02013D0654 — IT — 20.12.2016 — 001.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

[notificata con il numero C(2013) 7491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/654/UE)

(GU L 303 dell'14.11.2013, pag. 48)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2317 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

  L 345

67

20.12.2016




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

[notificata con il numero C(2013) 7491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/654/UE)



Articolo 1

L’allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

▼M1 —————

▼B

Articolo 3

Appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono le bande di frequenza elencate nella tabella 1 dell’allegato a disposizione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), senza interferenze e senza protezione, purché tali servizi rispettino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri fissano l’altitudine minima sopra il livello del suolo per le trasmissioni da un sistema MCA funzionante in conformità alle specifiche definite nella parte 3 dell’allegato.

Gli Stati membri possono imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se lo giustificano le caratteristiche topografiche del loro territorio e le condizioni di costruzione della rete a terra. Queste informazioni, corredate dei necessari documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione della presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

1.   BANDE DI FREQUENZA E SISTEMI AUTORIZZATI PER I SERVIZI MCA



Tabella 1

Tipo

Frequenza

Sistema

GSM 1 800

1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink)

GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980 MHz (uplink) 2 110 -2 170 MHz (downlink)

UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti.

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink)

LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1, EN301 908-13, EN 301 908-14 e EN301 908-15 o a specifiche equivalenti.

2.   PREVENZIONE DELLA CONNESSIONE DEI TERMINALI MOBILI ALLE RETI A TERRA

Nel periodo in cui il funzionamento dei servizi MCA è autorizzato a bordo dell’aeromobile, deve essere vietato ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri.



Tabella 2

Banda di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805 -1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110 -2 170

UMTS, LTE

2 570 -2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620 -2 690

UMTS, LTE

3.   PARAMETRI TECNICI

a)    Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU/BTS d’aeromobile



Tabella 3

L’e.i.r.p. totale, all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile, non deve essere superiore a:

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

Densità e.i.r.p. massima prodotta dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile all’esterno dell’aeromobile

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805 -1 880 MHz

2 110 -2 170 MHz

2 570 -2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

-17,0

0,87

-19,0

-13,0

1,0

1,9

4 000

-14,5

1,63

-16,5

-10,5

3,5

4,4

5 000

-12,6

3,57

-14,5

-8,5

5,4

6,3

6 000

-11,0

5,15

-12,9

-6,9

7,0

7,9

7 000

-9,6

6,49

-11,6

-5,6

8,3

9,3

8 000

-8,5

7,65

-10,5

-4,4

9,5

10,4

b)    Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dal terminale a bordo



Tabella 4

L’e.i.r.p., all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile, non deve essere superiore a:

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz

e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz

e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

-3,3

1,7

3,1

4 000

-1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)    Requisiti operativi

I. L’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.

II. La BTS d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l’accesso iniziale.

III. Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.

IV. Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda 2 100 MHz ad un valore nominale di – 6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.