Repubblica centrafricana Numero di passaporto: D00001184
Indirizzo: Birao, Repubblica centrafricana
Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Nourredine è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR.»
Informazioni supplementari
Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Séléka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Séléka, il Central PJCC, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista «Fundamental» della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-Séléka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo 2013. Senza l'assistenza e gli stretti rapporti di Nourredine con le Forze speciali ciadiane, la Séléka non sarebbe probabilmente riuscita a strappare il potere all'ex presidente del paese François Bozizé.
In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente ad interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-Séléka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-Séléka, le forze dell'ex-Séléka che risulterebbero dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-Séléka attiva nella Repubblica centrafricana.
Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(b) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle «implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili».
Informazioni supplementari
Dopo che la Séléka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del «comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici» (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano che ora non esiste più). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come forza di polizia politica personale incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Séléka hanno attaccato Boy Rabe, una zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Séléka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupandone la pista.
Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(d) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali».
Informazioni supplementari
A inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-Séléka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per la precedente ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad.
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B. Entità