02013D0654 — IT — 20.12.2016 — 001.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2013 recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) [notificata con il numero C(2013) 7491] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 303 dell'14.11.2013, pag. 48) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 345 |
67 |
20.12.2016 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2013
recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)
[notificata con il numero C(2013) 7491]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/654/UE)
Articolo 1
L’allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
▼M1 —————
Articolo 3
Appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono le bande di frequenza elencate nella tabella 1 dell’allegato a disposizione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), senza interferenze e senza protezione, purché tali servizi rispettino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.
Articolo 4
Gli Stati membri fissano l’altitudine minima sopra il livello del suolo per le trasmissioni da un sistema MCA funzionante in conformità alle specifiche definite nella parte 3 dell’allegato.
Gli Stati membri possono imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se lo giustificano le caratteristiche topografiche del loro territorio e le condizioni di costruzione della rete a terra. Queste informazioni, corredate dei necessari documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione della presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
1. BANDE DI FREQUENZA E SISTEMI AUTORIZZATI PER I SERVIZI MCA
Tabella 1
Tipo |
Frequenza |
Sistema |
GSM 1 800 |
1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink) |
GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti. |
UMTS 2 100 (FDD) |
1 920 -1 980 MHz (uplink) 2 110 -2 170 MHz (downlink) |
UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti. |
LTE 1 800 (FDD) |
1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink) |
LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1, EN301 908-13, EN 301 908-14 e EN301 908-15 o a specifiche equivalenti. |
2. PREVENZIONE DELLA CONNESSIONE DEI TERMINALI MOBILI ALLE RETI A TERRA
Nel periodo in cui il funzionamento dei servizi MCA è autorizzato a bordo dell’aeromobile, deve essere vietato ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri.
Tabella 2
Banda di frequenza (MHz) |
Sistemi terrestri |
460–470 |
CDMA2000, FLASH OFDM |
791-821 |
LTE |
921–960 |
GSM, UMTS, LTE, WiMAX |
1 805 -1 880 |
GSM, UMTS, LTE, WiMAX |
2 110 -2 170 |
UMTS, LTE |
2 570 -2 620 |
UMTS, LTE, WiMAX |
2 620 -2 690 |
UMTS, LTE |
3. PARAMETRI TECNICI
a) Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU/BTS d’aeromobile
Tabella 3
L’e.i.r.p. totale, all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile, non deve essere superiore a:
Altitudine al di sopra del livello del terreno (m) |
Densità e.i.r.p. massima prodotta dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile all’esterno dell’aeromobile |
|||||
460-470 MHz |
791-821 MHz |
921-960 MHz |
1 805 -1 880 MHz |
2 110 -2 170 MHz |
2 570 -2 690 MHz |
|
dBm/1,25 MHz |
dBm/10 MHz |
dBm/200 kHz |
dBm/200 kHz |
dBm/3,84 MHz |
dBm/4,75 MHz |
|
3 000 |
-17,0 |
0,87 |
-19,0 |
-13,0 |
1,0 |
1,9 |
4 000 |
-14,5 |
1,63 |
-16,5 |
-10,5 |
3,5 |
4,4 |
5 000 |
-12,6 |
3,57 |
-14,5 |
-8,5 |
5,4 |
6,3 |
6 000 |
-11,0 |
5,15 |
-12,9 |
-6,9 |
7,0 |
7,9 |
7 000 |
-9,6 |
6,49 |
-11,6 |
-5,6 |
8,3 |
9,3 |
8 000 |
-8,5 |
7,65 |
-10,5 |
-4,4 |
9,5 |
10,4 |
b) Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dal terminale a bordo
Tabella 4
L’e.i.r.p., all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile, non deve essere superiore a:
Altitudine al di sopra del livello del terreno (m) |
e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz |
e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz |
e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz |
GSM 1 800 MHz |
LTE 1 800 MHz |
UMTS 2 100 MHz |
|
3 000 |
-3,3 |
1,7 |
3,1 |
4 000 |
-1,1 |
3,9 |
5,6 |
5 000 |
0,5 |
5 |
7 |
6 000 |
1,8 |
5 |
7 |
7 000 |
2,9 |
5 |
7 |
8 000 |
3,8 |
5 |
7 |
c) Requisiti operativi
I. L’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.
II. La BTS d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l’accesso iniziale.
III. Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.
IV. Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda 2 100 MHz ad un valore nominale di – 6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.