02013D0764 — IT — 20.10.2020 — 003.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2013 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2013) 8667] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102) |
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L 293 |
39 |
28.10.2016 |
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L 307 |
56 |
28.11.2019 |
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L 346 |
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20.10.2020 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2013
recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2013) 8667]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/764/UE)
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce determinate misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri o nelle zone di cui all’allegato («gli Stati membri interessati»).
La presente decisione si applica fatti salvi i piani per l’eradicazione della peste suine classica e i piani per la vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati dalla Commissione conformemente alla direttiva 2001/89/CE.
Articolo 2
Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell’allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle aree di cui all’allegato sia favorevole e che:
i suini siano spediti direttamente ad un macello ai fini di una macellazione immediata; oppure
i suini siano stati allevati in aziende che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, lettera a).
Articolo 2 bis
Deroga per la spedizione di suini vivi verso altri Stati membri in determinati casi
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell'allegato verso altri Stati membri, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle zone di cui all'allegato sia favorevole e i suini in questione siano stati allevati in aziende:
conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione ( 1 );
comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione A, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;
finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; e
Per i suini vivi che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ( 2 ), è aggiunta la seguente dicitura:
«Suini conformi all'articolo 2 bis della decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione».
Articolo 3
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri
Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio verso il territorio di altri Stati membri:
sperma suino, a meno che esso non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all’articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio ( 3 ) e situato al di fuori delle zone elencate nell’allegato della presente decisione;
ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un’azienda situata al di fuori delle zone elencate nell’allegato.
Articolo 4
Spedizione di carni suine fresche e di alcune preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nell’allegato
Gli Stati membri interessati provvedono affinché le partite di carni suine fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini allevati in aziende situate nelle zone elencate nell’allegato siano spedite verso altri Stati membri soltanto se:
alternativamente
i suini in questione sono stati allevati in aziende:
conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell’allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione ( 4 );
comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione A, dell’allegato della decisione 2002/106/CE;
conformi ad almeno una delle condizioni che seguono:
essere finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; oppure
nel raggio di 40 km intorno all'azienda, la sorveglianza dei suini selvatici è effettuata a scadenze regolari, e almeno ogni quattro mesi, con esito negativo in conformità al capitolo IV, parte H, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, e tutti i suini macellati della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test per la peste suina classica in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parte C, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;
«Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri;»
oppure
le carni suine, le preparazioni di carni e i prodotti in questione:
«Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.»
Articolo 5
Bolli sanitari e prescrizioni particolari in tema di certificazione per carni suine fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all’articolo 4
Gli Stati membri interessati provvedono affinché le carni suine fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine diverse da quelle di cui all’articolo 4 siano provviste di un bollo sanitario speciale che non deve essere ovale e non deve poter essere confuso con:
il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine, di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché
il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 6
Prescrizioni relative alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all’interno delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione;
i veicoli utilizzati per il trasporto di suini allevati in aziende situate nelle zone elencate nell’allegato vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova dell'avvenuta pulizia e disinfezione.
Articolo 7
Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina classica relativa alle zone elencate nell’allegato, conformemente ai piani per l’eradicazione della peste suina classica o ai piani di vaccinazione di emergenza contro la malattie approvati dalla Commissione e di cui all’articolo 1, secondo comma.
Articolo 8
Conformità
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata ed immediata pubblicità alle misure adottate.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 9
Abrogazione
La decisione 2008/855/CE è abrogata.
Articolo 10
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al ►M2 21 aprile 2021 ◄ .
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
1. Bulgaria
Tutto il territorio della Bulgaria.
▼M2 —————
▼M3 —————
4. Romania
Tutto il territorio della Romania.
( 1 ) Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).
( 2 ) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
( 3 ) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
( 4 ) Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).